Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 31 ottobre 2023 |
Proroga dei termini previsti dal decreto 23 dicembre 2021, relativamente al Fondo per l'Alzheimer e le demenze - capitolo 2302. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 32 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 47-bis il quale prevede che, nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale; Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU) concernente il «Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 gennaio 2015, n. 9, che fornisce indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, non soltanto con riferimento agli aspetti terapeutici specialistici, ma anche al sostegno e all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura; Visto l'obiettivo 1, azione 1.6, del Piano nazionale demenze (di seguito, PND), che prevede l'attivazione di un tavolo di confronto permanente tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, che si avvale del contributo scientifico dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) nonche' di quello delle associazioni nazionali dei familiari dei pazienti, integrato dalle rappresentanze della componente sociale, nelle sue articolazioni nazionale, regionale e locale; Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 11 febbraio 2021 con il quale e' stato costituito il tavolo per il monitoraggio e l'implementazione del PND (di seguito nominato «Tavolo permanente sulle demenze»), operativo in via di fatto gia' dal 2015, con il coordinamento del Ministero della salute e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita' (ISS); Tenuto conto delle iniziative adottate a livello internazionale sul tema delle demenze e dell'Alzheimer, quali il Global action against dementia (GAAD) e la «Dichiarazione di Glasgow», siglata nel corso della 24° Conferenza di Alzheimer Europe, che hanno dato impulso alla creazione di una strategia europea per le demenze, sollecitando anche ogni singolo Paese a dotarsi di una propria policy nazionale; Visto l'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che «Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo denominato "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»; Visto il successivo comma 331, il quale dispone che «Il Fondo di cui al comma 330 e' destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonche' al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi»; Considerato che il successivo comma 332, stabilisce che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonche' il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme»; Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte sul capitolo 2302 denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze» per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante e aeronavigante» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30 marzo 2023, recante i criteri e le modalita' di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che il fondo istituito con il decreto 23 dicembre 2021 costituisce il primo finanziamento pubblico sulla demenza; Visto, in particolare, l'allegato 1 al citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021 che al paragrafo 2, ultimo capoverso, prevede che «Il saldo, pari ad euro 4.700.000,00 (anno 2023), e' erogato entro il 30 novembre 2023 dietro presentazione di una relazione sulle attivita' svolte e della rendicontazione attestante le spese sostenute, da presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a restituire le somme corrisposte e non spese, secondo modalita' e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della salute. Il tavolo permanente sulle demenze procede alla valutazione e al monitoraggio degli interventi previsti dai piani triennali di attivita' delle regioni e delle province autonome»; Tenuto conto delle tempistiche che si sono rese necessarie per l'attuazione di quanto disposto con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e che hanno, di fatto, comportato lo slittamento dell'avvio effettivo dei progetti al mese di luglio 2022; Preso atto delle criticita' rappresentate dai referenti regionali nel corso della riunione del tavolo permanente sulle demenze del 5 giugno 2023 in merito alla difficolta' di procedere a rendicontare entro il 31 ottobre 2023 sia le spese gia' corrisposte dal Ministero della salute sia il saldo finale non ancora erogato; Preso atto inoltre delle proposte emerse nella suddetta riunione da parte dei rappresentanti delle regioni in merito alla possibilita' di «concedere una proroga rispetto ai tempi di attuazione e rendicontazione, alla luce di tutte le difficolta' emerse o quantomeno una diversa interpretazione dell'elemento finanziario da rendicontare, ad esempio prevedendo che al 31 ottobre 2023 sia rendicontato l'impegno della triennalita' e non la spesa, financo la possibilita' di rendicontare l'impegnato non della triennalita' ma di quanto effettivamente erogato alle regioni (prima e seconda annualita')». Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga dei termini previsti dal summenzionato decreto 23 dicembre 2021 al fine di garantire la piena realizzazione delle attivita' previste dal decreto stesso con l'estensione del periodo di ammissibilita' delle attivita' e delle spese al 31 marzo 2024; Considerato che il saldo, pari ad euro 4.700.000,00 (anno 2023), e' erogabile entro il 30 novembre 2023 dietro presentazione di una relazione sulle attivita' svolte e della rendicontazione attestante l'impegno del 100% da parte dei soggetti attuatori, delle quote della prima e della seconda annualita' del finanziamento gia' erogate dal Ministero, da presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2023; Considerato che ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a inviare la relazione finale sulle attivita' svolte e la rendicontazione attestante le spese complessive sostenute entro il 31 maggio 2024; Tenuto conto che ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a restituire le somme corrisposte e non spese, secondo modalita' e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della salute; Acquisita l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 ottobre 2023 (Rep. atti n. 234/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato 1, paragrafo 2, ultimo capoverso, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2021 e' sostituito come segue: «Il saldo, pari ad euro 4.700.000,00 (anno 2023), e' erogato entro il 30 novembre 2023 dietro presentazione di una relazione sulle attivita' svolte e della rendicontazione attestante l'impegno del 100% da parte dei soggetti attuatori delle quote della prima e della seconda annualita' del finanziamento gia' erogate dal Ministero, da presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Al fine di consentire la piena realizzazione delle attivita' previste dal presente decreto, le risorse del finanziamento complessivo sono spendibili fino al 31 marzo 2024. Ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a inviare la relazione finale sulle attivita' svolte e la rendicontazione attestante le spese complessive sostenute entro il 31 maggio 2024. Ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a restituire le somme corrisposte e non spese, secondo modalita' e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della salute. Il tavolo permanente sulle demenze procede alla valutazione e al monitoraggio degli interventi previsti dai piani triennali di attivita' delle regioni e delle province autonome.». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 31 ottobre 2023
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2930 |
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