Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 28 novembre 2023, n. 201
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in materia di termini legislativi.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 9
della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante: «Norme
sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento
normativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Svolgimento dell'attivita' di carattere
sindacale e delega al Governo per la disciplina
dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale
impiegato in luogo di operazioni). - 1.-14. (omissis)
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per disciplinare le particolari
limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere
sindacale da parte del personale impiegato in attivita'
operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche
fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o
a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente,
secondo il seguente principio e criterio direttivo:
consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali
del personale militare salvaguardando le preminenti
esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa
correlate alle specifiche operazioni militari.
16.-18. (omissis).».
 
Art. 2

Delega al Governo per la revisione
dello strumento militare nazionale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che da' conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66, recante:
«Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 84 della Gazzetta Ufficiale dell'8
maggio 2010, n. 106.
- Si riporta il comma 1, lettere b), d), e), f), g) e
h) dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 119,
recante: «Disposizioni di revisione del modello di Forze
armate interamente professionali, di proroga del termine
per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia
di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2022, n. 189:
«Art. 9 (Delega legislativa per la revisione dello
strumento militare nazionale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione dello strumento militare nazionale,
disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) (omissis);
b) revisione, secondo criteri di efficienza e
organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo
raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche
complessive del personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo
798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010;
c) (omissis);
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato,
non superiore a 10.000 unita' di personale volontario,
ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti
alle dipendenze delle autorita' militari individuate con
decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi
previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma
complementare e in attivita' in campo logistico nonche' di
cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura
organizzativa, le modalita' di funzionamento, nonche' lo
stato giuridico militare e le modalita' di reclutamento,
addestramento, collocamento in congedo e richiamo in
servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilita', per i volontari in
ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di
posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali assegnate a legislazione
vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in
ferma prefissata triennale, associando all'addestramento
militare di base e specialistico, compreso quello relativo
a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di
qualificazione professionale volte all'acquisizione di
competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato
del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta
formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e
ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri
interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse
strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del
Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita';
2) la possibilita', per i medici militari e il
personale militare delle professioni sanitarie, di
esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della
difesa, il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli
accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una
procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a
ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra
Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte
dell'interessato.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nel Supplemento ordinario n.
245 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
(omissis)
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 «Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 131 della Gazzetta Ufficiale n.
140 del 18 giugno 2010.
 
Art. 3

Disposizioni in materia di termini legislativi

1. All'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 5
agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.188 del 12 agosto 2022, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - 1.-3. (omissis)
4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia
di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini
dell'adeguamento della normativa vigente al diritto
dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino
e della semplificazione della medesima normativa, della
riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e
delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese.
5.-6. (omissis)
7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della cultura, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione
dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. Qualora il termine previsto per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine di delega previsto dal comma 4, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
8.- 13. (omissis).».