L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 33, lettera b), del decreto legislativo 20 dicembre 2020, n. 187, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo e' commisurato a un importo non superiore alla meta' di quello di cui al periodo precedente ed e' calcolato sui premi incassati in Italia; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012; Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2022 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata mediamente pari al 4,37%;
Dispone:
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2024 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 4,37% dei predetti premi. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS. Roma, 23 novembre 2023
Per delegazione del direttorio integrato Cesari |