Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 186
Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, nonche' gli articoli da 41 a 44;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 118;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 37;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, gli articoli 12 e 13;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 186 e 223;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti della Struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025;
Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali del provvedimento di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro del 14 luglio 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la nota prot. 40511 del 2 ottobre 2023, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto;
Vista la nota prot. 917 del 9 ottobre 2023, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni del Ministero

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - 1. All'art. 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le
predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle
rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di
soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'art. 19,
comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
riferite agli incarichi dirigenziali generali e non
generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'art. 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine
del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di
riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41.
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B
dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono
autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', le unita' di personale per
ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le
predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre
amministrazioni per la medesima area professionale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di
seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire
concorsi per professionalita' tecniche in materia di
ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica
nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a
quanto previsto dall'art. 28, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis. In coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della
dotazione organica vigente, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a procedere allo scorrimento
della graduatoria formata all'esito della valutazione dei
titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di centoventicinque posti di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica
F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca - codice concorso 01, per
il reclutamento di ottantacinque unita' da inquadrare
nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto
ai sensi dell'art. 1, comma 937, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e dell'art. 64, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei
limiti dei posti messi a concorso e delle originarie
coperture finanziarie di cui all'art. 1, commi 940 e 941,
della citata legge n. 178 del 2020 e al citato art. 64,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura
di scorrimento di cui al primo periodo puo' essere avviata,
con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso
in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale,
non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla
successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al
numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo.
Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il
primo periodo del comma 5-ter dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico, per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4-bis.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le
necessita' assunzionali del Dipartimento per le politiche
in favore delle persone con disabilita' e' autorizzata, nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabilite procedure e requisiti di partecipazione,
prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per
cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in
ogni caso, una adeguata valorizzazione della
professionalita' specifica dei soggetti in possesso di
laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che,
alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante
incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un
triennio, attivita' di supporto tecnico, specialistico e
operativo in materia di politiche in favore delle persone
con disabilita'.
6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del
turismo, cosi' come determinate nella tabella A
dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi
di concorso per il personale non dirigenziale possono
prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per
cento destinata al personale gia' in servizio a tempo
indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il
turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi
un'adeguata esperienza nelle attivita' strettamente
collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del
predetto Ministero.
7. All'art. 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, le parole: "in numero di 19" sono
sostituite dalle seguenti: "in numero di 23".
8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea;
requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sociali e per la relativa formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria
sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui
patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli
italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero:
gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare
riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e
sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione
e alla gestione delle risorse; programmazione del
fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento
delle attivita' concernenti il personale; affari generali e
attivita' di gestione del personale del Ministero di
carattere comune ed indivisibile; programmazione generale
del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del
personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti
sindacali; gestione della banca dati del personale, del
ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe
degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle
spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici
di interesse comune.";
b) all'art. 47, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali di cui all'art. 46, e il
numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non
puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei
dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei
dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
c) all'art. 54-quater, le parole: "e' pari a 5"
sono sostituite dalle seguenti: "e' pari a 7".
9. All'art. 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di cui all'art. 10
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
b) al secondo periodo, le parole: "ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del citato
decreto-legge n. 44 del 2021" sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'art. 35-quater, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
9-bis. Il comma 4 dell'art. 18 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal
seguente:
"4. A favore degli operatori volontari che hanno
concluso il servizio civile universale senza demerito e'
riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei
concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale
indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando
i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei
limiti previsti dall'art. 5, primo comma, del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 52, comma
1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se
la riserva di cui al primo periodo non puo' operare
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative
ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non
dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione,
azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si
procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria
degli idonei".
10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 12, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in
possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel
ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano
prestato servizio continuativo per almeno due anni presso
la medesima Agenzia";
b) all'art. 17, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
"8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si
avvale altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un
contingente di personale, nel limite di cinquanta unita',
appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita'
indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo a
disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e
secondo modalita' individuate d'intesa con i soggetti
pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a
carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo
si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'art. 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo
puo' essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia
adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui
all'art. 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine
indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al
relativo inquadramento si provvede, mediante apposite
selezioni, con le modalita' e le procedure definite con
provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo
art. 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,
sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse
esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze
acquisite, dei requisiti di professionalita' posseduti e
dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi
dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano
le disposizioni del regolamento di cui all'art. 12, comma
1, anche in materia di opzione per il trattamento
previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b),
gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, puo'
essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al
quarto periodo del presente comma con provvedimento
dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato art. 5, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31
dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di
cui al terzo periodo del presente comma e' computato nel
numero dei posti previsti per la prima operativita'
dell'Agenzia, di cui all'art. 12, comma 4".
11. All'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "e
dell'amministrazione penitenziaria" sono inserite le
seguenti: "nonche' dei titolari di incarichi di vertice e
di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale,";
b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro
competente» sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita'
politica competente".
11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare
l'efficienza del sistema giudiziario mediante la
semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi
pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della
proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'art. 8, comma
8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale
amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni
dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel
limite complessivo della dotazione organica del Ministero
della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni.
12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) puo'
avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unita' di
personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altra analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni
pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento
economico in godimento presso le amministrazioni di
provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario.
12-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "dalla" e'
sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di
livello non generale tra quelli della";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il
dirigente di livello generale della Direzione generale"
sono sostituite dalle seguenti: "un dirigente di livello
non generale della Direzione generale".
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'art.
13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
12-quater. All'art. 18, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183, le parole: "di dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi".
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della
disciplina sulla responsabilita' amministrativo-contabile,
all'art. 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024";
b) all'art. 22, comma 1, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di
quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di
cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101".
12-sexies. L'art. 5, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
interpreta nel senso che la possibilita' di conferire a
titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma
9, si applica anche per gli incarichi di presidente della
Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli
Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
13. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma
4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata
la spesa:
a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di
euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro
86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
b) per il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno
2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025
per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945
per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere
dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863
per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669
per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
e) per il Ministero dell'economia e delle finanze,
di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui
a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro
17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
f) per il Ministero delle imprese e del made in
Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086
annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro
263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le
assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno
2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per
le spese di funzionamento;
g) per il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216
per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro
1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per
l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
i) per il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro
3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per
l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
l) per il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro
2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per
l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
m) per il Ministero dell'universita' e della
ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783
annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro
8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
n) per il Ministero della cultura, di euro
1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro
22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490
per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di
euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284
per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro
2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro
41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro
476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di
euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a
43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno
2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per
l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno
2027, si provvede:
a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023,
55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno
2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 607, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524
annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023,
1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno
2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023
e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per
l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a
decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873
euro annui a decorrere dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro
per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno
2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno
2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 84.179 euro per l'anno
2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro
annui a decorrere dall'anno 2024.
14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA): l'Agenzia di cui all'art. 12 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";
b) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: «ed
eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: ",
agenzie ed enti";
c) all'art. 13 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3
sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA".
14-ter. All'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: "dello
sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: acquisito
il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA),";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della
salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere
dell'ANSFISA,";
3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci
assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "per le merci assimilabili puo' altresi'
essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo
trasporto, secondo i criteri e le modalita' determinati
dall'ANSFISA";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole:
«della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le
seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del
territorio e del mare," sono inserite le seguenti:
"acquisito il parere dell'ANSFISA,";
d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il
trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo
agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e
1.4.2.2 del RID" sono sostituite dalle seguenti: "I
soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli
stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3
del RID" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'accertamento delle violazioni e' svolto dai soggetti
individuati dall'art. 71 e dal personale dell'ANSFISA".
14-quater. All'art. 16, comma 2, del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera: "ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35".
14-quinquies. Le amministrazioni competenti
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'art. 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
inserito il seguente:
"7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano
relativa alla formazione del personale, le amministrazioni
di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli
obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti
di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego
delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o
dall'Unione europea, nonche' le metodologie formative da
adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine
le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi".
14-septies. Nell'ambito della revisione della
disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore
pubblico e nel settore privato, possono essere individuate,
con riferimento alla quota di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali
specifiche riserve in favore delle categorie di persone con
disabilita' per le quali si riscontra una maggiore
difficolta' di inserimento lavorativo.».
- Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di Presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riportano l'art. 1, comma 2, e gli articoli da 41
a 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1 (Oggetto). - (Omissis.).
2. In nessun caso le norme del presente decreto
legislativo possono essere interpretate nel senso della
attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti
pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti,
delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti
locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti
legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59.».
«Art. 41 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle
citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del
dipartimento per le aree urbane istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il ministero svolge
in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale; aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri.
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo
quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le
competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma,
ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti
di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
«Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal
precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non
superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni
dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti
di posti di funzione individuati dalla pianta organica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e'
ridotta di due unita'.
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di
porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non
piu' di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti,
di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni
S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi,
rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area
trasporti, a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente
generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio
e Abruzzo e' preposto un dirigente generale nominato ai
sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere
tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito
delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le
corrispondenti attivita' di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su
base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo
e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese
quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo,
nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni e integrazioni, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla
struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla
loro articolazione territoriale, secondo il criterio
dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei
corrispondenti bacini di utenza, utilizzando
prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici,
anche al fine di incrementare la qualita' delle funzioni e
delle attivita' rese nei confronti dei singoli, delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli
enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2- quinquies sono soppresse le
strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della
navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente
della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori
pubblici.».
«Art. 44 (Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture). - 1. E' istituita l'agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato
in relazione:
a) alla definizione degli standard e prescrizioni
tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;
b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei
trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a
motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche
indipendenti;
d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia
di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate
ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in
materia di visite e prove di veicoli in circolazione per
trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e
deperibili;
e) alla certificazione attribuita all'organismo
notificato di cui all'art. 20 della direttiva 96/48 CE del
Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla
certificazione in applicazione delle norme di base
nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi
relativi ai sistemi di trasporto;
f) alla definizione di standard e prescrizioni
tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche
relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica
stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
g) ai collegamenti informatici e alle banche dati
nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della
motorizzazione civile.
3. Spetta altresi' all'agenzia il coordinamento
dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto.
4. All'agenzia sono assegnate le competenze
progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di
competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai
provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere
marittime.
5. Sono soppresse le strutture del ministero dei
trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori
pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati
all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
6. L'agenzia puo' articolarsi in strutture
territoriali di livello regionale.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106;
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303.
- Si riporta l'art. 118 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):
«Art. 118 (Corpi della Marina militare). - 1.
L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio della Marina;
c) Corpo sanitario militare marittimo;
d) Corpo di commissariato militare marittimo;
e) Corpo delle capitanerie di porto;
f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo del genio della Marina e' articolato
nelle seguenti specialita':
a) genio navale;
b) armi navali;
c) infrastrutture.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto e' trattato
nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli
equipaggi militari marittimi e' costituito dai
sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina
militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle
capitanerie di porto.
4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al
comma 1, possono essere utilizzate le seguenti
denominazioni:
a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di
vascello;
b) per il Corpo del genio della Marina:
1) per la specialita' genio navale: ufficiali
G.N.;
2) per la specialita' armi navali: ufficiali
A.N.;
3) per la specialita' infrastrutture: ufficiali
INFR.;
c) per il Corpo sanitario militare marittimo:
ufficiali di Sanita';
d) per il Corpo di commissariato militare
marittimo: ufficiali commissari;
e) per il Corpo delle capitanerie di porto:
ufficiali C.P.;
f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi:
ufficiali C.S..».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.
- Si riporta l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
"Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad
esclusione del settore dell'autotrasporto merci;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti
di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie tra gli operatori economici che gestiscono
reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o
i consumatori mediante procedure semplici e non onerose
anche in forma telematica. Per le predette controversie,
individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al
primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis.).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
(Omissis.).».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riportano gli articoli 12 e 13 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla
base del programma annuale di attivita' di cui al comma
5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate
nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle
relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a
titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al
predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
e finanziarie. L'Agenzia e' dotata di personalita'
giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di
indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalita'
previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i
compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori,
l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici
che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento,
modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di
infrastruttura di cui all'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che
possono effettuare i controlli ai sensi dell'art. 4 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la
relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' alla
classificazione della sicurezza della rete esistente,
secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con
proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal
medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
previste dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 35
del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo
quanto previsto dall'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 35
del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle
attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto
legislativo;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni,
le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art.
11» sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
(USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre
2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre
2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
relativa al sistema di trasporto costituito
dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili,
nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, le modalita' per la
realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi
di trasporto a impianti fissi.
4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.".
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma
delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Relativamente alle attivita'
dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e'
adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso
dell'anno precedente.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ferma restando
l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche
occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la
durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato
direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice
civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato
direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'
essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese,
nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei
componenti degli organi collegiali sono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio
dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale
non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla
dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonche' ai
dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di
cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'art. 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione "Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie" e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione "Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali" (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007,
n. 162 e' abrogato.».
«Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di
seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade - archivio nazionale delle strade, di
seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in
sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con
analisi storica del contesto e delle evoluzioni
territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi
sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il
profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e
le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria,
compresi i dati relativi al controllo strumentale dei
sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
e) la collocazione dell'opera rispetto alla
classificazione europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera
anche con applicativi dedicati, sensori in situ e
rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la
consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati
relativi all'opera e al contesto territoriale.
3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di
cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati
e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati
dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 e all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o
da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla
citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le
modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi.
4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a., i concessionari autostradali, i concessionari di
derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le
autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del
demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o
detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o
all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i
dati in proprio possesso per la redazione di un documento
identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e
contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul
territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP
genera un codice identificativo della singola opera
pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in
maniera univoca l'opera medesima riportandone le
caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia,
la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e
l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna
opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono
riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico,
realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di
programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in
tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione
dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui
all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP,
attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP,
assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso
la Ragioneria generale dello Stato - Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di
cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di
rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle
informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra
amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo n.
281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e'
completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e'
aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione
applicativa e di condivisione dei dati.
6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi
titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera
effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti
sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e
delle relative risorse economico-finanziarie assegnate
utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che
vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi,
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla
base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello
Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP,
per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e
l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella
BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella
Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' messo a
disposizione ed e' consultabile anche in formato open data,
con le modalita' definite con il decreto ministeriale
indicato al comma 5, prevedendo la possibilita' di
raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da
sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi
titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del
presente articolo, al comma 2 dell'art. 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "31 dicembre
2018" sono sostituite dalle seguenti: "5 settembre 2019".
8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la
necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio
dello stato e del grado di efficienza delle opere
pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la
sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal
Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14.
Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di
pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di
sicurezza delle opere, per agevolare il processo di
programmazione e finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la
determinazione del grado di priorita' dei medesimi.
9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della
programmazione e del finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche,
alla struttura servente del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria generale
dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite
modalita' idonee a consentire i citati lavori di
istruttoria.
10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno
2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a
decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi
dell'art. 45.».
- Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
(Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
2019, n. 134.
- Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali.) convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n.
217.
- Si riportano gli articoli 5 e 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri.) convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 5 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili assume la denominazione di Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili" e "Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili".
3. L'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, e' abrogato.».
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n.
303.
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune.), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2023, n. 47.
- Si riportano gli articoli 186 e 223 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici.):
«Art. 186 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Agli
appalti affidati dai concessionari che siano stazioni
appaltanti si applicano le disposizioni del codice in
materia di appalti.
2. I titolari di concessioni di lavori e di servizi
pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro
III, gia' in essere alla data di entrata in vigore del
codice, di importo pari o superiore alle soglia di
rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto
dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o
della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza
pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento
dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita
convenzionalmente dal concedente e dal concessionario;
l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e
dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione
della concessione, della sua durata residua, del suo
oggetto, del suo valore economico e dell'entita' degli
investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante
procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di
clausole sociali per la stabilita' del personale impiegato
e per la salvaguardia delle professionalita'.
3. In caso di comprovata indivisibilita' delle
prestazioni di servizi dedotte in concessione, in
sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al
comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente
un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il
massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano
economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di
assegnazione della concessione, della sua durata, del suo
oggetto, del suo valore economico e dell'entita' degli
investimenti.
4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 gia' in
essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il
termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice.
5. Le modalita' di calcolo delle quote di cui comma
2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
codice. Sull'applicazione del presente articolo vigila
l'ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni
eseguite.
6. Per i concessionari autostradali, le quote e i
criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati
sulla base degli importi risultanti dai piani economici
finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del
rispetto delle predette soglie e' effettata dal concedente
con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari
presentano al concedente il piano complessivo dei lavori,
servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di
squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento
indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di
aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure
di riequilibrio a valere sui relativi piani economici
finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di
cui al comma 2, l'ente concedente puo' altresi' richiedere
al concessionario la presentazione di garanzie
fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in
sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove
sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.
7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade
che interessano una o piu' regioni possono essere affidate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
societa' in house di altre amministrazioni pubbliche anche
appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo
sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso
un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.».
«Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - 1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti promuove le attivita' tecniche e
amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture ed
effettua, con la collaborazione delle regioni o province
autonome interessate, le attivita' di supporto necessarie
per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
impronta la propria attivita' al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
dalla legge, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di
fattibilita' delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile per la vigilanza sulle attivita'
di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui
all'art. 39;
e) ove necessario, collabora alle attivita' delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti
interessati alle attivita' istruttorie con azioni di
indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita'
e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle
deliberazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in caso
di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese di cui all'art. 39, proponendo allo
stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del
progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri
organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
vigenti, e' acquisito sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'art. 39, le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attivita' progettuali; in caso
di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese di cui all'art. 39, propone, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile l'assegnazione ai soggetti
aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, contestualmente all'approvazione del
progetto di fattibilita' tecnico-economica e nei limiti
delle risorse disponibili, dando priorita' al completamento
delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza
sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54
del 5 marzo 2004.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione
strategica, ricerca, supporto e alta consulenza,
valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e
alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di una
struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei
limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche',
sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti
ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. La struttura puo', altresi', avvalersi di
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta, nonche' quali advisor, di universita' statali e
non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e
di societa' specializzate nella progettazione e gestione di
lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi',
le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, previste dall'art. 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e dall'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228.
4. Per agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo anche attivita' di prevenzione
dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con
riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche'
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e
nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero
a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non
aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e'
formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o
l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri per il funzionamento della struttura
tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui
fondi di cui all'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonche' sulle risorse assegnate annualmente
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
della legge n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti nonche', per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari
straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e
con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi
autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari
e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al
comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei
soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di nomina del commissario straordinario individua
il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi a valere sulle risorse del quadro economico di
ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per
tale finalita'.
9. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le
opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio
Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari
alle stazioni appaltanti per l'applicazione della
disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
delle attivita' che queste esercitano ai sensi del
codice.».
- Si riportano gli articoli 1, comma 5, e 9 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti
in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025.), convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto 2023, n. 112:
«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - (Omissis.).
5. All'art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri,
le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo
il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei
regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle
unita' di missione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
(Omissis.)».
«Art. 9 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento
dell'operativita' e dell'organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti). - 1. Al fine di rafforzare
l'operativita' e l'organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato l'incremento
di una posizione di dirigente generale della dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti
dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a
euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'Osservatorio nazionale sulle
sanzioni per le violazioni del codice della strada, che
svolge le seguenti attivita':
a) predispone e presenta al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale,
elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica
relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati
relativi agli incidenti stradali e alla regolarita' e
trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi
elettronici di controllo della velocita';
b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei
consumatori operanti nel settore e puo' richiedere dati e
informazioni alle competenti amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis e'
composto da tre membri, di cui uno con funzione di
presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio
e sono definite le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente
dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il
decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi
dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui
al comma 1-quater.
1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di
cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai
membri nominati ai sensi del comma 1-ter e' autorizzata la
spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000
annui a decorrere dall'anno 2024.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a
euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili
a legislazione vigente.
1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennita' da
corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui
all'art. 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art.
3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i
dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e
rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al
primo periodo del presente comma, le indennita' di cui al
medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione.
L'ammontare delle indennita' di cui al primo periodo del
presente comma e' calcolato secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al terzo periodo del citato art. 3,
comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2023.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio
superiore dei lavori pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 giugno 2006, n. 129.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
2021, n. 56.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 31 maggio 2019, n. 226 e' consultabile
all'indirizzo web:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2019
-09/226.pdf.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 30 dicembre 2022 (Ripartizione in capitoli delle Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio
2023-2025) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2022, n. 304.
 
Tabella A Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica
+-------------------------------+-----------+
| Dirigenti di livello generale | 40* |
+-------------------------------+-----------+
| Dirigenti di livello non | |
| generale | 211** |
+-------------------------------+-----------+
| Totali dirigenti | 251 |
+-------------------------------+-----------+
| Area Elevate Professionalita' | 10 |
+-------------------------------+-----------+
| Area Funzionari | 3.697 |
+-------------------------------+-----------+
| Area Assistenti | 3.565 |
+-------------------------------+-----------+
| Area Operatori | 121 |
+-------------------------------+-----------+
| Totale Aree | 7.393 |
+-------------------------------+-----------+
| Totale complessivo | 7.644 |
+-------------------------------+-----------+

*di cui un numero fino a tre per lo svolgimento degli incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 6, del relativo regolamento, ove conferiti.

**di cui, un numero non superiore a cinque presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del relativo regolamento, ed uno nell'ambito della Struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del medesimo regolamento.
 
Art. 2

Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in quattro Dipartimenti, come di seguito indicati:
a) Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;
b) Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;
c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione;
d) Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle sedici direzioni generali di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. Presso ciascun Dipartimento sono istituiti due uffici di livello dirigenziale non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 18, comma 2. Uno dei due uffici cura il coordinamento delle attivita' di rilievo europeo e internazionale e le relazioni con le Istituzioni sovranazionali, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro.
3. Sono strutture decentrate del Ministero sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, nonche' quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 14, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi di settore.
6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59.):
«Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis.).
3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
(Omissis.)».
- Per l'art. 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato):
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte,
su proposta del dirigente generale responsabile, con
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
 
Art. 3

Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto: identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali; pianificazione generale delle infrastrutture; gestione dei programmi d'iniziativa europea di settore; pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale; predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari; vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali; pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario; pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilita' ferroviaria;
b) Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative: identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento alle opere di competenza statale diverse dalle infrastrutture di trasporto; progettazione delle costruzioni civili; realizzazione di programmi speciali; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane; repressione dell'abusivismo; programmi di riqualificazione urbana; vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione e costruzioni idriche ed elettriche; pianificazione e programmazione di interventi nel settore idrico; attivita' consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle costruzioni, anche per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi; supporto alle amministrazioni pubbliche per la progettazione della manutenzione di edifici pubblici; programmazione e gestione delle risorse statali inerenti i grandi eventi;
c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli e abilitazione dei conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; programmazione delle risorse statali in materia trasporto pubblico locale; attivita' di indirizzo e di monitoraggio con riferimento ai piani urbani della mobilita' sostenibile; regolazione in materia di autotrasporto di persone e cose; attivita' di indirizzo ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi ad esclusione delle ferrovie; gestione dei trasporti esercitati in regime di concessione; indirizzo in materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti, formazione e informazione dei conducenti; conduzione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale, per l'erogazione dei servizi di infomobilita'; gestione applicativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo motorizzazione; indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale e sulle attivita' nei porti; infrastrutture portuali; attivita' di indirizzo per la gestione e la disciplina d'uso delle aree demaniali marittime; programmazione e gestione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; disciplina del personale della navigazione marittima e interna, per quanto di competenza;
d) Dipartimento per gli affari generali, legali e la digitalizzazione: gestione delle risorse umane; coordinamento e supporto alle attivita' relative al bilancio del Ministero; servizi comuni e forniture; gestione dei sistemi informativi; sicurezza informatica e cibernetica; innovazione e transizione digitale; comunicazione istituzionale, in attuazione delle direttive del Ministro; consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi opere; gestione del contenzioso a supporto delle strutture del Ministero e consulenza legale; attivita' di controllo analogo sulle societa' in house del Ministero; rapporti con le competenti strutture amministrative del Ministero dell'economia e delle finanze per gli adempimenti comuni riguardanti l'organizzazione delle societa' vigilate in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. A ciascun Dipartimento spetta, nelle materie di competenza, la gestione dei procedimenti in materia di infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in raccordo con la Struttura tecnica di missione.

Note all'art. 3:
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299.
 
Art. 4

Dipartimento per le infrastrutture
e le reti di trasporto

1. Il Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto e' articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali;
b) Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali;
c) Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale;
d) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione degli investimenti e, anche d'intesa con le competenti direzioni generali degli altri Dipartimenti, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) pianificazione strategica in materia di piani e programmi infrastrutturali e di governo del territorio, previo coordinamento e raccordo con la Struttura tecnica di missione e con gli altri Ministeri competenti e le regioni e le province autonome;
b) pianificazione dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale;
c) piani di investimento e analisi economiche relative alle infrastrutture di settore;
d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure di approvazione;
e) coordinamento con la programmazione economica nazionale nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
f) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali e del relativo programma di finanziamento Connecting Europe Facility (CEF);
g) piani e programmi di sviluppo e assetto del territorio in ambito urbano e nelle aree interne;
h) fondi strutturali europei e gestione dei programmi europei di competenza;
i) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi europei affidati all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento;
l) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale.
3. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete stradale e programmazione della rete ANAS S.p.a.;
b) predisposizione del contratto di programma con ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;
c) attivita' di indirizzo, vigilanza amministrativa e controllo operativo su ANAS S.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, ferme restando le competenze della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale e l'attivita' di vigilanza tecnica di ANSFISA;
d) attivita' di predisposizione, gestione e monitoraggio degli atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed enti territoriali e societa' miste regionali;
e) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti;
f) vigilanza sulle modalita' di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie;
g) cura delle relazioni e degli accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario, compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore;
h) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale, ferme restando le competenze di ANSFISA;
i) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA;
l) sviluppo delle attivita' concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture stradali;
m) gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
n) regolazione dei servizi stradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade;
o) analisi degli investimenti e vigilanza sull'esecuzione degli stessi da parte di ANAS S.p.a.;
p) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete stradale di interesse nazionale;
q) rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, in materia di infrastrutture stradali;
r) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
s) sviluppo e realizzazione delle ciclovie, in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale.
4. La Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete autostradale;
b) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
c) attivita' di predisposizione, gestione e monitoraggio delle convenzioni di concessione autostradale e dei relativi piani economico-finanziari;
d) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e piani economico-finanziari per l'affidamento di nuove concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni;
e) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture autostradali e dei relativi aggiornamenti;
f) vigilanza sulle modalita' di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali contenuti negli atti di concessione;
g) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;
h) sviluppo delle attivita' concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture autostradali;
i) regolazione dei servizi autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle autostrade;
l) controllo sulla qualita' del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali;
m) analisi degli investimenti e vigilanza sull'esecuzione degli stessi da parte delle societa' concessionarie autostradali;
n) analisi dei piani tariffari e predisposizione della proposta annuale di adeguamento tariffario;
o) approvazione, nei limiti e secondo le modalita' previsti dalle convenzioni di concessione, dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;
p) valutazione sull'ammissibilita' dei costi e degli investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali;
q) monitoraggio della gestione economica e finanziaria dei concessionari e dei parametri di solidita' patrimoniale e verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inserite nei piani economici finanziari;
r) predisposizione degli atti per l'aggiornamento o la revisione del piano economico-finanziario allegato alle convenzioni;
s) adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali, ferme restando le competenze di ANSFISA;
t) vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico autostradale, ferme restando le competenze di ANSFISA;
u) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
v) rapporti con il CIPESS in materia di infrastrutture autostradali.
5. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) attivita' di vigilanza sull'attuazione dell'atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ferme restando le competenze di ANSFISA;
b) contratti di programma, investimenti e servizi con il gestore della rete ferroviaria nazionale e vigilanza sulla relativa attuazione;
c) attivita' di vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche di settore (PIS) e dei programmi di messa in sicurezza;
d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza e regolamentazione dell'attivita' in materia di trasporto merci per ferrovia;
e) rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
f) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura;
g) rapporti con organismi di certificazione notificati;
h) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo;
i) dismissione delle linee ferroviarie;
l) vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche;
o) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;
p) rapporti internazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Note all'art. 4:
- Per la legge 21 dicembre 2021 dicembre 2001, n. 443,
si veda nella nota all'art. 3.
- Le legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per
l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego
di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196.
 
Art. 5

Dipartimento per le opere pubbliche
e le politiche abitative

1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative e' articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi statali;
b) Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana;
c) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.
2. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonche' dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
b) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i Provveditorati interregionali;
c) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
d) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile e ricostruzione previste a legislazione vigente;
e) interventi di competenza statale per Roma Capitale;
f) interventi previsti da leggi speciali e connessi allo svolgimento di grandi eventi;
g) eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici;
h) attivita' per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia;
i) programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale;
l) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche nelle materie di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
m) interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali;
n) programmi di competenza ministeriale in materia di efficientamento energetico degli edifici sedi di pubbliche istituzioni;
o) gestione delle attivita' inerenti all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. La Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) gestione delle iniziative di competenza dirette a far fronte al disagio abitativo;
b) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
c) valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita', ferme restando le competenze degli enti locali;
d) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio e supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dello stesso;
e) monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
f) osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
g) gestione dei programmi, anche europei, concernenti le politiche abitative nonche' la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio e le relative politiche di incentivazione;
h) programmi di competenza in materia di efficientamento energetico delle abitazioni.
4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito grandi dighe, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore;
b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle grandi dighe in esercizio, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore;
c) istruttoria tecnica e approvazione delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica e idrologico-idraulica delle grandi dighe e approvazione dei relativi progetti di miglioramento e adeguamento;
d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonche' vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare, nonche' adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381;
f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui progetti di gestione degli invasi nell'ambito del procedimento di approvazione regionale;
g) programmazione e monitoraggio degli investimenti per l'incremento della sicurezza delle grandi infrastrutture idriche, ivi comprese le grandi dighe, e delle loro derivazioni, anche ai fini del contrasto ai fenomeni di siccita' e alluvionali;
h) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
i) sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
l) attivita' concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche ed elettriche;
m) supporto e assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile in materia di dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione;
n) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorita' di bacino distrettuali e con le altre pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza;
o) supporto allo sviluppo del sistema informativo relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione e la relativa gestione applicativa;
p) programmi nazionali in materia di crisi idriche.
5. Dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche dipendono funzionalmente gli Uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.

Note all'art. 5:
- Per la legge 21 dicembre 2021 dicembre 2001, n. 443,
si veda nella nota all'art. 3.
- Si riporta l'art. 60, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici.):
«Art. 60 (Revisione prezzi). - (Omissis.)
3. Ai fini della determinazione della variazione dei
costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i
seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici
sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e
forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi
alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici
delle retribuzioni contrattuali orarie.
(Omissis.).».
- Si riporta l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59.):
«Art. 59 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono
mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle
finalita' di carattere generale e unitario in materia di
edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli
obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio
abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli
altri enti locali interessati, all'elaborazione di
programmi di edilizia residenziale pubblica aventi
interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione,
diffusione e valutazione dei dati sulla condizione
abitativa; a tali fini e' istituito l'Osservatorio della
condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire
l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari
meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno
finanziario al reddito.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe):
«1.1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe
di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza
o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000
di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai
fini della tutela della pubblica incolumita', in
particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da
parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla
normativa vigente in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180
giorni dalla presentazione della domanda e
dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento puo' essere emanato nella forma
dell'approvazione condizionata all'osservanza di
determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali,
che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i
limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
(Omissis.)».
- Si riporta l'art. 6, comma 4-bis, della legge 1°
agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti.):
«Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano
dighe). - (Omissis.).
4-bis. Con il regolamento di cui all' art. 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla
vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite
dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti
delle opere di derivazione e adduzione connesse agli
sbarramenti di ritenuta di cui all' art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese
tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse
le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri
impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere
successive alla presa, sino e compresa la prima opera
idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere
il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle,
ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della
portata derivata.
(Omissis.).».
- Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche.):
«5. In relazione al trasferimento alle province
autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi
dell'art. 8, primo comma, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le
province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti
alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle
concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque
dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
Le province di Trento e di Bolzano provvedono,
ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco
delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione
dei relativi elenchi suppletivi.
Le province possono avvalersi del Registro italiano
dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica
dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle
operazioni di controllo spettanti ai concessionari con
riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di
sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di
altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari
a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori
a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume
superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse
affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si
osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa
alla progettazione e alla costruzione.
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il
rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo
nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua
qualita' di presidente del comitato istituzionale delle
relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il
presidente della provincia interessata assicurano, mediante
apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle
attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni
loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio
1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta
intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati
istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni
strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli
interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui
territorio ricade in bacini idrografici di rilievo
nazionale.
Per i piani e i programmi statali che prevedano il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite
le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art.
12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n.
183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le
relative norme di attuazione.».
- Per la legge 21 dicembre 2021 dicembre 2001, n. 443,
si veda nella nota all'art. 3.
- Si riporta l'art. 158 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.):
«Art. 158 (Opere e interventi per il trasferimento di
acqua). - 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle
risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa
comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e
cio' travalichi i comprensori di riferimento dei distretti
idrografici, le Autorita' di bacino, sentite le regioni
interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni
medesime, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'art. 144 del presente decreto. A tal
fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza,
assumono di concerto le opportune iniziative anche su
richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione
interessata od anche in presenza di istanza presentata da
altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati,
fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine
all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione
dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa
diffida ad adempiere entro un congruo termine, il
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita'
di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse
nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di
iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale
carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e
relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esperisce le procedure per la
concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e
definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione
dei criteri e delle modalita' per l'esecuzione e la
gestione degli interventi, nonche' l'affidamento per la
realizzazione e la gestione degli impianti.».
 
Art. 6

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione e' articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalita';
b) Direzione generale per la motorizzazione;
c) Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale;
e) Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari.
2. La Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
b) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali;
c) disciplina generale dei porti;
d) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale;
e) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;
f) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro portuale;
g) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attivita' correlate al riordino della dividente demaniale;
h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione;
i) predisposizione di piani strategici della logistica;
l) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilita' di merci;
m) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico;
n) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalita';
o) cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonche' conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
q) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS.
3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;
b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;
c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti;
d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;
e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio;
g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita' eco-sostenibile;
h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonche' della base dati degli eventi di traffico;
l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;
m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto, ispettori delle revisioni, nonche' degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite;
n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza.
4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali;
b) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;
c) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attivita' di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo;
d) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale;
e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL);
f) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza;
g) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilita' stradale e la protezione degli utenti della strada;
h) attivita' di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attivita' inerenti all'educazione alla sicurezza stradale;
i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore;
l) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione;
m) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilita';
n) disciplina in materia di trasporti nazionali e internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale;
o) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose;
p) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore;
q) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose;
r) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, in coordinamento, per gli aspetti tecnici, con la Direzione generale per la motorizzazione;
s) programmazione e coordinamento delle attivita' di controllo previste dalla normativa europea;
t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8;
u) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea.
5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) elaborazione della normativa tecnica ed effettuazione di ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa, sottosistemi connessi, nonche' agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi;
d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;
e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilita';
g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
i) gestione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;
m) approvazione dei bilanci delle societa' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali, in raccordo con la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici;
n) rapporti con gli organismi europei nelle materie di competenza;
o) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto di competenza;
p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF), ferme restando le competenze di ANSFISA.
6. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) gestione del registro internazionale delle navi;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) disciplina e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto;
g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilita' ridotta;
h) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo;
i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
l) vigilanza sugli enti di settore;
m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON);
n) funzione di autorita' competente per la pianificazione dello spazio marittimo;
o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza;
p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con organismi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;
r) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto;
s) promozione e sviluppo delle autostrade del mare per quanto di competenza;
t) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi;
u) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
v) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS.
7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali;
b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale;
c) contratti di programma con gli enti vigilati;
d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo;
e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;
f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare;
g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita' dei passeggeri e delle merci;
i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo;
l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori;
m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto di competenza;
n) definizione di criteri di gestione dei servizi di controllo satellitare applicati alla logistica e ai trasporti di persone e di merci.
8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.

Note all'art. 6:
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nella
nota all'art. 3.
- Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 300/51 del 14
novembre 2009.
- Si riporta l'art. 8, comma 9-bis, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese.), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto). - (Omissis.).
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato
tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, che esercita anche le competenze attribuite per
legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art.
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29
dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge
26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
(Omissis.)».
- Si riporta l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica
qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.»
- Si riporta l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto
nel fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'art. 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi
della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013,
sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del
Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in
particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da
traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa
nazionale vigente in materia di servizi di trasporto
pubblico locale e di servizi ferroviari regionali,
salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori
anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati
a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare
e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei
servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di
monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19,
comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto
dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al
presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da
aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole
regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici,
che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con
adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili,
utili a creare una banca di dati e un sistema informativo
per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati
devono essere certificati con le modalita' indicate con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi
pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non
possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le
modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al
Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio
economico della gestione e l'appropriatezza della gestione
stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.».
- Si riporta l'art. 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - (Omissis.).
300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti
l'Osservatorio nazionale per il supporto alla
programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico
locale e della mobilita' locale sostenibile, cui
partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti,
delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una
banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a
quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento
del settore e del completamento del processo di riforma.
Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita' di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei
relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti
locali, nonche' le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico
locale.
(Omissis.)».
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nella
nota all'art. 3.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
(Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 1997, n. 177.
- Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
(Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6
- Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
Art. 7

Dipartimento per gli affari generali
e la digitalizzazione

1. Il Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione e' articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio;
b) Direzione generale per la digitalizzazione;
c) Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.
2. La Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) trattamento giuridico del personale, reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio del Ministero;
c) sviluppo di politiche per il personale, per favorire il benessere organizzativo, le pari opportunita' e contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie;
d) relazioni sindacali;
e) trattamento economico e pensionistico del personale;
f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi della legge 16 febbraio 1967, n. 14, gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale, con il supporto della Direzione generale per la digitalizzazione;
g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
h) servizio ispettivo in materia di personale;
i) attivita' di competenza del datore di lavoro, comprese quelle di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali delle sedi centrali;
m) coordinamento delle attivita' propedeutiche alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;
n) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;
o) rapporti con l'Agenzia del demanio per le questioni inerenti alle sedi ministeriali;
p) individuazione delle coperture finanziarie per gli interventi di competenza del Ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse disponibili, e supporto alle direzioni generali dei quattro Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri;
q) tenuta dell'anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, e istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi aggiuntivi;
r) rilascio al personale di tessere di servizio e di riconoscimento;
s) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
t) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;
u) gestione della biblioteca del Ministero;
v) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero e regolamentazione del loro uso;
z) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici;
aa) attivita' di competenza dell'ufficiale rogante;
bb) istruttoria procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali in raccordo con le strutture interessate;
cc) assistenza giuridico-amministrativa alla Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la digitalizzazione:
a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di diretta collaborazione del Ministro;
b) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonche' alla loro accessibilita';
c) sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero;
d) monitoraggio e tutela della sicurezza informatica e dei dati;
e) coordinamento delle attivita' di monitoraggio e tutela delle infrastrutture critiche;
f) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
g) coordinamento relativo alle attivita' di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero;
h) supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attivita' di cyber security, comprese quelle di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e alla legge 18 novembre 2019, n. 133;
i) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tecnica delle applicazioni e dei siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
l) promozione dell'innovazione digitale nelle attivita' di competenza del Ministero in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;
m) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;
n) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonche' attivita' di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di statistiche di settore;
o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore, con particolare riguardo per il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
p) gestione delle attivita' digitali di competenza del Ministero di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
q) cyber security, in raccordo con l'Organo Centrale di Sicurezza secondo gli indirizzi del Ministro;
r) gestione dell'Osservatorio per le smart road, di cui all'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
s) supporto tecnico-operativo alla Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio per il sistema di gestione delle presenze e della banca dati del personale.
4. La Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dei Dipartimenti;
b) gestione del contenzioso e rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato in tutte le materie di competenza del Ministero, in raccordo con le Direzioni generali;
c) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in relazione all'attivita' di contenzioso regionale, costituzionale, europeo ed internazionale di competenza dei medesimi Uffici;
d) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai fini della redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;
e) verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212;
f) coordinamento delle attivita' di controllo analogo sulle societa' in house del Ministero, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
g) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere;
h) rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);
i) indirizzo, regolazione, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' in relazione agli affidamenti di cui all'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
l) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione;
m) attuazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
5. Il dirigente preposto alla Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
6. Il dirigente preposto alla Direzione generale per la digitalizzazione e' il responsabile per la protezione dei dati (RPD) ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Note all'art. 7:
- La legge 16 febbraio 1967, n. 14, di conversione del
decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 (Disciplina dei
diritti dovuti all'Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1966,
n. 321.
- La legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica.) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305.
- Si riporta l'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada.):
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - (Omissis.).
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale e la tutela e il
controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S., nonche' dal
personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle
infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e
delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano
mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di
porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7.
(Omissis.)».
- Per l'art. 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e
le altre emergenze.), convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- La legge 18 novembre 2019, n. 133 di conversione del
decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (Disposizioni
urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica.) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222.
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 6
settembre 1989 n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400.):
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 2023, n. 77.
- Si riporta l'art. 43, comma 2-bis, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure.), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 43 (Disposizioni urgenti in materia di
digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili). -
(Omissis.).
"2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell' art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, si provvede
all'aggiornamento delle modalita' attuative e degli
strumenti operativi per la trasformazione digitale della
rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all' art. 1,
comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i
requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli
operatori di settore e i concessionari di reti stradali e
autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, si provvede altresi' all'adeguamento della
disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di
sistemi di guida automatica e connessa nonche' alla
disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di
trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa,
non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa
di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per
i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida
connessa e automatica, con il compito di analizzare e
promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi
per monitorare, con idonee analisi preventive e successive,
gli impatti del processo di digitalizzazione delle
infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di
veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito
alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di
veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del
processo di trasformazione digitale verso le Smart Road,
nonche' di effettuare studi e formulare proposte per
l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di
veicoli a guida autonoma.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina
sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la
verifica dell'impatto della regolamentazione e la
consultazione.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 2017, n. 280.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 novembre 2009, n. 212 (Regolamento recante disciplina
attuativa della verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5,
della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2010, n. 24.
- Si riporta l'art. 225, comma 10, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici.):
«Art. 225 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis.).
10. Per gli interventi ricompresi tra le
infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista
dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli
strumenti di programmazione approvati e per i quali la
procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia'
stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, i relativi progetti sono approvati secondo la
disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
(Omissis.).».
- Per la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), si veda
nelle note alle premesse,
- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 119/1 del 4 maggio 2016.
 
Art. 8

I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito denominati Provveditorati interregionali, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:
a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna;
c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;
g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.
2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche e' datore di lavoro nelle sedi di competenza.
5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che informa previamente il Ministro, nel rispetto del contingente dirigenziale non generale attribuito all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e responsabile della sede coordinata al quale possono essere attribuite anche funzioni vicarie.
6. Il Provveditore per le opere pubbliche cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Note all'art. 8:
- Per l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si
veda nelle note all'art. 6.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
 
Art. 9

Competenze dei Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del Ministero, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera i);
b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici;
c) attivita' di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non economico, nonche' di Enti e organismi pubblici;
d) attivita' di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all'attivita' di vigilanza del Ministero su ANAS S.p.a.;
f) supporto all'attivita' di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa europea;
g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
h) supporto tecnico alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e alla Direzione generale per le autostrade la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, per le attivita' di competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
m) gestione del contenzioso con il supporto della Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-bis,
d-ter), d-quater) del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.):
«Art. 42. (Aree funzionali). - 1. Il ministero svolge
in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale; aree urbane;
(Omissis.)
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo
quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le
competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma,
ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.».
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.), si veda la nota
all'art. 8.
- Si riporta l'art. 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada.):
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale e la tutela e il
controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S., nonche' dal
personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle
infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e
delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano
mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di
porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
- Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106
(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2017, n.
159.
 
Art. 10

Organizzazione dei Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero.
2. Presso ciascun Provveditorato interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.
3. Il Comitato e' costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed e' composto dai seguenti membri:
a) il Provveditore interregionale, con funzioni di Presidente;
b) i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del provveditorato interregionale;
c) un avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato della citta' sede del Provveditorato interregionale;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura della citta' sede del Provveditorato interregionale;
f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, designato dalle Direzioni territoriali interessate;
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui distretti rientrino nella competenza territoriale del Provveditorato;
l) un rappresentante del Ministero della cultura, scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza del Provveditorato;
m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione adi speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei Comitati.
6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del Provveditorato interregionale, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato interregionale per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese.
8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.
 
Art. 11

Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, le quattro direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi che seguono:
a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;
b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;
d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli.
2. A ciascuna direzione generale territoriale, con funzioni di direzione e coordinamento, e' preposto un dirigente di livello generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse, disponendo, a tal fine, gli opportuni trasferimenti del personale all'interno della direzione generale;
b) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva generale del Ministro;
c) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo digestione;
d) promuove e mantiene le relazioni con gli organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni sindacali.
3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati.

Note all'art. 11:
- Per l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si
veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 12

Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
a) omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
b) collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
d) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale, ferme le competenze di ANSFISA relativamente alle attivita' ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa;
e) supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) navigazione interna di competenza statale;
g) immatricolazioni di veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
l) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) attivita' in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;
o) formazione e aggiornamento del personale e attivita' di ricerca nelle materie di competenza;
p) gestione del contenzioso nelle materie di competenza.

Note all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.), si veda nelle
note all'art. 8.
- Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d) e d-bis), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.), si veda nelle note all'art.
9.
- Per l'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), si veda nelle note all'art. 9.
 
Art. 13

Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali e' ispirata, stante la necessita' di assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale di competenza nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero.
2. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.
 
Art. 14

Funzioni e compiti del Comando generale
del corpo delle capitanerie di porto

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) ricerca e soccorso in mare, quale Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), e nei laghi maggiori ove sia istituito un proprio apposito presidio, nonche' attivita' di organizzazione e coordinamento della formazione, della qualificazione e dell'addestramento;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di monitoraggio e di informazione del traffico marittimo e interfaccia unica nazionale per l'arrivo e partenza delle navi, quale Autorita' Nazionale Competente in materia di VTS (Vessel Traffic Services) nonche' nodo primario di acquisizione e scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;
c) coordinamento del sistema di interfaccia unica marittima europea, quale autorita' nazionale competente (European maritime single window enviroment);
d) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;
e) rapporti con organismi nazionali e internazionali e cooperazione con le omologhe organizzazioni/agenzie che svolgono funzioni di Guardia costiera, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per gli aspetti relativi al soccorso marittimo, alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in ambito nazionale e all'estero, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero;
f) addestramento del personale marittimo e certificazione degli enti di formazione e di addestramento;
g) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi degli uffici marittimi delle Capitanerie di Porto, anche attraverso l'adozione di disposizioni e direttive, e conseguente valutazione dei direttori marittimi;
h) predisposizione della normativa tecnica di settore a favore dell'utenza marittima nelle materie di competenza del Ministero;
i) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e approvazione delle dotazioni di personale degli uffici marittimi per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo;
l) formazione specialistica del personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle materie di specifica competenza e rilascio delle relative abilitazioni;
m) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
2. Il Comandante generale delle capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base della direttiva annuale generale del Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici marittimi.
3. Il vice Comandante generale delle capitanerie di porto svolge funzioni vicarie del Comandante generale e per le quali non percepisce alcun compenso aggiuntivo.
4. Le Capitanerie di Porto - Guardia costiera svolgono gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, mediante l'impiego di personale, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge, in ambito nazionale e all'estero, in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.
 
Art. 15

Organizzazione marittima

1. Sono uffici marittimi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipendenti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione e all'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, retti da personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e articolati in direzioni marittime, capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
2. Gli uffici marittimi di cui al comma 1 svolgono, in sede decentrata, le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali nelle materie di competenza del Ministero tramite il coordinamento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
3. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e al fine di rispondere con tempestivita' ad esigenze di carattere operativo ed organizzativo, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, possono essere individuati nell'ambito della struttura organizzativa di cui al comma 1, le unita', i nuclei, i distaccamenti e i servizi organicamente costituti per i quali il predetto decreto individua i compiti, le mansioni, le dotazioni organiche e la dipendenza funzionale.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'art. 16 del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327 (Codice della navigazione):
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della
Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e
i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.
[c.n. 17]».
- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del
Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione -
Navigazione marittima):
«Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). -
L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione
marittima, l'ufficio del compartimento Capitaneria di
porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale
marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di
maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».
 
Art. 16

Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. Presso il Ministero e' incardinato, con piena autonomia organizzativa e funzionale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale e' organizzato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato I.11 al medesimo decreto legislativo.
2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata tabella A, rispettivamente in numero di cinque posizioni dirigenziali generali, di cui una attribuita ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 3.

Note all'art. 16:
- Si riporta l'art. 47 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici.):
«Art. 47 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo
organo tecnico consultivo dello Stato; opera con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' dotato di
piena autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
presieduto dal Presidente ed e' costituito dall'Assemblea
generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale,
dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del
collegio consultivo tecnico.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel
rispetto delle prerogative delle regioni, delle province
autonome, delle province, delle citta' metropolitane e dei
comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri
obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di competenza statale, dei
concessionari statali e sulle altre opere finanziate per
almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui
documenti di fattibilita' delle alternative progettuali
inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei
ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono
resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal
quadro economico, e' superiore a 200 milioni di euro, nel
caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro,
negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso
i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti
di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza
statale, dei concessionari statali e delle altre opere
finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il
costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro
economico, e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a
200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari,
oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50
milioni di euro, negli altri casi. Non e' obbligatorio il
parere sui progetti di fattibilita' tecnico-economica di
opere di competenza statale, dei concessionari statali e
delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento
dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come
derivante dal quadro economico, e' inferiore a 25 milioni
di euro.
4. Le ulteriori competenze, l'organizzazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di
funzionamento, nonche' le ulteriori attribuzioni sono
stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. In sede di
prima applicazione del codice, l'allegato I.11 e' abrogato
a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende
reso in senso favorevole.».
- L'Allegato I.11 al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77.
- Per l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si
veda la nota all'art. 6.
 
Art. 17

Altri organismi operanti nel Ministero

1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze del Ministro:
a) l'Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in materia di sicurezza delle ferrovie, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello non generale. L'Ufficio cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
b) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo del medesimo articolo 223, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il Ministro puo' nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

Note all'art. 17:
- Per il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
(Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie), si veda la nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165
(Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i
principi fondamentali in materia di inchieste sugli
incidenti nel settore del trasporto marittimo e che
modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2011, n. 233.
- Si riporta l'art. 15-ter, comma 4, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172:
«Art. 15-ter (Interventi per la tutela e il
miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima). -
1. All'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «alle
reti funzionalmente isolate dal resto del sistema
ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri
locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese
ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti» sono
aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua
le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili
alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema
ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su
tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte
ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto,
fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali
per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30
giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che
operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza
le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel
rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF
valuta le misure mitigative o compensative proposte dai
gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio
che tenga conto delle caratteristiche della tratta
ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".
2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
(ANFS) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine
di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed
indifferibili attivita', essenziali per garantire un
adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli
operatori ferroviari, in applicazione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15
settembre 2016, nonche' per gestire le significative
modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di
sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal
cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima e'
autorizzata, in deroga alla normativa vigente,
all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso
pubblico di 20 unita' complessive di personale nel biennio
2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna
categoria/area.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a
decorrere dal 2018 l'ANSF e' autorizzata all'assunzione di
11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto
previsto all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'art.
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n.
101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalita'
necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria.
4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale
per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare
le investigazioni anche su:
a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate
dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a
servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' gli
incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad
impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di
investigazione definiti al capo V del decreto legislativo
10 agosto 2007, n 162;
b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne
nazionali, applicando i criteri e le procedure di
investigazione stabiliti dal decreto-legislativo 6
settembre 2011, n. 165;
c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad
impianti fissi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All'art. 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori
ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia
di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle
misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate
dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di
ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure
di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della
sanzione da applicare".».
- Per l'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici.), si veda la nota alle premesse.
 
Art. 18

Determinazione posizioni di livello non generale
e delle dotazioni organiche del Ministero

1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A allegata al presente regolamento.
2. Il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e' determinato in quaranta unita', mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in duecentoundici unita'. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Nell'ambito delle posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 2 sono previsti, complessivamente, quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, secondo le determinazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e fino a tre incarichi di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 3, commi 4 e 6, del regolamento disciplinante la riorganizzazione dei citati Uffici di diretta collaborazione, ove conferiti.
6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' delle famiglie professionali, come determinati dal presente articolo, nelle strutture in cui si articola il Ministero. Detto provvedimento e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Note all'art. 18:
- Si riporta l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59.):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis.).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
(Omissis.).».
- Per l'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si
veda la nota all'art. 6.
 
Art. 19

Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.

Note all'art. 19:
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.):
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di Capo del Dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il Capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del Capo del Dipartimento.».
 
Art. 20

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 3, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformita' alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 3, le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3971

Note all'art. 20:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti), si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 giugno 2021, n. 115 (Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il
regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2021, n. 191.
- Si riporta l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni.), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis.).
8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di
incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente
comma. Per un numero corrispondente alle unita' di
personale risultante in soprannumero all'esito delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e'
costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre
2014, un contingente ad esaurimento di incarichi
dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste
dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta.
Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il
valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le
cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti
di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art.
2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi
dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente
ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le
amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la
possibilita', per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli
incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi
del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti
organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi
previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come
risultato un numero con decimali, si procedera'
all'arrotondamento all'unita' superiore.
(Omissis.)».
- Per l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle
note all'art. 6.