Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2023 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 6 dicembre 2023 |
Modifiche del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. (Delibera n. 22922). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la delibera n. 18388, del 28 novembre 2012 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la delibera n. 19654, del 5 luglio 2016 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Considerato che ai sensi degli articoli 2 commi 3, 4, 5, 9-bis, e 4 della citata legge n. 241/1990, le autorita' di vigilanza determinano per i propri procedimenti l'unita' organizzativa responsabile, i termini entro i quali devono concludersi e l'attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione degli stessi; Considerato che l'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58/1998 richiede alla Consob di stabilire i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza; Considerato che il citato art. 24 della legge n. 262/2005 prevede, tra l'altro, che la Consob disciplina con proprio regolamento l'applicazione ai procedimenti di propria competenza dei principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi; Considerato che il regolamento generale della Consob reca la disciplina generale dei procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti individuali in applicazione dei principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento nonche' sulla tempestivita' e certezza dei tempi dell'azione amministrativa; Considerato che e' necessario effettuare una revisione del citato regolamento generale sui procedimenti amministrativi, al fine di tenere conto degli interventi di riforma della citata legge n. 241/1990 e dei molteplici interventi di riforma che hanno interessato la normativa applicabile nei settori di competenza della Consob; Considerato che i regolamenti della Consob adottati ai sensi della citata legge n. 241/1990 non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del citato regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale;
Delibera:
Art. 1
Modifiche del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob
1. Al regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, adottato con delibera n. 18388, del 28 novembre 2012 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: A. nel Capo I, all'art. 1 i) alla fine del comma 2, le parole «individuati nella tabella allegata, che ne costituisce parte integrante» sono soppresse; ii) al comma 3, le parole «la tabella indica» sono sostituite dalle seguenti: «In apposita tabella, pubblicata sul sito web della Consob, sono indicati»; B. nel Capo II, i) all'art. 5, 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento e' interrotto in caso di domanda incompleta o irregolare.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi indicati al comma 1, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.»; ii) all'art. 7, comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di conclusione superiori a novanta giorni tengono conto, a seconda dei casi, della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessita' del procedimento, del coinvolgimento di altre Autorita' e dell'organizzazione amministrativa interna»; C. nel Capo III, i) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi). - 1. Nei procedimenti per i quali le norme applicabili non prevedono l'attivazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto gli interessati, decorso il termine fissato per la definizione del procedimento, possono rivolgersi al direttore generale, che conclude il procedimento entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto.»; ii) all'art. 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i seguenti elementi: a) l'unita' organizzativa competente e la relativa casella di posta elettronica certificata cui potra' essere indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento; b) il responsabile del procedimento; c) l'oggetto del procedimento; d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia; e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; f) le modalita' con le quali e' possibile prendere visione degli atti ed esercitare, anche in via telematica, i diritti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge.»; iii) all'art. 12, 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante puo' presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Nella motivazione del provvedimento finale e' data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.»; 2) al comma 3, dopo le parole «di altra autorita'» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di inammissibilita', incompletezza o manifesta infondatezza dell'istanza, nonche' nelle ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non e' compatibile con la durata del procedimento». |
| Art. 2
Tabella dei procedimenti amministrativi della Consob
1. E' abrogata la tabella allegata al regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob adottato con delibera n. 18388, del 28 novembre 2012 e successive modificazioni. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera, in apposita tabella, pubblicata sul sito web della Consob, sono riportate le informazioni concernenti il termine di conclusione, l'unita' organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, ai sensi dell'art. 1 del citato regolamento generale. |
| Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2023
Il Presidente: Savona |
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