Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 dicembre 2023
Assegno di inclusione.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, il quale stabilisce che l'assegno di inclusione e' richiesto con modalita' telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR), dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', fatti salvi i controlli previsti dall'art. 7 del medesimo decreto;
Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare;
Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede:
al primo periodo che il beneficio economico sia erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione»;
al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della carta di inclusione avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;
al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio;
al quarto periodo che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione;
Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, che disciplina le modalita' attuative del Programma carta acquisti;
Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 12 dicembre 2023;
Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 14 novembre 2023;
Acquisita in data 6 dicembre 2023 l'Intesa della Conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Adi»: l'assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
b) «Carta Adi»: la carta di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la quale e' erogato il beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
c) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dell'Adi;
d) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico dell'Adi ad integrazione del reddito familiare, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
e) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023;
f) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi e il beneficio spettante, definita ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023;
g) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita' genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza;
h) «SIISL»: il «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa», definito con decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nel cui ambito opera la piattaforma digitale attraverso cui i beneficiari dell'assegno di inclusione accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica attiva del lavoro;
i) «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni, di cui al decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, che dialoga in interoperabilita' con il SIISL;
l) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023.
 
Art. 2

Assegno di inclusione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'Adi, quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Adi e' una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
2. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio dell'Adi, il presente decreto definisce le attivita' di segretariato sociale, le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare.
 
Art. 3

Beneficiari
e requisiti della misura

1. L'Adi e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
a. con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b. minorenne;
c. con almeno sessanta anni di eta';
d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
2. Il nucleo familiare del richiedente Adi deve essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini della verifica del requisito ISEE, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), punto 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'INPS, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento dell'Adi per un soggetto che ne e' gia' beneficiario, sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, in attuazione dell'art. 2-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42. La previsione normativa di cui al precedente periodo si intende estesa all'accertamento dei requisiti dei richiedenti l'Adi per un soggetto gia' beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta'; in tale caso, l'INPS sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta' eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si intendono applicabili anche all'accertamento dei requisiti dei richiedenti il SFL.
3. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validita', la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, e' realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validita' per la erogazione del beneficio nei mesi successivi.
4. Ai fini della verifica del requisito reddituale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, si applica la scala di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo articolo con le precisazioni di seguito indicate:
i. ai minori di eta' con disabilita' o non autosufficienti, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si applica il parametro di cui alla lettera a) del citato comma 4;
ii. il parametro di cui alla lettera d) del citato comma 4, che incrementa la scala di equivalenza per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione, si intende riferito ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.
5. Si definiscono in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1, lettera d), le categorie di seguito indicate:
a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilita' fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilita' sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'art. 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di poverta' estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano poverta', in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;
i. neomaggiorenni, di eta' compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che li abbia collocati in comunita' residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale in attuazione dell'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.
6. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, possono essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate, inserite in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione, ove non gia' ricomprese nelle categorie di cui al comma precedente.
7. Ai fini del beneficio Adi, la condizione di svantaggio e' strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi.
8. Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o piu' categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dei commi 5 e 6, sono definite linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto di quanto previsto dalle «Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione» approvate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, e dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
 
Art. 4

Richiesta dell'assegno
di inclusione

1. L'Adi viene richiesto all'INPS con modalita' telematiche attraverso il sito istituzionale ed il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l'iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, puo' accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, dall'art. 12 del presente decreto, nonche' dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.
2. La richiesta puo' essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Inps, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nei limiti delle risorse stesse. Con riferimento ai dati trattati, gli Istituti di patronato operano come titolari, sulla base del mandato definito ai sensi della normativa vigente, mentre i centri di assistenza fiscale attraverso la convenzione sono identificati come responsabili del trattamento la cui titolarita' rimane in capo all'INPS.
3. Nella richiesta l'interessato integra le informazioni presenti nell'ISEE in corso di validita', utilizzate per la verifica dei requisiti economici di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, con l'autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti di cui al medesimo articolo e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza.
4. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall'art. 3, comma 5, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
a. l'amministrazione che l'ha rilasciata;
b. il numero identificativo, ove disponibile;
c. la data di rilascio;
d. l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
5. La richiesta di cui al comma 1 e' accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base delle pertinenti informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 12 del presente decreto nonche' al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta un disciplinare sui controlli nel quale definisce, ove non gia' disciplinate, le tipologie di dati, le modalita' di acquisizione delle predette informazioni e le misure a tutela degli interessati, funzionali alla verifica del possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. La disposizione si intende riferita anche alle verifiche da effettuare sulle domande di SFL.
6. L'INPS comunica ai comuni responsabili dei controlli anagrafici, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge n. 48 del 2023, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti, mediante GePI. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS attraverso la medesima piattaforma, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato all'INPS, l'Istituto procede comunque ad accogliere la richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le disposizioni di cui al presente comma si intendono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al SFL.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con riferimento alle sole certificazioni di svantaggio rilasciate dal comune, ovvero alle attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarita' dei comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso ai sensi del comma 4, l'INPS comunica tempestivamente, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, mediante la piattaforma GePI. L'esito delle verifiche e' comunicato dal comune all'INPS attraverso la medesima piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta e' accolta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.
8. Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al comma 7 e non gia' disponibili sul SIISL o negli archivi dell'Istituto, l'INPS verifica l'esistenza della certificazione interrogando in interoperabilita', il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, definito ai sensi dell'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le certificazioni di natura sanitaria, e i sistemi informativi del Ministero della giustizia per le certificazioni inerenti alla condizione di detenzione. Lo scambio di dati in interoperabilita' avviene secondo modalita' definite nel rispetto dei principi e delle indicazioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilita' tra il SIISL e le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio indicate all'art. 3 e' tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS. In assenza di tale attestazione, la richiesta e' accolta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta un disciplinare sui controlli nel quale definisce, ove non gia' disciplinate, le tipologie di dati, le modalita' di acquisizione delle predette informazioni e le misure a tutela degli interessati, funzionali alla verifica del possesso dei requisiti. La disposizione si intende riferita anche alle verifiche da effettuare sulle domande di SFL.
9. All'esito delle verifiche di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia gia' provveduto, deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresi', autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
 
Art. 5

Modalita' di erogazione
del beneficio economico

1. L'Adi puo' essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita' genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, nelle modalita' di cui al comma 2, su richiesta presentata nelle modalita' di cui al comma 3.
2. Il beneficio ad integrazione del reddito familiare e' attribuito ai singoli componenti maggiorenni di cui al precedente comma, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. Il sostegno al pagamento del canone di locazione e' attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto indicato nella richiesta di cui al comma 3, anche se diverso dai componenti di cui al comma 1. In caso di piu' intestatari, nella domanda di cui sopra e' identificato, di comune accordo fra gli intestatari, il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Adi.
3. La richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalita' di cui al comma 1 puo' essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilita' genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. Tale richiesta puo' essere presentata anche contestualmente alla richiesta dell'Adi. Alla suddivisione si da' corso solo qualora il beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.
4. Qualora la richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalita' di cui al comma 1 sia presentata contestualmente alla richiesta dell'Adi, vengono emesse un numero di Carte Adi corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette Carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima Carta Adi emessa che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta dell'Adi e dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non e' revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.
5. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo decede, l'erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da piu' membri maggiorenni con responsabilita' genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Adi arretrate non ancora erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.
6. L'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce le modalita' di presentazione della domanda dell'attribuzione del beneficio ai singoli componenti di cui al comma 1, nonche' i moduli di attestazione delle condizioni di cui all'art. 3.
 
Art. 6

Segretariato sociale

1. I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell'Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali. Possono, altresi', offrire assistenza ai beneficiari nella registrazione alla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, anche attraverso le attivita' di cui al successivo comma 2. A tale fine, l'INPS, in esito all'accertamento del possesso dei requisiti, mette a disposizione dei comuni, per il tramite della piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'Adi che, decorsi trenta giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale.
2. Al fine di favorire l'accesso alla misura delle persone in condizioni di bisogno, i servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli. Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei centri servizi per il contrasto della poverta', come definiti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' 2021-2023 - scheda 3.7.3. Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei, anche al fine di facilitare l'accesso all'Adi dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. Sono, inoltre, realizzate attivita' congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.
 
Art. 7

Patto di attivazione digitale

1. Per accedere al beneficio il richiedente e' tenuto a registrarsi sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL dedicata ai beneficiari dell'Adi per sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare. La piattaforma SIISL e' accessibile ai richiedenti l'Adi per svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) effettuare l'iscrizione;
b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda Adi;
c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'Adi, sottoscrivere il patto di attivazione digitale;
d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;
e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attivita' previste dal progetto di inclusione sociale.
2. Nel patto di attivazione digitale del nucleo familiare, dalla cui sottoscrizione decorre il termine per l'erogazione del beneficio, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, il richiedente:
a) fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente;
b) autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda, con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
c) si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
3. La piattaforma e' accessibile ai beneficiari dell'Adi attivabili al lavoro di cui all'art. 8, comma 2, per svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) sottoscrivere il patto di attivazione digitale individuale;
b) accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
c) accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettivita', adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
d) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal progetto personalizzato.
4. Nel patto di attivazione digitale individuale il beneficiario attivabile al lavoro:
a) fornisce e certifica i propri contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal beneficiario;
b) fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
c) si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.
5. Possono accedere alla piattaforma, su base volontaria, per svolgere le attivita' di cui al comma 3, anche i restanti componenti adulti del nucleo beneficiario, fatta eccezione per i componenti che hanno i requisiti per richiedere il supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, che accedono nell'ambito di quella misura.
6. Attraverso la piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL i dati relativi ai nuclei beneficiari, come specificati e secondo modalita' definite nel decreto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023, per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma SIISL.
 
Art. 8

Obblighi dei beneficiari

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Adi, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
2. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva (di seguito, obblighi di attivazione lavorativa) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.
3. Sono esclusi dai richiamati obblighi di attivazione lavorativa i beneficiari dell'Adi titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni; i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; i componenti affetti da patologie oncologiche; i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come definita ai fini ISEE; i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
4. I componenti con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Possono, altresi', aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo tutti i componenti adulti, a diverso titolo esclusi dagli obblighi, ferme restando le condizioni richieste per l'adesione al patto di servizio personalizzato, ad eccezione dei componenti di cui al comma 6, che possono aderire alle attivita' di attivazione lavorativa nell'ambito del SFL.
5. La valutazione multidimensionale e la definizione del patto di inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro. I beneficiari dell'Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatte salve le previsioni di cui al comma 4. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni. Resta fermo che l'adesione al percorso personalizzato di inclusione sociale avviene su base volontaria per i componenti di cui al comma 4, primo periodo.
6. Non si considerano beneficiari dell'Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti che non esercitano responsabilita' genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza con cui si determina l'ammontare del beneficio economico, i quali possono utilizzare il supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023. L'indennita' del supporto per la formazione e il lavoro e' cumulabile con il benefico Adi entro il limite massimo di euro 3.000 per singolo componente.
7. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Adi, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro di cui al primo periodo, si applicano le previsioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023.
8. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Adi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Ai fini della determinazione del limite massimo di 3.000 euro di cui al primo periodo, il lavoratore e' tenuto a comunicare all'INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall'attivita' lavorativa entro trenta giorni dall'avvio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che calcola esclusivamente la parte eccedente il limite massimo, mettendo l'informazione a disposizione del SIISL. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.
9. Nel caso di avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il beneficiario e' tenuto a comunicare l'avvio all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del SIISL. Il reddito e' individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Adi per le due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito che deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi si intendono riferite anche alle soglie del maggior reddito da lavoro percepito e alle modalita' della conseguente comunicazione, relative al SFL.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, l'accettazione di un'offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attivita' lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio al nucleo familiare. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito e' verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS.
11. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
12. I beneficiari dell'Adi, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono tenuti a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023.
13. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta, entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, di seguito DSU, per la richiesta dell'ISEE, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo puo' presentare una nuova domanda di Adi, venendo meno gli effetti della precedente.
 
Art. 9

Modalita' di attivazione e funzionamento della misura

1. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo del SIISL, attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
2. Il nucleo e' convocato dai servizi sociali che effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. I beneficiari, in assenza di convocazione da parte del servizio sociale, sono comunque tenuti a presentarsi per un primo incontro entro i medesimi termini di centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, con contestuale registrazione da parte dei servizi sociali nella piattaforma GePi. Qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione e' sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 3, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023.
3. In esito alla valutazione di cui al comma precedente, con riferimento ai componenti di eta' compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, che esercitano le responsabilita' genitoriali, tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuati i componenti attivabili al lavoro. Per il tramite di GePI e del SIISL, i componenti attivabili al lavoro sono comunicati ai Centri per l'impiego ovvero ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato o per l'aggiornamento di un patto di servizio gia' sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio ai componenti attivabili al lavoro e' richiesta la sottoscrizione del patto di attivazione digitale individuale, entro trenta giorni dalla valutazione di cui al comma 2. Successivamente alla sottoscrizione del patto, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati dal presente comma, a causa della mancata convocazione dei soggetti attivabili al lavoro da parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio e' sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023. Resta fermo che i soggetti attivabili al lavoro che non si presentano alle convocazioni da parte dei servizi senza giustificato motivo, e che non sottoscrivono il patto di servizio personalizzato, decadono dalla misura, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023.
4. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessita' di verifiche periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023.
5. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. In corso di fruizione della misura Adi, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023.
7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario dell'assegno di inclusione attivabile al lavoro, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIU che mette a disposizione l'informazione al SIISL.
 
Art. 10

Controlli e sanzioni

1. Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.
2. INPS adotta idonee misure di informazione e comunicazione riguardo agli adempimenti e agli obblighi cui sono tenuti i beneficiari, nonche' sulle conseguenze derivanti dal loro inadempimento, finalizzate ad evitare comportamenti o omissioni in fase di richiesta o fruizione dell'Adi che possano comportare la sospensione, la revoca o la decadenza dal beneficio, nelle ipotesi previste dal decreto legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto.
3. Tutti i soggetti che accedono al SIISL mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni. L'INPS, per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.
 
Art. 11

Monitoraggio e valutazione della misura

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative alla misura e responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Adi e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. A tale fine sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, definito ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, nel rispetto delle previsioni indicate nel decreto ministeriale previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Per favorire il monitoraggio e la programmazione dei servizi per il lavoro e degli interventi sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche collaborando con l'INPS e con l'ANPAL, mette a disposizione dei responsabili della programmazione sociale e dell'attuazione della misura negli enti territoriali un cruscotto di monitoraggio che contiene gli indicatori sulle caratteristiche delle famiglie e degli individui beneficiari e sull'avanzamento dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Tali indicatori sono definiti per i diversi livelli territoriali di governo della misura: le regioni, gli ATS e i comuni. Per tali finalita', i dati sono trattati in modo da impedire la re-identificazione, anche in maniera indiretta, degli interessati.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle evidenze emerse nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e analisi dei dati di cui al precedente comma, identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Adi, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, sostiene interventi di tutoraggio. Nel monitoraggio delle criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze.
3. Ai compiti di cui ai precedenti commi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi, ove necessario, dell'INPS, dell'ANPAL e di ANPAL Servizi S.p.a., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Adi, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'assegno di inclusione.
5. La valutazione e' operata secondo un progetto di ricerca approvato dal Comitato scientifico di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini della valutazione con metodologia controfattuale e' identificato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale sono individuati tramite selezione casuale gruppi su cui prevedere delle variazioni di intensita' del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e sottoscrizione del patto di attivazione digitale, prevedendo deroghe temporanee agli obblighi di cui all'art. 6 e all'art. 4 del citato decreto. Al campione di beneficiari identificati possono essere somministrati questionari di valutazione il cui contenuto e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni, individuate con il medesimo decreto, possono essere fornite da parte di INPS, ANPAL, regioni e enti locali, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero delle finanze, con riferimento alla condizione economica e sociale, alle esperienze educative, formative e lavorative, nonche' alle prestazioni economiche e sociali ricevute a livello nazionale e locale dai nuclei beneficiari. I dati raccolti attraverso i questionari e le informazioni ulteriori, opportunamente anonimizzati, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca.
 
Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati relativamente all'acquisizione e gestione della domanda, nonche' al riconoscimento, erogazione, sospensione e revoca della prestazione Adi e' effettuato dall'INPS, in qualita' di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.
2. Il trattamento dei dati sui beneficiari dell'Adi che hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 e' effettuato nell'ambito del SIISL, secondo le modalita' e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e relativi allegati tecnici, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.
3. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE)2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di: a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7) e n. 8) del regolamento (UE) 2016/679), con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INPS, ai Comuni e agli altri soggetti coinvolti nella attuazione della misura, nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza e di limitazione della finalita' di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e b) del regolamento (UE) 2016/679; b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'Adi, nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e c) del regolamento (UE) 2016/679; c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonche' delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, par. 1, lettera a), 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679; d) misure volte ad assicurare la qualita' e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) 2016/679; e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalita' perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lettera e)del regolamento (UE) 2016/679; f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, dati personali, nel rispetto del principio di integrita' riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, par. 1, lettera f), e 32 del regolamento (UE) 2016/679.
 
Art. 13

Disposizioni finali

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 13 dicembre 2023

Il Ministro: Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3033