Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 8 novembre 2023 |
Modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari. |
|
|
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2023 e convertito in legge n. 56 del 26 maggio 2023 e, in particolare, l'art. 24, comma 5, che dispone l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari e per le quali e' istituito un tavolo di crisi nazionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy; Considerato che il richiamato art. 24, comma 5, prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 34, recante la disciplina di impegno e ordine di spesa delle risorse assegnate in bilancio; Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 39, inerente «Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto l'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», che dispone la pubblicazione dell'elenco degli oneri informativi e dei provvedimenti nei siti istituzionali delle amministrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «imprese a forte consumo di energia elettrica»: le imprese che, alla data del 31 marzo 2023 di entrata in vigore del decreto-legge, risultavano inserite nell'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017; b) «Regioni insulari»: la Regione Sardegna e la Regione Siciliana; c) «decreto-legge»: il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2023, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 2023, n. 124; d) «Fondo»: il Fondo istituito dall'art. 24, comma 5, del decreto-legge; e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; f) «Quadro temporaneo»: la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 2
Finalita' e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 24, comma 5, del decreto-legge, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo, destinato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'art. 3, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di accesso da parte delle imprese, nonche' la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato applicabile. 2. All'attuazione dell'intervento disciplinato dal presente decreto sono destinate le risorse di cui all'art. 24, comma 5, del decreto-legge. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. In attuazione delle diposizioni recate dall'art. 24, comma 5, del decreto-legge, possono accedere alle risorse del Fondo le imprese che risultano classificabili quali imprese a forte consumo di energia elettrica e: a) per le quali e' attivo, presso il Ministero, un tavolo di crisi nazionale presso la struttura per la crisi d'impresa del medesimo Ministero; b) dispongono di unita' produttive nel territorio delle Regioni insulari. 2. Le imprese di cui al comma 1 devono altresi', alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 6, comma 1: a) essere costituite, regolarmente iscritte e «attive» nel Registro delle imprese; b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative. 4. In conformita' con quanto previsto dal Quadro temporaneo sono altresi' escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo: a) persone, entita' o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; b) imprese possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione. |
| Art. 4
Costi ammissibili
1. Al fine di sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'art. 3, attenuando le conseguenze degli aumenti particolarmente marcati dei prezzi dell'energia elettrica causati dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, sono considerati costi ammissibili alle agevolazioni i costi supplementari sostenuti dalle medesime imprese per la fornitura di energia elettrica, determinati secondo le disposizioni di cui al comma 2. 2. I costi supplementari di cui al comma 1 sono calcolati sulla base dei consumi storici registrati dall'impresa richiedente nelle unita' produttive localizzate nel territorio delle Regioni insulari, applicando la seguente formula:
[p(t) - (p(ref) * 1.5)] * q
dove: p(t) rappresenta il prezzo medio per unita' di elettricita' consumata dall'impresa richiedente nel periodo 1º febbraio 2022 - 31 dicembre 2022, espresso in EUR/MWh; p(ref) rappresenta il prezzo medio per unita' di elettricita' consumata dall'impresa richiedente nel periodo 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, espresso in EUR/MWh; q e' il quantitativo di elettricita' acquistato da fornitori esterni e consumato dall'impresa richiedente in qualita' di consumatore finale nel periodo 1º gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. 3. Ai fini della determinazione dei costi supplementari di cui al comma precedente, si terra' conto del prezzo medio per unita' elettrica consumata depurato da eventuali aiuti, di qualsiasi forma, ottenuti per compensare le maggiori spese sostenute per l'energia nello stesso periodo di riferimento. |
| Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo, l'agevolazione e' riconosciuta, nella forma del contributo a Fondo perduto e nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, nella misura del 50% (cinquanta per cento) dei costi ammissibili, determinati ai sensi del precedente art. 4. |
| Art. 6
Termini e modalita' di presentazione delle domande
1. Ai fini dell'accesso al Fondo, le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 sono tenute a presentare al Ministero un'apposita domanda di agevolazione, redatta secondo gli schemi che saranno resi disponibili con successivo provvedimento del Ministero; con il medesimo provvedimento saranno altresi' indicati i termini iniziale e finale per la presentazione della domanda nonche' l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) al quale dovra' essere trasmessa la predetta domanda e l'ulteriore documentazione di cui al comma 2. 2. All'istanza di cui al comma 1, deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in merito ai requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, concernente: i. il quantitativo di elettricita' (espresso in MWh) acquistato da fornitori esterni e consumato dall'impresa richiedente nei periodi di cui all'art. 4, comma 2, e i relativi costi sostenuti; ii. il prezzo medio per MWh ottenuto nei medesimi periodi di cui al romanino i.; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative; d) qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2, lettera b), deve essere allegato l'elenco dei titoli di spesa relativi agli acquisti di prodotti energetici effettuati nei periodi di riferimento. 4. Ciascuna impresa puo' presentare una sola domanda di agevolazione. 5. Nella domanda di cui al comma 1, l'impresa e' tenuta a riportare l'IBAN relativo al conto corrente, intestato all'impresa medesima, su cui si richiede l'accreditamento dell'agevolazione. |
| Art. 7
Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione
1. Il Ministero, decorso il termine finale per la presentazione delle domande, verifica la completezza e la regolarita' delle stesse nonche' la sussistenza in capo alle imprese richiedenti dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, anche sulla base delle dichiarazioni rese dalle imprese stesse. 2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento, come previsto all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero procede a determinare l'agevolazione concedibile, nei limiti previsti dall'art. 6 del presente decreto. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a soddisfare la richiesta agevolativa riferita a tutte le domande ammissibili, il Ministero provvede a riparametrare il contributo, in misura proporzionale, sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle richieste agevolative relative alle istanze ammissibili. 4. In esito alle attivita' di cui al comma 3, il Ministero, entro il 15 dicembre 2023 adotta il provvedimento di concessione e contestuale erogazione delle agevolazioni e lo trasmette all'impresa. 5. Preordinatamente alla concessione del contributo, il Ministero provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile. 6. Qualora, nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine, la domanda di agevolazione decade. |
| Art. 8
Erogazione dell'agevolazione
1. Il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa nel modulo di domanda, previa positiva verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici. 2. Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica in relazione alla regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria, provvede all'erogazione delle agevolazioni secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. |
| Art. 9
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo. |
| Art. 10
Controlli
1. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento. 2. Le imprese beneficiarie sono tenute a favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, al fine di verificare le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 3. In esito alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il Ministero, in caso di esito negativo, adotta il provvedimento di revoca delle agevolazioni. |
| Art. 11
Revoca dell'agevolazione
1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso da parte dell'impresa beneficiaria di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa e non sanabili; b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa nell'ambito del procedimento; c) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 9; d) l'impresa beneficiaria cessi l'attivita' nell'ambito dell'unita' produttiva oggetto del presente decreto, prima che siano decorsi tre anni dall'erogazione dell'agevolazione. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'Entrata del bilancio dello Stato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998. |
| Art. 12
Disposizioni finali
1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. 2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o «GDPR») e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Ministero. 3. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, e' pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 5. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nel sito internet del Ministero www.mimit.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2023
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1637 |
|
|
|