Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 23 ottobre 2023
Riparto del contributo dovuto per l'anno 2020, previsto dall'art. 206-bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
Visto l'art. 177, comma 2, del citato decreto, che afferma il pubblico interesse sull'attivita' di gestione dei rifiuti;
Visto l'art. 178 del citato decreto, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;
Visto l'art. 179 del citato decreto, che detta i criteri di priorita' nella gestione di rifiuti;
Visto l'art. 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla Parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236, nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228 e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter» e che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica «con decreto [...] determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 28 marzo 2018 «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 109 del 27 maggio 2020 «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 210 del 27 maggio 2021 «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 456 del 19 ottobre 2022 «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2019, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;
Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di interesse generale per la collettivita' e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al tasso di inflazione per l'anno 2020, cosi' come previsto dal citato art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerata la necessita' di assicurare un'equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;
Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del riparto il valore della produzione, che consente di commisurare l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;
Considerato necessario utilizzare, sulla base del criterio adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2020 l'ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati;
Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una primaria societa' di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali;
Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, condotte secondo una procedura volta a verificare la qualita' dell'azione dei sistemi collettivi sotto il profilo ambientale;

Decreta:

Art. 1

Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.
3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Allegato
Riparto contributo ex art. 206-bis D.Lgs. 152/2006
dovuto per l'anno 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento del contributo i soggetti indicati in allegato.
 
Art. 3

Riparto del contributo

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e' determinato per l'anno 2020 in euro 2.009.780,00 (duemilioninovemilasettecentottanta/00) aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno.
2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2020, e' individuato nell'allegato e si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio 2019 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione contabile iscritta al Registro dei revisori legali.
 
Art. 4

Modalita' di pagamento

1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Nella causale del versamento e' indicato:
a) il riferimento all'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2020;
b) il nominativo del soggetto obbligato.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla Direzione generale economia circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta Ufficiale o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3681