Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 17 ottobre 2023
Modifica del decreto 20 marzo 2019, recante: «Disciplina applicativa dell'incentivo "eco-bonus" per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto 20 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Disciplina applicativa dell'incentivo "eco-bonus" per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3 e elettrici o ibridi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019;
Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto, secondo il quale per la prenotazione dei contributi i venditori dei veicoli agevolabili devono provvedere a registrarsi nell'apposito sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, confermando l'operazione entro centottanta giorni dalla prenotazione mediante comunicazione, tra l'altro, del numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonche' del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e, in particolare, l'articolo 1, commi da 652 a 659 e 691 in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», e, in particolare, l'articolo 22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonche' per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante «Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 maggio 2022 - Serie generale - n. 113, emanato in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 17/2022;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, il quale stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sopracitato decreto ministeriale 20 marzo 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre 2022 al n. 1030, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ed in particolare l'art. 40 che, nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, ha fissato in duecentosettanta giorni i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto ministeriale 20 marzo 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto che prevedono termini inferiori;
Considerato che, tuttora, il vigente termine di centottanta giorni previsto per il completamento delle operazioni di prenotazione degli incentivi non risulta sufficiente a causa dei ritardi nella consegna dei veicoli da parte di costruttori, causati dai problemi nella logistica e nella carenza di alcuni componenti;
Considerato ancor piu' che il suddetto termine di centottanta giorni, rispetto all'anno in cui e' stato introdotto con il decreto ministeriale 20 marzo 2019, non risulta piu' congruo sulla base delle prassi commerciali consolidate del settore automotive e, pertanto, considerata la necessita' di individuare dei termini di completamento congrui;
Ritenuto di dover modificare il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del citato decreto ministeriale 20 marzo 2019 per la conferma delle operazioni di prenotazione dei contributi, al fine di tenere conto delle succitate problematiche e risolverle attraverso un intervento strutturale e sistematico;

Decreta:

Articolo unico

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto 20 marzo 2019 citato in premessa, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti parole: «duecentosettanta giorni».
2. La modifica di cui al comma 1 si applica, oltre che alle prenotazioni effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche alle prenotazioni ancora in fase di completamento alla medesima data, relativamente ai veicoli agevolabili in base alla normativa.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mimit.gov.it
Roma, 17 ottobre 2023

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti