Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 179
Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, e, in particolare, l'articolo 7, commi 31-ter e 31-sexies;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate» del maggio 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 19, comma 2;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, gli articoli 1, 15 e 19, comma 3;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, 23, comma 6, 25 e 26, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78», e, in particolare, la tabella A;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019, recante l'individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 12 marzo 2019, recante la graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020, con il quale sono stati individuati i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020, con il quale sono stati individuati i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 novembre 2020, che stabilisce la graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 gennaio 2021, recante la graduazione dei posti di funzione da conferire ai dirigenti della carriera prefettizia nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022, recante modifiche ai summenzionati decreti ministeriali in data 23 luglio 2020 e 13 novembre 2020;
Informate le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale in data 2 agosto 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 23 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), le parole: «gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dell'ordinamento giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gestione delle attivita' di reclutamento dei segretari comunali e provinciali mediante corso-concorso pubblico; programmazione economica e finanziaria per la gestione dei segretari comunali e provinciali; ordinamenti retributivi e previdenziali dei segretari comunali e provinciali; supporto all'attivita' legislativa concernente l'analisi e lo studio dell'ordinamento economico dei segretari comunali e provinciali; predisposizione del piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; attivita' di formazione obbligatoria, formazione biennale dei neosegretari e formazione per l'avanzamento in carriera e l'aggiornamento, nonche' formazione del personale degli enti locali e degli amministratori locali;»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «nonche' i referendum disciplinati dalla legislazione statale;» sono aggiunte le seguenti: «procedimento di ammissione dei contrassegni per le elezioni politiche ed europee;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «predisposizione di istruzioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie; gestione dell'Anagrafe degli amministratori degli enti locali e regionali; raccolta dei dati ufficiosi delle consultazioni referendarie previste dalla Costituzione, di quelle elettorali disciplinate da leggi statali nonche' di quelle svolte in Regioni con le quali sono state concluse intese; definizione dei progetti di informatizzazione e reingegnerizzazione tecnologica dei servizi di competenza del Dipartimento con particolare riguardo ai processi amministrativi in materia elettorale, di finanza locale ed autonomie locali; coordinamento delle attivita' di manutenzione, evoluzione tecnologica e di gestione dei sistemi informatici, dei siti web e dei sistemi di sicurezza; digitalizzazione dei servizi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle materie di competenza del Dipartimento;»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali;» sono aggiunte le seguenti: «determinazione ed attribuzione dei contributi agli investimenti e contributi straordinari agli enti locali;»;
4) alla lettera d), dopo le parole: «realizzazione e tenuta dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC),».

NOTE

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del
comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico
riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla
ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle
che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di
effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'art. 13, del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riportano gli articoli 4, 14 e 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»
«Art. 14 (Attribuzioni) .- 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli
organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti
di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°aprile
1981, n. 121.»
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza
generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 31-ter e
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n.122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - (Omissis)
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
(Omissis)
31-sexies. Il contributo a carico delle
amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma
5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267
del 2000 e' soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima
data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari
delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(Omissis)».
- Si riporta l'art. 10, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e
organizzative per la gestione dell'albo dei segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di
destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui
all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 19, comma 2, della legge 11 agosto
2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo):
«Art. 1 (Personale dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo). - (Omissis).
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si
provvede:
a) mediante l'inquadramento del personale
attualmente in servizio in posizione di comando o fuori
ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il
transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere
favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonche'
del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;
b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta
dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari
esteri, che optino per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze
determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni
organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 1, 15 e 19, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le
predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle
rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di
soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo
19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non
generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B
dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono
autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', le unita' di personale per
ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le
predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre
amministrazioni per la medesima area professionale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di
seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire
concorsi per professionalita' tecniche in materia di
ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica
nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis. In coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della
dotazione organica vigente, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a procedere allo scorrimento
della graduatoria formata all'esito della valutazione dei
titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di centoventicinque posti di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica
F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca - codice concorso 01, per
il reclutamento di ottantacinque unita' da inquadrare
nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto
ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei
limiti dei posti messi a concorso e delle originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e
941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato
articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
La procedura di scorrimento di cui al primo periodo puo'
essere avviata, con determinazione adottata
dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello
svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero
di candidati idonei alla successiva fase della procedura
concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a
concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui
al presente comma si applica il primo periodo del comma
5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4-bis.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le
necessita' assunzionali del Dipartimento per le politiche
in favore delle persone con disabilita' e' autorizzata, nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabilite procedure e requisiti di partecipazione,
prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per
cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in
ogni caso, una adeguata valorizzazione della
professionalita' specifica dei soggetti in possesso di
laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che,
alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante
incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un
triennio, attivita' di supporto tecnico, specialistico e
operativo in materia di politiche in favore delle persone
con disabilita'.
6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del
turismo, cosi' come determinate nella tabella A
dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi
di concorso per il personale non dirigenziale possono
prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per
cento destinata al personale gia' in servizio a tempo
indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il
turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi
un'adeguata esperienza nelle attivita' strettamente
collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del
predetto Ministero.
7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1°marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono
sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».
8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea;
requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sociali e per la relativa formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria
sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui
patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli
italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero: gestione
dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo
alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo
della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla
gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno
finanziario; linee generali e coordinamento delle attivita'
concernenti il personale; affari generali e attivita' di
gestione del personale del Ministero di carattere comune ed
indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e
reclutamento del personale; formazione del personale;
rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;
gestione della banca dati del personale, del ruolo e del
sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi
del personale del Ministero; gestione delle spese e degli
acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse
comune.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e
il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale
non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei
dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei
dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
c) all'articolo 54-quater, le parole: «e' pari a 5»
sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7».
9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato
decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal
seguente:
«4. A favore degli operatori volontari che hanno
concluso il servizio civile universale senza demerito e'
riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei
concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale
indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando
i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei
limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo
periodo non puo' operare integralmente o parzialmente,
perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla
medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono
utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in
possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel
ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano
prestato servizio continuativo per almeno due anni presso
la medesima Agenzia»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si
avvale altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un
contingente di personale, nel limite di cinquanta unita',
appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita'
indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo a
disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e
secondo modalita' individuate d'intesa con i soggetti
pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a
carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo
si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento
dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo
del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a),
non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
presente comma. Al relativo inquadramento si provvede,
mediante apposite selezioni, con le modalita' e le
procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato
ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione
delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle
competenze acquisite, dei requisiti di professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale
inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente
comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per
il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma
8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del personale
dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi
criteri di cui al quarto periodo del presente comma con
provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato
articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,
entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il
personale di cui al terzo periodo del presente comma e'
computato nel numero dei posti previsti per la prima
operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma
4».
11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e
dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le
seguenti: «nonche' dei titolari di incarichi di vertice e
di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale,»;
b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro
competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita'
politica competente».
11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare
l'efficienza del sistema giudiziario mediante la
semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi
pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della
proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8,
comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale
amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni
dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel
limite complessivo della dotazione organica del Ministero
della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni.
12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unita' di
personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altra analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni
pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento
economico in godimento presso le amministrazioni di
provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario.
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14
maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» e'
sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di
livello non generale tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il
dirigente di livello generale della Direzione generale»
sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello
non generale della Direzione generale».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della
disciplina sulla responsabilita' amministrativo-contabile,
all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30
giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2024»;
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di
quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di
cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
interpreta nel senso che la possibilita' di conferire a
titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma
9, si applica anche per gli incarichi di presidente della
Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli
Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e'
autorizzata la spesa:
a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di
euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro
86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
b) per il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno
2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025
per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945
per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere
dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863
per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669
per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
e) per il Ministero dell'economia e delle finanze,
di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui
a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro
17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
f) per il Ministero delle imprese e del made in
Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086
annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro
263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le
assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno
2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per
le spese di funzionamento;
g) per il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216
per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro
1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per
l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
i) per il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro
3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per
l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
l) per il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro
2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per
l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
m) per il Ministero dell'universita' e della
ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783
annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro
8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
n) per il Ministero della cultura, di euro
1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro
22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490
per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di
euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284
per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro
2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro
41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro
476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di
euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a
43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno
2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per
l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno
2027, si provvede:
a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023,
55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno
2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524
annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023,
1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno
2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023
e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per
l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a
decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873
euro annui a decorrere dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro
per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno
2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno
2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 84.179 euro per l'anno
2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro
annui a decorrere dall'anno 2024.
14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed
eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «,
agenzie ed enti»;
c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3
sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA».
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dello
sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito
il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA),»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della
salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere
dell'ANSFISA,»;
3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci
assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per le merci assimilabili puo' altresi'
essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo
trasporto, secondo i criteri e le modalita' determinati
dall'ANSFISA»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole:
«della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le
seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del
territorio e del mare,» sono inserite le seguenti:
«acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il
trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo
agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e
1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli
stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3
del RID» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'accertamento delle violazioni e' svolto dai soggetti
individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».
14-quinquies. Le amministrazioni competenti
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
inserito il seguente: «7-ter. Nell'ambito della sezione del
Piano relativa alla formazione del personale, le
amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi
necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse
finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle
attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le
metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma
1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari
aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere
attivita' di formazione con risorse interne e per
esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali
sono predisposti specifici percorsi formativi».
14-septies. Nell'ambito della revisione della
disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore
pubblico e nel settore privato, possono essere individuate,
con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali
specifiche riserve in favore delle categorie di persone con
disabilita' per le quali si riscontra una maggiore
difficolta' di inserimento lavorativo.»
«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1.
Per le esigenze di potenziamento degli organici della
Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso al presente
decreto;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso al presente
decreto;
c) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso al presente
decreto;
d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche
di cui alle lettere a), b) e c), e' conseguentemente
rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico
pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e
Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti
generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa
dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera
a).
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla
data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle
disposizioni di cui allo stesso comma 2.
4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita'
criminali, la Polizia di Stato e' autorizzata
all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 302 unita' come di
seguito indicato:
a) non prima del 1°settembre 2023, n. 17 unita'
nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di
commissario;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unita'
nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica
di commissario tecnico, di cui n. 3 unita' del ruolo
ingegneri, n. 3 unita' del ruolo fisici e n. 2 unita' del
ruolo psicologi;
c) non prima del 1°settembre 2023, n. 18 unita' nel
ruolo degli ispettori tecnici;
d) non prima del 1°settembre 2025, n. 50 unita' nel
ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;
e) non prima del 1°settembre 2025, n. 50 unita' nel
ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di
polizia;
f) non prima del 1°settembre 2025, n. 9 unita' nel
ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
g) non prima del 1°settembre 2026, n. 50 unita' nel
ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di
polizia;
h) non prima del 1°settembre 2027, n. 70 unita' nel
ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di
polizia;
i) non prima del 1°settembre 2028, n. 30 unita' nel
ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di
polizia.
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento
dei servizi di polizia e' autorizzato, a decorrere
dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento,
della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso,
indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi
agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste
a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle
cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e
nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai
sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a
euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per
l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a
euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per
l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a
euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per
l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a
euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per
l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a
euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per
l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere
dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
6. Per le spese di funzionamento connesse alle
previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per
l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a
euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per
l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a
euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per
l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a
euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per
l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a
euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per
l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a
euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a
decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma
22.
7. Per le esigenze di potenziamento degli organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «30.975 unita'»;
2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «60.959 unita'»;
b) all'articolo 829, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «94 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «124 unita'»;
2) la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente: «b-bis) ispettori: 103»;
3) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la
seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».
8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita'
criminali, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata
all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 371 unita' come di
seguito indicato:
a) non prima del 1°settembre 2023, n. 16 unita'
nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;
b) non prima del 1°settembre 2023, n. 27 unita' nel
ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;
c) non prima del 1°settembre 2023, n. 3 unita' nel
ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela
della salute;
d) non prima del 1°settembre 2023, n. 19 unita' nel
ruolo ispettori;
e) non prima del 1°settembre 2023, n. 306 unita'
nel ruolo appuntati e carabinieri.
9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per
l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a
euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per
l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a
euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per
l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a
euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per
l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere
dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle
previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per
l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno
2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.
11. Per le esigenze di potenziamento degli organici
del Corpo della guardia di finanza:
a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la
consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894
unita'.»;
b) al fine di accrescere l'efficienza della
componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego
del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo
annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24
unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita'
criminali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato
all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 289 unita' come di
seguito indicato:
a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri;
b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri;
c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri;
d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri.
13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per
l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a
euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per
l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a
euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per
l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a
euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per
l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a
euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per
l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari
a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa
fronte ai sensi del comma 22.
14. Per le spese di funzionamento connesse alle
disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per
l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a
euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per
l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere
dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
15. Per le esigenze del Corpo di polizia
penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il capo II, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis.
CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia
penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di
polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si
distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza
del corso di formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica e' fissata nella tabella
D-bis allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della
carriera dei medici e' quello spettante al personale di
pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella
D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale,
il percorso di formazione iniziale, la progressione in
carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione
specialistica e la regolazione dell'attivita'
libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del
principio di equiordinazione del personale delle Forze di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute.
Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di
polizia penitenziaria) - 1. I medici del Corpo di polizia
penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo
6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione
di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di
medicina preventiva del personale della polizia
penitenziaria;
c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture
dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13,
comma 3, del medesimo decreto legislativo;
d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di
manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e
bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,
ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad
altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le
attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla
legislazione vigente, rilasciano certificazioni di
idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni
degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore
medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche
medico-legali del personale della polizia penitenziaria e
fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze,
allorche' vengono prese in esame pratiche relative a
personale appartenente ai ruoli della polizia
penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli
istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i
servizi della polizia penitenziaria, attivita' didattica
nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici
del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le
qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e
ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di
primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria
svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni
centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con
provvedimento del capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le
funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche
rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria puo' stipulare convenzioni con enti e
strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli
professionisti in possesso di particolari competenze.»;
b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis
e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente
decreto.
16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro
178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a
decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma
22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei
medici del Corpo della polizia penitenziaria, come
rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15,
il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo
indeterminato in deroga ai limiti delle facolta'
assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste
dalla normativa vigente, come di seguito indicato:
a) non prima del 1°dicembre 2023, n. 51 unita'
nella qualifica di medico;
b) non prima del 1°dicembre 2026, n. 32 unita'
nella qualifica di medico;
c) non prima del 1°dicembre 2035, n. 16 unita'
nella qualifica di medico;
d) non prima del 1°dicembre 2040, n. 3 unita' nella
qualifica di medico.
17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a
euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per
l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a
euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per
l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a
euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per
l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a
euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per
l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a
euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per
l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a
euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per
l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a
euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481
annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del
comma 22.
18. Per le spese di funzionamento connesse alle
disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a
euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno
2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro
129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno
2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036
al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro
99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai
sensi del comma 22.
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva
agli incendi boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione
straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
un contingente massimo di 617 unita', come di seguito
indicato:
1) non prima del 1°settembre 2023, n. 447 unita',
di cui 110 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi squadra e
capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, 66 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali,
60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni operative, 80 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi
tecnico-professionali e 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che
espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti
tecnico-professionali;
1-bis) non prima del 1°gennaio 2024, n. 1 unita'
nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
riduzione di n. 1 unita' nella qualifica di dirigente
superiore che espleta funzioni operative;
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita',
di cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di
aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco,
50 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55
unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori
tecnico-professionali, 29 unita' nella qualifica iniziale
del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano
funzioni operative, con contestuale riduzione di un
corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative, 7 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con
contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita'
del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unita'
nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
riduzione di 1 unita' nella qualifica di primo dirigente
che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano
funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita'
nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni
operative, e 7 unita' nella qualifica di dirigente
superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali,
con contestuale riduzione di un corrispondente numero di
unita' nella qualifica di primo dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore
logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico
le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla
lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli e'
modificata di un numero corrispondente di unita';
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole:
«Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine,
le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla
colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa
alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco
di Roma.»;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, e' aggiunto il
seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo
dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle
specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di direttore centrale.»;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera
a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili
mediante scorrimento della graduatoria del concorso
pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
f) per il personale che espleta funzioni
specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la
copertura dei posti portati in aumento nella dotazione
organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile
vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso
pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di
cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle
qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del
fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco puo'
avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le
decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
h) la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla
lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva
interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
numero 2), di un numero equivalente di unita' nella
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera a), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di
cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le
modalita' previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi
ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,
nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo
squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalita'
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite
della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con
le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
n) e' inoltre autorizzata, non prima del
1°settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti
della dotazione organica e in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, di un
contingente massimo di 404 unita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui 136 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi,
176 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
o) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla
lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti
disponibili mediante scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto
con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25
febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante
ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa
al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
p) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
q) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di
cui alla lettera n), avvengono per 128 unita' mediante
concorso pubblico secondo le modalita' di cui all'articolo
79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per
48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di
cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite
della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con
la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
r) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti.
20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per
l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a
euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per
l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a
euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per
l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a
euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per
l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a
euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per
l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere
dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.
21. Per le spese di funzionamento connesse alle
previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per
l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a
euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per
l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere
dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a
euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per
l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro
108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno
2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro
117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno
2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro
121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno
2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro
122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno
2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro
123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno
2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro
124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede,
quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma
662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui
all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle
seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 235».
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di
polizia piu' rappresentativi della provincia» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali
dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano
nazionale»;
2) al terzo comma, la parola: «piu'» e'
soppressa;
b) all'articolo 16:
1) al quarto comma, alla lettera c), la parola:
«piu'» e' soppressa;
2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole:
«dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano
provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
articolazioni provinciali dei sindacati di polizia
rappresentativi sul piano nazionale».
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del
Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno
2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita'
di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro
nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029,
576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro
nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per
le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e
di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le
assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con
il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini
italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, di una laurea triennale
abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie,
rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al
relativo albo professionale.
27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
a) nominati marescialli con anzianita' relativa
stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale
di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e
iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di
appartenenza in possesso della medesima anzianita'
giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione
di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del
quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine
della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla
lettera a). Con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede
e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i
relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei
casi di mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla
lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del
Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con
vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo
Servizio sanitario.
28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del
presente articolo, collocato in soprannumero negli organici
del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e,
in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo
personale contrae una ferma volontaria di due anni, con
decorrenza dalla data di arruolamento.
29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal
presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di reclutamento, addestramento, stato e
avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di
finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
30. Al fine di salvaguardare i livelli di
funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, al comma
1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «venticinque unita'»;
b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «790.000 euro».
31. Per le medesime finalita' di cui al comma 19, al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
b) alla tabella A, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni operative e' ridotta di trenta
unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che
espletano funzioni operative e' incrementata di trenta
unita' nella qualifica di primo dirigente;
2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni logistico-gestionali e' ridotta di
sedici unita' e la dotazione organica del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali e'
incrementata di sedici unita' nella qualifica di primo
dirigente;
3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e
la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano
funzioni sanitarie e' incrementata di sei unita' nella
qualifica di primo dirigente;
4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni informatiche e' ridotta di tre
unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che
espletano funzioni informatiche e' incrementata di tre
unita' nella qualifica di primo dirigente;
c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di
funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di
primo dirigente logistico-gestionale, le parole:
«nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, il comma 20 e' abrogato.
33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si
applicano a decorrere dal 1°luglio 2023.
34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la
spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro
3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a
decorrere dall'anno 2028.
35. Le risorse destinate alle finalita' di cui
all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000
euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal
2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.
36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35,
pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per
l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro
per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337
euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno
2029,5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per
l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si
provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023,
4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno
2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per
l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro
per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190
euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal
2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero
dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno
2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»
«Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori). - (Omissis).
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7,
comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le
risorse finanziarie afferenti alla contrattazione del
personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale
confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10,
comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei
fondi destinati alla contrattazione integrativa del
personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero
dell'interno possono essere destinate, con i criteri e
nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa, al predetto personale dirigenziale e non
dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse,
ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di riduzione del
personale delle predette amministrazioni soppresse, le
risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la
parte corrispondente a favore di tutto il personale del
Ministero dell'interno.
(Omissis)»
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, 23,
comma 6, 25 e 26, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10
agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025):
«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - (Omissis).
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei
Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per
l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41.
(Omissis).»
«Art. 23 (Istituzione dell'Ispettorato assistenza,
attivita' sociali, sportive e di supporto logistico al
Dipartimento della pubblica sicurezza). - (Omissis).
6. Con successivi provvedimenti sono apportate le
conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti
l'organizzazione del Ministero dell'interno e del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
(Omissis).»
«Art. 25 (Disposizioni in materia di personale
proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale). - 1.
Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale,
proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che
risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023,
nell'elenco allegato al ruolo del personale civile
dell'Amministrazione dell'interno confluisce
definitivamente, in ordine di anzianita' di servizio, nel
rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione
ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente
comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture
del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e'
soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio."
«Art. 26 (Riorganizzazione del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno e disposizioni
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
Omissis).
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione
organica del Ministero dell'interno e' incrementata, non
prima del 1°settembre 2023, di un posto di prefetto, per la
copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno
2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si
provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19,
lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74.
(Omissis).»
- La Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno), che
concerne la dotazione organica complessiva del personale
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, e'
stata sostituita con la Tabella A allegata al presente
provvedimento.
- Il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio
2019, reca: «Individuazione degli incarichi dei dirigenti
superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2019, reca: «Graduazione degli incarichi di funzione dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020
reca: «Posti di funzione di livello dirigenziale non
generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti
aggiunti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell'interno».
- Il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020
reca: «Posti di funzione di livello dirigenziale non
generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia
dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile
dell'Interno nell'ambito degli Uffici centrali e periferici
del Ministero dell'interno».
- Il decreto del Ministro dell'interno 13 novembre 2020
reca: «Graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti
di seconda fascia dell'area funzioni centrali
dell'Amministrazione civile dell'interno».
- Il decreto del Ministro dell'interno 26 gennaio 2021
reca: «Graduazione dei posti di funzione da conferire ai
dirigenti della carriera prefettizia nell'ambito degli
Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo».
- Il decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022
reca: «Modifiche ai summenzionati decreti ministeriali in
data 23 luglio 2020 e 13 novembre 2020».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Dipartimento per gli affari interni e
territoriali). - 1. Il Dipartimento per gli affari interni
e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al
Ministero di seguito indicati:
a) garanzia della regolare costituzione degli
organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento;
raccordo e leale collaborazione con le autonomie locali;
consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali;
prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento della criminalita' organizzata negli enti
locali; promozione, sostegno e monitoraggio degli
interventi a garanzia della legalita' territoriale;
b) servizi elettorali; stato civile e anagrafe;
finanza locale e servizi finanziari; supporto
tecnico-giuridico alle prefetture e alle amministrazioni
locali; gestione dell'ordinamento giuridico ed economico
dei segretari comunali e provinciali.
2. Il Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni
centrali:
a) Direzione centrale per le autonomie: consulenza
e supporto tecnico-giuridico alle amministrazioni locali ed
alle prefetture in materia di ordinamento degli enti
locali, con particolare riferimento agli organi, alle
funzioni, all'organizzazione e al personale; scioglimento e
sospensione degli organi degli enti locali, nonche'
rimozione e sospensione degli amministratori locali;
interventi a garanzia della legalita' territoriale con
particolare riferimento alle misure di contrasto ai
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare degli enti locali; vigilanza sulle case
da gioco autorizzate e relativa attivita' di consulenza e
contenzioso; supporto al Comitato di sostegno e di
monitoraggio delle azioni delle Commissioni straordinarie
incaricate della gestione degli Enti sciolti per mafia;
supporto alla Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali per i profili connessi al personale;
gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali e supporto al Consiglio direttivo per l'Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali; gestione
delle attivita' di reclutamento dei segretari comunali e
provinciali mediante corso-concorso pubblico;
programmazione economica e finanziaria per la gestione dei
segretari comunali e provinciali; ordinamenti retributivi e
previdenziali dei segretari comunali e provinciali;
supporto all'attivita' legislativa concernente l'analisi e
lo studio dell'ordinamento economico dei segretari comunali
e provinciali; predisposizione del piano generale annuale
delle iniziative di formazione e di assistenza; attivita'
di formazione obbligatoria, formazione biennale dei
neosegretari e formazione per l'avanzamento in carriera e
l'aggiornamento, nonche' formazione del personale degli
enti locali e degli amministratori locali;
b) Direzione centrale per i servizi elettorali:
funzioni statali a garanzia della regolare costituzione
degli organi elettivi; attivita' preparatorie e
organizzative riguardanti le consultazioni elettorali
politiche, europee, regionali (in assenza di normativa
regionale), comunali (nelle regioni a statuto ordinario),
nonche' i referendum disciplinati dalla legislazione
statale; procedimento di ammissione dei contrassegni per le
elezioni politiche ed europee; esercizio delle attivita' di
indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste
elettorali da parte dei comuni; predisposizione di
istruzioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle
consultazioni elettorali o referendarie; gestione
dell'Anagrafe degli amministratori degli enti locali e
regionali; raccolta dei dati ufficiosi delle consultazioni
referendarie previste dalla Costituzione, di quelle
elettorali disciplinate da leggi statali nonche' di quelle
svolte in Regioni con le quali sono state concluse intese;
definizione dei progetti di informatizzazione e
reingegnerizzazione tecnologica dei servizi di competenza
del Dipartimento con particolare riguardo ai processi
amministrativi in materia elettorale, di finanza locale ed
autonomie locali; coordinamento delle attivita' di
manutenzione, evoluzione tecnologica e di gestione dei
sistemi informatici, dei siti web e dei sistemi di
sicurezza; digitalizzazione dei servizi delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle materie di
competenza del Dipartimento;
c) Direzione centrale per la finanza locale:
determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie
agli enti locali; raccolta, elaborazione e diffusione dei
dati finanziari degli enti locali; determinazione ed
attribuzione dei contributi agli investimenti e contributi
straordinari agli enti locali; attivita' di consulenza e
studio in materia di ordinamento finanziario e contabile;
attivita' finalizzata al risanamento degli enti dissestati
e degli enti in riequilibrio finanziario; supporto
all'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti
locali; supporto alla Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali per gli aspetti
economico-finanziari; gestione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali;
d) Direzione centrale per i servizi demografici:
indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di anagrafe
e stato civile; realizzazione e tenuta dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR) e
dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello
Stato Civile (ANSC), e realizzazione del progetto della
Carta di identita' elettronica (CIE), con costante raccordo
con enti locali e prefetture; consulenza e supporto alle
prefetture in materia di cambiamento del nome e del cognome
e nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza
sui comuni in materia di toponomastica; attivita' di
formazione, aggiornamento e abilitazione degli Ufficiali di
stato civile e d'anagrafe.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso
e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento
delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la
responsabilita' della Direzione centrale per le autonomie.
Ad un altro vice Capo Dipartimento e' affidata la
responsabilita' della Direzione centrale per i servizi
elettorali. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice
capi, di volta in volta o in via generale, specifiche
attribuzioni.
4. Presso il Dipartimento opera il Comitato di
sostegno e monitoraggio dell'azione delle Commissioni
straordinarie per la gestione degli enti sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare e dei comuni riportati a gestione
ordinaria, di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nell'ambito del Dipartimento operano, altresi',
l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti
locali, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e la Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del
medesimo decreto legislativo.
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 4, comma 2, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «, del contenzioso ed assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e del contenzioso» e le parole «coordinamento e gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento
della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di
polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato, secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del dipartimento: ufficio a competenza
generale, anche di carattere strumentale; coordinamento
delle attivita' svolte nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e
di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta
collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e
parlamentari, nonche' studio, consulenza e analisi
strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; questioni attinenti
all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e
alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;
c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei
compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge
n. 121 del 1981;
d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale: pianificazione e
programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi
a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di
centrale unica per gli acquisti di competenza del
Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione
ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi,
anche attraverso le proprie articolazioni periferiche,
organizzazione, uniformita' di indirizzo e gestione delle
attivita' tecniche, anche con riferimento alle nuove
tecnologie presenti sul mercato;
e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria:
pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di
bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica
della spesa del Dipartimento;
f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze
per le attivita' riguardanti l'espletamento delle funzioni
demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive
impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e sicurezza pubblica; pianificazione generale della
dislocazione delle Forze di' polizia, nonche'
pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione
connessi alla gestione associata di beni e servizi
strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di
acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le
Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo
della legalita' e della sicurezza partecipata, nonche'
pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo
ed internazionale, nei settori di interesse
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attivita'
finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure
di protezione personale;
g) Direzione centrale della polizia criminale:
supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice
direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore
centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti
di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e
gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma
6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e
dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti;
espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo
quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori
e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di
cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per
l'attuazione dell'interoperabilita' tra i sistemi
informatici delle Forze di polizia, anche mediante la
standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel
rispetto delle normative in materia di protezione e
sicurezza dei dati personali;
h) Direzione centrale dei servizi antidroga:
coordinamento delle attivita' di prevenzione, contrasto e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti,
a livello nazionale e internazionale;
i) Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato: affari
generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione
della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli
uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione
del personale della Polizia di Stato, delle relative
attivita' concorsuali, e del contenzioso; coordinamento
delle attivita' di competenza degli istituti di istruzione
della Polizia di Stato;
l) Direzione centrale di sanita': svolgimento delle
attivita' relative alle esigenze sanitarie del personale
della Polizia di Stato, alle attivita' di studio,
consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione,
nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
della medicina preventiva del lavoro e delle normative in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del
lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata
all'attivita' di polizia nell'ambito dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, anche attraverso attivita' di
studio ed indirizzo;
m) Direzione centrale della polizia di prevenzione:
coordinamento, impulso e supporto delle attivita',
informative, investigative, preventive, di monitoraggio e
di analisi in materia di estremismo, eversione e
terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali o economici
rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi
speciali ad alto rischio;
n) Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di
Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica
dei servizi e delle attivita' svolte dalle Specialita'
della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di
Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione
delle metodologie operative implementate dalle predette
Specialita'; coordinamento e pianificazione generale dei
Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia
di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla
Direzione centrale della polizia di prevenzione
relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli
interventi speciali ad alto rischio;
o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la
polizia delle frontiere: coordinamento delle attivita'
demandate alle Autorita' di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri, attivita' per il
contrasto dell'immigrazione irregolare; attivita' operative
di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali
aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle
connesse attivita' amministrative; attivita' di
cooperazione internazionale di polizia nel settore di
specifica competenza;
p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di
Stato: coordinamento informativo anticrimine, per
l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attivita'
investigative, di controllo del territorio svolte dagli
uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate
all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza
del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza;
p-bis) Direzione centrale per la polizia
scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e
supporto centrale delle attivita' di polizia scientifica
svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento,
direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle
attivita' svolte dalla Specialita' Polizia postale e delle
comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto
concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie
operative implementate dalla predetta Specialita'; sviluppo
delle attivita' demandate all'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attivita' di
prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e delle attivita' attribuite al predetto
Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133; sviluppo di attivita'
info-investigative a livello centrale nelle materie di
competenza della predetta Specialita' della Polizia di
Stato e in quelle demandate al predetto organo del
Ministero per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency
Response Team (CERT) del Ministero.
3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende
la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo
Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di
polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la
Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per
l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli
ufficiali delle Forze di polizia.
4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e'
preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza e sono
assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del
1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice
direttore generale al quale e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale della polizia criminale. Ai
prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da
disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo'
delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche
funzioni.
5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli
istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi
compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e
la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione
centrale per i servizi di ragioneria.»
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, dopo le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza» sono aggiunte le seguenti: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo e».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione). - 1. Il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti
al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi
quelli concernenti:
a) l'immigrazione;
b) l'asilo;
c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di
confine;
d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'amministrazione del
patrimonio del Fondo edifici di culto.
2. Il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni
centrali:
a) Direzione centrale per la programmazione e i
servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione
strategica delle attivita' dipartimentali in attuazione
delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento; affari
generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti con
le organizzazioni sindacali, trasparenza, accesso civico
generalizzato e anticorruzione; attuazione di progetti
europei nelle materie di competenza;
b) Direzione centrale per le politiche migratorie -
Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione: analisi,
definizione e programmazione delle politiche migratorie;
gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per il
quale il direttore centrale e' Autorita' responsabile;
indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attivita' dei
Consigli territoriali per l'immigrazione e degli Sportelli
unici per l'immigrazione presso le prefetture;
partecipazione a organismi europei in materia di
migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di
competenza;
c) Direzione centrale dei servizi civili per
l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza, accoglienza e
allocazione dei migranti giunti sul territorio via mare o
via terra; servizi di accoglienza alle frontiere;
monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza;
attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei
Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo,
coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza
e della loro gestione; controllo delle strutture di
accoglienza governo del Sistema di accoglienza e di
integrazione (SAI); procedure attuative di cui al
regolamento (UE) n. 604/2013 (Unita' Dublino); rimpatri
volontari assistiti, attuazione di progetti europei nelle
materie di competenza;
d) Direzione centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze: attribuzione della
cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di
apolide; legislazioni speciali in materia di cittadinanza;
tutela delle minoranze storico etno-linguistiche;
provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e
della criminalita' organizzata; tutela delle fragilita'
sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale,
attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;
e) Direzione centrale degli affari dei culti e per
l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul
rispetto della liberta' religiosa, rapporti con gli enti
delle confessioni religiose; riconoscimento personalita'
giuridica degli enti di culto cattolico e acattolico;
fabbricerie; restauro, conservazione, valorizzazione e
tutela dei beni di proprieta' del Fondo edifici di culto
(F.E.C.); gestione delle entrate e delle spese del bilancio
autonomo del F.E.C; attuazione di progetti europei nelle
materie di competenza;
e-bis) Direzione centrale per le risorse
finanziarie: programmazione, formazione, variazione del
bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria
delle spese di competenza della Commissione nazionale per
il diritto di asilo e delle direzioni centrali, inclusi i
Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il
funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del
Fondo lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration - Amministrazione delle
Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione);
revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici
di culto.
3. Il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso
e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento
delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la
responsabilita' della Direzione centrale per la
programmazione e i servizi generali. Ad un altro vice capo
dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione
centrale per le politiche migratorie - Autorita' fondo
asilo migrazione e integrazione. Il Capo del Dipartimento
puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via
generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione
nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per la difesa civile e le attivita' di protezione civile: raccordo interistituzionale e interfunzionale delle attivita' di difesa civile delle prefetture e dei corrispondenti uffici delle amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito internazionale; relazioni internazionali e rapporti con i Comitati ed organismi costituiti in ambito internazionale, in particolare NATO, ed eurounitario; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e internazionali, in materia di difesa civile; gestione della struttura protetta per la gestione delle crisi, denominata centrale DC75; segreteria della Commissione interministeriale tecnica della difesa civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; indirizzo alle prefetture sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e soccorso pubblico; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile, in collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e soccorso pubblico anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati; programmazione, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle attivita' di protezione civile di competenza delle prefetture; supporto tecnico-giuridico e consulenza alle prefetture in materia di protezione civile e difesa civile; ausilio alle prefetture nelle attivita' di predisposizione delle pianificazioni di protezione civile di competenza, in raccordo con le altre articolazioni dipartimentali interessate; supporto alle prefetture per l'allestimento e l'implementazione delle Sale operative integrate di difesa e protezione civile; ricerca e consulenza per lo sviluppo di software gestionali da impiegare in situazioni emergenziali; pianificazione, organizzazione e coordinamento dei Centri assistenziali di pronto intervento;
b) Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo:
pianificazione, coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attivita' di soccorso del Corpo nazionale anche per l'assolvimento delle funzioni attribuite nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile e per il collegamento con le relative strutture operative; collegamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle emergenze e per la partecipazione ad eventi in ambito internazionale; studio e sperimentazione delle tecniche e tecnologie innovative di intervento per il miglioramento delle operazioni di soccorso; gestione del Centro operativo nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di concorso del Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e partecipazione alle relative strutture di coordinamento; pianificazione e indirizzo dell'attivita' del Corpo nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico, anche mediante la conoscenza e la valutazione dei dati acquisiti con la gestione della rete di rilevamento della radioattivita' sul territorio; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di soccorso in ambito portuale, aeroportuale e dei nuclei sommozzatori; coordinamento, nell'ambito dell'attivita' di soccorso, dell'impiego operativo del servizio delle telecomunicazioni; organizzazione, gestione tecnico-contrattuale, direzione e controllo del servizio aereo, del settore aeroportuale, della flotta aerea e raccordo con enti e istituzioni competenti per gli aspetti aeronautici; pianificazione e sviluppo delle componenti specializzate; indirizzo delle attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito della difesa civile e della protezione civile, in raccordo con la direzione centrale competente, anche per le attribuzioni connesse alle relative pianificazioni territoriali;
c) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica: predisposizione delle norme di prevenzione incendi per attivita', luoghi di lavoro, impianti a rischio di incidente rilevante e per i settori radiologico, nucleare ed energetico e ai beni culturali; pianificazione, indirizzo e monitoraggio delle attivita' di prevenzione, controllo, formazione interna ed esterna di pertinenza e vigilanza antincendio; partecipazione all'attivita' di regolamentazione e normazione dei prodotti in sede nazionale e comunitaria e degli organismi volontari; autorizzazione e controllo degli organismi notificati e dei laboratori autorizzati e vigilanza del mercato dei prodotti ai fini della sicurezza antincendio in attuazione delle disposizioni nazionali e europee; sorveglianza e vigilanza dell'ente nazionale di accreditamento in relazione alle procedure autorizzative delegate; rilascio e controllo degli atti autorizzativi su prodotti antincendio; rilascio di atti di valutazione tecnica europea, in attuazione di disposizioni nazionali e europee; studio, ricerca e sperimentazione su attrezzature, prodotti, sistemi, impianti e materiali ai fini della sicurezza antincendio e in caso di esplosione ed elaborazione dei relativi metodi di prova, anche in collaborazione con Enti di ricerca nazionali ed internazionali; studio delle cause delle esplosioni e degli incendi, anche di vegetazione; attivita' investigativa connessa ad incendi ed esplosioni; segreteria del Comitato centrale tecnico scientifico; segreteria del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; promozione della cultura della sicurezza e di iniziative dirette a migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese;
d) Direzione centrale per le risorse umane: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo in servizio presso le strutture centrali e periferiche; predisposizione, organizzazione e gestione delle procedure di reclutamento, dei concorsi e delle selezioni interne per la riqualificazione e la progressione in carriera del personale del Corpo nazionale; coordinamento e trattazione dell'attivita' disciplinare; pianificazione e attuazione delle procedure di mobilita'; promozione di iniziative volte all'impiego di personale del servizio civile nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale; indirizzo e coordinamento delle attivita' di reclutamento del personale volontario da realizzare a cura delle Direzioni regionali e interregionali; tenuta della matricola, cura dello status giuridico del personale del Corpo nazionale; gestione dell'anagrafe delle prestazioni e dei relativi provvedimenti autorizzativi; promozione di attivita' socio-culturali e assistenziali a favore del personale del Corpo nazionale;
e) Direzione centrale per la formazione: attivita' di studio, ricerca e sviluppo per la formazione del personale del Corpo nazionale; progettazione, pianificazione e coordinamento delle attivita' di formazione di base, di specializzazione e specialistica, nonche' di qualificazione ed aggiornamento del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario, organizzate presso le strutture formative centrali e territoriali, compreso il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, avvalendosi della collaborazione delle altre Direzioni centrali per le attivita' formative connesse ai rispettivi compiti; tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei formatori del Corpo nazionale e dei percorsi formativi del personale; definizione, pianificazione e monitoraggio dell'attivita' di addestramento professionale, di mantenimento e re-training del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario; definizione, pianificazione e organizzazione di attivita' formative, di addestramento e di aggiornamento, anche a favore del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo, in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le competenti strutture delle Regioni e Province Autonome, nonche' in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni; coordinamento e sviluppo del settore della documentazione anche a supporto della memoria storica del Corpo nazionale; sviluppo delle attivita' formative, anche di alta specializzazione, attraverso collegamenti con universita', scuole di alta formazione, nazionali ed internazionali, e comunita' scientifica. Eroga, inoltre, attivita' formativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro in favore dei soggetti terzi ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
f) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali: pianificazione degli appalti pubblici relativi alle sedi e agli alloggi di servizio, programmazione e progettazione secondo la normativa vigente; centrale di committenza per gli acquisti di competenza del Dipartimento, in raccordo con le altre Direzioni centrali e per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie nel caso di acquisti di competenza della Direzione; sviluppo, coordinamento ed indirizzo delle attivita' di innovazione tecnologica e di sostenibilita' ambientale di sedi, mezzi e infrastrutture informatiche; predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni, alle permute e alle locazioni di beni immobili, nonche' degli accordi quadro a supporto delle stazioni appaltanti del Corpo nazionale; indirizzo, consulenza e assistenza alle stazioni appaltanti; partecipazione all'attivita' dei Comitati tecnici in materia di normazione, nazionale e comunitaria; progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle infrastrutture informatiche e del controllo della sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del servizio delle telecomunicazioni;
g) Direzione centrale per l'amministrazione generale: relazioni internazionali; rapporti con gli Organi costituzionali; proposizione di iniziative per la promozione delle attivita' del Dipartimento; attivita' di studio, analisi e consulenza per l'innovazione e lo sviluppo organizzativo del Dipartimento; iniziative per accedere ai fondi e ai programmi finanziati dall'Unione europea e internazionali; predisposizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa, anche con Organismi internazionali; relazioni esterne, comunicazione istituzionale e sito web istituzionale; utilizzo di stemmi, emblemi ed altri segni distintivi del Corpo nazionale e cura delle connesse attivita' di promozione e sponsorizzazione; coordinamento degli adempimenti connessi all'istituzione di nuove sedi operative del Corpo nazionale; rapporti con l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale;
h) Direzione centrale per l'attivita' ispettiva e gli affari legali: attivita' ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e territoriali anche con riguardo alla efficacia dei servizi; attivita' di studio, indirizzo e supporto legale negli ambiti di interesse del Dipartimento a favore delle strutture centrali e territoriali, con segnalazione degli orientamenti giurisprudenziali alle strutture centrali e territoriali anche per prevenire il contenzioso; cura del contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alle controversie di interesse del Dipartimento e rappresentanza in giudizio, sulla base degli elementi istruttori forniti dalle competenti Direzioni centrali; costituzione di parte civile; riscossione coattiva dei crediti; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento;
i) Direzione centrale per la salute: coordinamento e gestione delle attivita' sanitarie, di medicina legale, di medicina del lavoro e di psicologia, anche applicate all'attivita' di soccorso, di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, di igiene e profilassi per il personale del Corpo nazionale; ricognizione e monitoraggio delle malattie connesse con l'attivita' svolta dal personale del Corpo nazionale e studio dei protocolli di salvaguardia delle condizioni di salute; coordinamento dei rapporti con le strutture sanitarie delle altre Amministrazioni per gli aspetti di comune interesse; partecipazione, per gli aspetti di competenza, all'attivita' di selezione del personale del Corpo nazionale; definizione e promozione delle politiche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e monitoraggio dell'attuazione per le strutture centrali e territoriali del Dipartimento; studio e ricerca finalizzati alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute e della sicurezza del personale, monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro; consulenza e assistenza ai datori di lavoro delle strutture centrali e territoriali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo, coordinamento e indirizzo in materia di attivita' ginniche e motorie funzionali all'attivita' di soccorso e di igiene dell'alimentazione del personale del Corpo nazionale;
l) Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari: programmazione e analisi economico-finanziarie; attivita' di analisi e valutazione della spesa; attivita' prelegislativa nelle materie di specifica competenza; espressione di pareri su aspetti di pertinenza relativi a proposte legislative di interesse dipartimentale; formazione, gestione, assestamento e rendicontazione del bilancio, anche di genere e dell'eco rendiconto; attivita' di monitoraggio finanziario ed economico e dei tempi di pagamento per centri di costo centrali e territoriali del Corpo nazionale; attivita' amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese postali; analisi, gestione e sviluppo degli ordinamenti retributivi del personale di ruolo del Corpo nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; analisi, gestione e sviluppo degli ordinamenti previdenziali del personale di ruolo del Corpo nazionale; attivita' in materia di trattamento previdenziale ordinario e privilegiato; attivita' in materia retributiva e assicurativa del personale volontario del Corpo nazionale; partecipazione ai procedimenti negoziali di primo livello in materia retributiva e gestione delle attivita' correlate alla definizione e applicazione degli accordi integrativi in materia di utilizzo delle risorse dei fondi incentivanti; istruttoria dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere e attribuzione dei relativi benefici economici, erogazione di altri emolumenti indennitari, anticipazione e rimborsi per spese sanitarie; anticipazione delle spese per tutela legale al personale; trasferimenti erariali all' Opera nazionale di assistenza per l'assistenza e per l'assicurazione rischi responsabilita' civile e tutela legale del personale; spese di lite dipartimentali; recupero crediti erariali per sentenze di condanna della Corte dei Conti a carico del personale del Corpo nazionale e recupero compensi indebitamente percepiti per attivita' extra istituzionale non autorizzata.»;
b) al comma 3:
1) al secondo periodo, le parole: «, nonche' l'attivita' ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale» sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: «e le politiche di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «e le attivita' di protezione civile. Le funzioni di vicario del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite al Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo»;
c) al comma 4, le parole: «lettere a), b), d) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), e), f) e i)».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile). - 1. Il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, presso il quale e' incardinato il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolge le funzioni e
i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico ed estinzione degli incendi,
compreso il concorso nella lotta attiva agli incendi
boschivi;
b) prevenzione incendi e sicurezza tecnica;
c) difesa civile e concorso alle politiche di
protezione civile, ferme restando le competenze del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
d) altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive
modificazioni.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti
direzioni centrali:
a) Direzione centrale per la difesa civile e le
attivita' di protezione civile: raccordo interistituzionale
e interfunzionale delle attivita' di difesa civile delle
prefetture e dei corrispondenti uffici delle
amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di
gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in
ambito internazionale; relazioni internazionali e rapporti
con i Comitati ed organismi costituiti in ambito
internazionale, in particolare NATO, ed eurounitario;
pianificazione di difesa civile e cooperazione
civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali
della rete di allarme nucleare e radiologico;
programmazione, organizzazione ed attuazione di
esercitazioni nazionali e internazionali, in materia di
difesa civile; gestione della struttura protetta per la
gestione delle crisi, denominata centrale DC75; segreteria
della Commissione interministeriale tecnica della difesa
civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione
classificata del Dipartimento; indirizzo alle prefetture
sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di
protezione civile, in collegamento con il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e soccorso pubblico; cura dei rapporti
interistituzionali in materia di protezione civile, in
collegamento con il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e soccorso
pubblico anche mediante la promozione e lo sviluppo di
progetti finalizzati; programmazione, in raccordo con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, delle attivita' di protezione
civile di competenza delle prefetture; supporto
tecnico-giuridico e consulenza alle prefetture in materia
di protezione civile e difesa civile; ausilio alle
prefetture nelle attivita' di predisposizione delle
pianificazioni di protezione civile di competenza, in
raccordo con le altre articolazioni dipartimentali
interessate; supporto alle prefetture per l'allestimento e
l'implementazione delle Sale operative integrate di difesa
e protezione civile; ricerca e consulenza per lo sviluppo
di software gestionali da impiegare in situazioni
emergenziali; pianificazione, organizzazione e
coordinamento dei Centri assistenziali di pronto
intervento;
b) Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso
tecnico e l'antincendio boschivo: pianificazione,
coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attivita' di
soccorso del Corpo nazionale anche per l'assolvimento delle
funzioni attribuite nell'ambito del Servizio nazionale
della protezione civile e per il collegamento con le
relative strutture operative; collegamento con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri per la gestione delle emergenze e
per la partecipazione ad eventi in ambito internazionale;
studio e sperimentazione delle tecniche e tecnologie
innovative di intervento per il miglioramento delle
operazioni di soccorso; gestione del Centro operativo
nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del
Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e
indirizzo dell'attivita' di concorso del Corpo nazionale in
materia di lotta attiva agli incendi boschivi e
partecipazione alle relative strutture di coordinamento;
pianificazione e indirizzo dell'attivita' del Corpo
nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio
nucleare, biologico, chimico e radiologico, anche mediante
la conoscenza e la valutazione dei dati acquisiti con la
gestione della rete di rilevamento della radioattivita' sul
territorio; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di
soccorso in ambito portuale, aeroportuale e dei nuclei
sommozzatori; coordinamento, nell'ambito dell'attivita' di
soccorso, dell'impiego operativo del servizio delle
telecomunicazioni; organizzazione, gestione
tecnico-contrattuale, direzione e controllo del servizio
aereo, del settore aeroportuale, della flotta aerea e
raccordo con enti e istituzioni competenti per gli aspetti
aeronautici; pianificazione e sviluppo delle componenti
specializzate; indirizzo delle attivita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito della difesa
civile e della protezione civile, in raccordo con la
direzione centrale competente, anche per le attribuzioni
connesse alle relative pianificazioni territoriali;
c) Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, antincendio ed energetica:
predisposizione delle norme di prevenzione incendi per
attivita', luoghi di lavoro, impianti a rischio di
incidente rilevante e per i settori radiologico, nucleare
ed energetico e ai beni culturali; pianificazione,
indirizzo e monitoraggio delle attivita' di prevenzione,
controllo, formazione interna ed esterna di pertinenza e
vigilanza antincendio; partecipazione all'attivita' di
regolamentazione e normazione dei prodotti in sede
nazionale e comunitaria e degli organismi volontari;
autorizzazione e controllo degli organismi notificati e dei
laboratori autorizzati e vigilanza del mercato dei prodotti
ai fini della sicurezza antincendio in attuazione delle
disposizioni nazionali e europee; sorveglianza e vigilanza
dell'ente nazionale di accreditamento in relazione alle
procedure autorizzative delegate; rilascio e controllo
degli atti autorizzativi su prodotti antincendio; rilascio
di atti di valutazione tecnica europea, in attuazione di
disposizioni nazionali e europee; studio, ricerca e
sperimentazione su attrezzature, prodotti, sistemi,
impianti e materiali ai fini della sicurezza antincendio e
in caso di esplosione ed elaborazione dei relativi metodi
di prova, anche in collaborazione con Enti di ricerca
nazionali ed internazionali; studio delle cause delle
esplosioni e degli incendi, anche di vegetazione; attivita'
investigativa connessa ad incendi ed esplosioni; segreteria
del Comitato centrale tecnico scientifico; segreteria del
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della
transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici; promozione della cultura
della sicurezza e di iniziative dirette a migliorare i
servizi ai cittadini e alle imprese;
d) Direzione centrale per le risorse umane:
pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche
di gestione del personale del Corpo in servizio presso le
strutture centrali e periferiche; predisposizione,
organizzazione e gestione delle procedure di reclutamento,
dei concorsi e delle selezioni interne per la
riqualificazione e la progressione in carriera del
personale del Corpo nazionale; coordinamento e trattazione
dell'attivita' disciplinare; pianificazione e attuazione
delle procedure di mobilita'; promozione di iniziative
volte all'impiego di personale del servizio civile nelle
articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale;
indirizzo e coordinamento delle attivita' di reclutamento
del personale volontario da realizzare a cura delle
Direzioni regionali e interregionali; tenuta della
matricola, cura dello status giuridico del personale del
Corpo nazionale; gestione dell'anagrafe delle prestazioni e
dei relativi provvedimenti autorizzativi; promozione di
attivita' socio-culturali e assistenziali a favore del
personale del Corpo nazionale;
e) Direzione centrale per la formazione: attivita'
di studio, ricerca e sviluppo per la formazione del
personale del Corpo nazionale; progettazione,
pianificazione e coordinamento delle attivita' di
formazione di base, di specializzazione e specialistica,
nonche' di qualificazione ed aggiornamento del personale
del Corpo nazionale, di ruolo e volontario, organizzate
presso le strutture formative centrali e territoriali,
compreso il rilascio delle relative attestazioni e
abilitazioni, avvalendosi della collaborazione delle altre
Direzioni centrali per le attivita' formative connesse ai
rispettivi compiti; tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei
formatori del Corpo nazionale e dei percorsi formativi del
personale; definizione, pianificazione e monitoraggio
dell'attivita' di addestramento professionale, di
mantenimento e re-training del personale del Corpo
nazionale, di ruolo e volontario; definizione,
pianificazione e organizzazione di attivita' formative, di
addestramento e di aggiornamento, anche a favore del
volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo,
in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le
competenti strutture delle Regioni e Province Autonome,
nonche' in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con
riferimento al rilascio delle relative attestazioni e
abilitazioni; coordinamento e sviluppo del settore della
documentazione anche a supporto della memoria storica del
Corpo nazionale; sviluppo delle attivita' formative, anche
di alta specializzazione, attraverso collegamenti con
universita', scuole di alta formazione, nazionali ed
internazionali, e comunita' scientifica. Eroga, inoltre,
attivita' formativa in materia di prevenzione incendi e
sicurezza nei luoghi di lavoro in favore dei soggetti terzi
ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
f) Direzione centrale per l'innovazione
tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse
logistiche e strumentali: pianificazione degli appalti
pubblici relativi alle sedi e agli alloggi di servizio,
programmazione e progettazione secondo la normativa
vigente; centrale di committenza per gli acquisti di
competenza del Dipartimento, in raccordo con le altre
Direzioni centrali e per gli affidamenti di importo
inferiore alle soglie comunitarie nel caso di acquisti di
competenza della Direzione; sviluppo, coordinamento ed
indirizzo delle attivita' di innovazione tecnologica e di
sostenibilita' ambientale di sedi, mezzi e infrastrutture
informatiche; predisposizione degli atti relativi alle
acquisizioni, alle permute e alle locazioni di beni
immobili, nonche' degli accordi quadro a supporto delle
stazioni appaltanti del Corpo nazionale; indirizzo,
consulenza e assistenza alle stazioni appaltanti;
partecipazione all'attivita' dei Comitati tecnici in
materia di normazione, nazionale e comunitaria;
progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle
infrastrutture informatiche e del controllo della sicurezza
informatica delle reti e dei sistemi informativi del
Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del
servizio delle telecomunicazioni;
g) Direzione centrale per l'amministrazione
generale: relazioni internazionali; rapporti con gli Organi
costituzionali; proposizione di iniziative per la
promozione delle attivita' del Dipartimento; attivita' di
studio, analisi e consulenza per l'innovazione e lo
sviluppo organizzativo del Dipartimento; iniziative per
accedere ai fondi e ai programmi finanziati dall'Unione
europea e internazionali; predisposizione di convenzioni,
accordi e protocolli di intesa, anche con Organismi
internazionali; relazioni esterne, comunicazione
istituzionale e sito web istituzionale; utilizzo di stemmi,
emblemi ed altri segni distintivi del Corpo nazionale e
cura delle connesse attivita' di promozione e
sponsorizzazione; coordinamento degli adempimenti connessi
all'istituzione di nuove sedi operative del Corpo
nazionale; rapporti con l'Opera nazionale di assistenza per
il personale del Corpo nazionale;
h) Direzione centrale per l'attivita' ispettiva e
gli affari legali: attivita' ispettiva nei riguardi degli
uffici centrali e territoriali anche con riguardo alla
efficacia dei servizi; attivita' di studio, indirizzo e
supporto legale negli ambiti di interesse del Dipartimento
a favore delle strutture centrali e territoriali, con
segnalazione degli orientamenti giurisprudenziali alle
strutture centrali e territoriali anche per prevenire il
contenzioso; cura del contenzioso giudiziale e
stragiudiziale relativo alle controversie di interesse del
Dipartimento e rappresentanza in giudizio, sulla base degli
elementi istruttori forniti dalle competenti Direzioni
centrali; costituzione di parte civile; riscossione
coattiva dei crediti; monitoraggio, rilevazione ed
elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del
Dipartimento;
i) Direzione centrale per la salute: coordinamento
e gestione delle attivita' sanitarie, di medicina legale,
di medicina del lavoro e di psicologia, anche applicate
all'attivita' di soccorso, di sorveglianza sanitaria
preventiva e periodica, di igiene e profilassi per il
personale del Corpo nazionale; ricognizione e monitoraggio
delle malattie connesse con l'attivita' svolta dal
personale del Corpo nazionale e studio dei protocolli di
salvaguardia delle condizioni di salute; coordinamento dei
rapporti con le strutture sanitarie delle altre
Amministrazioni per gli aspetti di comune interesse;
partecipazione, per gli aspetti di competenza,
all'attivita' di selezione del personale del Corpo
nazionale; definizione e promozione delle politiche di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e monitoraggio dell'attuazione per le strutture centrali e
territoriali del Dipartimento; studio e ricerca finalizzati
alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute
e della sicurezza del personale, monitoraggio e analisi
degli infortuni sul lavoro; consulenza e assistenza ai
datori di lavoro delle strutture centrali e territoriali in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro; sviluppo, coordinamento e indirizzo in materia
di attivita' ginniche e motorie funzionali all'attivita' di
soccorso e di igiene dell'alimentazione del personale del
Corpo nazionale;
l) Direzione centrale per la programmazione e gli
affari economici e finanziari: programmazione e analisi
economico-finanziarie; attivita' di analisi e valutazione
della spesa; attivita' prelegislativa nelle materie di
specifica competenza; espressione di pareri su aspetti di
pertinenza relativi a proposte legislative di interesse
dipartimentale; formazione, gestione, assestamento e
rendicontazione del bilancio, anche di genere e dell'eco
rendiconto; attivita' di monitoraggio finanziario ed
economico e dei tempi di pagamento per centri di costo
centrali e territoriali del Corpo nazionale; attivita'
amministrative in materia di beni patrimoniali e
coordinamento dei consegnatari; spese postali; analisi,
gestione e sviluppo degli ordinamenti retributivi del
personale di ruolo del Corpo nazionale e relativo
trattamento economico fisso ed accessorio; analisi,
gestione e sviluppo degli ordinamenti previdenziali del
personale di ruolo del Corpo nazionale; attivita' in
materia di trattamento previdenziale ordinario e
privilegiato; attivita' in materia retributiva e
assicurativa del personale volontario del Corpo nazionale;
partecipazione ai procedimenti negoziali di primo livello
in materia retributiva e gestione delle attivita' correlate
alla definizione e applicazione degli accordi integrativi
in materia di utilizzo delle risorse dei fondi
incentivanti; istruttoria dei procedimenti di
riconoscimento dello status di vittima del dovere e
attribuzione dei relativi benefici economici, erogazione di
altri emolumenti indennitari, anticipazione e rimborsi per
spese sanitarie; anticipazione delle spese per tutela
legale al personale; trasferimenti erariali all' Opera
nazionale di assistenza per l'assistenza e per
l'assicurazione rischi responsabilita' civile e tutela
legale del personale; spese di lite dipartimentali;
recupero crediti erariali per sentenze di condanna della
Corte dei Conti a carico del personale del Corpo nazionale
e recupero compensi indebitamente percepiti per attivita'
extra istituzionale non autorizzata.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo
dipartimento che svolge le funzioni di indirizzo generale e
di coordinamento politico-amministrativo. Le funzioni di
vice capo dipartimento vicario sono attribuite al Capo del
Corpo nazionale, nella qualita' di vertice del Corpo
stesso, al quale competono, oltre ai compiti previsti dalla
normativa vigente per la posizione di Capo del Corpo, il
coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali,
ai fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento con
quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad un
altro vice Capo Dipartimento e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale per la difesa civile e le
attivita' di protezione civile. Le funzioni di vicario del
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
attribuite al Direttore centrale per l'emergenza, il
soccorso tecnico e l'antincendio boschivo. Il Capo del
Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta
o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere
b), c), e), f) e i), sono preposti dirigenti generali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «al merito e al valor civile,» sono sostituite dalle seguenti: «al valore e al merito civile»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «ricerca e consulenza per lo sviluppo e l'applicazione di progetti informatici;» sono soppresse e le parole: «attivita' in materia di Sistema informatico veicoli sequestrati (SIVES)» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di sequestro e confisca dei veicoli»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale, elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e connesse attivita' di studio e ricerca; collaborazione nell'attivita' prelegislativa nelle materie di specifica competenza; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno, attivita' di reclutamento ed organizzazione delle correlate procedure di concorso, gestione delle procedure selettive interne per la riqualificazione del personale e le progressioni giuridiche ed economiche, tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale, programmazione e gestione delle procedure di mobilita' interna ed esterna, procedimenti disciplinari, affari legali e trattazione del contenzioso riguardante il personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e pianificazione, promozione e sviluppo, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, delle attivita' di formazione. Collaborazione con il Presidente del Centro alti studi del Ministero dell'Interno (CASMI) nella promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno;»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie: programmazione e analisi economico-finanziarie; attivita' prelegislativa e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza; supporto alla gestione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati violenti; adempimenti di competenza in materia di Piao e di ciclo di gestione della performance; previsione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di bilancio, sia per quanto attiene il Dipartimento che con riferimento al coordinamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno; studi, analisi e controllo dei fondi comunitari ed elaborazione della strategia di audit, nonche' predisposizione della metodologia e degli strumenti di controllo; sistemi di contabilita' economica e finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per le prefetture - Uffici Territoriali del Governo; definizione degli obiettivi, delle linee di intervento e relative attivita' nelle materie del trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del personale della carriera prefettizia, della dirigenza e del personale del comparto Funzioni Centrali; programmazione, gestione e attivita' contrattuale concernente i servizi generali e logistici, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le acquisizioni di beni e servizi per gli uffici centrali e coordinamento delle attivita' di competenza degli Uffici Territoriali del Governo; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni del Dipartimento; attivita' in materia di veicoli sequestrati, servizi postali, indennita' per occupazioni abusive; gestione delle Sede didattico- residenziale; attivita' di studio e analisi delle normative di settore;»;
4) la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento dei processi di riorganizzazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e innovativa; attuazione, per i profili di competenza , del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle politiche per la transizione al digitale; definizione di strategie, progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; progettazione e gestione dei siti web; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti locali e geografiche; coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione al digitale e con le strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con l'Agenzia per l'Italia Digitale e con le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; programmazione del fabbisogno formativo del personale dell'Amministrazione civile in materia informatica in collaborazione con la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile; individuazione del fabbisogno di beni e servizi informatici e gestione delle relative procedure di spesa.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie). - 1. Il
Dipartimento per l'amministrazione generale, per le
politiche del personale dell'amministrazione civile e per
le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i
compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti
di rappresentanza generale e di governo esercitati dalle
prefetture - Uffici territoriali del Governo sul
territorio, inclusi quelli di documentazione generale e
statistica; indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle
prefetture e delle conferenze permanenti di cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio
amministrativo, alle onorificenze al valore e al merito
civile, al riconoscimento delle persone giuridiche;
b) prevenzione amministrativa per la tutela della
legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione
e condizionamento della criminalita' organizzata negli
appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione
alle misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese, ai sensi dell'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione
e vigilanza della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; indirizzo e
coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo in materia di documentazione antimafia e relativo
contenzioso giurisdizionale e giustiziale;
c) politiche del personale, gestione delle risorse
umane e sviluppo delle attivita' formative per il personale
dell'amministrazione civile;
d) organizzazione delle strutture centrali e
periferiche dell'amministrazione civile ed attivita'
finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
e) studio, analisi e coordinamento dei processi
relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile
dell'interno;
f) coordinamento dei sistemi informativi
automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie
informatiche;
g) gestione delle risorse finanziarie e
strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.
2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato
nelle seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per l'amministrazione
generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo:
amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale e di governo delle prefetture -
Uffici territoriali del Governo, ivi compresi quelli di
documentazione generale e statistica; direttive e supporto
giuridico - amministrativo alle prefetture - Uffici
territoriali del Governo per i rapporti con le
amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' di
studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle
funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con
particolare riferimento all'innovazione e alla
semplificazione amministrativa; indirizzo e coordinamento
dell'attivita' delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo e delle conferenze permanenti e monitoraggio delle
relative attivita'; proposte di conferimento delle
onorificenze al valore e al merito civile; coordinamento,
consulenza e monitoraggio dell'attuazione delle
disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici
territoriali del Governo; sistema sanzionatorio
amministrativo e relativo contenzioso; attivita' di
indirizzo e coordinamento in materia di sequestro e
confisca dei veicoli; prevenzione amministrativa per la
tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di
infiltrazione e condizionamento della criminalita'
organizzata negli appalti pubblici, anche in relazione alle
misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio
di imprese previste dalla normativa vigente; gestione e
vigilanza della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia e relativa attivita' di indirizzo
e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per la
promozione della tutela della legalita' territoriale e
trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure di
appalto;
b) Direzione centrale per le politiche del
personale dell'amministrazione civile: pianificazione,
programmazione e attuazione delle politiche di gestione del
personale, elaborazione e attuazione delle politiche delle
risorse umane e connesse attivita' di studio e ricerca;
collaborazione nell'attivita' prelegislativa nelle materie
di specifica competenza; gestione del personale della
carriera prefettizia e del personale contrattualizzato,
anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le
strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione
civile dell'interno, attivita' di reclutamento ed
organizzazione delle correlate procedure di concorso,
gestione delle procedure selettive interne per la
riqualificazione del personale e le progressioni giuridiche
ed economiche, tenuta della matricola e cura dello status
giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi
dirigenziali, verifica, analisi, studio, elaborazione ed
aggiornamento delle procedure di valutazione del personale,
programmazione e gestione delle procedure di mobilita'
interna ed esterna, procedimenti disciplinari, affari
legali e trattazione del contenzioso riguardante il
personale della carriera prefettizia e del personale
contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale e di
ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di
lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli
enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso;
rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale
dell'Amministrazione civile dell'interno e pianificazione,
promozione e sviluppo, in collaborazione con la Scuola
Nazionale dell'Amministrazione, delle attivita' di
formazione. Collaborazione con il Presidente del Centro
alti studi del Ministero dell'Interno (CASMI) nella
promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative,
anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e
all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi
attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti
dell'Amministrazione civile dell'interno;
c) Direzione centrale per le risorse strumentali e
finanziarie: programmazione e analisi
economico-finanziarie; attivita' prelegislativa e gestione
del contenzioso nelle materie di specifica competenza;
supporto alla gestione del Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive, dell'usura e dei reati violenti;
adempimenti di competenza in materia di Piao e di ciclo di
gestione della performance; previsione, gestione,
monitoraggio e rendicontazione di bilancio, sia per quanto
attiene il Dipartimento che con riferimento al
coordinamento dello stato di previsione del Ministero
dell'interno; studi, analisi e controllo dei fondi
comunitari ed elaborazione della strategia di audit,
nonche' predisposizione della metodologia e degli strumenti
di controllo; sistemi di contabilita' economica e
finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per
le prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
definizione degli obiettivi, delle linee di intervento e
relative attivita' nelle materie del trattamento
retributivo, pensionistico e previdenziale del personale
della carriera prefettizia, della dirigenza e del personale
del comparto Funzioni Centrali; programmazione, gestione e
attivita' contrattuale concernente i servizi generali e
logistici, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le
acquisizioni di beni e servizi per gli uffici centrali e
coordinamento delle attivita' di competenza degli Uffici
Territoriali del Governo; gestione del patrimonio e
dell'inventario dei beni del Dipartimento; attivita' in
materia di veicoli sequestrati, servizi postali, indennita'
per occupazioni abusive; gestione delle Sede didattico
residenziale; attivita' di studio e analisi delle normative
di settore;
c-bis) Direzione centrale per l'innovazione
tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento
dei processi di riorganizzazione tecnologica finalizzati
alla realizzazione di un'amministrazione digitale e
innovativa; attuazione, per i profili di competenza , del
Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle
politiche per la transizione al digitale; definizione di
strategie, progettazione, sviluppo, gestione e monitoraggio
dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del
Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo; progettazione e gestione dei siti web; gestione e
sviluppo delle infrastrutture informatiche e della
sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture -
Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti
locali e geografiche; coordinamento con il responsabile
della protezione dei dati, con il responsabile per la
transizione al digitale e con le strutture dicasteriali
operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con l'Agenzia
per l'Italia Digitale e con le altre strutture
istituzionali coinvolte in materia di trasformazione
digitale della pubblica amministrazione; programmazione del
fabbisogno formativo del personale dell'Amministrazione
civile in materia informatica in collaborazione con la
Direzione centrale per le politiche del personale
dell'amministrazione civile; individuazione del fabbisogno
di beni e servizi informatici e gestione delle relative
procedure di spesa.
3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un
Capo Dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo
dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al
quale e' affidata la responsabilita' della Direzione
centrale per l'amministrazione generale e le prefetture -
Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo
dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione
centrale per le politiche del personale
dell'amministrazione civile. Il Capo del dipartimento puo'
delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale,
specifiche attribuzioni.
4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze
organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato
generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di
amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia
di svolgimento di compiti ispettivi da parte del
Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e
compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste
amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su
disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di
altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento
dell'amministrazione dell'interno, nonche' le funzioni in
materia di servizi archivistici di competenza del Ministero
dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un prefetto,
coadiuvato da un contingente di ispettori generali
appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a
venticinque, di cui massimo due posti di funzione di
prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo
dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi
elettorali e in materia di anagrafe e stato civile.
5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione
generale, per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie operano:
a) presso la Sede didattico residenziale, il Centro
alti studi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo
32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132;
b) l'Ufficio per le attivita' del commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e
l'Ufficio per le attivita' del commissario per il
coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le
vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette
dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di
commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede
nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come
modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 2),
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
c) il Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari istituito ai sensi dell'articolo 203, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 41 del
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile
della protezione dei dati, nonche' il responsabile per la
transizione alla modalita' operativa digitale;
6. Presso la Direzione centrale per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e' istituito, ai
sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle
commissioni straordinarie per la gestione degli enti
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento
di tipo mafioso o similare.»
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 10 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nel limite massimo numerico di 473» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo numerico di 474»;
b) al comma 3, le parole: «appartenente alle aree prima, seconda e terza» sono sostituite dalle seguenti: «appartenente alle aree degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate professionalita'».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Indicazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali di livello non generale e disciplina del
procedimento per la loro individuazione nonche' per la
ripartizione del personale contrattualizzato non
dirigenziale). - 1. I Dipartimenti di cui all'articolo 2,
comma 1, si articolano in uffici di livello dirigenziale
non generale nel limite massimo numerico di 474.
2. Con successivi decreti ministeriali, da adottare ai
sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile
1981, n. 121, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro 8
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all'individuazione e alla definizione dei
compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione
nelle strutture di livello dirigenziale generale
dell'amministrazione.
3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o
piu' decreti ministeriali si provvede, altresi', alla
ripartizione dei contingenti di personale appartenente alle
aree degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e
delle elevate professionalita' nei profili professionali,
nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali
e periferiche, in cui si articola l'amministrazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2,
ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale di
cui al presente regolamento opera avvalendosi dei
preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale
con competenze prevalenti nei settori di attribuzione delle
medesime."
 
Art. 7

Modifiche alla Tabella A allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78

1. La Tabella A, allegata al decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

Note all'art. 7:
- Per l'argomento della Tabella A allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
n. 78, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della sua attuazione, si provvede con successivi decreti ministeriali, da adottare, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. La decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente regolamento si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base dei decreti di cui al comma 1, ciascun ufficio di livello dirigenziale di livello generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.
3. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 4095

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, settimo comma
della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«La determinazione del numero e delle competenze
degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si
articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'
la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.»
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.»
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni). - 1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»