Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190
Disciplina della professione di guida turistica.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresi' i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
«Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
 
Art. 2

Definizione e oggetto della professione

1. Si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonche' il soggetto gia' abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
2. Costituiscono attivita' propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civilta' di un territorio e della sua comunita', dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificita' territoriali.
3. La visita guidata, oggetto dell'attivita' di cui al comma 2, ha il fine di:
a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identita' locali;
b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identita' nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilita' di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessita' di rispettarlo;
c) garantire la qualita' delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilita', nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.
 
Art. 3

Esercizio della professione di guida turistica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica e' subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.
3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attivita' di guida turistica non puo' essere interdetto o ostacolato.
4. Per l'esercizio della professione di guida turistica e' necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilita' civile professionale.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio
2004, n. 45, S.O.:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
 
Art. 4

Esame di abilitazione

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e' indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli artt. 31 e 35 del Codice
penale:
«Art 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un
pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.
Interdizione). - Ogni condanna per delitti commessi con
l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti
a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a
taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28,
ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o
di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri
a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal
commercio o mestiere.».
«Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione
o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante la sospensione, una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere,
per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una
speciale abilitazione, autorizzazione o licenza
dell'autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che
sia commessa con abuso della professione, arte, industria,
o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei
doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e'
inferiore a un anno d'arresto.».
 
Art. 5

Elenco nazionale

1. Presso il Ministero del turismo e' istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
c) sono gia' abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, e' aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed e' reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalita' degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali e' stata conseguita l'abilitazione.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale e' consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 6
agosto 2013, n. 97, recante: «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 20 agosto 2013, n. 194, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni relative alla libera prestazione
e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica
da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot
4277/12/MARK). - 1. L'abilitazione alla professione di
guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale.
Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di
guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione
europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il
territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini
dell'Unione europea abilitati allo svolgimento
dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano
in regime di libera prestazione dei servizi senza
necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia
essa generale o specifica.
3. (abrogato)».
 
Art. 6

Esercizio della professione sulla base
di titoli conseguiti all'estero

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.
2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilita' di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.
3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 e' riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.
4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, e' richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, e' richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).
7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonche' le modalita' di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessita' di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresi', la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
9. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il
settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica
di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui
alla lettera l-septies), nonche' per le professioni di cui
alla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
b);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g);
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo
19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo per le attivita' afferenti al settore del
restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo
quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
i-bis) il Ministero del turismo per le attivita' che
riguardano il settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a),
b) e c) nonche' per la professione di consulente del
lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di
impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la
professione di consulente in proprieta' industriale e per
quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le professioni di classificatore
di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per
la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
per le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2
del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
per lo sport, per le attivita' di cui all'allegato IV,
Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti
al settore sportivo;
b);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV,
Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed
f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
- Si riportano gli artt. 9, 22, 23, 24 e 59 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione
occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio
nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti
alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto a
norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo' essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu'
attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,
lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,
lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la
durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e
della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita'
competente a seguito della Conferenza di servizi di cui
all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli
obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il
tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente,
conformemente al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il
numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente,
tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
a livello nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli
di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo
status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.».
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento
dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento
alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e
la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.»
«Art. 59 (Libera prestazione di servizi per l'attivita'
di guida turistica e di accompagnatore turistico). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel
rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma
3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini
della verifica della occasionalita' e della temporaneita'
delle prestazioni professionali per l'attivita' di guida
turistica e di accompagnatore turistico.».
 
Art. 7

Corsi di specializzazione e aggiornamento

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o piu' specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualita' delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalita' di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonche' le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l'uniformita' dei percorsi di specializzazione attivati.
 
Art. 8

Codice ATECO

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attivita' inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.
 
Art. 9

Ingresso gratuito

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalita' di studio e formazione, siano essi di proprieta' dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.
 
Art. 10

Compensi professionali

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
 
Art. 11

Obblighi di comportamento

1. Nell'esercizio della propria attivita', la guida turistica ha l'obbligo di:
a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorita' di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
 
Art. 12

Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attivita' proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. E' fatto, altresi', divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attivita' proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, e' fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attivita'.
4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio
2004, n. 45, S.O.:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
La Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche
al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O..
 
Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le guide turistiche gia' abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed e' loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Le guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, secondo modalita' da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche gia' abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.
4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: «nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico» sono soppresse;
b) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) il Ministero del turismo per le attivita' che riguardano il settore turistico».

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013,
n. 97 si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonche' sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.
3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Garnero Santanche', Ministro del
turismo

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Nordio, Ministro della giustizia

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio