Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto, finalita' e definizione

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita' di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parita' di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonche' dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni ne' subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
e' il seguente:
«Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.»
«Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.»
«Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.»
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
12 dicembre 2007 e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre
2007, n. C 30.
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre
1955.
 
Art. 2
Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e
assicurativi

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche' nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e' ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilita' dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui e' fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresi' applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi ne' trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalita' dei contraenti a legislazione vigente.
4. E' fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.
5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilita' del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.
6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche' negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullita' delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullita' del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalita' di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento e' adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 3

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu' di cinque anni se la patologia e' insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta' »;
b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, »;
c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e ».
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 22, 29-bis e 57 della legge 4
maggio 1983 n. 184, recante: «Diritto del minore ad una
famiglia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1983, n. 133, S.O., come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 22 (Dell'affidamento preadottivo). - 1. Coloro
che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale
disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che
si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di
piu' domande anche successive a piu' tribunali per i
minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione a
tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la
domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti
di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli
altri tribunali; gli atti possono altresi' essere
comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
presentazione e puo' essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare
devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato
del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati
previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone
l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4,
ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti
professionalita' delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle
domande dirette all'adozione di minori di eta' superiore a
cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente
avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano
in particolare la capacita' di educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi
ultimi desiderano adottare il minore. Le indagini di cui al
primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non
possono riportare informazioni relative a patologie
oncologiche pregresse quando siano trascorsi piu' di dieci
anni dalla conclusione del trattamento attivo della
patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero piu'
di cinque anni se la patologia e' insorta prima del
compimento del ventunesimo anno di eta'. Con provvedimento
motivato, il termine entro il quale devono concludersi le
indagini puo' essere prorogato una sola volta e per non
piu' di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle
indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno
presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in Camera di
consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti
dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in
considerazione della sua capacita' di discernimento, omessa
ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio,
l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con
ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve manifestare espresso consenso
all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso
informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al
minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto
l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato
di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni.
L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai
richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento
preadottivo e' immediatamente, e comunque non oltre dieci
giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della
trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche
del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e
consultoriali. In caso di accertate difficolta', convoca,
anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla
presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di
valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove
necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e
sociale.»
«Art. 29-bis. - 1. Le persone residenti in Italia,
che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6
e che intendono adottare un minore straniero residente
all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita' al
tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la
residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro
idoneita' all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno
Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
36, comma 4, e' competente il tribunale per i minorenni del
distretto in cui si trova il luogo della loro ultima
residenza; in mancanza, e' competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di
dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per
manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici
giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di
disponibilita' ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di
competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere,
svolgono le seguenti attivita':
a) informazione sull'adozione internazionale e
sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle
altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in
difficolta', anche in collaborazione con gli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche
in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione
personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori
adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che
li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di
un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di
rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o
di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari
dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere,
nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la
valutazione da parte del tribunale per i minorenni della
loro idoneita' all'adozione.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di
competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere,
svolgono le seguenti attivita':
a) informazione sull'adozione internazionale e
sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle
altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in
difficolta', anche in collaborazione con gli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche
in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione
personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori
adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22,
comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle
motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a
farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro
capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di
piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento
utile per la valutazione da parte del tribunale per i
minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i
minorenni, in esito all'attivita' svolta, una relazione
completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i
quattro mesi successivi alla trasmissione della
dichiarazione di disponibilita'.»
«Art. 57. Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo
44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse
del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i
genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate
indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli
organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e
sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e
istruire il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo
22, comma 4, secondo periodo, e l'ambiente familiare degli
adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare
il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo
conto della personalita' dell'adottante e del minore.
 
Art. 4
Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla
formazione professionale

1. Ai fini. dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, e' fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu' di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo e' ridotto della meta' nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunita' nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 agosto 2017, n. 179, S.O., e' il seguente:
Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti associative
sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli
enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti
del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni
del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informativi idonei a garantire conoscibilita' e
trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati,
attivita' di coordinamento, tutela, rappresentanza,
promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro
associati e delle loro attivita' di interesse generale,
anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la
rappresentativita' presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti
associative di cui al comma 1 che associano, anche
indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un
numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in
alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le
cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci
regioni o province autonome. Le associazioni del terzo
settore formate da un numero non inferiore a 100 mila
persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o
provincie autonome sono equiparate alle reti associative
nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera
b).
3. Le reti associative nazionali possono esercitare,
oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti
attivita':
a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse
associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto
sociale, e predisposizione di una relazione annuale al
Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attivita' di
controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di
assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere
partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. E' condizione per l'iscrizione delle reti
associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore
che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano
riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati
che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da
almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni
caso, non possono essere destinate, direttamente o
indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di
volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e
dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile, e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge
16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano
l'ordinamento interno, la struttura di Governo e la
composizione e il funzionamento degli organi sociali delle
reti associative nel rispetto dei principi di
democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti
gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare il diritto di voto degli
associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le modalita' e i limiti
delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le competenze
dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 25, comma 1.».
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalita' e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, e' definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonche' i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullita' delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullita' opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 5:
In vigore dal 4 luglio 2006
- Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 agosto 2017, n. 179, S.O., si veda nelle note
all'articolo 4.