Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023, n. 184
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita';
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 13;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285

1. Al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) all'articolo 193, comma 1, le parole: «a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

N O T E

Avvertenza:
l testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale
responsabilita' e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre
2021, n. L 430.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1 e
dell'Allegato A, n. 13, della legge 4 agosto 2022, n. 127
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2021):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.».
«Allegato A, n. 13) direttiva (UE) 2021/2118 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021,
recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente
l'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli e il controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita' (Testo
rilevante ai fini del SEE);».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. In caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinche' su di essi espresso il
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine
per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi
4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con
la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine
previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni
alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la
semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle
norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di
delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella
G.U. del 18 maggio 1992, n. 114 - S. O. n. 74.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private», e'
pubblicato nella G.U. del 13 ottobre 2005, n. 239 - S. O.
n. 163.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche,
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano il territorio di piu' regioni,
l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla
provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le
altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla
osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data
di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto
delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
193, i veicoli che partecipano alle competizioni
motoristiche sportive di cui al presente articolo possono
circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del
percorso della competizione e per il tempo strettamente
necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'articolo 124 del
codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'assicurazione deve
coprire altresi' la responsabilita' dell'organizzazione e
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle
strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia
sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo
renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o
podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con
pattini, che si svolgono all'interno del territorio
comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla
polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto
comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto
alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della
strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma
1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da € 866 a € 3.464, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. 8-bis. comma abrogato dal d.l. 27 giugno
2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla l. 1
agosto 2003, n. 214.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344,
se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da € 173 a € 694, se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.»
- Il testo dell'articolo 193 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 193 (Obbligo dell'assicurazione di
responsabilita' civile). - 1. I veicoli di cui all'articolo
1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilita' civile verso terzi
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita'
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che
la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo
e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai
sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato
al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando
sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi di cui al
precedente periodo e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno. Si applicano le disposizioni
dell'art. 213 del presente codice.
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura
assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi
alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli
provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle
lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201,
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta
dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter,
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada.».
 
Art. 2
Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera fff), il numero 4-bis) e' sostituito dal seguente:
«4-bis) nel caso in cui un veicolo e' spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilita' civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;»;
2) la lettera rrr) e' sostituita dalla seguente:
«rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocita' di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
b) all'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilita' fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.»;
c) all'articolo 122:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e' soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della meta' la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.»;
d) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Deroghe). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonche' quelli il cui uso e' vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorita' competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonche' quando il suo utilizzo e' stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo' essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualita'. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo' essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualita'. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalita' di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 e' attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne da' tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 puo' presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.»;
e) all'articolo 124, comma 1, dopo le parole: «responsabilita' civile» sono aggiunte le seguenti: «dei veicoli a motore.»;
f) l'articolo 128 e' sostituito dal seguente:
«Art. 128 (Massimali di garanzia). - 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.»;
g) dopo l'articolo 132 e' inserito il seguente:
«Art. 132.1 (Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli). - 1. I consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato "Preventivass", consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Il preventivatore e' dotato delle seguenti caratteristiche:
a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
b) indica chiaramente l'identita' dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto;
c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;
d) utilizza un linguaggio chiaro;
e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;
f) e' aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;
g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.»;
h) all'art. 132-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.»;
i) all'articolo 134:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, ne' maggiorano i premi in ragione della loro nazionalita' o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio e' effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 1-ter e' abrogato;
4) al comma 2, le parole: «Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa di assicurazione inserisce le»;
5) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
6) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralita' pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.
4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralita' pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.»;
l) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente:
«Art. 144-bis (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui e' coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo). - 1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilita' civile separata, il danneggiato puo' presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove:
a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante e
b) la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.
2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro.
3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1, l'assicuratore del rimorchio, laddove la legge nazionale applicabile al sinistro lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo:
a) dell'identita' dell'assicuratore del veicolo trainante o
b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.»;
m) all'articolo 283:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;»;
3) al comma 2, terzo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea.»;
5) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.»;
n) dopo l'articolo 283 e' inserito il seguente:
«Art. 283-bis (Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada). - 1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
o) all'articolo 284:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sinistri causati da natanti in altro Stato membro»;
2) al comma 1:
2.1) dopo la parola: «altresi'» sono aggiunte le seguenti: «, in conformita' all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis),»;
2.2) dopo le parole: «risarcire i» sono inserite le seguenti: «danni derivanti dai»;
2.3) la parola: «veicoli» e' sostituita dalla seguente: «natanti»;
3) al comma 2, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;
p) all'articolo 285:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con gli organismi di compensazione istituiti ai sensi dell'articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE, con tutte le altre parti interessate, nonche' con le autorita' competenti degli Stati membri. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.
1-ter. L'impresa designata di cui all'articolo 286, comma 1, informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione della richiesta. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad informare l'organismo equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa e l'impresa di detto Stato membro soggetta a procedura di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o il liquidatore, quali definiti, rispettivamente, all'articolo 268, lettere e) e f), della direttiva 2009/138/CE, della richiesta. L'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, informa il Fondo di cui al comma 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilita' in relazione a una richiesta di indennizzo che e' stata ricevuta dal Fondo stesso. Il Fondo di cui al comma 1, che ha anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate all'organismo omologo responsabile ultimo per il sinistro.
1-quater. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di cui al comma 1, che ha indennizzato il danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate al corrispondente organismo del suddetto Stato membro che provvede al pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto.»;
2) al comma 2, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese del made in Italy»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283, comma 1, lettera c), il contributo di cui al comma 3 e' versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
q) all'articolo 286:
1) al comma 1, dopo le parole: «lettere a), b), c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)» e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;
2) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
r) all'articolo 287:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) al comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)» e dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «o altro soggetto che gestisce la procedura cui e' soggetta l'impresa»;
s) l'articolo 288 e' sostituito dal seguente:
«Art. 288 (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada). - 1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro.
2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.
3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva del danno.
4. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.»;
t) all'articolo 290, comma 2, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)» e le parole: «posta in liquidazione coatta» sono soppresse;
u) all'articolo 292, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transizione, ha risarcito il danno e' surrogata, per importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa e' posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.»;
v) all'articolo 296:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per l'esercizio delle funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis.»;
2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.»;
z) all'articolo 297, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Organismo di indennizzo italiano e' altresi' incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione, o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento successivo.
1-ter. Nei casi di cui all'articolo 297, comma 1-bis, il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis, e' versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
1-quater. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, l'Organismo di indennizzo italiano informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
aa) all'articolo 298:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli aventi diritto possono altresi' presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La persona lesa residente in Italia, entro due mesi dall'accadimento del sinistro, puo' chiedere l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano.»;
3) al comma 6, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) l'amministratore straordinario o il commissario liquidatore, nel caso in cui l'impresa sia assoggettata, rispettivamente, alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.»;
4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilita' in relazione a una richiesta che e' stata ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.
6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di indennizzo italiano:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati; o
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.
6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte dell'avente diritto dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva del danno.
6-quinquies. L'Organismo di indennizzo italiano coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2009/103/CE, nonche' con gli altri organismi di indennizzo di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/103/CE, nonche' con le Autorita' competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1, del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi effettuata da un'impresa di
assicurazione;
d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti
da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di
riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
membro dell'Unione europea autorizzato dall'Autorita'
competente dello Stato membro d'origine e che rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione
di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) SEVIF: il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) AEAP o EIOPA: Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) ABE o EBA: Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) AESFEM o ESMA: Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) Comitato congiunto: il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) CERS: Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) Autorita' di vigilanza degli Stati membri: le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/20107;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo:
l'autorita' di vigilanza di gruppo determinata ai sensi
dell'art. 207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le
esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel
fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su
richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni; n. 1) distributore di prodotti
assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo,
intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di
assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista:
funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di
eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del
merito di credito": un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso
tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo
societario, la capacita' interna all'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti
concreti; un sistema di governo societario comprende la
funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica
della conformita', la revisione interna e la funzione
attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,
qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli
ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di
veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli
marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al
numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli
terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c.
autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti
all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123,
13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche'
l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri
seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2)
l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei
dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti
superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora
l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo
tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di
cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del
gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo 1) composto da una
societa' partecipante o controllante, dalle sue societa'
controllate o da altre entita' in cui la societa'
partecipante o controllante o le sue societa' controllate
detengono una partecipazione, nonche' da societa' legate da
direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero 2)
basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di
rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese
che puo' includere anche mutue assicuratrici o altre
societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 2.1) una
delle imprese eserciti effettivamente, tramite un
coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle
decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le
imprese che fanno parte del gruppo; e 2.2) la costituzione
e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV
siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorita'
di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il
coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa
controllante o partecipante e le altre imprese sono
considerate le imprese controllate o partecipate20;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa'
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la
societa' avente sede legale e amministrazione - centrale in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o
in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista:
una societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis, sempreche' almeno una delle sue
imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria
mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione
extracomunitaria: la societa' avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita'
riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa
costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente
creditizio, un ente finanziario o una societa' strumentale
di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE)
575/2013; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n.
2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 575 del 26 giugno 2013; 4) un'impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bbbis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1)
l'attivita' professionale principale di tale persona fisica
o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 2)
la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto
determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto
ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in
questione non coprono il ramo vita o la responsabilita'
civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il
servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua
attivita' professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui
e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 13532;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) (abrogata);
hh) (abrogata);
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria; ii-bis) misura del rischio: la funzione
matematica che assegna un importo monetario ad una data
distribuzione di probabilita' prevista e cresce
monotonicamente con il livello di esposizione al rischio
sottostante a tale distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in
cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si
affida, direttamente od indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) (abrogata)
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti
i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2),
del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita); 2) i contratti assicurativi
vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti
pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono
riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione
secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che
descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al
rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche: 1)
considerazione esplicita e materiale del valore del denaro
in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a
limitare il risultato economico del contratto tra le parti
nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del
rischio previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita
o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita
o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei pezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-.bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
e' detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento
che: 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni
a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili
per la futura consultazione durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;
e 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni
memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di
cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il
domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona
giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della
stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo
Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui
e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio
e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) nel caso in cui un veicolo e' spedito da
uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della
persona responsabile della copertura della responsabilita'
civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere
dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente,
lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta
giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo
di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di' residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1)
un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 2) una
partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di
societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta
persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei
diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato, da'
comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in base al
quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del
medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione
unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola
statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione
sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure
quando esistono legami importanti e durevoli di
riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
L'IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami, al fine di evitare
situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza; iii.1) vendita a distanza: qualunque
modalita' di vendita che, senza la presenza fisica e
simultanea del distributore e del contraente, possa essere
impiegata per il collocamento a distanza di contratti
assicurativi e riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria:
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato
esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo
ma non su rotaia, con:
1.1) una velocita' di progetto massima superiore
a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e
una velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere
utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a
prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con
apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi
entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera
rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate
esclusivamente ad essere utilizzate da persone con
disabilita' fisiche non sono considerate veicoli ai sensi
del presente codice.».
- Il testo dell'articolo 122 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 122 (Veicoli a motore). - 1. Sono soggetti
all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile
i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr),
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo
in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno
su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in
movimento
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i
veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e'
soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la
stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di
polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli
secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati
per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i
veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze
1-quater. Alla violazione della disposizione di cui
al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter
e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e'
soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato
articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
aumentando della meta' la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si
applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i
danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di
circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario,
dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria,
fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera
d), a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di
premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al
netto dell'imposta pagata e del contributo previsto
dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per
i danni causati nel territorio degli altri Stati membri,
secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle
legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati,
concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in
cui stazionano abitualmente.».
- Il testo dell'articolo 124 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 124 (Gare e competizioni sportive). - 1. Le
gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere
autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se
l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazione dei veicoli a motore.
2. L'assicurazione copre la responsabilita'
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni
arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i
danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi
adoperati.».
- Il testo dell'articolo 132-bis del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 132-bis (Obblighi informativi degli
intermediari). - 1. Gli intermediari, prima della
sottoscrizione di un contratto di assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a
informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed
esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di
assicurazione di cui sono mandatari relativamente al
contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari
forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di
assicurazione mediante collegamento telematico al
preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei
siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del
made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti
cartacei.
3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da
garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia
ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i
premi applicati dalle imprese di assicurazione per il
contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con
le stesse disposizioni sono definite le modalita'
attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle
informazioni inserite nel servizio informativo di cui
all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione
del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a
quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia
della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano,
attraverso un collegamento diretto al sito internet di
ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del
cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni
di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a
favore del cliente.».
- Il testo dell'articolo 134 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio).
- 1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario
ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria
hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro
quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato
del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del
contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli
a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di
assicurazione non trattano i contraenti in maniera
discriminatoria, ne' maggiorano i premi in ragione della
loro nazionalita' o unicamente sulla base del loro
precedente Stato membro di residenza. Le imprese di
assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri
Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di
assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica,
anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La
consegna dell'attestazione sullo stato del rischio e'
effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui
all'articolo 135.
1-bis. (abrogato).
1-ter. (abrogato).
2. L'impresa di assicurazione inserisce le
informazioni riportate sull'attestato di rischio in una
banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero,
qualora gia' esistente, da enti privati, al fine di
consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni
caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente
le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di
rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il
regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto
della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita
direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica
attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 135.
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di
rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza di
sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o
paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle
risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un
ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato
dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa
o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo
familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di
merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
gia' assicurato e non puo' discriminare in funzione della
durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di
merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati
aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto
che stipula il nuovo contratto.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un
sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare
alcuna variazione di classe di merito prima di aver
accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che
e' individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilita' principale,
ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di
liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro
quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi
del premio per gli assicurati che hanno esercitato la
facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b),
devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un
sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di
uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le
variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i
conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a
quelli altrimenti applicati.
4.ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia
reso responsabile in via esclusiva o principale un
conducente collocato nella classe di merito piu' favorevole
per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle
disposizioni del comma 4 -bis e che abbia comportato il
pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a
euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima
scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per
il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel
sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque
unita' rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo. Le disposizioni del presente comma si
applicano unicamente ai soggetti beneficiari
dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole
per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle
disposizioni del comma 4 - bis nel testo in vigore
successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55
- bis comma 1, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente
le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo
30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni
di sinistralita' pregressa nel calcolare i premi e pubblica
una panoramica generale delle stesse.
4-sexies. Fino all'emanazione da parte della
Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui
all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale
specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto
delle attestazioni di sinistralita' pregressa, si applicano
le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio
regolamento.».
- Il testo dell'articolo 283 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 283. (Sinistri verificatisi nel territorio
della Repubblica). - 1. Il Fondo di garanzia per le vittime
della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in
cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione;
c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento
del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica,
sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza
o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi
dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva
2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento
successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel
territorio della Repubblica. Nel caso in cui il
responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa
di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le
vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo
organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
c-bis) il natante risulti assicurato presso una
impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime
di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e
che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la
volonta' del proprietario, dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria. (d-bis) il
veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica
italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma
1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto
in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo
estero con targa non corrispondente o non piu'
corrispondente allo stesso veicolo v).
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il
risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In
caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto
anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale
ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e
d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona,
nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1,
lettere c) e c-bis), il risarcimento e' dovuto per i danni
alla persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di
cui al comma 1, lettera d), il risarcimento e' dovuto,
limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono
trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono
inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni
alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il
danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia
previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro,
nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle
autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita'
permanente, la qualifica di convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
in base alle norme del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c),
c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei
limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti
delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione
europea.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada
e' surrogato, per l'importo pagato, nei diritti
dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento
previsto per i crediti di assicurazione indicati
all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di
assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del
danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso
nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della
strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di
assicurazione del veicolo responsabile.
5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria
dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della
strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei
confronti dell'impresa.».
- Il testo dell'articolo 284 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 284 (Sinistri causati da natanti in altro Stato
membro). - 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada e' tenuto altresi', in conformita' all'articolo 283,
comma 1, lettera c-bis), a risarcire i danni derivanti dai
sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da
natanti ivi immatricolati che siano assicurati presso
un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro
Stato in regime di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi, che al momento del sinistro si
trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy
autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i
fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il
risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.».
- Il testo dell'articolo 285 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 285 (Fondo di garanzia per le vittime della
strada). - 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza di
un apposito comitato.
1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 coopera, quando
necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati
membri, con gli organismi di compensazione istituiti ai
sensi dell'articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE, con
tutte le altre parti interessate, nonche' con le autorita'
competenti degli Stati membri. Tale cooperazione include la
richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni,
compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.
1-ter. L'impresa designata di cui all'articolo 286,
comma 1, informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione
della richiesta. Qualora il responsabile ultimo sia
l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di
un altro Stato membro operante nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede
ad informare l'organismo equivalente dello Stato membro di
origine dell'impresa e l'impresa di detto Stato membro
soggetta a procedura di liquidazione, o il suo
amministratore straordinario o il liquidatore, quali
definiti, rispettivamente, all'articolo 268, lettere e) e
f), della direttiva 2009/138/CE, della richiesta. L'impresa
operante nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi,
assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a
una procedura di liquidazione, come definita ai sensi
dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva
2009/138/CE, informa il Fondo di cui al comma 1 nel momento
in cui indennizza o nega la responsabilita' in relazione a
una richiesta di indennizzo che e' stata ricevuta dal Fondo
stesso. Il Fondo di cui al comma 1, che ha anticipato
l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di richiedere il
rimborso delle somme versate all'organismo omologo
responsabile ultimo per il sinistro.
1-quater. Qualora il responsabile ultimo sia
l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di
un altro Stato membro, il Fondo di cui al comma 1, che ha
indennizzato il danneggiato, ha diritto di richiedere il
rimborso delle somme versate al corrispondente organismo
del suddetto Stato membro che provvede al pagamento entro
sei mesi o entro il diverso termine convenuto.
2. Il Ministro delle imprese del made in Italy
disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita'
di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada, nonche' la
composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, un contributo commisurato al premio incassato
per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo
di assicurazione.
3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283, comma 1,
lettera c), il contributo di cui al comma 3 e' versato
esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS
all'esercizio nel territorio della Repubblica delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le
modalita' di fissazione annuale della misura del
contributo, nel limite massimo del quattro per cento del
premio imponibile, tenuto conto dei risultati della
liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto
annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
4-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di
concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli
organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime
della strada degli altri Stati membri dell'Unione europea,
al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di
rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, della
direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo e' notificato
immediatamente alla Commissione europea.».
- Il testo dell'articolo 286 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 286 (Liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata). - 1. 1. La liquidazione dei danni per i
sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), e' effettuata a cura di
un'impresa designata dall'IVASS secondo quanto previsto nel
regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made
in Italy. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni
anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del
periodo assegnato e fino alla data indicata nel
provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate,
comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai
sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le
convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di
garanzia per le vittime della strada, soggette
all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in
Italy su proposta dell'IVASS.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per
l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle direttive per
il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione
dei danni emanate in via generale o particolare dalla
CONSAP.».
- Il testo dell'articolo 287 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 287 (Esercizio dell'azione di risarcimento).
- 1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1,
lettere a), b) ,c-bis), d) , d-bis) e d-ter), l'azione per
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di
assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo
raccomandata, ((all'impresa designata, inviandone copia
contestuale alla CONSAP))
- Fondo di garanzia per le
vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo
283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei
danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sei
mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il
risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista
dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto
richiesta ((all'impresa designata, inviandone copia
contestuale alla CONSAP))
- Fondo di garanzia per le
vittime della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda
qualora successivamente venga identificata l'impresa di
assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere
esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa
designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada puo' tuttavia intervenire nel processo, anche
in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere
b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio
anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283,
comma 1, lettere c) e c-bis), deve essere convenuto in
giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di
assicurazione o altro soggetto che gestisce la procedura
cui e' soggetta l'impresa.».
- Il testo dell'articolo 290, del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 290 (Prescrizione dell'azione). - 1. L'azione
diretta che spetta al danneggiato nei confronti
dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo
283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), e'
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta
l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti
dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo
283, comma 1, lettere c) e c-bis), e' proponibile fino a
che non sia prescritta l'azione nei confronti
dell'impresa.».
- Il testo dell'articolo 292, del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 292 (Diritto di regresso e di surroga
dell'impresa designata). - 1. L'impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi
previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) ((, d),
d-bis) e d-ter))
), ha azione di regresso nei confronti dei
responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo
pagato nonche' degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1,
lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via
di transizione, ha risarcito il danno e' surrogata, per
importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del
danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa e' posta in
liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.».
- Il testo dell'articolo 296 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 296 (Organismo di indennizzo italiano). - 1.
Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le
vittime della strada, e' riconosciuta la funzione di
Organismo di indennizzo italiano. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP
utilizza il contributo di cui all'articolo 285, comma
3-bis.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello
svolgimento delle sue funzioni puo' avvalersi dell'Ufficio
centrale italiano secondo le modalita' stabilite con
apposita convenzione.
2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di
concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli
omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione
europea, al fine di dare attuazione alle procedure di
rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-bis,
paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo e'
notificato immediatamente alla Commissione europea.
2-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.».
- Il testo dell'articolo 297 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 297 (Ambito di intervento dell'Organismo di
indennizzo italiano). - 1. L'Organismo di indennizzo
italiano e' incaricato di risarcire gli aventi diritto che
abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per
danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in
un altro Stato membro e provocati dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento
situato in altro Stato membro e stazionante in un altro
Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile
l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due
mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
1-bis. L'Organismo di indennizzo italiano e' altresi'
incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano
residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose
o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro
Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia
assoggettata a procedura di liquidazione, o ad altra
procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento
dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un
momento successivo.
1-ter. Nei casi di cui all'articolo 297, comma 1-bis,
il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis, e'
versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS
all'esercizio nel territorio della Repubblica delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
1-quater. Fatti salvi gli obblighi di cui
all'articolo 247, l'Organismo di indennizzo italiano
informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli
Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione
coatta amministrativa di un'impresa autorizzata dall'IVASS
all'esercizio nel territorio della Repubblica delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a),
l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora
il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio
nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema
della carta verde.».
- Il testo dell'articolo 298 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 298. (Sinistri causati da veicoli regolarmente
assicurati). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 297,
commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono
presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta
di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo
mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio
della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata
sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento
entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno
presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa
di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il
sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non
abbia designato un mandatario per la liquidazione dei
sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli
aventi diritto non possono presentare all'Organismo di
indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno
presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa
di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il
sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre
mesi dalla presentazione della richiesta.
1-bis. Gli aventi diritto possono altresi' presentare
all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di
risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma
1-bis.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o
cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al
risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione
legale direttamente contro l'impresa di assicurazione
ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
e' sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della
persona o delle persone che hanno causato il sinistro
ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del
suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non puo'
subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il
responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di
indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento
nelle forme previste dal regolamento, adottato dal
((Ministro dello sviluppo economico)), che da' attuazione
al presente titolo.
5. La persona lesa residente in Italia, entro due
mesi dall'accadimento del sinistro, puo' chiedere
l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle
situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b)
e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo
intervento in caso di successiva risposta motivata
dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la
liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi
diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia
inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione
della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa
immediatamente di aver ricevuto una richiesta di
risarcimento dagli aventi diritto e che interverra' entro
due mesi a decorrere dalla presentazione di detta
richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale e'
assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il
mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro
dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello
Stato ove e' avvenuto il sinistro, se il sinistro e' stato
causato da un veicolo stazionante in un altro Stato
rispetto a quello in cui e' accaduto il sinistro;
d-bis) l'amministratore straordinario o il
commissario liquidatore, nel caso in cui l'impresa sia
assoggettata, rispettivamente, alla procedura di
amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta
amministrativa.
6-bis. L'impresa di assicurazione del veicolo
responsabile del sinistro informa l'Organismo di indennizzo
italiano nel momento in cui indennizza o nega la
responsabilita' in relazione a una richiesta che e' stata
ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del comma 1-bis del
medesimo articolo.
6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di
indennizzo italiano:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la
quale chiarisce di essere tenuto a provvedere
all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata e
i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati;
o
b) fornisce una risposta motivata con la quale
chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo,
o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che
la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero
che i danni non sono stati interamente quantificati.
6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in
conformita' al comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di
indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente
diritto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre
mesi dall'accettazione da parte dell'avente diritto
dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano
stati quantificati solo parzialmente, l'Organismo di
indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente
diritto entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La
somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva
del danno.
6-quinquies. L'Organismo di indennizzo italiano
coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi
degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia di cui
all'articolo 10-bis della direttiva 2009/103/CE, nonche'
con gli altri organismi di indennizzo di cui all'articolo
24 della direttiva 2009/103/CE, nonche' con le Autorita'
competenti degli Stati membri e con le altre parti
interessate. Tale cooperazione include la richiesta,
l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i
dettagli di richieste di indennizzo specifiche.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui e' stata
presentata la richiesta di risarcimento e' tenuto a
rispettare, per la determinazione della responsabilita' e
la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo
applicabili nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio