Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2023 (vai al sommario) |
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LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193 |
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1
Oggetto, finalita' e definizione
1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita' di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parita' di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonche' dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. 2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni ne' subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e' il seguente: «Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.» «Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» «Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.» La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 12 dicembre 2007 e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. C 30. - La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955. |
| Art. 2 Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi
1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche' nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e' ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilita' dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. 2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui e' fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresi' applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi ne' trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalita' dei contraenti a legislazione vigente. 4. E' fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma. 5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilita' del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione. 6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche' negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullita' delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullita' del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalita' di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento e' adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. |
| Art. 3
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta' »; b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »; c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ». 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 22, 29-bis e 57 della legge 4 maggio 1983 n. 184, recante: «Diritto del minore ad una famiglia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O., come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 22 (Dell'affidamento preadottivo). - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata. 2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento. 3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi giorni. 5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. 6. Il tribunale per i minorenni, in Camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. 7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18. 8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.» «Art. 29-bis. - 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneita' all'adozione. 2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma. 3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti locali. 4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita': a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione. 4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita': a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione. 5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.» «Art. 57. Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovra' riguardare in particolare: a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalita' del minore; d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore. |
| Art. 4 Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale
1. Ai fini. dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, e' fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunita' nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O., e' il seguente: Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attivita' di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso i soggetti istituzionali. 2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b). 3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti attivita': a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) promozione e sviluppo delle attivita' di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati. 5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore. 6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. 7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di Governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali. 8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2. 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3. 10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.». |
| Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalita' e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, e' definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge. 3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonche' i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullita' delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 dicembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 5: In vigore dal 4 luglio 2006 - Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O., si veda nelle note all'articolo 4. |
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