Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
DECRETO 29 novembre 2023 |
Riapertura dei Centri di raccolta AMA S.p.a. - «Acqua Acetosa», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Villa Gordiani». (Ordinanza n. 30). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022; Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che: al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda: la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006; al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»; Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; Vista la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques); Visto il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»; Vista la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante gli «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorita' nazionali, ivi incluse le autorita' locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi; Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121; Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (persistent organic pollutants); Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti; Viste la delibera SNPA Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente n. 67 del 6 febbraio 2020 che approva le «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle linee guida stesse, il sottoparagrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante la «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 recante la «Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»; Visto il piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGRRC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022; Vista la deliberazione di Roma Capitale n. 44 del 13 maggio 2021 recante il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»; Considerato che l'Unita' controlli 1 della Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio, a seguito di sopralluoghi effettuati presso i centri di raccolta di AMA S.p.a. denominati «Acqua Acetosa», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Villa Gordiani» tra l'agosto e l'ottobre 2022, nel corso dei quali ha ravvisato una serie di violazioni, notificava al rappresentante legale pro tempore di AMA S.p.a. in data 1° febbraio 2023, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, tre verbali di prescrizione (di cui ai rispettivi prot. ARPA nn. 84955 del 6 dicembre 2022, 83854 del 1° dicembre 2022 e 83856 del 1° dicembre 2022), ai sensi dell'art. 318-ter del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68; nei citati verbali veniva prevista, quale sanzione, la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e, pertanto, benche' dalle violazioni ravvisate per quanto attiene ai rifiuti pericolosi non sia derivato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art. 318-bis e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, non e' stata ritenuta applicabile la procedura estintiva di cui all'art. 318-ter e seguenti del su richiamato decreto legislativo n. 152/2006; per quanto riguarda invece le altre violazioni riscontrate, non avendo le medesime cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art. 318-bis e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di eliminare le contravvenzioni accertate nonche' circoscriverne ovvero scongiurarne ulteriori effetti, ARPA Lazio aveva impartito ad AMA S.p.a. le seguenti prescrizioni: 1. sospendere lo scarico e gestire il refluo come rifiuto, ovvero rimuovere dal piazzale ogni materiale ovvero manufatto che ne determini il carattere «industriale» e presentare successivamente domanda di autorizzazione allo scarico, la cui ripresa e' condizionata all'ottenimento del titolo autorizzativo; 2. identificare i rifiuti mediante idonea cartellonistica ed etichettatura e adottare una modalita' di identificazione degli utenti domestici tale da consentire sia una dettagliata contabilizzazione dei rifiuti in ingresso dai cittadini - ai fini dei bilanci e della verifica del rispetto del punto 7.1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008 - sia un controllo riguardo ai limiti quantitativi che ogni singolo cittadino puo' conferire presso il centro di raccolta in un anno; 3. trasmettere una relazione sugli interventi effettuati con allegati i risultati delle nuove analisi; i termini per la regolarizzazione venivano fissati in novanta giorni dalla notifica dei rispettivi atti (ai sensi dell'art. 318-ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); Dato atto che AMA S.p.a. ha presentato documentazione tecnica (note prott. n. 27/04/2023.0065362.U per il centro di raccolta «Acqua Acetosa», 27/04/2023.0065364.U per il centro di raccolta «Villa Gordiani», 27/04/2023.0065367.U per il centro di raccolta «Tiburtina Ponte Mammolo») a seguito della quale, stante la complessita' delle situazioni descritte e i tempi tecnici relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, oltre che degli interventi di messa in opera di nuovi impianti di trattamento e gestione delle acque meteoriche, la Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio ha concesso una proroga di ulteriori centottanta giorni (note ARPA Lazio prot. n. 11/05/2023.0032325.U per il centro di raccolta «Acqua Acetosa», prot. 11/05/2023.0032017.U per il centro di raccolta «Villa Gordiani», prot. 11/05/2023.0032009.U per il centro di raccolta «Tiburtina Ponte Mammolo»); AMA S.p.a. ha richiesto ed ottenuto il parere dei progetti per gli impianti di depurazione di acque reflue industriali per i centri di raccolta «Villa Gordiani», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Acqua Acetosa» (nota Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Coordinamento servizio autorizzazione agli scarichi idrici - Ufficio valutazioni tecniche prot. n. NA/11911 del 30 maggio 2023 per il centro di raccolta «Tiburtina Ponte Mammolo», prot. NA11913 del 30 maggio 2023 per il centro di raccolta «Villa Gordiani» e prot. NA/24232 del 27 ottobre 2023 per il centro di raccolta «Acqua Acetosa»); Atteso che come riportato nel PGRRC, approvato con la su richiamata ordinanza commissariale n. 7/2022, «i centri di raccolta sono elementi essenziali della raccolta differenziata, arrivando a costituire fino al 30% del totale dei rifiuti differenziati. In particolare, svolgono una funzione determinante nella raccolta efficace di rifiuti quali ingombranti, rifiuti domestici pericolosi, RAEE, potature, e hanno riflessi positivi nel ridurre i fenomeni di abbandono di questo tipo di rifiuti»; nello stesso PGRRC «il contributo alla sostenibilita' e' parte centrale delle scelte strategiche e per questo sono state elaborate azioni specifiche e concrete che permetteranno nel corso dell'applicazione del Piano di ridurre la produzione rifiuti: la prevenzione dei rifiuti si incardina in un sistema integrato di gestione, che deve operare con una rete efficace, efficiente ed economica, minimizzando in ogni suo nodo gli impatti ambientali» e, per tale motivo, le infrastrutture cittadine dedicate alla logistica della raccolta devono essere ottimizzate, estendendo l'utilizzo dei centri di raccolta; il citato PGRRC prevede «investimenti per la realizzazione di nuovi centri di raccolta, per incrementarne la presenza sul territorio di Roma Capitale e migliorare le quantita' e qualita' dei rifiuti intercettati» prevedendo, di «arrivare al 2030 a complessivi n. 30 centri adeguatamente localizzati in tutti i Municipi di Roma Capitale»; Considerato, altresi', che AMA S.p.a. ha comunicato, tramite le note prot. n. 0097284.U del 23 giugno e prot. n. 0108461.U del 13 luglio 2023, che tutti i rifiuti presenti presso i centri di raccolta aziendali sono coperti da tettoie fisse e/o mobili o sono stoccati in cassoni coperti e che, pertanto, le eventuali acque meteoriche incidenti non entrano mai a contatto con i rifiuti in essi presenti annullando, di fatto, il potenziale rischio ambientale derivante dal contatto tra le acque meteoriche e i rifiuti; AMA S.p.a. ha comunicato in data 27 ottobre 2023 con nota prot. n. 0169282.U, acquisita in data 28 ottobre 2023 al protocollo commissariale al n. RM3157, allegata al presente provvedimento, la chiusura dei centri di raccolta di «Acqua Acetosa», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Villa Gordiani», a far data dal giorno 2 novembre 2023, al fine di consentire i lavori di cui ai pareri progetto approvati o in via di approvazione, che interesseranno l'adeguamento delle reti di raccolta dei reflui prima dello scarico in rete fognaria, in ossequio alle prescrizioni impartite da ARPA Lazio di cui ai verbali richiamati in narrativa; Rilevato che la chiusura contemporanea dei suddetti centri di raccolta nei periodi di maggior produzione di rifiuti urbani, tra i quali indubbiamente rientra quello prenatalizio, determinerebbe criticita' nella gestione dei rifiuti, nonche' gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con ricadute negative di carattere ambientale e igienico-sanitario; Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, contenendo le fisiologiche difficolta' correlate alla maggiore produzione degli stessi in determinati periodi dell'anno, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana; Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 3 novembre 2023 prot. n. RM/3244 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 11 novembre 2023 al n. RM/3428; Preso atto degli esiti delle verifiche effettuate da ARPA Lazio in data 22 novembre 2023 presso i centri di raccolta in argomento, richieste dal Commissario straordinario con nota prot. RM/3571 del 20 novembre 2023, trasmesse con nota ARPA Lazio prot. n. 0032325.U del 23 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/3626; Per quanto espresso in narrativa, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
Ordina:
1) ad AMA S.p.a. di provvedere alla riapertura dei centri di raccolta «Acqua Acetosa», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Villa Gordiani» garantendo che: (i) tutti i rifiuti presenti presso i suddetti centri di raccolta aziendali siano coperti da tettoie fisse e/o mobili o siano stoccati in cassoni coperti; (ii) le eventuali acque meteoriche incidenti sui su richiamati centri di raccolta non vengano mai a contatto con i rifiuti ivi presenti onde neutralizzare il potenziale rischio ambientale derivante dal contatto tra le acque meteoriche e i rifiuti; 2) ad AMA S.p.a. di provvedere all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento delle relative reti di raccolta reflui, prima dello scarico in rete fognaria, in ossequio alle prescrizioni impartite da ARPA Lazio di cui ai verbali richiamati in narrativa, definendone la relativa calendarizzazione in modo tale da escludere la chiusura contemporanea dei suddetti centri che determinerebbe criticita' nella gestione dei rifiuti, nonche' gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con ricadute negative di carattere ambientale e igienico-sanitario;
Dispone:
1) che gli effetti del presente provvedimento siano limitati al tempo strettamente necessario per l'esecuzione ed il complemento dei lavori per l'adeguamento delle relative reti di raccolta dei reflui, prima dello scarico in rete fognaria, in ossequio alle prescrizioni impartite da ARPA Lazio di cui ai verbali richiamati in narrativa, e comunque ad un periodo non superiore ad otto mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale, salvo eventuale proroga; 2) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 3) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, ad ARPA Lazio - Sezione di Roma. 4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice del processo amministrativo. Roma, 29 novembre 2023
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |
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