Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 4 dicembre 2023, n. 202
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e compiti della Commissione
parlamentare di inchiesta

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi e quella della scomparsa di Mirella Gregori;
b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori;
c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilita' connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;
d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticita' e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilita'.
3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi.
La commissione d'inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorita' giudiziaria.».
 
Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
 
Art. 3

Audizioni a testimonianza

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non e' opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 366 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 366. - Chiunque, nominato dall'Autorita'
giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose
sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con
mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o
di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da lire trecento a
cinquemila.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'Autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.».
- Il testo dell'art. 372 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 372. - Chiunque, deponendo come testimone
innanzi all'Autorita' giudiziaria o alla Corte penale
internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero
tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui
quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a
sei anni.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto» e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 24 agosto 2007.
 
Art. 4

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facolta' di ottenere, nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
4. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
6. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge.
7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
9. Ove occorra chiedere lo svolgimento di accertamenti o l'acquisizione di documenti fuori del territorio dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale
e' il seguente:
«Art. 133. - 1. Se il testimone, il perito, la
persona sottoposta all'esame del perito diversa
dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il
custode di cose sequestrate, regolarmente citati o
convocati, omettono senza un legittimo impedimento di
comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da
lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle
ammende nonche' alle spese alle quali la mancata
comparizione ha dato causa.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica in caso di mancata comparizione del querelante
all'udienza in cui sia stato citato a comparire come
testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata
comparizione del querelante integra remissione tacita di
querela, nei casi in cui essa e' consentita.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
- Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale
e' il seguente:
«Art. 329. - 1. Gli atti di indagine compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le
richieste del pubblico ministero di autorizzazione al
compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che
provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino
a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e,
comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».
- Il testo del Capo II del titolo III del libro XI del
codice di procedura penale reca:
«Rogatorie all'estero».
 
Art. 5

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 326 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 326. - Il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».
 
Art. 6

Organizzazione dei lavori

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attivita'.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio