Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 dicembre 2023
Riconoscimento del Consorzio del Pistacchio di Raffadali e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della DOP «Pistacchio di Raffadali».


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 474 della Commissione del 15 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 99 del 22 marzo 2021, con il quale e' stata registrata la denominazione di protetta «Pistacchio di Raffadali»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Pistacchio di Raffadali con sede legale in Raffadali (AG), via Nazionale n. 111, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, per la DOP «Pistacchio di Raffadali»;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.
Considerato che la predetta verifica e' stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal Consorzio a mezzo Pec il 19 maggio 2023 (prot. Masaf n. 263541 del 22 maggio 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo, CSQA Certificazioni S.r.l., a mezzo Pec il 26 aprile 2023 (prot. Masaf n. 221953 del 27 aprile 2023);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del Pistacchio di Raffadali al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, per la DOP «Pistacchio di Raffadali»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio del Pistacchio di Raffadali e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Pistacchio di Raffadali», registrata con regolamento (UE) n. 474 della Commissione del 15 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L. 99 del 22 marzo 2021.
 
Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio del Pistacchio di Raffadali, con sede legale in Raffadali (AG), via Nazionale n. 111, e' conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la DOP «Pistacchio di Raffadali».
 
Art. 3

1. Il Consorzio del Pistacchio di Raffadali non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
 
Art. 4

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformita' a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Pistacchio di Raffadali» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b), del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
 
Art. 5

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione di origine protetta «Pistacchio di Raffadali» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: Cafiero