Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 198
Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14, secondo il quale «nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 7;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'articolo 19, comma 9;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, secondo il quale «Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, e in particolare:
a) l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, ove conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'Amministrazione di appartenenza, non puo' ricevere a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza;
b) l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che, se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio dell'amministrazione di appartenenza alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, concernente il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista la circolare n. 8 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica nella quale vengono indicati i criteri di calcolo dell'importo del trattamento accessorio da corrispondere nelle fattispecie previste dal succitato articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012;
Vista la nota prot. 31731 del 10 luglio 2023, con la quale il Direttore generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una riunione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del vigente «Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021», che prevede che debba darsi informativa della proposta di riorganizzazione alle sigle sindacali almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti.
Considerato che in data 14 luglio 2023 si e' tenuta la riunione convocata con la predetta nota prot. 31731 del 10 luglio 2023 e che in quella sede si e' provveduto a dare informativa sul nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;
Vista la nota prot. 33392 del 18 luglio 2023, le sigle sindacali FP CGL, CISL, FP, UILPA, CONFINTESA, UNSA e FLP non hanno presentato osservazioni in relazione allo schema di regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la nota prot. 40509 del 2 ottobre 2023, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto;
Vista la nota prot. 919 del 9 ottobre 2023, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) sottosegretari di Stato: i sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.113.
- Si riportano gli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2 (Attribuzione del Consiglio dei ministri). - 1.
Il Consiglio dei ministri determina la politica generale
del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su
ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di
attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla
iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di
porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico,
agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il
Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei
disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i
regolamenti da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127
della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in
ordine alle leggi regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti
speciali per la regione siciliana e per la regione Valle
d'Aosta;
e) le direttive da impartire tramite il commissario
del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il Ministro competente formula per
disporre il compimento degli atti in sostituzione
dell'amministrazione regionale, in caso di persistente
inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni
delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da
svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione
o di resistere nei confronti degli altri poteri dello
Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica
internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e
degli accordi internazionali, comunque denominati, di
natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art.
8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di
Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a
tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte
dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei
consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome,
anche della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta
o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga
opportuna la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa,
anche agli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge 15
gennaio 1994, n. 20.».
«Art. 7 (Delega per il riordinamento dei Comitati di
ministri e dei Comitati interministeriali). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, norme aventi valore di
legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di
ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i
Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad
eccezione del Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti
ed alle procedure disciplinate nella presente legge,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di
competenze;
b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori
omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu'
Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati
previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere
competenti per materia. Il Governo procede comunque alla
emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad
adottare norme regolamentari volte a garantire procedure
uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione
dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e
alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati.».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136.
- Si riportano gli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche):
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita' (Art. 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 470 del 1993, poi
dall'art. 3 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80
del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della
legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009,
n. 254.
- Si riporta l'art. 23-ter decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti perla crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e'
pubblicata nea Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, n.
65.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n.
80.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92.
- Si riporta l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale
anticorruzione). - (Omissis)
9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita'
nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di
prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in
materia di misurazione e valutazione della performance, di
cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui
all'art. 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto
legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti
sperimentali e al Portale della trasparenza, detto
trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra
il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita'
nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i
progetti che possono piu' opportunamente rimanere
nell'ambito della medesima Autorita' nazionale
anticorruzione.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2023, n. 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per
l'individuazione dei titoli professionali del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina
degli interventi formativi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 dicembre 2001, n. 282.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2012, n. 89.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti), abrogato dal presente decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, n. 56.
- La circolare 3 agosto 2012, n. 8 (Limiti retributivi
- art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214
del 2011 - d.P.C.m. 23 marzo 2012 - G.U. 16 aprile 2012 n.
89), registrata dalla Corte dei conti in data 11 ottobre
2012 - reg. n. 9 - fog. n. 36, e' consultabile
all'indirizzo web:
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.
gov.it/files/29335.pdf

Note all'art. 1:
- Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 10, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I
sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il
sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e
delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformita' alle direttive del Ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
Ministeri.».
 
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono attivita' di supporto e di raccordo tra il Ministro e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione.
3. I vice Ministri e i sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.
4. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie dei vice Ministri;
h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, nonche' il Segretario particolare del Ministro di cui all'articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 4 e' allegato il curriculum vitae relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi vice Ministri e sottosegretari di Stato.
 
Art. 3
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle affidate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli organi costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura anche l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.
2. Il Capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari ordinari nell'area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate.
3. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici.
4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonche' fra i dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione al quale detti dirigenti non percepiscono alcun compenso aggiuntivo. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito ad un dirigente di ruolo di livello non generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per le materie di competenza delle Capitanerie di porto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, puo' nominare, in aggiunta ai due vice Capi di Gabinetto di cui al comma 4, un ulteriore vice Capo di Gabinetto scelto tra gli Ufficiali Ammiragli del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico resta a carico del Corpo delle capitanerie di porto. Il vice Capo di Gabinetto esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare appartenente al Corpo delle capitanerie di porto impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione e le strutture ubicate presso la sede centrale del Ministero, sovrintende e coordina l'attivita' degli stessi tenendo conto degli indirizzi del Ministro e del Capo di Gabinetto. Nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, alle dipendenze del vice Capo di Gabinetto opera l'ufficio personale militare e analisi, cui e' preposto un ufficiale di grado non inferiore a quello di Capitano di Fregata del Corpo delle capitanerie di porto. L'ufficio svolge i compiti riferiti al coordinamento amministrativo e disciplinare del personale militare assegnato al Ministero, comprese le procedure amministrative inerenti all'impiego all'estero, nonche' le attivita' di studio e approfondimento nelle materie di competenza delle capitanerie di porto, cura i rapporti con le Forze Armate e gli Organismi ad ordinamento militare, supporta gli Uffici del Ministero nello svolgimento delle attivita' amministrative di interesse del Comando generale e dei comandi territoriali.
6. All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un dirigente con incarico dirigenziale di livello generale, a supporto del Capo di Gabinetto, nell'ambito del contingente complessivo delle posizioni dirigenziali di livello generale previsto dal regolamento di organizzazione del Ministero.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
Art. 4
Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale.
2. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro, i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale nonche', su suo mandato, i rapporti politici.
3. Il Capo della Segreteria del Ministro e il Segretario particolare sono scelti dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.
4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, puo' nominare, nell'ambito del personale della Segreteria di cui al comma 1, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di cui al primo periodo, il trattamento economico complessivo resta a carico del Corpo di provenienza. All'Ufficiale Superiore addetto non si applicano gli ultimi tre periodi dell'articolo 3, comma 5.
 
Art. 5
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti Uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della quantificazione degli oneri normativi e dell'individuazione delle relative coperture finanziarie, della qualita' della legislazione, dell'applicabilita' delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
c) cura l'esame degli atti di indirizzo presentati in Parlamento nelle materie di competenza del Ministero e il seguito dato agli stessi;
d) cura, per l'attivita' normativa, i rapporti con il Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto concerne la formazione e attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;
e) cura, in relazione all'attivita' legislativa e regolamentare, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura dello Stato, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e con la Conferenza unificata;
f) esamina la legislazione regionale nelle materie di interesse del Ministero;
g) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero;
h) svolge attivita' di consulenza giuridica in favore del Ministro e dell'Ufficio di Gabinetto nelle materie di competenza del Ministero.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari di ruolo, avvocati del libero foro e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, d'intesa col Capo di Gabinetto, puo' nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio legislativo scelto fra i soggetti di cui al comma 2.
 
Art. 6
Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge, in raccordo con gli Uffici del Ministero, attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro, anche relative all'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. La Segreteria tecnica cura, altresi', le attivita' di programmazione infrastrutturale e trasportistica e l'allocazione delle relative risorse finanziarie, in raccordo con la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con gli Uffici del Ministero, sulla base degli indirizzi e delle direttive del Ministro. La Segreteria tecnica cura, inoltre, l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e promuove l'organizzazione di momenti di approfondimento tecnico e scientifico, nonche' di convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in relazione alle principali attivita' individuate dal Ministro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2. Il Capo della Segreteria tecnica e' scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere e alle materie trattate, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 223, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - (Omissis)
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione
strategica, ricerca, supporto e alta consulenza,
valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e
alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di una
struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei
limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche',
sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti
ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. La struttura puo', altresi', avvalersi di
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta, nonche' quali advisor, di universita' statali e
non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e
di societa' specializzate nella progettazione e gestione di
lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi',
le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, previste dall'art. 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e dall'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228.
(Omissis).».
 
Art. 7
Ufficio del Consigliere diplomatico

1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera l'Ufficio del Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea, curando i rapporti internazionali e fornendo agli Uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alla comunita' internazionale. L'Ufficio del Consigliere diplomatico e' retto dal Consigliere diplomatico, che e' nominato dal Ministro con proprio decreto ed e' scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
2. Il Consigliere diplomatico puo' essere revocato anticipatamente dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.
3. Il Consigliere diplomatico decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
 
Art. 8
Ufficio stampa e portavoce

1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. Il Capo dell'Ufficio stampa e' scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa informa il Capo di Gabinetto sulle attivita' da porre in essere nell'ambito della comunicazione istituzionale.
4. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio di competenza degli Uffici di diretta collaborazione.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta l'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».
 
Art. 9
Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato garantiscono, nelle materie agli stessi delegati dal Ministro, con il coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati.
2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato sono scelti, anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato.
3. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1, fino ad un massimo di sette unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 10
Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, e' stabilito complessivamente in centoquaranta unita'. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di dieci unita', i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonche' in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attivita' delegate ai vice Ministri ovvero ai sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalita' possono essere individuati consiglieri giuridici, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2. I predetti incarichi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
3. Nel contingente complessivo di cui al comma 1, e' compreso l'incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 3, comma 6, nonche' specifici incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, in numero non superiore a cinque, per lo svolgimento di funzioni attinenti alle attivita' degli Uffici di diretta collaborazione. Tali incarichi possono essere attribuiti dal Capo di Gabinetto anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi attribuiti ai sensi del secondo periodo concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.
4. Le posizioni di responsabile degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo delle Segreteria del vice Ministro, dal Consigliere diplomatico, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, nonche' la posizione di Segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3. Ai predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capi di Gabinetto e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, ove non conferite a personale di qualifica dirigenziale, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, enti, organismi ed imprese pubblici, si applica nel limite massimo del venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, mediante unita' di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
7. Fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Note all'art. 10:
- Per l'art. 14, comma 2, secondo periodo, di cui al
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda
nelle note alle premesse.
- Per l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle
note all'art. 3.
- Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in
base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma
11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere
incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi
di responsabilita' dirigenziale, nei limiti dei posti
disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima
disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio
di precedenza ai fini del transito, della data di
maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di
data di maturazione, della maggiore anzianita' nella
qualifica dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998). - (Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
 
Art. 11
Trattamenti economici

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito articolato:
a) Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento;
b) Capo dell'Ufficio legislativo, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo della Segreteria del Ministro: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi dirigenti;
c) Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria del vice Ministro e Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, vice Capo dell'Ufficio legislativo qualora estraneo alla pubblica amministrazione: una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato;
d) Capo dell'Ufficio stampa: trattamento conforme a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1 e gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, e il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi. Il predetto emolumento accessorio deve essere di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:
a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto;
b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4;
c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del vice Ministro, per il Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Al vice Capo di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 5, in aggiunta al trattamento economico di cui al medesimo comma, spetta un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.
4. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalita' o specializzazione di cui all'articolo 10, comma 2, e' riconosciuto un compenso stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, commisurato alla professionalita' posseduta dal soggetto adeguata all'attivita' richiesta, alle responsabilita' ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantita' e qualita' dell'attivita' medesima nonche' all'utilita' conseguita dall'Amministrazione.
5. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali. Al medesimo personale spettera' l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 7.
6. Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale.
7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennita' sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 11:
- Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 19, commi 3 e 4, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note
all'art. 3.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2012, n. 89.
 
Art. 12
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro.
2. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni):
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera d), comma 2,
lettera a) e l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
(Omissis)
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
(Omissis).».
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 14-bis del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica
tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7,
della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate
l'inosservanza delle predette disposizioni.".
 
Art. 13

Struttura dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance

1. La nomina dell'OIV e' effettuata con decreto del Ministro. L'individuazione avviene tra gli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica.
2. La durata dell'OIV e' di tre anni. Il rinnovo e' consentito una sola volta.
3. Indipendentemente dalla composizione monocratica ovvero collegiale, ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita ad un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Note all'art. 13:
- Per l'art. 19, commi 4 e 10, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note
all'art. 3.
 
Art. 14
Struttura tecnica permanente

1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attivita'.
2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 11, comma 6, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7.

Note all'art. 14:
- Per l'art. 14, comma 9, del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note
all'art. 12.
 
Art. 15
Modalita' di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilita' amministrativa, articolato in due Centri di costo.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto. Il Capo di Gabinetto puo' delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero individuati per la gestione unificata delle spese strumentali.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato):
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Per l'art. 14, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle
note all'art. 12.
- Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
 
Art. 16
Norme finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, 13 e 14 si provvede ai sensi dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2023 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 400

Note all'art. 16:
- Per l'art. 14, comma 11, del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note
all'art. 12.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, abrogato
dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.