Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 16 novembre 2023
Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati». (Ordinanza n. 27).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:
al comma 1, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;
Vista la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai rifiuti, recante «[...] misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza», il cui art. 4, rubricato «Gerarchia dei rifiuti», individua, nel seguente, l'ordine di priorita' della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
«a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento»;
e il cui art. 16, rubricato «Principi di autosufficienza e prossimita'», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i suddetti principi, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) dove la rete infrastrutturale e impiantistica nazionale contribuisce a far si' che l'Unione europea, nel suo insieme considerata, raggiunga l'autosufficienza impiantistica;
Vista la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti (modificata dalla su richiamata direttiva 2018/850/UE) disciplinante la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 di recepimento della direttiva 2018/850/UE, che all'art. 5 individua gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale», cd «Codice ambientale», che si pone come «obiettivo primario la promozione dei livelli di qualita' della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»;
Vista la deliberazione del 13 maggio 2021 n. 44 con la quale l'Assemblea capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;
Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonche' la sostenibilita', l'efficienza, efficacia, ed economicita' dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;
Vista la legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14 avente ad oggetto la «Disciplina degli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», il cui art. 4 recante «Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale», al comma 1, dispone che «Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalita' organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina)»;
Atteso che il su richiamato decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni:
all'art. 177, comma 2, dispone che «le attivita' di gestione dei rifiuti costituiscono attivita' di pubblico interesse»;
all'art. 198, comma 1, dispone che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;
all'art. 199, comma 1, dispone che «Le regioni, sentite le province, i comuni [...] predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo [...]»;
all'art. 199, comma 3, stabilisce che «I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, [...];
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m) ...».
Richiamate:
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 4 agosto 2022 che ha disposto l'adozione della proposta del Piano dei rifiuti di Roma Capitale e l'avvio, entro il 12 agosto 2022, della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) . di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»;
il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 agosto 2022 che ha disposto l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale nonche' l'individuazione della Citta' metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette, nella persona del direttore pro tempore del Dipartimento medesimo, quale autorita' competente;
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022, con la quale e' stata conclusa la suddetta procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) ed e' stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale:
e' stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale approvato dal Commissario straordinario;
e' stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 - Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022;
e' stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di project financing per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i termini e le modalita' da definirsi nello specifico avviso pubblico;
e' stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di project financing individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;
e' stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex articoli 952 e ss del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di A.M.A. S.p.a., secondo le forme e le modalita' stabilite dallo statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 - Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprieta' di A.M.A. S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto un impianto di termovalorizzazione, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di project financing.
Preso atto che:
con determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e' stato approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:
a) Progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b) Progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;
in esecuzione di quanto disposto con la su menzionata determinazione n. NA/2022/152, il predetto avviso esplorativo e' stato pubblicato:
in data 1° dicembre 2022 mediante piattaforma di e-procurement «Tuttogare» di Roma Capitale (n. ID 1554, SUAFF 66637), nonche' all'Albo pretorio online di Roma Capitale;
in data 6 dicembre 2022 per estratto nella G.U.U.E. n. S/235/2022;
in data 7 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143;
con determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (gia' Dipartimento ciclo dei rifiuti) di Roma Capitale, e' stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di project financing finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del polo impiantistico di cui alla determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 - ID TuttoGare n. 1554;
Preso atto, altresi', che:
entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 1° marzo 2023, e' pervenuta sulla piattaforma TuttoGare un'unica proposta presentata dall'RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti;
con determinazione dirigenziale n. rep. NA/101 del 9 marzo 2023, prot. NA/5477 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, la proposta del RTI, contenente le proposte tecnica ed economica, e' stata ammessa alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 maggio;
la Commissione giudicatrice, nel corso dei lavori, rilevava la necessita' di formulare al proponente richieste di chiarimenti e integrazioni relativamente alla proposta tecnico-economica presentata e alla bozza del contratto di convenzione, che risultava presentare elementi di difformita' rispetto allo schema di convenzione allegato all'avviso esplorativo pubblicato da Roma Capitale in data 1° dicembre 2022, recante il contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato, elaborato dal Gruppo di lavoro interistituzionale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica;
pertanto, l'amministrazione capitolina, con nota riservata prot. n. NA/2023/12028 del 30 maggio 2023 avviava, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016, la fase di interlocuzione con il proponente, formulando richieste di integrazioni/chiarimenti sulla base degli elementi rilevati dalla Commissione, con sospensione dei termini del procedimento stante la complessita' della materia per l'esame e la valutazione della proposta, finalizzata alla formulazione di richieste migliorative in termini economici ed espressamente al fine di pervenire ad una tariffa di conferimento piu' contenuta possibile, compatibilmente con la matrice dei rischi e con il cronoprogramma del progetto;
a seguito di tali interlocuzioni, il predetto RTI proponente trasmetteva la proposta tecnico economica rimodulata che veniva acquisita dall'amministrazione capitolina in data 26 ottobre 2023 al protocollo n. NA/24138;
Considerato che:
Roma Capitale, con determinazione dirigenziale n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, trasmessa con nota prot. n. DG/9848 del 15 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/3506, sulla base delle conclusioni della relazione al Commissario straordinario, allegata e parte integrante della Determinazione stessa, ha proposto l'approvazione della proposta del RTI rimodulata in esito del processo di confronto con l'amministrazione capitolina, con la relativa documentazione acquisita da Roma Capitale in data 26 ottobre 2023;
Atteso il mutato quadro normativo di settore derivante dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
che l'art. 226 del predetto codice, recante «Abrogazioni e disposizioni finali» dispone:
al comma 1 che «Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato dal 1° luglio 2023»;
al comma 2 che «A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; [omissis]»;
al comma 5 dispone che «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso»;
che l'art. 229 del predetto codice, recante «Entrata in vigore», dispone:
al comma 1, che «Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023»;
al comma 2, che «Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. [omissis]»;
Atteso, altresi', che l'avviso pubblico esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:
a) Progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b) Progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;
e' stato approvato da Roma Capitale con la su richiamata determinazione dirigenziale del Dipartimento ciclo dei rifiuti n. rep.NA/152 del 1° dicembre 2022 e pubblicato in vigenza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
con la sopracitata determinazione dirigenziale n. rep. NA/101 del 9 marzo 2023, prot. n. NA/5477 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, la proposta del RTI e' stata ammessa alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 maggio;
ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli 226 e 229 del decreto legislativo n. 36/2023, stante l'avvenuta abrogazione del decreto legislativo n. 50/2016 a far data dal 1° luglio 2023, tali disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;
Considerato che la procedura indetta da Roma Capitale, con la piu' volte richiamata determinazione dirigenziale n. rep. NA/152/2023, richiedeva al soggetto proponente la presentazione di un progetto di fattibilita' tecnica ed economica (PFTE), elaborato con riferimento all'art. 183 comma 15 del decreto legislativo n. 50/2016, prevedendo elaborati e livello di dettaglio secondo quanto disposto dall'art. 23 del codice medesimo e dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice);
Successivamente al PFTE era prevista l'elaborazione di un progetto definitivo prima dell'elaborazione di un progetto esecutivo;
Il vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023:
all'art. 193, comma 5, dispone che «I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilita' posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando»;
all'art. 41, al comma 1, dispone che «La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il progetto esecutivo [... omissis...]»;
all'art. 41, al comma 2, definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessita' e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;
all'art. 6 dell'all. I.7, definisce il Progetto di fattibilita' tecnico-economica;
il nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ha, quindi, eliminato la progettazione definitiva, includendola nel nuovo PFTE che, pertanto, prevede un maggiore livello di dettaglio ed ulteriori elaborati rispetto a quanto previsto in vigenza del Codice dei contratti pubblici di cui all'abrogato decreto legislativo n. 50/2016;
Ritenuto che Roma Capitale debba porre in essere le necessarie attivita' volte all'indizione di una gara europea a procedura telematica aperta project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:
a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.»;
Dato atto che il PFTE posto a base di gara, risultato della proposta formulata dal proponente, non contiene tutti i documenti e le informazioni previsti dal nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36/2023;
Atteso che e' necessario, in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini dell'indizione della procedura di gara in argomento, derogare alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui all'art. 41, comma 2, ed all'art. 6 dell'all. I.7 relativamente al contenuto del PFTE posto a base di gara;
e' necessario, altresi', derogare parzialmente a quanto disposto dall'art. 193, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;
Dato atto che Roma Capitale provvedera' ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 l'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;
l'aggiudicazione della gara sara' subordinata al verificarsi della condizione di cui sopra, nonche' all'accertamento dell'effettiva disponibilita' della copertura finanziaria della spesa quale forma di contributo da parte di Roma Capitale;
Visto il sentito della Regione Lazio, richiesto con nota del Commissario straordinario in data 14 novembre 2023 prot. n. RM/3478, ed espresso con nota acquisita al protocollo commissariale al n. RM/3507 del 16 novembre 2023.
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

1. l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, n. rep. NA/341 del 15/11/2023 relativa alla proposta tecnico economica di «Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'"Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:
a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati."»;
presentata dal RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, acquisita da Roma Capitale al prot. NA 24138 del 26 ottobre 2023, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore.
2. che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 l'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.
3. che Roma Capitale, tramite le competenti Strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:
a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.»;
4. che l'aggiudicazione della gara sia subordinata al verificarsi della condizione di cui al punto 2, nonche' all'accertamento dell'effettiva disponibilita' della copertura finanziaria della spesa quale forma di contributo da parte di Roma Capitale.
5. in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui all'art. 41, comma 2 nonche' all'art. 6 dell'all. I.7, relativamente al contenuto del PFTE posto a base di gara, nonche' parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5; del predetto decreto legislativo n. 36/2023 prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 16 novembre 2023

Il Commissario straordinario
di governo
Gualtieri