IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», e in particolare l'art. 10; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; Visto in particolare, l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi l e 2-bis; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si e' proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n; 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il. Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province e le citta' metropolitane; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' sono state individuate le province e le citta' metropolitane beneficiarie; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si e' proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate risorse complessive pari ad euro 40.000.000,00 al finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e ad euro 25.900.000,00 al finanziamento degli interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito di dette verifiche sui solai e sui controsoffitti; Dato atto che le richieste di finanziamento degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle predette indagini diagnostiche - inoltrate dagli enti locali mediante il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione, per le indagini diagnostiche - superavano la disponibilita' delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, per un fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro 17.104.901,91; Dato atto altresi', che si e' reso, quindi, indispensabile l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie, nonche' la definizione dei criteri per l'assegnazione delle medesime risorse agli enti locali che ne abbiano fatto richiesta; Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82; Considerato che le citate risorse sono, per espresso dettato normativo, destinate ad interventi relativi alla messa in sicurezza di edifici di competenza di province e citta' metropolitane; Dato atto che il fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro 17.104.901,91 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ha trovato copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607; Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 43.004.901,91 al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per 17.104.901,91, in favore di province e citta' metropolitane di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a 20.000,00; Dato atto che la restante parte delle medesime risorse e' stata assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione; Dato atto che, quanto all'individuazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse di cui trattasi, lo stesso decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254 ha previsto che i lavori da eseguire fossero di importo superiore a euro 20.000,00 e che, nell'ambito dei predetti interventi, fossero finanziati gli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione; Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254 «Il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente finanziamento e' fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal presente contributo»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 317, recante «Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254»; Considerato che, in virtu' di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, e' stato prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi gia' conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione; Considerato che, dall'attivita' di ricognizione e di monitoraggio effettuata dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e' emerso che, a fronte della proroga da ultimo disposta con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 317, alcuni enti locali necessitano di un ulteriore periodo di proroga per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione finale; Considerato che, quindi, alcuni enti non sono riusciti a effettuare la rendicontazione entro il 30 giugno 2023 e altri non riusciranno a effettuarla entro il 31 dicembre 2023; Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticita' prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del Covid-19 e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale; Considerato che, quanto all'attivita' di rendicontazione, le difficolta' riscontrate dagli enti sono, in parte, da ricondurre alle tempistiche di predisposizione della relativa piattaforma di monitoraggio e rendicontazione; Considerato che i citati finanziamenti sono destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, che costituisce una priorita' per garantire l'incolumita' degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti; Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche alla luce delle gravi conseguenze che deriverebbero, in capo agli enti locali, da una eventuale decadenza dal finanziamento; Considerata l'urgenza, nonche' la oggettiva necessita' di consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticita' rappresentate, l'individuazione di un nuovo e unico termine per la rendicontazione finale di tutti gli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254;
Decreta:
Art. 1 Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254 e successivi decreti modificativi e' fissato al 31 dicembre 2024. 2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi. 3. Nell'ipotesi in cui non sia rispettato il termine di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 4. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2970 |