Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 ottobre 2023
Modifica al decreto 30 marzo 2023, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visti, in particolare, l'art. 13 della legge n. 238/2016, il quale stabilisce termini perentori per la detenzione in cantina dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138 con il quale sono state adottate le disposizioni applicative dell'intervento distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto, il quale stabilisce, tra l'altro, i termini entro i quali effettuare la consegna dei sottoprodotti in distilleria;
Ritenuto necessario riformulare le disposizioni contenute al citato art. 4 per armonizzarle con quanto riportato all'art. 13 della legge n. 238/2016, al fine di evitare possibili interpretazioni difformi delle diposizioni vigenti;
Ritenuto, altresi', necessario inserire la clausola di invarianza finanziaria;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 19 ottobre 2023;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138 e' sostituito dal seguente:

Art. 4.

Termini

1. La consegna ai distillatori, compresa quella che avviene presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica di cui all'art. 13, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 6 del presente decreto, e' effettuata:
per le vinacce, entro trenta giorni, elevati a novanta per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, dalla fine del periodo vendemmiale determinato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
per le fecce, entro il 31 luglio di ciascuna campagna, come stabilito all'art. 14, comma 2, del regolamento (UE) n. 2019/934 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
In deroga alle previsioni del comma 1, e' sempre consentito il ritiro sotto controllo delle fecce ottenute dalla produzione del vino DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona e dei sottoprodotti ottenuti dalla produzione del vino DOP Colli Bolognesi Pignoletto Passito.
I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve registrano le operazioni di ottenimento, consegna e ritiro in conformita' con le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2018/273 al regolamento (UE) n. 2018/274 ed al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293.
2. Dopo l'art. 17 e' inserito il seguente articolo:

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 26 ottobre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1609