Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 182
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 11, concernente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 14 marzo 2005, n. 41, recante disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunioni del 3 agosto 2023 e del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato «regolamento».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione della Repubblica
italiana e' il seguente:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
 
Allegato
(di cui all'articolo 8)

«TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
+---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrato con funzioni direttive apicali | | | |giudicanti di legittimita': primo presidente | | |A. |della Corte di cassazione | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrato con funzioni direttive apicali | | | |requirenti di legittimita': Procuratore | | |B. |generale presso la Corte di cassazione | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni direttive superiori di| | | |legittimita': Presidente aggiunto della Corte | | |C. |di cassazione | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Procuratore generale aggiunto presso la Corte | | |   |di cassazione | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Presidente del Tribunale superiore delle acque| | |   |pubbliche | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni giudicanti e | | | |requirenti con funzioni direttive di | | |D. |legittimita' | 65 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni giudicanti e | | | |requirenti di legittimita' nonche' magistrati | | | |destinati all'esercizio delle funzioni di | | | |procuratori europei delegati innanzi alla | | |E. |Corte di cassazione | 442 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrato con funzioni direttive requirenti | | | |di coordinamento nazionale: Procuratore | | |F. |nazionale antimafia e antiterrorismo | 1 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni direttive di merito di| | |G. |secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni direttive di merito di| | |H. |primo grado elevate, giudicanti e requirenti | 53 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni direttive di merito | | |I. |giudicanti e requirenti di primo grado | 314 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati con funzioni giudicanti e | | | |requirenti di merito di primo e di secondo | | | |grado, di magistrato distrettuale, di | | | |coordinamento nazionale presso la Direzione | | | |nazionale antimafia e antiterrorismo e | | | |semidirettive di primo grado, di primo grado | | | |elevate e di secondo grado, magistrati | | | |destinati alle funzioni di procuratori europei| | | |delegati, nonche' magistrati destinati alle | | | |funzioni requirenti di membro nazionale, | | |L. |aggiunto e assistente presso l'Eurojust. | 9.727 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |Magistrati destinati a funzioni non | | |M. |giudiziarie | 194 | +---+----------------------------------------------+----------------+ | | | (numero pari a | | | |quello dei posti| | | | vacanti | |N. |Magistrati ordinari in tirocinio | nell'organico) | +---+----------------------------------------------+----------------+ | |TOTALE | 10.853 | +---+----------------------------------------------+----------------+
»
 
Art. 2

Struttura operativa italiana presso l'Eurojust

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust.
2. Compongono altresi' la struttura operativa l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa e' presso la sede dell'Eurojust.
 
Art. 3

Nomina del membro nazionale presso l'Eurojust
e dell'aggiunto del membro nazionale

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e l'aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.
2. Possono assumere l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.
3. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
4. Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l'esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalita' di competenza dell'Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonche' in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea.
5. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilita' presentate dai candidati a ricoprire l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione.
6. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilita', il Consiglio superiore della magistratura formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, puo' formulare osservazioni o valutazioni comparative.
7. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del membro nazionale con delibera motivata. Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne e' disposto il ricollocamento in ruolo.
8. Il Ministro della giustizia comunica l'avvenuta nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 194 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre
sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle
di primo presidente della Corte di cassazione e di
procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima
di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la
sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma
e' di tre anni.».
 
Art. 4

Trattamento economico del membro nazionale
presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

1. I magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.».
- Si riportano gli articoli 170, 171, 173 e 178 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 170 (Assegni e indennita'). - Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o
retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio
all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa,
nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria
puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale
suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in
aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio
1975, n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe,
non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
ha titolo al trattamento economico di cui alla presente
parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173,
175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo
comma dell'articolo 200.
Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,
179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano
nel senso che non si applicano al personale assegnato o in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in
Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal
loro effettivo trasferimento presso la residenza
demaniale.»
«Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati
statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione
europea, con particolare riferimento al costo dei servizi.
Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono comprovate difficolta'
di copertura o situazioni di rischio e disagio, da
valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle
condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere,
alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di
isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra
cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il
personale percepisce una apposita maggiorazione
dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale
maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro
degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la
commissione permanente di finanziamento, tenendo conto
delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio
adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non
puo' in alcun caso superare il 120 per cento
dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno
biennale.
6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a
qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio
all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del
12 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono
essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro
degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per tener
conto della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.»
«Art. 173 (Aumenti per situazioni di famiglia). - 1.
In relazione agli oneri derivanti dal servizio del
dipendente all'estero e' attribuita al medesimo, se
coniugato, un aumento di un ottavo della sua indennita' di
servizio qualora il coniuge non eserciti attivita'
lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di
impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella
stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato
fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di
trattamento pensionistico costituito con contributi versati
in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a
carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento
per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della
pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi
di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o
consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da
giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per
ogni figlio un aumento dell'indennita' di servizio
all'estero commisurata a un ottavo dell'indennita' di
servizio che nello stesso Paese e' prevista per il posto di
primo segretario o di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono
pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non
risiedano stabilmente nella sede del titolare
dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non
possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o
per gravi ragioni di salute o perche' affidati all'altro
genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione
legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di
provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio
pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o,
in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati
al genitore non convivente con il dipendente all'estero. E'
fatta anche eccezione per il coniuge che non possa
risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute
rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di
servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non
sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e'
limitato all'8 per cento. E' infine fatta eccezione per il
coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto
debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per
motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e'
limitato al 5 per cento.
5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle
disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i casi e le
condizioni in cui le disposizioni stesse trovano
applicazione sono determinati dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n.
306, che potra' essere modificato con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»
«Art. 178 (Spese per abitazione). - 1. Fatto salvo
quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in
servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o
nelle immediate vicinanze la disponibilita' di
un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di
decoro inerenti alle funzioni svolte.
2. Per le spese di abitazione spetta una
maggiorazione dell'indennita' di cui all'articolo 171
determinata secondo i seguenti criteri:
a) l'importo e' parametrato all'indennita'
personale secondo percentuali, anche differenti per i
singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a
revisione annuale, non superiori all'80 per cento,
stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base
dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di
cui al comma 1 del presente articolo;
b) la maggiorazione non puo' eccedere il costo
effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle
funzioni svolte;
c) la maggiorazione e' corrisposta dall'assunzione
di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle
funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in
cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano
l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al
dipendente che vi ha diritto nella misura piu' elevata,
aumentata del 20 per cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i
familiari conviventi anche non a carico sono proprietari,
nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle
funzioni svolte.
3. La maggiorazione e' versata in rate semestrali
anticipate. L'amministrazione puo' versare le prime due
rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se
nel locale mercato immobiliare e' prassi costante
pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione
il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni.».
 
Art. 5
Rinnovo, cessazione dell'incarico e tramutamento del membro nazionale
presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale

1. L'incarico del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale puo' essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico.
2. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato e' riassegnato alla sede di provenienza, se vacante. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non e' vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Salvo che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.
 
Art. 6

Assistente del membro nazionale presso l'Eurojust

1. L'assistente del membro nazionale e' nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.
2. Possono assumere l'incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianita' di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 3 a 8.
4. Il magistrato al quale e' attribuito l'incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.
5. L'incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

Note all'art. 6:
Per l'articolo 13 del citato decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 e gli articoli 170, 171, 173 e 178 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 7

Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori
del membro nazionale presso l'Eurojust

1. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale, questi puo' essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unita'.
2. Quando si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne da' comunicazione al collegio dell'Eurojust e riceve l'assenso prima di provvedere alla relativa nomina.
 
Art. 8

Modifiche alla tabella B, allegata alla legge
5 marzo 1991, n. 71

1. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato del presente decreto.

Note all'art. 8:
- La legge 5 marzo 1991, n. 71, recante : «Dirigenza
delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 1991, n. 58.
 
Art. 9

Poteri del membro nazionale presso l'Eurojust

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ha il potere di:
a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorita' nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea;
c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorita' internazionali competenti, in conformita' degli impegni internazionali dello Stato;
d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.
2. Il membro nazionale, di concerto con l'autorita' nazionale competente, puo' altresi' emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonche' disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014.
3. Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non e' possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorita' nazionale competente, il membro nazionale puo' adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorita' nazionale competente.
4. Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni.
5. Il membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10.

Note all'art. 9:
- La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo
di indagine penale, e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° maggio
2014, n. L 130.
- Si riporta l'articolo 371-bis del codice penale:
«Art. 371-bis (False informazioni al pubblico
ministero o al procuratore della Corte penale
internazionale). - Chiunque, nel corso di un procedimento
penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore
della Corte penale internazionale di fornire informazioni
ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero
tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui
quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a
quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto
di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi,
resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento
sia stato anteriormente definito con archiviazione o con
sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si
applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis,
comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le
informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal
difensore.».
- Si riporta l'articolo 118-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale:
«Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2
lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui agli
articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del
codice penale, ne da' notizia al procuratore generale
presso la corte di appello nonche' all'Agenzia delle
entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva
trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne
da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori
della Repubblica del distretto interessati al
coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando
procede a indagini per i delitti di cui agli articoli
452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi'
notizia al Procuratore nazionale antimafia.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della
segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
ministero procedono a indagini collegate, i procuratori
della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale
del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi
precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo,
il procuratore generale presso la corte di appello puo'
riunire i procuratori della Repubblica che procedono a
indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica
appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa
dai procuratori generali presso le corti di appello
interessate, di intesa tra loro.».
 
Art. 10

Richiesta e scambio di informazioni
con le autorita' nazionali

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 21 del regolamento, ai fini dell'esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l'Eurojust puo':
a) richiedere e scambiare con l'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale;
c) accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonche' alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro;
d) richiedere all'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema;
e) accedere alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute;
f) accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85, alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), nonche' la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero. Il pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 329 del codice di procedura
penale:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.
- Si riporta l'articolo 12 della legge 30 giugno 2009,
n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la
Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno
dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo
all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale
(Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale
del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche
al codice di procedura penale in materia di accertamenti
tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale):
«Art. 12 (Trattamento e accesso ai dati;
tracciabilita' dei campioni). - 1. I profili del DNA e i
relativi campioni non contengono le informazioni che
consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono
riferiti.
2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati
nazionale del DNA e' consentito alla polizia giudiziaria e
all'autorita' giudiziaria esclusivamente per fini di
identificazione personale, nonche' per le finalita' di
collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati
contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA e' consentito ai medesimi soggetti e per
le medesime finalita', previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria.
3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella
banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con
modalita' tali da assicurare l'identificazione
dell'operatore e la registrazione di ogni attivita'. E'
altresi' assicurata la registrazione di ogni attivita'
concernente i campioni.
4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella
banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale
espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del
DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA e' tenuto al segreto per gli atti, i dati e le
informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o
nell'esercizio delle proprie funzioni.».
 
Art. 11

Corrispondenti nazionali dell'Eurojust

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust.
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresi', il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo.
3. Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria.
4. Ai fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l'Eurojust si applicano i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4.
 
Art. 12

Sistema di coordinamento nazionale
dell'Eurojust per l'Italia

1. E' istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, con la finalita' di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto.
2. Il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione e' il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l'effettivita' e l'efficacia dell'attivita' di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell'incarico dei magistrati gia' distaccati presso l'Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 3 e 6. Quando l'incarico e' confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni requirenti. La conferma dell'incarico non ne modifica il termine di scadenza. Si applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell'articolo 5, comma 2.
3. Ai fini di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l'Eurojust, prima di assumere l'incarico, esercitava funzioni giudicanti.

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
- 1. - 2. (Omissis)
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale in
relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio
di cui al presente comma puo' essere richiesto
dall'interessato, per non piu' di una volta nell'arco
dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal
maturare per la prima volta della legittimazione al
tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo e'
consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni
giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato
non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonche' il
passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario
diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una
sezione che tratti esclusivamente affari civili o del
lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non puo' in
alcun modo essere destinato, neppure in qualita' di
sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste,
anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni
caso, il passaggio puo' essere disposto solo previa
partecipazione ad un corso di qualificazione professionale
e subordinatamente a un giudizio di idoneita' allo
svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio
superiore della magistratura previo parere del consiglio
giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio
giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente
della corte di appello o del procuratore generale presso la
medesima corte a seconda che il magistrato eserciti
funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
di appello o il procuratore generale presso la stessa
corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio,
possono acquisire anche le osservazioni del presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli
elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la
valutazione di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni
giudicanti di legittimita' alle funzioni requirenti di
legittimita', e viceversa, le disposizioni del quinto e
sesto periodo si applicano sostituendo al consiglio
giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, nonche' sostituendo al presidente della corte
d'appello e al procuratore generale presso la medesima,
rispettivamente, il primo presidente della Corte di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. - 7. (Omissis).».
 
Art. 14

Abrogazioni

1. La legge 14 marzo 2005, n. 41, e' abrogata.
 
Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, del presente decreto, valutati in euro 772.229 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto ad euro 458.697 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14;
b) quanto ad euro 273.862 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;
c) quanto ad euro 39.670 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 11, comma 3, della legge 4
agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2021):
«Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che
sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del
Consiglio). - 1. - 2. (Omissis).
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 273.862 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».