Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DECRETO 13 novembre 2023
Approvazione della modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9 del Titolo II, rubricato «Le agenzie»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, recante norme di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito richiamata anche «Agenzia»), sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2014 al n. 275 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014;
Visto l'art. 6, comma 1, del menzionato Statuto, il quale stabilisce che «il Direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro da lui delegato»;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del menzionato Statuto secondo cui l'organizzazione dell'Agenzia e' determinata con regolamento adottato dal suo direttore ed approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la «Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale», adottato ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2017, recante l'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2017, recante l'approvazione delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 8 concernente le attribuzioni al Presidente del Consiglio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR»), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l'Italia;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 20 aprile 2022, recante l'approvazione della modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il senatore Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022 al n. 3010, con il quale il predetto Sottosegretario e' stato delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese e, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera a) del citato decreto concernente l'assegnazione delle funzioni relative all'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con il quale l'ing. Mario Nobile e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale;
Vista la direttiva di definizione degli obiettivi dell'Agenzia per l'Italia digitale per l'anno 2023, adottata in data 19 settembre 2023 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, sen. Alessio Butti, registrata dalla Corte dei conti in data 19 ottobre 2023 al numero 2750;
Vista la determinazione n. 237 del 9 ottobre 2023 del direttore generale dell'Agenzia, trasmessa per la prevista approvazione con nota prot. AgID n. 13330 del 9 ottobre 2023, acquisita al prot. DTD n. 4243-A di pari data, con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento di organizzazione limitatamente alle disposizioni concernenti il sistema direzionale e le strutture in staff e alle dirette dipendenze del direttore medesimo, volte alla definizione di un nuovo assetto organizzativo interno maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e strategici posti in capo all'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, imparzialita' e trasparenza dei processi gestionali;
Considerato che le modifiche apportate al regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale rispondono all'esigenza di garantire un piu' efficace e razionale svolgimento dei compiti istituzionali e strumentali dell'Agenzia alla luce degli obiettivi strategici assegnati con la predetta direttiva;
Tenuto conto, altresi', che, per le esigenze sopra indicate, e' stata ravvisata l'opportunita' di consentire un utilizzo maggiormente dinamico ed efficiente delle strutture strumentali e di funzionamento dell'Agenzia collocate a diretto riporto del direttore generale al fine di rendere possibile una piu' razionale e flessibile allocazione delle competenze attualmente ricondotte alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'Agenzia;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale al fine di approvare il modificato regolamento di organizzazione della medesima Agenzia, nei termini di cui alla determinazione n. 237 del 9 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il modificato regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2023

Il Sottosegretario di Stato: Butti

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3103
 
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale

Art. 1.
Finalita' dell'Agenzia per l'Italia digitale

1. Il presente regolamento, disciplina i principi, l'organizzazione e il sistema direzionale, l'organico, il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia per l'Italia digitale - AgID, di seguito Agenzia, ed i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L'Agenzia, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 19, 21 e 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, allo Statuto e alle altre norme legislative vigenti, e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. L'Agenzia, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese e vigila sui soggetti tenuti all'attuazione delle norme relative alla transizione al digitale, all'erogazione dei servizi fiduciari e all'accessibilita' dei siti e delle applicazioni, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.
2. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi:
a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori ed alla missione dell'Agenzia;
b) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori;
c) economicita', efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
d) imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa; contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni;
e) flessibilita' e innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia;
f) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialita' dei percorsi amministrativi, chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale ed efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per processi e in team e la gestione per progetti per le attivita' a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessita';
g) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e pieno utilizzo nell'organizzazione delle potenzialita' offerte dall'utilizzo delle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione via web, anche in funzione della promozione dell'innovazione digitale e della facilita' di accesso alle attivita', all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese.
3. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilita' e organizzazione dei procedimenti, nonche' di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
4. All'Agenzia si applica la disciplina vigente in materia di contratti pubblici, l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la disciplina in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 165 del 30 marzo 2001 e n. 150 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 2.
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
a) direzioni, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello generale;
b) aree/uffici, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello non generale;
c) servizi, aventi natura di unita' organizzative non dirigenziali alle quali possono corrispondere «incarichi di posizione organizzativa» ai sensi della vigente disciplina contrattuale.
2. Le direzioni, aventi natura di strutture dirigenziali di livello generale individuate entro i limiti stabiliti dalla pianta organica dell'Agenzia, sono istituite per il presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessita', direttamente correlati alle funzioni ed alle politiche generali dell'Agenzia.
3. Le aree/uffici, individuati quali unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nel numero massimo previsto dalla pianta organica dell'Agenzia, sono istituiti, di norma, nell'ambito di una direzione o a diretto riporto del direttore generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macro-processi o servizi.
4. I servizi, identificati quali unita' organizzative non dirigenziali, sono istituiti, nell'ambito di una direzione o di un'area/ufficio, per la gestione di una pluralita' di processi.
5. Con atto del direttore generale possono essere istituite, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e nel rispetto delle procedure di cui al comma 6, strutture di missione temporanea o unita' di progetto dedicate all'attuazione di uno o piu' progetti di durata definita, con attribuzione della posizione organizzativa in funzione della complessita' del progetto.
6. Le decisioni di revisione della struttura organizzativa, ivi compresa l'istituzione di nuove strutture anche a carattere temporaneo, sono assunte d'iniziativa del direttore generale, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, sentiti:
a) i competenti direttori, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle aree o delle unita' temporanee di missione o di progetto trasversali, implicante unicamente il trasferimento di processi da un'area all'altra o l'assegnazione di nuovi processi o la modifica di processi gia' assegnati;
b) il dirigente interessato ed i responsabili dei servizi interessati, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle aree/uffici collocati in posizione di staff e a diretto riporto del direttore generale.
7. L'Agenzia operera' anche con l'istituzione di specifiche task force e gruppi di lavoro il cui coordinamento sara' affidato a personale interno, nel rispetto del regime delle competenze e delle responsabilita'.
 
Art. 3.
Direttori e dirigenti

1. Le direzioni costituiscono uffici dirigenziali di livello generale i cui preposti sono denominati «Direttori».
2. Le aree/uffici costituiscono uffici dirigenziali di livello non generale, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia, denominati «Dirigenti».
3. Con atto organizzativo adottato dal direttore generale e' definito il dettaglio delle attribuzioni di competenza delle aree/uffici dirigenziali non generali, cui sono preposti i dirigenti di seconda fascia, e delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale.
4. Con atto del direttore generale e' definita la graduazione delle aree/uffici di livello dirigenziale, tenuto conto di quanto stabilito nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
Art. 4.
Incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa

1. Gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa sono conferiti e revocati, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia e del presente regolamento.
2. L'atto di conferimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi, ivi inclusi quelli di trasparenza ai sensi dell'art. 14, comma 1-quater del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Si applicano in via diretta le disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 5.
Comitato dei garanti

1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. E' facolta' dell'Agenzia convenzionarsi con altre amministrazioni pubbliche per la costituzione di un unico Comitato dei garanti al servizio delle amministrazioni aderenti alla convenzione ovvero aderire a Comitati gia' istituiti presso altre amministrazioni pubbliche.
 
Art. 6.
Funzioni di sostituzione

1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento del direttore generale, in mancanza di una delega espressa l'assolvimento delle funzioni di direzione per garantire il funzionamento dell'Agenzia e' esercitato temporaneamente dal direttore piu' anziano in servizio.
2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un direttore, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione e' affidato al direttore generale, o affidato con apposito incarico ad interim ad altro direttore.
3. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni e' esercitato direttamente dal competente direttore, o affidato con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente.
4. Il direttore e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve non superiore a dieci giorni. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
 
Art. 7.
Uffici e strutture in staff al direttore generale

1. In staff al direttore generale possono essere collocati uffici dirigenziali di livello non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia, e strutture di cui al precedente art. 2, commi 4 e 5. Gli uffici e le strutture di staff supportano il direttore generale, favorendo l'individuazione e l'implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le aree dell'Agenzia.
2. L'ufficio procedimenti disciplinari di cui all'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' incardinato nell'unita' organizzativa competente in materia di personale e organizzazione e la relativa responsabilita' e' attribuita al dirigente ad essa preposto.
 
Art. 8.
Dotazione organica e inquadramento

1. La dotazione organica dell'Agenzia e' indicata nelle tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, rispettivamente per il personale dirigenziale e per il personale appartenente alle aree non dirigenziali.
2. Con apposito atto del direttore generale e' istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia.
3. Il personale dipendente e' iscritto nel ruolo dell'Agenzia secondo l'ordine di anzianita' complessivamente maturata nella qualifica di appartenenza.
 
Art. 9.
Dirigenza

1. I dirigenti si attengono, nello svolgimento delle loro funzioni, a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive ricevute dal competente direttore della struttura.
2. I dirigenti sono chiamati a privilegiare il lavoro per processi e in team cosi' come richiamato dall'art. 1, comma 2, lettera f) del presente regolamento.
3. I dirigenti, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e controllo, sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati e di quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilita', oltre che dai documenti organizzativi interni in relazione allo specifico ruolo attribuito.
4. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell'Agenzia avviene con le modalita' stabilite dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 10.
Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili.
 
Art. 11.
Formazione

1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia.
2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita' innovative di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze.
3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del personale dirigente e non dirigente a supporto delle attivita' di gestione e sviluppo del personale.
 
Art. 12.
Sistemi di reclutamento

1. Il reclutamento del personale, sulla base della programmazione dei fabbisogni e del budget assunzionale e ferme restando le disposizioni speciali applicabili all'Agenzia, viene effettuato con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto di lavoro subordinato e' instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione dei contratti collettivi di riferimento per il personale dell'Agenzia.
2. Le modalita' di espletamento delle procedure di reclutamento, ivi compresa l'individuazione delle riserve a favore del personale dipendente ovvero di particolari categorie di cittadini ai sensi di leggi speciali, sono determinate dal direttore generale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
3. L'Agenzia puo' utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della vigente normativa in materia, d'intesa con l'amministrazione interessata e previo consenso del vincitore o dell'idoneo da reclutare.
4. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento, puo' avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, nonche' di rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato e' disciplinato dai CCNL applicati dall'Agenzia al restante personale a tempo indeterminato. Si applicano per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita' previste per la generalita' dei dipendenti di pubbliche amministrazioni.
 
Art. 13.
Gestione e sviluppo del personale

1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:
a) riconoscimento dei risultati: l'orientamento ai risultati e alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica di sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di risultati e di comportamenti e quindi premia le persone in funzione del diverso contributo offerto;
b) mobilita' professionale e responsabilizzazione personale: una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia e' l'utilizzo della mobilita' professionale sia in senso verticale, inteso come crescita di responsabilita' nei limiti della legislazione vigente, sia in senso orizzontale, in funzione di un ampliamento della professionalita' e delle competenze;
c) pari opportunita';
d) benessere organizzativo.
2. Con atto del direttore generale e' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione (CUG), ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 14.
Gestione della performance

1. Il ciclo di gestione della performance e' adottato ai sensi del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, secondo un processo circolare che parte dalla definizione degli obiettivi annuali, con relativi indicatori e target di riferimento, esposti nel «Piano della performance» e si conclude con la valutazione dei risultati riportata nella «Relazione sulla performance».
2. Gli obiettivi sono definiti annualmente in funzione delle finalita' dell'organizzazione, tenendo conto dei risultati conseguiti in precedenza nell'ambito di un processo di continuo miglioramento. L'assegnazione degli obiettivi operativi e' disposta con le seguenti modalita':
a) ai dirigenti di livello generale e non generale a cura del direttore generale sulla base delle proposte formulate cosi' come riportate nel piano della performance;
b) ai responsabili di posizione organizzativa e al restante personale non dirigente a cura del competente direttore o dirigente responsabile della struttura dirigenziale di riferimento.
3. Il sistema di misurazione della performance definisce le fasi, i tempi, le modalita' della valutazione annuale. Le attivita' di valutazione si sviluppano su due piani:
a) il piano dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi formalmente assegnati individualmente o collettivamente (performance operativa);
b) il piano dei comportamenti organizzativi dimostrati in relazione al ruolo organizzativo ricoperto (performance di ruolo).
4. Il ciclo di gestione della performance si completa mediante l'effettivo svolgimento della fase di valutazione della performance individuale che avviene annualmente per tutto il personale e costituisce il presupposto indispensabile per l'assegnazione dei trattamenti economici accessori spettanti secondo le disposizioni contrattuali vigenti.
 
Art. 15.
Organismo indipendente di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione, di seguito O.I.V., costituito preferibilmente in forma monocratica nel rispetto del principio di economicita' di gestione, esercita le attribuzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'O.I.V. si avvale del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita.
 
Art. 16.
Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti

1. Al fine di garantire la piena operativita' organizzativa alla luce delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dal codice dell'amministrazione digitale e altre norme che attribuiscono nuove e ulteriori funzioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale e' autorizzato, in fase di prima attuazione entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il presente regolamento, a conferire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di quattro incarichi dirigenziali di livello non generale a dirigenti dotati della professionalita' necessaria per lo svolgimento degli incarichi stessi.
 
Art. 17.
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni istitutive, dallo Statuto e dal codice dell'amministrazione digitale, in particolare all'art. 14-bis, e dalle altre norme che attribuiscono ulteriori funzioni all'Agenzia, e successive modificazioni e integrazioni, si fa rinvio ai principi e alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alle previsioni di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 
Art. 18.
Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
 
Dotazione organica dell'Agenzia per l'Italia digitale

Tabella A

===============================================
| Qualifiche dirigenziali |Dotazione organica |
+=========================+===================+
|Dirigenti di prima | |
|fascia - Direttori | 2 |
+-------------------------+-------------------+
|Dirigenti di seconda | |
|fascia - Dirigenti | 12 |
+-------------------------+-------------------+
|Totale | 14 |
+-------------------------+-------------------+
Tabella B

=====================================
| Aree |Dotazione organica |
+===============+===================+
|Terza area | 89 |
+---------------+-------------------+
|Seconda area |  24 |
+---------------+-------------------+
|Prima area | 3 |
+---------------+-------------------+
|Totale | 116 |
+---------------+-------------------+

Dotazione organica complessiva: centotrenta unita'.