Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 195
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 2, con il quale e' stato sostituito il comma 1 dell'articolo 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che il Ministero della salute si articola in 4 dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, e che il numero degli uffici dirigenziali generali e' pari a 12;
Visto l'articolo 13, del medesimo decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, a tenore del quale «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto l'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, a tenore del quale «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59».
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data 7 settembre 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ministro, sottosegretari e uffici
di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro della salute, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero», e avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi, verificando la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Gli uffici di diretta collaborazione esplicano funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo tra questa e quella delle strutture della Amministrazione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l'ufficio di Gabinetto;
b) la segreteria del Ministro;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
5. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, i cinque consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, i quindici consulenti ed esperti di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, come previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo.
6. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonche' fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguate capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.
7. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.
8. I titolari degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo, e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 4, lettera f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.
9. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione
europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1998, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in
modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita'
normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi
del Governo garantendo la valutazione dei costi della
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e
la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti
con gli altri organi costituzionali, con le autorita'
indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O., reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Si riportano gli articoli 14 e 14-bis del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di Governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica
tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
- Si riportano gli articoli 6-bis, commi 2 e 3 e 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264:
«Art. 6-bis (Ministero della salute) - Omissis
2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli
"uffici dirigenziali generali e' pari a 12".
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13
del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
Omissis.»
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta l'articolo 47-quater, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 47-quater (Ordinamento). - Il Ministero si
articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5. Il numero degli "uffici dirigenziali
generali e' pari a 12."».
Il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
2013, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
dicembre 2013, n. 294, reca: «Regolamento di organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della
salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni
e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti
dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Si riporta l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I
sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il
sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo
1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro
ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire,
quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere
e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione
in conformita' alle direttive del Ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
Ministeri.».
 
Art. 2

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.
3. Il capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, - ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all'articolo 8, comma 3.
 
Art. 3

Segreteria del Ministro

1. La segreteria assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni dello stesso, alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi istituzionali del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e alla cura del cerimoniale.
2. Il capo della segreteria, oltre a dirigere e coordinare la segreteria, coadiuva e assiste il Ministro negli organismi cui partecipa e assolve, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
3. Il segretario particolare ha il compito di curare l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei compiti politici ed istituzionali connessi al suo incarico.
4. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
 
Art. 4

Segreteria tecnica del Ministro

1. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto tecnico necessario per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche riguardanti le attivita' del Ministero, al fine di consentirgli la adozione delle determinazioni di competenza circa l'utilizzazione delle inerenti risorse finanziarie, nonche' per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attivita' istituzionali. Tali attivita' di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle questioni da affrontare, nonche' di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l'altro, nella promozione di nuove attivita' e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli tecnici o di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.
2. Il capo della segreteria tecnica e' scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali.
 
Art. 5

Ufficio legislativo

1. L'ufficio legislativo:
a) cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio, della progettazione normativa e della valutazione dei costi della regolazione, anche con riguardo alla qualita' del linguaggio normativo, all'applicabilita' delle norme introdotte e all'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, allo snellimento e alla semplificazione normativa;
b) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
c) cura il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea;
d) cura, in raccordo con l'ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'Avvocatura generale dello Stato e con le Autorita' amministrative indipendenti;
e) segue la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero;
f) sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale;
g) cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di sua competenza;
h) svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.
2. Il capo dell'ufficio legislativo e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, un vice capo dell'ufficio legislativo scelto tra i consiglieri ed esperti giuridici di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui all'articolo 8, comma 3.
4. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.
 
Art. 6

Ufficio stampa

1. In conformita' a quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. Il capo dell'ufficio stampa e' scelto fra giornalisti professionisti, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.
3. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Ministro, con risorse a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli uffici di diretta collaborazione, puo' nominare un portavoce per la cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Su autorizzazione del Ministro, le funzioni di portavoce possono essere svolte dal capo dell'ufficio stampa.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n.
150, recante: «Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».
 
Art. 7

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unita' di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5.
 
Art. 8

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2 - non puo' superare complessivamente le centoventi unita'. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di cinque unita' del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, - nonche', nel limite massimo di cinque unita', consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. Entro la medesima soglia vengono anche assegnati ai predetti uffici i due consiglieri di cui all'articolo 1, commi 6 e 7.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresi' essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a quindici esperti e consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, al di fuori del contingente di cui al comma 1, primo periodo. La durata massima di tali incarichi non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
3. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, 5-ter e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane, del bilancio e della sanita' digitale, assegnando unita' di personale in numero non superiore al quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Per l'espletamento di tali servizi puo' operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a otto unita'. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 5. Il citato Dipartimento fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 19, commi 5-bis, 5-ter, 6 e 10,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) -
Omissis
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
Omissis.»
 
Art. 9

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito articolato:
a) al capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;
b) al capo dell'ufficio legislativo, al capo della segreteria tecnica del Ministro e al capo della segreteria del Ministro: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
c) al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
d) al capo dell'ufficio stampa: trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) ai vice capi di Gabinetto e dell'ufficio legislativo estranei al Ministero e ai consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1: un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri giuridici tale emolumento non puo' superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell'ambito del programma «Indirizzo politico» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' di voto «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. L'indennita' accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonche' le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note all'art. 9:
- Per l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 19, commi 3 e 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
Omissis».
 
Art. 10

Organismo indipendente
di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'OIV puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. Il Ministro, in conformita' dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, costituisce con proprio decreto l'OIV, in forma monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso esso si compone di tre membri. I componenti dell'OIV sono sempre individuati tra gli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e all'esito di una procedura selettiva pubblica, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'incarico di Presidente di OIV costituito in forma collegiale, ovvero di titolare di OIV monocratico, puo' essere affidato esclusivamente agli iscritti nell'elenco nella fascia professionale 3, in conformita' alla disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione adottata in attuazione degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. L'incarico di titolare dell'OIV monocratico, o di componente dell'OIV collegiale, ha durata di tre anni ed e' rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva.
4. Al titolare dell'OIV monocratico, e ai componenti dell'OIV collegiale, e' corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo determinato, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'Amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Note all'art. 10:
- Per gli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 8, comma 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193:
«Art. 8 (Direttiva annuale del Ministro). - 1. La
direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del
decreto n. 29, costituisce il documento base per la
programmazione e la definizione degli obiettivi delle
unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad
eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei
ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita'
e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva
identifica i principali risultati da realizzare, in
relazione anche agli indicatori stabiliti dalla
documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e
per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle
risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento,
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze
intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei
servizi di controllo interno di cui all'articolo 6,
definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
Omissis».
 
Art. 11

Struttura tecnica per la misurazione della performance

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attivita'.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'OIV, ed e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unita', di cui non piu' di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il trattamento economico accessorio spettante al personale di cui al comma 3 e' determinato nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Note all'art. 11:
- Per l'articolo 14, commi 9, 10 e 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note
alle premesse.
- Per l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 12

Modalita' di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa, che puo' essere articolato in due o piu' centri di costo.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 4, e al personale dell'OIV e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 21 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza
pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del
ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun
anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli
obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10,
comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del
presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio
e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello
cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione
a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le
spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e
le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate
da espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno
di legge di bilancio e' riportato, con riferimento a
ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun
programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la
ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori
legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per
gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6.
7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo
le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.
Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' costituita dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo
con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione.
Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la
previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa
specifica, per ciascun titolo, la quota non avente
carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente.
Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro
di riferimento in cui l'amministrazione opera e le
priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel
Documento di economia e finanza e nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il
contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento
alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate
le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con
riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi
riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle
previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano
degli obiettivi, intesi come risultati che le
amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun
programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e
i relativi indicatori di risultato in termini di livello
dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma
generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b)
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e)
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato
di una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la
formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto
del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e'
allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di
raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di
legge di bilancio e il conto economico delle
amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti
sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori
di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa
delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.».
- Per l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo n.
279 del 1997, recante: «Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 2013, n. 138, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2951