Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 185
Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo il procedimento ivi stabiliti;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 119 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unita', di volontari in ferma prefissata iniziale nonche' di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare - Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 912 del 2023, emesso nell'adunanza del 29 agosto 2023;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Rideterminazione a 160.000 unita' delle dotazioni organiche
complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso
il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 798, comma 1, le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»;
b) l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 9.800 dell'Esercito italiano;
2) 4.741 della Marina militare;
3) 6.100 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 18.300 dell'Esercito italiano, di cui 6.950 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 11.034 della Marina militare, di cui 6.200 marescialli e 4.834 sergenti;
3) 17.325 dell'Aeronautica militare, di cui 8.475 marescialli e 8.850 sergenti;
c) volontari:
1) 65.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.425 dell'Aeronautica militare, di cui 8.825 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il seguente:
a) Esercito italiano: 93.100 unita';
b) Marina militare: 30.050 unita';
c) Aeronautica militare: 36.850 unita'.»;
c) all'articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «17» e' sostituito dal seguente: «18»;
2) alla lettera b), il numero: «44» e' sostituito dal seguente: «48»;
3) alla lettera c), il numero: «109» e' sostituito dal seguente: «117»;
4) alla lettera d), il numero: «820» e' sostituito dal seguente: «847»;
d) all'articolo 812-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «9» e' sostituito dal seguente: «10»;
2) alla lettera b), il numero: «23» e' sostituito dal seguente: «26»;
3) alla lettera c), il numero: «56» e' sostituito dal seguente: «64»;
4) alla lettera d), il numero: «455» e' sostituito dal seguente: «482»;
e) all'articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «9» e' sostituito dal seguente: «10»;
2) alla lettera b), il numero: «19» e' sostituito dal seguente: «22»;
3) alla lettera c), il numero: «44» e' sostituito dal seguente: «54»;
4) alla lettera d), il numero: «410» e' sostituito dal seguente: «436».

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76 (L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti).».
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 9, della legge 5 agosto 2022, n.
119, recante le disposizioni di revisione del modello di
Forze armate interamente professionali, di proroga del
termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche'
in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al
Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2022, n. 189:
«Art. 9 (Delega legislativa per la revisione dello
strumento militare nazionale). - Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato
dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base
della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle
operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione
delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033,
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate
dall'art. 798, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e
organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo
raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche
complessive del personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010;
c) previsione di un incremento organico, da
realizzare compatibilmente con il conseguimento dei
risparmi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000
unita', di volontari in ferma prefissata iniziale nonche'
di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in
particolare medici, personale delle professioni sanitarie,
tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei
trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in
servizio permanente, per corrispondere alle accresciute
esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in
situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello
Stato, non superiore a 10.000 unita' di personale
volontario, ripartito in nuclei operativi di livello
regionale posti alle dipendenze delle autorita' militari
individuate con decreto del Ministro della difesa,
impiegabile nei casi previsti dall'art. 887, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e
dall'art. 24 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma
complementare e in attivita' in campo logistico nonche' di
cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura
organizzativa, le modalita' di funzionamento, nonche' lo
stato giuridico militare e le modalita' di reclutamento,
addestramento, collocamento in congedo e richiamo in
servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilita', per i volontari
in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di
posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali assegnate a legislazione
vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in
ferma prefissata triennale, associando all'addestramento
militare di base e specialistico, compreso quello relativo
a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di
qualificazione professionale volte all'acquisizione di
competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato
del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta
formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e
ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri
interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse
strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del
Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita';
2) la possibilita', per i medici militari e il
personale militare delle professioni sanitarie, di
esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della
difesa, il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli
accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una
procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a
ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra
Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte
dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato e sentito il Consiglio centrale di
rappresentanza militare per le materie di sua competenza.
Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta
giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine,
i decreti possono essere adottati anche in mancanza del
parere. Se il termine per l'espressione del parere
parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo sono effettuati apportando le necessarie
modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai
decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo.».
- Si riporta l'art. 798 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento
militare», pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106:
«Art. 798 (Dotazioni organiche complessive
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare) - 1. L'entita' complessiva delle
dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e'
fissata a 160.000 unita'.
2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di
ciascuna Forza armata fissate dall'art. 798-bis, possono
essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni
organiche delle singole categorie di personale al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
funzionali da soddisfare.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 31
dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
gennaio 2013, n. 13:
«Art. 4 (Disposizioni in materia contabile e
finanziaria). - 1. In relazione a quanto previsto dagli
articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza
operativa dello strumento militare nazionale, la
flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo
delle risorse finanziarie:
a) la sezione II del Documento di economia e
finanza (DEF), di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in
apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati
conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione
dello strumento militare, anche sotto il profilo del
recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d)
del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle
medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il
bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio
successivo;
b) la legge di stabilita', nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati
afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF,
provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla
legislazione vigente in termini di rimodulazione delle
risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del
Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi di stabilita', razionalizzazione
e ridistribuzione delle risorse;
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione
del processo di revisione dello strumento militare sono
destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa
del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare
il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i
risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione
delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi
di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite
variazioni di bilancio, da adottare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui
all'art. 619 del codice dell'ordinamento militare,
unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni
ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita'
di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti
destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo
restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
per il finanziamento di spese correnti, si provvede con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa;
e) nelle more del completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato di cui all'art. 40 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
i decreti legislativi di cui all'art. 1 della presente
legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni
la sperimentazione di una maggiore flessibilita' gestionale
di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello
strumento militare e al sostenimento delle relative
capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare
risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;
f) nelle more del riordino di cui all'art. 51,
comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, al fine di garantire la massima trasparenza della
spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di
agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera
d) del presente comma, sono attivate, anche mediante
apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la
certezza e la tempestiva disponibilita' al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni
allo scopo necessarie;
f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero della
difesa sulla base delle previsioni effettuate per
l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi
disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello
oggetto di accertamento.
2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente:
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla
pianificazione dei programmi di ammodernamento e
rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e
dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale,
annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della
difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento
della documentazione di cui agli articoli 12 e 548,
comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative
delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici
e delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di
ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione
finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei
programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi
i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni
contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali
clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al
comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio
consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa,
comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i
conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono
approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si
tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari
stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di
durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e
sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento
delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi
di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine
per l'espressione del parere, i decreti possono essere
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle
condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero
quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario,
trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto
corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro
trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora
entro il termine indicato le Commissioni competenti
esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a
maggioranza assoluta dei componenti, motivato con
riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere
adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere
all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono
trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di
programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi
con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti
integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in apposito allegato al piano di impiego
pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e'
svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del
Ministero della difesa.»;
b) nella sezione II del capo I del titolo III del
libro terzo, dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle
Forze armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei
concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per
attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a
limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono
essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su
diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu'
funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa,
per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o
indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle
tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero.
Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si
applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita'
di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la
data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al
termine dell'esercizio finanziario, possono essere
trasportati all'esercizio successivo.».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 809-bis del decreto
legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei
colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i
gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
generali di corpo d'armata e corrispondenti: 18;
generali di divisione e corrispondenti: 48;
generali di brigata e corrispondenti: 117;
colonnelli: 847.».
- Si riporta il testo dell'art. 812-bis del decreto
legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e
dei capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche
complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di
vascello sono le seguenti:
ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
ammiragli di divisione e corrispondenti: 26;
contrammiragli: 64;
capitani di vascello: 482.
2. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1, sono
comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e
capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto
di cui all'art. 814, comma 1-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 818-bis del decreto
legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei
colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i
gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;
generali di divisione aerea e corrispondenti: 22;
generali di brigata aerea e corrispondenti: 54;
colonnelli: 436.».
 
Tabella 1: Esercito

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2: Marina

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3: Aeronautica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unita'
delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»;
b) all'articolo 2209-ter, alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»;
c) all'articolo 2233-bis, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
2) dopo la lettera c-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al presente codice, puo' essere ridotto nel limite massimo di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non puo' essere riportato in aumento per l'anno successivo.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 2206-bis del decreto
legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2206-bis (Riduzione delle dotazioni organiche
complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita' complessiva
delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare e' fissata:
a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unita', fissate dall'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a 160.000 unita', fissate dall'art. 798, a
decorrere dal 1° gennaio 2034.».
- Si riporta il testo dell'art. 2209-ter del decreto
legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la
graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni
organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare a 160.000 unita'). - 1. Ai fini
del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita'
complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a
160.000 unita' dall'art. 798 e della relativa ripartizione,
di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:
a) le dotazioni organiche degli ufficiali,
suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni
dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
b) il numero delle promozioni ai gradi di
colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e'
fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di
cui all'art. 2233-bis;
c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello
e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e
909, con il decreto di cui all'art. 2207, in relazione alle
dotazioni organiche complessive e alle consistenze del
personale determinate dal medesimo decreto sono individuate
le unita' di personale eventualmente in eccedenza.
2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate
ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il
conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di
ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909
ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.
3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano
tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene
conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013
fino al termine di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2233-bis del decreto
legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno
2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2033, in
relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di
cui all'art. 2209-ter, il numero complessivo di promozioni
a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del
servizio permanente e' annualmente fissato, con decreto del
Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali
stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente
codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e
3 allegate al regolamento, puo' essere conferito il numero
di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al
regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni
organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza
armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali
stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente
codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e
3 allegate al regolamento, il numero di promozioni puo'
essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate
tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento
delle dotazioni organiche previste dal presente codice per
ciascuna Forza armata;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire
ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito
tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione
delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie
di merito;
c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a
specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai
criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che
fissa il numero delle promozioni a scelta puo' prevedere
una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado
di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle
tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite
massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unita' per
difetto. Il numero di promozioni non conferite non puo'
essere riportato in aumento per l'anno successivo;
c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a)
e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata,
il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello
del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano,
stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al
presente codice, puo' essere ridotto nel limite massimo di
quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite
non puo' essere riportato in aumento per l'anno
successivo.».
 
Art. 3
Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice
dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento
di personale ad alta specializzazione e di decorrenza delle
promozioni

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, di cui all'articolo 1099-bis, i quadri I, II, III, IV, V e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V e VI allegati al presente decreto;
b) alla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, i quadri I, II, III, IV e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV e VI allegati al presente decreto;
c) alla tabella 3, di cui all'articolo 1185-bis:
1) i quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X allegati al presente decreto;
2) al quadro VI:
2.1) alla colonna «Comando o attribuzioni, servizio»:
2.1.1) in corrispondenza delle righe «tenente colonnello» e «capitano», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all'estero)»;
2.1.2) in corrispondenza della riga «tenente», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all'estero), compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi»;
2.2) alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»:
2.2.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»;
2.2.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse;
3) al quadro VII, alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»:
3.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti da apposito D.M.» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»;
3.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse;
d) all'articolo 652, comma 2-bis:
1) le parole: «sanitarie» e «medici» sono soppresse;
2) le parole: «dei titoli di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali e dei titoli»;
e) all'articolo 939, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, al fine di sopperire alla carenza di professionalita' da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono altresi' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso delle lauree magistrali indicate nel bando di concorso e che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi, nell'ambito del numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.»;
f) all'articolo 1072, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le conseguenti promozioni decorrono dalla data della vacanza.»;
g) all'articolo 1079, comma 1, primo periodo, dopo le parole «promozioni aggiuntive», sono inserite le seguenti: «decorrenti in pari data»;
h) l'articolo 1100 e' abrogato;
i) all'articolo 2239, il comma 3-quater e' abrogato.

Note all'art. 3:
Si riportano i quadri VI e VII della tabella di cui
all'articolo 1185-bis, del dlgs. n. 66 del 2010 come
sostituiti dal presente decreto:
Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica

Parte di provvedimento in formato grafico

Quadro VII: Ruolo speciale delle armi
dell'Aeronautica militare

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 652 del decreto
legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli
normali). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei
ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di
tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai
cittadini in possesso di una delle lauree magistrali
definite per ciascun ruolo con i decreti di cui
all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di
eta' alla data indicata nel bando di concorso.
2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di
coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o
primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000 KW.
2-bis. In caso di carenza di specifiche
professionalita', gli ufficiali in servizio permanente
possono essere tratti con il grado di capitano mediante
concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di eta' non
superiore a 38 anni in possesso di una delle lauree
magistrali e dei titoli indicati nel bando di concorso.
3. Il presente codice stabilisce quando possono essere
banditi i concorsi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 939 del decreto
legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 939 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1.
Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza
possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata
della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di
formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con
esito favorevole gli appositi corsi formativi.
1-bis. L'Esercito italiano, la Marina militare e
l'Aeronautica militare, al fine di sopperire alla carenza
di professionalita' da impiegare per la difesa delle
infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono
altresi' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata
della ferma di quattro anni, incluso il periodo di
formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso
delle lauree magistrali indicate nel bando di concorso e
che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
formativi, nell'ambito del numero massimo degli ufficiali
ausiliari da mantenere in servizio come forza media
stabilito annualmente dalla legge di bilancio.
2. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le
norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste
per gli ufficiali di complemento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1072 del d.lgs. n.
66 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 1072 (Promozioni non annuali degli ufficiali).
- 1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si
effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per
gli anni in cui non sono previste promozioni, approva
egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della
Direzione generale per il personale militare forma il
quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si
verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente
superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni
decorre dall'anno di apertura del quadro.Le conseguenti
promozioni decorrono dalla data della vacanza.
2. Se non diversamente stabilito dal presente codice,
per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, nei quali le
promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il
quadro di avanzamento e' formato computando gli anni
precedenti nei quali non sono state disposte
promozioni.).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1079 del d.lgs. n.
66 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 1079 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze
organiche degli ufficiali). - 1. Se per gli ufficiali,
effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno
dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori
vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con
promozioni aggiuntive decorrenti in pari data. Le stesse
non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni
da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere
inferiori all'unita'.
2. Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei
all'avanzamento a scelta e' inferiore al numero delle
promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni
del presente codice, le promozioni non effettuate sono
portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare
nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa
ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali
dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero
dall'ausiliaria.».
- La rubrica dell'articolo 1100 del d.lgs. n. 66 del
2010 abrogato dal presente decreto, recava:
Mancato conseguimento del diploma di laurea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2239 del d.lgs. n.
66 del 2010 come modificato dal presente decreto:
«Art. 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1. Fermo restando
le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di
generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari
gradi, stabiliti dal presente codice:
sino all'anno 2015, per l'avanzamento a colonnello
del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono
inclusi i tenenti colonnelli gia' valutati, giudicati
idonei e non iscritti in quadro e i tenenti colonnelli
aventi un'anzianita' di grado pari o superiore a sei anni;
sino all'anno 2015, per il ruolo normale del Corpo
del genio aeronautico il numero di promozioni annue a
scelta e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo
le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di
provenienza.
2. (abrogato).
3. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado
di maggiore, sino al 2015, il numero annuale delle
promozioni al grado di maggiore, per ciascun ruolo degli
ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare,
e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti
in aliquota di avanzamento.
3-bis. Fino all'adozione di una nuova disciplina ai
sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano
validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui
alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza
del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli
ufficiali del ruolo naviganti normale.
3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea
specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro
II, e' richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per
l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi
anzianita' di grado 2010.
3-quater (abrogato)».
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. L'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall'articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, e' destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio