IL DIRETTORE GENERALE dell'uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 e' stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980; Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, cosi' come integrata e modificata in ultimo dal decreto legislativo n. 174 del 2016; Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001; Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali e' stata rivalutata la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare: decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052; decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031; decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500; decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516; decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767; decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261; decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521; decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944; decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677; decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261; per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti; Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' fissata in euro 18,00; Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali e' stata determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e precisamente: decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/QdV, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/QdV, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/QdV, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste; Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e precisamente: decreto direttoriale 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013: per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13; per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta; decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013: per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88; per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta; decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017: per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90; per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta; Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale e' stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano», della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 - Serie generale - del 18 gennaio 2016, il quale dispone che il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica; Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220; Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 - Serie generale - del 23 gennaio 2018, con il quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad euro 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2020, con la quale e' stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019, e' stata pari al + 1,5 %; Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020, n. 48, con il quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Vista la nota n. 2908003 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al protocollo n. 128065 di questa Direzione in data 19 novembre 2021, con la quale e' stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2019-ottobre 2021 e' pari a +2,6% per l'indice generale e per l'indice generale senza tabacchi; Visto il decreto direttoriale del 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 15 marzo 2022, con il quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,94 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica pervenuta al protocollo n. 190279/Mase di questa Direzione in data 22 novembre 2023, con la quale e' stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2021-ottobre 2023 e' pari a + 13,1% per l'indice generale e + 13,4 per l'indice generale senza tabacchi;
Decreta:
Art. 1
La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025, in euro 36,22 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 1° dicembre 2023
Il direttore generale: Lo Presti |