Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2023 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 188 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14; Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi da 515 a 518, ai sensi dei quali e' stato istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita' (Agricat); Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023; Visto il regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; Considerato che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla scorsa programmazione, dispongono che anche per gli interventi settoriali le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che e' compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformita' del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravita', portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata; Considerata, pertanto, la necessita' di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, anche per gli interventi settoriali; Considerata la necessita' di stabilire disposizioni per il recupero degli importi indebitamente percepiti dall'impresa agricola beneficiaria a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, comunicati dal Fondo mutualistico nazionale AgriCat; Considerata la necessita' di disciplinare il recupero di pagamenti indebiti, precedentemente regolato a livello unionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023; Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Emana il seguente decreto-legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti: «o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti; o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 298 del 27 dicembre 1947. «Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». «Art. 87 - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni». - Si riporta l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31». - Si riporta l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative». - Si riportano i commi 515, 516, 517 e 518 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo statuto della societa' dedicata e' conseguentemente modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e' individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. 518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016». - Si riporta l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»: «Art. 1 (Principio di legalita'). - Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati». - Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L 435. - Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L 435. - Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 luglio 2022, L 199. - Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2022, L 138. - Il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2023, n. 94.
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 1 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto. «Art. 1 (Oggetto, definizioni e soggetti attuatori). - 1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115. 2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato. 3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi: a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorita', ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario; b) riduzione non superiore a 100 euro; c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. 4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «parcella agricola»: una unita' di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC; b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di piu' interventi, tale superficie e' presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi; c) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti; d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali; e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilita' per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione; f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale e' previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in: 1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilita'; 2) superficie che da' diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita'; 3) superficie che da' diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori; 4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito; 5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, e' presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate; h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o piu' impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture; i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o piu' infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture; l) «PSP»: il Piano Strategico PAC; m) «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che puo' essere limitato all'azienda oppure piu' ampio; n) «gravita'» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti; o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate. 5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto». |
| Art. 2
Introduzione articolo 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al capo II, all'articolo 2, e' anteposto il seguente: «Art. 1-bis (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). - 1. La restituzione di un pagamento indebito e' richiesta entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarita' sanzionabili. 2. I soggetti delegati e gli enti preposti all'accertamento dell'indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell'Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all'Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarita' ricevute. In quest'ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell'Organismo pagatore competente. 3. Non si procede al recupero se i costi gia' sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro. 4. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non puo' essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.». |
| Art. 3
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorita' giudiziaria ne da' immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuita' dell'azienda.»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Ambito d'applicazione). - 1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali e' stata accertata in via definitiva la violazione di una o piu' norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. 1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorita' giudiziaria ne da' immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuita' dell'azienda. 2. (abrogato) ». |
| Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In base alla gravita' dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione e' pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.»; b) al comma 3 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; c) al comma 4 le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Calcolo delle riduzioni). - 1. L'ammontare delle riduzioni e' calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si e' verificata l'infrazione. 2. In base alla gravita' dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione e' pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8. 3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per piu' di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione e' pari al 20 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. 4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione e' pari al 30 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. 5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorita' competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorita', a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento. 6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione piu' alta». |
| Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 dopo il comma 4, e' aggiunto, infine, il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entita' o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande). - 1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza. 2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' concesso alcun aiuto o pagamento. 3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428 del 1990, comporta una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza. 4. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto. 4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entita' o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.». |
| Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 6, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo le parole «non si riscontrino piu' di tre capi non accertati;» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino piu' del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo».
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Omesse o inesatte dichiarazioni). - 1. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici e' ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in funzione della entita' dell'omissione. 2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilita', qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione. 3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale e' sottratta: a) due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa e' superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata; b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata e' superiore al 20 per cento; c) se la differenza accertata e' superiore al 50 per cento, il beneficiario e' tenuto, altresi', a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato. 4. Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata e' considerata uguale alla superficie dichiarata. 5. Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non superi il 10 per cento della superficie determinata, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale e' sottratta una sola volta la differenza accertata. Tale beneficiario e' sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente. 6. Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacita' professionale stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito non e' concesso o e' revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente fissato su un valore errato, l'agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente assegnati o la parte di valore indebitamente assegnati si considerano non assegnati dal momento della loro attribuzione. 8. In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati. 9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, e' versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo: a) non si riscontrino piu' di tre capi non accertati;oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino piu' del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo; b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali. 10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto e' cosi' ridotto: a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione e' effettuata in tale misura; b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione e' effettuata nella misura di due volte tale percentuale; c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 30 per cento, non e' concesso alcun aiuto o sostegno; d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 50 per cento, non e' concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario e' tenuto, altresi', a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato». |
| Art. 7
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalita' rafforzata», sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Disposizioni transitorie in materia di condizionalita'). - 1. Le regole della condizionalita' di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023. 2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, si applicano gli obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli». |
| Art. 8
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per l'anno 2023, e' sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se i beneficiari per i quali la sanzione e' stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente a quella comminata per il 2024.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Disposizioni transitorie in materia di condizionalita'). - 1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata e' determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravita', all'entita', alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresi', al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento. 2. Per l'anno 2023, e' sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. 3. Se i beneficiari per i quali la sanzione e' stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente a quella comminata per il 2024. 3. Se i beneficiari per i quali la sanzione e' stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente a quella comminata per il 2024.». |
| Art. 9
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli impegni» sono inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilita' delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravita' e entita' sono da considerarsi sempre di livello massimo.»; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.».
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali). - 1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilita' delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravita' e entita' sono da considerarsi sempre di livello massimo. 1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.» |
| Art. 10
Modifica del Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. Il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, e' sostituito dal seguente: «Capo VII - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo Art. 18 (Inosservanza dei criteri di riconoscimento). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o piu' dei criteri di riconoscimento, e' soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento. Art. 19 (Frodi). - 1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti e' soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni: a) revoca del riconoscimento; b) recupero degli aiuti gia' erogati da parte dell'Organismo pagatore; c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la frode. 2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finche' i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, e' sospeso il riconoscimento. Art. 20 (Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni). - 1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi. 2. Gli interessi sono calcolati: a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito; b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali. Art. 21 (Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente e' soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche. 2. Se il valore della produzione commercializzata e' dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato. Art. 22 (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 in materia di operazioni di ritiro dal mercato di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la distribuzione gratuita e' soggetta alle seguenti sanzioni: a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi; b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi; c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato. Art. 23 (Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall'autorita' nazionale competente, non e' ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 21. 2. Alla medesima sanzione e' soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente. Art. 24 (Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono soggetti all'esclusione dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato per il periodo di un anno e sono tenuti al versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto. Art. 24-bis (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' soggetta alla revoca del riconoscimento. 2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali. Art. 24-ter (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126). - 1. Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e' soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennita' percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la superficie comunicata per la raccolta verde non e' ammissibile alla misura; b) la superficie non e' stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non e' stata denaturata; c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative. 2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e' soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennita' percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non e' ammissibile alla misura; b) la raccolta e' stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese; c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative. Art. 24-quater (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, e' soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda. Art. 24-quinquies (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, diverso da quella accertato, e' soggetta alle seguenti sanzioni: a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato e' minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto e' ridotto in misura corrispondente; b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato e' superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto e' ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento; c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato e' superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento e' revocato per l'anno di competenza. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.». |
| Art. 11
Inserimento dei Capi VII-bis e VII-ter al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo il Capo VII sono inseriti i seguenti: «Capo VII-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo Art. 24-sexies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti). - 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata e' di minima entita' e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata; b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma e' uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza; c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda e' superiore al 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se gia' concesso, e' integralmente restituito. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione e' riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata. 3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi: a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento; b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso; c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito; d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale. 4. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi: a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito; b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo; c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo. Art. 24-septies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde). - 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l'intervento sull'intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata e' di minima entita' e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata; b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto e' superiore al 20 per cento ma e' uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza; c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se gia' concesso, e' restituito. In tale ipotesi il beneficiario e' escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Art. 24-octies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). - 1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato; b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato; c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato. 2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128. 3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato e' superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione: a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo; b) se l'importo non speso e' inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato. Art. 24-novies (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione). - 1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, e' soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione. Art. 24-decies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi). - 1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi. 2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo. 3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili. Capo VII-ter - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'apicoltura Art. 24-undecies (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115). - 1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilita' economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti. 2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico. 3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.». |
| Art. 12
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la cifra «12», le parole: «, comma 2» sono soppresse; 2) dopo la cifra «15», le parole «, comma 2» sono soppresse; 3) sono inserite, in fine, le seguenti «, 21 e 23»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalita' di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente: a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI; b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV; c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.»; d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 25 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Omesse o inesatte dichiarazioni). - 1. 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, 13, 14, 15, 21 e 23. 1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalita' di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24. 2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII, VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente: a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI; b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV; c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II. 2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.». |
| Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 novembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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