Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 188
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi da 515 a 518, ai sensi dei quali e' stato istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita' (Agricat);
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
Visto il regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
Considerato che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla scorsa programmazione, dispongono che anche per gli interventi settoriali le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che e' compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformita' del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravita', portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;
Considerata, pertanto, la necessita' di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, anche per gli interventi settoriali;
Considerata la necessita' di stabilire disposizioni per il recupero degli importi indebitamente percepiti dall'impresa agricola beneficiaria a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, comunicati dal Fondo mutualistico nazionale AgriCat;
Considerata la necessita' di disciplinare il recupero di pagamenti indebiti, precedentemente regolato a livello unionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

Emana
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:
«o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti;
o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 298 del 27 dicembre
1947.
«Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87 - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- Si riporta l'articolo 33 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo
e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31».
- Si riporta l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n.
127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto
2022:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative».
- Si riportano i commi 515, 516, 517 e 518
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla
copertura delle spese amministrative di costituzione e
gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita'
di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui
al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di
assicurare l'adempimento delle normative speciali in
materia di redazione dei conti annuali e garantire una
separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle
attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
all'esito della trasformazione prevista dall'articolo
15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Al fine
di promuovere e di assicurare l'applicazione della
normativa in materia di autorizzazione, erogazione e
contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in
agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'
autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo
statuto della societa' dedicata e' conseguentemente
modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione
del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata
l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale,
intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e'
individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori
partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione
trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di
un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di
gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza.
518. Nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»:
«Art. 1 (Principio di legalita'). - Nessuno puo'
essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati».
- Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno
ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere
nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021,
L 435.
- Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
6 dicembre 2021, L 435.
- Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della
Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo della politica agricola comune e l'applicazione e
il calcolo delle sanzioni amministrative per la
condizionalita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della
Commissione del 31 maggio 2022 recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo nella politica
agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della
Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme
relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei
terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
28 luglio 2022, L 199.
- Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della
Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 25 luglio 2022, L 138.
- Il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE)
n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo
sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2023, n. 94.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto.
«Art. 1 (Oggetto, definizioni e soggetti attuatori).
- 1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la
violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC
per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al
regolamento (UE) 2021/2115.
2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si
intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti
dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al
beneficiario interessato.
3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo
pagatore competente o di altra autorita', ove l'errore non
poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza delle condizioni di concessione
dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze
eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE)
2021/2116.
4. Ai fini del presente decreto si applicano le
seguenti definizioni:
a) «parcella agricola»: una unita' di superficie
agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;
b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto
di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento.
Qualora la stessa superficie costituisca la base per una
domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di piu'
interventi, tale superficie e' presa in considerazione
separatamente per ciascuno di tali interventi;
c) «superficie determinata»: la superficie in
ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e
obblighi relativi alle condizioni di concessione degli
aiuti;
d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una
domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto
per animali o oggetto di una domanda di pagamento
nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli
animali;
e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in
grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di
ammissibilita' per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime
di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure
di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in
questione;
f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di
aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono
soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole
riguardanti la concessione degli aiuti;
g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale e'
previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si
distingue in:
1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione
di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al
reddito per la sostenibilita';
2) superficie che da' diritto al pagamento
ridistributivo complementare al reddito per la
sostenibilita';
3) superficie che da' diritto a pagamenti
nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
4) superficie dichiarata per ciascuna misura di
sostegno accoppiato al reddito;
5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate
ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di
sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo
unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili,
e' presa in considerazione la media di tali importi in
relazione alle rispettive superfici dichiarate;
h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o piu'
impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed
omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o piu'
infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da
elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato
gruppo di colture;
l) «PSP»: il Piano Strategico PAC;
m) «portata» di un'inosservanza: parametro
determinato tenendo conto in particolare dell'impatto
dell'inosservanza stessa, che puo' essere limitato
all'azienda oppure piu' ampio;
n) «gravita'» di un'inosservanza: parametro
dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze
dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del
requisito o della norma in questione;
o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza:
parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel
corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilita'
di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
o-bis) provvedimento di riconoscimento: il
provvedimento adottato dalle regioni e province autonome,
necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal
Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della
distillazione dei sottoprodotti;
o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui
al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative,
che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle
dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore
della produzione commercializzata delle organizzazioni di
produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta
e delle patate.
5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE)
2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente
decreto».
 
Art. 2

Introduzione articolo 1-bis del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al capo II, all'articolo 2, e' anteposto il seguente:
«Art. 1-bis (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). - 1. La restituzione di un pagamento indebito e' richiesta entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarita' sanzionabili.
2. I soggetti delegati e gli enti preposti all'accertamento dell'indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell'Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all'Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarita' ricevute. In quest'ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell'Organismo pagatore competente.
3. Non si procede al recupero se i costi gia' sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro.
4. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non puo' essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorita' giudiziaria ne da' immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuita' dell'azienda.»;
b) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Ambito d'applicazione). - 1. Sono sanzionati
gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti
diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli70,
71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali e'
stata accertata in via definitiva la violazione di una o
piu' norme nazionali che attuano gli articoli delle
direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE)
2021/2115.
1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma
1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda
nell'ambito di un procedimento per i reati previsti
dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorita'
giudiziaria ne da' immediata comunicazione agli Organismi
pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla
revoca della misura cautelare, salvo che il giudice
disponga il controllo giudiziario o nomini un
amministratore giudiziario che assicuri la continuita'
dell'azienda.
2. (abrogato) ».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In base alla gravita' dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione e' pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.»;
b) al comma 3 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
c) al comma 4 le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Calcolo delle riduzioni). - 1. L'ammontare
delle riduzioni e' calcolato sulla base dell'importo totale
dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da
concedere al beneficiario interessato in relazione alle
domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare
in cui si e' verificata l'infrazione.
2. In base alla gravita' dell'infrazione, definita con
i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la
riduzione e' pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per
cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2,
comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10
per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di
lavoratori superiore a 8.
3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per
piu' di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro
di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione
e' pari al 20 per cento dell'importo totale dei pagamenti
di cui all'articolo 2, comma 1.
4. In caso di inosservanza intenzionale, la
percentuale di riduzione e' pari al 30 per cento
dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2,
comma 1.
5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari
dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la
contestazione, da parte delle autorita' competenti in
materia di legislazione sociale e di lavoro, di una
infrazione per violazione di una norma nazionale di
attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del
regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati
dalle suddette autorita', a quanto prescritto dalla norma
oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di
cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per
cento, 50 per cento e 25 per cento.
6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli
beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la
percentuale di riduzione piu' alta».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 dopo il comma 4, e' aggiunto, infine, il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entita' o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Riduzione dei pagamenti per la presentazione
tardiva delle domande). - 1. Per ciascun anno di domanda,
la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento,
corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre
l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una
riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di
ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto
diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato
termine di scadenza.
2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque
giorni, la domanda di aiuto o di pagamento e' considerata
irricevibile e al beneficiario non e' concesso alcun aiuto
o pagamento.
3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di
una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di
aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della
necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno
utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428 del
1990, comporta una riduzione pari al 3 per cento, per
ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti
all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto
cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse
presentato la domanda entro il prefissato termine di
scadenza.
4. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque
giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore
dei diritti all'aiuto e' considerata irricevibile e al
beneficiario non e' assegnato alcun diritto o nessun
aumento del valore dei diritti all'aiuto.
4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle
richieste di modifica della domanda iniziale, relative a
singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi
animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i
termini stabiliti per la presentazione della domanda di
aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3,
esclusivamente in relazione all'aumento dell'entita' o del
pagamento rispetto a quello spettante per la domanda
presentata nei termini.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 6, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo le parole «non si riscontrino piu' di tre capi non accertati;» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino piu' del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo».

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Omesse o inesatte dichiarazioni). - 1.
Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari
tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione
nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1°dicembre 1999, n. 503, e la differenza
tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o
in una domanda di pagamento, e la somma della superficie
dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate
sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata,
l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie
ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati
sulle superfici e' ridotto fino al 3 per cento sulla base
dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in
funzione della entita' dell'omissione.
2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di
ammissibilita', qualora nell'ambito di un intervento sia
applicabile un limite o un massimale individuale, e la
superficie o il numero di animali dichiarati dal
beneficiario superi il suddetto limite o il massimale
individuale, la superficie dichiarata o il numero di
animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o
al massimale fissato per il beneficiario in questione.
3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un
gruppo coltura dichiari una superficie maggiore rispetto
alla superficie determinata, l'aiuto e' calcolato sulla
base della superficie determinata per il gruppo coltura a
cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale e'
sottratta:
a) due volte la differenza accertata per il gruppo
coltura in questione, se questa e' superiore al 3 per cento
o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della
superficie determinata;
b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di
sostegno per il gruppo coltura in questione se la
differenza accertata e' superiore al 20 per cento;
c) se la differenza accertata e' superiore al 50
per cento, il beneficiario e' tenuto, altresi', a
restituire una somma supplementare, pari all'importo
dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza
tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
per il gruppo coltura in questione; se tale importo non
puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni
successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e'
azzerato.
4. Qualora la differenza, tra superficie
complessivamente dichiarata ai fini del pagamento
nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma
1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a
0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata,
la superficie determinata e' considerata uguale alla
superficie dichiarata.
5. Al beneficiario che nell'anno precedente non ha
subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle
superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in
questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli
articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora
la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente
articolo, non superi il 10 per cento della superficie
determinata, l'aiuto e' calcolato sulla base della
superficie determinata, dalla quale e' sottratta una sola
volta la differenza accertata. Tale beneficiario e'
sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di
esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del
presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno
precedente.
6. Qualora si accerti che il «giovane agricoltore»,
di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE)
2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di
«capo dell'azienda» o alla capacita' professionale
stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito
non e' concesso o e' revocato integralmente e si applica, a
valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al
20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe
ricevuto come sostegno complementare al reddito per i
giovani agricoltori; se tale importo non puo' essere
recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi
all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del
regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente
all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si
accerti che determinati diritti sono stati assegnati
indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente
fissato su un valore errato, l'agricoltore interessato
restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente
assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente
assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente assegnati o la
parte di valore indebitamente assegnati si considerano non
assegnati dal momento della loro attribuzione.
8. In caso di trasferimento a terzi da parte del
beneficiario originario, l'obbligo di restituzione,
proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la
rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il
cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente
per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono
stati indebitamente assegnati.
9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario
ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini,
ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli
stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di
tale misura di sostegno, e' versato in base al numero dei
capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli
amministrativi o a seguito di sopralluogo:
a) non si riscontrino piu' di tre capi non
accertati;oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per
animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree
montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del
regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli
allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a
quaranta capi, non si riscontrino piu' del 30 per cento di
capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali
si chiede il contributo;
b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati
possano essere identificati individualmente con qualsiasi
mezzo previsto dal sistema di identificazione e di
registrazione degli animali.
10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9,
lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno
cui il beneficiario ha diritto e' cosi' ridotto:
a) se la percentuale del rapporto tra capi non
accertati e capi accertati e' inferiore o uguale al 20 per
cento, la riduzione e' effettuata in tale misura;
b) se la percentuale del rapporto tra capi non
accertati e capi accertati e' superiore al 20 per cento ma
inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione e'
effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
c) se la percentuale del rapporto tra capi non
accertati e capi accertati e' superiore al 30 per cento,
non e' concesso alcun aiuto o sostegno;
d) se la percentuale del rapporto tra capi non
accertati e capi accertati e' superiore al 50 per cento,
non e' concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario e'
tenuto, altresi', a restituire una somma supplementare pari
all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di
capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale
importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso
dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il
saldo restante e' azzerato».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalita' rafforzata», sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Disposizioni transitorie in materia di
condizionalita'). - 1. Le regole della condizionalita' di
cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE)
n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro
dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma
del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47
del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia
verde, adottati prima del 2023.
2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai
sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n.
1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma
di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito
del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo
in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle
risorse FEASR del periodo 2023-2027, si applicano gli
obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i
relativi controlli».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per l'anno 2023, e' sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Se i beneficiari per i quali la sanzione e' stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente a quella comminata per il 2024.».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie in materia di
condizionalita'). - 1. Sono sanzionati i beneficiari che
presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed
il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni
assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE)
2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata e'
determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento
o del 100 per cento, in base alla gravita', all'entita',
alla durata e alla ripetizione della violazione, definite
sulla base dei criteri posti dal decreto di cui
all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si
procede, altresi', al recupero dell'aiuto erogato negli
anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno
dell'accertamento.
2. Per l'anno 2023, e' sospesa l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione
sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente
presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. 3. Se i
beneficiari per i quali la sanzione e' stata sospesa nel
2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione
sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente a quella
comminata per il 2024.
3. Se i beneficiari per i quali la sanzione e' stata
sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024,
la sanzione sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente
a quella comminata per il 2024.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli impegni» sono inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilita' delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravita' e entita' sono da considerarsi sempre di livello massimo.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Violazione degli impegni e degli altri
obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie
e agli animali). - 1. Per gli interventi per lo sviluppo
rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso
di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri
obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o
gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione
dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per
ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni
violati. Nel caso di violazione degli impegni per
assicurare la stabilita' delle operazioni di investimento,
previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di
gravita' e entita' sono da considerarsi sempre di livello
massimo.
1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di
aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento
rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo
pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari
alla differenza tra i due importi. La riduzione o
l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate
non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in
occasione di successive verifiche.»
 
Art. 10

Modifica del Capo VII del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. Il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Capo VII - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo
Art. 18 (Inosservanza dei criteri di riconoscimento). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o piu' dei criteri di riconoscimento, e' soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento.
Art. 19 (Frodi). - 1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti e' soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:
a) revoca del riconoscimento;
b) recupero degli aiuti gia' erogati da parte dell'Organismo pagatore;
c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la frode.
2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finche' i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, e' sospeso il riconoscimento.
Art. 20 (Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni). - 1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi.
2. Gli interessi sono calcolati:
a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito;
b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
Art. 21 (Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente e' soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.
2. Se il valore della produzione commercializzata e' dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
Art. 22 (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 in materia di operazioni di ritiro dal mercato di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la distribuzione gratuita e' soggetta alle seguenti sanzioni:
a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione e' pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato.
Art. 23 (Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall'autorita' nazionale competente, non e' ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 21.
2. Alla medesima sanzione e' soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Art. 24 (Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono soggetti all'esclusione dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato per il periodo di un anno e sono tenuti al versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto.
Art. 24-bis (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' soggetta alla revoca del riconoscimento.
2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.
Art. 24-ter (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126). - 1. Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e' soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennita' percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la superficie comunicata per la raccolta verde non e' ammissibile alla misura;
b) la superficie non e' stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non e' stata denaturata;
c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.
2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e' soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennita' percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non e' ammissibile alla misura;
b) la raccolta e' stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese;
c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.
Art. 24-quater (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, e' soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda.
Art. 24-quinquies (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, diverso da quella accertato, e' soggetta alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato e' minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto e' ridotto in misura corrispondente;
b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato e' superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto e' ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento;
c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato e' superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento e' revocato per l'anno di competenza.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.».
 
Art. 11

Inserimento dei Capi VII-bis e VII-ter
al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo il Capo VII sono inseriti i seguenti:
«Capo VII-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo
Art. 24-sexies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti). - 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata e' di minima entita' e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma e' uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda e' superiore al 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se gia' concesso, e' integralmente restituito.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione e' riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.
3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:
a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;
b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
4. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:
a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;
c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.
Art. 24-septies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde). - 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l'intervento sull'intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata e' di minima entita' e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto e' superiore al 20 per cento ma e' uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se gia' concesso, e' restituito. In tale ipotesi il beneficiario e' escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Art. 24-octies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). - 1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;
b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;
c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato.
2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.
3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato e' superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione:
a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
b) se l'importo non speso e' inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato.
Art. 24-novies (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione). - 1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, e' soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione.
Art. 24-decies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi). - 1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.
2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo.
3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.
Capo VII-ter - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'apicoltura
Art. 24-undecies (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115). - 1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilita' economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.
2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico.
3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la cifra «12», le parole: «, comma 2» sono soppresse;
2) dopo la cifra «15», le parole «, comma 2» sono soppresse;
3) sono inserite, in fine, le seguenti «, 21 e 23»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalita' di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:
a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;
b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 25 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25 (Omesse o inesatte dichiarazioni). - 1. 1.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative
e i criteri per determinare le percentuali di riduzione
applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1,
8, comma 1, 10, comma 1, 12, 13, 14, 15, 21 e 23.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sono
disciplinate le modalita' di esecuzione dei controlli
finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli
articoli 22 e 24.
2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni
previste dai Capi VII, VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei
pagamenti previste nel presente decreto si applicano
nell'ordine seguente:
a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;
b) all'importo risultante dall'applicazione della
lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
c) all'importo risultante dall'applicazione della
lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.
2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo
mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori,
effettuata mediante iscrizione nel registro debitori
nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola
beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi
a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di
sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore
compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi
indebitamente percepiti.».
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: Nordio