Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 ottobre 2023
Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, in applicazione dell'articolo 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successiva modificazione.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;
Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che rimette agli accordi di programma di cui al comma 1, la disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della salute, dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, delle modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' degli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione del programma;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 27 luglio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005 «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2009, di modifica della delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita', ex articolo della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2009, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 24 luglio 2019, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2020, che stabilisce il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1 comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce, nei termini riportati nella prima colonna della tabella B, il riparto delle risorse stanziate dalla medesima legge per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce, nei termini riportati nella seconda colonna della tabella B il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2022, che stabilisce il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilita' 2011); la tabella E della legge n. 183 del 2011 (stabilita' 2012); la legge n. 228 del 2012 (stabilita' 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023);
Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005, avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Vista la circolare del Ministero della salute, prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)»;
Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita' a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale si e' proceduto alla prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266 del 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 24 luglio 2007, con il quale si e' proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2007, con il quale si e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2008, con il quale si e' proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 12 novembre 2009, con il quale si e' proceduto alla quinta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2010, con il quale si e' proceduto alla sesta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2011, con il quale si e' proceduto alla settima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 5 febbraio 2019, con il quale si e' proceduto all'ottava ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 17 novembre 2021, con il quale si e' proceduto alla nona ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2022, con il quale si e' proceduto alla decima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, secondo il quale «gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.»;
Visto il successivo comma 311 dell'art. 1 della suddetta legge n. 266 del 2005, che prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310, 311 e 312;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635/2007 che, nel disporre la nomina del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria della Regione Calabria, attribuendogli i compiti di predisposizione del programma per la realizzazione degli interventi di cui all'accordo di programma 2007 nella Regione Calabria, di potenziamento delle dotazioni tecnologiche della rete ospedaliera esistente e di adeguamento degli impianti delle strutture sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, ha autorizzato ulteriore spesa a carico del finanziamento dell'edilizia sanitaria;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 27 del 5 dicembre 2012 che favorisce e regola il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' socio-economico-sanitaria in atto nel territorio della regione medesima;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2020 che, ai punti 4) e 25), affida al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro il monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali e la programmazione degli investimenti edilizi e/o tecnologici;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 e del 23 dicembre 2021 che confermano ed integrano, per il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro e i subcommissari nominati, il mandato commissariale di cui alla delibera del 27 novembre 2020;
Vista la nota prot. n. 84597 del 22 febbraio 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 9260/2023), con la quale la Regione Calabria chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge. n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e la conseguente applicazione del successivo comma 311, per l'intervento denominato «Cardiochirurgia del Centro Cuore degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria - A.O. di Reggio Calabria», il cui importo a carico dello Stato e' pari a 7.600.000,00 euro, ricompreso nel Programma di potenziamento funzionale e innovazione tecnologica a valere sull'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635/2007;
Vista la nota prot. n. 84614 del 22 febbraio 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 9260/2023), con la quale la Regione Calabria chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e la conseguente applicazione del successivo comma 311, per l'intervento denominato «Programma di messa in sicurezza del Presidio ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia - ASP di Vibo Valentia», ricompreso nelle attivita' di adeguamento degli impianti delle strutture sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, a valere sull'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635/2007, il cui importo a carico dello Stato e' pari a 2.952.449,30 euro;
Vista la nota prot. n. 174625 del 31 marzo 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 13290/2023), con la quale la Regione Campania chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e la conseguente applicazione del successivo comma 311 per l'intervento denominato «Adeguamento funzionale dell'intero presidio e del Polo oncologico pediatrico del P.O. Pausilipon - A.O. Santobono-Pausilipon», ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto il 23 agosto 2019, per un importo a carico dello Stato pari a 10.450.000,00 euro;
Vista la nota prot. n. 137727 del 14 febbraio 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 7716/2023), con la quale la Regione Emilia-Romagna chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e la conseguente applicazione del successivo comma 311 per l'intervento denominato «Nuova maternita' e pediatria con ampliamento pronto soccorso per Area ortopedica e pediatrica - Ospedale Maggiore di Bologna - Azienda USL di Bologna», ricompreso nell'accordo di programma integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2021, per un importo a carico dello Stato pari a 29.450.000,00 euro;
Vista la nota prot. n. 168974 del 18 luglio 2022 (acquisita al prot. DGPROGS n. 14863/2022), con la quale la Regione Umbria chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e la conseguente applicazione del successivo comma 311 per l'intervento denominato «Ospedale Narni Amelia», ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto il 5 marzo 2013, per un importo a carico dello Stato pari a 17.650.000,00 euro;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005 come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 311, della legge n. 266 del 2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di finanziamento non sono state presentate al Ministero della salute, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Calabria, Programma di potenziamento funzionale e innovazione tecnologica a valere sull'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635/2007, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a 7.600.000,00 euro;
Regione Calabria, Programma di messa in sicurezza del Presidio ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia a valere sull'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635/2007, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a 2.952.449,30 euro;
Regione Campania, accordo di programma sottoscritto in data 23 agosto 2019, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a 10.450.000,00 euro;
Regione Emilia-Romagna, accordo di programma sottoscritto in data 29 luglio 2021, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a 29.450.000,00 euro;
Regione Umbria, accordo di programma sottoscritto in data 5 marzo 2013, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a 17.650.000,00 euro;
Vista la nota prot. n. 84605 del 22 febbraio 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 9260/2023), con la quale la Regione Calabria chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e la conseguente applicazione del successivo comma 311 per l'intervento denominato «Complesso ospedaliero di Catanzaro - A.O. Pugliese Ciaccio», ricompreso nell'Accordo di programma integrativo sottoscritto in data 13 dicembre 2007, per un importo a carico dello Stato di 39.355.468,38 euro, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 18 febbraio 2009;
Vista la nota prot. n. 121070 del 7 marzo 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 10937/2023), con la quale la Regione Campania chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e la conseguente applicazione del successivo comma 311 per l'intervento denominato «Lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio G e adeguamento normativo e funzionale delle sale operatorie day surgery dell'edificio F - P.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - A.O. Caserta», ricompreso nell'accordo di programma integrativo sottoscritto in data 16 febbraio 2018, per un importo a carico dello Stato pari a 7.600.000 euro, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 23 aprile 2021;
Vista la nota prot. n. 48056 del 13 gennaio 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 2219/2023), con la quale la Regione Marche chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e la conseguente applicazione del successivo comma 311 per i seguenti interventi, ricompresi nell'accordo di programma sottoscritto in data 28 giugno 2000:
«Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione degli ultimi due piani dell'Ospedale A. Murri di Jesi per la realizzazione di una R.S.A. di n. 80 posti letto - ASL 5 di Jesi - ASUR AV2», per un importo a carico dello Stato pari a 2.453.170,27 euro, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 18 aprile 2001;
«Realizzazione di una RSA da 40 p.l. a Fabriano - ASUE ZT n. 6 Fabriano - ASUR AV2», per un importo a carico dello Stato pari a 3.434.438,38 euro, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 4 settembre 2007;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266 del 2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, come di seguito riportato:
Regione Calabria, accordo di programma integrativo sottoscritto in data 13 dicembre 2007, di cui risulta non aggiudicato un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a 39.355.468,38 euro;
Regione Campania, accordo di programma integrativo sottoscritto in data 16 febbraio 2018, di cui risulta non aggiudicato un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a 7.600.000,00 euro;
Regione Marche, accordo di programma integrativo sottoscritto in data 18 giugno 2000, di cui risultano non aggiudicati due interventi, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a 5.887.608,65 euro;
Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a 120.945.526,33 euro, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, a seguito della risoluzione degli accordi di programma individuati in premessa, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a 120.945.526,33 euro, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed in particolare:
49.907.917,68 euro, a seguito della revoca di tre interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635/2007 e all'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Calabria in data 13 dicembre 2007;
18.050.000,00 euro, a seguito della revoca di due interventi degli accordi di programma gia' sottoscritti con la Regione Campania in data 23 agosto 2019 e in data 16 febbraio 2018;
29.450.000,00 euro, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna in data 29 luglio 2021;
5.887.608,65 euro, a seguito della revoca di due interventi dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Marche in data 18 giugno 2000;
17.650.000,00 euro, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Umbria in data 5 marzo 2013.
 
Allegato A



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| | Finanziamenti soggetti a |
| | revoca ai sensi dell'art. 1 |
| REGIONI | comma 310 Legge 266/2005, |
| |come modificato dall'art. 1, |
| | comma 436 Legge n. 205/2017 |
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|Calabria | 49.907.917,68 €|
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|Campania | 18.050.000,00 €|
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|Emilia Romagna | 29.450.000,00 €|
+-------------------+-----------------------------+
|Marche | 5.887.608,65 €|
+-------------------+-----------------------------+
|Umbria | 17.650.000,00 €|
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| TOTALE| 120.945.526,33 €|
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Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Gli interventi relativi agli impegni di spesa revocati sono riportati per ogni singola regione nell'allegato B, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro della salute
Schillaci Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2908