Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 22 novembre 2023
Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico-professionale per i marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la cui partecipazione comporta l'ulteriore ferma di anni cinque.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 972, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «Codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che la partecipazione dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma;
Visto l'art. 972, comma 1-bis, del Codice dell'ordinamento militare, il quale dispone che la ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllore del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° luglio 2021 recante «individuazione dei corsi di particolare livello tecnico per i marescialli dell'Aeronautica militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di ferma aggiuntiva, di cui al citato art. 972, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 12 agosto 2021, n. 142;
Ravvisata la necessita' di individuare con un decreto del Ministro della difesa i corsi di particolare livello tecnico, non riconducibili a quelli previsti dal comma 1-bis dell'art. 972 del Codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione da parte dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque;

Decreta:

Art. 1
Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all'art. 972, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono di seguito individuati:
a) corso interforze, della durata di diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica cyber di secondo livello, rilasciata dal Centro alti studi della difesa;
b) corsi erogati dalle singole Forze armate, della durata non inferiore a diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica cyber di secondo livello.
 
Art. 2
Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli della Marina
militare

1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all'art. 972, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli della Marina, sono di seguito individuati:
a) corso di formazione per operatori di volo, di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero di quattro mesi, se svolto all'estero.
 
Art. 3
Corsi di particolare livello tecnico per i marescialli
dell'Aeronautica militare

1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all'art. 972, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare, sono di seguito individuati:
a) corsi per il conseguimento delle professionalita' legate al settore della sperimentazione, di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero quattro mesi, se svolto all'estero;
b) corso per il conseguimento della licenza di manutentore di aeromobili in applicazione delle disposizioni normative di settore di livello nazionale e internazionale.
 
Art. 4

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della difesa 1° luglio 2021 richiamato in premessa e' abrogato.
Roma, 22 novembre 2023

Il Ministro: Crosetto