Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
DECRETO 20 ottobre 2023 |
Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali. (Decreto n. 203/2023). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, e l'art. 14, comma 6; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6; Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR; Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»; Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023; Visto l'accordo ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto 30 giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; Visto il decreto 5 gennaio 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, di adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all'art. 3, comma 5, del sopracitato decreto legislativo n. 13/2013, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto; Visto il decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; Visto il decreto 15 giugno 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, recante «Adozione del rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - manutenzione 2022»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 108 del 19 luglio 2023; Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle imprese e del made in Italy; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, rep. atti n. 202/CSR del 6 settembre 2023; Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi l'11 ottobre 2023; Ritenuto di accogliere la proposta della 7° Commissione permanente del Senato finalizzato alla ridenominazione dell'area tecnologica 5 «Sistema casa» con la nuova denominazione «Sistema casa e ambiente costruito» in quanto tale nuova denominazione risulta completa e puntuale in riferimento alle lavorazioni edili, nonche' in riferimento alla denominazione a cui si fa ricorso in ambito europeo; Tenuto conto della proposte della 7° Commissione permanente del Senato di ricondurre a un'unica area di riferimento i profili professionali afferenti alle costruzioni e di declinare nell'area tecnologica 5 «Sistema casa e ambiente costruito» ulteriori profili professionali, e dell'opportunita' di valutare tali proposte nell'ambito della revisione e costante adeguamento delle figure professionali previsto dal presente decreto e dall'art. 10, comma 2, lettera b) della legge n. 99 del 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorita' definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy: a) le aree tecnologiche di riferimento; b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Individuazione delle aree tecnologiche
1. Al fine di rispondere alle principali sfide nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica, nonche' ai fabbisogni formativi, scientifici, tecnologici e tecnico-professionali espressi dal mondo del lavoro, gli ITS Academy realizzano i propri percorsi formativi con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: Area n. 1 - Energia; Area n. 2 - Mobilita' sostenibile e logistica; Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita; Area n. 4 - Sistema agroalimentare; Area n. 5 - Sistema casa e ambiente costruito; Area n. 6 - Meccatronica; Area n. 7 - Sistema moda; Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attivita' artistiche e culturali e per il turismo; Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'area n. 1 «Ambiente, energia e sostenibilita'», e' equipollente all'area 1 «Energia», cosi' come definita all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011. 3. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal comma 1 del presente articolo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano gia' presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022. 4. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a piu' di una delle aree tecnologiche di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo. |
| Art. 3
Figure professionali nazionali di riferimento
1. Le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al presente decreto. 2. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilita' in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali di cui al comma 1 sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonche' del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 3. Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, e' definito all'allegato 2 al presente decreto. Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. - European Qualifications Framework) di cui alla Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017, recepita con il decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, universita' e della ricerca recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13» e con il decreto 15 giugno 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, recante «Adozione del rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022» ed e' connotato da conoscenze, abilita' specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili. 4. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli standard nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonche' alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche. 5. I profili di cui al comma 4 sono proposti annualmente dall'ITS Academy alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa. 6. L'articolazione nei profili a livello territoriale e' espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono: a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse; b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali. 7. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022, il Comitato nazionale ITS Academy propone l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area. |
| Art. 4
Percorsi formativi triennali di sesto livello EQF
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. I percorsi formativi triennali di sesto livello EQF in essere, gia' consentiti dalla normativa previgente alla legge n. 99/2022, sono disciplinati dal presente decreto. |
| Art. 5
Requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy
1. L'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy e' consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di scuola secondaria di secondo grado; b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno ottocento ore. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), della legge n. 99/2022, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in eta' lavorativa, e' assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza gia' acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto e' esercitabile anche da coloro che, gia' in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. 3. Il riconoscimento di crediti e' applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell'art. 5 comma 3, lettera c), della legge n. 99/2022, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca. 4. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS Academy che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento. 5. Le Fondazioni ITS Academy definiscono altresi' i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal comitato tecnico scientifico. |
| Art. 6
Percorsi formativi «ibridi»
1. Le Fondazioni ITS Academy appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune Unita' formative atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curricolo rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo. 2. Le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalita' di collaborazione. La titolarita' del corso, nonche' tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS Academy dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo. 3. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS Academy per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo. |
| Art. 7
Diplomi
1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF, sulla base dei modelli adottati ai sensi del decreto attuativo di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 5, comma 2, della legge n. 99/2022. 2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. 3. Per favorire la riconoscibilita' e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma e' corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement. 4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validita' nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. |
| Art. 8
Passaggio al nuovo ordinamento
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi gia' avviati, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. 2. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel presente decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS Academy confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'allegato 3 al presente decreto. |
| Art. 9
Clausola di salvaguardia
1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. |
| Art. 10
Clausola finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 20 ottobre 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2797 |
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