Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2023
Regolamento che disciplina l'attivita' negoziale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», e in particolare l'art. 29, comma 4, che affida a un regolamento la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi;
Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;
Visto l'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE», che dispone la non applicabilita' delle disposizioni contenute nello stesso decreto ai contratti per attivita' di intelligence;
Visto l'art. 136, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», che dispone la non applicabilita' delle disposizioni contenute nello stesso decreto ai contratti ai quali il decreto legislativo n. 208 del 2011 non si applica in virtu' dell'art. 6 del medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contabilita' del DIS e dei Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all'art. 29, comma 3, della legge n. 124 del 2007;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti l'organizzazione ed il funzionamento del DIS, dell'AISE e dell'AISI adottati rispettivamente in attuazione degli articoli 4, comma 7, 6, comma 10 e 7, comma 10 della legge n. 124 del 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, di cui all'art. 4, comma 3, lettera l) della legge n. 124 del 2007;
Considerata la necessita', in relazione all'esclusione dei contratti per le esigenze degli Organismi di informazione sia dall'ambito di applicazione della disciplina generale dei contratti pubblici, sia dal decreto legislativo n. 208 del 2011, di una disciplina articolata e organica dell'attivita' negoziale del DIS e delle Agenzie, con la definizione di procedure che tengano conto delle esigenze di segretezza e sicurezza che connotano l'attivita' degli Organismi di informazione e che risultino funzionali ad assicurare la necessaria tempestivita' ed efficacia dell'attivita' di intelligence;
Ravvisata la necessita' di attualizzare, semplificare e affinare la disciplina regolamentare in materia di contratti per attivita' di intelligence, anche alla luce delle esperienze maturate nella gestione dei contratti del settore e tenuto conto, altresi', della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto a tali fini di dover modificare la disciplina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, recante «Regolamento che disciplina l'attivita' negoziale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 2016;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e denominazioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a) legge: la legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) sistema di informazione per la sicurezza: il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 2 della legge;
c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge;
d) AISE: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6 della legge;
e) AISI: l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7 della legge;
f) Organismi o Comparto: il DIS, l'AISE e l'AISI;
g) direttore generale: il direttore generale del DIS;
h) direttori: il direttore generale del DIS e i direttori dell'AISE e dell'AISI;
i) direttori delle agenzie: i direttori dell'AISE e dell'AISI;
l) struttura amministrativa: la struttura di ciascun Organismo a cui sono affidate le procedure di scelta del contraente, l'adozione degli atti negoziali, le liquidazioni e i pagamenti delle spese;
m) sedi decentrate: le sedi all'estero e le articolazioni decentrate sul territorio nazionale del DIS, dell'AISE e dell'AISI;
n) spese di funzionamento ad immediata esecuzione delle agenzie: spese per le quali e' necessaria un'immediata autorizzazione ed attivazione della spesa, ovvero acquisizioni di carattere urgente volte ad assicurare la continuita' delle attivita' o l'incolumita' delle persone;
o) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso;
p) lavori, servizi o forniture complessi: lavori, servizi o forniture dichiarati dal competente Organismo particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico o tecnico, ovvero che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, ovvero caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita';
q) lavori, servizi o forniture economicamente rilevanti: lavori, servizi o forniture di importo superiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa.
2. Nelle attivita' precontrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS, l'AISE e l'AISI, ferme restando le denominazioni convenzionali stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata di cui all'art. 3 della legge, possono associare la denominazione presente negli indici dei domicili digitali della pubblica amministrazione (IPA).
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' negoziale del DIS, dell'AISE e dell'AISI e quella comunque rivolta all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari per il funzionamento degli Organismi e del Sistema di informazione per la sicurezza.
 
Art. 3

Principi e disposizioni generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture hanno luogo nel rispetto del principio di segretezza e sicurezza dell'attivita' del Sistema di informazione per la sicurezza, e con modalita' idonee ad assicurare l'interesse prioritario della sicurezza della Repubblica.
2. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera c) e 8, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2011 e dell'art. 136, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 2 non si applicano il decreto legislativo n. 208 del 2011 e il decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le procedure di cui al presente regolamento sono effettuate nel rispetto del principio di legalita' e in coerenza con i principi di economicita', efficacia, efficienza, tempestivita' e buon andamento dell'azione amministrativa. Le procedure di affidamento sono improntate al raggiungimento dell'obiettivo del miglior rapporto tra qualita' e prezzo.
4. L'affidamento di lavori, servizi e forniture ha luogo nel rispetto della programmazione finanziaria del comparto, adottata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 3, della legge.
5. Gli Organismi adottano strumenti di rilevazione, monitoraggio e controllo delle spese volti ad ottimizzare l'allocazione delle risorse in linea con gli obiettivi della programmazione finanziaria di cui al comma 4.
6. L'esecuzione delle prestazioni e' regolata da atti negoziali secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per la scelta dei contraenti, gli Organismi si avvalgono di un elenco unico di comparto nel cui ambito sono iscritti gli operatori economici, distintamente per settori merceologici.
7. Possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e di servizi le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sempre che le condizioni e modalita' di fornitura risultino compatibili con le esigenze di segretezza, sicurezza e tempestivita' degli Organismi.
8. Gli atti negoziali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il DIS di cui all'art. 29, comma 3, lettera c) della legge.
9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, agli atti, ai documenti e alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ove classificati, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 3, lettera l) della legge.
 
Art. 4

Contratti misti

1. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. Qualora non diversamente motivato dalla stazione appaltante, l'oggetto principale e' determinato in base all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla trattativa privata di cui agli articoli 18 e 19 e al dialogo competitivo di cui all'art. 21 per l'affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti prescritti dal presente regolamento per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista nel contratto.
2. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, gli Organismi possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o un appalto unico. Se scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo oggetto.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e' determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
 
Art. 5

Fasi

1. La realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi si articolano nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
 
Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Con l'atto che da' avvio alla fase di affidamento e' nominato un responsabile del procedimento, che svolge tutti i compiti relativi alla procedura negoziale non attribuiti ad altri specifici soggetti da disposizioni regolamentari o adottate sulla base di disposizioni regolamentari, ferma restando la funzione di coordinamento della fase di esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento, identificato quale titolare di una struttura o funzione, e' comunicato all'operatore economico aggiudicatario al momento della sottoscrizione dell'atto negoziale.
 
Art. 7

Strutture tecniche

1. Le fasi di progettazione e, salvo diversa previsione, di esecuzione sono di competenza delle strutture tecniche.
2. Le strutture tecniche sono le articolazioni degli Organismi che, nelle materie di propria competenza, elaborano i progetti di spesa e predispongono le specifiche tecniche dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto di affidamento.
3. In particolare, in relazione alle materie o ai settori di competenza, le strutture tecniche:
a) effettuano studi di fattibilita';
b) elaborano i progetti considerati strumentali per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c) concorrono, per gli aspetti tecnici di competenza, all'elaborazione della pianificazione finanziaria delle acquisizioni di lavori, beni e servizi del comparto.
4. Alle strutture tecniche competono le attivita' di direzione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo delle prestazioni connesse all'esecuzione degli atti negoziali riferiti alle materie o ai settori di propria competenza, ivi compreso il coordinamento delle attivita' del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, ove previsti.
 
Art. 8

Direttore dei lavori

1. Per la verifica dell'esecuzione dei lavori economicamente rilevanti o complessi e, indipendentemente dall'importo, qualora l'intervento preveda la redazione di elaborati progettuali, e' nominato un direttore dei lavori tra il personale tecnico degli Organismi in possesso della necessaria qualificazione.
2. Il direttore dei lavori ha il compito di vigilare sulla realizzazione dei lavori, verificando che siano eseguiti a regola d'arte e in conformita' alle prescrizioni negoziali.
3. In particolare, il direttore dei lavori:
a) verifica la fattibilita' del progetto;
b) esercita il controllo tecnico, direttamente o a mezzo di assistenti (verifiche, prove, misurazioni, esami);
c) e' responsabile dell'accettazione dei materiali;
d) esercita il controllo amministrativo sull'opera appaltata (contabilita' lavori, stati di avanzamento, varianti, sospensioni);
e) controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori;
f) verifica il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) propone al responsabile del procedimento verifiche circa l'adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori;
h) verifica, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione di cui al comma 4, lettera b), la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche' dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al responsabile del procedimento;
i) emette istruzioni o ordini di servizio in qualita' di organo ausiliario del committente;
l) fornisce gli elementi informativi al responsabile del procedimento per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale;
m) e' responsabile della corretta tenuta del registro di contabilita' e delle altre scritture contabili di cui all'art. 52;
n) puo' disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al responsabile del procedimento;
o) nell'ambito di quanto previsto dall'art. 49, determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, dandone comunicazione, per l'approvazione, al responsabile del procedimento. Nel caso in cui i nuovi prezzi comportino la modifica del quadro economico dell'intervento, il direttore dei lavori deve acquisire il preventivo assenso della struttura amministrativa, salvi i casi in cui le lavorazioni e i materiali non previsti dal contratto siano necessari per salvaguardare l'incolumita' delle persone o la continuita' dell'attivita' degli Organismi. In tali ultimi casi, i nuovi prezzi devono essere ratificati dalla struttura amministrativa;
p) emette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'art. 62.
4. In relazione alla complessita' dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'art. 76, comma 2:
a) l'incarico di direttore dei lavori puo' essere affidato anche a professionisti esterni, in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 44;
b) il direttore dei lavori puo' essere coadiuvato da una struttura di direzione dei lavori, costituita in tempo utile per l'avvio dell'esecuzione, su proposta della struttura tecnica, e composta di norma, da uno o piu' direttori operativi, da ispettori di cantiere ed eventualmente da professionalita' specialistiche in materia informatica. I predetti incarichi possono essere affidati a personale degli Organismi, ove in possesso di adeguate professionalita', ovvero a professionisti esterni, in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 44.
 
Art. 9

Direttore dell'esecuzione

1. Nel caso di servizi o forniture economicamente rilevanti o complessi le attivita' di coordinamento, di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione e di verifica di conformita' della prestazione sono svolte dal direttore dell'esecuzione, con il ruolo di supporto al responsabile del procedimento.
2. In particolare, il direttore dell'esecuzione:
a) esercita il controllo tecnico delle prestazioni, direttamente o a mezzo di assistenti (verifiche, prove, misurazioni, esami, accettazione dei materiali);
b) esercita il controllo amministrativo delle prestazioni (contabilita', stati di esecuzione, varianti, sospensioni), dandone tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento;
c) verifica il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
d) propone al responsabile del procedimento verifiche circa l'adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni di servizi;
e) verifica la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche' dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al responsabile del procedimento;
f) garantisce il rispetto dei tempi e delle modalita' di consegna;
g) redige relazioni sull'andamento delle principali attivita' di esecuzione del contratto, ove richiesto dal responsabile del procedimento;
h) segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
i) emette istruzioni o ordini di servizio in qualita' di organo ausiliario del committente;
l) puo' disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al RUP;
m) nell'ambito di quanto previsto dall'art. 49, determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle prestazioni e dei materiali non previsti dal contratto, dandone comunicazione, per l'approvazione, al responsabile del procedimento. Nel caso in cui i nuovi prezzi comportino la modifica dell'importo contrattuale, il direttore dell'esecuzione deve acquisire il preventivo assenso della struttura amministrativa, salvi i casi in cui le prestazioni non previste dal contratto siano necessarie per salvaguardare l'incolumita' delle persone o la continuita' dell'attivita' degli Organismi. In tali ultimi casi, i nuovi prezzi devono essere ratificati dalla struttura amministrativa;
n) emette il certificato di conformita' della prestazione di cui all'art. 63.
3. Qualora l'atto negoziale preveda livelli qualitativi dei prodotti o dei servizi, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive, le attivita' del direttore dell'esecuzione sono volte a valutare anche aspetti inerenti alla qualita' dei servizi o dei beni forniti, all'adeguatezza delle prestazioni, al raggiungimento degli obiettivi ed alla soddisfazione dell'utente finale del servizio o del fruitore del bene.
4. Il direttore dell'esecuzione e' nominato tra il personale degli Organismi in possesso di specifica competenza professionale in relazione all'oggetto della prestazione.
5. Il direttore dell'esecuzione puo' essere coadiuvato da qualificato personale.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 76, comma 2, l'incarico di direttore dell'esecuzione puo' essere affidato anche a professionisti esterni, in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 44.
 
Art. 10

Operatori economici

1. I lavori, i servizi e le forniture di cui all'art. 2 sono affidati agli operatori economici di cui e' riconosciuta l'idoneita' a contrarre con gli Organismi ai sensi degli articoli 11 e 13, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), n. 2), e dall'art. 22, comma 1.
2. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, sono considerati operatori economici l'imprenditore, il fornitore ed il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi e ogni altro soggetto che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, puo' offrire le prestazioni necessarie a soddisfare i fabbisogni degli Organismi.
3. Per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono considerati operatori economici i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, le societa' di professionisti, le societa' di ingegneria o il raggruppamento o il consorzio di essi e ogni altro soggetto abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.
 
Art. 11

Requisiti degli operatori economici

1. Gli Organismi accertano il possesso in capo agli operatori economici dei seguenti requisiti imprenditoriali e di sicurezza:
a) la capacita' economica, proporzionalmente al valore della commessa, e la capacita' tecnico-organizzativa e professionale di cui all'art. 13, nonche' la non sottoposizione a procedure concorsuali o di liquidazione, la regolarita' contributiva e la regolarita' fiscale;
b) i requisiti di sicurezza, avuto riguardo a decisioni giudiziarie, a procedimenti penali, anche in corso, a misure di prevenzione e a misure interdittive, e comunque, tenuto conto delle peculiarita' dell'attivita' istituzionale, l'affidabilita' necessaria per escludere rischi per la sicurezza del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I relativi accertamenti sono compiuti nei confronti dei titolari di imprese individuali, dei soci delle societa' di persone, dei titolari di quote di partecipazione di societa' di capitali tali da consentire, di fatto o di diritto, un'influenza notevole sull'operatore economico, degli amministratori, anche di fatto, dei legali rappresentanti e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, del direttore tecnico, nonche' dei dipendenti e comunque di coloro che per conto dell'operatore eseguono la prestazione. Nel caso in cui i soci siano persone giuridiche, titolari di quote di partecipazione tali da consentire un'influenza notevole sull'operatore economico, gli accertamenti previsti nella presente lettera sono svolti anche nei confronti dei soggetti di cui al secondo periodo.
2. I lavori, i servizi e le forniture classificati sono affidati a operatori economici in possesso delle abilitazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 3, lettera l) della legge in materia di tutela del segreto di Stato e delle informazioni classificate.
3. Nei casi in cui, ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture non classificati, si renda necessario accedere, anche occasionalmente, presso le sedi degli Organismi di informazione si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera l) della legge.
4. Agli atti negoziali non classificati la cui esecuzione, in ragione dell'oggetto della prestazione, richiede particolari modalita' di tutela della segretezza e della sicurezza indicate nella lettera di invito a presentare offerta, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera l) della legge.
5. L'atto negoziale contiene apposita clausola che prevede il recesso del committente qualora non sia possibile rilasciare il nulla osta di sicurezza industriale all'operatore economico e il nulla osta di sicurezza di adeguato livello al personale da impiegare per l'esecuzione della prestazione, salvo che lo stesso sia tempestivamente sostituito senza pregiudizio dell'esecuzione della prestazione. Nel caso di recesso, all'operatore economico compete solo il pagamento delle prestazioni gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilita' conseguite.
 
Art. 12

Risoluzione per perdita dei requisiti

1. I requisiti di cui all'art. 11 devono essere posseduti per l'intera durata del rapporto negoziale. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 55 e 56, in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 11 nel corso del rapporto negoziale, il committente ne valuta gli effetti sull'affidabilita' del contraente riguardo alla prosecuzione di una corretta esecuzione delle prestazioni negoziali, e, ove tale affidabilita' venga meno, procede alla risoluzione dell'atto negoziale in qualsiasi momento e stato di esecuzione con immediatezza, mediante semplice comunicazione.
2. Non si procede ai sensi del comma 1 laddove, avuto riguardo allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, dall'interruzione dell'esecuzione della prestazione possa derivare un grave pregiudizio per il committente sempreche' la perdita dei requisiti da parte del contraente non renda impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale per motivi attinenti alla sicurezza.
3. Fatto sempre salvo il diritto del committente al risarcimento del danno, nel caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il contraente ha diritto al solo pagamento del valore delle opere gia' eseguite, dei beni ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilita' conseguite. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 8, le somme di cui al primo periodo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'atto negoziale.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui la perdita dei requisiti attenga ai dipendenti o comunque a coloro che per conto dell'operatore economico eseguono la prestazione, ove gli stessi siano tempestivamente sostituiti senza pregiudizio dell'esecuzione del lavoro o della fornitura o della prestazione del servizio.
 
Art. 13

Capacita' economica,
tecnico-organizzativa e professionale

1. Per le procedure di aggiudicazione di appalti, e' richiesta l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente con l'oggetto dell'appalto.
2. La valutazione della capacita' economica e' effettuata in relazione agli elementi di natura finanziaria e patrimoniale desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affidabilita' rese da istituti bancari o intermediari autorizzati e dalle dichiarazioni concernenti il fatturato o le forniture nel settore realizzate nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.
3. La valutazione delle capacita' tecnico-organizzative e professionali e' effettuata in relazione alla organizzazione tecnica, all'organico degli operatori economici, alle attrezzature e macchinari, alle certificazioni o abilitazioni possedute, alle qualificazioni professionali del personale dipendente, all'esecuzione nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di contratti analoghi a quello oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento utile, ivi compreso il ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 gli operatori economici devono essere qualificati ai sensi della disciplina di cui all'art. 100, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
 
Art. 14

Avvalimento

1. Laddove sia consentito nella lettera d'invito a presentare offerta, l'operatore economico che non possiede tutti i requisiti di capacita' economica, tecnico-organizzativa e professionale ivi richiesti puo' avvalersi di un altro operatore economico in possesso di quei requisiti, iscritto all'elenco di cui all'art. 3, comma 6, per concorrere nella procedura di gara. Non e' ammesso l'avvalimento per il requisito dell'idoneita' professionale.
2. L'operatore economico che ricorre all'avvalimento deve depositare, all'atto di partecipazione alla gara, il contratto di avvalimento specificando se intende ricorrere ai requisiti altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. In quest'ultimo caso l'impresa ausiliaria non puo' partecipare alla procedura di gara.
3. L'impresa ausiliaria e' tenuta a dichiarare di impegnarsi a mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.
4. Gli Organismi accertano, in capo all'impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e degli altri requisiti di cui all'art. 11.
5. Gli Organismi comunicano all'operatore economico se sussistono cause di esclusione dell'impresa ausiliaria, consentendo all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
6. Il contratto e' eseguito dall'operatore economico che partecipa alla gara, al quale e' rilasciato il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 62 o di conformita' della prestazione di cui all'art. 63.
7. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti degli Organismi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
 
Art. 15

Raggruppamento temporaneo di
imprese e consorzi

1. Laddove sia consentito nella lettera d'invito a presentare offerta, gli operatori economici possono chiedere di essere autorizzati a presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti che devono possedere i medesimi requisiti di cui all'art. 11 richiesti all'operatore economico mandatario.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi di consorzio.
 
Art. 16

Subappalto

1. Laddove sia consentito nella lettera d'invito a presentare offerta, gli operatori economici possono chiedere il ricorso al subappalto in sede di presentazione dell'offerta, precisando la percentuale e la tipologia dei lavori, dei servizi o delle forniture che intendono subappaltare. Le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere ulteriormente subappaltate.
2. La percentuale di cui al comma 1 non puo' essere superiore al limite del 49 per cento del valore complessivo dell'atto negoziale.
3. A seguito della comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario deve indicare alla stazione appaltante la denominazione e i riferimenti dell'operatore economico a cui intende affidare in subappalto l'esecuzione di una determinata prestazione.
4. L'autorizzazione al subappalto da parte del committente e' subordinata alla verifica dei requisiti di idoneita' del subappaltatore.
5. Entro e non oltre dieci giorni dall'autorizzazione di cui al comma 4, l'operatore economico deve trasmettere alla stazione appaltante il contratto di subappalto.
6. Resta in ogni caso invariata la responsabilita' del contraente il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi negoziali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore, fermo restando il diritto del committente alla risoluzione del rapporto negoziale e al risarcimento dei danni.
 
Art. 17

Procedure

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, gli Organismi utilizzano la trattativa privata, previo o senza esperimento di gara informale, la procedura di spesa in economia ovvero il dialogo competitivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.
 
Art. 18

Trattativa privata previo esperimento di
una gara informale

1. La scelta del contraente avviene a trattativa privata previo esperimento di una gara informale cui sono invitati almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto dell'atto negoziale.
2. L'acquisizione delle offerte e' effettuata a seguito di lettere d'invito, inviate separatamente agli operatori economici.
3. Gli operatori economici a cui inviare le lettere d'invito a presentare offerta sono individuati nell'ambito dell'elenco unico di Comparto in relazione alla tipologia del bene o servizio da acquisire o al lavoro da eseguire.
4. Fatta salva una diversa indicazione prevista nella lettera d'invito, l'aggiudicazione puo' effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante, ove previsto nella lettera d'invito, puo' decidere di non procedere all'aggiudicazione laddove nessuna delle offerte presentate risulti congrua, sotto il profilo tecnico ed economico, o conveniente.
 
Art. 19

Trattativa privata senza esperimento di
una gara informale

1. Previa documentata istruttoria da parte della struttura tecnica, si prescinde dalla gara informale di cui all'art. 18 nei seguenti casi:
a) qualora la negoziazione con piu' di un operatore non sia compatibile con le esigenze di segretezza e di sicurezza;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, la prestazione possa essere affidata unicamente ad un operatore economico predeterminato;
c) qualora i prodotti in acquisizione siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo o messa a punto anche di prodotti di serie;
d) nel caso di acquisizioni destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti d'uso corrente gia' esistenti, qualora il cambiamento del contraente obblighi gli Organismi ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione risulterebbe antieconomico o comporterebbe incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
e) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore o liquidatore di una liquidazione giudiziale, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;
f) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
g) per i lavori, i beni o i servizi complementari, non compresi nel progetto o nell'atto negoziale iniziale che siano divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista e imprevedibile ovvero di sopravvenute esigenze preminenti degli Organismi, ivi compresi i casi indicati all'art. 49, comma 2, purche' non comportino mutamenti sostanziali, aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) i lavori, i beni o i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dalla prestazione iniziale, senza recare gravi inconvenienti agli Organismi, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione della prestazione iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento, ovvero l'esecuzione successiva potrebbe compromettere la sicurezza degli Organismi;
2) il valore complessivo stimato dei lavori, dei beni o dei servizi complementari non superi il 50 per cento della prestazione iniziale;
h) per la ripetizione della fornitura di beni e servizi gia' affidati al medesimo operatore economico a seguito di gara informale nei tre anni successivi alla sottoscrizione dell'atto negoziale originario;
i) quando devono essere acquistati o presi in locazione specifici e determinati locali secondo le previsioni di cui all'art. 42;
l) per prestazioni d'opera specialistica o intellettuale di cui all'art. 44.
2. E' altresi' consentito di prescindere dalla gara informale di cui all'art. 18:
a) in caso di gara informale andata deserta per mancanza di offerte valide. In tal caso non possono essere modificate in modo sostanziale condizioni e termini della prestazione;
b) per la fornitura di beni e di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00 IVA esclusa, o per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, IVA esclusa. In tal caso:
1) la fornitura del bene o del servizio o l'esecuzione dei lavori possono essere affidati previa indagine di mercato con acquisizione di almeno un preventivo;
2) gli approvvigionamenti di beni pronti in commercio e la fruizione di servizi di uso comune, qualora non significativi ai fini della tutela della segretezza e della sicurezza, possono essere effettuati presso operatori economici senza procedere alla verifica dei requisiti di idoneita';
c) nei casi di mancata sottoscrizione del contratto imputabile a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'esecutore; di risoluzione del contratto a seguito di assoggettamento dell'esecutore a procedura concorsuale; di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 o dell'art. 56; di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 5, ovvero di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ferma restando la possibilita' di affidamento ai sensi dell'art. 38, quando cio' sia necessario per la continuita' della prestazione prevista dall'atto negoziale originario. In tale caso, il contraente inadempiente e' tenuto a rimborsare le maggiori spese sostenute dal committente rispetto a quelle inizialmente previste dall'atto negoziale, fatto salvo il diritto di applicare le penali previste e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
d) per necessita' di completare le prestazioni in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione al contraente originario;
e) per prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi atti negoziali e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova gara informale che deve essere comunque avviata entro i sei mesi successivi;
f) in caso di urgenza derivante da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di assicurare la continuita' delle attivita' o l'incolumita' delle persone.
3. Gli importi di cui al comma 2, lettera b) sono aggiornati ogni cinque anni con provvedimento del direttore generale anche tenuto conto delle modifiche o integrazioni apportate alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.
 
Art. 20

Lavori, servizi e forniture in economia

1. I lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, IVA esclusa, e le forniture e i servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00 IVA esclusa, possono essere effettuati in economia mediante amministrazione diretta.
2. Nell'amministrazione diretta le prestazioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale degli Organismi.
3. Le esigenze da soddisfare e le modalita' di ricorso alla procedura in economia sono indicate nell'atto autorizzativo.
4. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni con provvedimento del direttore generale anche tenuto conto delle modifiche o integrazioni apportate alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.
 
Art. 21

Dialogo competitivo

1. Nei casi di lavori, servizi o forniture complessi, gli Organismi possono avviare un dialogo con gli operatori economici selezionati, in possesso dei requisiti di idoneita', volto ad elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le necessita' del comparto.
2. In caso di individuazione di una o piu' soluzioni ritenute idonee, il responsabile del procedimento invita gli operatori economici a presentare l'offerta finale che e' valutata con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. In fase di valutazione delle offerte, ovvero successivamente, il dialogo puo' continuare affinche' le offerte stesse possano essere chiarite, precisate e perfezionate, senza modificarne gli elementi fondamentali.
4. Al fine di poter soddisfare le necessita' del comparto, possono essere condotte ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto tra qualita' e prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da cio' non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nella lettera d'invito.
5. Qualora, in relazione alla predisposizione di progetti o elaborati tecnici, sia previsto il pagamento di un premio a favore degli operatori economici che hanno individuato soluzioni idonee, con il pagamento dello stesso gli Organismi acquistano la proprieta' dei progetti o degli elaborati tecnici.
 
Art. 22

Spese di funzionamento ad immediata esecuzione
e di minuto mantenimento

1. Per le spese di funzionamento ad immediata esecuzione e di minuto mantenimento, la procedura di affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sono effettuate dagli Organismi senza particolari formalita'.
2. Il provvedimento di autorizzazione delle spese di funzionamento ad immediata esecuzione, adottato dal direttore dell'Organismo interessato o dai dirigenti dallo stesso delegati, indica le motivazioni che richiedono l'immediata esecuzione della spesa.
 
Art. 23

Specifiche tecniche

1. In relazione ai fabbisogni ed alle correlate esigenze di spesa autorizzate nella programmazione finanziaria del Comparto, le competenti strutture tecniche trasmettono alla competente struttura amministrativa le specifiche tecniche dei beni e dei servizi da acquisire ovvero dei lavori da eseguire.
2. Nelle specifiche tecniche le competenti strutture tecniche indicano:
a) l'esigenza da soddisfare in apposita relazione tecnica-illustrativa;
b) l'oggetto e l'entita' della prestazione, come indicati nel progetto;
c) l'importo presunto della spesa oltre l'IVA ovvero altri eventuali oneri indotti se dovuti;
d) il capitolato prestazionale contenente il progetto per la realizzazione del lavoro o le specifiche per la fornitura e posa in opera dei beni o per lo svolgimento del servizio;
e) le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi da interferenze connessi all'esecuzione delle prestazioni;
f) le tempistiche di esecuzione;
g) le penali da applicare in caso di ritardato adempimento della prestazione, nonche' le eventuali penali correlate alla qualita' della fornitura o al livello del servizio;
h) l'eventuale possibilita' di ricorso al subappalto, al raggruppamento temporaneo di imprese o all'avvalimento;
i) le certificazioni necessarie per la partecipazione alla procedura e per l'esecuzione dell'appalto;
l) le speciali condizioni di fornitura o modalita' di esecuzione delle prestazioni;
m) l'eventuale classifica di segretezza da attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza degli operatori economici o del personale dipendente anche in relazione alla natura dei luoghi ove deve essere eseguita la prestazione.
3. E' vietato il frazionamento artificioso della spesa riferita a esigenze che presentano carattere di unitarieta'.
 
Art. 24

Lettera d'invito a presentare offerta

1. La lettera d'invito a presentare offerta, ove prevista, e' emessa a cura del responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche per la fornitura dei beni, la prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 23, nonche' l'indicazione delle eventuali prestazioni la cui esecuzione richiede particolari modalita' di tutela della segretezza e della sicurezza, previa dichiarazione dell'Organismo competente.
2. Nella lettera d'invito a presentare offerta sono inoltre indicati, in relazione alla natura della prestazione ovvero dell'atto negoziale:
a) il criterio utilizzato per la valutazione dell'offerta e, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche gli elementi di valutazione, sia tecnici che economici, ed il peso ponderato assegnato a ciascuno di essi;
b) l'indicazione dei criteri in relazione ai quali le offerte sono considerate anormalmente basse;
c) il diritto del committente di non aggiudicare le offerte valide ritenute non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto dell'atto negoziale;
d) l'indicazione delle dichiarazioni e dei documenti da allegare a corredo dell'offerta;
e) le modalita' di pagamento e di fatturazione;
f) le garanzie da prestare;
g) le penali da applicare in caso di ritardato adempimento della prestazione;
h) le eventuali penali correlate ai livelli di servizio, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;
i) il termine di presentazione e di scadenza dell'offerta;
l) le modalita' di presentazione dell'offerta e della documentazione con essa richiesta;
m) l'eventuale inammissibilita' di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi;
n) l'eventuale possibilita' di fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 14;
o) la percentuale dei lavori o dei servizi che l'operatore economico puo' subappaltare ai sensi dell'art. 16;
p) la durata del rapporto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilita' di proroga o rinnovo dello stesso;
q) le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
r) i termini e le modalita' di esecuzione della prestazione;
s) le modalita' di verifica della prestazione;
t) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;
u) la previsione, nel caso di rapporti negoziali di durata pluriennale, della facolta' dell'amministrazione di recedere al termine di ciascuna annualita';
v) le modalita' di risoluzione delle eventuali controversie.
3. In relazione alle diverse tipologie di acquisto dei beni e dei servizi e di esecuzione dei lavori, gli Organismi possono prevedere, nella lettera d'invito, l'adozione della disciplina contenuta in specifici formulari adottati da amministrazioni statali ovvero dall'Autorita' nazionale anticorruzione e l'indicazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che disciplini la materia della prestazione.
 
Art. 25

Offerte

1. Le offerte degli operatori economici sono formulate dal rappresentante della ditta ovvero dell'impresa con le modalita' indicate e, ove previsto, secondo il fac-simile allegato alla lettera di invito. Le offerte non possono contenere riserve o condizioni e, salvo diversa indicazione contenuta nella lettera d'invito medesima, devono essere mantenute valide per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di formalizzazione. Le offerte relative a lavori, servizi o forniture di importo superiore a euro 150.000,00, IVA esclusa, ad eccezione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale, riportano obbligatoriamente l'indicazione dei costi della manodopera e del costo degli oneri di sicurezza aziendale, che devono risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche della prestazione.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa o con il criterio del prezzo piu' basso. Quando il criterio scelto e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione delle offerte si fonda su una pluralita' di elementi, sia tecnici che economici, il cui peso ponderato e' preventivamente individuato e indicato nella lettera di invito a presentare offerta.
3. Tra i criteri e' individuato ed indicato nella lettera d'invito quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'atto negoziale.
4. Ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, sono considerate anomale le offerte che risultino anormalmente basse in relazione ai criteri tassativamente indicati nella lettera d'invito a presentare offerta.
5. Nel caso di offerte anomale, il responsabile del procedimento chiede agli offerenti di fornire, entro un congruo termine, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi delle offerte stesse.
6. La lettera d'invito a presentare offerta puo' prevedere l'obbligo per l'operatore economico di fornire anticipatamente gli elementi giustificativi di cui al comma 5.
7. Non si procede all'esclusione dell'offerta anomala qualora le giustificazioni siano ritenute valide e, al contempo, sia dimostrata la congruita' dei costi del personale dipendente ed il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste per la prestazione.
 
Art. 26

Commissione per la valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte e' effettuata dal personale della struttura amministrativa. La stessa struttura amministrativa sottopone la valutazione delle offerte a una commissione nei casi in cui, tenuto conto della complessita' dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di affidamento, non sia dotata di figure professionali in possesso delle necessarie competenze o titoli.
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da almeno tre membri del comparto, di cui un dirigente con funzioni di presidente. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. Laddove sia necessario avvalersi dell'apporto di specifiche professionalita', la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da personale interno al comparto in possesso di specifiche competenze tecniche o di particolare esperienza nel settore, ovvero da esperti esterni in possesso delle necessarie qualificazioni e dell'abilitazione di sicurezza, qualora nell'ambito del personale interno non siano presenti figure professionali in possesso delle necessarie competenze o titoli, ovvero le stesse non siano disponibili.
4. La commissione ha, altresi', il compito di esprimere il parere sulla congruita' tecnica ed economica delle offerte, quando il responsabile del procedimento non possa acquisire altrimenti tale valutazione.
 
Art. 27

Attivita' della commissione per
la valutazione delle offerte

1. La commissione deve riunirsi con la massima tempestivita' e completare i lavori nel piu' breve tempo possibile. Eventuali impedimenti che dovessero insorgere sono comunicati al responsabile del procedimento per le determinazioni volte ad assicurare l'immediata ripresa dei lavori della commissione.
2. L'attivita' di valutazione delle offerte, espletata in piena autonomia, e' documentata in apposito verbale, che contiene:
a) le date e i luoghi delle riunioni;
b) la descrizione dei lavori, dei beni e dei servizi da acquisire;
c) l'elenco degli operatori economici invitati;
d) l'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta;
e) le attivita' effettuate in sede di valutazione;
f) la proposta di aggiudicazione ovvero adeguata motivazione in merito alla mancata aggiudicazione.
3. Il verbale e' sottoscritto dai membri della commissione a chiusura delle attivita' di valutazione.
 
Art. 28

Garanzia provvisoria

1. Nei casi di lavori, servizi o forniture economicamente rilevanti o complessi, gli operatori economici presentano a corredo dell'offerta una garanzia provvisoria che puo' essere incamerata in caso di mancata sottoscrizione dell'atto negoziale per fatto dell'affidatario.
2. L'importo, il termine di validita' e le modalita' di costituzione, svincolo o trasformazione in garanzia definitiva di cui all'art. 57 sono indicate nella lettera d'invito a presentare offerta.
3. La garanzia provvisoria e' prestata per un importo compreso tra il due ed il cinque per cento dell'importo dell'offerta in relazione alla tipologia della prestazione, mediante contratto autonomo di garanzia ovvero con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, intestata all'offerente e, nei casi di cui all'art. 15, oltre all'impresa mandataria o al consorzio anche alle singole imprese componenti o consorziate.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.
5. La garanzia fideiussoria provvisoria, a scelta dell'appaltatore, puo' essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita', oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La lettera di invito a presentare offerta puo' richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e puo', altresi', prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nella lettera di invito a presentare offerta, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
7. La garanzia e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo puo' essere ridotto ai sensi e nelle modalita' di cui all'art. 106, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 117, comma 12, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia.
 
Art. 29

Applicazione dei contratti
collettivi nazionali di settore

1. Per i contratti ad alta intensita' di manodopera da eseguire sul territorio nazionale, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto del presente decreto e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Le medesime tutele normative ed economiche previste nel contratto collettivo di cui al primo periodo devono essere garantite ai lavoratori in subappalto.
2. Gli Organismi acquisiscono una dichiarazione con la quale il contraente si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento.
 
Art. 30

Atti negoziali

1. L'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di beni sono regolate, previa adozione del provvedimento di aggiudicazione, da atti negoziali, stipulati, a pena di nullita', in forma scritta; in particolare, da contratti sottoscritti dal rappresentante dell'amministrazione e dal contraente, da lettere-ordinativo ovvero a mezzo di altri atti o documenti idonei a rappresentare la volonta' delle parti.
2. Il direttore generale del DIS e i direttori dell'AISE e dell'AISI hanno facolta' di delegare ai dirigenti del Comparto le attivita' di cui al presente regolamento.
3. Gli atti negoziali degli Organismi sono contraddistinti da un codice identificativo univoco, che sostituisce a tutti gli effetti il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).
4. Gli atti negoziali degli Organismi di importo superiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa, sono approvati dai rispettivi direttori, per i profili di competenza.
5. Gli atti negoziali di cui al comma 4 impegnano il contraente all'atto della loro sottoscrizione mentre diventano efficaci nei riguardi degli Organismi dopo l'avvenuta approvazione, che deve intervenire nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti e documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti e documenti pervengono al competente direttore. Decorso il termine di trenta giorni senza che sia intervenuta l'approvazione, l'atto negoziale si intende non approvato.
6. Quando l'atto negoziale di cui al comma 4 ha ad oggetto una prestazione che per la sua natura deve essere immediatamente effettuata o nei casi di urgenza, il responsabile della competente struttura amministrativa puo' autorizzarne l'esecuzione anticipata nelle more dell'approvazione del direttore dell'Organismo interessato.
7. Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga l'approvazione dell'atto negoziale, il contraente ha diritto solo al pagamento dei beni forniti e delle prestazioni eseguite.
8. L'importo di cui al comma 4 puo' essere aggiornato ogni cinque anni con provvedimento del direttore generale, anche tenuto conto delle modifiche o integrazioni apportate alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici.
 
Art. 31

Contenuto degli atti negoziali

1. Negli atti negoziali devono essere chiaramente indicati i diritti e doveri delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Gli atti negoziali devono contenere:
a) l'indicazione del soggetto contraente e del relativo domicilio;
b) l'oggetto della prestazione e le particolari modalita' di esecuzione eventualmente previste;
c) il valore complessivo dell'acquisizione con l'indicazione dell'importo delle imposte e del prezzo riferito al singolo bene, lavoro o servizio;
d) il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2;
e) i lavori, i servizi o le forniture che il contraente intende eventualmente subappaltare, ove tale facolta' sia prevista nella lettera di invito, con l'indicazione del subappaltatore ove gia' autorizzato;
f) il codice identificativo univoco di cui all'art. 30, comma 3;
g) le coordinate dei conti correnti bancari o postali dell'operatore economico su cui effettuare i pagamenti;
h) i tempi e la decorrenza del termine iniziale dell'esecuzione;
i) la durata dell'atto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilita' di proroga o rinnovo dello stesso;
l) la facolta' dell'amministrazione, negli atti negoziali pluriennali, di recedere al termine di ciascuna annualita';
m) gli obblighi e le responsabilita' dell'esecutore;
n) le modalita' e i termini di verifica della prestazione, che non possono essere superiori a trenta giorni dalla data di ultimazione della stessa;
o) l'indicazione delle garanzie eventualmente prestate;
p) le penali da applicare in caso di ritardato adempimento della prestazione;
q) le eventuali penali correlate alla qualita' della fornitura o al livello del servizio, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;
r) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;
s) il divieto per il contraente di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dagli Organismi;
t) le modalita' di risoluzione delle eventuali controversie;
u) l'eventuale sussistenza di rischi da interferenze e, in tal caso, il documento di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DUVRI);
v) le modalita' di fatturazione.
 
Art. 32

Documenti facenti parte integrante
dell'atto negoziale

1. Sono parte integrante dell'atto negoziale, anche laddove ad esso non allegati:
a) il capitolato prestazionale contenente le specifiche per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi, ovvero il progetto per la realizzazione dei lavori;
b) le polizze e le garanzie;
c) ogni altro documento o dichiarazione chiesto in sede di invito a presentare offerta o presentato in fase di gara.
2. Qualora non allegati all'atto negoziale, i documenti elencati al comma 1 sono conservati agli atti degli Organismi controfirmati dal contraente.
 
Art. 33

Prescrizioni in materia di
sicurezza sul lavoro

1. Negli atti negoziali deve essere inserita, a pena di nullita', apposita clausola con la quale il contraente assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste:
a) dal Documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto dal contraente medesimo ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) dalle ulteriori previsioni allegate alla lettera d'invito a presentare offerta, ove richieste dalla natura della prestazione oggetto dell'atto negoziale.
 
Art. 34

Regime fiscale degli atti negoziali

1. Gli atti negoziali sono soggetti a registrazione soltanto in caso di uso.
2. I contratti di acquisto o locazione di immobili di cui all'art. 42 sono soggetti a registrazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Le imposte di bollo o di registro, qualora dovute in base alle vigenti disposizioni, sono a carico del contraente.
 
Art. 35

Interpretazione e schemi
degli atti negoziali

1. L'interpretazione dell'atto negoziale, ai fini della ricerca della volonta' dei contraenti, deve essere effettuata tenendo conto soltanto del contenuto letterale degli accordi sottoscritti, senza dare rilievo alle eventuali attivita' precontrattuali poste in essere da uffici o personale del committente.
2. Al fine di dirimere dubbi interpretativi ed assicurare la necessaria certezza nei rapporti negoziali, con provvedimento del direttore generale, possono essere adottati schemi di moduli negoziali e modulistica unica contenenti clausole generali predeterminate in relazione alle tipologie di acquisizioni.
 
Art. 36

Durata

1. Gli atti negoziali hanno di norma durata annuale coincidente, laddove possibile, con l'esercizio finanziario. Salvo quanto previsto dall'art. 41 e dall'art. 42, comma 9, possono essere sottoscritti atti negoziali per la durata massima di tre anni, per le prestazioni aventi carattere continuativo o per condizioni economiche particolarmente favorevoli.
2. Le prestazioni di durata pluriennale devono prevedere la possibilita' per gli Organismi di recedere al termine di ciascuna annualita', previo preavviso da notificare nel termine indicato dall'atto negoziale che non puo' essere inferiore a quarantacinque giorni. In questo caso, nessun compenso, a nessun titolo, e' dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite.
3. Gli atti negoziali, anche di durata pluriennale, laddove indicato nella lettera d'invito a presentare offerta, possono prevedere il rinnovo, da esercitarsi per una sola volta previa valutazione di convenienza da parte degli Organismi.
4. Gli atti negoziali, laddove indicato nella lettera d'invito a presentare offerta, possono prevedere il ricorso alla proroga, per un periodo massimo di sei mesi, da esercitarsi a richiesta degli Organismi, una sola volta e per comprovate ragioni legate alla continuita' della prestazione.
5. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, e' consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
 
Art. 37

Revisione prezzi

1. Gli atti negoziali contengono clausole di revisione dei prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale dell'atto negoziale; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 2 sono quelli pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Per l'individuazione di eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 2 nell'ambito degli indici gia' prodotti dall'ISTAT, si applica il provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
4. La revisione dei prezzi e' effettuata, previa formale richiesta del contraente, dal responsabile del procedimento e s'intende accettata qualora non contestata dal contraente nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
 
Art. 38
Affidamento in caso di procedura di insolvenza, di impedimento alla
prosecuzione con l'esecutore designato o di risoluzione

1. Gli Organismi possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di cui all'art. 18 per stipulare un atto negoziale per l'affidamento dell'esecuzione in caso di mancata sottoscrizione del contratto imputabile a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Gli Organismi possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di cui all'art. 18 per stipulare un nuovo atto negoziale per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile, nei seguenti casi:
a) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'esecutore;
b) risoluzione del contratto a seguito di assoggettamento dell'esecutore a procedura concorsuale;
c) risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 o dell'art. 56;
d) recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 5;
e) annullamento giudiziale dell'aggiudicazione o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
3. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
4. Nella lettera d'invito a presentare offerta puo' essere previsto che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. In tale caso, il contraente inadempiente e' tenuto a rimborsare le maggiori spese sostenute dagli Organismi rispetto a quelle inizialmente previste dall'atto negoziale, fatto salvo il diritto di applicare le penali previste e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
 
Art. 39

Acquisti all'estero

1. In caso di acquisizioni di beni e servizi tramite il ricorso al mercato estero, gli atti negoziali, conclusi anche attraverso l'adesione a condizioni generali di contratto, possono essere disciplinati dalle norme del diritto dello Stato estero e dalle corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
2. Per le acquisizioni presso il mercato estero, gli Organismi possono avvalersi della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari.
 
Art. 40

Acquisti on-line

1. E' consentito il ricorso agli acquisti on-line per quelle categorie di beni e servizi disponibili su piattaforme on-line, il cui acquisto attraverso canali telematici risulta particolarmente conveniente in termini economici.
 
Art. 41

Atti negoziali quadro

1. Per prestazioni aventi carattere di ripetitivita', gli appalti di lavori, servizi e forniture possono essere effettuati mediante atti negoziali quadro aventi una durata massima di nove anni, ferma restando la predeterminazione del tetto annuo della spesa, dell'oggetto delle prestazioni e dei prezzi unitari, salvo quanto previsto dall'art. 37.
2. Nel caso in cui il contratto quadro abbia durata pluriennale si applica l'art. 36, comma 2.
 
Art. 42

Acquisto e locazione di beni immobili

1. Gli Organismi possono acquistare o prendere in locazione da soggetti pubblici o privati immobili per esigenze istituzionali:
a) quando e' indispensabile per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato;
b) ovvero quando non e' possibile o opportuno l'utilizzo di beni demaniali o di beni del patrimonio indisponibile per ragioni di segretezza o di sicurezza della sede o di convenienza economica.
2. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 1, lettera a) il direttore generale autorizza l'acquisto o la locazione dell'immobile previa dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata di cui all'art. 3 della legge che attesti l'indispensabilita' dell'immobile per la sicurezza dello Stato.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), le richieste di acquisto o locazione di immobili sono effettuate dal direttore dell'Organismo interessato all'esito di apposita istruttoria svolta dalla struttura tecnica dell'Organismo richiedente, che tiene conto della pianificazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera g) della legge, ed individua, ove possibile anche uno o piu' immobili ritenuti idonei.
4. Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 3 e del quadro risultante dalla programmazione finanziaria, la struttura amministrativa del DIS valuta la compatibilita' economica dell'acquisto o della locazione degli immobili ritenuti idonei, tenuto anche conto dei previsti stanziamenti di bilancio.
5. Il direttore generale autorizza la spesa tenuto conto del parere espresso dalla Commissione di cui al comma 6.
6. Con decreto del direttore generale e' istituita presso il DIS un'apposita Commissione incaricata di:
a) verificare l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1, lettera b);
b) verificare la rispondenza degli immobili individuati a soddisfare le esigenze di funzionamento degli Organismi, anche in relazione all'esistenza a carico dell'immobile di eventuali diritti reali, oneri, vincoli o gravami;
c) riscontrare la congruita' dei prezzi di acquisto o dei canoni di locazione, che, di regola, non possono essere superiori ai prezzi normalmente praticati per analoghi immobili esistenti nelle medesime zone;
d) formulare una proposta di acquisto o di locazione.
7. La Commissione di cui al comma 6 e' composta da almeno tre membri del Comparto, di cui un dirigente con funzioni di presidente. Laddove sia necessario avvalersi dell'apporto di specifiche professionalita', la Commissione puo' avvalersi di esperti esterni agli Organismi, in possesso delle necessarie qualificazioni e dell'abilitazione di sicurezza.
8. Gli atti di acquisto di immobili sono adottati mediante forma pubblica amministrativa ovvero mediante stipulazione a mezzo atto notarile.
9. La durata della locazione e' stabilita dal contratto e non puo' eccedere i nove anni.
10. Il rinnovo della locazione e' ammesso qualora il competente Organismo comunichi il permanere delle condizioni di cui al comma 1. In sede di rinnovo dei contratti di locazione, la struttura amministrativa del DIS puo' provvedere alla rinegoziazione del canone al fine di adeguarlo ai prezzi del mercato immobiliare e alle disposizioni vigenti per le amministrazioni pubbliche.
11. Nei contratti di locazione che hanno durata pluriennale gli Organismi possono recedere anticipatamente, senza penalita', fatto salvo il diritto del locatore al rimborso di eventuali spese documentate sostenute nell'esclusivo interesse degli Organismi, a partire dal diciannovesimo mese di locazione, mediante comunicazione scritta da far pervenire al locatore a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avra' efficacia.
12. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera a), i contratti di locazione possono prevedere per esigenze istituzionali particolari clausole di durata e modalita' di rinnovo o di recesso.
13. I contratti di locazione possono contenere la clausola di adeguamento periodico dei canoni, da determinarsi in base alle disposizioni vigenti per le locazioni di immobili.
14. I pagamenti dei canoni di locazione possono essere effettuati in rate periodiche anticipate, da corrispondersi previa presentazione di regolare fattura o ricevuta.
15. Nel caso in cui gli Organismi apportino modifiche agli immobili in locazione, anche ai sensi dell'art. 43, comma 1, gli stessi Organismi, prima della riconsegna dell'immobile, ove non si proceda alla rimessione in pristino, rilasciano le relative attestazioni e forniscono la pertinente documentazione ai fini della regolarizzazione delle iscrizioni catastali.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, per quanto compatibili, anche alla concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile.
 
Art. 43

Realizzazione o ristrutturazione
delle infrastrutture

1. I lavori comunque relativi alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento funzionale delle sedi degli Organismi, nonche' di ogni altra loro infrastruttura o pertinenza di cui al punto 10 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2008, rientrano nel novero delle opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 352, comma 1, 353, comma 1, 354, 356, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, ogni altro adempimento previsto per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 e' effettuato con procedure alternative in grado di assicurare la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni e con modalita' concordate con le competenti amministrazioni dello Stato o enti.
3. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge e' costituito l'organo incaricato dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. I lavori di cui al comma 1 e le connesse forniture sono disciplinati dal presente regolamento anche nel caso in cui le procedure negoziali non siano espletate direttamente dagli Organismi.
5. I cantieri relativi alle opere infrastrutturali presso le sedi del Comparto devono essere opportunamente delimitati e sorvegliati e recare all'esterno idonea segnaletica di divieto di accesso alle persone non autorizzate dagli Organismi.
 
Art. 44

Prestazioni d'opera specialistica o intellettuale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 76, comma 2, per particolari prestazioni d'opera specialistica o intellettuale relative alle attivita' disciplinate dal presente regolamento, gli Organismi possono affidare, con le procedure da esso previste, prestazioni d'opera specialistica o intellettuale a professionisti esterni in possesso dei necessari requisiti.
2. Il professionista mantiene la propria autonomia organizzativa anche quando le prestazioni rese comportano il parziale utilizzo di mezzi o il coordinamento con l'organizzazione interna degli Organismi. In ogni caso le attivita' svolte dal professionista non possono in alcun modo dare luogo a un rapporto di impiego presso gli Organismi.
3. I contratti di prestazione d'opera specialistica o intellettuale non possono avere durata superiore ad un anno rinnovabile una sola volta, fatte salve le prestazioni relative all'esecuzione di un progetto la cui durata e' strettamente commisurata al tempo necessario per la realizzazione dello stesso.
4. I professionisti esterni incaricati delle prestazioni d'opera specialistica e intellettuale riferite a opere o lavori ovvero a forniture e servizi di importo superiore a euro 1.000.000,00, IVA esclusa, devono stipulare apposita polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, nell'ambito dei limiti indicati nel provvedimento di incarico.
5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo delle forniture, dei servizi, delle opere o dei lavori, fino al limite di euro 2.500.000,00. La mancata presentazione da parte del professionista esterno della polizza di garanzia esonera il committente dal pagamento della parcella professionale.
 
Art. 45

Permute e altri contratti di scambio

1. Il ricorso alla permuta e ad altri contratti di scambio avviene tra beni ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, tenendo conto del valore complessivo dei beni e delle prestazioni.
2. Nel caso in cui i beni o le prestazioni non siano economicamente equivalenti, il contraente che effettua la prestazione di minor valore deve pagare il prezzo pattuito alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la differenza economica tra le prestazioni.
3. Nei contratti deve essere garantita la segretezza e la sicurezza delle informazioni. A tal fine, il contraente deve garantire che i materiali e le tecnologie, nonche' i documenti agli stessi correlati, siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.
4. Nel caso in cui le prestazioni non siano contestuali, la controprestazione del contraente deve essere effettuata prima della prestazione resa dagli Organismi. Laddove cio' non sia possibile, gli Organismi possono chiedere apposita garanzia a tutela del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
5. Nei contratti, oltre al valore complessivo, deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli beni e delle singole prestazioni che le parti si impegnano a scambiare reciprocamente.
6. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese, gli Organismi utilizzano apposite tabelle di onerosita' e di rilevazione dei costi orari del personale. Per la valutazione delle prestazioni rese dagli operatori economici o dalle amministrazioni pubbliche sono utilizzate le procedure previste per la verifica della congruita' delle offerte.
7. I contratti sono autorizzati con formale provvedimento del competente direttore.
8. Nei casi di contratti atipici di scambio, a ciascuna prestazione del contratto si applica la disciplina che le e' propria in considerazione della sua natura.
 
Art. 46

Prestazioni o cessione di beni a terzi

1. Gli Organismi promuovono e possono partecipare alle attivita' di sviluppo delle tecnologie per usi informativi, ai programmi di cooperazione con soggetti pubblici o privati, ai presidi per la sicurezza di aziende e infrastrutture strategiche e ad ogni altra iniziativa volta allo sviluppo della cultura della sicurezza.
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, gli Organismi possono effettuare studi, ricerche, attivita' applicative e, tramite le proprie strutture tecniche e logistiche, prestazioni di servizi a favore di terzi, individuando le modalita' di remunerazione.
3. Le prestazioni di servizi a favore di terzi consistono in attivita' di ricerca, di analisi, di consulenza, di sperimentazione e di formazione per le quali sussiste l'interesse istituzionale degli Organismi alla loro realizzazione.
4. Gli Organismi possono procedere alla alienazione di beni mobili o di materiale non utilizzato, anche nell'ambito dei programmi di adeguamento o innovazione tecnologica o per esigenze di riorganizzazione dei servizi tecnici o logistici.
5. Le prestazioni di servizi o le cessioni di beni non utilizzati a terzi sono effettuate a titolo oneroso. Il corrispettivo della prestazione del servizio o della cessione e' determinato dalla competente struttura tecnica o logistica, secondo criteri di convenienza tecnico-economica.
6. La prestazione di servizio o la cessione a terzi e' autorizzata dal competente direttore.
7. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati di volta in volta l'interesse o i motivi dell'alienazione, i corrispettivi delle prestazioni o il prezzo di vendita dei beni nonche' il responsabile del procedimento.
8. Gli Organismi possono cedere a titolo gratuito beni per i quali non sia stato possibile procedere all'alienazione a titolo oneroso.
9. Agli atti negoziali che comportano un'entrata per gli Organismi si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 3, della legge.
 
Art. 47

Sponsorizzazioni

1. Fatte salve le peculiari esigenze di segretezza e sicurezza, il DIS, anche per conto delle Agenzie, puo' concludere accordi di sponsorizzazione con amministrazioni pubbliche, associazioni senza fini di lucro, operatori economici e soggetti privati per favorire la promozione della cultura della sicurezza, per migliorare la qualita' dei servizi istituzionali prestati, per acquisire prestazioni di beni, servizi o lavori con risparmi di spesa rispetto agli oneri programmati o per acquisire entrate da destinare a specifici progetti istituzionali.
2. La scelta dello sponsor e' effettuata mediante trattativa privata con soggetti privati in possesso dei previsti requisiti di idoneita'.
3. Agli atti negoziali di sponsorizzazione si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 3, della legge.
4. Gli atti negoziali di sponsorizzazione sono approvati dal direttore generale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
5. L'atto di sponsorizzazione e' sottoposto a condizione sospensiva sino all'approvazione del direttore generale e, sino a quel momento, risulta vincolante esclusivamente per la controparte.
6. Sono vietate le sponsorizzazioni finalizzate alla propaganda di natura politica e sindacale o che rechino pregiudizio o danno all'immagine degli Organismi.
 
Art. 48

Esecuzione delle prestazioni

1. La sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni e' affidata alle competenti strutture tecniche e, ove nominati, al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione.
2. Per esigenze di servizio, gli Organismi possono chiedere il differimento per un massimo di sei mesi della decorrenza della fornitura dei beni o dei servizi. Il differimento e' comunicato al contraente dal responsabile del procedimento nei tre giorni lavorativi antecedenti al termine iniziale della prestazione.
 
Art. 49

Variazioni in corso di esecuzione della prestazione

1. E' possibile variare le prestazioni previste nell'atto negoziale nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettera g).
2. Ai fini del comma 1, sono compresi nei lavori, beni e servizi complementari le prestazioni divenute necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o organizzative; la intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che rendano possibile e conveniente un miglioramento significativo della qualita' dell'opera o di sue parti, con particolare riguardo alla funzionalita' e sicurezza; la presenza di eventi inerenti la natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera; il manifestarsi di errori od omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, fermo restando quanto previsto dai commi 10, 11 e 12. Sono altresi' compresi nei lavori, beni e servizi complementari le variazioni, disposte nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula dell'atto negoziale o dalla necessita' di evitare aggravi di spesa.
3. Il contraente ha l'obbligo di assoggettarsi alle variazioni della prestazione che comportino diminuzioni o aumenti entro il limite del quinto del prezzo dell'atto negoziale. Le variazioni sono eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'atto negoziale originario, salva l'eventuale applicazione del comma 4, senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Le variazioni della prestazione sono indicate in un apposito atto di sottomissione.
4. Per le variazioni che comportino nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi delle prestazioni si valutano desumendoli dal prezzario approvato dal committente, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati, il committente puo' ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilita' di formulare apposita riserva.
5. In accordo con il contraente, da formalizzare in un apposito atto aggiuntivo, possono essere altresi' introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale puo' essere risolto e all'esecutore e' riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.
6. Il contraente puo' proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per il committente.
7. Eventuali modifiche non autorizzate apportate alla prestazione non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.
8. In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.
9. Nei casi indicati al comma 2, le variazioni possono essere disposte dal direttore dei lavori, ove preventivamente delegato dalla stazione appaltante al momento dell'affidamento dell'incarico o, successivamente, con apposita determinazione, anche per il tramite del responsabile del procedimento.
10. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dalla stazione appaltante per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione; nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
11. Nel caso in cui le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superino il quinto dell'importo originario del contratto, e' facolta' della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
12. Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.
 
Art. 50

Sospensione

1. Per cause di forza maggiore, di avverse condizioni climatiche, per motivate ragioni di pubblico interesse o necessita', per preminenti esigenze di segretezza e sicurezza degli Organismi, e per altre cause speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, ivi comprese le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, il committente, anche su segnalazione del contraente, puo' disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione della prestazione o di una parte di essa. In tal caso all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo.
2. La sospensione e la ripresa dell'esecuzione devono risultare da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dalle parti. Dell'avvenuta sottoscrizione del verbale e' data formale comunicazione all'appaltatore.
3. Nel verbale di ripresa delle attivita' deve essere indicato il termine ultimo di esecuzione delle prestazioni che e' rideterminato in relazione alla durata della sospensione ed agli effetti da questa prodotti.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, dovute a ragioni di pubblico interesse o necessita' ovvero a preminenti esigenze di segretezza e sicurezza degli Organismi, durino per un periodo di tempo superiore ad una quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo' chiedere lo scioglimento dell'atto negoziale senza indennita'; se il committente si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga, con anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori.
6. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal comma 1 danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.
 
Art. 51

Disposizioni particolari per
l'esecuzione dei lavori

1. La consegna dei lavori, di cui e' redatto verbale sottoscritto dal contraente, in contraddittorio con il rappresentante della competente struttura tecnica o con il direttore dei lavori, qualora nominato, avviene nel termine di quarantacinque giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'atto negoziale, ove non diversamente stabilito dalle parti, anche in relazione alla natura e all'oggetto dell'atto negoziale. Non si procede alla consegna dei lavori nel caso in cui vi siano impedimenti oggettivi che non consentano il corretto avvio delle attivita' oggetto del contratto e che non siano imputabili all'appaltatore. E' fatta salva la facolta' per gli Organismi di procedere con la consegna parziale dei lavori.
2. Gli Organismi provvedono alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui l'atto negoziale lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili, l'esecutore e' tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita' di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
3. L'esecutore dei lavori e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal committente con ordine di servizio comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza, fatta salva la facolta' di formulare le proprie riserve.
4. Per il pagamento di rate di acconto previste dall'atto negoziale, devono essere redatti stati di avanzamento lavori, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera d).
5. Il certificato di ultimazione dei lavori e' emesso a seguito della comunicazione di conclusione della prestazione da parte dell'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori puo' prevedere il completamento di lavorazioni marginali, non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' delle opere, entro il termine perentorio di sessanta giorni.
6. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione dei lavori, deve essere redatto un verbale di constatazione sullo stato dei lavori eseguiti e da ultimare.
7. I documenti riepilogativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono redatti dal rappresentante della competente struttura tecnica o dal direttore dei lavori, qualora nominato, in contraddittorio con l'esecutore.
8. I lavori di minuto mantenimento possono essere eseguiti senza particolari formalita'.
 
Art. 52

Contabilita' dei lavori

1. Nel caso di lavori economicamente rilevanti o complessi o qualora previsto dall'atto negoziale, i fatti producenti spesa sono annotati nel registro di contabilita' e nelle altre scritture contabili previste dalle disposizioni generali in materia di contabilita' dei lavori per i contratti pubblici.
2. Nel caso di lavori economicamente rilevanti o complessi o qualora previsto dall'atto negoziale, i diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
4) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita' che possono essere utili;
5) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori;
6) le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento;
7) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
8) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
9) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori e' tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e' stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo' controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresi' contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilita' che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonche' le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite e' effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita' e' indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita' e' il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto all'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita' eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al responsabile del procedimento, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purche' le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro e' sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Qualora l'esecutore ometta di sottoscrivere il registro, il direttore dei lavori comunica formalmente allo stesso di provvedervi entro un congruo termine, trascorso il quale le registrazioni effettuate nel periodo si intendono tacitamente accettate;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita', e' rilasciato nei termini e modalita' indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia' corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al responsabile del procedimento, che emette il certificato di pagamento; il responsabile del procedimento, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento e' annotato nel registro di contabilita';
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al responsabile del procedimento unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non puo' iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia' iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 70 o l'accordo bonario di cui all'art. 53. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita', il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
3. Puo' essere anche previsto un sommario del registro di contabilita' che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilita'.
 
Art. 53

Riserve dell'esecutore dei lavori

1. L'esecutore deve sempre uniformarsi alle disposizioni formali del committente senza ritardare lo svolgimento della prestazione.
2. Eventuali riserve concernenti l'esecuzione o la mancata rilevazione di fattori in grado di incrementare il costo della prestazione devono essere formulate, a pena di decadenza, nei documenti riepilogativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 51 ovvero all'atto della prima sottoscrizione dell'ordine di servizio di cui al comma 3 dello stesso art. 51, o del registro di contabilita' di cui al comma 1 dell'art. 52 successiva al verificarsi dell'evento o all'accertamento della circostanza pregiudizievole. L'esecutore puo' inizialmente formulare generiche riserve che devono essere precisate in modo dettagliato e sottoscritte nei quindici giorni successivi. L'onere della tempestivita' non e' richiesto quando la pretesa dell'esecutore dipende dalla rettifica di errori materiali. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione esatta, senza possibilita' di successivi incrementi delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, pena l'inammissibilita'.
4. Non possono essere oggetto di riserva partite di lavoro non contabilizzate o aspetti progettuali che sono stati gia' oggetto di verifica prima della sottoscrizione dell'atto negoziale.
5. Il direttore dei lavori espone in modo esauriente nel registro di contabilita' le sue motivate deduzioni in merito alle riserve formulate dall'esecutore e comunica immediatamente, con apposita relazione riservata, al responsabile del procedimento il proprio motivato parere sull'ammissibilita' e sulla fondatezza delle riserve nonche', sull'opportunita' di una rapida definizione delle stesse in via amministrativa o mediante accordo bonario.
6. Il responsabile del procedimento, previa verifica dell'ammissibilita' e della fondatezza delle riserve dell'esecutore, tenendo conto del parere espresso dal direttore dei lavori e dalla competente struttura tecnica, elabora la proposta di accordo bonario.
7. La proposta di accordo bonario e' comunicata all'esecutore dopo l'approvazione del direttore generale.
 
Art. 54

Vicende soggettive dell'esecutore

1. In caso di cessioni d'azienda o di rami d'azienda, di trasformazione, fusione, scissione relativi ai soggetti contraenti il nuovo soggetto ne da' comunicazione al committente entro il termine di dieci giorni, documentando contestualmente il possesso dei requisiti di idoneita' di cui al titolo III. In caso di omessa o ritardata comunicazione, il committente puo' recedere dal contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
2. Il committente verifica il possesso da parte del nuovo soggetto dei requisiti di idoneita'. Durante il periodo necessario per gli accertamenti, che non puo' essere superiore a sessanta giorni, prorogabile dal committente una sola volta per ulteriori sessanta giorni in caso di particolare complessita' degli accertamenti stessi, la prestazione e' sospesa di diritto. L'eventuale differimento dei termini contrattuali non comporta oneri a carico dell'amministrazione.
3. Compiuti gli accertamenti ovvero allo spirare dei termini di cui al comma 2, laddove non sia risultato il possesso dei prescritti requisiti di idoneita', il committente risolve l'atto negoziale, fatte in ogni caso salve eventuali azioni nei confronti dell'esecutore o dell'originario contraente per il risarcimento dei danni.
4. Nel caso di risoluzione di cui al comma 3, al nuovo soggetto e' riconosciuto quanto previsto dall'art. 12, comma 3, per le prestazioni gia' eseguite dal contraente originario.
5. Per i servizi a carattere continuativo, non si procede ai sensi del comma 3 laddove, avuto riguardo allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' della prestazione, dall'interruzione dell'esecuzione dell'atto negoziale possa derivare un grave pregiudizio per il committente sempreche' la perdita dei requisiti da parte del contraente non renda impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale per motivi attinenti alla segretezza e alla sicurezza.
 
Art. 55

Recesso unilaterale

1. Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'atto negoziale previo preavviso di almeno venti giorni, da notificare al contraente.
2. Al contraente e' liquidato il corrispettivo dei lavori e servizi eseguiti e dei beni utilizzati, oltre al decimo dell'importo dei lavori o servizi non eseguiti.
3. Il decimo dell'importo dei lavori o servizi non eseguiti e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'atto negoziale, al netto dell'IVA e l'ammontare dei lavori o dei servizi eseguiti.
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini, dai cantieri e dalle aree di lavoro, senza ritardo, i materiali non accettati dalla stazione appaltante, deve ripristinare lo stato dei luoghi e mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.
 
Art. 56

Risoluzione

1. Qualora nei confronti del contraente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati rilevanti ai fini degli accertamenti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), nonche' per gravi violazioni delle norme per la tutela delle informazioni classificate, il committente procede alla risoluzione dell'atto negoziale. Il committente procede altresi' alla risoluzione dell'atto negoziale qualora nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
2. Non si procede alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 laddove, avuto riguardo allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, dall'interruzione dell'esecuzione della prestazione possa derivare un grave pregiudizio per il committente, sempreche' non sia impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale per motivi attinenti alla segretezza e alla sicurezza.
3. Il contratto di appalto puo' inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ovvero, nell'interesse dell'amministrazione, in caso di assoggettamento dell'esecutore a procedura concorsuale.
4. In caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ovvero nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento fissa il termine entro il quale il contraente deve procedere all'esecuzione della prestazione negoziale ovvero a comunicare eventuali giustificazioni, fatto salvo il diritto ad applicare le penalita' previste nell'atto negoziale.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, qualora l'inadempimento permanga, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, la stazione appaltante risolve l'atto negoziale, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. In tale caso, il responsabile del procedimento provvede all'incameramento della garanzia prestata ai sensi dell'art. 57, in misura proporzionale al valore della parte della prestazione non eseguita e agli oneri e spese aggiuntive derivanti dallo scioglimento dell'atto negoziale.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, il committente puo' risolvere l'atto negoziale anche nel caso in cui il calcolo dell'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento dell'importo della prestazione ovvero nei casi di grave negligenza o frode oppure nei casi di venir meno del rapporto fiduciario per imperizia e incapacita' del contraente tale da compromettere il buon esito della prestazione o, infine, per gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza.
7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, entro i limiti dell'utilita' conseguita ed espressamente riconosciuta, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'atto negoziale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera c), secondo periodo, e dall'art. 38, comma 4, secondo periodo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
9. I casi di forza maggiore che impediscono il regolare adempimento degli obblighi negoziali devono essere formalmente comunicati dal contraente. Tale comunicazione, da presentare entro il termine di dieci giorni solari dall'evento corredata dalla pertinente documentazione giustificativa, non da' diritto alla modifica delle condizioni e dei termini negoziali. Il committente valuta se le circostanze dedotte costituiscono effettivamente causa di forza maggiore e determina gli effetti prodotti sull'esecuzione negoziale. Non costituisce caso di forza maggiore o di eccessiva onerosita' l'oscillazione dei cambi per le acquisizioni in valuta estera effettuate entro novanta giorni dalla stipula dell'atto negoziale, rientrando tale alea nel normale rischio d'impresa.
 
Art. 57

Garanzie

1. Per l'esecuzione di opere e lavori e la fornitura di beni e servizi di importo superiore ad euro 20.000,00, IVA esclusa, il contraente deve costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva», pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, IVA esclusa. Nel caso di atti negoziali quadro di cui all'art. 41, l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'atto negoziale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di cui all'art. 15, la garanzia deve essere intestata anche alle singole imprese componenti il raggruppamento e a quelle consorziate.
2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso e' superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. Nel caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 200.000,00, IVA esclusa, il responsabile del procedimento puo' esonerare il contraente dall'obbligo di costituire la garanzia di cui al comma 1 qualora apporti un miglioramento pari almeno a 0,75 per cento del prezzo di aggiudicazione.
4. Per gli appalti di importo pari o superiore ad euro 200.000,00, IVA esclusa, e inferiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa, da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia e' possibile previa adeguata motivazione ed e' subordinato ad un miglioramento pari almeno al 2 per cento del prezzo di aggiudicazione.
5. Le modalita' e l'importo della garanzia sono indicate nella lettera d'invito a presentare offerta. La garanzia e' prestata in relazione alla tipologia della prestazione, mediante contratto autonomo di garanzia ovvero tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa da operatori del settore di primario rilievo e che abbiano requisiti di solvibilita' e affidabilita' finanziaria commisurati alla misura della garanzia da rilasciare a tutela, verificati dagli Organismi.
6. Negli appalti di lavori l'appaltatore puo' richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 12. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo' opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
7. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Puo' altresi' incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento con diritto del committente di incamerare la garanzia provvisoria laddove prestata.
9. Il contratto autonomo di garanzia deve prevedere l'operativita' della garanzia a prima richiesta, senza possibilita' per il contraente di poter opporre eccezione alcuna.
10. La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.
11. La garanzia e' svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto gli obblighi negoziali ed e' stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia. In relazione alla tipologia della prestazione, puo' essere previsto lo svincolo progressivo, sino ad un massimo del 75 per cento dell'importo prestato a garanzia, in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione della prestazione. La garanzia cessa di avere effetto all'esito positivo delle attivita' di verifica della prestazione, coincidente con la data del collaudo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 11, o del rilascio delle dichiarazioni o di emissione dei certificati previsti all'art. 59. Ove previsto nella lettera d'invito a presentare offerta, lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. L'appaltatore e' tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'avvenuto svincolo automatico della garanzia.
12. Per gli appalti di lavori, il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita' del medesimo.
13. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di importo pari o superiore al milione di euro. Nei documenti e negli atti dell'affidamento e' stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
14. L'esecutore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi della prestazione per la durata di due anni dalla data del collaudo ovvero, ove questo non sia previsto, dal rilascio delle dichiarazioni o dall'emissione dei certificati previsti all'art. 59.
15. Per i lavori economicamente rilevanti o complessi, l'esecutore puo' essere obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 61 o di quello previsto all'art. 62 o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria della durata massima decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale e' non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresi' per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.
16. Per i lavori economicamente rilevanti o complessi, l'esecutore puo' essere obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 61 o di quello previsto all'art. 62, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi per una durata massima di dieci anni.
17. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 28, comma 9.
 
Art. 58

Penali e premi

1. L'atto negoziale indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento o non corretta osservanza delle condizioni contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entita' ed alla complessita' della prestazione.
2. Fatta salva una diversa indicazione contenuta nell'atto negoziale, la penale e' stabilita in misura giornaliera in relazione all'ammontare della prestazione.
3. Complessivamente l'importo della penale non puo' superare il 10 per cento del valore della prestazione medesima al netto dell'IVA.
4. Fatta salva una diversa indicazione contenuta nell'atto negoziale, qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.
5. La penale non si applica qualora il contraente comunichi tempestivamente i ritardi imputabili a cause documentate di forza maggiore e l'amministrazione accetti tali giustificazioni.
6. Nel capitolato prestazionale o nel progetto dei lavori sono esattamente determinati gli standard qualitativi dei vari livelli di servizio previsti e la possibilita' di concordare premi per prestazioni migliorative o aggiuntive rispetto alla prestazione base.
7. Possono essere previste penali strettamente correlate ai livelli di servizio prestabiliti ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive rispetto alla prestazione base indicata nell'atto negoziale. La misura di tali penali o di tali premi non puo' essere superiore al 10 per cento del valore della prestazione al netto dell'IVA.
8. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture la stazione appaltante puo' prevedere nella lettera d'invito a presentare offerta che, se l'esecuzione della prestazione avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione. Il premio e' determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed e' corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di documento equivalente ovvero, per i servizi e le forniture, del certificato di conformita', sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
 
Art. 59

Verifica della prestazione

1. L'attivita' di verifica della prestazione e' volta ad accertare che la stessa sia stata eseguita a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, quantitativo, tecnico e funzionale, in conformita' e nel rispetto delle condizioni, modalita', termini e prescrizioni previste dall'atto negoziale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, la verifica della prestazione e' eseguita di norma dalla commissione di collaudo di cui all'art. 61, comma 1, che rilascia apposito certificato di collaudo.
3. Per le forniture e i servizi di importo fino a euro 140.000,00, IVA esclusa, e per la fornitura di materiali di consumo pronti in commercio, l'atto negoziale puo' prevedere che le attivita' di verifica della prestazione siano eseguite dalla struttura utilizzatrice che rilascia apposita dichiarazione di buona provvista o di regolare esecuzione del servizio.
4. Per l'esecuzione dei lavori di importo fino a euro 1.000.000,00, IVA esclusa, l'atto negoziale puo' prevedere che la conformita' della prestazione dell'operatore economico sia attestata dalla competente struttura tecnica o dal direttore dei lavori, qualora nominato, mediante il certificato di regolare esecuzione emesso al termine delle attivita' di controllo tecnico-contabile e di verifica finale della prestazione.
5. Per le forniture e i servizi di importo fino a euro 500.000,00, IVA esclusa, l'atto negoziale puo' prevedere che la conformita' della prestazione sia attestata dalla struttura incaricata o dal direttore dell'esecuzione, qualora nominato, mediante il certificato di conformita' emesso al termine delle attivita' di controllo tecnico-contabile e di verifica finale della prestazione.
6. Il riscontro e la verifica delle prestazioni d'opera professionale o di lavoro autonomo, delle forniture di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere sono effettuate direttamente dall'utilizzatore, che rilascia apposita dichiarazione attestante la regolare esecuzione della prestazione.
 
Art. 60

Svolgimento delle attivita' di verifica

1. Lo svolgimento delle attivita' di verifica assume caratteristiche diverse in relazione all'oggetto, alle modalita' ed ai tempi previsti per l'effettuazione della prestazione. In particolare:
a) per le forniture di beni la cui consegna avviene in unica soluzione, la verifica e' effettuata al termine della prestazione; in tal caso, le specifiche tecniche o le clausole negoziali possono prevedere, per forniture di ingenti quantita' di beni, verifiche su campioni rappresentativi;
b) per le prestazioni di fornitura e posa in opera di beni, la verifica e' effettuata al termine delle operazioni di installazione e attiene sia ai beni forniti che alle operazioni necessarie per la posa in opera;
c) per i servizi a carattere continuativo, la verifica e' svolta con riferimento alle singole attivita'; in tal caso, le specifiche tecniche o le clausole negoziali possono prevedere che la verifica sia eseguita periodicamente ovvero sulla totalita' delle attivita' ovvero su base campionaria;
d) in caso di prestazioni di servizi, forniture in opera o lavori complessi devono essere previste attivita' di verifica in corso d'opera per il controllo tecnico delle lavorazioni significative non piu' ispezionabili al termine del servizio o lavoro.
2. Il contraente deve essere informato dell'inizio dello svolgimento delle attivita' di verifica ed ha il diritto, laddove lo richieda, di partecipare alle attivita' di controllo tecnico volte ad accertare la conformita' della prestazione.
3. Eventuali eccezioni, obiezioni o richieste formulate dal contraente nel corso delle verifiche devono essere rappresentate al responsabile del procedimento mediante apposita relazione.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenute fondate le eccezioni, le obiezioni o le richieste formulate dal contraente, puo' sospendere le attivita' di verifica nelle more delle definitive determinazioni.
5. Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 56, comma 3, e valutato nel complesso l'interesse all'acquisizione della prestazione, anche sotto il profilo temporale, qualora nel corso delle attivita' di verifica sia accertata la sussistenza di differenze tra i materiali consegnati e quelli previsti nell'atto negoziale, gli Organismi, previa motivata determinazione, possono:
a) accettare i materiali forniti in sostituzione, qualora risultino di qualita' superiore rispetto a quelli previsti nell'atto negoziale, senza oneri a carico del committente;
b) accettare la prestazione applicando una riduzione dell'importo dovuto al contraente qualora i materiali forniti in sostituzione risultino di qualita' inferiore rispetto a quelli previsti nell'atto negoziale sempre che le differenze tra i materiali forniti e quelli previsti nell'atto negoziale non pregiudichino l'uso, l'estetica e la durata degli stessi.
 
Art. 61

Collaudo

1. Il collaudo e' effettuato da una apposita commissione che si compone di un presidente e di almeno due membri, individuati tra il personale che, in possesso di preparazione tecnica adeguata, non ha partecipato alle attivita' negoziali ovvero non ha diretto o sorvegliato l'esecuzione della prestazione. Il presidente e' individuato, di norma, tra i dirigenti del comparto. Uno dei membri svolge anche le funzioni di segretario.
2. Il collaudo da effettuarsi all'estero o presso una localita' distaccata rispetto alle sedi degli Organismi puo' essere effettuato anche da un singolo collaudatore appositamente nominato.
3. Per le prestazioni effettuate presso le sedi decentrate, i membri della commissione sono scelti tra il personale delle medesime, con l'eventuale integrazione di personale tecnico.
4. Le operazioni di collaudo sono effettuate collegialmente dalla commissione.
5. La commissione di collaudo deve prendere visione degli atti del procedimento, delle dichiarazioni e delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla struttura tecnica in corso di esecuzione delle prestazioni, nonche' delle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, qualora nominati.
6. Ove possibile, la commissione di collaudo provvede anche all'apertura dei colli accertando la rispondenza qualitativa e quantitativa del materiale a quello previsto dall'atto negoziale.
7. Nel caso in cui l'apertura dei colli sia effettuata da altro personale incaricato, deve essere redatto formale verbale delle operazioni di apertura riportante i riscontri effettuati, da inviare alla commissione di collaudo.
8. Eventuali inadempimenti del contraente, ascrivibili a deterioramenti ovvero ad anomalie del materiale fornito, riscontrati in sede di apertura colli, devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del procedimento che provvede a notificarli al contraente, per la successiva regolarizzazione della prestazione.
9. Nei casi di prestazioni complesse, la commissione di collaudo puo' essere integrata da qualificati esperti esterni, in possesso delle necessarie abilitazioni di sicurezza.
10. Le operazioni di collaudo devono essere verbalizzate a cura della commissione.
11. Il certificato di collaudo dei lavori economicamente rilevanti o complessi ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione senza che siano stati notificati vizi o rilievi all'esecutore.
 
Art. 62

Certificato di regolare esecuzione dei lavori

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve contenere:
a) l'indicazione del contraente e dei lavori effettuati;
b) gli estremi dell'atto negoziale e degli eventuali atti aggiuntivi;
c) gli importi di spesa autorizzati;
d) il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori e le eventuali proroghe;
e) le date di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
f) la data e l'importo del conto finale;
g) l'indicazione di eventuali danni derivanti da forza maggiore o degli infortuni verificatisi;
h) l'indicazione di eventuali somme da porre a carico del contraente per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
i) le indicazioni circa l'adempimento, da parte del contraente e degli eventuali subappaltatori, degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nonche' degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
l) gli esiti delle eventuali verifiche effettuate in corso d'opera;
m) gli esiti della verifica finale;
n) la determinazione dell'importo da liquidare al contraente.
 
Art. 63

Certificato di conformita' della prestazione

1. Il certificato di conformita' della prestazione deve indicare:
a) il contraente e la prestazione effettuata;
b) gli estremi dell'atto negoziale e degli eventuali atti aggiuntivi;
c) gli importi di spesa autorizzati;
d) il rispetto dei tempi prescritti per l'esecuzione della prestazione ovvero di quelli eventualmente prescritti per proroghe, sospensioni e riprese;
e) il rispetto dei luoghi di consegna;
f) se il contraente e gli eventuali subappaltatori abbiano assolto gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nonche' quelli in materia di sicurezza sul lavoro;
g) l'indicazione di eventuali danni derivanti da forza maggiore o degli infortuni verificatisi;
h) l'indicazione di eventuali somme da porre a carico del contraente per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
i) gli esiti delle eventuali verifiche effettuate durante la prestazione;
l) gli esiti della verifica finale;
m) la determinazione dell'importo da liquidare al contraente.
2. Qualora previsto dall'atto negoziale, il certificato di conformita' della prestazione deve essere indirizzato a valutare:
a) la qualita' del servizio ovvero della fornitura in termini di aderenza o di conformita' a tutti gli standard qualitativi richiesti;
b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) la soddisfazione dell'utente finale del servizio o del fruitore del bene.
 
Art. 64

Comunicazione degli esiti delle verifiche

1. Nel termine stabilito dall'atto negoziale, il responsabile del procedimento comunica gli esiti delle verifiche della prestazione al contraente ai fini della decorrenza della garanzia, ove prevista, e dei termini di pagamento.
 
Art. 65

Pagamenti

1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalita', sono effettuati nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. I pagamenti degli Organismi sono effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni. Qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria, il pagamento puo' essere effettuato per contanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa, o a mezzo di carta di credito.
3. I pagamenti degli Organismi avvengono sulla base di fatture, parcelle o altra idonea documentazione emessa dal contraente. Tenuto conto delle peculiari esigenze di segretezza e sicurezza delle attivita' negoziali, agli operatori economici sono comunicate le modalita' per la trasmissione delle fatture elettroniche e degli altri documenti negoziali e gli eventuali sistemi di protezione dei dati.
4. A richiesta dei contraenti, relativamente ai rapporti negoziali intercorsi con gli Organismi possono essere rilasciate attestazioni di contenuto equivalente al certificato di esecuzione dei lavori (CEL).
 
Art. 66

Impignorabilita' dei fondi depositati
sui conti correnti degli Organismi

1. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali connesse agli atti di gestione delle spese, gli Organismi utilizzano conti correnti bancari o postali alimentati con i fondi di bilancio assegnati ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge.
2. I fondi depositati sui conti correnti bancari sono impignorabili e non sono soggetti ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. I pignoramenti comunque effettuati sono nulli di diritto.
3. In caso di procedure esecutive sui fondi di cui al comma 2, gli istituti di credito non hanno l'obbligo di trattenere le somme depositate dagli Organismi e sono tenuti a rilasciare all'autorita' o al terzo richiedente la dichiarazione di impignorabilita' e, quindi, di indisponibilita' dei fondi depositati dagli Organismi, informandone tempestivamente la competente struttura amministrativa titolare del conto.
 
Art. 67

Pagamenti anticipati

1. Gli Organismi possono procedere al pagamento anticipato della prestazione nei seguenti casi:
a) locazione di immobili o altre spese per le quali e' previsto il pagamento anticipato della prestazione quale condizione per la conclusione dell'accordo;
b) acquisti on-line o approvvigionamento disciplinati da contratti per adesione o da condizioni generali imposte unilateralmente dall'operatore economico produttore o fornitore in esclusiva dei beni e servizi da acquisire;
c) condizioni economiche particolarmente convenienti applicate al committente.
2. Ove previsto nella lettera di invito per lavori, servizi o forniture economicamente rilevanti ovvero su richiesta dell'appaltatore e previa valutazione della stazione appaltante, puo' essere concessa un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto, da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. Tenuto conto della natura e della durata della prestazione, l'atto negoziale puo' prevedere parziali anticipazioni di pagamento corrispondenti al valore dei beni ceduti o dei servizi e lavori eseguiti.
 
Art. 68

Interessi per ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti, al contraente spetta la corresponsione degli interessi nella misura e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
 
Art. 69

Cessione dei crediti

1. Ai contraenti e' fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dagli Organismi per l'acquisizione di beni e di servizi o per l'esecuzione di lavori.
2. La cessione fatta in violazione del divieto di cui al comma 1 e' comunque inefficace per gli Organismi.
 
Art. 70

Ammissibilita' della transazione per
la risoluzione delle controversie

1. Le controversie derivanti dall'esecuzione degli atti negoziali possono essere risolte, d'accordo con il contraente, mediante apposito contratto di transazione, qualora conveniente per gli Organismi.
2. La convenienza della transazione e' determinata in base alla comune esperienza amministrativa ovvero a criteri di ragionevolezza, in relazione alla natura delle pretese.
3. Non sono ammesse le transazioni volte a dirimere le controversie con il contraente mediante l'instaurazione di un nuovo e diverso rapporto negoziale, inteso a soddisfare interessi differenti da quelli dedotti nell'atto negoziale originario.
4. Il responsabile della struttura amministrativa del DIS, sentito il parere del responsabile del procedimento e tenuto conto delle richieste della controparte, elabora la proposta di transazione e la sottopone alla preventiva approvazione del direttore generale.
5. L'approvazione della transazione deve risultare da apposito atto autorizzativo del direttore generale, o del Direttore delegato, nel quale puo' essere indicato il dirigente eventualmente delegato alla sottoscrizione del contratto di transazione.
6. Qualora la proposta di transazione comporti il pagamento, la rinuncia o la concessione di beni il cui valore stimato sia superiore ad euro 50.000,00, e comunque per le liti pendenti, deve essere richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura dello Stato.
7. Trascorsi trenta giorni senza che l'Avvocatura esprima il parere, la proposta di transazione puo' essere notificata alla controparte per l'accettazione. Il termine e' sospeso se l'Avvocatura chiede ulteriori chiarimenti o integrazioni. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio, la transazione puo' essere notificata alla controparte.
 
Art. 71

Arbitrato

1. La possibilita' del ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie deve essere espressamente prevista nell'atto negoziale, che deve indicare i criteri di nomina e il numero degli arbitri, nonche' il diritto applicabile.
 
Art. 72

Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso relativo ai documenti amministrativi concernenti le attivita' negoziali e' esercitato mediante formale istanza. Il richiedente deve comprovare l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso e indicare gli elementi che consentono l'individuazione del documento, nonche' l'esistenza di eventuali controinteressati.
2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a controlli generalizzati.
3. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per gli Organismi di elaborare dati ma soltanto la visione o la consegna di copia degli atti richiesti, previo pagamento dei relativi costi di produzione.
4. Gli Organismi comunicano formalmente al richiedente l'esito dell'istanza di accesso agli atti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.
5. In caso di mancata risposta nel termine di cui al comma 4, l'istanza deve intendersi rigettata.
 
Art. 73

Esclusione dal diritto di accesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per gli atti assoggettati a segreto di Stato ovvero a divieto di divulgazione ai sensi dell'art. 42 della legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1999, n. 294 per gli atti ivi indicati, sono sottratti all'accesso:
a) gli atti generali di pianificazione e programmazione delle spese;
b) i verbali di valutazione delle offerte;
c) le dichiarazioni di verifica delle prestazioni;
d) la relazione del direttore dei lavori, il certificato di conformita' del direttore dell'esecuzione, le dichiarazioni di collaudo;
e) le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
f) eventuali ulteriori aspetti riservati indicati nella lettera d'invito a presentare offerta;
g) pareri acquisiti da soggetti esterni per la risoluzione di controversie potenziali o in atto.
 
Art. 74

Comunicazioni alle amministrazioni
dello Stato e agli enti pubblici

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 8, le attivita' relative all'affidamento e all'esecuzione degli atti negoziali disciplinate dal presente regolamento non sono soggette agli obblighi di comunicazione e alle attivita' di vigilanza di cui all'art. 23, comma 5, all'art. 28, comma 1, all'art. 119, comma 14, e all'art. 222 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
2. Il direttore generale del DIS, per conto degli Organismi, e l'Autorita' nazionale anticorruzione possono sviluppare forme di collaborazione, secondo linee da definire congiuntamente, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.
3. Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonche' eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalita' di rilevante interesse pubblico sono assolti dagli Organismi compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della segretezza e della sicurezza.
4. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 3, il direttore generale, per conto degli Organismi, puo' concordare con le competenti amministrazioni dello Stato o enti procedure alternative, informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare gli obblighi di comunicazione con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.
 
Art. 75

Utilizzo degli strumenti telematici

1. Le regole tecniche e le linee guida per le comunicazioni, per la sottoscrizione degli atti negoziali in forma elettronica e per l'utilizzo della firma digitale sono definite dagli Organismi.
 
Art. 76

Supporto delle amministrazioni
dello Stato e degli enti esterni

1. Per la progettazione, l'affidamento, la direzione di opere e lavori, la vigilanza sull'esecuzione di opere e dei lavori nonche' per le attivita' di progettazione, affidamento, direzione e vigilanza in caso di servizi e forniture, gli Organismi possono avvalersi del supporto delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici.
2. Per opere, lavori, servizi e forniture particolarmente complessi, ovvero ove ricorrano particolari esigenze di sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata, ove istituita, puo' disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge, sentito il CISR, la costituzione di organi tecnici straordinari dell'amministrazione. Il provvedimento puo' disporre l'avvalimento di personale di altre amministrazioni, previo preventivo accordo, e di esperti esterni per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle attivita' indicate dal presente comma. L'organo straordinario cessa automaticamente al completamento dell'esecuzione del lavoro, senza possibilita' di proroga e le attivita' svolte dagli esperti esterni non possono in alcun modo dare luogo a un rapporto di impiego presso gli Organismi.
3. Agli esperti esterni di cui al comma 2, incaricati di prestazioni specialistiche ovvero intellettuali di particolare entita' o rilevanza, puo' essere richiesto di prestare la garanzia di cui all'art. 44, commi 4 e 5.
 
Art. 77

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non e' sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
Art. 78

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 2016, e' abrogato.
 
Art. 79

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al comma 1.

Roma, 5 dicembre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni