Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2023), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 10), recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Anticipo ((del)) conguaglio di perequazione nell'anno 2023

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 e' anticipato al 1° dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986)»:
«Art. 24. - 1. Per le pensioni di cui al primo comma
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli
aumenti derivanti dalla perequazione automatica
intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1°
novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria relativo al semestre
precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo
valore medio relativo al semestre precedente.
3. In sede di prima applicazione il rapporto e'
effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al
trimestre agosto-ottobre 1985.
4. La percentuale di aumento si applica sull'importo
non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di
importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento
minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le
fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo
la percentuale e' ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le
percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti
dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e
quelli accertati.
6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito
previsto per la concessione della pensione di
reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali
maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato
statale, totalmente inabili a proficuo lavoro stabilito dal
secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle
pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'art. 12
della L. 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'art.
14-septies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli
indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria,
rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui
salari.».
 
((Allegato A
(articolo 21-bis, comma 1)
===========================================================
| N. | NOME |CODICE COMUNE| PR |
+=======+===========================+=============+=======+
| 1 |BARBERINO DI MUGELLO | 48002 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 2 |BORGO SAN LORENZO | 48004 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 3 |CALENZANO | 48005 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 4 |CAMPI BISENZIO | 48006 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 5 |CAPRAIA E LIMITE | 48008 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 6 |CERRETO GUIDI | 48011 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 7 |EMPOLI | 48014 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 8 |FIRENZUOLA | 48018 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 9 |FUCECCHIO | 48019 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 10 |MARRADI | 48026 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 11 |MONTELUPO FIORENTINO | 48028 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 12 |PALAZZUOLO SUL SENIO | 48031 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 13 |SCARPERIA E SAN PIERO | 48053 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 14 |SESTO FIORENTINO | 48043 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 15 |SIGNA | 48044 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 16 |VINCI | 48050 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 17 |VICCHIO | 48049 | FI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 18 |COLLESALVETTI | 49008 | LI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 19 |LIVORNO | 49009 | LI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 20 |ROSIGNANO MARITTIMO | 49017 | LI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 21 |BIENTINA | 50001 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 22 |CALCINAIA | 50004 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 23 |CASCIANA TERME LARI | 50040 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 24 |CASCINA | 50008 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 25 |CASTELFRANCO DI SOTTO | 50009 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 26 |CHIANNI | 50012 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 27 |CRESPINA LORENZANA | 50041 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 28 |FAUGLIA | 50014 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 29 |MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | 50022 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 30 |PISA | 50026 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 31 |PONSACCO | 50028 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 32 |PONTEDERA | 50029 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 33 |SAN GIULIANO TERME | 50031 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 34 |SAN MINIATO | 50032 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 35 |SANTA CROCE SULL'ARNO | 50033 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 36 |SANTA MARIA A MONTE | 50035 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 37 |VECCHIANO | 50037 | PI |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 38 |CANTAGALLO | 100001 | PO |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 39 |CARMIGNANO | 100002 | PO |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 40 |MONTEMURLO | 100003 | PO |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 41 |POGGIO A CAIANO | 100004 | PO |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 42 |PRATO | 100005 | PO |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 43 |VAIANO | 100006 | PO |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 44 |VERNIO | 100007 | PO |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 45 |AGLIANA | 47002 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 46 |BUGGIANO | 47003 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 47 |CHIESINA UZZANESE | 47022 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 48 |LAMPORECCHIO | 47005 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 49 |LARCIANO | 47006 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 50 |MARLIANA | 47007 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 51 |MASSA E COZZILE | 47008 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 52 |MONSUMMANO TERME | 47009 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 53 |MONTALE | 47010 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 54 |MONTECATINI TERME | 47011 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 55 |PESCIA | 47012 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 56 |PIEVE A NIEVOLE | 47013 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 57 |PISTOIA | 47014 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 58 |PONTE BUGGIANESE | 47016 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 59 |QUARRATA | 47017 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 60 |SAN MARCELLO PITEGLIO | 47024 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 61 |SERRAVALLE PISTOIESE | 47020 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+
| 62 |UZZANO | 47021 | PT |
+-------+---------------------------+-------------+-------+

))

 
Allegato 1
Articolo 23, comma 7, lettera a)


Stato di previsione
2023 MISSIONE/programma

Ministero dell'economia e delle finanze

3. L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.000

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 1.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.020

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10) 20

1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12) 1.000
23. Fondi da ripartire (33) 920

23.1 Fondi da assegnare (1) 340

23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 580
21. Debito pubblico (34) 187,8

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1) 187,8

Ministero della giustizia

1. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6) 7,0

1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6) 7,0
TOTALE 3.134,8


 
Allegato 2
(articolo 23, comma 8)
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -
===================================================================== | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2023 | 2024 | 2025 | +=========================+=============+=============+=============+ |Livello massimo del saldo| | | | |netto da finanziare, | | | | |tenuto conto degli | | | | |effetti derivanti dalla | | | | |presente legge | 227.600 | 143.000 | 116.814 | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto| | | | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge (*) | 538.420 | 456.468 | 435.554 | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+

- CASSA -
===================================================================== | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2023 | 2024 | 2025 | +=========================+=============+=============+=============+ |Livello massimo del saldo| | | | |netto da finanziare, | | | | |tenuto conto degli | | | | |effetti derivanti dalla | | | | |presente legge | 282.600 | 185.000 | 152.814 | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto| | | | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge (*) | 593.431 | 498.468 | 471.554 | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
 
((Art. 1 bis
Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia
italiana per la gioventu'

 1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu', il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualita' al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto gia' percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalita' di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventu', alle finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu', agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 334, 335, 336 e 337,
dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-333. Omissis.
334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei
trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023
al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
dell'Agenzia italiana per la gioventu' appartenente alle
Aree previste dal sistema di classificazione professionale
a essi applicabile e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione nelle misure spettanti al personale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente
alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 -
comparto Funzioni centrali.
335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui
al comma 334, il differenziale stipendiale previsto
dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui
al predetto comma 334 e' rideterminato considerando nel
calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione
spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre
2022.
336. Per le stesse finalita' di cui al comma 334, a
decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato
nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per
il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770
euro per il personale dirigenziale di livello non generale,
i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il
personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro
per il personale dirigenziale di livello non generale e i
fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono
incrementati di 11.876 euro.
337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334,
335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro
annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la spesa
di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023,
relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al
personale dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina:
«Art 32-bis (Indennita' per il personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di
dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per
il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul
rispetto della normativa in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione
delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e' attribuita, per
l'anno 2022, un'indennita' una tantum nelle misure e
secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore
del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al
secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse
decentrate del personale delle aree e per la retribuzione
di posizione e di risultato del personale dirigenziale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati,
rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per
l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025:
«Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato
nazionale del lavoro). - 1. - Omissis.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali subentra nella
titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono
trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad
eccezione del personale appartenente al comparto ricerca,
che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse
finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un
assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale
differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione
di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai
sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il
decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono
disciplinati il trasferimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro
nei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le
procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma
1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale
dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP,
unitamente alle correlate risorse finanziarie. E'
conseguentemente rideterminata la dotazione organica del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' svolte dal personale del
comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento
delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonche' per obiettivi di interesse comune di
analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del
lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi,
fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale
dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di personale
pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il
contingente di personale interessato sono regolati da
apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri
restano a carico dell'ente di appartenenza.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 143, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1.-142. Omissis.
143. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A
decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato
con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono
disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del
pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di
quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte
nel conto dei residui sul fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90
per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il
differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato
delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto
anche del differenziale dei trattamenti di cui al
precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente
rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il
fondo per le risorse decentrate del personale non
dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di
risultato del personale di livello dirigenziale non
generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio
bilancio autonomo.
Omissis.».
 
Art. 2

Campagna reddituale

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonche' alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, e' avviato entro il 31 dicembre 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica):
«Art. 13 (Norme di interpretazione autentica). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9
marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la
sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
gia' conosciuti dall'ente competente, consente la
ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
entro l'anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le
fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di
carattere organizzativo e funzionale anche relative alla
tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da
parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del
recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non
oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n.
93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli
effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti
adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9
dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati
dal competente ente erogatore delle prestazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti):
«Art. 35 (Personale degli enti di ricerca e altre
disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). - 1.
Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma
76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente
dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno
2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2
del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di
garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del
personale cessato e di quello neo assunto, nella
definizione delle economie delle cessazioni non si tiene
conto del maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze
della CONI Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le
federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso
le stesse ai fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole "esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma
1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di
euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal
2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi
dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere
sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi
dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A
decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a
1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione
delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito
dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive
modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il
reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso,
dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i
redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di
impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi
internazionali, o all'estero al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso
anno di riferimento della prestazione.
10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al
reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono
tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali
agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso
di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita'
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione
delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.
11. -13.
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, previo accordo con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni
ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine
sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo
stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture
pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23
della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo
del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il
Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,
e' abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni dal
rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di
carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento».».
 
((Art. 2 bis

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente:
«Art. 34-bis. - (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) - 1. Al fine di prevenire eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attivita' professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati e' istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.
2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attivita' professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.
4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operativita' anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilita' del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.
5. L'avviso e' generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacita' economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attivita' svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonche' il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione puo' avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.
6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.
7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.
8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non e' consentito ai singoli professionisti.
10. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorita' di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonche' le modalita' di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalita' di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.
12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, e' l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione puo' anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:
a) garantire l'integrita' e la non alterabilita' dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonche' la tracciabilita' degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;
b) individuare le specifiche modalita' tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.
14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonche' a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresi' disciplinati i tempi e le modalita' di cancellazione dei dati.
15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.
16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:
a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;
 b) le modalita' tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;
 c) le modalita' tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.
18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3».
2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette».))


Riferimenti normativi

- Si riportail testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Modalita' di segnalazione da parte dei
professionisti). - 1. I professionisti trasmettono la
segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF
ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi
di autoregolamentazione.
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la
segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri
iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla
integralmente alla UIF, priva del nominativo del
segnalante.
2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2
del presente articolo, i professionisti, ai fini della
valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35,
possono avvalersi della banca dati informatica
centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso
il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter
ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al
comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni
caso la responsabilita' del professionista per
l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette.
3. Per le societa' di revisione legale, il responsabile
dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento
della prestazione e al quale compete la gestione del
rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza
ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare
della competente funzione, al legale rappresentante o a un
suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni
pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del
segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce
dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle
evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni
conservati.».
 
Art. 3

Anticipo rinnovo contratti pubblici

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.
((3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-608. Omissis.
609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico
del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro
per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo,
nelle more della definizione dei citati contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali relativi al personale in regime di diritto
pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281, della
legge29 dicembre 2022, n.197, come modificato dall'articolo
39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3luglio 2023, n.85 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-280. Omissis.
281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore, previsto
dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali
con i medesimi criteri e modalita' di cui al citato
articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e'
incrementato di un ulteriore punto percentuale, a
condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su
base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo
mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del
mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica,
in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal
datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o
a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di
emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60
per chilometro (g/km di CO2 ), concessi in uso promiscuo
con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si
assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede
alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal
periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta
percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con
valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60
g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei
suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190
g/km, la predetta percentuale e' elevata al 40 per cento
per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e'
pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a
decorrere dall'anno 2021;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito. (490)
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora
l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
 
((Art. 3 bis
Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «articoli 114 e 135» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 105, 114 e 135».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. La disposizione di cui al comma 1 e' efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.))


Riferimenti normativi

- Si riportail testo degli articoli 50 e 52, del, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt.
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e
ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della
Costituzione alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla
cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.».
«Art. 52 (Determinazione dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48
salvo quanto di seguito specificato:
a);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi
percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l'attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non
concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e
135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,
purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri
siano disposti dagli organi competenti a determinare i
trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di
cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47,
sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al
percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta
quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta,
in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e
la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va
effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori
degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le
disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite
e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria,
nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi
titoli;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque
erogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno
raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la
pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al
netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma
3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, costituiscono
reddito per la parte che eccede complessivamente nel
periodo d'imposta lire sei milioni;
d-ter).».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«1.-199. Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
((Art. 3 ter
Ulteriori misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti
attuatori

1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «organi costituzionali» sono inserite le seguenti: «, o di rilevanza costituzionale,»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».))


Riferimenti normativi

- Si riportail testo dell'articolo 8, comma 13, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune, come modificato dalla presente legge
«Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
PNRR e dei soggetti attuatori
1.-12. Omissis.
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui
all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di
vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di
competenza dell'amministrazione statale, conferiti da
organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale,
previo parere favorevole delle competenti Commissioni
parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente,
previa informativa alle stesse. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,
n.147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo2019, n. 26.
Omissis.».
 
((Art. 3 quater
Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023

1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: «modificato ai sensi del primo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, puo' destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento e' effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini normativi e versamenti fiscali, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di adempimento
di obblighi informativi ai fini fiscali). - 1. Ai fini del
miglior coordinamento delle esigenze informative di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in
materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi
informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della
legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021,
sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.
1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 marzo
2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
Entro il termine del 31 dicembre2026, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), nell'ambito
delle procedure concorsuali per il reclutamento di
personale non dirigenziale, puo' destinare una riserva di
posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al
personale non dirigenziale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato che abbia maturato un
periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a
tre anni. L'inquadramento e' effettuato, a seguito del
superamento del relativo concorso, nella qualifica per la
quale si concorre.
1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del
quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli
anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di
determinazione dell'indicatore di virtuosita' di cui al
terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal
fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di
spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di
stabilita' interno e al rispetto del patto di stabilita'
interno devono essere valutati con riferimento al
conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022,
dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del
risultato di competenza al netto dell'importo determinato
dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai
prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
 
Art. 4
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte
dirette

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di
quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale
importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al
comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il
pagamento deve essere completato entro il mese di novembre
dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o
della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita
IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri
contribuenti.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il
calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale.».
 
((Art. 4 bis

Differimento di termini per definizioni agevolate

1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 231 e
seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-230. Omissis.
231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a
227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme
affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi
e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a
titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme
dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notificazione della cartella di pagamento.
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023,
ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a
decorrere dal 1° novembre 2023 gli interessi al tasso del 2
per cento annuo; non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
234. L'agente della riscossione rende disponibili ai
debitori, nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi
definibili.
235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita
dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 232.
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il
debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad
oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione
di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione
del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento
della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,
della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in
caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza
di una delle parti.
237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 235, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto
esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di
capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se,
per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma
231, per beneficiare degli effetti della definizione deve
comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le
modalita' previste dal comma 235.
239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
240. A seguito della presentazione della dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono
oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica
rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini
di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile
ai debitori anche nell'area riservata del sito internet
dell'agente della riscossione.
242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore con le modalita'
determinate dall'agente della riscossione nella
comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che
l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla
comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:
a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese
ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente
revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non
si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica
rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il
pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione
non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi
oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai
debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti,
i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero.
245. Possono essere compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte
prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione.
246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231
i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle
per violazioni del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle
irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si
applicano limitatamente agli interessi, comunque
denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura
concorsuale nonche' di tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili.
249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di
cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi
si e' determinata l'inefficacia della relativa definizione,
anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni
rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172;
c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136;
d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58.
250. A seguito del pagamento delle somme di cui al
comma 231, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono
avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e
dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il
versamento.
251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si
applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli
agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite
delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del
1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali
entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima
data all'agente della riscossione mediante posta
elettronica certificata.
252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore
disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a
227 e dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato in non
piu' di cinque annualita', in quote annuali costanti
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 5 e 6,
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14
luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del
2 agosto 2021.
253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 684, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: « Le comunicazioni di inesigibilita' relative
alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti
creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle
societa' del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31
dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010,
entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011
al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati
dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli
consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre
2032»;
b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti:
« 684-bis. L'agente della riscossione puo' presentare
in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilita'
relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:
a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di
debitore fallito;
b) assenza di beni del debitore, risultante alla data
dell'accesso al sistema informativo del Ministero
dell'economia e delle finanze in qualunque momento
effettuato dall'agente della riscossione;
c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
d) esaurimento delle attivita' di recupero cui
all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con
riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attivita'
di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito
parzialmente o totalmente infruttuoso;
f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del
debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla
lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si
procede inferiore al 5 per cento.
684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilita' di cui al
comma 684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684,
secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al
ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere
e) e f), il mancato svolgimento delle attivita' di recupero
non costituisce causa di perdita del diritto al discarico.
Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al
comma 687, secondo periodo, puo' essere avviato dal giorno
successivo a quello di presentazione»;
c) al comma 686, dopo la parola: «legittimato» sono
inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui al comma
684-bis, lettere e) e f), del presente articolo,».
Omissis.».
 
((Art. 4 ter
Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli
integratori alimentari

1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: «sciroppi di qualsiasi natura» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987».))


Riferimenti normativi

- Si riporta la tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad
aliquota IVA del 10 per cento, come modificata dalla
presente legge:
Tabella A - Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad
essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate;
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate;
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati;
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate;
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione;
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e
fagiani;
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato;
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato;
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati.
Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati
dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in
salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei
non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore,
esclusi astici e aragoste;
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati;
12) latte conservato, concentrato o zuccherato;
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non;
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare;
16) miele naturale;
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale;
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali;
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate;
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi;
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago;
22) uva da vino;
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure
secche;
24) te', mate;
25) spezie;
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico;
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico;
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di
cereali anche sfarinati;
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate;
31) malto, anche torrefatto;
32) amidi e fecole; inulina;
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti;
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati;
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapea;
36) semi, spore e frutti da sementa;
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate;
38) coni di luppolo;
38-bis) - 39);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove;
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio;
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna;
44);
45) alghe;
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso;
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati
all'alimentazione umana od animale;
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale;
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale;
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale;
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale;
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari
preparati;
53) cera d'api greggia;
54);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue;
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina;
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce;
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati;
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale;
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
63) cacao in polvere non zuccherato;
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro
comune;
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
dei fanciulli, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei
lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al
numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella,
per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini,
amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di
cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate;
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: ''puffed-ricE', ''corn-flakes'' e simili;
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione;
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri;
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati
senza aceto o acido acetico;
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri;
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri;
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri;
75);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze;
77) farina di senape e senape preparate;
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate;
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati;
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad
eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004,n.169, ai quali risulti
applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono
presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo
comma, del presente decreto, in quanto preparazioni
alimentari non nominate ne' comprese altrove,
classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura
combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE)
n.2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987;
81) acqua, acque minerali;
82) birra;
83); - 84);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei;
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale;
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi;
89) fecce di vino, tartaro greggio;
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove;
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto;
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale;
94) - 97);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet;
99) - 102);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) - 109);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
114-bis) - 118);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura,
comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero,
diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio
rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore
comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis) - 124);
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di
cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies);
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in
godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente
tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed
integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga
l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio,
e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1,
lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di
gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies).
 
((Art. 4 quater

Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del primo comma, dell'articolo
10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto):
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, nonche' di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
10);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81,
comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se
il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (288), serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero
individuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e
cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da
quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua
volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un
terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di
cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per
la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del
corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo
precedente non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) - 26);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari
di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.».
 
((Art. 4 quinquies
Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023

1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 e' abrogato.
2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), alinea, le parole: «secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
b) la lettera c-bis) e' abrogata;
c) alla lettera e), le parole: «, nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.
3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e' soppresso.
4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «, su richiesta,» sono soppresse.
5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento».
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 87, recante disposizioni urgenti in
materia di amministrazione di enti pubblici, di termini
legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia fiscale). - 1.
All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole:
«rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»;
b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;
c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
2. (abrogato).
2-bis. Nelle more della revisione del sistema
tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: «15-quater» e' soppressa;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo
articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2024».
3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5,
primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono
indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.
3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita
dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementata al 40 per cento. A
tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo e' determinata
sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati gia'
acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del
citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione
alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini
dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN gia'
indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena
di decadenza, entro il 31 luglio 2023 (14), il nuovo codice
IBAN con modalita' telematica tramite il portale del Fondo
indennizzo risparmiatori (FIR).
3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». A tal fine e'
autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui
si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le
parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «1 milione di euro».
3-quinquies.
3-sexies. I soggetti che esercitano attivita'
economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi
o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad
effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta
sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio
2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere
effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da
versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a
titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-se-xies si
applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause
di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si
avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che
partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi
degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti
indicati nel medesimo comma 3-sexies.
3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari
a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere
dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti
di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per
ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente
superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante
applicando le rendite relative agli immobili appartenenti
al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022
senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al
presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per
l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma
24, della legge n. 208 del 2015 e' incrementato di 1,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies e'
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre
2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia
e delle finanze, relativi, per ciascuna unita' immobiliare
oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma
3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1,
comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite
definitive, se gia' determinate dall'Agenzia delle entrate
alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in
catasto immediatamente prima della presentazione degli atti
di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima
comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, per ciascun comune,
l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite
degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale
del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.
3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e
3-decies, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei
propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano
assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta
della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler
prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti
di liquidazione, e consegnare le buste contenenti le schede
relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del
cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al
31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le
dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30
settembre;
c-bis). (abrogata);
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
per la generazione, la trasmissione e la conservazione
delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e
212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito
dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei
dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e
della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che
intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al
periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti
telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della
fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa
a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E'
comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura.
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle,
purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni
singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi
non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai
sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1°
luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi
telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle
medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano
i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del
presente articolo sono esonerati dall'obbligo di
annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove
modalita' semplificate di controlli a distanza degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei
commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attivita' conoscitiva.
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di
Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita'
con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la
memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della
medesima legge.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante
il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del
periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi
precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a
condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019. In caso di omissione della
trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei
S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi'
stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo
criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di
gestione per gli operatori interessati e per
l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema
di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita'
d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche
valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse
nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali
non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate.».
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633
del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un
volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica
di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la
consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione
dell'operazione.
5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte
di debito e di credito e altre forme di pagamento
elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
«nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi,
dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di
cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia
delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6,
comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applicano in caso di trasmissione telematica dei
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e'
consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui
e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e
pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni transitorie in materia di
crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla
direttiva (UE) 2019/1023). - 1. In coerenza con gli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE)
2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai
creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo
dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della
legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n.
53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto
articolo 63.
Nel medesimo periodo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo e, nei casi in cui l'adesione alla
proposta di transazione abbia ad oggetto tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una
falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi
accessori, superiore alla percentuale e all'importo
definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63,comma 2,
terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo
n.14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate,
dalla struttura centrale individuata con il medesimo
provvedimento.
2. Il tribunale omologa gli accordi di
ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione e' determinante ai fini del
raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57,
comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori
aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno
un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione
finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle
risultanze della relazione del professionista indipendente,
e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale
circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da
parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione
finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie e' almeno pari al 30 per cento
dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e
interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli
altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione
e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei
crediti, la disposizione di cui al comma 2 puo' trovare
applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di
cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la
percentuale di soddisfacimento dei crediti
dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie non e'
inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi
crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di
pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni,
fermo restando il pagamento dei relativi interessi di
dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale
periodo.
4. In caso di deposito della domanda di omologazione di
accordi di ristrutturazione, con annessa transazione
fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda
nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e
gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica
certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4,
del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019
decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
dalla ricezione dell'avviso.
5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo
63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019
deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della
proposta di transazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle proposte di transazione fiscale depositate,
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a
quella di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 5
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il ((30 luglio 2024))»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
b) al comma 10:
1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;
3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»;
d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017».
((1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno gia' presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.))
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro ((per l'anno 2023 e a)) 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, (Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). - 1.
Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a
decorrere dal 2021, sono destinate:
a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a
44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per
l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno
2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1,
comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno
2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a
decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di
comunicazione da attribuire alle amministrazioni che
sostengono i relativi costi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo
a rimodulare le predette risorse.
2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non e'
dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15
e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11
febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929,
n. 810.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica
per i periodi d'imposta per i quali non e' decorso il
termine di accertamento del tributo nonche' ai rapporti
pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
3. All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma
1-bis sono gestite, d'intesa con il Dipartimento delle
finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze.».
3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24
mesi». La proroga di cui al primo periodo non si applica in
presenza di procedure di evidenza pubblica gia' definite
con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Qualora le
procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo
risultino gia' avviate a tale data, la proroga e' limitata
al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione.
4. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021,
all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, le parole: «le spese amministrative»
sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione dei premi e
le spese amministrative e di comunicazione».
5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e'
stata sostenuta la spesa ovvero» sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da «e, fermo
restando quanto» fino a «delle societa' da esse
partecipate» sono soppresse.
6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di
mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui
all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni
di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli
interventi del Patrimonio Destinato nella forma di
operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti
obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto
di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un
risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti
la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato
dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal
bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione
legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data
di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi
l'utile riportato nel bilancio della societa'».
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno utilizzato in compensazione il
credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca
e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, possono effettuare il riversamento
dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di
sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini
previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al
comma 7 e' riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta
indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto,
sostenendo le relative spese, attivita' in tutto o in parte
non qualificabili come attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito
d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma
1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del
2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla
disposizione d'interpretazione autentica recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. La procedura di riversamento spontaneo puo' essere
utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori
nella quantificazione o nell'individuazione delle spese
ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e
congruita' nonche' nella determinazione della media storica
di riferimento. L'accesso alla procedura e' in ogni caso
escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in
compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di
fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di
false rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo
di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni
inesistenti, nonche' nelle ipotesi in cui manchi la
documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle
spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui
al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate
si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi
dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei
poteri di cui agli articolo 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo,
accertino condotte fraudolente.
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al
comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
entrate entro il 30 luglio 2024, specificando il periodo o
i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta
per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione
del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con uno o piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione
indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle
entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il
versamento puo' essere effettuato in tre rate di pari
importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16
dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e
il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono
dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi
dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si
perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai
sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale,
il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza
prevista comporta il mancato perfezionamento della
procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento
degli stessi e degli interessi nella misura prevista
dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla
data del 17 dicembre 2024. In esito al corretto
perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa
la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo'
essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui
utilizzo in compensazione sia gia' stato accertato con un
atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti
impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del
credito d'imposta sia gia' stato constatato con un atto
istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero
crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente
riguardare l'intero importo del credito oggetto di
recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione
di sanzioni e interessi e senza possibilita' di applicare
la rateazione di cui al comma 10. In deroga all'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di
decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di
ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un
anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma
7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.
12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1°
luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio
2022».
12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo
periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le
parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2023».
12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le
parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021» sono
sostituite dalle seguenti «Per i periodi d'imposta 2019,
2020, 2021 e 2022».
13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, la lettera h) e' sostituita dalle
seguenti:
«h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli
1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.»;
b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia
e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,».
14.
14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento in
modo virtuale per determinati soggetti). - 1. I soggetti
indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno,
versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per
cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi
dell'articolo 15. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo'
essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare
nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di
cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si
riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento
della prima rata bimestrale e' posticipato all'ultimo
giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza
a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente
ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai seguenti soggetti:
a) la societa' Poste italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le societa' di gestione del risparmio;
d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui
all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, nonche' le societa' esercenti altre attivita'
finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b),
dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni».
14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1°
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio
2022».
14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
1996, n. 695, le parole: «superiori rispettivamente a dieci
miliardi e a due miliardi di lire» sono sostituite dalle
seguenti: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a
1,1 milioni di euro».
14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico
effettuate nei settori in cui e' prevista una separazione,
in ragione di assetti normativi, regolamentari o
contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture
ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene
distribuito alla clientela finale, non configurandosi
alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo
materiale delle infrastrutture da parte della societa' di
vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto
titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in
base alle utenze delle predette societa' di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del
servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate
dalle aziende esercenti attivita' strumentali alla
fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas
naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto
nella misura minima di 800 euro.
15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12,
valutate in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
15-bis. Ai fini del recepimento della direttiva (UE)
2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica
la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni
temporanee applicabili alle importazioni e a talune
cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di
COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti
della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo
istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora
la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali
beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti
conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di
rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in
cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati,
immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni
o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione
o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le
condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione,
l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa
l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e'
soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel
momento».
15-ter. Il regime di non imponibilita' previsto
dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il
conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1°
gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono emesse note di
variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi
dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: «, ad esclusione di
quelle» fino a: «organizzazioni nazionali» sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: «, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai
propri associati» nonche' le parole: «le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali» sono
soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i
seguenti:
«L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle
seguenti operazioni, a condizione di non provocare
distorsioni della concorrenza a danno delle imprese
commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle
finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto,
nei confronti di soci, associati o partecipanti, di
associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per
legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con
la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da
associazioni sportive dilettantistiche alle persone che
esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei
confronti di associazioni che svolgono le medesime
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche
dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del
presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei
confronti di indigenti da parte delle associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale
attivita' di somministrazione sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l'attivita'.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a
condizione che le associazioni interessate abbiano il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa
destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi;
principio del voto singolo di cui all'articolo 2538,
secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro
ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo
comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria».
15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle
disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che hanno conseguito ricavi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000
applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto,
il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e
15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole
completamente denaturato si intende l'alcole etilico al
quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze
previste dalla formula di denaturazione notificata dallo
Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui
all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della
Commissione, del 22 novembre 1993, e successive
modificazioni»;
2) al comma 3:
2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) completamente denaturati e destinati alla vendita
come alcole etilico»;
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) impiegati in prodotti non destinati al consumo
umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato
con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione
finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis»;
2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule
di denaturazione di cui alla lettera b), per la
manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive
impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla
medesima lettera b)»;
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) impiegati per la produzione di medicinali secondo
la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si
applica anche per l'alcole etilico trasferito nel
territorio nazionale con la scorta del documento di cui
all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato
membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte,
nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa
formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n.
3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di
riconoscimento reciproco»;
b) all'articolo 29, comma 2, le parole: «alcole
denaturato con denaturante generale» sono sostituite dalle
seguenti: «alcole completamente denaturato»;
c) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: «denaturati con denaturante
generale» sono sostituite dalle seguenti: «completamente
denaturati»;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «l'alcole
denaturato con il denaturante generale» sono sostituite
dalle seguenti: «l'alcole completamente denaturato»;
d) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e delle bevande
alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le
bevande alcoliche denaturati con modalita' diverse da
quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano
secondo le disposizioni di cui all'articolo 6»;
e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo
l'articolo 33 e' aggiunto il seguente:
«Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1.
Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo
28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione
finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le
condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa
dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di
alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non
puo' risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa
distilleria e' legalmente ed economicamente indipendente da
altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente
distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non
opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta'
immateriale altrui»;
f) all'articolo 35:
1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si
intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto
in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con
esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non
alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1°
gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita' in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto
da cui la birra e' derivata, alla quale e' sommato anche il
quantitativo di tutti gli ingredienti della birra
eventualmente aggiunti dopo il completamento della
fermentazione della birra prodotta. La ricchezza
saccarometrica determinata ai sensi del presente comma e'
arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni
di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un
decimo di grado quelle superiori»;
2) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Per le fabbriche di birra di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione
finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le
condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa
dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di
birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che
non puo' risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la
stessa fabbrica e' legalmente ed economicamente
indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti
fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e
che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprieta' immateriale altrui»;
g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea e'
sostituito dal seguente: «'vino spumante' tutti i prodotti
di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204
21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:»;
h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo
l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
«Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino).
- 1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del
produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla
base degli elementi forniti dalla competente Direzione
generale del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla
base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno
precedente, che non puo' risultare superiore a 1.000
ettolitri, e che lo stesso produttore e' legalmente ed
economicamente indipendente da altri produttori di vino,
che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di
qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di
utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»;
i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da:
«nonche' tutti i prodotti» fino a: «le seguenti
condizioni:» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' tutti
i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21
07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti
all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:»;
l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo
l'articolo 38 e' aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra). - 1.
Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di
cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono
bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente
dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo
fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla
fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza
l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche,
l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario
e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una
dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
degli elementi forniti dalla competente Direzione generale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse
dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che
non puo' essere superiore a 15.000 ettolitri, e che
l'impianto produttivo e' legalmente ed economicamente
indipendente da altri impianti, che utilizza strutture
fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e
che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprieta' immateriale altrui»;
m) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di
produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b),
l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario
e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una
dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati
nello stabilimento nell'anno precedente, che non puo'
essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso
stabilimento e' legalmente ed economicamente indipendente
da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente
distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non
opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta'
immateriale altrui».».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo, ((per l'anno 2023)), di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
3.((Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98)), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, e' abrogato.
4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme gia' versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
5. Per il solo anno 2024 e' istituito un contributo di solidarieta', a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 115 a 119
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-114. Omissis.
115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei
prezzi e delle tariffe del settore energetico per le
imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un
contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi
del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel
territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti
rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas
naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di
produzione, distribuzione e commercio di prodotti
petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai
soggetti che, per la successiva rivendita, importano a
titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas
metano o prodotti petroliferi o che introducono nel
territorio dello Stato detti beni provenienti da altri
Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai
soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e
gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei
carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle
microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal
codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il
75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita'
indicate nei periodi precedenti.
116. Il contributo di solidarieta' e' determinato
applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare
della quota del reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo
di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei
redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul
reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di
imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022;
nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia
negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del
contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere
superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
117. Il contributo di solidarieta' dovuto, determinato
ai sensi del comma 116, e' versato entro il sesto mese
successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente
a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in
base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
effettuano il versamento entro il mese successivo a quello
di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non
coincidente con l'anno solare possono effettuare il
versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della
riscossione del contributo di solidarieta', nonche' del
contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 109, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»:
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all' articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'
articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7,
e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in
locazione finanziaria e degli interessi passivi che
derivano dai relativi contratti imputati a conto economico
sono deducibili se in un apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi. In
caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli
utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al
periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono
a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare
delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti
utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli
ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto
economico, al netto del fondo imposte differite correlato
agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili
di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito
ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte
differite ad essa corrispondenti. L'ammontare
dell'eccedenza e' ridotto degli ammortamenti, delle
plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore
relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche'
delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio
distribuiti, che hanno concorso alla formazione del
reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i
ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto economico concorrono a formare il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e
3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87,
non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo
precedente.
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo del comma 33, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«1.- 32. Omissis.
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai
sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite
dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e
109, comma 5» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano
le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»;
b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» e'
soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;
f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di attivita' che fruiscono di
regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi.»;
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle
seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma
5»;
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91
per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;
i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo
d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica. La quota del risultato operativo
lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non
utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli
oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad
incremento del risultato operativo lordo dei successivi
periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e alle societa' costituite per la realizzazione e
l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240, e successive modificazioni, nonche' alle societa'
il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente da
enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per
la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90,
comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente
testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli
obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui
prestiti dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
possono essere incluse anche le societa' estere per le
quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti
dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato
devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della societa'
estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite.»;
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili,
qualora l'applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
se la durata del contratto non e', rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di
interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle
regole dell'articolo 96.»;
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al
quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e
congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita'
internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50»;
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli
ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno
concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;
3) il comma 6 e' abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola:
«ventesimo» e' sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
«Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). -1. La societa' o ente controllante presenta
la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il
reddito complessivo globale risultante dalla somma
algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.»;
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e'
abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni
dell'articolo 101, comma 6»;
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente:
«Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). - 1.
Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del
consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze
derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni
nelle societa' consolidate, percepiti o realizzate
dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la
parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della
differenza tra le perdite della societa' estera che si
considerano dedotte e i redditi della stessa societa'
inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica
durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione
della percentuale di possesso senza il venir meno del
rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono
stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del
presente articolo, anche per il coordinamento con gli
articoli 137 e 138.»;
aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si
applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96».
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127,
recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori
in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di proroga di termini
di versamento). - 1. (abrogato).
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le
parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«30 ottobre 2023».
2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di
cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e'
differito al 30 settembre 2023.».
 
((Art. 6 bis
Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da
inalazione

1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:
«7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di vendita».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 62-quater del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente
articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.
7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche
non direttamente vaporizzabili, destinati a essere
utilizzati come componenti della miscela liquida idonea
alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o
un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza
combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui
al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo
nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi
da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma
1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del di-rettore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un
congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei
prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non
conformi alle disposizioni del presente articolo; tale
termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti
dalla data di adozione della predetta determinazione, per
lo smaltimento delle scorte detenute da importatori,
produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei
mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo
smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi
di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle
farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di
vendita.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 7

Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese precedente» e la parola «quadrimestre» e' sostituita dalla seguente «bimestre».
((1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilita' del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 291, della
legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
«1.-290. Omissis.
291. Il decreto di cui al comma 290 puo' essere
adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta,
sulla media del mese precedente, rispetto al valore di
riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo
Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di
aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene
conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre
precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di
cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo
Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di
aggiornamento presentati alle Camere.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le
modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli
minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31 dicembre 2001.
- Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20
dicembre 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 8
Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai
sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge ((17 maggio 2022)), n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((15 ottobre 2024))»;
b) ((al comma 4,)) primo periodo, le parole «20 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((10 dicembre 2024))».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo((,)) pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio
di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire alla
sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi
energetici (GSE), anche tramite accordi con societa'
partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e
attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa
di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un
servizio di riempimento di ultima istanza tramite
l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e
della sua successiva vendita entro il 15 ottobre 2024, nel
limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui
al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della
transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15
luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della transizione ecologica il
programma degli acquisti da effettuare per il servizio di
riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e
l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il
trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero,
delle risorse individuate nella comunicazione di cui al
comma 3, da restituire entro il 10 dicembre 2024. Tale
prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni
di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo
di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.».
 
((Art. 8-bis
Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali). - 1. Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attivita' commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla
base di esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di
esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare
la minore turbativa possibile allo svolgimento delle
attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o
professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque
sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del
contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
amministrativi e contabili puo' essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e
del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di
verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessita' dell'indagine individuati
e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
procedano con modalita' non conformi alla legge, puo'
rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo
quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente puo'
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste
che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di
accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza
del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad
oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo
Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374.».
 
((Art. 8 ter
Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento
sugli strumenti di pubblicita'

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, le parole: «negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;
b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: «agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24
novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999, come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita'). - 1. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30
giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al
predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei
soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative sono stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di
firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione
degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a
norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli
atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e
2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente
l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le
formalita', verificata la regolarita' formale della
documentazione.
2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti
nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i
documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
originali presso il registro delle imprese su richiesta di
quest'ultimo. Gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
muniti di firma digitale, incaricati dai legali
rappresentanti della societa', possono richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri
atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui redazione la legge non richieda espressamente
l'intervento di un notaio.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge
impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche
telematici, differenziando, se necessario, per categorie di
atti.».
 
((Art. 8 quater
Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a
comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 258, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila
euro; se la comunicazione e' effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se
il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da
un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono
quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta
euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e
da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i
rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e'
calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai
predetti fini l'anno da prendere in considerazione e'
quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,
precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi
previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice
penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale
ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso
di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le
informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano
rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri cronologici di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte,
ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le
informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi
di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma
1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione
ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla
omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di
carico e scarico da parte del produttore quando siano
presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere
dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti
stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e
dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del
presente decreto, il comandante del poligono militare delle
Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di
violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a
tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 116, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza
passata in giudicato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo
restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi
eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle
tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con
le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non
pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti
pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui
al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le
modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita'
di ripartizione fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo,
conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati
incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita',
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini
della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.».
 
((Art. 8 quinquies

Disposizioni in materia di piani di risparmio

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 e' sostituito dal seguente:
«112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione».
2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13-bis (Modifiche alla disciplina dei piani di
risparmio a lungo termine). - 1. Per i piani di risparmio a
lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a
decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di
risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno
stesso, le somme o i valori destinati al piano devono
essere investiti almeno per il 70 per cento del valore
complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o
stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere
investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo
in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle
inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno
per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che,
per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del
piano, investano almeno il 70% del valore complessivo,
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari,
anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE
MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti
erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle
medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma
103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al
20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui
all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata
nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo
di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da
rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo
capitale esistente, purche' tale sospensione non sia
superiore a 12 mesi.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica
il comma 112, primo periodo";
b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Agli enti gestori delle forme di previdenza di
cui al presente comma non si applica il comma 112, primo
periodo".
4. Per quanto non espressamente previsto dalle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a
215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto
compatibili.
5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo
termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da
211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
 
Art. 9
Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 841 e' sostituito dal seguente:
«841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalita' definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ((ottobre 2023»));
b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»;
c) il comma 843 e' sostituito dal seguente:
«843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalita' individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni ((di bilancio»;))
d) i commi 844 e 845 sono abrogati.
3. Al testo unico ((delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili ((per riscaldamento»;))
c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente e' pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo e' pari a 688,71 milioni di euro»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro».
4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 ((del testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, e' riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, e' attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del ((testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al)) decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro ((per l'anno 2023)), 49,061 milioni ((per l'anno 2024)) e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, puo' essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o piu' atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. ((L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.))
10. Alla regione Molise e' assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.
11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in ((sede di)) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23.
((12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di fattibilita' tecnico-economica».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 830, della
legge 27 dicembre 2006, n.296, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1.-829. Omissis.
830. Al fine di addivenire al completo trasferimento
della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione
siciliana, la misura del concorso della Regione a tale
spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05
per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno
2009.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 842, della
legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025) come modificato dalla presente
legge:
«1.-841. Omissis.
842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto
relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da
ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con
riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in
sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito
del definitivo accertamento del disavanzo di
amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della
Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo
all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del
disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare
annualmente entro l'esercizio 2030.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 79, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge:
«Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le
seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate
tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori
provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo,
nonche' delle tasse di concessione governativa;
b);
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi
per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei
rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione determinata assumendo a
riferimento i consumi finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina,
sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi
liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di
distribuzione situati nei territori delle due province;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle
predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla
raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di
natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto
costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti
ai concessionari, da utile erariale.
1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non
e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al
comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per
riscaldamento.
2.».
«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale
integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli
enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi
restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato
per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per l'anno
2022 il contributo previsto dal periodo precedente e' pari
a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il
predetto contributo annuo e' pari a 688,71 milioni di euro.
Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione
a ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo
complessivo di 688,71 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 688,71 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30
aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige):
«Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le
norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 80 e 109,
della legge 23 dicembre 2009, n.191 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
«Art. 2. - 1.-79. Omissis.
80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del
piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione
del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di
prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo
sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima
delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni,
ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore medio annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle
regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo
triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non
decrescente, rispetto al gettito derivante dalla
massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la
riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore massimo annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le
predette riduzioni o destinazione a finalita'
extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo
2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione
delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e
dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo
quanto previsto dal presente comma in caso di risultati
quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86
in caso di determinazione di un disavanzo sanitario
maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi
individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale
scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi
di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano
ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali,
li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone
puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro
o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro
i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,
o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad
apportare le necessarie modifiche legislative entro i
termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o
comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione
del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei
Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della
Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito
alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto
degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con
risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga
misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco
del turn over e al divieto di effettuare spese non
obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano.
80-bis.-108. Omissis.
109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, commi 3-bis e
3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici):
«Art. 45. Definizione dei compiti del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale
1.-3. Omissis.
3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi relativi, in
particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di
costo del bilancio della societa' concessionaria e gli
oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di
Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi
dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000
annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico
della provincia autonoma di Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma
3-bis e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per
l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno
2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro
5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente
versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello
Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio
bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42:
«Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente titolo, che costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, al fine di
garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione
dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a
disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento
dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
principi contabili cui devono attenersi gli stessi per
l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che
riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio
sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita'
finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto
i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.».
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 821, della
legge 30 dicembre 2020, n.178 (30 dicembre 2020):
«1.-820. Omissis.
821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle
regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli
indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle
stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il
fondo di cui al periodo precedente e' ripartito tra le
regioni interessate con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al
fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 204, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del
bilancio di previsione. Il rispetto del limite e'
verificato facendo riferimento anche agli interessi
riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al
limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del debito
garantito.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1º luglio
seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilita'
tecnico-economica o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori.».
 
((Art. 9 bis
Disposizioni in materia di interventi per le attivita' degli enti
locali in crisi finanziaria

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante
disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Interventi per le attivita' degli enti locali
in crisi finanziaria). - 1. Ai comuni, alle province e alle
citta' metropolitane che hanno deliberato il dissesto
finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno
aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo
258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, fino a concorrenza della massa passiva censita e
tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni
accordate allo stesso titolo, e' attribuita, previa
apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione
fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per
gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al
medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione
erogata.
1-bis. Ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di
anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura
semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre
2023.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' ripartita, nei
limiti della massa passiva censita, in base ad una quota
pro-capite determinata tenendo conto della popolazione
residente, calcolata alla fine del penultimo anno
precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati
forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed
e' concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno
nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a
valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale, che
e' tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo
Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei
debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata,
entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.
3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1
e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci
anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e'
erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di
giro fondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare
alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base
del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a
cinque anni in corso di emissione con comunicato del
Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i
termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle
risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero
dell'interno, con relativo versamento sulla contabilita'
speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel
presente comma si applica il decreto del Ministro
dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio
2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Per le province e le citta' metropolitane, l'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in
20 euro per abitante.
5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 253, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. L'organo straordinario di liquidazione e'
tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la
Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge
29 ottobre 1984, n. 720»;
b) all'articolo 256, dopo il comma 11 e' inserito il
seguente:
«11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una
volta approvato il rendiconto della gestione, e' tenuto a
richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria
dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis.
Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da
parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero
dell'in-terno procede, senza ulteriori oneri a carico dello
Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria,
con riversamento all'ente delle somme eventualmente
residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati
all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal
Ministero dell'in-terno e non rendicontati, questi ultimi
sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei
debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva
di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati».
5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio
finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel
2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023
compreso e che, per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore
onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale
di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo
243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa istanza
dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo
massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti
certi, liquidi ed esigibili.
5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter e'
concessa a valere sul fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione
dell'anticipazione e' effettuata secondo le disposizioni
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di
sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze
connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio
hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai
comuni capoluogo di citta' metropolitana della Regione
siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli
articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' assegnato un contributo di
natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2
milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione
residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella
misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto e che costituisce parte integrante del medesimo
decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
 
Art. 10

Trasporto pubblico locale

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, ((del decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi gia' assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalita' ivi previste.
2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 200, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere la ripresa del
settore del trasporto pubblico non di linea eseguito
mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di
noleggio con conducente e consentire, in considerazione
delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace
distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico,
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con
una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono
destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle
risorse, in favore delle persone fisicamente impedite, a
mobilita' ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con
invalidita' o affette da malattie che necessitano di cure
continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu'
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di
donne in gravidanza, ovvero di persone di eta' pari o
superiore a sessantacinque anni, residenti nei comuni
capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di
provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della
spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro
20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre
2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di
taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non
sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al
comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma,
secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento del totale, per
complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in
proporzione alla popolazione residente in ciascun comune
interessato;
b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5
milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di
licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c) una quota pari al restante 20 per cento, per
complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali
tra tutti i comuni interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che
provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse
assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e
il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed
i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno
pubblico.
4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i
comuni possono prevedere il superamento del limite del 50
per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni
di particolare fragilita', anche economica, appartenenti
alle categorie di cui al comma 1.
4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro
assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5
per cento delle medesime risorse anche per finanziare le
spese necessarie per promuovere ed attivare la misura di
cui al presente articolo.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi
dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo
del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di
sostegno per la fruizione del trasporto pubblico):
«Art. 4 (Misure di sostegno per la fruizione dei
servizi di trasporto pubblico). - 1. Al fine di mitigare
l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici
sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di
trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti
della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle
risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al
31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle
domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le
modalita' di emissione dello stesso, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da
parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel
periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito
degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui
al comma 1, pari a 500.000 euro, e' destinata alla
manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione
del beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali
economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate
alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate
per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi
all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal
Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che
resta acquisita definitivamente all'erario.».
 
((Art. 10 bis
Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle
persone a mobilita' ridotta

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilita' ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Ferme restando le modalita' di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilita' ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilita' ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalita' di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilita' locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilita' ridotta e alle persone con disabilita'.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente
ed economica per il soddisfacimento della domanda di
trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
"534-quater. Nelle more del riordino del sistema della
fiscalita' regionale, secondo i principi di cui
all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo
di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro
a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione
a decorrere dall'anno 2017.".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il riparto del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il
complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti
sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca
dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a
partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura
ferroviaria di competenza regionale;
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui
alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del
Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi
alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la
riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai
contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali
vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e'
pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono
ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento
dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di
euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e).
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1
si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.
2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza
delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2,
lettere a) e b), non puo' determinare, per ciascuna
regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella
risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per
ciascuna regione dei costi del canone di accesso
all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa'
Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis,
nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del
comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero
dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al
riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e
fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente
articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno
2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di
cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle
risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al
primo periodo del presente comma.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione
delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello
di riferimento.
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi. La
relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e'
disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere
sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati
economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi
svolti, necessari alla realizzazione di indagini
conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto
pubblico regionale e locale, prodromici all'attivita' di
pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti
soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio
indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle
aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati
di servizio e le modalita' di applicazione degli stessi al
fine della ripartizione del medesimo Fondo. Fermo restando
quanto previsto dal comma 2-quater, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine
di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo
articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012,
si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo
con le modalita' di cui al comma 2, lettera a), del
presente articolo.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma
6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al
predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le
seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
3," e le parole: ", in conformita' con quanto stabilito con
il medesimo decreto di cui al comma 3," sono soppresse e le
parole: "le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le
Regioni";
c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri".
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e
aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31
dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, alinea.
8-bis. I costi standard determinati in applicazione del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti
con criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati
dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico
locale e regionale come elemento di riferimento per la
quantificazione delle compensazioni economiche e dei
corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di
servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che
tengano conto della specificita' del servizio e degli
obiettivi degli enti locali in termini di programmazione
dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente
periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del
livello della domanda di trasporto e delle condizioni
economiche e sociali";
b) il comma 6 e' abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si
applicano dal 1º gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento
degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da
traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
principio di semplificazione, dell'applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
livelli di servizio e della media dei livelli tariffari
europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti
ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse
modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano ai contratti di servizio stipulati
successivamente alla data di adozione dei provvedimenti
tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori
del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di
importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei
ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria,
fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia gia'
disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda
individuale, i cui proventi tariffari non coprano
integralmente i costi di gestione, deve indicare nella
carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo
totale di erogazione del servizio a carico della finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di
trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria un
contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017
e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai
debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord Srl e sue
controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi,
tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione
dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione
Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione
2014-2020.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale
rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di
trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il
trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti al
trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
"trasporto di persone," sono inserite le seguenti: "i
veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
di linea di trasporto di persone".
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende
affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche
di natura non pubblicistica, possono accedere agli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la
destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio
dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente
al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione
di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale
e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a
benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro
0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal
divieto di cui al primo periodo per particolari
caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati
a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis
prevedono, altresi', che i veicoli per il trasporto
pubblico regionale e locale debbano essere dotati di
sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di
altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
fini della determinazione delle matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche
utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e
locale siano dotate di sistemi satellitari per il
monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di
servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri
derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
utilizzati per la definizione dei costi standard di cui
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento
degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani
urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, individuano specifiche modalita' per la diffusione
di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale
sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad
utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il
trasporto specifiche quote delle risorse messe a
disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di servizi gia' avviate
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i contratti di
servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per
il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con
esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti
e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli
standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal
fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non
ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi
contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione
da parte delle aziende contraenti di un piano
economico-finanziario che, tenendo anche conto del
materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri
un impiego di risorse per il rinnovo del materiale
rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo
termine o leasing, nonche' per investimenti in nuove
tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono
l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio
di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi
immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio
tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura
delle quote di ammortamento degli investimenti.
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono
sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza".
12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017,
e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare
i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di
sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i
rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di
categoria del settore maggiormente rappresentative e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che
operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle
suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro
non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni ne'
rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del
tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e' sostituita
dalla seguente: "anche" e dopo le parole: "alla
riqualificazione elettrica" sono inserite le seguenti: "e
al miglioramento dell'efficienza energetica";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche".
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono
distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per
lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia
affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies.
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il
seguente:
"4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a
9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle
regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito, con
esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del
presente decreto, se a totale partecipazione della stessa
regione conferente".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«1.-299. Omissis.
300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti
l'Osservatorio nazionale per il supporto alla
programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico
locale e della mobilita' locale sostenibile, cui
partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti,
delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una
banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a
quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento
del settore e del completamento del processo di riforma.
Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita' di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei
relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti
locali, nonche' le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico
locale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
((Art. 10 ter

Disposizioni urgenti per la funzionalita' del MOSE

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita' dell'Autorita' e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 95 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e della
sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di
Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di
Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito
«Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di
bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai
principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con
criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel
perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di
cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del
comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e
competenze relative alla salvaguardia della citta' di
Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime
idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5
marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre
1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate
compatibilmente con i principi e i criteri relativi al
buono stato ecologico delle acque di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del
rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat". In
particolare l'Autorita':
a) approva, nel rispetto del piano generale degli
interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre
1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di
intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di
cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49, del progetto generale per il recupero
morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione
delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma
triennale per la tutela della laguna di Venezia, il
programma unico integrato e il programma di gestione e
manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei
piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del
rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino -
redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli
interventi di salvaguardia in ambito lagunare in
amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite
societa' da essa controllate o mediante affidamenti
all'esito di procedure di gara espletate secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
c) provvede al coordinamento degli interventi di
salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati alle attivita' di competenza e di immobili di
particolare interesse storico, artistico, architettonico e
monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo
svolgimento di servizi professionali e di assistenza
tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso
le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui
rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante
convenzioni finanziate con le risorse disponibili a
legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del
MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e
supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare
con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo
lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle
relative funzioni amministrative, contabili e di
riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante
emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo
delle attivita' di repressione di reati relativi alla
navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n.
366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di
cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede, in relazione alle attivita' di propria
competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla
verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai
limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita'
amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni
relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
produttive, agli enti assistenziali e alle aziende
turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate
previa approvazione dei progetti da parte del comune di
Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei
canali di competenza statale nonche' la riscossione delle
relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro
sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre
amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia
e della laguna, di coordinamento e controllo
tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al
concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa
dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della
navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione
di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di
navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle
zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e
dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e
canali interni al centro storico di Venezia e della
Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena
a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per
dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare,
nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed
altri materiali per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo
scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi
canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo
meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo
della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative
attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi
anche del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei
trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti
in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita'
della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli impianti
di depurazione realizzati.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti
alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo
le attivita' di ricerca applicata, di informazione e
didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici di cui
all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti
l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle
universita' e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale
dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e
ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti
che non siano attribuiti dalla presente disposizione o
dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto
tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e
riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di
Venezia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e'
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato
pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
per l'intera durata dell'incarico. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al
Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e posto a carico del bilancio
dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo
23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di
livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre
anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede
di prima applicazione, i componenti del Comitato di
gestione sono individuati dalle Amministrazioni di
appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente
dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di
adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente,
lo statuto, il regolamento di amministrazione, i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale che
regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci
preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che
impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla
preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte
strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai
componenti del Comitato di gestione non spetta alcun
emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative
allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono
trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per l'approvazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere
negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le
deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si
avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di
un Comitato consultivo composto da sette componenti,
nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita',
su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del
Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta
regionale del Veneto e del Segretario generale
dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, dotati di specifiche e comprovate
competenze e esperienza anche in materia idraulica e di
morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione
dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non
spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un
Presidente, da due membri effettivi e due supplenti,
nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I
revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di
prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti
il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della
citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo
statuto disciplina le competenze degli organi di direzione
dell'Autorita', reca i principi generali in ordine
all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita',
istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo
interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni
interne adottate secondo le modalita' previste dallo
statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita'
stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un
contingente di personale di 100 unita', di cui due unita'
di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello
non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In particolare, il regolamento di
amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite
massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel
ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione con contestuale riduzione della
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e
trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di
provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma
10 e al termine delle procedure di cui al comma 11,
l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di
livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti
unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti
disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione
di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il
reclutamento del personale di cui al presente comma si
svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e
249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in
materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi
opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e
previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le
tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.
15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita',
la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del
Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione del
regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici
competenti nei diversi settori interessati.
15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita'
dell'Autorita' e della definizione della procedura di
liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in
deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei
relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo
ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate,
fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto
Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di
evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la
facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il
contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo
periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,
costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed
immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi
compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo
avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma
2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in
euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia
Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l..
Con il decreto di nomina viene determinato il compenso
spettante al Commissario liquidatore sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle
societa' di cui al primo periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la
decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del
Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore
assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi
anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo,
entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario
liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una
relazione illustrativa recante la descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi
restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla
vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di
ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed
alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in
esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere
alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo
alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna
del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle
sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei
necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri
ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio
Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e
operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo
4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori
relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del
Commissario liquidatore sono concluse entro il termine
massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario
liquidatore provvede a costituire, a valere sulle
disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della
Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a
garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al
termine della liquidazione mediante versamento sul conto
corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal
Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi,
sono versate a cura del depositario all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE
da parte del Commissario di cui al comma 18, il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previo parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad
oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo
transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione
dello stesso al controllo di legittimita' da parte della
Corte dei conti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798
e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del
Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia,
ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di
Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro
delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di
Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e
Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente
dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura,
altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo per l'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il
piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia
e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la
loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30
settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito
regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti
organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite
modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce,
nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, procede alla verifica di eventuali
somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non
piu' dovute, con esclusione delle somme perenti, per
contratti di finanziamento stipulati con istituzioni
finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE.
All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo
2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva
ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse
di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme
disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in
conto residui, sono assegnate per il completamento e la
messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico
per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia,
noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica
sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
previste dal codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo
1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella
«lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela
dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto
di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche,
i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le
concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad oggetto
la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di
stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio
GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO,
gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e non ancora in esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono
individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di
assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 24, nonche' stabiliti i
criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale
indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi
previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro
1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno
2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato
all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad
esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei
beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di
assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli
oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di
euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi
dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le
parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o
elettrico o combinazione degli stessi.»;
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il
trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e'
effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da
emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.».
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le
disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la
movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine
lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo
dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di
cui al precedente periodo disciplina anche i termini del
procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali
allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono
disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e
previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di
cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la
valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al
comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione
tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione
si esprime entro il termine di trenta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies
e' composta da cinque membri nominati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno
designato dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal
provveditore interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno
dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia
regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del
Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I
componenti della Commissione sono scelti tra il personale
di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle
amministrazioni designanti. L'incarico di componente della
Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una
sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione
sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso,
ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.»
 
((Art. 10 quater
Incremento del fondo «Programma patenti giovani autisti per
l'autotrasporto»

1. Al fine di incrementare il fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali):
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per la sicurezza della
circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di
utenti). - 1. - 5. Omissis
5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito
un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per
l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione,
per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di
un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto',
pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di
importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini
di eta' compresa fra diciotto e trentacinque anni per il
conseguimento della patente e delle abilitazioni
professionali per la guida dei veicoli destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e
di merci. Il 'buono patente autotrasporto' puo' essere
riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito
imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del
computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 505, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-504. Omissis
505. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego
delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione
stradale di convogli formati da macchine agricole con massa
complessiva del medesimo convoglio superiore a 44
tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada
ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' dovuto nella misura
ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato
transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti
proprietari delle strade dei minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente comma e' autorizzata la
spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e' disposto il riparto delle risorse di cui al presente
comma tra gli enti proprietari delle strade.
Omissis.»
 
Art. 11

Edilizia universitaria

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonche' di incrementare la disponibilita' di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione gia' in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo ((di cofinanziamento)) nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, ((n. 338, con)) una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede((, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,)) ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, gia' concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche' i connessi pagamenti, conservano piena validita' ed efficacia ad ogni effetto di legge.
3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
((3-bis. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'universita' e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, e' incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 e 1-bis, della
legge 14 novembre 2000, n.338 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari):
«Art. 1 (Interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari). - 1. Per consentire il concorso
dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per
l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti
universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e
acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima
finalita' da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di
gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute,
dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari
costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo
studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma
possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti
privati in concessione di costruzione e gestione o in
concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche
o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente
capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del
costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente
realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
altri soggetti che partecipano al finanziamento degli
interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi
precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti
statali per l'edilizia residenziale pubblica possono
concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico
dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi
finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli
interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del
processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo
di strumenti per la rappresentazione digitale del processo
costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono
assegnate le relative risorse, con conseguente
individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai
singoli progetti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno
la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
di offrire anche agli altri iscritti alle universita'
servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e
attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei
lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze
universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee
guida relative ai parametri tecnici ed economici per la
loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
la destinazione degli alloggi e delle residenze alle
finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma
l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
decreto di cui al presente comma prevede parametri
differenziati per gli interventi di manutenzione
straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli
interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,
garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative
alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela
igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori
storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono
su quelle dei regolamenti edilizi.
4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati
nella comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi
prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione,
anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione,
e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la
finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella
costruzione e nella gestione degli interventi.
4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in
applicazione della presente legge possono essere destinate
anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al
comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati,
della disponibilita' di posti letto per studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di
locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con
separato bando riservato alle finalita' di cui al presente
comma, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite le
procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti
e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono
indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al
fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della
disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al
fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al
target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento
di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo'
essere composta da rappresentati indicati dal solo
Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non
essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli
acquisti di cui al presente comma non si applica la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi entro tre
mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4.
All'istruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di
cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
dal medesimo comma. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle
risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi
con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita'
di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non
siano state rispettate le scadenze previste nei progetti
presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei
finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati
al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di
valutazione della condizione economica e del merito
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti
esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la
concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di
cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo
16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle
stesse regioni o province autonome per gli interventi di
cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli
alloggi e delle residenze per gli studenti universitari,
gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2
dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con
le risorse regionali disponibili per i programmi
pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono
essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o
tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche
in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui
agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui
al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che
permanga la destinazione delle opere alle finalita' della
presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di controlli da parte delle
competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio
2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo
7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo
scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.»
«Art. 1-bis (Nuovo housing universitario). - 1. Le
risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4,
componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di
euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi posti
letto presso alloggi o residenze per studenti delle
istituzioni della formazione superiore, ai fini del
perseguimento delle finalita' previste dalla medesima
riforma.
2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono
assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con
le universita', con le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali
per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori
economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti
privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge sulla base delle proposte selezionate da una
commissione istituita presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto
di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. La ripartizione delle risorse tra le proposte
selezionate ai sensi del comma 2 e' effettuata, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base
del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna
proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla
ricognizione effettuata con le modalita' indicate dal
decreto di cui al comma 7, nonche' della quota da riservare
alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al
presente comma e' effettuata in esito alla effettiva messa
a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti
letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.
4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono
destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso,
dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai
sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per
i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi.
5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3
assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili
utilizzati per le finalita' del presente articolo ad
alloggio o residenza per studenti con possibilita' di
destinazione ad altra finalita', anche a titolo oneroso,
delle parti della struttura eventualmente non utilizzate,
ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai
periodi non correlati allo svolgimento delle attivita'
didattiche.
6. La riduzione della disponibilita' di posti letto
rispetto al numero degli stessi indicato in sede di
proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei
benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale
alla riduzione della disponibilita' prevista. In caso di
mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o
residenza per studente degli immobili utilizzati per le
finalita' del presente articolo, il soggetto aggiudicatario
decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti:
a) la composizione della commissione di valutazione di
cui al comma 2;
b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni
territoriali di posti letto;
c) le procedure per la presentazione delle proposte di
intervento e per la loro valutazione, nonche' il numero
minimo di posti letto per intervento;
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il
corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto
dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di
riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello
dei servizi offerti agli studenti nonche' della riduzione
del 15 per cento in ragione della finalita' sociale delle
misure di cui al presente articolo;
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle
misure di cui al presente articolo, anche al fine di
assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove
anni successivi al terzo anno, con decorrenza
dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o
delle residenze per l'utilizzo previsto;
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o
delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in
relazione sia allo spazio comune per studente che alle
relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH).
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al
presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede
individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo
studio, ovvero di quelle di merito.
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme
corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', nonche' alla formazione del valore netto della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione
di posti letto presso alloggi o residenze per studenti
universitari di cui al presente articolo, salvo quanto
previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione
del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche'
alla formazione del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella
misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi
rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente
derivante dall'immobile.
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati
ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati
in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui
al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di
cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal
beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della
stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato
seguito, entro i termini previsti, agli interventi
finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli
alloggi o delle residenze universitarie, si determina la
decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito
d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a
titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1,
comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad
alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente
articolo. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le disposizioni
attuative della misura, con particolare riguardo alle
procedure di concessione e di fruizione del contributo,
sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,
nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei
controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9,
secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.».
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 10-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30,
concernente regolamento attuativo dell'articolo 39 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
concernente la determinazione dei criteri generali cui
devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) italiani:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento
s'intendono per:
a) «Testo Unico della Finanza (TUF)»: il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni;
b) «Testo Unico Bancario (TUB)»: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) «Oicr»: l'organismo di investimento collettivo del
risparmio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera
k), del TUF;
d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma
1, lettera k-bis), del TUF;
e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto;
f) «Oicr italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera l, del TUF;
g) «fondo»: il fondo comune di investimento come
definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF;
h) «Sicav»: la societa' di investimento a capitale
variabile come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera
i), del TUF;
i) «Sicaf»: la societa' di investimento a capitale
fisso come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera
i-bis), del TUF;
l) «OICVM italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera m), del TUF;
m) «FIA»: l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione
della direttiva 2011/61/UE;
n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma
1, lettera m-ter), del TUF;
o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo
1, comma 1, lettera m-quater), del TUF;
p) «investitori professionali»: i clienti professionali
privati, i clienti professionali pubblici, nonche' coloro
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies
e 2-sexies, del TUF;
q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le Sicaf che
investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi
inclusi quelli derivanti da contratti di leasing
immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori,
partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA
immobiliari, anche esteri;
r) «partecipazioni in societa' immobiliari»: le
partecipazioni in societa' di capitali che svolgono
attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto,
alienazione e gestione di immobili;
s) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato
iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o
nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1,
del TUF o altro mercato regolamentato regolarmente
funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato
nel regolamento del fondo;
t) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema
multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di
applicazione della direttiva 2004/39/CE;
u) «gestore»: uno dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera q-bis), del TUF;
v) «Sgr»: la societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF;
z) «gestione di portafogli»: il servizio di
investimento di cui all'articolo 1, comma 5-quinquies, del
TUF;
aa) «portafoglio finanziario»: il valore complessivo
del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di
investimento assicurativi e strumenti finanziari
disponibili anche presso altri intermediari o gestori;
bb) «prodotti di investimento assicurativi»: i prodotti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF;
cc) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento
riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;
dd) «personale»: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento,
ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato
indicato nel TUF.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13
maggio 1965, n. 494 (Concessione al Comitato nazionale per
l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150
miliardi per il quinquennio 1965-1969 e di un contributo
statale di 7.500 milioni per il periodo finanziario 1°
luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto
1960, n. 933):
«Art. 2. - Le spese della partecipazione dell'Italia al
Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e
all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.)
graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a
decorrere dall'esercizio finanziario 1965.»
 
Art. 12

Anticipo investimenti FS

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((pari a 1.000 milioni)) di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 396, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«1. - 395. Omissis
396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per
l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno
2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte
servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e RFI.
Omissis.».
 
Art. 13

Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

1. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ((e' autorizzata la spesa)) di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.
((1-bis. Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016 (21), dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al
comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla
base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n.108
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 4-bis (Proroga di termini in materia di
emittenti radiotelevisive locali). - 1. All'articolo 4,
comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento,
da intendersi qui integralmente riportato, concernente i
criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le
procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore
delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in
attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui
all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge
n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle
emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di
estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo
le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono
aggiunte le seguenti: «, mentre per le domande inerenti
all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio
di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo
restando che il presente requisito dovra' essere posseduto
anche all'atto della presentazione della domanda.».»
-Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto
tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione in favore delle emittenti televisive e
radiofoniche locali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
ottobre 2017, n. 239.
 
((Art. 13 bis

Disposizioni fiscali per l'industria fonografica

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica,
nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di portata
minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema
musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel
limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi
e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli
di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della
richiesta di accesso alla misura, e' riconosciuto un
credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi
sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione,
digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche
o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al
comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di
2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta.
2.
3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1,
le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo
corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo,
con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese
eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al
beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per
singola registrazione fonografica o videografica, ai
criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle
spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei
crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di
euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno
di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, presentata allo sportello unico per le
attivita' produttive o ufficio analogo.";
b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti
e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la
licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241
del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita'
produttive o ufficio analogo.";
c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze" sono
inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di
inizio attivita'".».
 
((Art. 13 ter
Disciplina delle locazioni per finalita' turistiche, delle locazioni brevi, delle attivita' turistico-ricettive e del codice
identificativo nazionale

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalita', il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche, alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unita' immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.
3. Il CIN e' assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unita' immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale o provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice cosi' generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.
4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unita' immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unita' immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, e' tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui e' collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonche' ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unita' immobiliare destinata alla locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unita' immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonche' di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimita' degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attivita' di locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui territorio e' svolta l'attivita'. Nel caso in cui tale attivita' sia esercitata tramite societa', la SCIA e' presentata dal legale rappresentante.
9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonche' chiunque propone o concede in locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unita' immobiliari o porzioni di esse prive di CIN e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati e' punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unita' immobiliare per la quale e' stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unita' immobiliari ad uso abitativo, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 e' punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attivita' di locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto e' sanzionato dalla normativa regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio e' ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unita' immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalita' definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unita' immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalita' istituzionali».
13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalita' di interoperabilita' tra le banche dati nazionale e regionali.
14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n.96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
dai contratti di locazione breve stipulati a partire da
tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota
del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo
versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione
per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la
ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di
responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che
appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della
ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire
o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel
senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del
predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i
lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo,
decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in
Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso,
si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - 1. All'articolo 4, comma
5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di
nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo
dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma
anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia
delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di
soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati
dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza
degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di
quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque
adottato.
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito
internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le
esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
la banca dati e' accessibile all'amministrazione
finanziaria degli enti creditori per le finalita'
istituzionali.
5. - 6.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i
soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso
abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che
dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da
locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7
comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500
euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 109 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 109 - art. 107 T.U. 1926. - 1. I gestori di
esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive,
comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti
per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di
strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione
dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito
dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare
alloggio esclusivamente a persone munite della carta
d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne
l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente
l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purche' munito della fotografia del
titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i
soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure
territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi
informatici o telematici o mediante fax, le generalita'
delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 595, della
legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«1. - 594. Omissis
595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta
relativo all'anno 2021, e' riconosciuto solo in caso di
destinazione alla locazione breve di non piu' di quattro
appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri
casi, ai fini della tutela dei consumatori e della
concorrenza, l'attivita' di locazione di cui al presente
comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma
imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice
civile. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per i contratti stipulati tramite soggetti che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero
tramite soggetti che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con
persone che dispongono di appartamenti da condurre in
locazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- La legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 13-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - 1. All'articolo 4, comma
5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di
nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo
dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma
anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia
delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di
soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati
dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza
degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di
quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque
adottato.
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito
internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le
esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
le informazioni contenute nella banca dati sono rese
disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti
creditori per le finalita' istituzionali.
5. - 6.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i
soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso
abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che
dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da
locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7
comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500
euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
 
((Art. 13 quater

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla societa' SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.
2. La misura di cui al comma 1 e' altresi' estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalita' di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.
4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attivita' dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalita' previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo».
5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro;
b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro;
c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro;
d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro;
e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro;
f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro;
g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro;
h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro;
i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro;
l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro;
m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro;
n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro;
o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi):
«Art. 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese
esportatrici). - 1. Al fine di sostenere le imprese
esportatrici localizzate nei territori interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio
2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa'
italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. e'
autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto
per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle
medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni
per la quale non si e' avuto accesso ad altre forme di
ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di
cui al primo periodo non concorrono alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo
condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu'
deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a
valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di
euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la
gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera
d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da
ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30
dicembre 2021, n. 234.»
- Si riporta il testo dell'articolo 72, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette
a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di
apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino
al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono
essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma
1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' stipulare con enti pubblici e privati
convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza
specialistica in materia di internazionalizzazione del
sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«1. - 48. Omissis
49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla lettera d)
del medesimo comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1. - 269. Omissis
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
277, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. - 3. Omissis
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro
il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni del
presente decreto si applicano alle attivita' dei volontari
di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le
modalita' previste dal decreto adottato in attuazione del
primo periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali».»
 
Art. 14
Rifinanziamento ((del)) Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni
dalla legge 5 agosto 2022 n. 108

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con
modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili):
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e infrastrutture autostradali). - 1. In caso di
estinzione di una concessione autostradale per
inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
l'importo previsto ai sensi del quarto periodo del comma 1
del medesimo articolo 35 e' determinato, previa appropriata
verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 176, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una
primaria societa' di revisione, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro dodici mesi dall'estinzione della
concessione. E' fatto salvo il diritto del concedente al
risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del
concessionario, determinato tenendo conto anche delle
risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del
concedente, finalizzate a verificare lo stato
dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione.
2. Il concedente e' autorizzato a trattenere
dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1 l'importo
corrispondente all'eventuale credito vantato dall'ANAS
S.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti
del concessionario. Le somme trattenute sono versate
all'ANAS S.p.a. nei termini e secondo le modalita' definiti
con la medesima societa' e d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del
flusso di cassa derivante dai proventi della gestione
dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata
all'ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle
somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di
euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e
250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo
7-quater.
4. Al fine di consentire la realizzazione degli
interventi infrastrutturali di cui alle delibere del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24
ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento
per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la
proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del
termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di
cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal
medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88
del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011,
nonche' la proroga di ulteriori due anni, fino al 10
dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei
decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica
utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale
con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali
oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di
esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.».
 
((Art. 14 bis
Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e
A25

1. La societa' Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata «concessionario», e' reintegrata, secondo le modalita' e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata «Convenzione Unica», fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della societa' ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:
a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonche' dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;
b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche' a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.
2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica e' integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria societa' di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente e' autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti:
a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario e' calcolato:
1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalita' di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;
2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;
4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;
b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;
c) e' inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;
d) e' fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorita' di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorita', applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a);
e) e' determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorita' di regolazione dei trasporti.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:
a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;
b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;
c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022;
d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati.
4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalita' e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario e' individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.
6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuta a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.
7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini:
a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.
9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022.
10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: «dal trasferimento della titolarita' della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla societa' in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009». La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter, del
decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con
modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili):
«Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la gestione e la
sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25). - 1. La
convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra
l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione
in concessione della rete autostradale costituita dalle
autostrade A24 e A25 e' risolta per grave inadempimento del
concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base delle
motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti
concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022,
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con
la presente disposizione, il citato decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e'
reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo
quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai
decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 1,
comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili in qualita' di concedente della rete
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle
more del trasferimento della titolarita' della concessione
di detta rete autostradale alla societa' in house di cui
all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre
la data del 31 dicembre 2023, l'ANAS S.p.a. assume a
decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di assicurare la
continuita' della circolazione in condizione di sicurezza,
la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del
medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo
altresi' allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) effettuazione degli interventi di manutenzione
ordinaria;
b) completamento degli interventi di cui all'articolo
52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse
previste dalle citate disposizioni;
c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate,
effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto
necessario dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ovvero dal Commissario straordinario
di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione
lungo le autostrade A24 e A25, l'ANAS S.p.a.:
a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e a
valere sulle risorse di cui al comma 10, del personale
della societa' Strada dei Parchi S.p.a., nonche' delle
societa' Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering
S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di un
contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette
societa' e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento
del servizio autostradale, con esclusione del personale
inquadrato come dirigente. L'ANAS S.p.a. e' altresi'
autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad
assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine,
non e' tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti
in caso di dimissioni volontarie e che e' inquadrato, fatto
salvo quanto previsto dal terzo periodo, secondo le
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato dalla medesima ANAS S.p.a., in un livello
corrispondente a quello riconosciuto dalla Strada dei
Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla
Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto
economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata
presso dette societa'. Al personaleassunto dall'ANAS S.p.a.
ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi,
purche' impiegato nello svolgimento del servizio
autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga
alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni
economiche e normative previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dalla Strada dei Parchi
S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla
Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto
economico e normativo, del livello di inquadramento e
dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette societa'.
Il personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del secondo
periodo e' trasferito, con esclusione del diritto d'opzione
e fatta salva la possibilita' di detto personale di
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui
all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla
societa' di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro
la data indicata con il decreto di cui al comma 2-septies
del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, entro la
data dell'effettivo affidamento a detta societa' della
titolarita' della concessione relativa alla rete
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;
b) per l'affidamento delle attivita' necessarie alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle
disposizioni in materia di subappalto;
c) puo' effettuare la selezione degli operatori
economici affidatari della realizzazione degli interventi
di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del citato codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54
del medesimo codice, in relazione ai quali non e' ancora
intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui
medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla
loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato
articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice;
d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da
pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo
1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi
proventi sono destinati alla copertura dei costi di
gestione nonche' all'effettuazione degli interventi di cui
alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la
parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 7-bis,
comma 2, del presente decreto. E' esclusa ogni ulteriore
remunerazione in favore dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento
delle attivita' affidate ai sensi del presente articolo.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, la
societa' Strada dei Parchi S.p.a., la societa' Parchi
Global Services S.p.a., la societa' Infra-engineering
S.r.l. e la societa' Toto Holding S.p.a. provvedono a
mettere immediatamente a disposizione dell'ANAS S.p.a.
tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato
di funzionalita' delle infrastrutture autostradali e ai
programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni
materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni
immateriali necessari per la gestione e la manutenzione
ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche' a garantire
al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta
la documentazione pertinente detenuta da dette societa'
ovvero da altre societa' controllate dalla societa' Toto
Holding S.p.a. La documentazione e i beni messi a
disposizione dell'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma
sono analiticamente indicati in appositi verbali
sottoscritti dai rappresentanti delle parti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al
comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del
codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta delMinistro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' nominato
un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di
amministrazione delle societa' di cui al medesimo comma 4
ai fini della messa a disposizione della documentazione e
dei beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento
della propria attivita', il commissario ad acta puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, della collaborazione dei militari della
Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facolta'
previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle
altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione
di altri organi dello Stato.
6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte
dell'ANAS S.p.a. delle attivita' di cui al comma 2, nonche'
per assicurare la continuita' della circolazione lungo le
autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti
stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di
dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli
interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
2, qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8
luglio 2022, sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro
sessanta giorni dalla predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra
nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa
ritenuti indispensabili.
7. In relazione alle procedure di affidamento indette
dall'ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2, nonche' a quelle indette dal Commissario
straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, i relativi bandi di gara,
avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali
finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi
previsti, a promuovere la stabilita' occupazionale del
personale della societa' Toto Costruzioni S.p.a. impiegato
alla data dell'8 luglio 2022 nelle attivita' di
manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino
infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25,
garantendo altresi' l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto
economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata
presso la detta societa'.
8. Al fine di promuovere un ampio percorso di
partecipazione democratica nella programmazione delle
attivita' di cui al comma 2 e di favorire una definizione
organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, e'
istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Tavolo e'
presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili o da un suo delegato ed e' composto
da un rappresentante dell'ANAS S.p.a., un rappresentante
della regione Abruzzo, un rappresentante della regione
Lazio e una rappresentanza dei sindaci dei comuni
interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).
Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita',
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ad effettuare
ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre
2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25,
informando mensilmente l'ANAS S.p.a., il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e i membri del
Tavolo di cui al comma 8 sui risultati dell'attivita'
ispettiva svolta.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera
a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3,
nonche' dai commi 4 e 6 si provvede a valere sui proventi
dei pedaggi riscossi dall'ANAS S.p.a. ai sensi della
lettera d) del citato comma 3. Per l'anno 2022 e'
riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a.un'anticipazione di
euro 60 milioni, che e' restituita dalla medesima societa',
senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal
trasferimento della titolarita' della concessione relativa
all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade
A24 e A25 alla societa' in house di cui all'articolo 2,
comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da
pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato
trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di
gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del
presente articolo. Detto importo e' riassegnato al fondo di
cui all'articolo 7-bis, comma 3.
11. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato
dal grave inadempimento della societa' Strada dei Parchi
S.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione unica di
cui al comma 1, l'importo previsto ai sensi dell'articolo
35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, e' determinato secondo le modalita'
previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente
decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 7-bis, comma 3.
12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili provvede a trattenere sull'importo di cui al
comma 11, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis,
comma 2, una somma corrispondente all'entita' delle rate di
corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),
della convenzione unica di cui al comma 1, dovute e non
ancora versate dalla Strada dei Parchi S.p.a. all'ANAS
S.p.a. alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all'ANAS
S.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo
del presente comma avviene secondo le modalita' previste
dall'articolo 7-bis, comma 2.
13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma
10, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
ai sensi dell'articolo 7-quater.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n.214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1. Gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al
piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti
per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma
2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi
tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro
trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto che non comportano le variazioni o le
modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione
dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione
concedente.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente,
sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica
l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione
degli investimenti gia' inclusi in tariffa.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia'
stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste
all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi
concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono
fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione secondo la
normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di
concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
decreto legislativo».
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti
tecnologici e relative opere civili strettamente connesse
alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori
e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali
esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati
completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformita' alla normativa pro-tempore
vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi
dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in
ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia
necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,
a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita'
e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe
per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione
degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti
l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti
accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe
per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione
degli organi di scarico e la conseguente necessita' e
urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei
serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in
attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di
derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi
dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012
e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma
8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione
del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi
sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i
concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a
presentare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano di
manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo
93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e
l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono
tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31
dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di
derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i
relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di
condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe
con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla revisione dei criteri per
l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i
documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche'
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari
e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza
degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle
dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti
dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica,
realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza
prescrive, il collaudo statico delle opere anche
complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti
a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata».».
- Il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 16
giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge
5 agosto 2022 n. 108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza
e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della
mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi
e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 14.
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n.
303, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter, del
decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con
modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita'
sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la gestione e la
sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25). - 1. La
convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra
l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione
in concessione della rete autostradale costituita dalle
autostrade A24 e A25 e' risolta per grave inadempimento del
concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base delle
motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti
concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022,
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con
la presente disposizione, il citato decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e'
reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo
quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai
decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 1,
comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili in qualita' di concedente della rete
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle
more del trasferimento della titolarita' della concessione
di detta rete autostradale alla societa' in house di cui
all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre
la data del 31 dicembre 2023, l'ANAS S.p.a. assume a
decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di assicurare la
continuita' della circolazione in condizione di sicurezza,
la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del
medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo
altresi' allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) effettuazione degli interventi di manutenzione
ordinaria;
b) completamento degli interventi di cui all'articolo
52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse
previste dalle citate disposizioni;
c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate,
effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto
necessario dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ovvero dal Commissario straordinario
di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione
lungo le autostrade A24 e A25, l'ANAS S.p.a.:
a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e a
valere sulle risorse di cui al comma 10, del personale
della societa' Strada dei Parchi S.p.a., nonche' delle
societa' Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering
S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di un
contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette
societa' e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento
del servizio autostradale, con esclusione del personale
inquadrato come dirigente. L'ANAS S.p.a. e' altresi'
autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad
assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine,
non e' tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti
in caso di dimissioni volontarie e che e' inquadrato, fatto
salvo quanto previsto dal terzo periodo, secondo le
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato dalla medesima ANAS S.p.a., in un livello
corrispondente a quello riconosciuto dalla Strada dei
Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla
Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto
economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata
presso dette societa'. Al personaleassunto dall'ANAS S.p.a.
ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi,
purche' impiegato nello svolgimento del servizio
autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga
alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni
economiche e normative previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dalla Strada dei Parchi
S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla
Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto
economico e normativo, del livello di inquadramento e
dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette societa'.
Il personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del secondo
periodo e' trasferito, con esclusione del diritto d'opzione
e fatta salva la possibilita' di detto personale di
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui
all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla
societa' di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro
la data indicata con il decreto di cui al comma 2-septies
del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, entro la
data dell'effettivo affidamento a detta societa' della
titolarita' della concessione relativa alla rete
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;
b) per l'affidamento delle attivita' necessarie alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle
disposizioni in materia di subappalto;
c) puo' effettuare la selezione degli operatori
economici affidatari della realizzazione degli interventi
di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del citato codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54
del medesimo codice, in relazione ai quali non e' ancora
intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui
medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla
loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato
articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice;
d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da
pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo
1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi
proventi sono destinati alla copertura dei costi di
gestione nonche' all'effettuazione degli interventi di cui
alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la
parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 7-bis,
comma 2, del presente decreto. E' esclusa ogni ulteriore
remunerazione in favore dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento
delle attivita' affidate ai sensi del presente articolo.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, la
societa' Strada dei Parchi S.p.a., la societa' Parchi
Global Services S.p.a., la societa' Infra-engineering
S.r.l. e la societa' Toto Holding S.p.a. provvedono a
mettere immediatamente a disposizione dell'ANAS S.p.a.
tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato
di funzionalita' delle infrastrutture autostradali e ai
programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni
materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni
immateriali necessari per la gestione e la manutenzione
ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche' a garantire
al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta
la documentazione pertinente detenuta da dette societa'
ovvero da altre societa' controllate dalla societa' Toto
Holding S.p.a. La documentazione e i beni messi a
disposizione dell'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma
sono analiticamente indicati in appositi verbali
sottoscritti dai rappresentanti delle parti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al
comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del
codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta delMinistro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' nominato
un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di
amministrazione delle societa' di cui al medesimo comma 4
ai fini della messa a disposizione della documentazione e
dei beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento
della propria attivita', il commissario ad acta puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, della collaborazione dei militari della
Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facolta'
previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle
altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione
di altri organi dello Stato.
6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte
dell'ANAS S.p.a. delle attivita' di cui al comma 2, nonche'
per assicurare la continuita' della circolazione lungo le
autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti
stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di
dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli
interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
2, qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8
luglio 2022, sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro
sessanta giorni dalla predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra
nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa
ritenuti indispensabili.
7. In relazione alle procedure di affidamento indette
dall'ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attivita'
di cui al comma 2, nonche' a quelle indette dal Commissario
straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, i relativi bandi di gara,
avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali
finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi
previsti, a promuovere la stabilita' occupazionale del
personale della societa' Toto Costruzioni S.p.a. impiegato
alla data dell'8 luglio 2022 nelle attivita' di
manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino
infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25,
garantendo altresi' l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto
economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata
presso la detta societa'.
8. Al fine di promuovere un ampio percorso di
partecipazione democratica nella programmazione delle
attivita' di cui al comma 2 e di favorire una definizione
organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, e'
istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Tavolo e'
presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili o da un suo delegato ed e' composto
da un rappresentante dell'ANAS S.p.a., un rappresentante
della regione Abruzzo, un rappresentante della regione
Lazio e una rappresentanza dei sindaci dei comuni
interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).
Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita',
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ad effettuare
ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre
2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25,
informando mensilmente l'ANAS S.p.a., il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e i membri del
Tavolo di cui al comma 8 sui risultati dell'attivita'
ispettiva svolta.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera
a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3,
nonche' dai commi 4 e 6 si provvede a valere sui proventi
dei pedaggi riscossi dall'ANAS S.p.a. ai sensi della
lettera d) del citato comma 3. Per l'anno 2022 e'
riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a.un'anticipazione di
euro 60 milioni, che e' restituita dalla medesima societa',
senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni
dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della
concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita
dalle autostrade A24 eA25, mediante compensazione con i
crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui
all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),della convenzione
unica del 18 novembre 2009. Detto importo e' riassegnato al
fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3.
11. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato
dal grave inadempimento della societa' Strada dei Parchi
S.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione unica di
cui al comma 1, l'importo previsto ai sensi dell'articolo
35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, e' determinato secondo le modalita'
previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente
decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 7-bis, comma 3.
12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili provvede a trattenere sull'importo di cui al
comma 11, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis,
comma 2, una somma corrispondente all'entita' delle rate di
corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),
della convenzione unica di cui al comma 1, dovute e non
ancora versate dalla Strada dei Parchi S.p.a. all'ANAS
S.p.a. alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all'ANAS
S.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo
del presente comma avviene secondo le modalita' previste
dall'articolo 7-bis, comma 2.
13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma
10, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
ai sensi dell'articolo 7-quater.».
 
Art. 15

Anticipo difesa

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e' rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 7
agosto 1997, n.266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 4 (Programmi del settore aeronautico). - 1. E'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel
quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15
miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli
interventi di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. E' autorizzato il limite di impegno decennale di
lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalita' di cui
all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24
dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalita' di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, nonche', in particolare, per
sviluppare le capacita' di collaborazione internazionale,
con particolare riferimento alle intese produttive e
tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria
aeronautica nazionale, significative quote di lavoro
nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili
predisposti dall'industria dell'Unione europea.
3. Per garantire un qualificato livello della presenza
italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto
tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea
nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e'
autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100
miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in
relazione al predetto limite di impegno nonche' per
corrispondere le quote di competenza italiana del programma
EFA (European fighter aircraft) in conformita' alle
indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero della
difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.».
 
((Art. 15 bis

Fondo di garanzia per le PMI

1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalita':
a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' pari a euro 5.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia e' concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate «PMI», rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidita'. La predetta misura massima e' innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima e' altresi' innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonche' per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima e' pari al 50 per cento;
c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalita' di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonche' in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo e' rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e' applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo;
d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purche' iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonche' gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operativita' e le finalita' della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, societa' o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalita' definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo puo' essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;
e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, e' riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidita'; la predetta percentuale e' innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonche' per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;
f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalita' previste dalle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;
g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo e' concessa a titolo gratuito.
2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.
3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 e' dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non e' dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.
4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalla seguente: «500.000».
5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operativita' del Fondo. Per la medesima finalita' sono altresi' utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e' conseguentemente abrogato.
6. E' istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonche' delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato e' convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese» sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione e' composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma.
8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«1. - 99. Omissis
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo opera entro
il limite massimo di impegni assumibile, fissato
annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un
piano annuale di attivita', che definisce previsionalmente
la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi
oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree
geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese
beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del
sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con
le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo,
la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie
del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle
operativita' considerate ai fini della redazione del piano
annuale di attivita', la misura, in termini percentuali ed
assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei
rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei
rischi e dei processi di riferimento necessari per
definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo
delibera il piano annuale di attivita' e il sistema dei
limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre
di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more
dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del
primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente
lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato
dalla legge di bilancio in assenza della delibera del
CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e
allocazione delle risorse da stanziare a copertura del
fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e
costante monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione
delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del
relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla
redazione dei documenti di finanza pubblica e alle
rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di
gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su
base semestrale, una relazione volta a fornire una
panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio
e delle relative stime di rischio e, su base almeno
trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di
sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni
effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del
garantito in essere, della stima di perdita attesa e della
percentuale media di accantonamento a presidio del rischio
relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla
rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi
effettuati nel trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy del 30 giugno 2023 (Approvazione delle modifiche e
delle integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e
delle disposizioni di carattere generale del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese) e' pubblicato nel
sito internet del Ministero.
- Il regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo
106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco,
possono concedere finanziamenti a persone fisiche o
societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata
semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o
associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o
l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e
non siano assistiti da garanzie reali;
b);
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui
al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a
responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate nel
comma 1, lettera a), e comunque per un importo non
superiore ad euro 100.000,00.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui
al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata
dei finanziamenti fino a quindici anni;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione
riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e
l'attivo patrimoniale;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n.214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 39 (Misure per le micro, piccole e medie
imprese). - 1. In materia di fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la
controgaranzia possono essere concesse a valere sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di
piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il
territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti
previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura
della copertura degli interventi di garanzia e
controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima
delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di
operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie
finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del
Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento
minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere
definita con decreto di natura non regolamentare adottato
dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal
Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e
cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni
finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali,
le aree geografiche e i settori economici di appartenenza
individuati con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota
non inferiore al 50 per cento delle disponibilita'
finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non
superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo
garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati alle imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499 da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni. Per le garanzie concesse nell'ambito di
portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal
Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro. Con
decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie
di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i
criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla
copertura del rischio derivante dalla concessione di detta
garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, puo' essere modificata la
misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute
dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione
alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al
comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e
le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la
controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di
cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al
capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi
29 e 32 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326
possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di
legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione,
imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese
socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti
esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti
degli organi che esercitano funzioni di gestione e di
supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale
disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra
liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di
garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialita'. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,
sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula
convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni,
nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del
Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per
l'istituzione di fondi di riserva separati presso il
medesimo Fondo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi
di finanziamento delle imprese). - 1. Al fine di sostenere
l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte
delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla
concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni,
emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione
di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito
di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale,
sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo
delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere
compreso tra euro 500.000 ed euro 8 milioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti le modalita', i termini, i limiti e le
condizioni per la concessione della garanzia, le
caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i
requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di
cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i
criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento
nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o
professionali.
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione
speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione,
sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100
milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 56, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).
- 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati,
sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 giugno 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati,
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalita', fino al 30 giugno 2021 alle medesime
condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 giugno 2021 e' sospeso sino al 30
giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni
oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata
della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di aver subito in via temporanea carenze di liquidita'
quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 giugno 2021, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi
del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate
dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30
giugno 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2,
lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui
al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo
gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente
previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione
ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del
rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo
garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta
dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di
sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato
pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale
e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del
comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu'
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del
comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori
possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle
rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno
2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede a liquidare in favore del
soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla
Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento
della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo
dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia
provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 17 (Garanzia sviluppo media impresa). - 1.
Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' istituita, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla
concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di
singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di
importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un
numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e
intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per
cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la
dotazione del fondo e' incrementata di 150 milioni di euro
per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni
ammissibili, le condizioni i criteri e le modalita' di
accesso alla garanzia della sezione speciale.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse
nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo
massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5
milioni di euro.».
2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile,
per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente
alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non
puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo
14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26 luglio 2014, e' abrogato.
3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive e
Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno
2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE
del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014,
sono utilizzate per le finalita' generali del predetto
Fondo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 50.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Garanzia sviluppo media impresa). - 1.
(Abrogato).
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse
nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo
massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5
milioni di euro.».
2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile,
per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente
alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non
puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo
14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26 luglio 2014, e' abrogato.
3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive e
Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno
2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE
del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014,
sono utilizzate per le finalita' generali del predetto
Fondo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 50.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n.147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«1. - 47. Omissis
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del
piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla
finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di
garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n.147 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014) come modificato dalla presente
legge:
«1. - 47. Omissis
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del
piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla
finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di
garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di
gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello
stabilito per i componenti del comitato di amministrazione
istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del
Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di
gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47
del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda
alla sua formale costituzione. Con l'adozione del
provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da
parte del gestore decade l'attuale comitato di
amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.».
 
Art. 16

Misure in materia di sport

1. Per le attivita' connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attivita' connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, e' incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. ((Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.))
2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e' disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalita' di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
((2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;
b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»;
c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023».))

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di ((indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al)) primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
((3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalita' disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 630, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1. - 629. Omissis
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,
recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2017, n. 80.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 273 e
dell'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre
2007 n.244 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
«Art. 1.
1. - 272. Omissis
273. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Tali
redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno in cui
viene presentata la dichiarazione».
Omissis.».
«Art. 2
1. - 271. Omissis
272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di
servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del
mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso
e' autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di
euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli
oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica
italiana e' autorizzata ad effettuare.
273. Il 95 per cento del contributo quindicennale di
cui al comma 272 e' destinato alla realizzazione di un
velodromo nel territorio della provincia di Treviso,
diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti
italiani sul territorio nazionale. Ai fini della
definizione delle modalita' di finanziamento e di
realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture
funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva,
la Federazione ciclistica italiana stipula un apposito
accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2,
comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 12 e 25 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le societa'
e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento
all'esercizio in via stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva
dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
assumono la forma societaria per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto
la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma
di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del
terzo settore, il requisito dell'esercizio in via
principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma
1, lettera b), non e' richiesto.
1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono
disciplinate dalle disposizioni del codice civile
riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello
statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse
le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e
4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma
1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di
cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di
iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti,
comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche
uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente
Capo I entro il 30 giugno 2024.»
«Art. 12 (Disposizioni tributarie). - 1. Sui contributi
erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non
si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 30
giugno 2024, sono esenti dall'imposta di registro se hanno
lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni
necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del
presente decreto.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono
attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle
Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione
Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un
importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante
una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore
sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e
il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di
genere e indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un
corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento
sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del
CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto
tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai
sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a
favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni
rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della
singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo
svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle
mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono
lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni
nell'ambito di una professione la cui abilitazione
professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento
sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in
appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini
professionali.
1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a
tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del
principio di specificita' dello sport.
1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate
nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di
attivita' sportiva, sono approvate con decreto
dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni
svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici
delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per
lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono
comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI
e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il
31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono
confermate le mansioni dell'anno precedente.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro
sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro
subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche
nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai
sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di
procedura civile.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di
lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate,
anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie
di lavoratori sportivi interessate possono individuare
indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In
mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e
Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le
associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro
occasionale, secondo la normativa vigente.
4.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si
applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui
rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di
carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in
qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della
societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di
lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29,
comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al
presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai
sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la
rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il
termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di
volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre
ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri
soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive,
ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in
servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la
propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti,
quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non
dello Stato che possono essere autorizzati dalle
amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI,
dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle
Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che,
indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti
della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a
garantire il regolare svolgimento delle competizioni
sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia
riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano
nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione
e' sufficiente la comunicazione o designazione della
Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva
associata o dell'Ente di promozione sportiva competente,
anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai
medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi
forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte
anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti
dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni
sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali,
dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di
promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e
dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei
direttori di gara che operano nell'area del professionismo
non si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 36, comma 6.
6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma
6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici,
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la
societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di
prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale
non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro
dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche
paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute
S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se
cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla
comunicazione all'interno del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati
e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la
medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti
di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del
lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La
predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema
pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice
per l'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti
indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del
lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun
anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta
giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto
di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono
essere erogati anche anticipatamente.
6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente
ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al
centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo
riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre
2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna
sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del
30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni
all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti
convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti,
con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo
luglio-dicembre 2023.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori
sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali,
e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche'
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In
attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n.
679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale,
dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo
collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). - 1.
- 2. Omissis
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie
di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di
test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore
delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della
produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei
minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con
le modalita' della prestazione sportiva. Il lavoratore
sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della
salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le
disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita'
alla mansione, ove non riferita all'esercizio
dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal medico
competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale utilizza
la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai
lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non
superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai
lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche
previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio,
della gravidanza, della maternita' e della genitorialita',
contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura
giuridica del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si interpretano nel senso che i
lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni
lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica
professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale
annuo della base contributiva, secondo le modalita'
disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai
commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo
pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica
professionale, si applicano le medesime tutele in materia
di assicurazione economica di malattia e di assicurazione
economica di maternita' previste dalla normativa vigente in
favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive
indennita' economiche iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di
lavoro per il finanziamento dell'indennita' economica di
malattia e per il finanziamento dell'indennita' economica
di maternita' e' pari a quella fissata rispettivamente per
il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28
febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro,
delle medesime aliquote contributive previste per i
lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione
sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e'
quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della
legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro
non sono tenuti al versamento dei contributi di cui
all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17
ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita'
lavorative di carattere sportivo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con
l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e
della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva,
inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi,
da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la
designazione di un responsabile della protezione dei
minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo
di abuso e di violenza su di essi e della protezione
dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi. Il
decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della
comunicazione della nomina del responsabile della
protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza,
in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si
applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile.».
 
Art. 17

((Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali))

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023((.))
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 8
novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500
milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella
delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le
politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie
destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti
locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione
delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a
favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma
3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della
spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonche' modalita' per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli
enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di
entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' trasmesso successivamente alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale
termine, il regolamento puo' essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel
Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18,
comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della
presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al
presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le
risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di
cui all'articolo 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con
specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le
politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo
decreto legislativo.
10. A1 Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato
Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente
finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di
cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.».
 
((Art. 17 bis

Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio2022, n.15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1.
All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in
materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo
settore, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti
religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le
seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della
legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti
religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le
seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della
legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente
religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le
seguenti: «o della fabbriceria».
1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti
religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le
seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della
legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti
religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le
seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della
legge n. 222 del 1985»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente
religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le
seguenti: «o della fabbriceria».
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operativita' del
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole
«sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«sino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
riguardante i termini di prescrizione riferiti agli
obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente:
«10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e
10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31
dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione
ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti
salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati
in giudicato.».
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo
116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano
fino al 31 dicembre 2023 agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3
del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo
articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso
di quanto gia' versato.
5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in
relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino
a quindici dipendenti,» sono soppresse.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111,
hanno effetto a decorrere dal quarto anno successivo a
quello di operativita' del registro unico nazionale del
terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre
2021, le quali continuano ad essere destinatarie della
quota del cinque per mille con le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del
volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera
a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al
31 dicembre 2024. Le Organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo
di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano
gia' regolarmente accreditate per l'accesso alla
ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021,
possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del
cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre
2022.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL,
sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio
dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5
milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo
alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la
graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza
epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e
2022».
8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole: «500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce
limite massimo di spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa».
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno
2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8-ter. Al fine di sostenere la transizione
occupazionale del personale impiegato nel settore del
trasporto aereo e' costituito, per gli anni 2022, 2023 e
2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, un apposito bacino finalizzato a
garantire ai lavoratori l'erogazione delle attivita'
formative relative alle singole qualifiche professionali
necessarie al mantenimento in corso di validita' delle
licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione
professionale del personale per la sua ricollocazione. Il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le
regioni territorialmente interessate possono destinare a
tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli
strumenti e delle risorse gia' disponibili a legislazione
vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
8-quater. Possono accedere al bacino di cui al comma
8-ter, a seguito di accordo governativo presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle
regioni interessate, con le organizzazioni sindacali
stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del
trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore,
i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a
seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate
dalle imprese del settore aereo.
8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese
del settore aereo stabilmente operanti nel territorio
nazionale individuano prioritariamente il personale da
assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui
al comma 8-ter.".
 
((Art. 17 ter

Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' integrato con la presenza di un rappresentante, scelto d'intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilita'.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza):
«Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento
degli enti pubblici di cui al presente decreto e'
determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-ter) il
consiglio di amministrazione; b) il consiglio di indirizzo
e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore
generale.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
tra persone di comprovata competenza e professionalita',
con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e
garanzia; la deliberazione del Consiglio dei ministri e'
adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
3-bis.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di
indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina
del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui
al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; propone al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali la nomina del direttore generale; approva
i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera
i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti
individuati nel regolamento interno di organizzazione e
funzionamento; delibera il regolamento organico del
personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei
servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti
l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di
indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta
con particolare riferimento al processo produttivo e al
profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che
venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il
consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi
dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti
scelti tra persone di comprovata competenza e
professionalita', con specifica esperienza nonche' di
indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei
criteri di imparzialita' e garanzia. Si applicano, riguardo
ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di
indirizzo e vigilanza.
6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio
di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e
garanzia; puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita'
diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi
fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al
personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone
l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;
esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 48
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' tutti gli altri
previsti dalla legislazione vigente.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica
quattro anni a decorrere dalla data di insediamento;
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta, anche non
consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle
funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano
stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme
restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto
definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di
riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
Le predette misure sono sottoposte alla verifica del
collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti e comunicate
ai Ministeri vigilanti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.
1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma
1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono
composte da un medico legale, che assume le funzioni di
presidente, e da due medici, di cui uno specialista in
pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro
specialista nella patologia che connota la condizione di
salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un
assistente specialistico o da un operatore sociale, o da
uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di
cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS
quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai
sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da
un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11,
della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata
legge n. 295 del 1990.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 18

Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennita' una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa((,)) e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e' attribuita un'indennita' una tantum pari a 550 euro. L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
3. L'indennita' di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennita'.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina:
«Art. 2-bis (Indennita' per i lavoratori a tempo
parziale ciclico verticale). - 1. Per l'anno 2022, ai
lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un
contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale
nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati
di almeno un mese in via continuativa e complessivamente
non inferiori a sette settimane e non superiori a venti
settimane e che, alla data della domanda, non siano
titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero
percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e'
attribuita un'indennita' una tantum pari a 550 euro.
L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta in
corrispondenza del medesimo lavoratore.
2. L'indennita' di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo
di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti di concessione dell'indennita'.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 971, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«1.-970. Omissis
971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno
economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto
di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un fondo, denominato «Fondo per il
sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico
verticale», con una dotazione di 30 milioni di euro per gli
anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo, che
costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a
dare attuazione all'intervento suddetto.
Omissis.».
 
((Art. 18 bis
Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori
lavoratori con figli minori di anni 14

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 marzo 2024.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 e dell'allegato
B, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52
(Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e
altre disposizioni in materia sanitaria):
«Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia
di COVID-19). - 1. I termini previsti dalle disposizioni
legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31
dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate
nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente.
1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle
patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro
della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la
disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
prorogata fino al 30 giugno 2022.
1-ter. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le
misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui
all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di
5.402.619 euro per l'anno 2022.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022,
si provvede:
a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;
b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di
cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le
relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in
materia di lavoro agile per i lavoratori del settore
privato, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.
3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle
istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle
attivita' delle altre istituzioni di alta formazione
collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2
a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30
giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in atto nonche' ai
corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.
5. Le aree sanitarie temporanee, gia' attivate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19
possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti
autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre
2022.
5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31
dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al
primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e della disciplina di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60.
5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021 e
per il primo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le
parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano
ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.»
«Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

»
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n.
197

1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite da «30 novembre 2023»;
b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa.»;
c) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione ((delle loro caratteristiche)) sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla ((legge 28 marzo)) 2019, n. 26, ((ferma restando)) la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 313, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge
«1.-312. Omissis
313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di
sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno
2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli
articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette
mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il
limite temporale di cui al primo periodo non si applica per
i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della
scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai
servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle
ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo
della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31
dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine
di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023,
comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta
presa in carico. Decorso tale termine in assenza della
suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa. Il limite
temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa
in carico di cui al presente comma, non si applica ai
nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche
sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la
presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,
n.26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa
in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.
Omissis.».
 
Art. 20

Misure per le scuole dell'infanzia paritarie

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 328 della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«1.-327. Omissis
328. Per l'anno 2022 e' assegnato alle scuole
dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20
milioni di euro. Il contributo e' ripartito secondo
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».
 
((Art. 20 bis

Misure urgenti in materia di istruzione

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico gia' attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalita' le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR, nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.
2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 recante
misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale
gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a
carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i
progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del
progetto. A tal fine, con circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita',
le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono
imputare nel relativo quadro economico i costi per il
predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il
predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica
delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di
ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a
quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di preventiva
verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare
dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
delle finanze. La medesima procedura si applica per le
spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna
amministrazione, previa verifica di cui al presente comma,
individua, in relazione ai progetti di competenza, il
fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli
stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni
possono assumere il personale o conferire gli incarichi
entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025:
«Art. 21 (Rafforzamento della capacita' amministrativa
del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. La
vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e
del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di
livello generale e di otto posizioni dirigenziali
amministrative di livello non generale. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di
euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla
conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le
medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un
contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di
euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E'
altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro
300.000 per la gestione delle predette procedure
concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di
funzionamento connesse all'istituzione dei posti
dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di
funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in
deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla
legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3,
pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono
attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla
realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le
istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle
risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare
incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e'
istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione
scolastica e ridurre i divari territoriali e negli
apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle
risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui
al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma
4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176
del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo
periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro
9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto
ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione
della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale unico
di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative
statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
informativi esistenti e funzionali alle attivita' del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad
essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della
piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero
dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche
ed educative statali utilizzano i dati presenti nella
piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento
delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla
piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
del diritto allo studio, al fine di semplificare
l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e
degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero
dell'istruzione e del merito e delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare la
piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero
dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi identificativi,
suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di
cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni
suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste
ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di
studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni
di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il
Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i dati necessari a individuare gli studenti delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita'
di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui
al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto
dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati
dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il
riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con
i quali definisce i servizi digitali compresi nella
piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici
e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di
disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le
condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto,
lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per
i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di
conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter,
4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministro
dell'istruzione e del merito,» sono inserite le seguenti:
«previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,».
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma
4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si
applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13
luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono
inserite le seguenti: «nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario».»
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1.
Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante concorso selettivo per titoli ed esami,
organizzato su base regionale, bandito dal Ministero
dell'istruzione e del merito, per tutti i posti vacanti nel
triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Al concorso puo' partecipare il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali in possesso del relativo diploma di
laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove
scritte e la prova orale sono superate dai candidati che
conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette
decimi o equivalente. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti le modalita' di svolgimento del concorso e
dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi
concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove
e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e
prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due
anni successivi alla conferma in ruolo.».
 
Art. 21
Misure in materia di ((immigrazione e sicurezza e per la
prosecuzione))
delle attivita' emergenziali connesse alla crisi
ucraina

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)). Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
((1-bis. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, e' assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunita' di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma e' ripartito.))
2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
b) le parole «nel limite massimo ((di spesa di 37.259.690 euro))» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo ((di spesa di euro 51.886.624)), di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024».
3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
4. I criteri e le modalita' di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.))
5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
6. ((All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, per la meta',» e «, per l'altra meta',» sono soppresse;
b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi assistenziali straordinari».
7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.
8. ((Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)), dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.
((9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attivita' e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuita' della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' la rimodulazione delle attivita' e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis.))

10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024».
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, ((7 e 9,)) pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni ((per l'anno 2024,)) si provvede:
a) ((quanto a)) 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse ((rivenienti)) dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;
b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024((,)) ai sensi dell'articolo 23.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n.184 (Diritto del minore ad una famiglia):
«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, e'
affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori,
o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
1.1. Il minore non puo' essere affidato a parenti o
affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio
che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico
d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di
assistente sociale nel medesimo procedimento.
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la
sensibilizzazione e la formazione di affidatari per
favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non
accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in
una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
2-bis. Il minore non puo' essere inserito presso
strutture o comunita' pubbliche o private nelle quali
rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla
gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di
esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o
fanno parte degli organi di societa' che le gestiscono,
persone che sono parenti o affini entro il quarto grado,
convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha
composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del
consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto
le funzioni di assistente sociale nel medesimo
procedimento.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e
3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non
si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare
originario e le ragioni per le quali non sia possibile
procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«1. - 379. Omissis
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 683 della
legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025) come modificato dalla presente
legge:
«1.-682. Omissis
683. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle
procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a utilizzare per gli anni 2023 e 2024, tramite
una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro,
prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa
di euro 51.886.624, di cui euro7.400.624 per l'anno 2023 ed
euro 44.486.000 per l'anno 2024, da ripartire tra le sedi
di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche
in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante
nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
4-bis. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale
lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto
al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il
giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il
termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine
complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice,
su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre
mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri
dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della
struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o
fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito con
modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n.46 recante
disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale:
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei
centri di permanenza per i rimpatri). - 1. La
denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni di
legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza
per i rimpatri».
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e'
inserito il seguente: «Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio.»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il
seguente:
«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e'
possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause
di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il
ripristino dello stato di detenzione per il tempo
strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
espulsione.».
3. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione
dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per
garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle
strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione
dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il
presidente della regione o della provincia autonoma
interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai
centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e
nei quali siano presenti strutture di proprieta' pubblica
che possano essere, anche mediante interventi di
adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo,
tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di
capienza limitata idonee a garantire condizioni di
trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della
dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti
delle persone detenute o private della liberta' personale
esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui
all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13
milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri
e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro
12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal
2019.
3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e'
effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento
della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita'
di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213,
comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di
espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri
irregolari dal territorio dello Stato, anche in
considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini
stranieri provenienti dal Nord Africa, e' autorizzata in
favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa
di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma
FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato
dall'Unione europea nell'ambito del periodo di
programmazione 2014/2020.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini
stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di
quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti
asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».»
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, della legge
5 febbraio 1992, n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza,
all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere
comunque allegata la certificazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono
soggette al pagamento di un contributo di importo pari a
250 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma
2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
diretti alla collaborazione internazionale e alla
cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri
connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in
materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad
interventi assistenziali straordinari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 600, della
legge 28 dicembre 2015, n.208, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)», come modificato dalla presente
legge:
«1.-599. Omissis
600. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle
risorse finanziarie disponibili e l'ottimizzazione
dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di
cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle
risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 91, connesse alle attivita' istruttorie di
competenza del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e resesi disponibili a seguito di
riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere destinata alla
corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario del personale del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno
e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche
in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo decreto
si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale interessato.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo
13-quinquies.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il
coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette
al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia
decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese
pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al
Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o
Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno
dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono
emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini normativi e versamenti fiscali:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di
prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla
crisi ucraina). - 1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle
forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni
in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di
quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle
ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi
ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da
erogare alle amministrazioni interessate nel corso della
predetta annualita'.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo
2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 46.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza e
accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel
limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato,
nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi, a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa,
diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di
accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i
Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio
per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza,
per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di
accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono
realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando
il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della
protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri
requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone
fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome
o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti
degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
sentenze definitive di condanna o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non
colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583,
583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del
codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione
o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per
l'assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per
la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale per un massimo di 60.000 unita';
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per
l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte
sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi
d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione
temporanea per un massimo di 100.000 unita'.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede
alla disciplina delle diverse forme di supporto
all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di
sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,
tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle
persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al
fine di incrementare le capacita' delle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del
2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono
incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel
limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate
per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.28, recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' e la
sicurezza degli uffici e del personale all'estero). - 1.
Per il potenziamento della protezione degli uffici
all'estero e del relativo personale e degli interventi a
tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai
medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate
e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata
di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti
dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e'
autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per
l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni
di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal
Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare.
2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 2,2 milioni di euro
per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei
carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici
all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in
servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento
economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a corrispondere anticipazioni
per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo
periodo.».
 
((Art. 21 bis
Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2
novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e
Prato

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 153 a
158, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 152. Omissis
153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
tale data, possono essere definite con il pagamento delle
imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e
delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella
misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
non versate o versate in ritardo.
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153
avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli
articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
155. Le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere definite con il
pagamento del debito residuo a titolo di imposte e
contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza
alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o
versate in ritardo.
156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma
155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche
anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme
dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 1, commi da 166 a 221, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.
 
((Art. 21 ter
Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della
Strategia nazionale di cybersicurezza

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 e' inserito il seguente:  
«901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli Organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007».))

 
Art. 22
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ((al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile));
b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), ((all'indirizzo)) disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), nelle more della messa a disposizione dei servizi ((dell'ANPR)) relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;
c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati ((nell'ANPR)), che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ((e che non rientrano)) tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, ((lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente ((l'istituzione)) della medesima ANA;
((d) all'ISTAT»));
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui ((al comma 3».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Accelerazione dell'acquisizione delle
informazioni relative alle nascite e ai decessi). - 1. Ai
fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle
informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui
all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i
medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati,
inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui
all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo
30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i
soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di
ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente
disponibili i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR), al fine di garantire la completezza dell'archivio
nazionale informatizzato dei registri di stato civile;
b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica
certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo
6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della
messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi
all'informatizzazione dei registri dello stato civile;
c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per
tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno
usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i
soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1°giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240
del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della
medesima ANA;
d) all'ISTAT.
3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire
agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati
inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza
temporaneamente per un mese e rende immediatamente
disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di
cui al comma 3.
4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e
con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati
di cui al presente articolo e le relative modalita'
tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' del presente articolo con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».
 
((Art. 22 bis

Bonus psicologo

1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 1-quater (Disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1. Al
fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute
mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di
eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in
considerazione della crisi psico-sociale causata
dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare
l'assistenza per il benessere psicologico individuale e
collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma
di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo
stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme
erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli
di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per
l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area
pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare
riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico
individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai
servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una
diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni
di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da
stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al
reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti
sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati
5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda
per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito
nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le
risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella
C allegata al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli
derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e'
incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente.».
 
Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato ((relative alle agevolazioni)) per i bonus edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito((, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)) sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) e' abrogata.
4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.
5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.
6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro ((per l'anno 2033 e)) 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;  
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  
f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)), come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003((, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003));
o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;
q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 119, comma
16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n.77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1.-16-ter. Omissis
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 350, della
legge 30 dicembre 2018, n.145, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«1.-349. Omissis
350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e
amministrativa delle articolazioni territoriali del
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
revisione degli assetti organizzativi periferici
attraverso:
a) (abrogata);
b) la realizzazione di poli logistici territoriali
unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici
di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le
altre articolazioni dell'amministrazione
economico-finanziaria;
c) il contingente di personale addetto agli uffici di
segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato
nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua
consistenza e le variazioni sono determinate secondo le
modalita' previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«1. Omissis
2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno
2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di
euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022 e' destinata all'assegno universale e
servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti
con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al primo periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1.-16. Omissis
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n.230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio). - 1. La domanda per il
riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e'
presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di
ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese
di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello
di febbraio dell'anno successivo. La domanda e' presentata
in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
secondo le modalita' indicate dall'INPS sul proprio sito
istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero
dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese
successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione
degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle
domande accolte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni:
«Art. 12. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli
1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito
di cittadinanza».
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n.234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n.190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-198. Omissis
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, della legge 5
maggio 2009, n. 42 (delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra
le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche
infra-regionali, nonche' di garantire analoghi livelli
essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi
connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
amministrazioni competenti e le strutture tecniche del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua,
limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione
del numero e della classificazione funzionale delle
strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche'
del numero e dell'estensione, con indicazione della
relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali
e idriche. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici e privati competenti, anche avvalendosi del
supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la
coesione territoriale, provvedono alla ricognizione delle
infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza
statale. La ricognizione effettuata dagli enti locali e
dagli altri soggetti pubblici e privati e' trasmessa entro
il 30 novembre 2021 alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, che la trasmettono, unitamente a
quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni,
alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e
all'Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone
il documento di ricognizione conclusivo da comunicare,
entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, per gli affari regionali e le autonomie,
dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione
territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono
stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da perseguire
per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo
risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle
carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli
aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun
territorio, con particolare attenzione alle aree che
risentono di maggiori criticita' nei collegamenti
infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di
carattere e valenza nazionale della dotazione
infrastrutturale di ciascun territorio, all'estensione
delle superfici territoriali e alla specificita' insulare e
delle zone di montagna e delle aree interne, nonche' dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della popolazione
e delle unita' produttive, e sono individuati i Ministeri
competenti e la quota di finanziamento con ripartizione
annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto dal PNRR e
dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del fondo cui
al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi
dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia
di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del
7 novembre 2019, purche' sia comunque assicurato il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo
perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto
tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo'
stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e
192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021.
1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero
competente, assegnatario delle risorse di cui al comma
1-bis individua, anche sulla base di una proposta non
vincolante della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, in un apposito Piano da adottare con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli interventi da realizzare, che non devono
essere gia' oggetto di integrale finanziamento a valere su
altri fondi nazionali o dell'Unione europea, l'importo del
relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione
al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il
cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse
annuali necessarie per la loro realizzazione, nonche' le
modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione delle
risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti
dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere
corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto.
Il Piano di cui al primo periodo e' comunicato alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (39)
1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli
interventi finanziati di cui al comma 1-quater e'
effettuato attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli
interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del
divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del
comma 1-ter, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al
processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.».
- Il riferimento al testo dell'articolo 4, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 15.
- Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 396,
della legge 30 dicembre 2021, n.234, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«1.-177. Omissis
178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1.-2. Omissis
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5
dicembre 2003 (Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n.
269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre
2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni):
"Art. 6 (Conti correnti di Tesoreria). - 1.-5. Omissis
6. Sono aperti i seguenti conti correnti infruttiferi
presso la tesoreria centrale dello Stato intestati al
Ministero dell'economia e delle finanze:
a) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
erogazioni su mutui trasferiti»;
b) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
gestione conti correnti e assegni postali»;
c) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
capitale B. P. F . trasferiti»;
d) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
interessi su B. P. F . trasferiti»;
e) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 -
servizio incassi e pagamenti».
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n.243, recante disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche
all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello
Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le
gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla
situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).».
 
((Art. 23 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))


Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.