Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192
Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 16 il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge stessa;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'adozione di modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della citata legge;
Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;
Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 46;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza» e, in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 286, comma 3-bis, le parole: «sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
b) all'articolo 287, comma 3, le parole: «sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate»;
c) all'articolo 294,
1) al comma 1, lettera e), le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
2) al comma 2, le parole: «L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;
d) all'articolo 296, comma 1:
1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
2) le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza - Arma dei Carabinieri e' chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;
e) all'articolo 297, comma 4, le parole: «e' sentito il Consiglio centrale di rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».
2. Al libro terzo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 546, comma 5, le parole: «sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».
3. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 875:
1) alla lettera d) il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) in distacco sindacale.»;
b) dopo l'articolo 904 e' inserito il seguente:
«Art. 904-bis (Aspettativa sindacale non retribuita). - 1. L'aspettativa sindacale e' disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare e' collocato in aspettativa sindacale:
a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) non da' diritto ad alcuna retribuzione ne' maturazione della licenza;
c) da' diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.»
c) dopo l'articolo 913 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III-bis - Distacco sindacale
Art. 913-bis (Distacco sindacale). - 1. Il distacco sindacale e' disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare e' collocato in distacco sindacale:
a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
b) da' diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;
c) non e' valido ai fini della maturazione della licenza.»
d) l'articolo 980 e' abrogato;
e) all'articolo 1470, al comma 1, le parole: «quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto dall'articolo 1480-bis per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai militari.»;
f) all'articolo 1475, al comma 2, le parole: «militare o interforze.» sono sostituite dalle seguenti: «militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400.»;
g) al titolo IX, la rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente: «Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»;
h) al titolo IX, capo III, prima dell'articolo 1476, e' inserita la seguente sezione: «Sezione I - Principi generali e competenze»;
i) l'articolo 1476 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1476 (Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»;
l) dopo l'articolo 1476 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1476-bis (Principi generali). - 1. Le APCSM operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralita', efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Gli statuti delle APCSM sono improntati ai seguenti principi:
a) democraticita' dell'organizzazione sindacale ed elettivita' delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
c) assenza di finalita' contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
e) rispetto degli altri requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo.
3. L'attivita' sindacale e' volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare.
4. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il rispetto delle disposizioni del presente capo, favorendo l'esercizio delle attivita' delle APCSM. Tali attivita' non possono comunque interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
Art. 1476-ter (Competenze). - 1. Le APCSM curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti:
a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) l'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
e) le pari opportunita';
f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) gli spazi e le attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale nonche' l'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono:
a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Art. 1476-quater (Limitazioni). - 1. Alle APCSM e' fatto divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu' categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni;
h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialita', corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del presente capo, od organizzazioni politiche.»;
m) dopo l'articolo 1476-quater, come inserito dalla lettera l) del presente comma, e' inserita la seguente sezione: «Sezione II - Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive»;
n) l'articolo 1477 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1477 (Costituzione). - 1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 1480-quater, e' istituito presso il Ministero della difesa l'apposito albo per l'iscrizione delle APCSM. Analogo albo e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'iscrizione delle APCSM riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.
2. Le APCSM, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i quali, accertati i requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo, entro i sessanta giorni successivi ne dispongono l'iscrizione nel relativo albo. Per le APCSM riferite a personale di una o piu' Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento e' svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attivita' sindacali e la raccolta dei contributi sindacali.
3. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.
4. Le APCSM comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta la conformita' ai requisiti previsti secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti.
5. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'APCSM, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.
6. L'APCSM incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 5 decade dalle prerogative sindacali e non puo' esercitare alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 1480-quater.»;
o) dopo l'articolo 1477 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1477-bis (Articolazioni periferiche). - 1. Le APCSM possono prevedere articolazioni periferiche.
2. Gli statuti definiscono, entro gli ambiti di competenza sindacale di cui all'articolo 1476-ter, le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
a) informazione e consultazione degli iscritti;
b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.
3. Ferme restando le specifiche peculiarita' organizzative, le articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
Art. 1477-ter (Cariche direttive). - 1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
3. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
4. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di cinque volte.»;
p) dopo l'articolo 1477-ter, come inserito dalla lettera o) del presente comma, e' inserita la seguente sezione: «Sezione III - Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale»;
q) l'articolo 1478 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime.
2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM.
5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.»;
r) l'articolo 1479 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1479 (Procedure di contrattazione). - 1. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»;
s) dopo l'articolo 1479 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1479-bis (Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive). - 1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilita' ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessita' di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessita' e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo;
e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.
Art. 1479-ter (Obblighi informativi). - 1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare in riferimento alle materie indicate nell'articolo 1476-ter, comma 2.
2. Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.»;
t) dopo l'articolo 1479-ter, come inserito dalla lettera s) del presente comma, e' inserita la seguente sezione: «Sezione IV - Attivita' sindacali, finanziamento e trasparenza dei bilanci»;
u) l'articolo 1480 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attivita' sindacale fuori dal servizio.
2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le modalita' di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentativita' del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. Le modalita' di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.
11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalita' del servizio.
12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorita' individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.
14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
15. Per i permessi sindacali retribuiti e' corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.»;
v) dopo l'articolo 1480 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1480-bis (Diritto di assemblea). - 1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale:
a) fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni:
1) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso;
2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
b) durante il servizio, sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle APCSM nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unita' o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
2. Le modalita' di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
Art. 1480-ter (Informazione e pubblicita'). - 1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle APCSM, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attivita' sindacale sono resi pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti.
2. I dirigenti delle APCSM possono avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
3. Negli ordinamenti didattici degli enti di formazione di base e delle accademie militari e' inserita la materia "elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare".
Art. 1480-quater (Finanziamento e trasparenza dei bilanci). - 1. Le APCSM sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attivita' di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredita' o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra APCSM.
2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
3. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'APCSM.
4. Le modalita' di versamento alle APCSM delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa per le associazioni riferite al personale di una o piu' Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per le associazioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.
5. Le APCSM predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'.»;
z) dopo l'articolo 1480-quater, come inserito dalla lettera v) del presente comma, e' inserita la seguente sezione: «Sezione V - Giurisdizione e tentativo di conciliazione»;
aa) l'articolo 1481 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1481 (Giurisdizione). - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSM, nonche' le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cancellazione dell'APCSM dall'albo di cui all'articolo 1477 e quelle relative all'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis.
2. Alle APCSM e' attribuita legittimazione attiva quando sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo.
3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera m-octies) del medesimo decreto legislativo.
4. Per le controversie nelle materie di cui al comma 1, la parte ricorrente e' tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2020, n. 115.»;
bb) l'articolo 1482 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1482 (Tentativo di conciliazione). - 1. L'APCSM legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 puo' promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle disposizioni del presente capo.
2. La notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente.
3. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente e' tenuta a versare, con le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b).
4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonche' il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
b) il luogo dove e' sorta la controversia;
c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
5. La richiesta di cui al comma 4 e' notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'APCSM e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'APCSM deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'APCSM.
7. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, e' redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non e' raggiunto l'accordo, la medesima controversia puo' costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1481.»;
cc) dopo l'articolo 1482, e' inserito il seguente:
«Art. 1482-bis (Commissioni di conciliazione). - 1. Ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, sono istituite:
a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza;
b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unita' organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Le commissioni di conciliazione:
a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;
b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attivita' per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.
3. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
dd) all'articolo 2136, comma 1,
1) alla lettera b), le parole «sezioni III e IV» sono sostituite dalle seguenti:
«sezioni III, III-bis e IV»;
2) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:
«ee-bis) il titolo IX - capo III;»;
ee) all'articolo 2188-quinquies, comma 5, le parole: «il Consiglio centrale di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
ff) all'articolo 2209-octies, comma 1, le parole «informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
gg) all'articolo 2214-quater, i commi 21, 22 e 23 sono abrogati.
4. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo II, capo II, sezione IV, la rubrica della parte VII e' sostituita dalla seguente: «Disciplina militare ed esercizio dei diritti»;
b) l'articolo 2257 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2257 (Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare). - 1. I delegati della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-bis, il cui mandato era in corso alla data del 27 maggio 2022, restano in carica e proseguono l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino alla data di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
2. Fino alla data di cui al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all'articolo 2257-bis le funzioni attribuite alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dagli articoli 286, comma 3-bis, 287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma 1, 297, comma 4, 546, comma 5, 980, 2188-quinquies, comma 5, 2209-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 nonche' dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni.»;
c) dopo l'articolo 2257 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2257-bis (Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare). - 1. Gli organi di rappresentanza di militari, le cui competenze sono indicate dal presente articolo, si distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
2. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
3. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
4. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni, sono rieleggibili due sole volte, e se cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
5. In deroga al divieto di cui all'articolo 1470, comma 1, sono previste riunioni per il funzionamento degli organi di rappresentanza che, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. L'organo centrale della rappresentanza militare puo' essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie di competenza e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per trattare materie di competenza. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti fino alla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010.
7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
9. Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita' assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare, l'amministrazione militare competente puo' avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.
10. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.
11. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonche' il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 2257-ter (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data del 27 maggio 2022 avevano gia' conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni gli accertamenti previsti dall'articolo 1477.
2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni, decorrenti dal 27 maggio 2022;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022 e per i successivi quattro anni.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 28
aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della liberta'
sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo
per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale, 12 maggio 2022, n. 110:
«Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento
normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il coordinamento normativo delle
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5,
della presente legge, e del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli istituti della
rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le
disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie
per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e
nei decreti con le norme della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle
procedure di contrattazione del comparto sicurezza e
difesa, attraverso la previsione di un primo livello di
negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte
le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento
militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui
regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi
compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e
di produttivita';
e) istituzione di un'area negoziale per il personale
dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare, nel rispetto del principio di
equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento
civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al
precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli
previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro
trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' adottato il regolamento di
attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
competenze, e le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari, e' determinato, nel limite massimo
fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente
dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza
armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da
ripartire tra le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla
base della rappresentativita' calcolata ai sensi
dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
(Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate) e' pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori,
di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a
ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate
agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e
ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto
del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti
dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia,
ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il
personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o
le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del
riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di
espressione del dato elettorale, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di
cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per
quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46,
riferendo le misure percentuali ivi previste al solo
personale dirigente. Le associazioni professionali a
carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione
sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di
livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a
ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo
e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di
polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato
da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta
dai rappresentanti di livello dirigenziale delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative a livello nazionale anche del
personale dirigente delle Forze armate, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46,
riferendo le misure percentuali ivi previste al solo
personale dirigente. Le associazioni professionali a
carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione
sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di
livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui
sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter,
attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle
procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e
delle modalita' di accertamento della rappresentativita'
sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli
anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di
cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione,
della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere
estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche
attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle
peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in
attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di
assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi dei
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente
comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse
destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento
militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano
le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206 (Disposizioni
di adeguamento delle procedure di contrattazione per il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare, nonche' per l'istituzione delle
relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28
aprile 2022, n. 46) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
gennaio 2023, n. 10:
«Art. 1 (Adeguamento delle procedure di contrattazione
per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare). - 1. (omissis).
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dalla data di adozione del primo
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del
2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, (Disposizioni per la realizzazione
di un programma di interventi per l'adeguamento alle
esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della
guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 1986, n. 286:
«Art. 8. - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, emana il regolamento
contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali,
sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui
alla lettera b) dell'articolo 7, le modalita' di
assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e
degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per
gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie,
con particolare riferimento al punteggio, che e'
determinato in base alla composizione ed al reddito del
nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la
composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza
militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi
stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve
provvedervi direttamente, le spese per le piccole
riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile,
nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e
riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi
necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza
millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e
funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in
comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto
sulle competenze mensili del concessionario e viene versato
in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero delle finanze - Guardia di
finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le
spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del
restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del
Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri
alloggi per il personale del Corpo.
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione
guardia di finanza e' chiamato preventivamente ad esprimere
il parere sul regolamento di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, (Adeguamento dei compiti
della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel Supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
«Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). - 1.
Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
rideterminate, in base alle norme del presente decreto
legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai
sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, le modalita' di esecuzione del servizio
nonche' i compiti e i doveri del personale della Guardia di
finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il
concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di
concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e
della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6
novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126,
concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e
il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica,
amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di
finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emana apposito
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in
vigore del citato regolamento e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale,
secondo le leggi e i regolamenti vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. - 13-ter. Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nel
Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2010, n. 262:
«Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 5
agosto 2022, n. 119, (Disposizioni di revisione del modello
di Forze armate interamente professionali, di proroga del
termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche'
in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al
Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2022, n. 189:
«Art. 9 (Delega legislativa per la revisione dello
strumento militare nazionale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione dello strumento militare nazionale,
disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base
della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle
operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione
delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033,
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate
dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e
organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo
raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche
complessive del personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo
798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da
realizzare compatibilmente con il conseguimento dei
risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000
unita', di volontari in ferma prefissata iniziale nonche'
di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in
particolare medici, personale delle professioni sanitarie,
tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei
trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in
servizio permanente, per corrispondere alle accresciute
esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in
situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato,
non superiore a 10.000 unita' di personale volontario,
ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti
alle dipendenze delle autorita' militari individuate con
decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi
previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma
complementare e in attivita' in campo logistico nonche' di
cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura
organizzativa, le modalita' di funzionamento, nonche' lo
stato giuridico militare e le modalita' di reclutamento,
addestramento, collocamento in congedo e richiamo in
servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilita', per i volontari in
ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di
posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali assegnate a legislazione
vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in
ferma prefissata triennale, associando all'addestramento
militare di base e specialistico, compreso quello relativo
a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di
qualificazione professionale volte all'acquisizione di
competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato
del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta
formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e
ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri
interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse
strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del
Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita';
2) la possibilita', per i medici militari e il
personale militare delle professioni sanitarie, di
esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della
difesa, il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli
accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una
procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a
ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra
Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte
dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere
del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di
rappresentanza militare per le materie di sua competenza.
Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine,
i decreti possono essere adottati anche in mancanza del
parere. Se il termine per l'espressione del parere
parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo sono effettuati apportando le necessarie
modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai
decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 286 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 286 (Determinazione dei canoni). - 1. Il
regolamento fissa i criteri per la determinazione dei
canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di
legge vigenti in materia di determinazione dell'equo
canone; su tali criteri e' acquisito il concerto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi in
cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di
aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il
canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per
cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di
statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno
precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli
organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno
2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei
risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme
di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro
primo. (309)
2. Ferma restando la gratuita' degli alloggi di cui al
comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di
quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo
articolo, il cui canone e' determinato dal Ministro della
difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi
costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica
un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se piu'
favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante
dall'applicazione della normativa vigente in materia di
equo canone.
3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione
dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di
rilascio, e' applicato, anche se in regime di proroga, un
canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo
canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo
lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro
30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo
annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo.
L'amministrazione della difesa ha facolta' di concedere
proroghe temporanee secondo le modalita' definite con il
regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato
d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentite le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, si provvede
alla rideterminazione del canone di occupazione, a
decorrere dalla data di notifica del provvedimento
amministrativo di rideterminazione del canone stesso,
dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di
alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo
restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il
termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi
di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni
rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito
dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le
maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione
prevista dal presente comma affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 287 del decreto
legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 287 (Modalita' di riscossione del canone e sua
destinazione). - 1. Il canone e' trattenuto sulle
competenze mensili del concessionario e versato in
tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello
Stato.
2. Il cinquanta per cento dell'importo relativo e'
riassegnato allo stato di previsione del Ministero della
difesa; la quota parte delle risorse complessivamente
derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del
presente articolo e' destinata, nella misura dell'85 per
cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella
misura del 15 per cento, al fondo-casa.
3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le
norme per la gestione e utilizzo del fondo-casa, sentito il
parere delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 interessate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 294, del decreto
legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 294 (Norme di attuazione). - 1. Il regolamento
detta:
a) le norme per la classificazione e la ripartizione
tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;
b) le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi;
il calcolo del canone e degli altri oneri;
c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi
preesistenti;
d) la formazione delle graduatorie con particolare
riferimento al punteggio che e' determinato in base alla
composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai
benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo
in una nuova sede;
e) la composizione, d'intesa con le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni
per l'assegnazione degli alloggi stessi.
2. Le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478
sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle
norme regolamentari emanate ai sensi del presente
articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 296, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 296 (Criteri di assegnazione degli alloggi e di
determinazione del canone). - 1. Il Ministro della difesa
di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto,
emana le norme regolamentari per la ripartizione tra
ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli
alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le
modalita' di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo
del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei
canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle
graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che
e' determinato in base alla composizione e al reddito del
nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la
composizione, d'intesa con le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli
alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario,
che vi provvede direttamente, le spese per le piccole
riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile,
nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e
riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi
necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza
millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e
funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in
comune e della loro illuminazione. Le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai
sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a
esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai
sensi del presente articolo, da comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il
parere si intende acquisito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 297, comma 4, del
decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 297 (Programma pluriennale per gli alloggi di
servizio costituenti infrastrutture militari e opere
destinate alla difesa nazionale). - 1. - 3. Omissis.
4. Le norme di attuazione per la realizzazione del
programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono
dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme sono
sentite le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 e
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 546, comma 5, del
decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 546 (Servizio di vettovagliamento delle Forze
armate). - 1.- 4. Omissis.
5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su
proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza sentite le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, detta norme
interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione
e il funzionamento delle mense di servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 875 del decreto
legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 875 (Posizione di stato in servizio permanente).
- 1. I militari in servizio permanente si trovano in una
delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) servizio permanente a disposizione, limitatamente
agli ufficiali;
c) sospesi dall'impiego;
d) in aspettativa;
d-bis) in distacco sindacale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1470, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1470 (Liberta' di riunione). - 1. Sono vietate
riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o
comunque destinati al servizio, salvo quanto previsto
dall'articolo 1480-bis per l'esercizio del diritto di
associazione sindacale riconosciuto ai militari.
2. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 1475, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione
di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al
preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire
associazioni professionali a carattere sindacale per
singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militare o interforze, secondo le disposizioni previste dal
capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n 400.
3. - 4. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2136, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del
Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del libro IV del codice
dell'ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806;
b) sezioni III, III-bis e IV del capo I del titolo V
e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto
l'articolo 899;
c) l'articolo 622;
d) - dd) (omissis);
ee) il titolo VIII;
ee-bis) il titolo IX - Capo III;
ff) l'articolo 1493;
ff-bis) l'articolo 1780;
2.-3. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2188-quinquies,
comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2188-quinquies (Disposizioni transitorie
attuative dei programmi di revisione dello strumento
militare nazionale). - 1. - 4. (omissis).
5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della
difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza,
con le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 e le
organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di
attuazione del programma di revisione dello strumento
militare nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2209-octies del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la
destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla
progressiva riduzione del personale militare). - 1. A
decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi
derivanti dalla progressiva riduzione del personale
militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo
4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n.
244, e' destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non
inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento,
informate le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478.».
 
Art. 2

Modifiche a ulteriori disposizioni legislative

1. All'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «gli organi della rappresentanza militare,» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,»;
b) al comma 2, le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza e' chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono chiamate».
2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, le parole: «sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale,» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare;» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;».
4. All'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano».
5. All'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119, le parole: «sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza».
6. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, alla lettera B):
1.1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza»;
1.2) le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti»;
2.2) le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
c) all'articolo 5, comma 2, le parole «con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
7. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis:
1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza»;
2) le parole: «sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,»;
b) al comma 3-ter:
1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti,»;
2) le parole: «sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».
8. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 8 - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, emana il regolamento
contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali,
sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui
alla lettera b) dell'articolo 7, le modalita' di
assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e
degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per
gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie,
con particolare riferimento al punteggio, che e'
determinato in base alla composizione ed al reddito del
nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la
composizione, d'intesa con le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative del
personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi
stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve
provvedervi direttamente, le spese per le piccole
riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile,
nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e
riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi
necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza
millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e
funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in
comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto
sulle competenze mensili del concessionario e viene versato
in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero delle finanze - Guardia di
finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le
spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del
restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del
Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri
alloggi per il personale del Corpo.
2. Le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative del personale del Corpo della
guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono chiamate
preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di
cui al comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). - 1. -
2. (omissis).
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
sentite le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari rappresentative del personale del Corpo della
guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le leggi e i
regolamenti vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. (omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative del personale
militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si provvede
per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei
solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali . Con
decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. - 13-ter (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. - 2. (omissis).
3. Le associazioni riconosciute rappresentative a
livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in
rappresentanza del personale militare, alle attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al
comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo
personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della
legge 5 agosto 2022, n. 119, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 9 (Delega legislativa per la revisione dello
strumento militare nazionale). - 1. (omissis).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere
del Consiglio di Stato e sentite le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro
competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali si pronunciano entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in
mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3.- 6. (omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4 e 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) (omissis);
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da
una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui alla presente lettera con rappresentanti
appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare
di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della
delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato
maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato
dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro
rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative del
personale delle Forze armate, individuate con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri
stabiliti dall'articolo1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. Le
delegazioni delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di
ciascuna associazione professionale a carattere sindacale
tra militari. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti
alla Forza armata di cui sono rappresentative.
«Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). -
1. (omissis).
2. Con riferimento alle materie oggetto di
contrattazione di cui al comma 1, le procedure di
informazione e consultazione delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale sono
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1475,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. (omissis)».
«Art. 5 (Forze armate). - 1. (omissis).
2. Con riferimento alle materie oggetto di
contrattazione di cui al comma 1, le procedure di
informazione e consultazione delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale sono
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1475,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1.- 3. Omissis.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di
cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della
difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della
giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle
delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i
criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi
previste al solo personale dirigente. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui al presente comma con
rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla
Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente
il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato
da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della
difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di
stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e
da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti
di livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le
misure percentuali ivi previste al solo personale
dirigente. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti di livello
dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
Presidente della Repubblica.
4. - 7. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 25 novembre 2022, n.206, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Adeguamento delle procedure di contrattazione
per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare). - 1. (omissis).
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dalla data di adozione del primo
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
3. (omissis)».
 
Art. 3

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5, commi 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 10, 11, commi 1, 2, 3, lettera a), 4 e 5, 12, 13, 14, 15, 16, commi 3 e 4, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, 18 e 19, commi 1 e 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio