Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 16 ottobre 2023
Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito «PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli stessi interventi;
Visto, altresi', il comma 6 del medesimo art. 27, che dispone che per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito anche solo Invitalia), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del tre per cento delle risorse stesse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei PRRI, nonche' fornite le relative direttive a Invitalia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa e la successiva revisione della normativa di riferimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, adottato ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2022, recante l'adozione della revisione della disciplina in materia di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;
Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma, tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, relativa al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;
Considerato che, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile ad oggi assegnate agli interventi di cui alla legge n. 181/1989, risulta destinato agli specifici interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati attraverso PRRI adottati mediante accordi di programma, l'importo complessivo di euro 369.000.000,00, cosi' articolato:
euro 20.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017;
euro 12.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017;
euro 60.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2018;
euro 10.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2018;
euro 30.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2019;
euro 120.000.000,00 assegnati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2019;
euro 210.000.000 assegnati con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021, comprensivi della quota delle risorse gia' assegnate dal predetto decreto del 30 ottobre 2019 e risultate inutilizzate alla data del medesimo decreto 23 aprile 2021, pari a 93 milioni di euro;
Vista la convenzione stipulata in data 18 maggio 2015 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI di cui al citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, approvata con decreto direttoriale 19 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al n. 2873;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015, sottoscritto in data 23 ottobre 2018 e approvato con decreto direttoriale n. 3633 del 16 novembre (registrato dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2019 al n. 1-54), con il quale e' stato prorogato il termine di validita' della predetta convenzione alla data del 30 giugno 2021;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015, sottoscritto in data 8 giugno 2021 e approvato con decreto direttoriale n. 1754 del 14 giugno 2021 (registrato dalla Corte dei conti l'8 agosto 2021 al n. 761), con il quale e' stato prorogato il termine di validita' della predetta convenzione alla data del 31 dicembre 2021;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015, sottoscritto in data 30 dicembre 2021 e approvato con decreto direttoriale n. 178 del 31 gennaio 2022 (registrato dalla Corte dei conti il 7 marzo 2022 al n. 185), con il quale e' stato prorogato il termine di validita' della predetta convenzione alla data del 31 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che prevede l'accantonamento di euro 4.768.097,18 per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 5 febbraio 2019, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che accantona una quota delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del «Fondo per la crescita sostenibile» pari a euro 1.441.902,82 al fine di integrare l'accantonamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017 per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro 18 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2022, che incrementa di euro 3.015.000,00 l'accantonamento delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro 18 maggio 2015;
Considerato che sui predetti accantonamenti e' effettuato in favore di Invitalia il rimborso dei costi sostenuti e documentati dalla societa' per lo svolgimento delle attivita' previste dalla convenzione, sulla base della relazione sulle attivita' compiute nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione presentate dalla societa' con cadenza annuale;
Considerato che sono in corso le attivita' relative alla fase di attuazione dei PRRI approvati e che risultano in definizione ulteriori PRRI;
Ritenuto opportuno integrare l'accantonamento recato dai citati decreti ministeriali 31 gennaio 2017, 21 novembre 2018 e 9 dicembre 2021 al fine garantire il proseguimento delle attivita' di Invitalia finalizzate alla definizione di PRRI dedicati alle aree di crisi industriale complessa da ultimo riconosciute o il cui riconoscimento sara' completato nel prossimo futuro, oltre che delle attivita' relative alla fase di attuazione dei PRRI approvati;
Considerato che le risorse finanziarie effettivamente destinate, con i decreti ministeriali sopra menzionati, agli accordi di programma di adozione dei PRRI delle aree di crisi industriale complessa ammontano a euro 369.000.000,00;
Tenuto conto che, stante il limite massimo del tre per cento previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, l'importo massimo accantonabile e' pari a euro 11.070.000,00 e che, alla luce dell'importo di euro 9.225.000,00 gia' accantonato, l'ulteriore somma da accantonare risulta pari a euro 1.845.000,00;
Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile risultano disponibili, al netto degli impegni gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989 della somma di euro 1.845.000,00, destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI per le aree di crisi industriale complessa;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, e in particolare l'art. 2, commi 1 e 4, del medesimo decreto-legge, che prevedono rispettivamente che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e che le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Decreta:

Art. 1

1. Una quota pari a euro 1.845.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012 ed e' destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.
2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano l'accantonamento, di cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017, 21 novembre 2018 e 9 dicembre 2021 citati nelle premesse, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, anch'esso citato nelle premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2023

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1584