Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 7 dicembre 2023, n. 197
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI
MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati congiuntamente «le Parti» e individualmente «la Parte»;
Consapevoli che la criminalita' in tutte le sue manifestazioni e forme si ripercuote negativamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini;
Riconoscendo i principi di reciproco rispetto per la sovranita', l'indipendenza, l'uguaglianza, l'integrita' territoriale, la non interferenza negli affari interni degli Stati delle Parti;
Tenendo conto della Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come modificata dal Protocollo del 25 marzo 1972 (alla quale l'Ucraina ha aderito il 27 settembre 2001), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971, alla quale la Repubblica italiana ha aderito il 27 novembre 1981) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale del 15 novembre 2000, il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria del 15 novembre 2000, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 15 novembre 2000, e il Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti, e relative munizioni del 31 maggio 2001, la Convenzione sulla criminalita' informatica (Budapest, 23 novembre 2001), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (Merida 9-11 dicembre 2003), e la Risoluzione 45/123 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita';

Concordano quanto segue:
Articolo 1
Scopo

Lo scopo del presente Accordo e' quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2
Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono
a) per la Parte italiana:
il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
b) per la Parte ucraina:
la Polizia di Stato ucraina.
2. Le Parti si notificano reciprocamente qualsiasi modifica relativa alle autorita' competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3
Ambiti di Cooperazione

1. Le autorita' competenti cooperano al fine di prevenire e contrastare la criminalita' in tutte le sue forme, in particolare nei seguenti settori:
a. criminalita' organizzata transnazionale;
b. reati contro la vita e la salute della persona;
c. reati contro la proprieta';
d. produzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe o precursori;
e. reati contro la liberta' sessuale e l'inviolabilita' sessuale della persona;
f. tratta di esseri umani e immigrazione illegale;
g. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali radioattivi e nucleari;
h. criminalita' informatica;
i. importazione, produzione, vendita e distribuzione di materiali pornografici nei casi in cui queste condotte costituiscono reato, compreso quelli contenenti pornografia infantile in particolare con l'utilizzo di Internet;
j. reati economici;
k. legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato;
l. reati contro oggetti del patrimonio culturale;
m. reati contro l'ambiente;
n. reati di corruzione;
o. reati contro la proprieta' intellettuale;
p. reati collegati al possesso illegale di veicoli.
2. Al fine di prevenire la commissione, di reati le autorita' competenti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale.
3. Le autorita' competenti possono, di comune intesa, estendere l'ambito della cooperazione al contrasto di altri reati in relazione ai quali la legge degli Stati delle Parti prevede la responsabilita' penale.
4. Il presente Accordo non pregiudica le procedure in vigore nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria.
5. Le autorita' competenti possono inoltre concludere intese tecniche le cui disposizioni specificheranno la cooperazione tra le Parti in determinati settori della lotta contro la criminalita'.
 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 4
Forme di cooperazione

1. Le forme di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono comprendere lo scambio di:
a) informazioni sui reati, gruppi criminali organizzati e soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modus operandi;
b) informazioni per la ricerca di persone che si sottraggono agli organismi preposti alle indagini preliminari, ai giudici per le indagini preliminari e ai tribunali, e di persone che sfuggono alla punizione di carattere penale, persone scomparse, nonche' misure tese ad identificare le persone o i cadaveri non identificati;
c) informazioni relative al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori, al commercio internazionale di tali sostanze, compreso il commercio tramite Internet, alle persone fisiche e giuridiche che vi partecipano, nonche' ai risultati delle analisi condotte sui campioni di droga sequestrata, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori;
d) informazioni e dati sui soggetti autori di reato che sono di reciproco interesse o operanti sui territori dei rispettivi paesi;
e) informazioni sugli strumenti legislativi, scientifici e tecnologici per il contrasto della criminalita';
f) informazioni sui metodi utilizzati per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere dello Stato;
g) informazioni per combattere la pedopornografia online e la criminalita' informatica;
h) esperienze nella lotta alla criminalita', in particolare sulle migliori prassi dell'analisi criminale, sull'uso di sistemi e metodi moderni, sui mezzi tecnici e le nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta alla criminalita';
i) informazioni e migliori prassi sulla formazione del personale delle autorita' competenti, possibile scambio di esperienze, organizzazione di corsi di formazione, formazione, addestramenti, seminari e altre attivita';
j) altre informazioni di interesse reciproco per le Parti.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 5
Richieste di assistenza

1. La cooperazione tra le Parti viene effettuata sulla base delle richieste.
2. Le richieste e le relative risposte vengono inviate per iscritto. Nei casi urgenti la richiesta puo' essere fatta oralmente, con successiva obbligatoria conferma scritta entro un periodo di non piu' di sette giorni. La trasmissione di richieste e risposte per iscritto va effettuata per posta o per mezzo degli strumenti tecnici utilizzati per il trasferimento delle informazioni autorizzati dalle legislazioni degli Stati delle Parti. In caso di dubbio sulla validita' della richiesta, puo' essere richiesta una ulteriore conferma.
3. La richiesta deve contenere:
1) nome dell'autorita' richiedente e dell'autorita' richiesta competenti;
2) scopo e contenuto della richiesta, motivazione ed informazioni che possono essere utilizzate per la sua esecuzione, nonche' l'elenco delle possibili restrizioni sull'uso delle informazioni contenute nella richiesta;
3) un elenco delle domande riguardo alle quali e' necessario ricevere le risposte o le misure da adottare;
4) data della richiesta e i termini auspicati per la sua esecuzione;
5) qualsiasi altra informazione che possa agevolare l'effettiva esecuzione della richiesta.
 
Articolo 6
Rifiuto dell'assistenza

1. L'autorita' competente della Parte a cui e' rivolta la richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di eseguire qualsiasi richiesta trasmessa in conformita' al presente Accordo se l'esecuzione di tale richiesta puo' minacciare i diritti umani, le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o qualsiasi altro interesse nazionale degli Stati delle Parti, o puo' essere in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali del suo Stato.
2. L'esecuzione della richiesta puo' essere rifiutata se per l'atto, in relazione al quale e' stata inviata la richiesta, non e' prevista responsabilita' penale ai sensi della legislazione dello Stato della Parte a cui e' rivolta la richiesta.
3. Nel caso di una decisione di rifiuto della richiesta, l'autorita' competente della Parte richiedente deve essere informata immediatamente, indicando il motivo di tale rifiuto.
4. Se la richiesta non puo' essere soddisfatta in tutto o in parte, le autorita' competenti delle Parti possono concordare altre misure che soddisfino gli interessi di entrambe le Parti.
 
Articolo 7
Esecuzione delle richieste

1. Le richieste sono eseguite dalle autorita' competenti in conformita' alla legislazione dei loro Stati. Al contempo, l'autorita' competente della Parte a cui e' rivolta la richiesta adotta tutte le misure necessarie a garantire l'esecuzione piena, tempestiva e qualitativa della richiesta.
2. L'autorita' competente della Parte richiedente viene immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisca l'esecuzione della richiesta o ne determini il ritardo.
3. L'autorita' competente della Parte a cui e' rivolta la richiesta, se ritiene necessario eseguire o facilitare l'esecuzione della richiesta, puo' richiedere ulteriori informazioni all'autorita' competente della Parte richiedente, nonche' posporre l'esecuzione della richiesta o associare la sua esecuzione alle condizioni definite necessarie, previa consultazione con l'autorita' competente della Parte richiedente. Se l'autorita' competente della Parte richiedente concorda sull'adempimento della richiesta nei termini proposti, essa e' vincolata a rispettare tali condizioni.
4. L'autorita' competente di ciascuna Parte puo', in conformita' alla legislazione nazionale del suo Stato, trasferire d'iniziativa informazioni all'autorita' competente dell'altra Parte qualora vi sia motivo di ritenere che siano di interesse per quella Parte.
5. La richiesta viene eseguita non appena possibile e comunque non oltre tre mesi. Previo accordo tra le autorita' competenti il termine puo' essere esteso.
 
Articolo 8
Trattamento dei dati

1. I dati personali, trasmessi ai sensi del presente Accordo e delle relative intese tecniche di cui all'art. 3.5 sono usati solo per i fini da esso previsti. Tali dati vengono trattati e, eventualmente, cancellati in linea con le normative e i regolamenti in vigore nel territorio della Parte che garantisce il livello piu' alto di protezione dei dati.
2. Le autorita' competenti garantiscono un adeguato livello di protezione nel trattamento dei dati personali trasmessi e acquisiti ai sensi del presente Accordo. Le autorita' competenti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di protezione contro il rischio di distruzione, perdita, alterazione accidentale o illecita o divulgazione non autorizzata o accesso ai dati trasmessi, memorizzati o elaborati.
3. Le informazioni e i documenti ricevuti dalle autorita' competenti in conformita' al presente Accordo non vengono rivelati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, salvo previo consenso scritto da parte dell'autorita' competente della Parte che li ha forniti.
4. Su richiesta dell'autorita' competente della Parte che fornisce i dati, l'autorita' competente della Parte ricevente, in conformita' alla sua legislazione nazionale, corregge, blocca o cancella i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultano essere errati o incompleti, o quei dati la cui raccolta o ulteriore elaborazione viola il presente Accordo o le norme applicabili alla Parte che fornisce i dati.
5. Qualora l'autorita' competente della Parte venga a conoscenza che i dati ricevuti dall'autorita' competente dell'altra Parte sono errati, essa adotta tutte le adeguate misure di salvaguardia riguardo all'erroneo affidamento su tali dati, che includono, in particolare, l'integrazione, la cancellazione o la rettifica degli stessi.
6. Le autorita' competenti si informano reciprocamente qualora vengano a conoscenza che i dati forniti o ricevuti ai sensi del presente Accordo sono errati, inattendibili o soggetti a dubbi significativi.
7. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti in conformita' alla legislazione nazionale dei loro Stati e agli accordi internazionali in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.
8. I modi e le misure per proteggere i sistemi di comunicazione dei dati per lo scambio di informazioni classificate tra le autorita' competenti vengono stabiliti in conformita' alla legislazione nazionale e agli accordi internazionali in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate ai quali gli Stati delle Parti aderiscono.
 
Articolo 9

Gruppi di lavoro congiunti, Ufficiale di collegamento o
rappresentante autorizzato

1. Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo le autorita' competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalita' e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative, per periodi di tempo limitato, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, e con qualsiasi altro compito previsto dalla loro legislazione nazionale.
2. La cooperazione tra le autorita' competenti e' possibile mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'invio di ufficiali di collegamento o di rappresentanti autorizzati non costituisce un obbligo reciproco.
 
Articolo 10
Riunioni e consultazioni

Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo e di rafforzare la cooperazione bilaterale, le autorita' competenti possono avviare, organizzare o tenere congiuntamente seminari, consultazioni, formazione e altri eventi, in particolare mediante videoconferenza.
 
Articolo 11
Spese

1. L'autorita' competente di ciascuna Parte sostiene le proprie spese che possano derivare dall'esecuzione del presente Accordo, nell'ambito degli stanziamenti di budget per i rispettivi scopi, salvo che non sia deciso diversamente di comune intesa tra le Parti.
2. Le spese per l'esecuzione delle richieste sono a carico delle autorita' competenti della Parte a cui e' rivolta la richiesta, salvo diverso accordo scritto tra le autorita' competenti. Se la richiesta comporta spese considerevoli o straordinarie, le autorita' competenti si consultano reciprocamente per stabilire i termini e le condizioni per il trattamento della richiesta, nonche' le modalita' di assunzione dei costi.
3. Salvo diverso accordo tra le Autorita' competenti, le spese relative alle riunioni sono a carico della Parte ricevente, mentre le spese relative al viaggio e all'alloggio sono a carico della Parte inviante.
 
Articolo 12
Lingua di lavoro

La lingua di lavoro nell'ambito della cooperazione ai sensi del presente Accordo e' l'inglese. Cio' non impedisce alle Parti di utilizzare un'altra lingua accettabile per entrambe le Parti, ossia l'italiano e l'ucraino.
 
Articolo 13
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo viene risolta mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti tramite canali diplomatici.
 
Articolo 14
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo si attua in conformita' con il diritto internazionale vigente e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione Europea. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali a cui le Parti aderiscono.
2. L'Accordo e' concluso per un periodo di tempo indeterminato ed entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano il completamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
3. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificando all'altra la sua intenzione di porre fine all'Accordo.
In caso di tale comunicazione, l'Accordo cessa di avere effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte.
4. La denuncia del presente Accordo non pregiudica l'attuazione delle misure intraprese nell'ambito dell'Accordo stesso e che sono in fase di attuazione, salvo altrimenti concordato dalle Parti.
5. La denuncia dell'Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti concernenti la protezione delle informazioni ai sensi del presente Accordo, salvo, altrimenti concordato dalle Parti.
6. Al presente Accordo possono essere apportate modifiche che ne costituiscono parte integrante e che entrano in vigore in conformita' al paragrafo 2 del presente Articolo.
7. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo cessa di avere effetto l'Accordo di Cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro la criminalita' organizzata tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno dell'Ucraina firmato a Roma il 28 maggio 1993.
Fatto a Kiev il 10 giugno 2021 in due originali, ciascuna in lingua italiana, ucraina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, prevale il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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