Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 198 |
Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14, secondo il quale «nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 7; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'articolo 19, comma 9; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, secondo il quale «Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e in particolare: a) l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, ove conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, non puo' ricevere a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza; b) l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che, se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio dell'amministrazione di appartenenza alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, concernente il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista la circolare n. 8 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica nella quale vengono indicati i criteri di calcolo dell'importo del trattamento accessorio da corrispondere nelle fattispecie previste dal succitato articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012; Vista la nota prot. 31731 del 10 luglio 2023, con la quale il Direttore generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una riunione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del vigente «Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021», che prevede che debba darsi informativa della proposta di riorganizzazione alle sigle sindacali almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti. Considerato che in data 14 luglio 2023 si e' tenuta la riunione convocata con la predetta nota prot. 31731 del 10 luglio 2023 e che in quella sede si e' provveduto a dare informativa sul nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero; Vista la nota prot. 33392 del 18 luglio 2023, le sigle sindacali FP CGL, CISL, FP, UILPA, CONFINTESA, UNSA e FLP non hanno presentato osservazioni in relazione allo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023; Vista la nota prot. 40509 del 2 ottobre 2023, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto; Vista la nota prot. 919 del 9 ottobre 2023, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) sottosegretari di Stato: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.113. - Si riportano gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 2 (Attribuzione del Consiglio dei ministri). - 1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. 2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. 3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento; b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento; c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica; d) gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta; e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle; f) le proposte che il Ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi; g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome; h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare; i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione; l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art. 8 della Costituzione; m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere; n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali; p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali; q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare. 4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, anche agli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.». «Art. 7 (Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze; b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri. 2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati.». - La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136. - Si riportano gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche): «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita' (Art. 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.». «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254. - Si riporta l'art. 23-ter decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti perla crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e' pubblicata nea Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, n. 65. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80. - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92. - Si riporta l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: «Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione). - (Omissis) 9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione. (Omissis).». - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2023, n. 3. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2001, n. 282. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2012, n. 89. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), abrogato dal presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, n. 56. - La circolare 3 agosto 2012, n. 8 (Limiti retributivi - art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 - d.P.C.m. 23 marzo 2012 - G.U. 16 aprile 2012 n. 89), registrata dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2012 - reg. n. 9 - fog. n. 36, e' consultabile all'indirizzo web: https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica. gov.it/files/29335.pdf
Note all'art. 1: - Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. 2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1. 3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. 5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.». |
| Art. 2 Uffici di diretta collaborazione
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero. 2. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono attivita' di supporto e di raccordo tra il Ministro e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione. 3. I vice Ministri e i sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto. 4. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica del Ministro; e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; f) l'Ufficio stampa; g) le Segreterie dei vice Ministri; h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato. 5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, nonche' il Segretario particolare del Ministro di cui all'articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 4 e' allegato il curriculum vitae relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 6. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi vice Ministri e sottosegretari di Stato. |
| Art. 3 Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle affidate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli organi costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura anche l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato. 2. Il Capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari ordinari nell'area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate. 3. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici. 4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonche' fra i dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione al quale detti dirigenti non percepiscono alcun compenso aggiuntivo. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito ad un dirigente di ruolo di livello non generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario. 5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per le materie di competenza delle Capitanerie di porto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, puo' nominare, in aggiunta ai due vice Capi di Gabinetto di cui al comma 4, un ulteriore vice Capo di Gabinetto scelto tra gli Ufficiali Ammiragli del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico resta a carico del Corpo delle capitanerie di porto. Il vice Capo di Gabinetto esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare appartenente al Corpo delle capitanerie di porto impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione e le strutture ubicate presso la sede centrale del Ministero, sovrintende e coordina l'attivita' degli stessi tenendo conto degli indirizzi del Ministro e del Capo di Gabinetto. Nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, alle dipendenze del vice Capo di Gabinetto opera l'ufficio personale militare e analisi, cui e' preposto un ufficiale di grado non inferiore a quello di Capitano di Fregata del Corpo delle capitanerie di porto. L'ufficio svolge i compiti riferiti al coordinamento amministrativo e disciplinare del personale militare assegnato al Ministero, comprese le procedure amministrative inerenti all'impiego all'estero, nonche' le attivita' di studio e approfondimento nelle materie di competenza delle capitanerie di porto, cura i rapporti con le Forze Armate e gli Organismi ad ordinamento militare, supporta gli Uffici del Ministero nello svolgimento delle attivita' amministrative di interesse del Comando generale e dei comandi territoriali. 6. All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un dirigente con incarico dirigenziale di livello generale, a supporto del Capo di Gabinetto, nell'ambito del contingente complessivo delle posizioni dirigenziali di livello generale previsto dal regolamento di organizzazione del Ministero.
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». |
| Art. 4 Segreteria del Ministro
1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale. 2. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro, i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale nonche', su suo mandato, i rapporti politici. 3. Il Capo della Segreteria del Ministro e il Segretario particolare sono scelti dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario. 4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, puo' nominare, nell'ambito del personale della Segreteria di cui al comma 1, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico complessivo resta a carico del Corpo di provenienza. All'Ufficiale Superiore addetto non si applicano gli ultimi tre periodi dell'articolo 3, comma 5. |
| Art. 5 Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti Uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della quantificazione degli oneri normativi e dell'individuazione delle relative coperture finanziarie, della qualita' della legislazione, dell'applicabilita' delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre: a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; c) cura l'esame degli atti di indirizzo presentati in Parlamento nelle materie di competenza del Ministero e il seguito dato agli stessi; d) cura, per l'attivita' normativa, i rapporti con il Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto concerne la formazione e attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; e) cura, in relazione all'attivita' legislativa e regolamentare, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura dello Stato, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e con la Conferenza unificata; f) esamina la legislazione regionale nelle materie di interesse del Ministero; g) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero; h) svolge attivita' di consulenza giuridica in favore del Ministro e dell'Ufficio di Gabinetto nelle materie di competenza del Ministero. 2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari di ruolo, avvocati del libero foro e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, d'intesa col Capo di Gabinetto, puo' nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio legislativo scelto fra i soggetti di cui al comma 2. |
| Art. 6 Segreteria tecnica del Ministro
1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge, in raccordo con gli Uffici del Ministero, attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro, anche relative all'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. La Segreteria tecnica cura, altresi', le attivita' di programmazione infrastrutturale e trasportistica e l'allocazione delle relative risorse finanziarie, in raccordo con la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con gli Uffici del Ministero, sulla base degli indirizzi e delle direttive del Ministro. La Segreteria tecnica cura, inoltre, l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e promuove l'organizzazione di momenti di approfondimento tecnico e scientifico, nonche' di convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in relazione alle principali attivita' individuate dal Ministro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 2. Il Capo della Segreteria tecnica e' scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere e alle materie trattate, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.
Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione). - (Omissis) 3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura puo', altresi', avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta, nonche' quali advisor, di universita' statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (Omissis).». |
| Art. 7 Ufficio del Consigliere diplomatico
1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera l'Ufficio del Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea, curando i rapporti internazionali e fornendo agli Uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alla comunita' internazionale. L'Ufficio del Consigliere diplomatico e' retto dal Consigliere diplomatico, che e' nominato dal Ministro con proprio decreto ed e' scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica. 2. Il Consigliere diplomatico puo' essere revocato anticipatamente dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario. 3. Il Consigliere diplomatico decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. |
| Art. 8 Ufficio stampa e portavoce
1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale. 2. Il Capo dell'Ufficio stampa e' scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. 3. Il Capo dell'Ufficio stampa informa il Capo di Gabinetto sulle attivita' da porre in essere nell'ambito della comunicazione istituzionale. 4. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio di competenza degli Uffici di diretta collaborazione.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni): «Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.». |
| Art. 9 Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato
1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato garantiscono, nelle materie agli stessi delegati dal Ministro, con il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati. 2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato sono scelti, anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato. 3. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1, fino ad un massimo di sette unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti. |
| Art. 10 Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, e' stabilito complessivamente in centoquaranta unita'. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di dieci unita', i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonche' in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attivita' delegate ai vice Ministri ovvero ai sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalita' possono essere individuati consiglieri giuridici, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2. I predetti incarichi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. 3. Nel contingente complessivo di cui al comma 1, e' compreso l'incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 3, comma 6, nonche' specifici incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, in numero non superiore a cinque, per lo svolgimento di funzioni attinenti alle attivita' degli Uffici di diretta collaborazione. Tali incarichi possono essere attribuiti dal Capo di Gabinetto anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi attribuiti ai sensi del secondo periodo concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero. 4. Le posizioni di responsabile degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo delle Segreteria del vice Ministro, dal Consigliere diplomatico, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, nonche' la posizione di Segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3. Ai predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capi di Gabinetto e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, ove non conferite a personale di qualifica dirigenziale, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 5. L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, enti, organismi ed imprese pubblici, si applica nel limite massimo del venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. 6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, mediante unita' di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. 7. Fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
Note all'art. 10: - Per l'art. 14, comma 2, secondo periodo, di cui al citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale. 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.». - Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998). - (Omissis) 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).». |
| Art. 11 Trattamenti economici
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito articolato: a) Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento; b) Capo dell'Ufficio legislativo, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo della Segreteria del Ministro: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi dirigenti; c) Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria del vice Ministro e Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, vice Capo dell'Ufficio legislativo qualora estraneo alla pubblica amministrazione: una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato; d) Capo dell'Ufficio stampa: trattamento conforme a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1 e gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, e il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi. Il predetto emolumento accessorio deve essere di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante: a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto; b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4; c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del vice Ministro, per il Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Al vice Capo di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 5, in aggiunta al trattamento economico di cui al medesimo comma, spetta un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. 4. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalita' o specializzazione di cui all'articolo 10, comma 2, e' riconosciuto un compenso stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, commisurato alla professionalita' posseduta dal soggetto adeguata all'attivita' richiesta, alle responsabilita' ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantita' e qualita' dell'attivita' medesima nonche' all'utilita' conseguita dall'Amministrazione. 5. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali. Al medesimo personale spettera' l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 7. 6. Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. 7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennita' sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 11: - Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2012, n. 89. |
| Art. 12 Organismo indipendente di valutazione della performance
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro. 2. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 12: - Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.". - Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettera a) e l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: (Omissis) d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). 2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo; (Omissis).». «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. (Omissis).». - Si riporta l'art. 14-bis del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.". |
| Art. 13
Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
1. La nomina dell'OIV e' effettuata con decreto del Ministro. L'individuazione avviene tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica. 2. La durata dell'OIV e' di tre anni. Il rinnovo e' consentito una sola volta. 3. Indipendentemente dalla composizione monocratica ovvero collegiale, ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita ad un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Note all'art. 13: - Per l'art. 19, commi 4 e 10, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3. |
| Art. 14 Struttura tecnica permanente
1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attivita'. 2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 11, comma 6, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7.
Note all'art. 14: - Per l'art. 14, comma 9, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12. |
| Art. 15 Modalita' di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilita' amministrativa, articolato in due Centri di costo. 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto. Il Capo di Gabinetto puo' delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero individuati per la gestione unificata delle spese strumentali.
Note all'art. 15: - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Per l'art. 14, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12. - Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.». |
| Art. 16 Norme finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, 13 e 14 si provvede ai sensi dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 ottobre 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2023 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 400
Note all'art. 16: - Per l'art. 14, comma 11, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note all'art. 12. - Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. |
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