Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2023 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 |
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2023), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 10), recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Anticipo ((del)) conguaglio di perequazione nell'anno 2023
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 e' anticipato al 1° dicembre 2023. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)»: «Art. 24. - 1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno. 2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente. 3. In sede di prima applicazione il rapporto e' effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985. 4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale e' ridotta al 75 per cento. 5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati. 6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'art. 14-septies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.». |
| ((Allegato A (articolo 21-bis, comma 1) =========================================================== | N. | NOME |CODICE COMUNE| PR | +=======+===========================+=============+=======+ | 1 |BARBERINO DI MUGELLO | 48002 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 2 |BORGO SAN LORENZO | 48004 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 3 |CALENZANO | 48005 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 4 |CAMPI BISENZIO | 48006 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 5 |CAPRAIA E LIMITE | 48008 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 6 |CERRETO GUIDI | 48011 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 7 |EMPOLI | 48014 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 8 |FIRENZUOLA | 48018 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 9 |FUCECCHIO | 48019 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 10 |MARRADI | 48026 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 11 |MONTELUPO FIORENTINO | 48028 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 12 |PALAZZUOLO SUL SENIO | 48031 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 13 |SCARPERIA E SAN PIERO | 48053 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 14 |SESTO FIORENTINO | 48043 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 15 |SIGNA | 48044 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 16 |VINCI | 48050 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 17 |VICCHIO | 48049 | FI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 18 |COLLESALVETTI | 49008 | LI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 19 |LIVORNO | 49009 | LI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 20 |ROSIGNANO MARITTIMO | 49017 | LI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 21 |BIENTINA | 50001 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 22 |CALCINAIA | 50004 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 23 |CASCIANA TERME LARI | 50040 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 24 |CASCINA | 50008 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 25 |CASTELFRANCO DI SOTTO | 50009 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 26 |CHIANNI | 50012 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 27 |CRESPINA LORENZANA | 50041 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 28 |FAUGLIA | 50014 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 29 |MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | 50022 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 30 |PISA | 50026 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 31 |PONSACCO | 50028 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 32 |PONTEDERA | 50029 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 33 |SAN GIULIANO TERME | 50031 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 34 |SAN MINIATO | 50032 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 35 |SANTA CROCE SULL'ARNO | 50033 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 36 |SANTA MARIA A MONTE | 50035 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 37 |VECCHIANO | 50037 | PI | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 38 |CANTAGALLO | 100001 | PO | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 39 |CARMIGNANO | 100002 | PO | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 40 |MONTEMURLO | 100003 | PO | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 41 |POGGIO A CAIANO | 100004 | PO | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 42 |PRATO | 100005 | PO | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 43 |VAIANO | 100006 | PO | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 44 |VERNIO | 100007 | PO | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 45 |AGLIANA | 47002 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 46 |BUGGIANO | 47003 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 47 |CHIESINA UZZANESE | 47022 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 48 |LAMPORECCHIO | 47005 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 49 |LARCIANO | 47006 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 50 |MARLIANA | 47007 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 51 |MASSA E COZZILE | 47008 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 52 |MONSUMMANO TERME | 47009 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 53 |MONTALE | 47010 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 54 |MONTECATINI TERME | 47011 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 55 |PESCIA | 47012 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 56 |PIEVE A NIEVOLE | 47013 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 57 |PISTOIA | 47014 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 58 |PONTE BUGGIANESE | 47016 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 59 |QUARRATA | 47017 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 60 |SAN MARCELLO PITEGLIO | 47024 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 61 |SERRAVALLE PISTOIESE | 47020 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+ | 62 |UZZANO | 47021 | PT | +-------+---------------------------+-------------+-------+
)) |
| Allegato 1 Articolo 23, comma 7, lettera a)
Stato di previsione 2023 MISSIONE/programma
Ministero dell'economia e delle finanze
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.000
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 1.000 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.020
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10) 20
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12) 1.000 23. Fondi da ripartire (33) 920
23.1 Fondi da assegnare (1) 340
23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 580 21. Debito pubblico (34) 187,8
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1) 187,8
Ministero della giustizia
1. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6) 7,0
1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6) 7,0 TOTALE 3.134,8
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| Allegato 2 (articolo 23, comma 8) Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
- COMPETENZA - ===================================================================== | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2023 | 2024 | 2025 | +=========================+=============+=============+=============+ |Livello massimo del saldo| | | | |netto da finanziare, | | | | |tenuto conto degli | | | | |effetti derivanti dalla | | | | |presente legge | 227.600 | 143.000 | 116.814 | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto| | | | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge (*) | 538.420 | 456.468 | 435.554 | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+
- CASSA - ===================================================================== | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2023 | 2024 | 2025 | +=========================+=============+=============+=============+ |Livello massimo del saldo| | | | |netto da finanziare, | | | | |tenuto conto degli | | | | |effetti derivanti dalla | | | | |presente legge | 282.600 | 185.000 | 152.814 | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto conto| | | | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge (*) | 593.431 | 498.468 | 471.554 | +-------------------------+-------------+-------------+-------------+ (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
| ((Art. 1 bis Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventu'
1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu', il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualita' al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto gia' percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalita' di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventu', alle finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu', agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 334, 335, 336 e 337, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «1.-333. Omissis. 334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu' appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. 335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 e' rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. 336. Per le stesse finalita' di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di 11.876 euro. 337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina: «Art 32-bis (Indennita' per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro e' attribuita, per l'anno 2022, un'indennita' una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025: «Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. - Omissis. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono disciplinati il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. E' conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 143, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «1.-142. Omissis. 143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. Omissis.». |
| Art. 2
Campagna reddituale
1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonche' alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, e' avviato entro il 31 dicembre 2024.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica): «Art. 13 (Norme di interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. 2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. 3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti): «Art. 35 (Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). - 1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009. 2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppresso. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita' di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico. 4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento. 5. Nelle parole "esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. 6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni. 9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva. 10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione. 10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso. 11. -13. 14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. 15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' abrogato. 16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente e' collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare e' sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento».». |
| ((Art. 2 bis
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. Al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente: «Art. 34-bis. - (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) - 1. Al fine di prevenire eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attivita' professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati e' istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica. 2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1. 3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attivita' professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto. 4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operativita' anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilita' del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso. 5. L'avviso e' generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacita' economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attivita' svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonche' il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione puo' avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni. 6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32. 7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo. 8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo. 9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non e' consentito ai singoli professionisti. 10. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorita' di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonche' le modalita' di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti abilitati all'accesso. 11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalita' di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo. 12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, e' l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione puo' anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. 13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a: a) garantire l'integrita' e la non alterabilita' dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonche' la tracciabilita' degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10; b) individuare le specifiche modalita' tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5. 14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonche' a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresi' disciplinati i tempi e le modalita' di cancellazione dei dati. 15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni. 16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali. 17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati: a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica; b) le modalita' tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti; c) le modalita' tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati. 18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3». 2. All'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette».))
Riferimenti normativi
- Si riportail testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti). - 1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. 2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante. 2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. 3. Per le societa' di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.». |
| Art. 3
Anticipo rinnovo contratti pubblici
1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. ((3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi». 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1.-608. Omissis. 609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281, della legge29 dicembre 2022, n.197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3luglio 2023, n.85 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «1.-280. Omissis. 281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalita' di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e' incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 6. 7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.». - Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); b); c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennita' sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 100; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12; f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis); h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2 ), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e' elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 4-bis. 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. (490) 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.». |
| ((Art. 3 bis Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «articoli 114 e 135» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 105, 114 e 135». 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. La disposizione di cui al comma 1 e' efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.))
Riferimenti normativi
- Si riportail testo degli articoli 50 e 52, del, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: «Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13.». «Art. 52 (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato: a); a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238; d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni; d-ter).». - Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «1.-199. Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.». |
| ((Art. 3 ter Ulteriori misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori
1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «organi costituzionali» sono inserite le seguenti: «, o di rilevanza costituzionale,»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».))
Riferimenti normativi
- Si riportail testo dell'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, come modificato dalla presente legge «Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori 1.-12. Omissis. 13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo2019, n. 26. Omissis.». |
| ((Art. 3 quater Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023
1. All'articolo 6, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole da: «modificato ai sensi del primo periodo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, puo' destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento e' effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali). - 1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. 1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Entro il termine del 31 dicembre2026, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, puo' destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento e' effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre. 1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosita' di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e al rispetto del patto di stabilita' interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». |
| Art. 4 Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette
1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): «Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art. 17, comma 1. 4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. 5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.». |
| ((Art. 4 bis
Differimento di termini per definizioni agevolate
1. Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «1.-230. Omissis. 231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e' effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. 235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. 236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore puo' integrare, con le modalita' previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 235. 239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 241. Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione e' resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione. 242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalita' determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e' stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235: a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. 244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero. 245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. 246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonche' di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. 249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si e' determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. 251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata. 252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 puo' essere ripianato in non piu' di cinque annualita', in quote annuali costanti secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021. 253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 684, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032»; b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti: « 684-bis. L'agente della riscossione puo' presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi: a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito; b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione; c) intervenuta prescrizione del diritto di credito; d) esaurimento delle attivita' di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attivita' di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso; f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento. 684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilita' di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attivita' di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, puo' essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione»; c) al comma 686, dopo la parola: «legittimato» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo,». Omissis.». |
| ((Art. 4 ter Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari
1. Al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole: «sciroppi di qualsiasi natura» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987».))
Riferimenti normativi
- Si riporta la tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, come modificata dalla presente legge: Tabella A - Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina; 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate; 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate; 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati; 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate; 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; 8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani; 9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato; 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste; 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; 12) latte conservato, concentrato o zuccherato; 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non; 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate; 15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare; 16) miele naturale; 17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale; 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali; 19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate; 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi; 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 21) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago; 22) uva da vino; 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche; 24) te', mate; 25) spezie; 26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico; 27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico; 28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati; 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico; 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate; 31) malto, anche torrefatto; 32) amidi e fecole; inulina; 33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti; 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati; 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapea; 36) semi, spore e frutti da sementa; 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate; 38) coni di luppolo; 38-bis) - 39); 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove; 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate; 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio; 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna; 44); 45) alghe; 46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso; 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale; 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale; 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale; 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale; 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale; 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati; 53) cera d'api greggia; 54); 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue; 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina; 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce; 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati; 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale; 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati; 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune; 63) cacao in polvere non zuccherato; 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune; 65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate; 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffed-ricE', ''corn-flakes'' e simili; 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione; 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri; 70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico; 71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri; 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate); 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri; 74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri; 75); 76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze; 77) farina di senape e senape preparate; 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate; 79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati; 80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004,n.169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987; 81) acqua, acque minerali; 82) birra; 83); - 84); 85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei; 86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale; 87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili; 88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi; 89) fecce di vino, tartaro greggio; 90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove; 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto; 92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; 93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale; 94) - 97); 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet; 99) - 102); 103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica; 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 105); 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; 107) - 109); 110) prodotti fitosanitari; 111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali; 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; 114-bis) - 118); 119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari; 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19); 121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria; 123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; 123-bis) - 124); 125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 126); 127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; 127-ter); 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico; 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni; 127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 127-octies); 127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli; 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica; 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma, dello stesso articolo; 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione; 127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari; 127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 127-undevicies). |
| ((Art. 4 quater
Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del primo comma, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 10); 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (288), serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale; 16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente; 17); 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) - 26); 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis); 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale; 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.». |
| ((Art. 4 quinquies Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023
1. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 e' abrogato. 2. All'articolo 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), alinea, le parole: «secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»; b) la lettera c-bis) e' abrogata; c) alla lettera e), le parole: «, nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse. 3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e' soppresso. 4. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «, su richiesta,» sono soppresse. 5. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento». 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Proroga di termini in materia fiscale). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»; b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»; c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». 2. (abrogato). 2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: «15-quater» e' soppressa; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024». 3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023. 3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo e' determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati gia' acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN gia' indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023 (14), il nuovo codice IBAN con modalita' telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). 3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». A tal fine e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro». 3-quinquies. 3-sexies. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-se-xies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies. 3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 e' incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unita' immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se gia' determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022. 3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e 3-decies, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». - Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti. 2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale: a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) elaborano le dichiarazioni; c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalita' di cui al comma 7; e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte. 2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro: 1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; c-bis). (abrogata); d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164; e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34. 4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e' rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. 3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva. 5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. 5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge. 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. 6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. 6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.». «Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attivita' esercitata. 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti. 2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. 3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita' di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e' effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. 5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati. 6. 6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023). - 1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all'articolo 63,comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n.14 del 2019 e' espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. 2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio; b) l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa; e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi. 3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 puo' trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non e' inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso. 5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.». |
| Art. 5 Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9: 1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il ((30 luglio 2024))»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»; b) al comma 10: 1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»; c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»; d) al comma 12, dopo le parole: «al comma 10» e' inserito il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». ((1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno gia' presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.)) 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro ((per l'anno 2023 e a)) 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). - 1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate: a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse. 2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non e' dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non e' decorso il termine di accertamento del tributo nonche' ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato. 3. All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.». 3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi». La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica gia' definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino gia' avviate a tale data, la proroga e' limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione. 4. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «le spese amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione». 5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' stata sostenuta la spesa ovvero» sono soppresse. 6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle societa' da esse partecipate» sono soppresse. 6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: «4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della societa'». 7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti. 8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 e' riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attivita' in tutto o in parte non qualificabili come attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruita' nonche' nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura e' in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonche' nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui agli articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente. 9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 luglio 2024, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. 10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il versamento puo' essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2024. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo' essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia gia' stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia gia' stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017. 12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022». 12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023». 12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022». 13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13, la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: «h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto; h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»; b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,». 14. 14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente: «Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti). - 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. 2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale e' posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti: a) la societa' Poste italiane S.p.a.; b) le banche; c) le societa' di gestione del risparmio; d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e) le societa' di intermediazione mobiliare; f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonche' le societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico; g) le imprese di assicurazioni». 14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022». 14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro». 14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui e' prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della societa' di vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette societa' di vendita; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura minima di 800 euro. 15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutate in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 15-bis. Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e' soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento». 15-ter. Il regime di non imponibilita' previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al quarto comma, le parole da: «, ad esclusione di quelle» fino a: «organizzazioni nazionali» sono soppresse; 2) al quinto comma, le parole: «, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati» nonche' le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali» sono soppresse; 3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati; b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; 5) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria». 15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. 15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni»; 2) al comma 3: 2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico»; 2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis»; 2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)»; 2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»; 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco»; b) all'articolo 29, comma 2, le parole: «alcole denaturato con denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «alcole completamente denaturato»; c) all'articolo 30: 1) al comma 1, le parole: «denaturati con denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «completamente denaturati»; 2) al comma 2, lettera d), le parole: «l'alcole denaturato con il denaturante generale» sono sostituite dalle seguenti: «l'alcole completamente denaturato»; d) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalita' diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6»; e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo l'articolo 33 e' aggiunto il seguente: «Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non puo' risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria e' legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»; f) all'articolo 35: 1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, alla quale e' sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma e' arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori»; 2) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: «3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo' risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica e' legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»; g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea e' sostituito dal seguente: «'vino spumante' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:»; h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: «Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino). - 1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo' risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore e' legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»; i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da: «nonche' tutti i prodotti» fino a: «le seguenti condizioni:» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:»; l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 e' aggiunto il seguente: «Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra). - 1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo e' legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»; m) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento e' legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui».». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo, ((per l'anno 2023)), di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 3.((Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98)), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, e' abrogato. 4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme gia' versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato. 5. Per il solo anno 2024 e' istituito un contributo di solidarieta', a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «1.-114. Omissis. 115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti. 116. Il contributo di solidarieta' e' determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 117. Il contributo di solidarieta' dovuto, determinato ai sensi del comma 116, e' versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023. 118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta', nonche' del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»: «Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all' articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all' articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. 3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche' delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. 6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione. 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89. 9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.». - Si riporta il testo del comma 33, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): «1.- 32. Omissis. 33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»; b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente: «Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.»; c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» e' soppressa; e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»; f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.»; g) all'articolo 84, comma 1: 1) il secondo periodo e' soppresso; 2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»; h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»; i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: «Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle societa' consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa' costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonche' alle societa' il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' impianti per lo smaltimento e la depurazione. 6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative. 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale. 8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le societa' estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della societa' estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»; l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati; m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa societa' che ha generato le perdite.»; n) all'articolo 102: 1) il comma 3 e' abrogato; 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa se la durata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96.»; o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato; p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita' internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»; q) all'articolo 109: 1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse; 2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»; 3) il comma 6 e' abrogato; r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» e' sostituita dalla seguente: «sedicesimo»; s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente: «Art. 122 (Obblighi della societa' o ente controllante). -1. La societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle societa' partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»; t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata; u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»; v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente: «Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa' consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della societa' estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»; aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96». Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento). - 1. (abrogato). 2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023». 2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' differito al 30 settembre 2023.». |
| ((Art. 6 bis Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione
1. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti: «7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis. 7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di vendita». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024. 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato di 1,56 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dalla presente legge: «Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. 1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e' obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. 2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta. 3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalita' per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative. 4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3. 5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. 6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione. 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50. 7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze. 7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis. 7-quinquies. Con determinazione del di-rettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di vendita.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| Art. 7
Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese precedente» e la parola «quadrimestre» e' sostituita dalla seguente «bimestre». ((1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relativa ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilita' del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge: «1.-290. Omissis. 291. Il decreto di cui al comma 290 puo' essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Omissis.». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001. - Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013. - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». |
| Art. 8 Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge ((17 maggio 2022)), n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((15 ottobre 2024))»; b) ((al comma 4,)) primo periodo, le parole «20 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((10 dicembre 2024))». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo((,)) pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: «Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 15 ottobre 2024, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. 2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022. 3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1. 4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 10 dicembre 2024. Tale prestito puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.». |
| ((Art. 8-bis Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali). - 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. 3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.». |
| ((Art. 8 ter Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita'
1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-quater, le parole: «negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»; b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, le parole: «agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita'). - 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati. 2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge. 2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalita', verificata la regolarita' formale della documentazione. 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio. 3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale. 4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.». |
| ((Art. 8 quater Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti
1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dalla presente legge: «Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalita' previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita', con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.». |
| ((Art. 8 quinquies
Disposizioni in materia di piani di risparmio
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 112 e' sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione». 2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo» sono soppresse.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, come modificato dalla presente legge: «Art. 13-bis (Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine). - 1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo. 2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%. 2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis: a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori; c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi. 3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 88 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo"; b) al comma 92 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo". 4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili. 5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.». |
| Art. 9 Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 841 e' sostituito dal seguente: «841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalita' definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ((ottobre 2023»)); b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»; c) il comma 843 e' sostituito dal seguente: «843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalita' individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni ((di bilancio»;)) d) i commi 844 e 845 sono abrogati. 3. Al testo unico ((delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse; b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili ((per riscaldamento»;)) c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente e' pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo e' pari a 688,71 milioni di euro»; d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro». 4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 ((del testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, e' riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, e' attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del ((testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al)) decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro ((per l'anno 2023)), 49,061 milioni ((per l'anno 2024)) e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, puo' essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. 9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o piu' atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. ((L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati di esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.)) 10. Alla regione Molise e' assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione. 11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in ((sede di)) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. 12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23. ((12-bis. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di fattibilita' tecnico-economica».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n.296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «1.-829. Omissis. 830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 842, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) come modificato dalla presente legge: «1.-841. Omissis. 842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 75 e 79, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificato dalla presente legge: «Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; b); c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali; f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. 1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento. 2.». «Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. 4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente e' pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo e' pari a 688,71 milioni di euro. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 4-ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 688,71 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 688,71 milioni di euro e' ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente e' considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma. 4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e' versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione. 4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. 4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.». - Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): «Art. 104. - Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 80 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «Art. 2. - 1.-79. Omissis. 80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalita' extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano. 80-bis.-108. Omissis. 109. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici): «Art. 45. Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale 1.-3. Omissis. 3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa' concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano. 3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42: «Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono: a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita' finanziaria; b) le regioni: i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilita' economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione; ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione; c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.». - La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (30 dicembre 2020): «1.-820. Omissis. 821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente e' ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 204, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla presente legge: «Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui). - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite e' verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. 2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. 3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.». |
| ((Art. 9 bis Disposizioni in materia di interventi per le attivita' degli enti locali in crisi finanziaria
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici, come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Interventi per le attivita' degli enti locali in crisi finanziaria). - 1. Ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. 1-bis. Ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023. 2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed e' concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale, che e' tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse. 3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Per le province e le citta' metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato in 20 euro per abitante. 5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 253, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720»; b) all'articolo 256, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, e' tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'in-terno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'in-terno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati». 5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. 5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter e' concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di citta' metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e' assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». |
| Art. 10
Trasporto pubblico locale
1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, ((del decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi gia' assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalita' ivi previste. 2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 200, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite, a mobilita' ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con invalidita' o affette da malattie che necessitano di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero di persone di eta' pari o superiore a sessantacinque anni, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato; c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati. 3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio. 4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno pubblico. 4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i comuni possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilita', anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1. 4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5 per cento delle medesime risorse anche per finanziare le spese necessarie per promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo. 5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico): «Art. 4 (Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, e' destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario.». |
| ((Art. 10 bis Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilita' ridotta
1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilita' ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 2. Ferme restando le modalita' di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilita' ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilita' ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalita' di cui al presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilita' locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 5. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilita' ridotta e alle persone con disabilita'. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale; c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati: a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante: a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario. 6. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. 9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta; b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.». - Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): «Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: "534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. 534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017.". 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e' effettuata: a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale; b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e); c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita'; d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e). 2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di inadempienza. 2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non puo' determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118. 2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma. 3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento. 4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e' effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile. 5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni: a) i commi 3 e 5 sono abrogati; b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3," e le parole: ", in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3," sono soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le Regioni"; c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". 8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea. 8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificita' del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. 8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali"; b) il comma 6 e' abrogato. 8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1º gennaio 2018. 8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia gia' disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord Srl e sue controllate. 8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020. 9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "trasporto di persone," sono inserite le seguenti: "i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone". 11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi. 11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici. 11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresi', che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti. 11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. 11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi gia' avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonche' per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti. 12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza". 12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e' sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole: "alla riqualificazione elettrica" sono inserite le seguenti: "e al miglioramento dell'efficienza energetica"; b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche". 12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente. 12-quinquies. 12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: "4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente".». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): «1.-299. Omissis. 300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilita' locale sostenibile, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita' di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonche' le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| ((Art. 10 ter
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del MOSE
1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita' dell'Autorita' e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) come modificato dalla presente legge: «Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito «Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati. 2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorita' puo' provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive "Uccelli" e "Habitat". In particolare l'Autorita': a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante; b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite societa' da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita' tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attivita' di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare; d) svolge attivita' di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; e) puo' svolgere attivita' tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attivita' di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede, in relazione alle attivita' di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonche' la riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attivita' di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altri materiali per qualsiasi uso; r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; s) esprime pareri obbligatori sulla validita' dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita' della laguna; t) verifica la conformita' al progetto degli impianti di depurazione realizzati. 3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti di ricerca pubblici e privati. 4. Sono organi dell'Autorita': a) il Presidente; b) il Comitato di gestione; c) il Comitato consultivo; d) il Collegio dei revisori dei conti. 5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con il sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. 7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza anche in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorita'. 9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della citta' metropolitana di Venezia, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalita' previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di personale di 100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'. 11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. 13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. 14. Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione enti pubblici non economici. 15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita' dell'Autorita' e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalita' previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva la facolta' per l'Autorita' di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse. 16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle societa' di cui al primo periodo. 19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. 20. Il Commissario liquidatore ha il compito: a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita' svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale. 21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimita' da parte della Corte dei conti. 22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. 2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso. 3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione. 4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato: a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio. 25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste. 26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi.»; b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»; 2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». 27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio. 27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto. 27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di trenta giorni. 27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.» |
| ((Art. 10 quater Incremento del fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»
1. Al fine di incrementare il fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali): «Art. 1 (Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti). - 1. - 5. Omissis 5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci. Il 'buono patente autotrasporto' puo' essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «1.-504. Omissis 505. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disposto il riparto delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle strade. Omissis.» |
| Art. 11
Edilizia universitaria
1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonche' di incrementare la disponibilita' di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione gia' in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo ((di cofinanziamento)) nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, ((n. 338, con)) una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede((, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,)) ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, gia' concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche' i connessi pagamenti, conservano piena validita' ed efficacia ad ogni effetto di legge. 3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ((3-bis. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in corso di costruzione, ai FIA italiani immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il FIA italiano immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'universita' e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il FIA italiano immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati. 3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494, e' incrementato di euro 16.000.000 per l'esercizio 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n.338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari): «Art. 1 (Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalita' da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. 2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento. 3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. 4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi. 4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalita' di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi. 4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalita' di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita' previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva. 6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo. 8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalita' della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali. 9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' abrogato. 10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.» «Art. 1-bis (Nuovo housing universitario). - 1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalita' previste dalla medesima riforma. 2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 e' effettuata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 7, nonche' della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento. 4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi. 5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalita' del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilita' di destinazione ad altra finalita', anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche. 6. La riduzione della disponibilita' di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilita' prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalita' del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11. 7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti: a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2; b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto; c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonche' il numero minimo di posti letto per intervento; d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonche' della riduzione del 15 per cento in ragione della finalita' sociale delle misure di cui al presente articolo; e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto; f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). 8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito. 9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente derivante dall'immobile. 10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma. 11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. 12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca; b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 13.». - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 10-bis. - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, concernente regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento s'intendono per: a) «Testo Unico della Finanza (TUF)»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; b) «Testo Unico Bancario (TUB)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) «Oicr»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF; d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-bis), del TUF; e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto; f) «Oicr italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l, del TUF; g) «fondo»: il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF; h) «Sicav»: la societa' di investimento a capitale variabile come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del TUF; i) «Sicaf»: la societa' di investimento a capitale fisso come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF; l) «OICVM italiani»: gli Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del TUF; m) «FIA»: l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), del TUF; o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quater), del TUF; p) «investitori professionali»: i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonche' coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF; q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri; r) «partecipazioni in societa' immobiliari»: le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili; s) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del TUF o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo; t) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE; u) «gestore»: uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF; v) «Sgr»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF; z) «gestione di portafogli»: il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF; aa) «portafoglio finanziario»: il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori; bb) «prodotti di investimento assicurativi»: i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF; cc) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF; dd) «personale»: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel TUF.". - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1965, n. 494 (Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969 e di un contributo statale di 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933): «Art. 2. - Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.» |
| Art. 12
Anticipo investimenti FS
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((pari a 1.000 milioni)) di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1. - 395. Omissis 396. E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. Omissis.». |
| Art. 13
Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese
1. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ((e' autorizzata la spesa)) di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23. ((1-bis. Per lo stesso fine, l'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): «Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016 (21), dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5. 4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2. 6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo. 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare: a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse; b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2; c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo. 8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. 8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n.108 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): «Art. 4-bis (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali). - 1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda.».» -Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239. |
| ((Art. 13 bis
Disposizioni fiscali per l'industria fonografica
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo) come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta. 2. 3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 4. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo."; b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo."; c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'".». |
| ((Art. 13 ter Disciplina delle locazioni per finalita' turistiche, delle locazioni brevi, delle attivita' turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale
1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalita', il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche, alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati. 2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unita' immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale. 3. Il CIN e' assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unita' immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale o provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice cosi' generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione. 4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unita' immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7. 6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unita' immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, e' tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui e' collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonche' ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unita' immobiliare destinata alla locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore. 7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unita' immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonche' di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimita' degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021. 8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attivita' di locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui territorio e' svolta l'attivita'. Nel caso in cui tale attivita' sia esercitata tramite societa', la SCIA e' presentata dal legale rappresentante. 9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonche' chiunque propone o concede in locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unita' immobiliari o porzioni di esse prive di CIN e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati e' punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unita' immobiliare per la quale e' stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unita' immobiliari ad uso abitativo, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 e' punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attivita' di locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto e' sanzionato dalla normativa regionale. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio e' ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unita' immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con modalita' definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unita' immobiliari ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalita' istituzionali». 13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalita' di interoperabilita' tra le banche dati nazionale e regionali. 14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n.96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare. 2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 3-bis. 4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi. 7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.». - Si riporta il testo dell'articolo 13-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi): «Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive). - 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. 3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati e' accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalita' istituzionali. 5. - 6. 7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4 nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». - Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 7. - Si riporta il testo dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 109 - art. 107 T.U. 1926. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. 3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «1. - 594. Omissis 595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, e' riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non piu' di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attivita' di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». - La legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 13-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla presente legge: «Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive). - 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. 3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalita' istituzionali. 5. - 6. 7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4 nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. 8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio. 9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». |
| ((Art. 13 quater
Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla societa' SIMEST S.p.a. per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' estesa alle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi. 2. La misura di cui al comma 1 e' altresi' estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri che sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalita' di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori nei quali si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia. 4. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attivita' dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalita' previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo». 5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 11.121.000 euro; b) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 4.550.000 euro; c) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 1.757.000 euro; d) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 2.526.000 euro; e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 200.000 euro; f) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 25.000 euro; g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 4.518.000 euro; h) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 4.044.000 euro; i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca, quanto a 8.790.000 euro; l) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 5.624.000 euro; m) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto a 3.160.000 euro; n) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 3.595.000 euro; o) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 90.000 euro.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi): «Art. 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici). - 1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. e' autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si e' avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.» - Si riporta il testo dell'articolo 72, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attivita' di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni. 2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia; b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese. 3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale; b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. 4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1. - 48. Omissis 49. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «1. - 269. Omissis 270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane): «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.» - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. - 3. Omissis 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attivita' dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalita' previste dal decreto adottato in attuazione del primo periodo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».» |
| Art. 14 Rifinanziamento ((del)) Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108
1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili): «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali). - 1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto ai sensi del quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 e' determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una primaria societa' di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dall'estinzione della concessione. E' fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente, finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione. 2. Il concedente e' autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1 l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato dall'ANAS S.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate all'ANAS S.p.a. nei termini e secondo le modalita' definiti con la medesima societa' e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata all'ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater. 4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche' la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.». |
| ((Art. 14 bis Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25
1. La societa' Strada dei Parchi S.p.a. di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito denominata «concessionario», e' reintegrata, secondo le modalita' e con la decorrenza indicate al comma 5 del presente articolo, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, di seguito denominata «Convenzione Unica», fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione della societa' ANAS S.p.a. ai sensi del citato articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente: a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonche' ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico nonche' dell'ANAS S.p.a., con compensazione delle spese; b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti dell'ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche' a subentrare nei contratti stipulati dall'ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5. 2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica e' integrata dall'atto aggiuntivo, corredato del relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria societa' di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente e' autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che si intendono approvati per effetto del presente articolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei seguenti requisiti: a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario e' calcolato: 1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalita' di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022; 2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario; 4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro; b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017; c) e' inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie; d) e' fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorita' di regolazione dei trasporti in attuazione del punto 17.3 dell'allegato A alla delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorita', applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera a); e) e' determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla decisione C(2018) 2435 della Commissione, del 27 aprile 2018, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorita' di regolazione dei trasporti. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti dell'ANAS S.p.a., in via definitiva, alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera a), numero 3), nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto: a) esclusivamente del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.; b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi dall'ANAS S.p.a. nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria; c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022; d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili a interventi non ancora conclusi e collaudati. 4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del PEF. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalita' e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera a). Il termine di conclusione della gestione da parte dell'ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario e' individuato entro le ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, l'ANAS S.p.a. prosegue nella gestione delle tratte autostradali. 6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuta a quest'ultimo la somma di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni per l'anno 2024. Ai fini di cui al primo periodo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo. 7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nei seguenti termini: a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro; b) quanto a 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024. 8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, come incrementato dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto. 9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 68 del 2022. 10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, le parole: «dal trasferimento della titolarita' della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla societa' in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009». La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili): «Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25). - 1. La convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e' risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la presente disposizione, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in qualita' di concedente della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarita' della concessione di detta rete autostradale alla societa' in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, l'ANAS S.p.a. assume a decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di assicurare la continuita' della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo altresi' allo svolgimento delle seguenti attivita': a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria; b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni; c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, l'ANAS S.p.a.: a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e a valere sulle risorse di cui al comma 10, del personale della societa' Strada dei Parchi S.p.a., nonche' delle societa' Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette societa' e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. L'ANAS S.p.a. e' altresi' autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non e' tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS S.p.a., in un livello corrispondente a quello riconosciuto dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette societa'. Al personaleassunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi, purche' impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette societa'. Il personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del secondo periodo e' trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilita' di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla societa' di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2-septies del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, entro la data dell'effettivo affidamento a detta societa' della titolarita' della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25; b) per l'affidamento delle attivita' necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto; c) puo' effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai quali non e' ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice; d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione nonche' all'effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del presente decreto. E' esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' affidate ai sensi del presente articolo. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, la societa' Strada dei Parchi S.p.a., la societa' Parchi Global Services S.p.a., la societa' Infra-engineering S.r.l. e la societa' Toto Holding S.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione dell'ANAS S.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalita' delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche' a garantire al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette societa' ovvero da altre societa' controllate dalla societa' Toto Holding S.p.a. La documentazione e i beni messi a disposizione dell'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta delMinistro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' nominato un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle societa' di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento della propria attivita', il commissario ad acta puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di altri organi dello Stato. 6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell'ANAS S.p.a. delle attivita' di cui al comma 2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8 luglio 2022, sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro sessanta giorni dalla predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa ritenuti indispensabili. 7. In relazione alle procedure di affidamento indette dall'ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, nonche' a quelle indette dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i relativi bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi previsti, a promuovere la stabilita' occupazionale del personale della societa' Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022 nelle attivita' di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresi' l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata presso la detta societa'. 8. Al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attivita' di cui al comma 2 e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, e' istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante dell'ANAS S.p.a., un rappresentante della regione Abruzzo, un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei sindaci dei comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, informando mensilmente l'ANAS S.p.a., il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e i membri del Tavolo di cui al comma 8 sui risultati dell'attivita' ispettiva svolta. 10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' dai commi 4 e 6 si provvede a valere sui proventi dei pedaggi riscossi dall'ANAS S.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3. Per l'anno 2022 e' riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a.un'anticipazione di euro 60 milioni, che e' restituita dalla medesima societa', senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarita' della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla societa' in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo. Detto importo e' riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 11. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della societa' Strada dei Parchi S.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' determinato secondo le modalita' previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 11, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis, comma 2, una somma corrispondente all'entita' delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica di cui al comma 1, dovute e non ancora versate dalla Strada dei Parchi S.p.a. all'ANAS S.p.a. alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all'ANAS S.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 7-bis, comma 2. 13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 10, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater.». - Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n.214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti gia' inclusi in tariffa. 3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo». 6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. 7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. 8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessita' e urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi. 9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del progetto di gestione. 10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga. 11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere. 12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe. 13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero. 14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata».». - Il testo dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 14. - La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 7-ter, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) come modificato dalla presente legge: «Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25). - 1. La convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e' risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la presente disposizione, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in qualita' di concedente della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarita' della concessione di detta rete autostradale alla societa' in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, l'ANAS S.p.a. assume a decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di assicurare la continuita' della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo altresi' allo svolgimento delle seguenti attivita': a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria; b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni; c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, l'ANAS S.p.a.: a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e a valere sulle risorse di cui al comma 10, del personale della societa' Strada dei Parchi S.p.a., nonche' delle societa' Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette societa' e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. L'ANAS S.p.a. e' altresi' autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non e' tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS S.p.a., in un livello corrispondente a quello riconosciuto dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette societa'. Al personaleassunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi, purche' impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianita' lavorativa maturata presso dette societa'. Il personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del secondo periodo e' trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilita' di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla societa' di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2-septies del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, entro la data dell'effettivo affidamento a detta societa' della titolarita' della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25; b) per l'affidamento delle attivita' necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto; c) puo' effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai quali non e' ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice; d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione nonche' all'effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del presente decreto. E' esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' affidate ai sensi del presente articolo. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, la societa' Strada dei Parchi S.p.a., la societa' Parchi Global Services S.p.a., la societa' Infra-engineering S.r.l. e la societa' Toto Holding S.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione dell'ANAS S.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalita' delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonche' a garantire al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette societa' ovvero da altre societa' controllate dalla societa' Toto Holding S.p.a. La documentazione e i beni messi a disposizione dell'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta delMinistro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' nominato un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle societa' di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento della propria attivita', il commissario ad acta puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di altri organi dello Stato. 6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell'ANAS S.p.a. delle attivita' di cui al comma 2, nonche' per assicurare la continuita' della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, qualora non gia' integralmente eseguite alla data dell'8 luglio 2022, sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro sessanta giorni dalla predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa ritenuti indispensabili. 7. In relazione alle procedure di affidamento indette dall'ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, nonche' a quelle indette dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i relativi bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi previsti, a promuovere la stabilita' occupazionale del personale della societa' Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022 nelle attivita' di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresi' l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianita' lavorativa maturata presso la detta societa'. 8. Al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attivita' di cui al comma 2 e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, e' istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante dell'ANAS S.p.a., un rappresentante della regione Abruzzo, un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei sindaci dei comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, informando mensilmente l'ANAS S.p.a., il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e i membri del Tavolo di cui al comma 8 sui risultati dell'attivita' ispettiva svolta. 10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' dai commi 4 e 6 si provvede a valere sui proventi dei pedaggi riscossi dall'ANAS S.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3. Per l'anno 2022 e' riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a.un'anticipazione di euro 60 milioni, che e' restituita dalla medesima societa', senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 eA25, mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c),della convenzione unica del 18 novembre 2009. Detto importo e' riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 11. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della societa' Strada dei Parchi S.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' determinato secondo le modalita' previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3. 12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 11, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis, comma 2, una somma corrispondente all'entita' delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica di cui al comma 1, dovute e non ancora versate dalla Strada dei Parchi S.p.a. all'ANAS S.p.a. alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all'ANAS S.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 7-bis, comma 2. 13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 10, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater.». |
| Art. 15
Anticipo difesa
1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e' rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1997, n.266 (Interventi urgenti per l'economia): «Art. 4 (Programmi del settore aeronautico). - 1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. E' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonche', in particolare, per sviluppare le capacita' di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea. 3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformita' alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.». |
| ((Art. 15 bis
Fondo di garanzia per le PMI
1. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, opera con le seguenti modalita': a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' pari a euro 5.000.000; b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati, la garanzia e' concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate «PMI», rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidita'. La predetta misura massima e' innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima e' altresi' innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonche' per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima e' pari al 50 per cento; c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalita' di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonche' in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo massimo fino a euro 50.000, la garanzia del Fondo e' rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e' applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo; d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purche' iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonche' gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operativita' e le finalita' della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, societa' o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalita' definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo puo' essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo; e) la garanzia del Fondo puo' essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, e' riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidita'; la predetta percentuale e' innalzata al 40 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonche' per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo; f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalita' previste dalle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo; g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo e' concessa a titolo gratuito. 2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017. 3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 e' dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non e' dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario. 4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalla seguente: «500.000». 5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operativita' del Fondo. Per la medesima finalita' sono altresi' utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e' conseguentemente abrogato. 6. E' istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonche' delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato e' convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal presidente del consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 7. All'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese» sono soppresse. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Comitato consultivo di cui al comma 6 del presente articolo, il predetto consiglio di gestione e' composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente comma. 8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «1. - 99. Omissis 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente; b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Omissis.». - Il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023 (Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) e' pubblicato nel sito internet del Ministero. - Il regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. - Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b); c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00. 2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5; c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali; e) presentazione di un programma di attivita'. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. 3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente. 4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela. 5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.». - Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n.214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 39 (Misure per le micro, piccole e medie imprese). - 1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa. 4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1. 6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo. 7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese). - 1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 500.000 ed euro 8 milioni. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali. 4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.». - Si riporta il testo dell'articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19). - 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 e' sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidita' quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce: a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 giugno 2021, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a); b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi del comma 2, lettera b); c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonche' con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalita' operative. 7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. 8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. 9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8. 10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia. 11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformita' all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi): «Art. 17 (Garanzia sviluppo media impresa). - 1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalita' di accesso alla garanzia della sezione speciale. 2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.». 2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, e' abrogato. 3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per le finalita' generali del predetto Fondo. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Garanzia sviluppo media impresa). - 1. (Abrogato). 2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.». 2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, e' abrogato. 3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per le finalita' generali del predetto Fondo. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n.147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «1. - 47. Omissis 48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento; c-bis) la sezione speciale, che e' istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e' accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n.147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) come modificato dalla presente legge: «1. - 47. Omissis 48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento; c-bis) la sezione speciale, che e' istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e' accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale.». |
| Art. 16
Misure in materia di sport
1. Per le attivita' connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attivita' connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, e' incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. ((Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.)) 2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e' disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalita' di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. ((2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; b) all'articolo 12, comma 2-bis, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»; c) all'articolo 25, dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: «6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023».)) 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di ((indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al)) primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ((3-bis. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalita' disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «1. - 629. Omissis 630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. Omissis.». - Il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 273 e dell'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n.244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): «Art. 1. 1. - 272. Omissis 273. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione». Omissis.». «Art. 2 1. - 271. Omissis 272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso e' autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana e' autorizzata ad effettuare. 273. Il 95 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 e' destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalita' di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, la Federazione ciclistica italiana stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 7, 12 e 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni. 1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto. 1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. 1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 30 giugno 2024.» «Art. 12 (Disposizioni tributarie). - 1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto. 3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». «Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. 1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita' dello sport. 1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attivita' sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. 2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. 3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. 4. 5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. 6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida. 6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione e' sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. 6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023. 7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): «Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). - 1. - 2. Omissis 3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle societa' sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalita' della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternita' e della genitorialita', contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalita' disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternita' previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennita' economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennita' economica di malattia e per il finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e' pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti. 5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e' quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. 7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.». |
| Art. 17
((Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali))
1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023((.)) 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. 2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse; b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a); c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale; d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati; e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento. 6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato. 7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24. 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge. 9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo. 10. A1 Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale. 11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.». |
| ((Art. 17 bis
Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus
1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio2022, n.15 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) come modificato dalla presente legge: "Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022». 1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»; b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»; c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria». 1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»; b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»; c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria». 1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operativita' del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022». 3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; b) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.». 4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2023 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono soppresse. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operativita' del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2024. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano gia' regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022». 8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo e' costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attivita' formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validita' delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement. 8-quater. Possono accedere al bacino di cui al comma 8-ter, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo. 8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-ter.". |
| ((Art. 17 ter
Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' integrato con la presenza di un rappresentante, scelto d'intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, sono rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che partecipa, con diritto di voto, alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilita'. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27.539 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS. 3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza): «Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale. 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra persone di comprovata competenza e professionalita', con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3-bis. 4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalita', con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza. 6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente. 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento; l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti.» - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): «Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. 1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». |
| Art. 18
Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico
1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennita' una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. 2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa((,)) e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e' attribuita un'indennita' una tantum pari a 550 euro. L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore. 3. L'indennita' di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennita'. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina: «Art. 2-bis (Indennita' per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale). - 1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e' attribuita un'indennita' una tantum pari a 550 euro. L'indennita' puo' essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore. 2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennita'. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1.-970. Omissis 971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale», con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento suddetto. Omissis.». |
| ((Art. 18 bis Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14
1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 marzo 2024.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10 e dell'allegato B, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria): «Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19). - 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 30 giugno 2022. 1-ter. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022. 1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro; b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022. 3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in atto nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022. 5. Le aree sanitarie temporanee, gia' attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022. 5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». 5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.» «Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 19 Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche: a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite da «30 novembre 2023»; b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa.»; c) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione ((delle loro caratteristiche)) sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla ((legge 28 marzo)) 2019, n. 26, ((ferma restando)) la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge «1.-312. Omissis 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023. Omissis.». |
| Art. 20
Misure per le scuole dell'infanzia paritarie
1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1.-327. Omissis 328. Per l'anno 2022 e' assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis.». |
| ((Art. 20 bis
Misure urgenti in materia di istruzione
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico gia' attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalita' le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR, nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. 2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia: «Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 21, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025: «Art. 21 (Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento. 3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attivita' del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione e del merito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,». 4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono inserite le seguenti: «nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario».» - Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione e del merito, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al concorso puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.». |
| Art. 21 Misure in materia di ((immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione)) delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina
1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonche' in favore dei minori non accompagnanti e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)). Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. ((1-bis. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, e' assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunita' di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma e' ripartito.)) 2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»; b) le parole «nel limite massimo ((di spesa di 37.259.690 euro))» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo ((di spesa di euro 51.886.624)), di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024». 3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023. 4. I criteri e le modalita' di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.)) 5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettivita' delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023. 6. ((All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91)), sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «, per la meta',» e «, per l'altra meta',» sono soppresse; b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi assistenziali straordinari». 7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023. 8. ((Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)), dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023. ((9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attivita' e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuita' della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' la rimodulazione delle attivita' e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis.)) 10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024». 11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, ((7 e 9,)) pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni ((per l'anno 2024,)) si provvede: a) ((quanto a)) 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse ((rivenienti)) dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2; b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024((,)) ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Diritto del minore ad una famiglia): «Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 1.1. Il minore non puo' essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento. 1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. 1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare. 2-bis. Il minore non puo' essere inserito presso strutture o comunita' pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di societa' che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento. 3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo' essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. 3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3. 4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in comunita' di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. 5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013): «1. - 379. Omissis 380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.; c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381; d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano; i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) come modificato dalla presente legge: «1.-682. Omissis 683. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno e' autorizzato a utilizzare per gli anni 2023 e 2024, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. 1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. 2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della liberta' personale. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. 5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. 5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. 7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto. 7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n.46 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale: «Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri). - 1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri». 2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita' delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»; b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.». 3. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprieta' pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. 3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e' effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, e' autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020. 5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».» - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza), come modificato dalla presente legge: «Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. 3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 600, della legge 28 dicembre 2015, n.208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», come modificato dalla presente legge: «1.-599. Omissis 600. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, connesse alle attivita' istruttorie di competenza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo decreto si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato. Omissis.». - Il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 13-quinquies. - Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. 8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali: «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina). - 1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualita'. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.». - Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina): «Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste al comma 4, e' autorizzato, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a: a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita' di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unita'. Le attivita' di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonche' dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonche' delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unita'; c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unita'. 2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attivita' lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872. 3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacita' delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022. 4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.28, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero). - 1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.». |
| ((Art. 21 bis Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 153 a 158, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «1. - 152. Omissis 153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. 154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. 156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno. Omissis.». - Il testo dell'articolo 1, commi da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. |
| ((Art. 21 ter Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 e' inserito il seguente: «901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli Organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007».)) |
| Art. 22 Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi
1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1: a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ((al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile)); b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), ((all'indirizzo)) disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), nelle more della messa a disposizione dei servizi ((dell'ANPR)) relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile; c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati ((nell'ANPR)), che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ((e che non rientrano)) tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, ((lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente ((l'istituzione)) della medesima ANA; ((d) all'ISTAT»)); b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui ((al comma 3».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi). - 1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati: a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea. 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1: a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile; b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile; c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA; d) all'ISTAT. 3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3. 4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalita' tecniche di trasmissione. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». |
| ((Art. 22 bis
Bonus psicologo
1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): «Art. 1-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale; b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. 3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.». |
| Art. 23
Disposizioni finanziarie
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7. 2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato ((relative alle agevolazioni)) per i bonus edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito((, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)) sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7. 3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) e' abrogata. 4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7. 5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7. 6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro ((per l'anno 2033 e)) 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7. 7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede: a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42; h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266; i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)), come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003((, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003)); o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6; p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1; q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto. 9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). - 1.-16-ter. Omissis 16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n.145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «1.-349. Omissis 350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso: a) (abrogata); b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria; c) il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalita' previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «1. Omissis 2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e' destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: «Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1.-16. Omissis 17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46): «Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio). - 1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale. L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e' presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda. 3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare e' comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e' riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. 5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. 6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. 7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validita' a dicembre dell'anno precedente. 8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni: «Art. 12. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc 1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «1.-198. Omissis 199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione): «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonche' di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le amministrazioni competenti e le strutture tecniche del Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti, anche avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la coesione territoriale, provvedono alla ricognizione delle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale. La ricognizione effettuata dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati e' trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la trasmettono, unitamente a quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e all'Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun territorio, con particolare attenzione alle aree che risentono di maggiori criticita' nei collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificita' insulare e delle zone di montagna e delle aree interne, nonche' dei territori del Mezzogiorno, alla densita' della popolazione e delle unita' produttive, e sono individuati i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la specificita' insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019, purche' sia comunque assicurato il rispetto dei termini previsti dal presente articolo. 1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo' stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021. 1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-bis individua, anche sulla base di una proposta non vincolante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli interventi da realizzare, che non devono essere gia' oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonche' le modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo e' comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (39) 1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021. 1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del comma 1-ter, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». - Il riferimento al testo dell'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 15. - Il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n.234, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 12. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1.-177. Omissis 178. Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni). - 1.-2. Omissis 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati: a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 (Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni): "Art. 6 (Conti correnti di Tesoreria). - 1.-5. Omissis 6. Sono aperti i seguenti conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato intestati al Ministero dell'economia e delle finanze: a) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - erogazioni su mutui trasferiti»; b) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - gestione conti correnti e assegni postali»; c) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - capitale B. P. F . trasferiti»; d) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - interessi su B. P. F . trasferiti»; e) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - servizio incassi e pagamenti». Omissis.". - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione: «Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. 3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali e' autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita' indicate nella richiesta di cui al medesimo comma. 5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. 6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).». |
| ((Art. 23 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))
Riferimenti normativi
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. |
| Art. 24
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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