Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2023, n. 204
Adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi covid-19.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/557, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32, concernenti, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-septies.2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: «del regolamento (UE) 2017/240» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2017/2402»;
2) al comma 6, lettera d), la parola: «comma» e' sostituita dalla seguente: «paragrafo»;
b) all'articolo 190-bis.2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «26,», sono inserite le seguenti: «26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies,»;
1.2) alla lettera a), la parola: «comma» e' sostituita dalla seguente: «paragrafo»;
2) al comma 2:
2.1) dopo le parole: «26,», sono inserite le seguenti: «26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies»;
2.2) le parole: «da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del citato regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies del citato regolamento».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
- Il regolamento (UE) 2021/557, del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402
che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione
e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni
semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la
ripresa dalla crisi COVID-19 e' pubblicato nella G.U.U.E. 6
aprile 2021, n. L 116.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- La legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2021) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
agosto 2022, n. 199.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 4
agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021):
«Art. 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che
stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e
instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni
semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la
ripresa dalla crisi COVID-19). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2021.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni necessarie ad assicurare la corretta
applicazione del regolamento (UE) 2021/557;
b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la
CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali
autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo
5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato
dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate
ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalita'
specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e
dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del
medesimo regolamento;
d) estendere la disciplina delle sanzioni
amministrative introdotta in attuazione del regolamento
(UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) 2021/557.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4-septies.2 e
190-bis.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4-septies.2 (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE)
2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la
cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate).
- 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP sono
le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento
(UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e
conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti
definizioni:
a) "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema di
cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento (UE)
2017/2402;
b) "societa' veicolo per la cartolarizzazione" o
"SSPE": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 2) del
regolamento (UE) 2017/2402;
c) "cedente": un soggetto di cui all'articolo 2,
numero 3) del regolamento (UE) 2017/2402;
d) "promotore": un soggetto di cui all'articolo 2,
numero 5) del regolamento (UE) 2017/2402;
e) "investitore istituzionale": un investitore di
cui all'articolo 2, numero 12) del regolamento (UE)
2017/2402;
f) "prestatore originario": un soggetto di cui
all'articolo 2, numero 20) del regolamento (UE) 2017/2402;
g) "impresa di assicurazione": il soggetto di cui
alla lettera u) dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi
secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno
Stato terzo;
h) "impresa di riassicurazione": il soggetto di cui
alla lettera cc) dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi
secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno
Stato terzo;
i) "ente pensionistico aziendale o professionale":
un fondo pensione che risulti iscritto all'albo tenuto
dalla COVIP e che rientri tra quelli di cui agli articoli
4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo
decreto aventi soggettivita' giuridica.».
3. Ai fini del comma 1, fermi restando i compiti
attribuiti alla Banca Centrale Europea (BCE) dal
regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca d'Italia e'
l'autorita' competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti
all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per banche,
imprese di investimento, gestori, nonche' per gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del T.U. bancario che detengono una
posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono
istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro
investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi
stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE).
2017/2402nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il
prestatore originario o il promotore o la SSPE siano
banche, imprese di investimento, gestori, o intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario.
4. Ai fini del comma 1, l'IVASS e' l'autorita'
competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti
all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per le
imprese di assicurazione o di riassicurazione che detengono
una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono
istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro
investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi
stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE)
2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il
prestatore originario siano imprese di assicurazione o di
riassicurazione.
5. Ai fini del comma 1, la COVIP e' l'autorita'
competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti
all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per gli enti
pensionistici aziendali o professionali;
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi
stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE)
2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente sia un
ente pensionistico aziendale o professionale.
6. Ai fini del comma 1, la CONSOB e' l'autorita'
competente a:
a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402;
b) vigilare sull'adempimento degli obblighi
stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE)
2017/2402 quando ne' il cedente ne' il prestatore
originario ne' la SSPE stabiliti nell'Unione siano soggetti
vigilati; per soggetti vigilati si intendono quelli
contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati
all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2017/2402;
c) vigilare sulla conformita' da parte di cedenti,
promotori e SSPE agli articoli da 18a 27 del regolamento
(UE) 2017/2402;
d) autorizzare il verificatore terzo di cui
all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE).
2017/2402 secondo quanto previsto dall'articolo 28 del
medesimo regolamento, vigilare sulla conformita' di questo
soggetto all'articolo 28 del medesimo regolamento, nonche'
revocare la citata autorizzazione.
7. Nei confronti dei cedenti, dei prestatori
originari, dei promotori e delle SSPE, anche quando siano
soggetti non vigilati, la Banca d'Italia, la CONSOB,
l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di
indagine previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE)
2017/2402 e dalla normativa di settore, ivi inclusi quelli
previsti dall'art. 6-bis, secondo le rispettive
attribuzioni indicate nei commi precedenti. La CONSOB puo'
esercitare, altresi', nei confronti di chiunque gli
ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo
le modalita' ivi stabilite e puo' dettare disposizioni
inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori
terzi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2017/2402 e di eventuale revoca. Le predette autorita'
adempiono agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti
dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE)
2017/2402 secondo le rispettive attribuzioni.
8. Ai fini dei commi 3 lettera b), 4 lettera b) e 5
lettera b), se i cedenti, i prestatori originari, i
promotori e le SSPE non sono tutti soggetti vigilati, la
Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di
vigilanza e d'indagine previsti dal comma 7 per il tramite
dei soggetti vigilati. A questi fini, i soggetti non
vigilati trasmettono le informazioni necessarie a quelli
vigilati, che li inviano alla propria Autorita' di
vigilanza. Resta ferma la facolta' per la Banca d'Italia,
l'IVASS e la COVIP, di chiedere le informazioni
direttamente ai soggetti non vigilati.
9. Per assicurare il rispetto del presente articolo
nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP possono emanare
disposizioni di attuazione del presente articolo, ciascuna
nell'ambito delle proprie competenze. Nel rispetto della
reciproca indipendenza, esse individuano inoltre forme di
coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle
competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del
presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche al fine di disciplinare i casi in cui ai
sensi dei commi 3, lettera b), 4, lettera b), 5, lettera
b), per la medesima operazione di cartolarizzazione siano
coinvolte piu' autorita' di vigilanza. Le citate autorita'
collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio
delle competenze e dei poteri loro attribuiti e si
scambiano informazioni.»
«Art. 190-bis.2 (Sanzioni amministrative relative
alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2402). - 1. Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6,
7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter,
26-quater, 26-quinquies, 26-sexies, 27 paragrafi 1 e 4 e 28
paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402e delle norme
tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal
medesimo regolamento, si applica:
a) nei confronti delle societa' ed enti che
rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario,
promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di
una posizione verso la cartolarizzazione di cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che
riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui
all'articolo 5, paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402
o verificatore terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2017/2402, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo,
quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il
fatturato e' determinato secondo quanto previsto dalla
normativa di settore dell'autore della violazione;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui al
comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le
violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies e 27
paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei
confronti del cedente e del promotore per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto
di notificare, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione
soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22,
agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a
26-sexies del citato regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le
violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento
(UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di
cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la
sospensione da uno a quattro mesi dell'autorizzazione di
cui al medesimo articolo.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la
sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o controllo e del personale
delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dal presente articolo si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
6. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della
gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei
criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli
stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento
(UE) 2017/2402, puo' essere applicata nei confronti della
persona fisica ritenuta responsabile della violazione la
sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre
anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso cedenti, promotori o SSPE.
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia,
dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le
rispettive attribuzioni di vigilanza specificate
all'articolo 4-septies.2 e le rispettive procedure
sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP
trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva
competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli,
194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e
COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure
di settore.»
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio