Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 203
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e in particolare la disposizione di cui all'articolo 12, concernente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale e' stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, con il quale e' stata data attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, di seguito denominato «regolamento», la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono disciplinati dalle disposizioni seguenti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari in quanto compatibili.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione.
3. Ai certificati di sequestro o di confisca trasmessi all'Italia per il riconoscimento e l'esecuzione e' sempre allegata una copia autentica del provvedimento di sequestro o di confisca. L'autorita' di esecuzione puo' comunque richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione.
4. Ferma la possibilita' di trasmissione diretta dei certificati tra autorita' di emissione e autorita' di esecuzione, il Ministero della giustizia e' autorita' centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorita' giudiziaria nazionale informa, a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Quando riceve un certificato di sequestro da un'autorita' appartenente a uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, l'autorita' giudiziaria nazionale ne trasmette copia alla Procura europea, se il certificato si riferisce a un reato in relazione al quale la Procura europea potrebbe esercitare la competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017. In ogni caso, l'autorita' giudiziaria nazionale trasmette copia dei certificati al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
5. Il Ministro della giustizia e' competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento. Gli importi ricevuti dallo Stato di emissione ai sensi del periodo precedente affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
6. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta, alla conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici di cui all'articolo 35 del regolamento.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riportano gli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, recante
«Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni di confisca», e' pubblicato nella G.U. 2
settembre 2015, n. 203.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35,
recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione
nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o
di sequestro probatorio", e' pubblicato nella G.U. 11 marzo
2016, n. 59.

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12
ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283.
- Si riportano gli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,
e 407, comma 2, del codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. - 3.
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e
630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti
previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter. (Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. (Omissis).»
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. (Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del
comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) - d) (Omissis).
3. - 3-bis. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa
ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. - 22.
(Omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
24. - 27. (Omissis).».
 
Art. 2

Riconoscimento, esecuzione e trasmissione
dei provvedimenti di sequestro

1. Per i provvedimenti di sequestro autorita' di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, e' il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata.
2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.
3. Una copia del certificato e del provvedimento di sequestro sono trasmessi dall'autorita' di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione. Il pubblico ministero esprime il parere entro dieci giorni e, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero.
5. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo.
6. Dell'esecuzione del sequestro e della proposizione di istanze di revoca e di atti di impugnazione l'autorita' giudiziaria che procede da' tempestiva comunicazione all'autorita' emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresi' al Ministero della cultura, con avviso della facolta' di presentare osservazioni e dei termini entro i quali puo' essere esercitata.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del regolamento, quando i provvedimenti di sequestro sono stati riconosciuti da giudici per le indagini preliminari di distretti diversi, competente a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire e' il giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento. Se i certificati di congelamento sono stati emessi in pari data, si ha riguardo, nell'ordine, al certificato di congelamento relativo al provvedimento di sequestro emesso con data piu' risalente, al decreto di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni ovvero a quello emesso in data anteriore.
8. Per i provvedimenti di sequestro autorita' di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento e' la medesima autorita' giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.
 
Art. 3

Riconoscimento, esecuzione e trasmissione
dei provvedimenti di confisca

1. Per i provvedimenti di confisca autorita' di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, e' la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata.
2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente la Corte di appello di Roma.
3. Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, la corte di appello dispone il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalita' e ordina, contestualmente, il sequestro preventivo dei beni e delle somme di danaro oggetto del provvedimento di confisca.
4. Quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza e' comunicato al procuratore generale e all'autorita' di emissione ed e' notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca e' stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso e' altresi' notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.
5. Contro la sentenza di cui al comma 4 e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso e' presentato, a pena di inammissibilita', presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
6. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.
7. Nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del regolamento, quando oltre a un provvedimento di sequestro e' stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, e' eseguito il provvedimento di confisca. Quando concorrono uno o piu' provvedimenti di sequestro e piu' provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono piu' provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 6 7.
8. Fermo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento, per la destinazione dei beni confiscati, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.
9. Per i provvedimenti di confisca, autorita' di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, e' il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.
10. Quando la confisca e' ordinata con una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non e' comparso personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), punti i) e ii) del regolamento, il pubblico ministero dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale e della possibilita' che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. Il pubblico ministero emette il certificato di confisca quando l'interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine di cui all'articolo 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione puo' disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano, altresi', nei casi di confisca ordinata dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenza emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non e' comparso personalmente. In tal caso, unitamente all'ordinanza che ordina la confisca, all'imputato e' altresi' notificata la sentenza.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 127, 611 e 629-bis del
codice di procedura penale:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato richiede di essere sentito ed e' detenuto
o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice, si provvede mediante collegamento a distanza,
oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge,
quando l'interessato vi consente. In caso contrario,
l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste
a pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in
forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.»
«Art. 611 (Procedimento). - 1. La corte provvede sui
ricorsi in camera di consiglio. Se non e' diversamente
stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127,
la corte giudica sui motivi, sulle richieste del
procuratore generale e sulle memorie senza la
partecipazione del procuratore generale e dei difensori.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore
generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono
presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni
prima, memorie di replica.
1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi
contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi
dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori
possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli
stessi possono chiedere la trattazione in camera di
consiglio con la loro partecipazione per la decisione:
a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la
trattazione con l'osservanza delle forme previste
dall'articolo 127;
b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate
all'esito di udienza in camera di consiglio senza la
partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis,
salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto
la specie o la misura della pena, anche con riferimento al
giudizio di comparazione fra circostanze, o
l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di
pene sostitutive, della sospensione della pena o della non
menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale.
1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono
irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel
termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di
fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la
richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si
svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei
difensori. La cancelleria da' avviso del provvedimento al
procuratore generale e ai difensori, indicando se il
ricorso sara' trattato in udienza pubblica o in camera di
consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.
1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la
corte puo' disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in
udienza pubblica o in camera di consiglio con la
partecipazione del procuratore generale e dei difensori per
la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame,
dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di
fissazione dell'udienza.
1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le
forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione
dell'udienza e' comunicato o notificato almeno venti giorni
prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter
sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di
intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a
tre giorni per le memorie di replica.
1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione
giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio
per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in
camera di consiglio con la partecipazione delle parti,
indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione
alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.
2.»
«Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Fuori
dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato
o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza
passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in
assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora
provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei
presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia
potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini
senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva
conoscenza della pendenza del processo prima della
pronuncia della sentenza.
2. La richiesta e' presentata alla corte di appello
nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente
dall'interessato o da un difensore munito di procura
speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta
conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi
dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la
sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice
della fase o del grado in cui si e' verificata la nullita'.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 7 agosto 2015, n. 137, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Procedimento per il riconoscimento e
l'esecuzione della decisione di confisca). - 1. Fuori dei
casi di cui all'articolo 7, il presidente della corte di
appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio
per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del
certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della
data di udienza e' comunicato al procuratore generale e
all'autorita' di emissione ed e' notificato alla persona
nei cui confronti il provvedimento di confisca e' stato
emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli
atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene
oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca
ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio
culturale nazionale, l'avviso e' altresi' notificato al
Ministero della cultura. Si osservano le forme previste
dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte
di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed
esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni
successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il
termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della
decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.
1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 e'
ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il
ricorso e' presentato, a pena di inammissibilita', presso
la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni
dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di
deposito. Entro i cinque giorni successivi alla
proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di
appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che,
nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio
con le forme previste dall'articolo 611 del codice di
procedura penale. Copia del provvedimento e' trasmessa al
Ministero della giustizia. In caso di annullamento con
rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla
ricezione degli atti, informando senza indugio della
decisione l'autorita' competente dello Stato di emissione.
2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del
provvedimento di confisca e' immediatamente trasmessa per
l'esecuzione al procuratore generale presso la corte
d'appello.
3. La confisca e' eseguita secondo la legge italiana,
con le seguenti modalita':
a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il
pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto
applicabili;
b) sui beni immobili o mobili registrati, con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio
di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i
singoli beni, con l'immissione in possesso
dell'amministratore nominato dall'autorita' giudiziaria che
ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla
Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel
registro delle imprese presso il quale e' iscritta
l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con
l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel
registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati,
compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione
nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e
successive modificazioni.
4. Dell'avvenuta esecuzione e' dato immediato avviso
all'autorita' di emissione.
5. In sede di esecuzione l'autorita' incaricata
procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove
necessario, dell'ausilio della forza pubblica.
6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una
somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario,
converte in euro l'importo da confiscare, applicando il
tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione
di confisca e' stata emessa.
7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutivita'
della decisione di confisca, l'autorita' giudiziaria cessa
l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorita' di
emissione e al Ministro della giustizia.
8. L'autorita' giudiziaria italiana informa senza
indugio il Ministro della giustizia, che ne informa
immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi
decisione o misura che faccia venire meno la decisione di
confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della
esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore
all'importo massimo, della esecuzione parziale della
decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma
di denaro da parte dell'interessato.
9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi
ingenti o eccezionali, l'autorita' giudiziaria ne richiede
alla competente autorita' dello Stato di emissione il
riparto in misura congrua.».
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo 7 agosto 2015, n. 137:
«Art. 14 (Destinazione delle somme e dei beni
confiscati). - 1. Salvo diverso accordo con lo Stato di
emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale
Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico
giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una
somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero
importo;
b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una
somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo
Stato di emissione del residuo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto
un bene diverso dal denaro e il bene puo' essere venduto,
le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite
secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non
possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione
si applica la disciplina relativa alla destinazione dei
beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata
disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro
2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni
sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e
sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo le
disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta
a vendere o restituire il bene specifico oggetto della
decisione di confisca quando esso costituisce bene
culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.
Rispetto a tali beni restano applicabili le norme
vigenti.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
 
Art. 4

Modifiche alle disposizioni del codice
di procedura penale in materia di assenza

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»;
b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;»;
c) all'articolo 552, comma 1, lettera d), dopo le parole «in assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 419, 429 e 552 del
codice di procedura penale, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 419 (Atti introduttivi). - 1. Il giudice fa
notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale
risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del
giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta
di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con
l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,
420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies e potranno
essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le
sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla
legge in relazione al reato per cui si procede.
2. L'avviso e' altresi' comunicato al pubblico
ministero e notificato al difensore dell'imputato con
l'avvertimento della facolta' di prendere visione degli
atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma
2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere
la documentazione relativa alle indagini eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresi'
informate che hanno facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno
dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso
termine e' notificata la citazione del responsabile civile
e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare
e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione
presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data
dell'udienza. Quando la dichiarazione e' presentata a mezzo
di procuratore speciale, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2. L'atto di rinuncia e'
notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal
reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette
decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a
pena di nullita'.»
«Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il
decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato
qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e
dei fatti cui esse si riferiscono;
d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa
che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia
riparativa;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al
giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato
che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le
condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca,
previste dalla legge in relazione al reato per cui si
procede;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1 lettere c) e f).
2-bis.
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale,
il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a
sessanta giorni.
4.»
«Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il
decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora
risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e
precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per
l'udienza di comparizione predibattimentale nonche' del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara'
giudicato in assenza e potranno essere disposte, ove ne
ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di
confisca, previste dalla legge in relazione al reato per
cui si procede;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare
un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito
dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i
presupposti, l'imputato, entro il termine di cui
all'articolo 554-ter, comma 2, puo' presentare le richieste
previste dagli articoli 438 e 44, 444 e 464-bis4 ovvero
presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice e
che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne
visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico
ministero e dell'ausiliario che lo assiste;
h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa
hanno facolta' di accedere a un programma di giustizia
riparativa.
1-bis.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati
previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale
e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo
codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera
d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del
decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'
altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375,
comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo
abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del
medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato, a pena di
nullita', all'imputato, al suo difensore e alla parte
offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per
l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di
urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e'
ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico
ministero nella segreteria.».
 
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137

1. Al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sulla richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dei casi di cui all'articolo 7, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza e' comunicato al procuratore generale e all'autorita' di emissione ed e' notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca e' stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso e' altresi' notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso e' presentato, a pena di inammissibilita', presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento e' trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorita' competente dello Stato di emissione.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello.»;
c) l'articolo 8 e' abrogato;
d) all'articolo 9, nella rubrica, le parole: «di confisca» sono soppresse e, al comma 1, le parole «Se piu' decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le piu' decisioni, debba essere eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, e' eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o piu' provvedimenti di sequestro e piu' provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono piu' provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte provvede».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 del citato
decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Garanzia giurisdizionale). - 1. Sulla
richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la corte
di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si
tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore.
Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e'
competente la corte di appello del luogo dove la persona
nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca
risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede
sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni
situati in distretti diversi o crediti esigibili presso
debitori situati in distretti diversi, e' competente la
corte di appello del distretto dove si trova il maggior
numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero,
del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il
debitore della somma piu' elevata.
2. Se la competenza non puo' essere determinata ai
sensi del comma 1, e' competente la Corte di appello di
Roma.
3. L'autorita' giudiziaria, che rileva la propria
incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte
di appello territorialmente competente e ne informa senza
indugio l'autorita' di emissione e il Ministro della
giustizia.»
«Art. 9 (Concorso di decisioni). - 1. Quando sono
stati riconosciuti una decisione di confisca e un
provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i
medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi
sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, e'
eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o
piu' provvedimenti di sequestro e piu' provvedimenti di
confisca, ovvero quando concorrono piu' provvedimenti di
confisca, la corte di appello competente a individuare il
provvedimento di confisca da eseguire e' determinata sulla
base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte
provvede tenuto conto della gravita' del reato, del luogo
di commissione del medesimo e delle date delle rispettive
decisioni, dando comunicazione senza indugio della
decisione allo Stato di emissione.».
- Per l'articolo 5 del citato decreto legislativo 7
agosto 2015, n. 137, si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.»;
b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro»;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole «nel cui territorio si trova il bene o la prova» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore», dopo le parole «12, comma 3» le parole: «dall'autorita'» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e' competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma piu' elevata. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, e' competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 3, dopo le parole «senza ritardo», sono aggiunte le seguenti: «, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,»;
2) il comma 4 e' abrogato;
e) all'articolo 11, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.»;
f) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 11 del
citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Ricezione del provvedimento di blocco o di
sequestro dall'autorita' dello Stato di emissione). - 1. Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o,
quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il
debitore riceve il provvedimento di sequestro o di blocco
dall'autorita' dello Stato di emissione, unitamente al
certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, e alla
richiesta di trasferimento o di confisca prevista
dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di
mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista
dall'articolo 12, comma 3. Se i luoghi di cui al primo
periodo non sono noti, e' competente il procuratore della
Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la
persona nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento
di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove
ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro
riguarda beni situati in distretti diversi o crediti
esigibili presso debitori situati in distretti diversi, e'
competente il procuratore della Repubblica del capoluogo
del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di
beni o di debitori ovvero, a parita' di numero, del
distretto dove si trova il bene di maggior valore o il
debitore della somma piu' elevata. Se la competenza non
puo' essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, e'
competente il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma.»
«Art. 5 (Autorita' giudiziaria competente). - 1. Il
procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4,
comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed
esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
emesso a fini probatori, secondo le disposizioni
dell'articolo 6.
2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro e'
stato emesso a fini di confisca, il procuratore della
Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste
al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede
secondo le disposizioni dell'articolo 6.
3. Copia delle richieste e' trasmessa senza ritardo,
oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse
si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma
4-bis, del codice di procedura penale e al procuratore
generale presso la corte di appello se esse si riferiscono
ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
4. (abrogato).
5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un
provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una
richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del
predetto provvedimento, rileva che esso deve essere
eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi
dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al
medesimo, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato
di emissione."
«Art. 11 (Casi di riconoscimento ed esecuzione dei
provvedimenti di sequestro emessi dall'autorita'
giudiziaria italiana). - 1. L'autorita' giudiziaria
italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha
emesso un provvedimento di sequestro probatorio o
preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea, puo' richiedere il
riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento
rivolgendosi direttamente all'autorita' giudiziaria
competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti
stabiliti dall'articolo 3 e con le modalita' previste
dall'articolo 12. In tal caso, copia del certificato e'
trasmessa, a fini statistici, al Ministero della
giustizia.».
 
Art. 7

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi', 7 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio