Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 205
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 18;
Visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 21 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, nonche', in attuazione dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, le disposizioni sul divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Costituzione:
«Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
-- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 4 agosto
2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione Europea - legge di delegazione
europea 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto
2022, n. 199:
«Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione del
regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione
degli animali durante l'abbattimento). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del
Consiglio, del 24 settembre 2009.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere specifiche e progressive misure
finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il
divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea
maschile delle galline della specie Gallus gallus
domesticus provenienti da linee di allevamento orientate
alla produzione di uova non destinate alla cova, ad
eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia
stato prescritto ai sensi della normativa vigente che
disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in
casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli
animali;
b) garantire alle aziende di produzione di pulcini
(incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente
articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle
associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei
termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi
di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle
procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle
medesime imprese;
c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere
la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio
degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado
di identificare il sesso del pulcino ancora prima della
schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini
maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una
valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei
pulcini;
d) promuovere appropriate politiche di
incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e
degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di
favorire la tutela del benessere degli animali;
e) adottare i provvedimenti necessari affinche' le
autorita' sanitarie territorialmente competenti procedano
ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline
ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo.».
- Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del
24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali
durante l'abbattimento, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18
novembre 2009, n. L 303.
- Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in
materia di sanita' animale», e' pubblicato nella G.U.U.E.
31 marzo 2016, n. L 84.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g), della legge 4
ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli
animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p),
della legge 22 aprile 2021, n. 53, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f),
h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53
per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia
di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono
trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 18 della legge 4 agosto
2022, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, nonche' le seguenti:
a) situazione di emergenza: interruzione imprevista del funzionamento dei macchinari utilizzati per determinare il sesso dell'embrione;
b) macerazione: metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini maschi previsto all'allegato I, Capo 1, Tabella 1, numero 4, al regolamento (CE) n. 1099/2009;
c) incubatoio: lo stabilimento di cui all'articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si
veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Divieto di abbattimento selettivo
di pulcini

1. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
a) con riferimento ai pulcini per i quali non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso;
b) in caso di identificazioni erronee del sesso legate alla sensibilita' e alla percentuale di affidabilita' della tecnologia impiegata («errori di sessaggio»);
c) quando ricorre una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a);
d) nei casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorita' competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009, e' contemplato lo spopolamento;
e) quando l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone;
f) quando all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle Autorita' competenti, come individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
3. In ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi e' effettuato esclusivamente mediante metodi, alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009.
4. L'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione di cui al comma 3 avviene sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale, di seguito denominata «ASL», competente per territorio.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'art. 18 della legge 4 agosto
2022, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61:
«Art. 4 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini del
presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i
comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di
rispettiva competenza.
2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti
regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento
e' l'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di
cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e
revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o
di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente
decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per
impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con
o senza scopo di lucro.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente
competente ove ha sede lo stabilimento e' l'autorita'
competente a svolgere attivita' di vigilanza negli
stabilimenti utilizzatori e attivita' ispettiva negli
stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali
destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i
loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza
scopo di lucro.
4. La regione e' l'autorita' competente per le
attivita' di cui all'art. 41, comma 2, lettera c), numero
1), nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4,
l'autorita' competente per le finalita' del presente
decreto e' il Ministero.».
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Tecnologie per il sessaggio

1. Gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, sono dotati di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione quanto prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
 
Art. 5

Misure per implementare
le tecnologie per il sessaggio

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite:
a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione;
b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio;
c) sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»).
 
Art. 6

Disposizioni in materia di reinserimento
o utilizzo dei pulcini maschi

1. Nei casi indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), i pulcini possono essere:
a) affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) utilizzati per l'alimentazione animale.
 
Art. 7

Vigilanza sugli incubatoi
e accertamento degli illeciti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorita' competenti designate:
a) ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni volte alla verifica della osservanza delle disposizioni del presente decreto;
b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. E' fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato.

Note all'art. 7:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Schillaci, Ministro della salute

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio