Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 196
Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6-bis che prevede la riorganizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare l'articolo 47-quater, comma 1, come sostituito dall'articolo 6-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 173 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2022, ai sensi del quale il Ministero della salute si articola in quattro dipartimenti e dodici uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure per la crescita del Paese, tra l'altro in materia di sanita' digitale;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, e, in particolare, l'articolo 17 che ha istituito il ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'articolo 1, comma 358, che ha rideterminato la dotazione organica del Ministero della salute;
Visti l'articolo 17, comma 2-quater, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che hanno incrementato le unita' di personale nei ruoli del Ministero della salute;
Visti l'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e l'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che hanno incrementato il numero delle unita' dirigenziali non generali, delle unita' di dirigenti sanitari e delle unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III del Ministero della salute;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede, per ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, la possibilita' di istituire un'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza;
Visto il decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021, che istituisce presso il Ministero della salute l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in particolare, l'articolo 4, recante «Riorganizzazione del Ministero della salute»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia e il subentro del Ministero della salute subentra nelle relative funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6-bis che ha rideterminato la dotazione organica del Ministero della salute;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 14, comma 3, che istituisce presso il Ministero della salute una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unita' per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale;
Ritenuta l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della salute dalla normativa vigente, nonche' con i contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con il sopra citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come convertito;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data 7 settembre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero esercita le funzioni di cui al Capo X-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 32 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
2. Presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei Capi dipartimento, di seguito denominata «Conferenza», la quale svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti e puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive al fine di assicurare il raccordo operativo tra i Dipartimenti medesimi. La Conferenza elabora linee e strategie generali in materia di coordinamento delle attivita' informatiche, di organizzazione e di bilancio, nonche' in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata. La Conferenza, alla quale possono essere invitati a partecipare i direttori generali per i profili di rispettiva competenza, si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un Capo dipartimento. La Conferenza e' presieduta dal Ministro o, dietro delega di questi o in caso di sua assenza, dal Capo di Gabinetto.
3. Presso il Ministero operano, inoltre, il Consiglio superiore di sanita', il Comitato tecnico sanitario, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, gli altri organi collegiali e gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonche' il Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
4. Il Ministero si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute ai fini della repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e nell'esercizio delle proprie potesta' di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, come successivamente modificato ed integrato. Il Comando carabinieri per la tutela della salute e' posto alle dipendenze funzionali del Ministro, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, come successivamente modificato ed integrato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione
europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1998, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 6-bis del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 2022, n. 264:
«Art. 6-bis (Ministero della salute). - La dotazione
organica della dirigenza di livello generale del Ministero
della salute e' incrementata di una unita', con contestuale
riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario
complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e
di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal
seguente:
"1. Il Ministero si articola in quattro
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5.
Il numero degli "uffici dirigenziali generali e' pari a
12".
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13
del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca:
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59».
- Si riporta l'articolo 47-quater, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 47-quater (Ordinamento).- 1. Il Ministero si
articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero degli "uffici dirigenziali
generali e' pari a 12.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O., reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O., reca: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni»;
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n.
245, S.O., reca: «Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese»;
- Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170,
reca: «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183»;
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, reca:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione»;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80,
reca: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92,
reca: «Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2013, n. 98, reca: «Riordino degli organi collegiali ed
altri organismi operanti presso il Ministero della salute,
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183»;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 2013, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2013, n. 294, reca: «Regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministero della salute e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82, reca: «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute»;
- Si riporta l'articolo 17 della legge 11 gennaio
2018, n. 3, recante: "Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25:
«Art. 17 (Dirigenza sanitaria del Ministero della
salute). - 1. Al fine di assicurare un efficace
assolvimento dei compiti primari di tutela della salute
affidati al Ministero della salute, i dirigenti del
Ministero della salute con professionalita' sanitaria di
cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli
successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche,
sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico
livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute. La contrattazione collettiva nazionale
successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009
estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute
gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio
sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione
di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando
quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del
Ministero della salute continua a spettare il trattamento
giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli
di servizio maturati presso il Ministero della salute nei
profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro
a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio
del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche
vigenti, sono individuati il contingente dei posti
destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute e i principi generali in materia di incarichi
conferibili e modalita' di attribuzione degli stessi. I
posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono
individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro
della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed
economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al
comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata
in vigore della presente legge, anche ai fini del
conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del
Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di
accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale, e nell'ambito delle facolta'
assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi
corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono
attribuiti in conformita' con le disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si
applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico
e finanziario, ai dirigenti delle professionalita'
sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
destinatari della disciplina contrattuale di cui agli
articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21
aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118
alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006.
4. Nei limiti del contingente di posti quantificato
ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli
incarichi di struttura complessa previsti dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai
requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai
sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di
conferimento e' attivata in relazione alle posizioni che si
rendono disponibili e il differenziale retributivo da
corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima
volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute
come previste dalla normativa vigente in materia di
assunzioni.
5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute
che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli
incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende
sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per
almeno cinque anni, anche non continuativi, possono
partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi
dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, che in caso di primo conferimento
hanno durata pari a tre anni, nonche' partecipare al
concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 358, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante: "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«358. Per le finalita' di cui ai commi 355 e 356, la
dotazione organica del Ministero della salute di cui alla
tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
59, e' incrementata di 210 posizioni dirigenziali non
generali delle professionalita' sanitarie nonche' di 80
unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'Area
III, posizione economica F1, e di 28 unita' di personale
non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione
economica F1.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 2-quater, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante: "Misure
urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e
integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della
liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli
del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo
dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71:
«Art. 17 (Disposizioni in materia di prestazioni di
sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito dei sistemi di
sicurezza sociale). - (omissis)
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, la
dotazione organica di cui alla tabella A allegata al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata
dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' incrementata di 67 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica
F1.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 5-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica",
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2019, n. 305:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - (omissis)
5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per
esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui
cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei
dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due
statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere
industriale e un ingegnere ambientale, da imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta
unita' di personale non dirigenziale con professionalita'
tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica
F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica
del Ministero della salute e' corrispondentemente
incrementata di 13 unita' con qualifica dirigenziale di
livello non generale e di 50 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di
euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. I pertinenti fondi per
l'incentivazione del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero della salute sono
corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(omissis)».
- Si riporta il comma 882 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020. N. 322, S.O.:
«882. Per far fronte agli accresciuti compiti di
profilassi internazionale e alle attivita' connesse alla
competitivita' del sistema Paese in materia di controlli
sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della
salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, e' autorizzato, per gli anni 2021,
2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici,
anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non
generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1
farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti
sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1
dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere
ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non
sanitari, nonche' complessive 135 unita' di personale non
dirigenziale con professionalita' anche tecniche,
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del
Ministero della salute e' incrementata di 7 unita'
dirigenziali non generali, di 22 unita' di dirigenti
sanitari e di 135 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'Area III.».
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, recante: "Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 19
maggio 2022, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
marzo 2022, n. 70:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria). - 1.
Al fine di continuare a disporre, anche successivamente
alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate
capacita' di risposta a possibili aggravamenti del contesto
epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di
COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1°
aprile 2022 e' temporaneamente istituita un'Unita' per il
completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di
altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al
30 giugno 2023. Il direttore dell'Unita' e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al
Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento,
definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una
parte del personale della Struttura di supporto alle
attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di
personale in servizio presso il Ministero della salute,
secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e' nominato un
dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le
funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto
del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con
il Ministero della salute e con il supporto tecnico
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la
definizione e, ove possibile, la conclusione delle
attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in
corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla
competenza del predetto Commissario straordinario. Al
direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del
2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui al citato articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di cui al
comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra
nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute
procede alla chiusura della contabilita' speciale e del
conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali
somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte,
anche con profilo pluriennale, mediante decreto del
Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di
previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu'
necessarie sono acquisite all'erario.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel
contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari
regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e
vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche
emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi,
nell'immediato, alla attuazione del piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti
sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con
professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali. La dotazione organica del Ministero della salute
e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche'
in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed
euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di
cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi
pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle
procedure di mobilita', con le modalita' semplificate
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai
sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente
assegnato, fino al 30 giugno 2023, all' Unita' di cui al
comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad
altre amministrazioni in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la
gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad
euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento
derivanti dall'assunzione del predetto contingente di
personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 30
giugno 2023 alla definizione del nuovo assetto
organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione,
sono assicurate dal Segretariato generale di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione
generale individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli
alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto di
ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta
alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.».
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter)
e' inserita la seguente:
"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico
degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
opportunamente formati a seguito del superamento di
specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti
annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono
il prelevamento del campione biologico a livello nasale,
salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o
strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei
sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la
tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica
di pertinenza della farmacia stessa".».
- Si riporta l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure", convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129,
edizione straordinaria:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139, recante: "Disposizioni urgenti per l'accesso
alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche'
per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in
materia di protezione dei dati personali", convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241:
«Art. 4 (Riorganizzazione del Ministero della
salute). - 1. La dotazione organica della dirigenza di
livello generale del Ministero della salute e' incrementata
di due unita', con contestuale riduzione di 7 posizioni di
dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il
profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in direzioni generali,
coordinate da un segretario generale. Il numero degli
uffici dirigenziali generali, incluso quello del segretario
generale, e' pari a 15.".
3. All'attuazione del presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche", convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
«Art. 14 (Istituzione e riorganizzazione di Unita' di
missione finalizzate al potenziamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni centrali).- (omissis)
3. Fino al 31 dicembre 2026 e' istituita, presso la
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti
europei e internazionali del Ministero della salute, una
struttura di missione di livello dirigenziale non generale,
denominata Unita' per la cooperazione internazionale a
tutela del diritto alla salute a livello globale.
All'Unita' sono assegnati un dirigente sanitario, un
dirigente amministrativo e due unita' di personale non
dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale
appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, cosi'
come indicate nella tabella B dell'allegato 2 annesso al
presente decreto. L'Unita' fornisce supporto tecnico in
ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze
di questi, coordina le attivita' di programmazione e di
indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini
dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale
e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.
(omissis)».

Note all'art. 1:
- Si riporta il Capo X-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O.:
«Capo X-bis. Ministero della salute
Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della
tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria,
di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e
sicurezza degli alimenti, di contrasto di ogni emergenza
sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle
patologie epidemico-pandemiche emergenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti
risorse, le funzioni del Ministero della sanita'. Il
Ministero, con modalita' definite d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari
regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115.
Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e
cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,
coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche
sanitarie regionali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
concorsi e stato giuridico del personale del Servizio
sanitario nazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro;
b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento.
Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero degli "uffici dirigenziali
generali e' pari a 12.
2.».
- Si riporta l'articolo 32 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria:
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.».
- Si riporta l'articolo 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2013, n. 98, reca: "Regolamento recante il riordino degli
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183".
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 106, recante: "Riorganizzazione degli enti
vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo
2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170:
«Art. 13 (Comitato di supporto psicologico). - 1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con decreto del Ministro
della salute, e' costituito, presso il Dipartimento per la
sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli
organi collegiali per la tutela della salute del Ministero
della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del
Dipartimento e composto dai Direttori generali degli
Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del
predetto Dipartimento e dal Direttore generale della
programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato
partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi
maggiore estensione territoriale ed un rappresentante
scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale.
L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito.
2. Il Comitato svolge attivita' di supporto
strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche
attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanita'
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo
del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione
scientifica con l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate
anche le modalita' di funzionamento del Comitato.».
- Si riporta l'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento
del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180, S.O.:
«Art. 8 (Vigilanza). - (omissis)
2. Il Ministro della sanita' si avvale dei nuclei
specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione
delle attivita' illecite in materia sanitaria.».
- Il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2009, n.
102.
 
Allegato di cui all'articolo 23, comma 1

=======================================================
| Qualifiche dirigenziali di | |
| livello generale e non generale | |
| Aree funzionali |Dotazione organica |
+=================================+===================+
|Dirigenti I fascia |16 |
+---------------------------------+-------------------+
|Dirigenti II fascia/Dirigenti | |
|sanitari con incarico di | |
|struttura complessa |134* |
+---------------------------------+-------------------+
|Dirigenti sanitari |471 |
+---------------------------------+-------------------+
|Area dei funzionari |1.031 |
+---------------------------------+-------------------+
|Area degli assistenti |671 |
+---------------------------------+-------------------+
|Area degli operatori |9 |
+---------------------------------+-------------------+
|Totale |2.332 |
+---------------------------------+-------------------+

* di cui non piu' di nove incarichi di livello dirigenziale non generale presso gli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e non piu' di due incarichi di livello dirigenziale non generale presso la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. Il dato include anche i posti di funzione corrispondenti ad incarichi di struttura complessa destinati ai dirigenti sanitari.
 
Art. 2

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero della salute, si articola in quattro Dipartimenti e dodici direzioni generali. Ciascun Dipartimento coordina, sovraintende e controlla l'operato di tre direzioni generali cui sono demandati compiti e funzioni afferenti a materie omogenee ovvero affini.
2. Il Dipartimento, in relazione alle Direzioni generali di rispettiva pertinenza:
a) fornisce gli indirizzi generali cui si informa l'azione delle Direzioni generali, in conformita' e in attuazione delle linee generali di indirizzo predisposte dal Ministro;
b) assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni in concreto espletate dalle Direzioni generali;
c) riferisce periodicamente agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del modo di svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati alle direzioni generali;
d) e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dalle Direzioni generali, in attuazione delle linee di indirizzo del Ministro.
3. I Dipartimenti assumono la seguente denominazione:
a) Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio;
b) Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie;
c) Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;
d) Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali.
4. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale delle risorse umane e del bilancio;
b) Direzione generale della comunicazione;
c) Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali.
Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', fino al 31 dicembre 2026, l'Unita' di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, istituita con decreto del Ministro della salute, del 15 settembre 2021, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. Il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale della prevenzione;
b) Direzione generale delle emergenze sanitarie.
c) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita'.
6. Il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria;
b) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;
c) Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco.
7. Il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema;
b) Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare;
c) Direzione generale della salute animale.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Capi dei dipartimenti

1. I Capi dei dipartimenti, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, i Capi dei dipartimenti:
a) assicurano la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
b) rappresentano unitariamente i Dipartimenti nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico;
c) forniscono, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
3. I Capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo e di coordinamento, anche tecnico, e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, anche per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, nonche' di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, ovvero il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
4. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, i Capi dei dipartimenti operano in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.
5. Essi, inoltre, assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza permanente di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu' Dipartimenti o di piu' Direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(omissis)
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.:
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
(omissis)
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
(omissis)
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
- Si riporta l'articolo 16, commi 1 e 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri,
i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti
dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti;
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
l-quater) provvedono al monitoraggio delle
attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il
rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
(omissis)
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
 
Art. 4

Funzioni

1. Nell'ambito delle attribuzioni e delle aree funzionali del Ministero della salute individuate dagli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Dipartimenti e le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento e ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse, nelle materie di rispettiva competenza:
a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso;
b) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia sanitaria, ivi comprese quelle per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
c) le attivita' connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione dei contratti, assumendone le relative responsabilita'.
2. Con riferimento all'attivita' istruttoria di cui al comma 1, lettera a), il coordinamento del contenzioso concernente piu' Direzioni generali dello stesso Dipartimento e' assicurato dal Capo del Dipartimento, mentre il coordinamento del contenzioso tra piu' Dipartimenti e' rimesso alle indicazioni della Conferenza permanente di cui all'articolo 1, comma 2. Le attivita' di cui alle lettere b) e c) sono coordinate dal Capo del Dipartimento quando afferiscono a materie di competenza di piu' Direzioni generali dello stesso Dipartimento.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le Direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

Note all'art. 4:
- Per gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 5

Competenze

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 4 e alle attivita' di supporto per il Ministro nelle materie di propria competenza, provvede alle attivita' di coordinamento e di vigilanza in tema di:
a) amministrazione generale e gestione delle risorse umane; servizi logistici, servizi informatici relativi ai dipendenti del Ministero e gestione degli approvvigionamenti;
b) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento;
c) cura della comunicazione istituzionale, interna ed esterna, per la promozione della salute e delle attivita' degli altri Dipartimenti e del Ministero nel suo complesso;
d) finanziamento e vigilanza sugli enti o istituti nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente;
e) attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando negli uffici centrali del Ministero;
f) attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza nonche' della sanita' digitale, attraverso l'Unita' di missione di cui all'articolo 9.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
S.O., reca: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro".
 
Art. 6

Direzione generale delle risorse umane e del bilancio

1. La Direzione generale risorse umane e del bilancio, svolge le funzioni di seguito indicate:
a) organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero;
b) coordinamento delle attivita' di predisposizione del Piano integrato di attivita' e organizzazione;
c) attuazione della strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile;
d) gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale in conformita' alle direttive dell'Organismo indipendente di valutazione;
e) attuazione degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane, dei servizi comuni e degli affari generali svolti in gestione unificata, nonche' delle direttive dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
f) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione Generale;
g) attivita' di segreteria della Conferenza permanente dei Capi dipartimento di cui all'articolo 1, comma 2;
h) predisposizione e coordinamento del bilancio del Ministero;
i) azione di monitoraggio delle entrate e analisi della spesa e controllo di gestione;
l) individuazione del fabbisogno di risorse umane e dotazioni organiche, programmazione, reclutamento, sviluppo e formazione del personale;
m) mobilita' esterna e interna, fatte salve le competenze dei Capi dipartimento ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
n) cura delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e predisposizione dei relativi contratti;
o) trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza del personale;
p) tenuta delle banche dati del personale, comunicazione e pubblicazione dei relativi dati e adempimenti per la trasparenza;
q) gestione del servizio ispettivo interno e dei procedimenti disciplinari;
r) cura delle relazioni sindacali;
s) promozione del benessere organizzativo e del benessere psicofisico nei luoghi di lavoro e pari opportunita';
t) cura del servizio di prevenzione e protezione per il personale assegnato alle strutture centrali;
u) programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, ivi inclusi i servizi informatici relativi ai dipendenti del Ministero, la gestione documentale digitalizzata e la fonia, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Ministero e per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute;
v) ufficio tecnico e ufficio economato;
z) attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per il personale degli Uffici centrali del Ministero.

Note all'art. 6:
- Per riferimenti del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 7

Direzione generale della comunicazione

1. La Direzione generale della comunicazione svolge le funzioni di seguito indicate:
a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attivita' del Ministero;
b) pianificazione e gestione dei rapporti con i media in relazione all'attivita' di comunicazione, pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria;
c) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, anche in raccordo con il portavoce del Ministro;
d) pianificazione e gestione della comunicazione istituzionale in caso di emergenza e minacce per la salute pubblica e coordinamento della comunicazione del rischio sanitario in raccordo con le strutture di comunicazione internazionali;
e) attivita' di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario;
f) elaborazione del piano di comunicazione annuale; attivita' di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria;
g) gestione di biblioteca, ufficio relazioni con il pubblico e sportello (front office);
h) attivita' di studio, analisi e raccolta di dati e informazioni sulle attivita' di comunicazione e di soddisfazione dell'utente (customer satisfaction);
i) cura della comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria;
l) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.

Note all'art. 7:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblica nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, reca:
"Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
 
Art. 8

Direzione generale della vigilanza
sugli enti e degli organi collegiali

1. La Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 1, comma 3, svolge le funzioni di seguito indicate:
a) vigilanza, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia, sull'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sull'Istituto superiore di sanita' (Iss), sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per i profili dalla legge attribuiti alla competenza del Ministero, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', nonche' sugli altri enti o istituti pubblici e privati sottoposti al controllo o all'alta vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente;
b) in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 15, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
c) coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero;
d) supporto alle attivita' del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 6;
e) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
2. La Direzione svolge attivita' di segreteria e altre attivita' di supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' e degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 1, comma 3, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia.
3. Il direttore generale svolge di norma le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di responsabile per la trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunita', il Ministro puo' nominare per tali funzioni un altro dirigente di prima fascia ovvero, se necessario, di seconda fascia dei ruoli del Ministero.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (omissis)
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
- Si riporta l'articolo 43 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80:
«Art. 43 (Responsabile per la trasparenza). - 1.
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma,
le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
«Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione. Il
responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale
anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
2.
3. I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il
responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la
regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.».
 
Art. 9

Unita' di missione per l'attuazione degli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza

1. Nell'ambito del Ministero della salute, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, opera fino al 31 dicembre 2026 l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, istituita con decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021. All'Unita' di missione e' preposto un Direttore generale con un incarico di livello dirigenziale generale.
2. Per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, l'Unita' di missione, ferme restando le competenze rispettivamente attribuite dalla legge alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quale soggetto attuatore, svolge le seguenti funzioni:
a) proposte, in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 15 e 16, in materia di strategia nazionale di sanita' elettronica, telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico, e attivita' istruttoria volta alla approvazione dei principi e delle linee guida adottati in materia dalla Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) attuazione della normativa in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, Ecosistema dati sanitario (EDS) e digitalizzazione della documentazione sanitaria, in raccordo con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanita' digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, individuati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanita' digitale, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'accesso telematico, al riutilizzo dei dati del Ministero e all'accessibilita' degli stessi;
e) azione di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, relativamente ai sistemi, alle infrastrutture, anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nonche' ai dati in attuazione della normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di protezione dei dati sanitari, anche in raccordo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale quale autorita' nazionale per la cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali, e sulla base dei principi tecnici definiti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanita' digitale;
f) sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della rete intranet;
g) gestione di osservatori e centri di documentazione;
h) promozione della digitalizzazione in ambito sanitario per l'evoluzione del nuovo sistema informativo sanitario;
i) individuazione dei fabbisogni informativi del SSN e del Ministero in raccordo con le altre Direzioni generali;
l) coordinamento dell'informatizzazione concernente il SSN;
m) pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero in raccordo con le altre Direzioni generali, anche in attuazione della disciplina in materia di accessibilita' e fruibilita';
n) attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del sistema informativo sanitario;
o) direttive tecniche per l'adozione nel SSN dei certificati telematici, delle prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della documentazione sanitaria;
p) monitoraggio, verifica ed elaborazione dei dati relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale, anche a supporto delle attivita' delle Direzioni generali del Ministero e degli altri soggetti competenti;
q) attivita' e funzioni dell'Ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, incluse l'analisi e la diffusione dei dati relativi all'attivita' del SSN;
r) cura delle pubblicazioni statistiche in materia sanitaria e relazione sullo stato sanitario del Paese;
s) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza dell'Unita' di missione.
3. Il Direttore generale e' individuato quale responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'Amministrazione digitale. Qualora ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunita', il Ministro puo' nominare per tali funzioni un altro dirigente di prima fascia ovvero, se necessario, di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
4. Il Direttore generale e' il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati.
5. Le funzioni e i compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, diversi da quelli relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e in assenza di disposizioni normative di proroga dell'Unita' di missione, alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita', fermo restando la previsione di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4.

Note all'art. 9:
Per l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante: "Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:
«Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione
sanitaria erogata da operatori pubblici, privati
accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita'
alle disposizioni del presente articolo.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) diagnosi, cura e riabilitazione;
a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle
qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza
sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
Portale nazionale di cui al comma 15-ter.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi
clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera
continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le
professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi,
nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna
contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e
alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma
15-quater.
3-bis.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2
sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti
gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalita'
di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel
rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del
comma 7.
4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli
esercenti le professioni sanitarie nonche' dagli Uffici
delle Regioni e delle Province autonome competenti in
materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della
salute.
4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del
comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alle lettere
a), a-bis) e a-ter) del comma 2, puo' essere realizzata
soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel
rispetto del segreto professionale, salvo i casi di
emergenza sanitaria secondo modalita' individuate a
riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto
all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma
2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute e
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto
dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli
diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di
cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6, la definizione e le
relative modalita' di attribuzione di un codice
identificativo univoco dell'assistito che non consenta
l'identificazione diretta dell'interessato.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le
professioni sanitarie, in ragione delle rispettive
competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di
sorveglianza e i registri di cui al comma 10.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi
di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di
sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che
possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le
operazioni eseguibili, nonche' le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono
in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7 e dalle linee guida
di cui al comma 15-bis.
15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa
approvazione del Ministro della salute, del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di
prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo
sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per
l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese
quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle
necessarie a garantire l'interoperabilita' del FSE a
livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e
di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento
ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani
regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della
salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La
regione o provincia autonoma che non abbia presentato il
piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia
presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee
guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato e'
tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi
del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo
nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di
adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto
dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale
di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta
fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano di
adeguamento di cui al presente comma in conformita' a
quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle linee
guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute
le regioni e le province autonome per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario
nazionale da verificare da parte del Comitato di cui
all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-ter. Fermi restando le funzioni e i poteri del
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda
digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, l'AGENAS, sulla base delle esigenze
avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze e con le regioni e le
province autonome, la progettazione dell'infrastruttura
nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei
FSE, la cui realizzazione e' curata dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo
dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria
realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre
2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero della salute di volersi avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15,
nonche' per quelle che si avvalgono della predetta
infrastruttura ai sensi del comma 15-bis,
l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
per la trasmissione telematica, la codifica e la firma
remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e alle
linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei dati
di cui al comma 15-septies, per la successiva
alimentazione, consultazione e conservazione, ai sensi
dell' articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni
e province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
4)
4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei
consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti
risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni
relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito
secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto
delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei
documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti
nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilita' le
funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di
sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale
FSE, secondo le modalita' e le misure di sicurezza
stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del
presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i
corrispondenti portali delle regioni e province autonome,
per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,
l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli
operatori sanitari autorizzati, secondo modalita'
determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito
in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla
Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia
Digitale.
15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre
2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale
necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE di cui
al comma 15-ter e' curata dalla struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze.
15-quater. Al fine di garantire il coordinamento
informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio
nazionale per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture
tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito
EDS), avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS e'
alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema
Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute e' titolare
del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la
cui gestione operativa e' affidata all'AGENAS, che la
effettua in qualita' di responsabile del trattamento per
conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale,
mediante la stipula di apposita convenzione, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i
pareri dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalita' di
alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno
accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di
sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al
fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende
disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie
specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi
delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti
e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle
strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il
FSE;
b) di conversione delle informazioni secondo i
formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura
sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal
piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al
comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente
competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-sexies.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato
in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile
2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici,
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo
Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni
dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di
farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e
specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' le ricette e le prestazioni erogate non a carico
del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle
prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa,
nonche' i dati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati
relativi alla prestazione erogata e al relativo referto,
secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
numero 3) del comma 15-ter, che individuera' le misure
tecniche e organizzative necessarie a garantire la
sicurezza del trattamento e i diritti e le liberta' degli
interessati.
15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del
FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti
attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al
comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di
monitoraggio e informazione a cura della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione del FSE
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del
comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le
quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero
della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende
disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono
disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione
vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna
regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i
dati relativi alle prenotazioni.
15-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a
livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle
politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi
sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS,
sulla base delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID) per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 71 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia
nazionale per la sanita' digitale (ASD), assicurando il
potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei
processi in sanita'.
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti
dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti
funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento,
previa approvazione del Ministro della salute e del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di linee guida contenenti regole,
guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard
necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti
pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti
che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle
linee guida di cui alla lettera a) e controllo della
qualita' dei dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e
socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente
agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di
assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS
omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni di tecnologia
dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari
digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali,
nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per
favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la
valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di
consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalita' di
ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6
dell'accordo quadro tra il Ministro della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del
22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di
telemedicina;
h) proposta per la fissazione e il periodico
aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina,
da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al
comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro
della salute e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e del Ministero
dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una
relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate
d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il
31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai
commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies
avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di
apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O., reca: "Codice dell'amministrazione digitale".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400".
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, S.O.:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma
1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore
civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID
per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una
guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali
previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.».
- Il Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4
maggio 2016, n. L 119, reca: "Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la CE".
 
Art. 10

Competenze

1. Il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 4 e alle attivita' di supporto per il Ministro nelle materie di propria competenza, provvede alle attivita' di coordinamento e di vigilanza in tema di:
a) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento;
c) promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria;
d) prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie;
e) attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando negli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e di Assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), per il tramite dei dirigenti titolari dei ridetti uffici.
2. Il Capo del Dipartimento svolge altresi', nelle relazioni europee e internazionali, le funzioni di Responsabile Medico (Chief Medical Officer) ove in possesso della professionalita' medica. Qualora non ricorra tale condizione, il Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore generale del Ministero in possesso della predetta professionalita'.
3. Il Dipartimento fornisce, altresi', supporto alle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), istituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, come riordinato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonche' alle funzioni del National Health Prevention Hub.

Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si
veda nelle note all'articolo 5.
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante "Interventi
urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la
salute pubblica", convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. 76:
«1. Al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e
diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti
misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute
il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006.».
- Si riporta l'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante: "Riordino
degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso
il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 4 novembre 2010, n. 183", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2013, n. 98:
«Art. 9 (Centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie). - 1. Il Centro nazionale per la
prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) esercita
le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del
Ministro della lavoro, della salute e delle politiche
sociali 18 settembre 2008, recante ulteriori modifiche al
decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004, recante
disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del
centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie (CCM), nonche' le altre attribuitegli dalla
normativa vigente.
2. Gli organi del CCM sono i seguenti:
a) il Comitato strategico;
b) il Comitato scientifico permanente;
c) il Direttore operativo.
3. I componenti del Comitato strategico e del
Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto
del Ministro della salute, restano in carica fino alla
scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e
possono essere riconfermati. Il Direttore generale della
prevenzione sanitaria e' il Direttore operativo del CCM e
ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di
durata del CCM.
4. Il Comitato strategico e' presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da:
a) il coordinatore degli assessori regionali alla
sanita' con funzioni di vicepresidente;
b) due assessori regionali alla sanita', nominati
dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;
c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile;
e) il Direttore operativo del CCM;
f) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
g) il Presidente dell'Istituto superiore di
sanita';
h) il Presidente del Consiglio superiore di
sanita'.
5. Il Ministro della salute puo', altresi', chiamare
a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i
direttori generali di volta in volta competenti per la
materia trattata.
6. Il Ministro della salute puo' invitare degli
esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per
ciascun argomento all'ordine del giorno.
7. Il Comitato strategico svolge le seguenti
funzioni:
a) definisce le priorita' di intervento;
b) adotta il programma annuale di attivita' del
CCM, unitamente al piano finanziario, da sottoporre
all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato;
c) approva la relazione sull'attivita' svolta dal
CCM nell'anno precedente;
d) definisce le linee generali sulla diffusione
delle informazioni e sull'attivita' di aggiornamento e di
formazione.
8. Il Comitato scientifico permanente del CCM e'
cosi' composto:
a) il direttore della Direzione generale della
prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede;
b) tre esperti designati dal Ministero della
salute;
c) tre esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Comitato scientifico permanente si puo'
avvalere di sottocomitati scientifici di progetto,
istituiti con decreto del Ministro della salute, su
proposta del direttore operativo del CCM.
10. Il Comitato scientifico permanente svolge le
seguenti funzioni:
a) esprime parere sulla proposta del programma
annuale di attivita' del CCM;
b) approva i progetti predisposti dal Direttore
operativo del CCM di attuazione del programma annuale di
attivita', salvo che non sia costituito apposito
sottocomitato scientifico di progetto.
11. Il Direttore operativo svolge le seguenti
funzioni, per le materie di competenza del CCM:
a) predispone la proposta di programma annuale di
attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario;
b) formula proposte di progetti di attuazione del
programma annuale di attivita';
c) predispone la relazione sull'attivita' svolta
dal CCM nell'anno precedente;
d) assicura il raccordo con le strutture regionali
competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi
modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;
e) assicura il costante raccordo con i competenti
uffici ministeriali;
f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per
specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta
delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza
sanitaria;
g) promuove la cooperazione e la collaborazione con
organizzazioni europee ed internazionali;
h) collabora alla costruzione di reti di
sorveglianza ad hoc ed alla realizzazione dei programmi di
formazione e ricerca su indicazione del Comitato
strategico;
i) predispone programmi specifici di aggiornamento
e formazione del personale;
l) cura la restituzione delle informazioni
epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei
documenti e delle iniziative.
12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate,
il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale
di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di apposita
convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.».
 
Art. 11

Direzione generale della prevenzione

1. La Direzione generale della prevenzione svolge le seguenti funzioni anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute:
a) prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
b) prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie;
c) prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening;
d) tutela della salute con riguardo a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie, con particolare riferimento al loro impiego ed alle procedure autorizzative relative ad attivita' concernenti microrganismi geneticamente modificati;
e) buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile;
f) consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali;
g) cura del contenzioso inerente alla materia delle vaccinazioni obbligatorie, delle trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di trapianto di organi e biotecnologie, nonche' indennizzi per relativi danni da complicanze di tipo irreversibile, nonche' in tutte le altre materie di competenza della Direzione generale;
h) altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute;
i) coordinamento funzionale degli uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (USMAF-SASN), fatte salve le competenze della Direzione di cui all'articolo 20, ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero.
2. La Direzione generale si avvale degli uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (USMAF-SASN) nello svolgimento delle proprie funzioni.

Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si
veda nelle note all'articolo 5.
 
Art. 12

Direzione generale delle emergenze sanitarie

1. La Direzione generale delle emergenze svolge le seguenti funzioni, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute:
a) sorveglianza epidemiologica, prevenzione e contrasto delle emergenze sanitarie, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e alla gestione delle emergenze sanitarie, anche in relazione ai fabbisogni quali-quantitativi collegati a scenari emergenziali;
b) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive;
c) profilassi e cooperazione internazionale ai fini del controllo delle malattie infettive;
d) contrasto del terrorismo nucleare, biologico, chimico, radiologico (NBCR);
e) elaborazione del piano nazionale strategico-operativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale; esecuzione dei piani di emergenza, in raccordo con le competenti Direzioni generali;
f) approvvigionamento e gestione scorte strategiche nazionali di farmaci e vaccini per il contrasto al Covid-19 nonche' espletamento delle procedure di approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura di patologie epidemico-pandemico emergenti e di dispositivi medici e di protezione individuale; organizzazione, coordinamento istituzionale e gestione del materiale strategico incluse verifiche di certificazioni e idoneita'; gestione, manutenzione e aggiornamento piattaforme tecnologiche e relative analisi statistiche e previsionali;
g) formazione continua degli operatori sanitari per la prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie NBCR in accordo con altri Enti e Istituzioni;
h) gestione delle emergenze anche raccordandosi con la Direzione generale della comunicazione;
i) attivita' amministrative e contabili volte a garantire le azioni di supporto dei sistemi sanitari regionali nel contrasto alle pandemie;
l) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
 
Art. 13

Direzione generale della ricerca
e dell'innovazione in sanita'

1. La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' svolge le seguenti funzioni:
a) promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione di impatto della ricerca scientifica e tecnologica nel campo biomedico e dei processi sperimentali per l'innovazione;
b) finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanita';
c) misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanita';
d) aggiornamento dell'anagrafe dei programmi di ricerca sanitaria e dei ricercatori, nonche' dell'elenco dei revisori internazionali con valutazione di performance degli stessi;
e) valorizzazione del ruolo dei ricercatori in sanita';
f) attivita' di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico sanitario;
g) promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialita' e tecnologia;
h) promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e delle reti di eccellenza, di studi che offrano una visione strategica della evoluzione in sanita' e delle necessita' di investimento in ricerca scientifica, di programmi di innovazione e formazione per la pubblicazione e la diffusione di dati concernenti i risultati degli investimenti nella ricerca in sanita' ed i relativi fabbisogni, in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 15 e 17 nonche' con l'Unita' di missione di cui all'articolo 9;
i) riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici;
l) promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN e dei processi di trasferimento tecnologico;
m) integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari;
n) coordinamento, nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanita', dei rapporti con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con gli altri Ministeri, le universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche nell'ambito di eventuali appositi organismi di coordinamento;
o) promozione, coordinamento e partecipazione alle attivita' di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo e internazionale, anche mediante partecipazione alle attivita' di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca, in raccordo con le competenze del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali di cui all'articolo 18;
p) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, lettere c) e d),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 44, recante: "Riordino degli organi collegiali ed altri
organismi operanti presso il Ministero della salute, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2013, n. 98:
«Art. 4 (Articolazione del Comitato
tecnico-sanitario). - 1. Il Comitato tecnico-sanitario si
articola nelle seguenti sezioni:
(omissis)
c) sezione per la ricerca sanitaria;
d) sezione per la valutazione dei progetti di
ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta'
inferiore a quaranta anni;».
 
Art. 14

Competenze

1. Il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 4 e alle attivita' di supporto per il Ministro nelle materie di propria competenza, provvede alle attivita' di coordinamento e di vigilanza, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, in tema di:
a) programmazione dell'attivita' sanitaria nazionale e determinazione dei livelli essenziali di assistenza;
b) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento;
c) disciplina delle professioni sanitarie;
d) coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari;
e) politiche in favore del Servizio sanitario nazionale e valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del SSN;
f) organizzazione territoriale dell'assistenza farmaceutica;
g) disciplina e sorveglianza concernente l'utilizzo e la diffusione dei medicinali, ferme restando le competenze in materia attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, dei dispositivi medici e degli altri prodotti di interesse sanitario.
 
Art. 15

Direzione generale della programmazione
e dell'edilizia sanitaria

1. La Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria, svolge le seguenti funzioni:
a) definizione e monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale;
b) analisi dei fabbisogni finanziari del SSN e costi standard in sanita';
c) vigilanza sulle modalita' di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attivita' del SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema informativo sanitario, anche con riguardo a modelli predittivi innovativi abbinati alle nuove tecniche del machine learning e dell'intelligenza artificiale;
e) monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza, efficacia ed efficienza;
f) programmazione, definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonche' programmazione e gestione del sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e indicatori per la verifica dell'erogazione dei LEA;
g) attivita' di supporto e coordinamento del Comitato di verifica dell'effettiva attuazione dei LEA in condizioni di efficienza e appropriatezza;
h) programmi umanitari per cure;
i) rischio clinico, promozione e verifica della qualita' e sicurezza delle prestazioni; conduzione di verifiche ispettive in caso di eventi avversi di particolare gravita' in collaborazione con i servizi sanitari regionali e il Comando Carabinieri per la tutela della salute;
l) sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e relativo monitoraggio;
m) analisi e monitoraggio della mobilita' sanitaria interregionale;
n) programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali;
o) supporto alle attivita' del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS), compresa la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali;
p) determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN;
q) fondi sanitari integrativi;
r) programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria;
s) monitoraggio delle schede di dimissione ospedaliera e analisi dell'attivita' ospedaliera a livello nazionale;
t) analisi, programmazione, finanziamento, gestione e monitoraggio degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico;
u) urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118);
v) attuazione e monitoraggio della normativa sulle cure palliative e terapia del dolore;
z) verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni;
aa) individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 16 e con l'Unita' di missione di cui all'articolo 9;
bb) definizione dei criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attivita' sanitarie;
cc) attivita' di studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione socio-sanitaria;
dd) azione di monitoraggio, anche attraverso il Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria;
ee) tenuta dei rapporti con la sanita' militare in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 11 e 16;
ff) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
2. Presso la Direzione opera altresi' il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 9-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
«Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto
nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio sanitario
nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di societa' miste a capitale pubblico e
privato.
2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla
regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando
le ragioni di convenienza economica del progetto
gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il
coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale individuate dall'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione
di organismi privati in misura non superiore al
quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla
facolta' di cessione della propria quota sociale nei
confronti dei soggetti privati che partecipano alle
sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del
rapporto contrattuale con privati che partecipano alla
sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei
confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i
rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo
cura di escludere in particolare il ricorso a forme
contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di
terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
fornitura di opere e servizi direttamente connesse
all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta
attuazione per la risoluzione della convenzione di
sperimentazione e scioglimento degli organi societari in
caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata
sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia
sul piano economico sia su quello della qualita' dei
servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
tutela della salute. Al termine del primo triennio di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di
cui al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del
Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di
capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di
compiti diretti di tutela della salute.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118,
S.O.:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi
di programmazione, formulazione e valutazione di documenti
di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui
al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al
presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi
agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
 
Art. 16

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
politiche in favore del Servizio sanitario nazionale

1. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina delle professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
b) responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
c) riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilita' dei professionisti sanitari;
d) organizzazione dei servizi sanitari territoriali, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN, e relativo contenzioso;
e) politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; analisi dei fabbisogni finanziari del personale sanitario del SSN;
f) disciplina dell'attivita' libero-professionale intramuraria;
g) promozione della telemedicina, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 15 e con l'Unita' di missione di cui all'articolo 9;
h) rapporti tra il SSN e le universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie e di formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari, nonche' di protocolli d'intesa per le attivita' assistenziali;
i) individuazione, in raccordo con le Regioni, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e altre pubbliche amministrazioni, dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari;
l) promozione della professionalita' attraverso programmi organici di formazione permanente e di aggiornamento, ivi compreso il processo di Educazione Continua in Medicina in raccordo con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
m) rapporti con le societa' medico-scientifiche e loro federazioni;
n) approvazione, in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 8 e 15, degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
o) individuazione dei profili professionali del personale del SSN; valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del SSN;
p) rapporti con le professioni non costituite in ordini e attivita' non regolamentate;
q) attivita' di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
r) tenuta dei rapporti con l'Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione riguardante il personale del SSN;
s) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 4, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.:
«Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri).
(omissis)
12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per
quanto concerne l'Ospedale Galliera di Genova, l'Ordine
Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano
l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo
restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e'
regolamentato con le modalita' previste dal presente
articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti
tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione
organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono
adeguati, per la parte compatibile, ai principi del
presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con
decreto del Ministro della sanita'.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di
finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1991, n. 305:
«Art. 4 (Assistenza sanitaria). - (omissis)
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale
per la disciplina dei rapporti con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale
struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale
sanitario a rapporto convenzionale, e' costituita da
rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno
parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza,
i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della
salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
e' disciplinato il procedimento di contrattazione
collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di
quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine
e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.».
 
Art. 17

Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco

1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco svolge, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, le seguenti funzioni:
a) completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'autorizzazione agli Organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche;
b) valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attivita' di Health Technology Assessment (HTA);
c) monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN;
d) disciplina generale delle attivita' farmaceutiche;
e) tenuta dei rapporti con l'Agenzia italiana del farmaco, anche ai fini dell'esercizio delle competenze relative ai dispositivi medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali, nonche' ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico;
f) supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della Agenzia italiana del farmaco;
g) pubblicita' di medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario la cui diffusione e' soggetta ad autorizzazione o controllo;
h) esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe;
i) collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso compreso l'aggiornamento delle relative tabelle;
l) esercizio delle competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici e di biocidi;
m) esercizio delle competenze statali in materia di prodotti cosmetici e prodotti e apparecchiature usati a fini estetici;
n) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
 
Art. 18

Competenze

1. Il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 4 e alle attivita' di supporto per il Ministro nelle materie di propria competenza, provvede altresi' alle attivita' di coordinamento e di vigilanza, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della Salute, in tema di:
a) individuazione, definizione, valutazione, informazione e promozione di corretti stili di vita, in relazione all'ecosistema, all'ambiente di vita e all'ambiente di lavoro;
b) esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti ed educazione alimentare;
c) valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare;
d) salute animale, farmaci veterinari e benessere degli animali;
e) coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e vigilanza sugli stessi;
f) ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario;
g) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delle condizioni di vita e di benessere delle persone;
h) attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di controllo frontalieri (PCF), per il tramite dei dirigenti titolari degli uffici;
i) funzioni statali in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e di assistenza transfrontaliera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
l) coordinamento dei rapporti con gli organismi internazionali e della partecipazione alle relative attivita' e incontri a livello internazionale (Unione europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, Organizzazione mondiale della sanita', Organizzazione mondiale della sanita' animale, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e altre organizzazioni internazionali o agenzie specializzate); promozione della collaborazione sanitaria in ambito europeo e mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attivita' internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria; coordinamento, in base agli indirizzi del Capo del dipartimento, delle attivita' e delle iniziative delle Direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei;
m) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria, ivi compresi, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 15, quelli europei ed internazionali in tema di assistenza sanitaria;
n) supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordinamento delle attivita' di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia;
o) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento;
2. Il Dipartimento esplica le funzioni spettanti al Ministero quale Autorita' nazionale di riferimento dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, avvalendosi della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema, cura i rapporti con la World Organisation for Animal Health (WOAH) e la Food and Agriculture Organization (FAO) e, per le materie di competenza, con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre organizzazioni internazionali.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.
4. Il Capo del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani - Chief Veterinary Officer (CVO) nelle istituzioni europee ed internazionali, nonche' le funzioni di presidente del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e delle rispettive articolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, lettera a), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, ove in possesso della professionalita' medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione, il Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore generale del Ministero in possesso della predetta professionalita'.

Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si
veda nelle note all'articolo 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 618, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
1980, n. 275, S.O., reca: "Assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero".
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2014, n. 67,
reca: "Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della
direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in
un altro stato membro".
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1998, n. 191,
S.O., reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero".
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, recante: "Attuazione dell'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p),
della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare
la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili
agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 2022, n. 213:
«Art. 5 (Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di
lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito
Centro nazionale) e' un organo collegiale di supporto al
Ministero della salute per la definizione della strategia e
per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di
contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni
connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per
quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i
relativi aggiornamenti, nonche' l'individuazione delle
misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la
salute pubblica.
3. Il Centro nazionale e' presieduto dal Capo dei
servizi veterinari (di seguito «CVO»), istituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e
si articola:
a) nella Direzione strategica permanente;
b) nella Unita' centrale di crisi (UCC);
c) nei Gruppi operativi di esperti di cui
all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del
regolamento, (di seguito Gruppi).
4. La Direzione strategica permanente e' composta da:
a) il CVO con funzione di presidente o come suo
delegato il direttore dell'ufficio di sanita' animale della
competente Direzione generale del Ministero della salute;
b) il direttore della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute, ove diverso dal CVO;
c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari
regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale
per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione,
l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
e) un componente indicato dalla Federazione
nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI);
f) il direttore dell'Ufficio della Sanita' animale
e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di
crisi della Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute.
5. La Direzione strategica si riunisce almeno una
volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti
ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro,
ai seguenti compiti:
a) definisce gli obiettivi e le strategie di
prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie
animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione
dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;
b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli
eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43,
paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione
e degli aggiornamenti. Stabilisce altresi' i criteri del
monitoraggio della implementazione del piano di emergenza
nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le
strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli
esercizi di simulazione;
c) propone al direttore generale della sanita'
animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute
le misure di emergenza da adottare in conformita' agli
articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento.
6. L'Unita' centrale di crisi (UCC) assicura il
coordinamento della gestione degli interventi e delle
misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso
di insorgenza di una malattia di categoria A o di una
malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento.
7. L'Unita' centrale di crisi (UCC) e' composta da:
a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo
delegato il direttore dell'Ufficio di sanita' animale della
competente Direzione generale del Ministero della salute;
b) il direttore della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute, ove diverso dal CVO;
c) il direttore dell'Ufficio di sanita' animale
della Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute;
d) il direttore del Laboratorio nazionale di
referenza per la malattia di volta in volta interessata;
e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale
per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione,
l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
f) il responsabile del servizio veterinario della
regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute
e' il coordinatore della Commissione salute della
Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano;
g) il responsabile o i responsabili dei servizi
veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di
Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o
dalla situazione di emergenza;
h) un rappresentante designato dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
i) un rappresentante designato dal Ministero della
transizione ecologica;
l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela
della salute;
m) un rappresentante della struttura organizzativa
della Sanita' militare di cui all'articolo 188, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. La composizione dell'UCC puo' essere integrata di
volta in volta, su indicazione del Presidente, con
rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o
con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di
adozione di misure di controllo supplementari di cui
all'articolo 71 del regolamento, l'UCC e' integrata con uno
o piu' rappresentanti delle associazioni di categoria
interessate.
9. L'UCC e' convocata dal CVO direttamente o su
richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari
regionali della regione o della provincia autonoma il cui
assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione
salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e
ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto
gia' previsto nei piani di emergenza:
a) individuazione delle misure di sanita' animale
in fase di emergenza;
b) individuazione delle modalita' per
l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri,
vaccini, antigeni e reagenti;
c) coordinamento delle unita' di crisi
territoriali;
d) definizione, in collaborazione con i laboratori
ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi
necessari al controllo dell'emergenza.
10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con
le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale
(UCL).
11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono
composti da:
a) il direttore del Dipartimento di medicina
veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanita';
b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei
presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in
malattie infettive degli animali;
c) il direttore del Centro di Referenza Nazionale
per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione,
l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G.
Caporale»;
d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei
laboratori nazionali di riferimento e dei centri di
referenza nazionale per le malattie infettive e diffusive
degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia
o dalla situazione di emergenza;
e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in
epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;
f) da un dirigente veterinario della competente
Direzione generale del Ministero della salute con funzione
di coordinatore.
12. L'Ufficio di sanita' animale della Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del
Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione
operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle
direttive annuali del direttore della Direzione generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone
gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, da'
esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su
proposta della stessa coordinando le attivita' e le misure
sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle
malattie animali. L'Ufficio di sanita' animale assicura
supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed
effettua verifiche ispettive.
13. Ai componenti del Centro nazionale non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
 
Art. 19

Direzione generale dei corretti stili di vita
e dei rapporti con l'ecosistema

1. La Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, definizione, valutazione, informazione e promozione di corretti stili di vita, con particolare riferimento all'attivita' fisica, al fumo, all'alcol, al doping, al sovrappeso e all'obesita', all'allattamento, alla nutrizione e all'invecchiamento attivo, tenuto conto della interazione con l'ecosistema, anche raccordandosi con la Direzione generale della comunicazione;
b) promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (anziani, settore materno infantile, eta' evolutiva, migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale, disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute mentale);
c) monitoraggio e valutazione del fenomeno delle dipendenze;
d) tutela della salute umana nei rapporti con l'ecosistema e, in particolare, tutela dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro;
e) disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 17;
f) disciplina delle acque minerali;
g) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
2. La Direzione generale, inoltre, svolge compiti:
a) rientranti nelle funzioni assegnate al Dipartimento nei rapporti con la Autorita' europea per la sicurezza alimentare;
b) di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare;
c) di segreteria e di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, comma 3. Essa assicura, altresi', il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attivita' di valutazione del rischio della catena alimentare e l'operativita' del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 8.
 
Art. 20

Direzione generale dell'igiene
e della sicurezza alimentare

1. La Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare svolge le seguenti funzioni, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute:
a) igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari;
b) piano nazionale integrato, piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti;
c) gestione del rischio nel settore di competenza, gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
d) zoonosi a trasmissione alimentare;
e) esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
f) aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti geneticamente modificati, additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti biologici, chimici e fisici della catena alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
g) prodotti fitosanitari e connesse attivita' di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e all'impiego;
h) sottoprodotti di origine animale;
i) accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza; organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;
l) promozione dell'attivita' di esportazione e connesse attivita' di certificazione; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione;
m) coordinamento con i laboratori per il controllo degli alimenti;
n) attivita' operativa nei rapporti con le istituzioni e organismi europei e internazionali;
o) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
2. La Direzione generale svolge le proprie funzioni in raccordo con gli uffici periferici di sanita' (UVAC-PCF) e cura la promozione e il coordinamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare.
 
Art. 21

Direzione generale della salute animale

1. La Direzione generale della salute animale svolge le seguenti funzioni:
a) sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) direzione operativa, supporto tecnico-amministrativo ed ulteriori attivita' relative al Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
c) sanita' e anagrafe degli animali;
d) controllo delle zoonosi;
e) tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;
f) farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria, farmaci, materie prime e dispositivi per uso veterinario;
g) gestione del rischio nelle materie di competenza;
h) accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza;
i) organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sanita' pubblica veterinaria;
l) controllo delle importazioni e degli scambi degli animali e dei prodotti di origine animale, di mangimi e farmaci veterinari, di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari;
m) coordinamento tecnico-funzionale degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e dei posti di controllo frontalieri (UVAC-PCF);
n) coordinamento delle attivita' di ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 13;
o) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
2. La Direzione generale si avvale degli uffici periferici veterinari (UVAC-PCF) nello svolgimento delle proprie funzioni e assicura il funzionamento del Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali, curando il coordinamento e il finanziamento delle attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' la promozione ed il coordinamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel settore veterinario.
3. La Direzione generale si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute nello svolgimento dei compiti di polizia veterinaria e delle altre potesta' di vigilanza e controllo, ad essa attribuite, ed elencate all'art. 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato.

Note all'art. 21:
- Per l'articolo 4 del decreto del Ministro della
difesa 26 febbraio 2008, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 22

Uffici periferici

1. L'amministrazione periferica del Ministero e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato:
a) uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), funzionalmente coordinati dalla Direzione generale della prevenzione;
b) uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di controllo frontalieri (UVAC e PCF), funzionalmente coordinati dalla Direzione generale della salute animale.
 
Art. 23

Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del Ministero sono determinati, in formato tabellare, nell'Allegato facente parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro della salute, avente natura non regolamentare, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, nonche' alla definizione dei relativi compiti.
4. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.

Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale).- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
[4-bis. Abrogato]
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
- Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 4, commi 4, 4-bis e 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(omissis)
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.».
 
Art. 24

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», e' abrogato a far data dalla entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, in relazione alle rispettive competenze.
3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comporta la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Entro centoventi giorni dalla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi di cui al comma 3, sono ricostituiti, con decreto del Ministro della salute, gli organi collegiali di cui all'articolo 1, comma 3, nei quali e' prevista la presenza, come componenti di diritto, dei dirigenti generali preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni Generali del Ministero della salute.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2952

Note all'art. 24:
- Per l'articolo 6-bis del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 2, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni",
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013,
n. 204:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (omissis)
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».