Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 144
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2023, n. 189 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il
rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia
di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la
raccolta delle sottoscrizioni

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate successivamente al termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e, in ogni caso, nelle more della piena operativita' della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attestata ai sensi del comma 344 ((del medesimo articolo 1)) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, anche appartenente all'Area Assistenti, gia' inquadrati nel Comparto Ministeri((,)) seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unita'.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione puo' avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unita', di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti ((all'Area)) Assistenti((, gia' inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area)), fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'Area Assistenti gia' inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3.
3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilita' alla assegnazione ((all'Ufficio centrale)) per il referendum della Corte di cassazione.
4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 e' riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione
5. Per le finalita' di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato, e' corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e' ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, e' responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 32 della legge 25 maggio 1970,
n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo):
«Art. 32. - Salvo il disposto dell'articolo
precedente, le richieste di referendum devono essere
depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.
Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale
costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'art.
12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di
accertare che esse siano conformi alle norme di legge,
esclusa la cognizione dell'ammissibilita', ai sensi del
secondo comma dell'art. 75 della Costituzione, la cui
decisione e' demandata dall'art. 33 della presente legge
alla Corte costituzionale.
Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con
ordinanza, le eventuali irregolarita' delle singole
richieste, assegnando ai delegati o presentatori un
termine, la cui scadenza non puo' essere successiva al
venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle
irregolarita' predette e per la presentazione di memorie
intese a contestarne l'esistenza.
Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la
concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che
rivelano uniformita' o analogia di materia.
L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o
presentatori nei modi e nei termini di cui all'art. 13.
Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti
dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del
referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
dell'art. 19, hanno facolta' di presentare per iscritto le
loro deduzioni.
Successivamente alla scadenza del termine fissato
nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale
decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' di
tutte le richieste depositare, provvedendo alla
concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformita'
o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che
non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere
comunicata e notificata a norma dell'art. 13.
L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i
promotori, la denominazione della richiesta di referendum
da riprodurre nella parte interna delle schede di
votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del
referendum.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139 (Disposizioni urgenti per l'accesso alle
attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia
di protezione dei dati personali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in tema di temporaneo
rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione). - 1. Al fine di consentire
il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di
cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
relative alle richieste di referendum presentate entro il
31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67,
convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le
operazioni di verifica delle sottoscrizioni,
dell'indicazione delle generalita' dei sottoscrittori,
delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle
firme e delle certificazioni elettorali, nonche' per le
operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per
il referendum si avvale di personale della segreteria di
cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel
numero massimo di 28 unita', appartenente alla seconda area
professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di
assistente giudiziario.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per
le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il
referendum, il primo presidente della Corte di cassazione
puo' avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta
giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in
servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero
massimo di 100 unita', di cui 40 competenti per le funzioni
di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti
alla seconda area professionale con la qualifica di
assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili
professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di
supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei
sistemi informatici, appartenenti alla seconda area
professionale con la qualifica di operatore giudiziario
ovvero profili professionali equiparati.
3. Su richiesta del primo presidente della Corte di
cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice
interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione
di manifestazioni di disponibilita' alla assegnazione
all'ufficio centrale per il referendum della Corte di
cassazione.
4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al
comma 3 e' riservata al personale di ruolo
dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un
minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di
appartenenza, nonche', qualora in possesso delle
professionalita' richieste e secondo l'equiparazione
prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015, ai dipendenti di
ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonche' al
personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i
rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di
interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche
di provenienza dei dipendenti che abbiano manifestato la
propria disponibilita' sono tenute ad adottare il
provvedimento di comando entro cinque giorni dalla
richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale
provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il
nulla osta si ha comunque per rilasciato e
l'amministrazione giudiziaria puo' procedere
all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e
all'amministrazione di provenienza. Il trattamento
economico fondamentale e accessorio da corrispondere
durante il periodo di assegnazione temporanea continuera'
ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.
5. In ragione delle eccezionali finalita' di cui al
comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il
referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o
comandato ai sensi del comma 4, e' corrisposto l'onorario
giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13
marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni esecutive di
supporto di cui al comma 2, tale onorario e' ridotto di un
quinto. Detto personale, delegato dal presidente
dell'Ufficio centrale per il referendum, e' responsabile
verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio
1978, n. 199. Non e' dovuta, per il personale comandato ai
sensi del comma 4, l'indennita' giudiziaria.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 409.648
per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il comma 341 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli
che impediscono la piena inclusione sociale delle persone
con disabilita' e di garantire loro il diritto alla
partecipazione democratica, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, destinato alla realizzazione di una
piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori
necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e
138 della Costituzione nonche' per i progetti di legge
previsti dall'articolo 71, secondo comma, della
Costituzione, anche mediante la modalita' prevista
dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a
disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalita'
della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49
della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma
acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la
data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui
liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini
italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle
liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi
terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti
mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei
promotori della raccolta, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui
all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352
del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalita'
della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della
citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la
proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento
di validazione temporale elettronica qualificata di cui
all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e,
entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la
proposta di referendum anche ai fini del decorso del
termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del
1970.».
- Si riporta il comma 344 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla
presente legge:
«344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data
di operativita' della piattaforma di cui al comma 341,
attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro della
giustizia, le firme degli elettori necessarie per i
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione nonche' per i progetti di legge previsti
dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono
essere raccolte anche mediante documento informatico,
sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui e'
associato un riferimento temporale validamente opponibile
ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un
documento informatico che, a seconda delle finalita' della
raccolta, reca le specifiche indicazioni previste,
rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25
maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome,
del cognome, del luogo e della data di nascita del
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti
all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme
elettroniche qualificate raccolte non sono soggette
all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970.
Gli obblighi previsti dall' articolo 7, commi terzo e
quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante
la messa a disposizione da parte dei promotori,
successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'annuncio di cui all' articolo 7, secondo comma, della
stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di
cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma
elettronica qualificata. I promotori del referendum
depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa
data in cui effettuano il deposito di eventuali firme
autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme
raccolte elettronicamente possono essere depositate presso
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, come duplicato informatico ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia
analogica di documento informatico se dotate del
contrassegno a stampa di cui all' articolo 23, comma 2-bis,
del medesimo codice.».
- Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge 9 marzo
1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970,
n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo),
convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159:
«Art. 2. - 1. Per le operazioni di verifica delle
sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei
sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle
autenticazioni delle firme e delle certificazioni
elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle
firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del
personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22
maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore
alla settima. Detto personale, delegato dal presidente
dell'Ufficio centrale per il referendum, e' responsabile
verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 6 della legge 22 maggio
1978, n. 199.».
- Si riporta l'articolo 6 della legge 22 maggio 1978,
n. 199 (Modifiche alla L. 25 maggio 1970, n. 352, sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo):
«Art. 6. - Il primo presidente della Corte suprema di
cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle
sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di
referendum, con proprio decreto e in relazione alle
necessita', puo' aggregare all'Ufficio centrale per il
referendum altri magistrati della Corte.
Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono
espletate dai funzionari della cancelleria della Corte
designati dal primo presidente.
Il primo presidente dispone, altresi', sulle
modalita' di utilizzazione del centro elettronico e
dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.
Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum
come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo
18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un
contingente di personale non superiore a novanta unita'.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, della legge 13
marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei
componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche
delle schede e delle urne per la votazione):
«Art. 3. - 1. A ciascun componente ed al segretario
dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici
centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , degli uffici elettorali
circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli
uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici
elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il
referendum e degli uffici provinciali per il referendum di
cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n.
352 , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici
centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 , nonche' degli uffici elettorali
circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui
agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a
titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva
partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e'
corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle
ritenute di legge, di lire 80.000.
2. - 3. (Omissis).».
 
Art. 2

Piattaforma referendum on line

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 342 e' inserito il seguente: «342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarita' della piattaforma di cui al comma 341 e' attribuita al Ministero ((della giustizia)). Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.»;
b) al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono ((inserite)) le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia,».
2. Il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 341((,)) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la societa' provvede, ((tramite la Consip S.p.A.)), all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del ((fondo speciale)) di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025((,)) nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Per i commi 341 e 344 dell'articolo 1 della citata
legge 30 maggio 2020, n. 178 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - 1. - 14. (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
16.- 28-duodecies. (Omissis).».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.