Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2023 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 182 |
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio; Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 11, concernente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 14 marzo 2005, n. 41, recante disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunioni del 3 agosto 2023 e del 7 settembre 2023; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato «regolamento».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». |
| Allegato (di cui all'articolo 8)
«TABELLA B
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrato con funzioni direttive apicali | | | |giudicanti di legittimita': primo presidente | | |A. |della Corte di cassazione | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrato con funzioni direttive apicali | | | |requirenti di legittimita': Procuratore | | |B. |generale presso la Corte di cassazione | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni direttive superiori di| | | |legittimita': Presidente aggiunto della Corte | | |C. |di cassazione | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Procuratore generale aggiunto presso la Corte | | | |di cassazione | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Presidente del Tribunale superiore delle acque| | | |pubbliche | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni giudicanti e | | | |requirenti con funzioni direttive di | | |D. |legittimita' | 65 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni giudicanti e | | | |requirenti di legittimita' nonche' magistrati | | | |destinati all'esercizio delle funzioni di | | | |procuratori europei delegati innanzi alla | | |E. |Corte di cassazione | 442 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrato con funzioni direttive requirenti | | | |di coordinamento nazionale: Procuratore | | |F. |nazionale antimafia e antiterrorismo | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni direttive di merito di| | |G. |secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni direttive di merito di| | |H. |primo grado elevate, giudicanti e requirenti | 53 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni direttive di merito | | |I. |giudicanti e requirenti di primo grado | 314 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni giudicanti e | | | |requirenti di merito di primo e di secondo | | | |grado, di magistrato distrettuale, di | | | |coordinamento nazionale presso la Direzione | | | |nazionale antimafia e antiterrorismo e | | | |semidirettive di primo grado, di primo grado | | | |elevate e di secondo grado, magistrati | | | |destinati alle funzioni di procuratori europei| | | |delegati, nonche' magistrati destinati alle | | | |funzioni requirenti di membro nazionale, | | |L. |aggiunto e assistente presso l'Eurojust. | 9.727 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati destinati a funzioni non | | |M. |giudiziarie | 194 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | | | (numero pari a | | | |quello dei posti| | | | vacanti | |N. |Magistrati ordinari in tirocinio | nell'organico) | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |TOTALE | 10.853 | +---+----------------------------------------------+----------------+ » |
| Art. 2
Struttura operativa italiana presso l'Eurojust
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust. 2. Compongono altresi' la struttura operativa l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa e' presso la sede dell'Eurojust. |
| Art. 3
Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e l'aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto. 2. Possono assumere l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa. 3. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 4. Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l'esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalita' di competenza dell'Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonche' in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea. 5. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilita' presentate dai candidati a ricoprire l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione. 6. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilita', il Consiglio superiore della magistratura formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, puo' formulare osservazioni o valutazioni comparative. 7. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del membro nazionale con delibera motivata. Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne e' disposto il ricollocamento in ruolo. 8. Il Ministro della giustizia comunica l'avvenuta nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): «Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma e' di tre anni.». |
| Art. 4
Trattamento economico del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale
1. I magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.». - Si riportano gli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 170 (Assegni e indennita'). - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364. Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200. Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.» «Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico consolare. 2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 5. Nelle sedi in cui esistono comprovate difficolta' di copertura o situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare il 120 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento. 7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.» «Art. 173 (Aumenti per situazioni di famiglia). - 1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento di un ottavo della sua indennita' di servizio qualora il coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione. 2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. 3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata a un ottavo dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista per il posto di primo segretario o di console. 4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute o perche' affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero. E' fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato all'8 per cento. E' infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento. 5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potra' essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.» «Art. 178 (Spese per abitazione). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilita' di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte. 2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennita' di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri: a) l'importo e' parametrato all'indennita' personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo; b) la maggiorazione non puo' eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte; c) la maggiorazione e' corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale; d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento; e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte. 3. La maggiorazione e' versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione puo' versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare e' prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni.». |
| Art. 5 Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale
1. L'incarico del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale puo' essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico. 2. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato e' riassegnato alla sede di provenienza, se vacante. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non e' vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Salvo che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni. |
| Art. 6
Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust
1. L'assistente del membro nazionale e' nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto. 2. Possono assumere l'incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 3 a 8. 4. Il magistrato al quale e' attribuito l'incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja. 5. L'incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
Note all'art. 6: Per l'articolo 13 del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e gli articoli 170, 171, 173 e 178 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si veda nelle note all'articolo 4. |
| Art. 7
Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust
1. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale, questi puo' essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unita'. 2. Quando si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne da' comunicazione al collegio dell'Eurojust e riceve l'assenso prima di provvedere alla relativa nomina. |
| Art. 8
Modifiche alla tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71
1. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato del presente decreto.
Note all'art. 8: - La legge 5 marzo 1991, n. 71, recante : «Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1991, n. 58. |
| Art. 9
Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ha il potere di: a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorita' nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorita' internazionali competenti, in conformita' degli impegni internazionali dello Stato; d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione. 2. Il membro nazionale, di concerto con l'autorita' nazionale competente, puo' altresi' emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonche' disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014. 3. Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non e' possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorita' nazionale competente, il membro nazionale puo' adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorita' nazionale competente. 4. Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni. 5. Il membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10.
Note all'art. 9: - La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° maggio 2014, n. L 130. - Si riporta l'articolo 371-bis del codice penale: «Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.». - Si riporta l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale: «Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia al Procuratore nazionale antimafia. 2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto. 3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.». |
| Art. 10
Richiesta e scambio di informazioni con le autorita' nazionali
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 21 del regolamento, ai fini dell'esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l'Eurojust puo': a) richiedere e scambiare con l'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; b) accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale; c) accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonche' alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro; d) richiedere all'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema; e) accedere alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute; f) accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85, alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. 2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), nonche' la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero. Il pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato.
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 329 del codice di procedura penale: «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O. - Si riporta l'articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale): «Art. 12 (Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni). - 1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. 2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e' consentito alla polizia giudiziaria e all'autorita' giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonche' per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalita', previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalita' tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attivita'. E' altresi' assicurata la registrazione di ogni attivita' concernente i campioni. 4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato. 5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.». |
| Art. 11
Corrispondenti nazionali dell'Eurojust
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresi', il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo. 3. Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria. 4. Ai fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l'Eurojust si applicano i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4. |
| Art. 12
Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia
1. E' istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, con la finalita' di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto. 2. Il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione e' il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l'effettivita' e l'efficacia dell'attivita' di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. |
| Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni degli articoli 3 e 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell'incarico dei magistrati gia' distaccati presso l'Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 3 e 6. Quando l'incarico e' confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni requirenti. La conferma dell'incarico non ne modifica il termine di scadenza. Si applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell'articolo 5, comma 2. 3. Ai fini di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l'Eurojust, prima di assumere l'incarico, esercitava funzioni giudicanti.
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. - 2. (Omissis) 3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu' di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo e' consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonche' il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non puo' in alcun modo essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio puo' essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita' alle funzioni requirenti di legittimita', e viceversa, le disposizioni del quinto e sesto periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 4. - 7. (Omissis).». |
| Art. 14
Abrogazioni
1. La legge 14 marzo 2005, n. 41, e' abrogata. |
| Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, del presente decreto, valutati in euro 772.229 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto ad euro 458.697 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14; b) quanto ad euro 273.862 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127; c) quanto ad euro 39.670 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021): «Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio). - 1. - 2. (Omissis). 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
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