Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2023, n. 178 |
Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 3 e l' articolo 13, laddove e' previsto che al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 giugno 2023, i relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri, cosi' come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e in particolare l'articolo 3, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'articolo 1, comma 1047; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154» e, in particolare, l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e, in particolare, l'articolo 4-bis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attivita' culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, la tabella 3 allegata al predetto decreto, contenente l'incremento della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 1, che, in considerazione della grave crisi del settore ippico, al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, prevede l'istituzione di una ulteriore posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il comma 2 del menzionato articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il quale dispone « [...] il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, comma 452, che incrementa di 263 posti la dotazione organica dell'Area dei funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per le esigenze dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 54, che ha incrementato, la dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con conseguente rideterminazione, per quanto concerne la sezione Agricoltura, in 10 posizioni di livello dirigenziale generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unita' nell'area Funzionari, 365 unita' nell'area Assistenti e n. 8 unita' nell'area Operatori; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Considerato che il menzionato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha ulteriormente incrementato la dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di due posizioni dirigenziale di livello generale, sei posizioni dirigenziali di livello non generale, 60 unita' nell'area Funzionari e 30 unita' nell'area Assistenti; Informate le organizzazioni sindacali in data 18 luglio 2023; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Funzioni ed organizzazione del Ministero
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa europea e nazionale. 2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero. 3. Il Ministero, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; b) Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela, della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. 5. Per assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi e dei programmi delle funzioni assegnate ai Dipartimenti dal Ministro, nonche' delle funzioni trasversali, e' istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto, a cui partecipano i Capi Dipartimento. Il comitato si riunisce una volta al mese o su richiesta del Capo di Gabinetto.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - Suppl. Ordinario n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) il d.gls 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato l'abrogazione della presente lettera. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. (4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete)». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022: «Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste). - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; 3) al comma 2 ((e' aggiunto, in fine)), il seguente periodo: «Sono altresi' attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita' alimentare, ((che esso esercita)) garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»; b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste». 3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022: «Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ((fino al 30 ottobre 2023)), i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023: «Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri (e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)). - Omissis... 5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Omissis...». - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA. f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340. (3) (21) 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. ((20)) 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria. -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 424, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo". -------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 41, comma 5) che "Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo." --------------- AGGIORNAMENTO 20 Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che "La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20".». - Si riporta il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - Suppl. Ordinario n. 163. - Si riporta l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001: «Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di personale). - Omissis... 3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa. Omissis...». - Si riporta l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2001: «Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di personale). - Omissis... 4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalita' richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'fedelta' preparazione tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'". (7) (9) (11) (12) Omissis... AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49". ------------ AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49". ------------ AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49". ------------ AGGIORNAMENTO (12) La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 436) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".». - Si riporta il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Suppl. Ordinario n. 112. - Si riporta il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Suppl. Ordinario n. 93. - Si riporta l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. Ordinario n. 244: «Art. 1 - Omissis... 1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Omissis...». - Si riporta il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ordinario n. 197. - Si riporta la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. - Si riporta il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. - Si riporta il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. - Si riporta il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018. - Si riporta l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023: «Art. 30 (Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura). - Omissis... 3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati; b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis e' abrogata; c) le parole: «Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse; d) l'articolo 16 e' abrogato. Omissis...». - Si riporta l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018: «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ((richiede)) il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (2) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 7) che la presente modifica ha effetto dal 31 marzo 2020.». - Si riporta il contenuto della tabella 3 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, relativo alla «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 288 del 12 dicembre 2018: «Tabella 3 (articolo 3, comma 1) Dotazione organica trasferita dal MIBAC al MIPAAFT Dotazione organica Dirigente I fascia: 1 Dirigente II fascia: 2 Totale dirigenti: 3 A3: 20 A2: 22 A1: 0 Totale personale aree: 42 Totale complessivo: 45». - Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2019. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate (in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019: «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo). - Omissis... 4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Omissis...». - Si riporta il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019. - Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020. - Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente il «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020. - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022: «Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023. Omissis...». - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022: «Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - Omissis... 2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, (entro un anno) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Omissis...». - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, concernente «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022: «Art. 15 (Proroga di termini in materia di agricoltura). - Omissis... 3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno». Omissis...». - Per i riferimenti dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, si veda nelle note relative alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. «Art. 1 - Omissis 452. Per le esigenze dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero e' autorizzato ad assumere un contingente di 300 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalita' di cui al presente comma e' inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. E' altresi' autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento. Omissis». - Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023. «Art. 54 (Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC). - 1. In complementarieta' con l'attuazione delle misure del PNRR ((di titolarita')) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuita' all'attuazione della politica agricola comune per il periodo ((2023-2027)) e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione ((di esecuzione)) della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e' istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. 2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti: a) supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115; b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115. 4. Per il funzionamento dell'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ((, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero e' rideterminata)) in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unita' nell'area dei funzionari, 365 unita' nell'area degli assistenti e 8 unita' nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzioni, per il biennio 2023-2024 e' autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unita' di personale, di cui 40 unita' da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 e' autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attivita' per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115. 6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA e' articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformita' con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici. 7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, e' autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA e' incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita' di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzioni, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui ((a decorrere dall'anno 2024)), si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, cosi' come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del ((programma «Fondi di riserva e speciali")) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023. «Art. 1. (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - 1. Omissis 2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Omissis». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023.
Note all'art. 1: - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 ottobre 2012, C 326/47. - Si riporta in particolare l'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «Art. 38 - 1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune». - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note relative alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3: «Art. 5 (I dipartimenti). - Omissis 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. Omissis». |
| Allegato 1
Tabella A (prevista dall'articolo 7, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE AGRICOLTURA
======================================= | Ruolo agricoltura | Unita' | +=========================+===========+ |Qualifiche dirigenziali | | +-------------------------+-----------+ |Dirigente di 1ª fascia | 11| +-------------------------+-----------+ |Dirigente di 2ª fascia | 46 *| +-------------------------+-----------+ | Totale | 57| +-------------------------+-----------+ |Aree | | +-------------------------+-----------+ |Area Funzionari | 521| +-------------------------+-----------+ |Area Assistenti | 395| +-------------------------+-----------+ |Area Operatori | 8| +-------------------------+-----------+ | Totale aree | 924| +-------------------------+-----------+ | Totale | 981| +-------------------------+-----------+ * di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.
Tabella B (prevista dall'articolo 7, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE ISPETTORATO
======================================= | Ruolo ICQRF | Unita' | +=========================+===========+ | Qualifiche dirigenziali | | +-------------------------+-----------+ | Dirigente di 1ª fascia | 4| +-------------------------+-----------+ | Dirigente di 2ª fascia | 23| +-------------------------+-----------+ | Totale| 27| +-------------------------+-----------+ |Aree | | +-------------------------+-----------+ |Area Funzionari | 635| +-------------------------+-----------+ |Area Assistenti | 410| +-------------------------+-----------+ |Area Operatori | 9 | +-------------------------+-----------+ | Totale aree| 1054| +-------------------------+-----------+ | Totale| 1081| +-------------------------+-----------+
TOTALE COMPLESSIVO: 2062 |
| Art. 2
Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale
1. Il Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale sovrintende e coordina l'attivita' delle Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni: a) cura delle relazioni internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, per le materie di spettanza del Ministero; b) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nella fase di formazione della normativa unionale nel settore agricolo, rurale e forestale, salvo quello relativo alla pesca, del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, per quanto concerne la rubrica relativa al settore agricoltura, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dai fondi della Politica agricola comune (PAC), programmazione e gestione degli interventi unionali di regolazione del mercato nel settore agricolo e agroalimentare, gestione delle misure e degli interventi nazionali di sviluppo rurale; cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEAGA e FEASR; c) riconoscimento degli Organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione dell'attivita' dei medesimi; d) interventi di aiuto agli indigenti e di contrasto agli sprechi alimentari; e) rapporti tra agricoltura e ambiente, anche nell'ottica della tutela e della valorizzazione della biodiversita' vegetale e zootecnica; f) politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, gestione sostenibile delle risorse naturali, attivita' di ricerca in agricoltura; g) gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di contatto e coordinamento per le materie disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19; regolazione delle sementi e dei materiali di propagazione vegetale; h) elaborazione e coordinamento delle linee di politica forestale; i) promozione dell'economia montana e forestale, delle relative filiere produttive, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale. 2. Il Dipartimento e' Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115, in raccordo con le Autorita' di gestione regionali, gli Organismi intermedi individuati dal Piano ed il sistema degli Organismi pagatori. 3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono funzioni di collaborazione diretta con l'Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027 ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e che, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, svolgono, fatte salve le competenze delle Direzioni generali del Dipartimento e senza sovrapporsi alle stesse, i seguenti compiti: supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115, supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115. 4. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: a) la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea svolge le funzioni individuate di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. la trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; 1.2. la rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali, salvi quelli relativi alla pesca, negli organismi internazionali multilaterali, quali il G7 e il G20, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e le risorse alimentari (FAO); 1.3. la definizione dei contingenti e degli ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; 1.4. l'attuazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; 1.5. le attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; 1.6. la gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; 1.7. la gestione delle attivita' ministeriali in UNESCO; 1.8. le attivita' connesse alla regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati in riferimento alle attivita' svolte; 1.9. la partecipazione alla stipula di accordi di cooperazione con Paesi terzi; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari a livello europeo ed internazionale per gli aspetti di mercato, gli interventi settoriali, e i pagamenti diretti; 2.2. la partecipazione ai processi di elaborazione della posizione del Ministero nella fase ascendente del processo di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC) e di determinazione del contenuto dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; 2.3. la predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'attuazione del diritto europeo in materia di organizzazioni di mercato agricolo ed agroalimentare, degli interventi settoriali, nonche' di pagamenti diretti; 2.4. l'analisi, il monitoraggio e la valutazione sullo stato di attuazione della PAC, la rappresentanza dell'Amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per l'elaborazione della normativa di settore; 2.5. la preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri agricoli dell'U.E.; 2.6. la tenuta dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi, per le tematiche connesse agli aspetti di mercato, agli interventi settoriali e ai pagamenti diretti della politica agricola comune; 2.7. la cura delle relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; 2.8. l'attuazione delle norme del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); 2.9. il monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero delle imprese e del made in Italy e gli enti competenti in materia; 2.10. il supporto al Capo Dipartimento nella funzione di Autorita' di gestione nazionale del Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027, nei settori di propria competenza; 2.11. cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEAGA, mediante il coordinamento delle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti relativi al Fondi FEAGA e FEASR e la partecipazione alle riunioni dell'Organo di conciliazione; 3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, e' di competenza della Direzione il riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e la supervisione dell'attivita' dei medesimi, in qualita' di Autorita' competente ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2116; 4) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono di competenza della Direzione le attivita' di competenza relative alle politiche sulla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al riutilizzo delle eccedenze alimentari ed alla limitazione degli sprechi; b) la Direzione generale dello sviluppo rurale svolge le funzioni di cui alle lettere b), e), f), g) del comma 1 dell'articolo 2. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b), sono di competenza della Direzione: 1.1. la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; 1.2. l'elaborazione e il coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea e gestione delle misure e degli interventi nazionali di sviluppo rurale; 1.3. il coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura a valere sui fondi europei; 1.4. l'elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita' dell'impresa agricola e sulla pluriattivita' in agricoltura; 1.5. l'esame delle problematiche in materia di aiuti di Stato con esclusione del settore della pesca e dell'acquacoltura; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. la tutela e la valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale; 2.2. il miglioramento della sostenibilita' dei processi produttivi agricoli e zootecnici, incluso il benessere animale per la parte di competenza del Ministero, e la definizione delle relative regole di certificazione, ivi comprese quelle sulla riduzione delle immissioni e sul sistema di produzione integrata; 2.3. gli adempimenti relativi al regolamento (UE) n. 511/2014 per gli aspetti di competenza; 2.4. la salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; 2.5. la tenuta dei libri genealogici del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e dei libri genealogici di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonche' l'attivita' di raccolta dati in allevamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018; 2.6. le attivita' in materia faunistico-venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie; 2.7. il Supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, nelle settori di propria competenza; 2.8. cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEASR; 3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera f), sono di competenza della Direzione: 3.1. gli interventi relativi alle grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nonche' gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale e di bonifica idraulica; 3.2. gli adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; 3.3. l'attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture e infrastrutture fondiarie connesse all'attivita' agricola; 3.4. la gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e sulle strutture aziendali, dei rischi fitosanitari sulle produzioni vegetali, delle malattie epizootiche e per lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; 3.5. le attivita' riguardanti la meccanizzazione agricola a valere sui fondi europei; 3.6. l'esame e l'approfondimento delle problematiche in materia di aiuti di Stato; 3.7. l'identificazione dei programmi nazionali di ricerca, anche elaborando l'indirizzo degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; 3.8. le attivita' finalizzate all'innovazione e al trasferimento tecnologico in agricoltura a valere sui fondi europei; 3.9. l'elaborazione e l'esame della disciplina generale e il coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; 4) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 4.1. coordinamento e gestione del settore dei materiali di propagazione e dei registri delle varieta' di specie agrarie, ortive, frutticole, della vite e ornamentali; 4.2. la gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto e di sorveglianza per le materie disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e coordinamento dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19; 4.3. coordinamento e gestione dei fertilizzanti e adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari; 4.4. gli adempimenti connessi all'attuazione della normativa europea sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agroambientali; c) la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste svolge le funzioni di cui alle lettere h) e i) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera h) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. la rappresentanza e la tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale; 1.2. il coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; 1.3. l'elaborazione delle linee di politica forestale, della montagna in coerenza con il Fondo Nazionale per lo sviluppo della montagna (FOSMIT) e degli usi civici, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; 1.4. il controllo e il monitoraggio del consumo del suolo forestale; 1.5. l'elaborazione e il coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera i) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. il coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali; 2.2. il coordinamento e la tutela dei patrimoni genetici e del materiale di propagazione forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale; 2.3. la tutela e la valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; 2.4. la tutela e la valorizzazione della biodiversita' forestale; 2.5. gli adempimenti relativi al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, per gli aspetti di competenza; 2.6. la gestione degli interventi forestali di cui alla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 132; 2.7. gli adempimenti relativi all'attuazione regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, limitatamente alla materia prima legno e ai relativi prodotti di cui al suo allegato 1, in collaborazione e coordinamento con l'Autorita' nazionale competente sulle altre materie prime e prodotti oggetto del medesimo Regolamento; 2.8. la certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; 2.9. la tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; 2.10. le attivita' relative alle agro-energie e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, fatte salve le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del made in Italy; 2.11. il supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027, per i settori di competenza. 5. Il Dipartimento si articola complessivamente in venti uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021. - Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L. 435/1. - Si riporta in particolare l'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115: «Art. 123 (Autorita' di gestione). - 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorita' di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorita' di gestione regionali a cui incombe la responsabilita' di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorita' di gestione nazionale e, se del caso, le autorita' di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC. 2. L'autorita' di gestione e' responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare: a) che esista un sistema di informazione elettronico di cui all'articolo 130; b) che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi: i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione, ove opportuno; ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorita' di gestione e la registrazione degli output e dei risultati; c) che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2, nonche' sui requisiti relativi alla condizionalita' sociale stabiliti ai sensi del titolo III, capo I, sezione 3, da applicare a livello di azienda agricola; d) che la valutazione ex ante di cui all'articolo 139 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione; e) che sia istituito il piano di valutazione di cui all'articolo 140, paragrafo 4, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione; f) che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorita' del medesimo; g) che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione e' stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116; h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione; i) che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti; j) che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5; k) che sia data pubblicita' al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando: i) i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parita' di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilita' offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e ii) gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC. Per il sostegno finanziato dal FEAGA, ove opportuno, gli Stati membri affinche' l'autorita' di gestione utilizzi gli strumenti e le strutture di visibilita' e comunicazione utilizzati dal FEASR. 3. Laddove le autorita' di gestione regionali di cui al paragrafo 1, secondo comma, siano responsabili dell'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 2, l'autorita' di gestione nazionale assicura un adeguato coordinamento tra tali autorita' al fine di garantire coerenza e uniformita' nella progettazione e nell'attuazione del piano strategico della PAC. 4. L'autorita' di gestione nazionale o, se del caso, le autorita' di gestione regionali possono delegare le funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l'autorita' di gestione delegante rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvede affinche' sussistano le opportune disposizioni che consentano all' organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni. 5. La Commissione puo' adottare atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicita' e visibilita' di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.». - Il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023. - Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13: «Art. 54 - (Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC) - 1. Omissis 2. Omissis 3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti: a) supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115; b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115. Omissis». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note relative all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 3, numero 16) del regolamento (UE) 2021/2115: «Art. 3 (Definizioni). - Omissis 16) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilita' di un'autorita' di gestione nazionale o regionale che svolge mansioni per conto di tale autorita'; Omissis». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note relative all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 124 del regolamento (UE) 2021/2115: «Art. 124 (Comitato di monitoraggio). - 1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato nazionale che monitora l'attuazione del piano strategico della PAC entro tre mesi dalla data in cui allo Stato membro viene notificata la decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC. Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sul coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali se istituiti a norma del paragrafo 5, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'applicazione del principio di trasparenza. Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali. Ciascuno Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri del comitato di monitoraggio. 2. Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorita' pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 106, paragrafo 3. Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto. Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio. I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva. 3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare: a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali; b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali; c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento; d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonche' l'eventuale seguito dato ai risultati; e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC; f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilita'; g) il rafforzamento delle capacita' amministrative per le autorita' pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso. 4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su: a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione; c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso; d) eventuali proposte dell'autorita' di gestione per la modifica del piano strategico della PAC. 5. Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato puo' istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Il presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a tali comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.». - Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L 435/187. - Si riporta l'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2116: «Art. 8 (Autorita' competente). - 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorita' a livello ministeriale competente per: a) il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2; b) la designazione e il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10; c) la designazione, e la revoca della designazione, di un organismo di certificazione di cui all'articolo 12, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato; d) l'esecuzione dei compiti affidati all'autorita' competente in virtu' del presente capo. 2. Sulla base dell'esame delle condizioni minime che la Commissione dovra' adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorita' competente decide, con atto formale, in merito al rilascio o, in seguito a revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento e del riconoscimento dell'organismo di coordinamento. 3. L'autorita' competente decide, con atto formale, in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato. 4. L'autorita' competente informa immediatamente la Commissione in merito a tutti i riconoscimenti e a tutte le revoche del riconoscimento dell'organismo pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento, nonche' in merito alla designazione, e alla revoca della designazione, dell'organismo di certificazione.». - Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ordinario n. 129. - Si riporta l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83: «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo ((per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e)) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.». - Il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2014, L. 150/59. - Il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 recante «Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 1993 - Suppl. Ordinario n. 5. - Per i riferimenti del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, si veda nelle note relative all'articolo 2. - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52: «Art. 4 (Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione). - 1. Le attivita' inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro validazione. 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine; b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale; c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonche' di personale di adeguata qualificazione; d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4; e) personalita' giuridica senza fini di lucro; f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto; g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorita' nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012. 3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, puo' essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4. 4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che puo' essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati. 5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilita' delle modalita' di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.». - La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41. - Si riporta l'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: «Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria). - 1. Omissis; 2. Omissis; 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. Omissis». - La legge 8 novembre 1986, n. 752 recante «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 1986. - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1993. - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004. - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021. - Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19: «Art. 5 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attivita' di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonche' l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante. 2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti ambiti di competenze: a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria; b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; c) coordinamento dei controlli all'importazione; d) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione)) e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; e) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione)) e gestione della disciplina delle sementi; f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie ((all'esportazione)); g) formazione, audit e comunicazione; h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN). 3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale e' individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore e' comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali. 4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete: a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonche' all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e agli altri Stati membri; d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7; e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonche' di prescrizioni piu' severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale; f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformita' agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c); g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonche' la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali; i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale; m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale; o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale; p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonche' dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale; q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali; r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualita' delle produzioni vegetali nonche' la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute; t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attivita' per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.». - Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 giugno 2023, L 150/206. - La legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992. - Si riporta l'articolo 8 quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150: «Art. 8-quinquies - Omissis 3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.». - La legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013. Si riporta l'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10: «Art. 7 - Omissis; ((2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.)); Omissis 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. Omissis». |
| Art. 3
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica
1. Il Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica sovrintende e coordina l'attivita' delle rispettive Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni: a) adozione degli interventi a sostegno e sviluppo della competitivita' delle filiere e dei distretti, del lavoro in agricoltura e degli interventi di contrasto al caporalato; b) valorizzazione del sistema agroalimentare, tracciabilita' delle produzioni e certificazioni, sviluppo dell'agricoltura biologica e integrata e dell'economia circolare; c) sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli; d) adozione degli interventi a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; e) gestione del reclutamento, dello sviluppo delle risorse umane e del contenzioso in materia di personale; f) svolgimento delle attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale, la gestione comune dei beni e servizi; g) gestione dei sistemi informativi, del SIAN, nonche' delle attivita' di comunicazione, informazione, promozione e partecipazione a fiere ed eventi. 2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti cinque uffici di livello dirigenziale generale: a) La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare svolge le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. l'elaborazione, in collaborazione con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, e l'attuazione delle linee di politica nazionale di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; 1.2. la gestione degli incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera e di distretto del cibo; 1.3. l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche' della trasformazione dei prodotti agricoli, fatte salve le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy; 1.4. in coordinamento con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, la gestione degli strumenti e degli incentivi a valere su fondi nazionali per l'attuazione delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile, femminile e di ricambio generazionale, ivi compresi i contratti agrari e la ricomposizione fondiaria, delle politiche imprenditoriali in agricoltura, della meccanizzazione agricola, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in agricoltura e degli strumenti finanziari e di accesso al credito per le imprese agricole e agroalimentari; 1.5. l'esercizio delle competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, anche con riferimento al contrasto al caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 1.6. l'approfondimento delle problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione; 2) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. l'adozione di interventi di sviluppo dell'economia circolare nel settore agricolo e agroalimentare; 2.2. l'elaborazione della disciplina generale e di coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare per la protezione dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG; 2.3. l'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di Disciplinari produzione; 2.4. la certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; 2.5. la promozione e valorizzazione del settore vitivinicolo; 2.6. l'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura, ferme restando le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy; 2.7. lo sviluppo delle politiche di contrasto allo spreco alimentare e al recupero delle eccedenze in coordinamento con la direzione delle politiche internazionali e dell'Unione europea; 2.8. l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; 2.9. il supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini; 2.10. l'elaborazione della disciplina generale e l'attivita' di coordinamento in materia di agricoltura biologica; 2.11. la definizione del regime e delle modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; 2.12. la definizione dei requisiti e delle norme tecniche relative alle misure agroambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse; 2.13. l'esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; 2.14. il riconoscimento e il sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; 2.15. la gestione della borsa merci e della vendita diretta dei prodotti agricoli; 2.16. le attivita' relative alla trasparenza dei mercati e alle commissioni uniche nazionali; 2.17. il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; b) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1. In particolare, sono di competenza della Direzione: 1) la definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; 2) le attivita' di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico; 3) l'attivita' di prevenzione e di contrasto al doping; 4) l'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'allevamento e la definizione dei piani allevatoriali e la gestione dei Libri genealogici di propria competenza; 5) la gestione delle attivita' inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attivita' ippica; 6) la gestione delle attivita' di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; 7) la programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche; 8) la gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella; 9) l'organizzazione e il supporto all'attivita' degli organi giustiziali; 10) la promozione dell'ippica; 11) la gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV; 12) la gestione dei rapporti con le societa' di corse e con gli organismi associativi; 13) la gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo nonche' delle provvidenze all'allevamento; c) la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e, per le funzioni di propria competenza si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. In particolare, sono di competenza della Direzione: 1) la programmazione nazionale e l'elaborazione delle linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso il piano strategico nazionale per l'acquacoltura; 2) la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi nazionali nell'ambito della politica della pesca e dell'acquacoltura, nelle relazioni con l'UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la FAO, l'OCSE e l'OMC e le organizzazioni regionali di pesca, anche nelle relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 3) la ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; 4) l'attivita' di gestione e uso di dati nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (UE) n. 1004/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, e delle norme europee in materia; 5) la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, e delle relative norme europee; 6) l'elaborazione della disciplina generale e l'attivita' di coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura; 7) la gestione delle risorse ittiche marine, dell'importazione e dell'esportazione dei prodotti ittici, anche ai sensi delle normative europee finalizzate a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; 8) la tutela, la valorizzazione, la tracciabilita' e la valorizzazione della qualita' dei prodotti ittici, anche attraverso l'elaborazione e il coordinamento delle linee politiche e strategiche di sviluppo della filiera; 9) la gestione della borsa merci e della vendita diretta dei prodotti ittici della produzione primaria nazionale; 10) l'adozione delle misure tecniche e di gestione relative all'attivita' di pesca marittima; 11) le attivita' afferenti al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura; 12) la gestione degli aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, nonche' la gestione del Fondo per il credito peschereccio. d) la Direzione generale e delle risorse umane svolge le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1. In particolare, sono di competenza della Direzione: 1) la gestione unificata delle risorse umane; 2) la selezione, il reclutamento, l'adozione degli atti di mobilita' esterna ed interna, per il personale nei ruoli dell'ICQRF previa intesa con il Capo Dipartimento; 3) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale, istruzione e gestione del relativo contenzioso; 4) i procedimenti disciplinari; 5) le attivita' di formazione e aggiornamento professionale; 6) le relazioni con le organizzazioni sindacali, il supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; 7) l'elaborazione delle politiche del personale per le pari opportunita'; 8) l'attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro; 9) l'organizzazione e gestione della biblioteca del Ministero; 10) il coordinamento e la gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; 11) l'attivita' di vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di ammasso; e) la Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio svolge le funzioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera f) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. l'attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; 1.2. la gestione unificata delle risorse strumentali; 1.3. l'attivita' di centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni e servizi d'interesse di tutte le diverse articolazioni del Ministero; 1.4. la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; 1.5. la gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 1.6. l'attivita' di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 1.7. il coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; nonche' la predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. l'attivita' di competenza del Ministero relativa al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74; 2.2. l'adempimento dei compiti per l'attuazione della transizione digitale previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2.3. le attivita' finalizzate alla transizione alla modalita' operativa digitale e conseguenti processi di riorganizzazione; 2.4. le attivita' di comunicazione e di informazione nelle materie di competenza del Ministero; 2.5. in coordinamento con la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare, la promozione dei prodotti di qualita' agricoli ed agroalimentari e dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG; 2.6. il coordinamento delle attivita' di promozione di competenza delle altre strutture del Ministero; 2.7. la diffusione dell'educazione alimentare di carattere non sanitario e l'attivazione di campagne di comunicazione istituzionale nelle scuole; 2.8. la predisposizione di servizi informativi di pubblica utilita' per i consumatori; 2.9. le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; 2.10. la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media; 2.11. la promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito europea e internazionale, anche ai sensi del regolamento (UE) 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. 3. La Direzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' Autorita' unica competente per il coordinamento dell'attivita' di controllo di tutte le autorita' di controllo nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonche' Autorita' di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA). 4. Presso il Dipartimento e' previsto un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici del Dipartimento. 5. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: pianificazione strategica con riferimento agli strumenti, gli investimenti e gli incentivi di competenza; gestione e supporto al coordinamento di attivita' e progetti trasversali a piu' Direzioni Generali; coordinamento, in collaborazione con la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare, delle politiche di sviluppo delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero; gestione e coordinamento delle attivita' di rilevazione statistica, ricerca e studi di competenza del Dipartimento; gestione dei rapporti con le Regioni e con gli enti territoriali; rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Il Dipartimento si articola complessivamente in ventiquattro uffici dirigenziali non generali.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n.199 recante «Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 27 marzo 1958: «Art 1 (Disposizioni generali). - Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilita' dei generi alimentari; b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari; d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione; f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente legge. Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2011: «Art. 2 (Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata). - Omissis. comma 3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti. Omissis». - Per i riferimenti alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, si veda nella nota precedente. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4: «Art 2 (Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata). - Omissis comma 6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; b) la disciplina produttiva; c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema; d) adeguate misure di vigilanza e controllo. Omissis». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004: «Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera arbitrale). - 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al D.M. 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto istante. 2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo. 3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 1998. - Il regolamento (CE) n. 1004/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 recante «REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 157 del 20 giugno 2017. - Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante «REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre 2009, L 343/1. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989. «Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. 4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta.». - Si riporta il testo dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018. «Art. 01. (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - [1. Le funzioni gia' attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis. ] 2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro. 3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni: a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in autonomia organizzativa; b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4; [c) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a.; ] [d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.] 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. ». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida (196). A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese (193) mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.». - Il regolamento (CE) 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante «REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 novembre 2014, L 317/56. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. |
| Art. 4 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy, sovrintende e coordina l'attivita' delle rispettive Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni: a) attivita' di carattere amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49; b) attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare, nonche' in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198; c) prevenzione e repressione degli illeciti nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; d) vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) elaborazione dei programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori, ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231; f) comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi, per le tematiche di competenza del Dipartimento. 2. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Ispettorato si avvale della centrale unica di committenza e della stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli acquisti di beni e servizi aventi importi superiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'Ispettorato ha il coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF. 3. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate: a) La Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS) svolge le funzioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. la gestione del bilancio dell'Ispettorato; 1.2. l'analisi e la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato in collaborazione con la Direzione Generale uffici territoriali e laboratori e relativa contabilita' economico-analitica; 1.3. il supporto tecnico-organizzativo all'attivita' contrattuale di contrattazione collettiva integrativa; 1.4. la formazione specifica per il personale dell'Ispettorato; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. l'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali, anche avvalendosi degli uffici territoriali; 2.2. la cura dei rapporti con la Commissione UE e con le Autorita' competenti degli Stati membri UE in materia di pratiche commerciali sleali; 3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 3.1. l'espletamento delle procedure sanzionatorie in caso di infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, nonche' di infrazioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare di competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso; 3.2. l'avvio delle procedure di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; b) la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) svolge le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. la programmazione delle attivita' istituzionali; 1.2. l'analisi economiche delle filiere e l'analisi del rischio; 1.3. l'approvazione dei piani di controllo e tariffari; 1.4. l'attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. il riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione nell'ambito dei regimi di produzione di qualita' registrata e previsti da normativa nazionale e europea; 2.2. la vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata, anche avvalendosi degli uffici territoriali; 2.3. la tenuta dei rapporti con la Commissione europea e con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; c) la Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori (TERR) svolge le funzioni di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 a livello centrale e attraverso gli Uffici territoriali e i Laboratori. In particolare, sono di competenza della Direzione: 1) il controllo e il campionamento dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione nei settori di competenza; 2) l'attuazione dei procedimenti sanzionatori delegati dalla Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie e relativo contenzioso, nonche' l'emissione dei ruoli per le ordinanze-ingiunzioni emesse; 3) la collaborazione con la Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e con la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari per la vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione; analisi dei campioni e attivita' di ricerca; 4) il monitoraggio e la valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; 5) il coordinamento della gestione e la manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; 6) la verifica della qualita' dei laboratori; 7) l'aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 8) la promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico; 9) l'analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e la gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi. 3. Il Dipartimento si articola complessivamente in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, a livello territoriale, in undici uffici di livello dirigenziale non generale e quattro laboratori, ciascuno dei quali costituisce un ufficio di livello dirigenziale non generale.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2001. «Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di personale). - Omissis comma 3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa. Omissis». - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021. - Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1986. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006: «comma 1047 (Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari). - Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». - Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005. - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto- legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2001. «Art. 3. (Disposizioni in materia di controlli e di personale). - Omissis 3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa. 4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalita' richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanita'» Omissis». - Per i riferimenti all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note relative all'articolo 4. - Si riporta il testo dell'articolo 62, 63 e 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12 «Articolo 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze). In vigore dal 1° aprile 2023 - 1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 4. L'allegato di cui al comma 2 puo' essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonche' per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori. 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante. 7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse: a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g). 8. L'allegato II.4 puo' essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata e' formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalita' disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata. 10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo. 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o piu' stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalita' di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attivita' di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice. 12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, e' responsabile del rispetto del codice per le attivita' a essa direttamente imputabili, quali: a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza. 13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attivita' di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attivita' di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attivita' di propria pertinenza. 14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purche' almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione e' effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante e' responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di committenza. 17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. 18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).». «Articolo 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza). In vigore dal 1° aprile 2023 - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo periodo. 2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. 3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62. 4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. 5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda: a) la capacita' di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacita' di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacita' di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attivita' di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione. 7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono: a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi; b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale; c) all'esperienza maturata nell'attivita' di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni. 8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresi' una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato. 9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro, che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. 11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza; b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attivita'; c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti. 12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento. 13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita' attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo' stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta.». «Articolo 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti). In vigore dal 1 aprile 2023 - 1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita' governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto. 5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unita' operative distinte, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo puo' essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unita' operativa distinta. 6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e' quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto. 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice. 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche' l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi. 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto: a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi. 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo' essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto. 14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48. 15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione. 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e' l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l'importo da prendere in considerazione e' l'importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. 18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale e' determinato in base all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. 19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23. 20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo oggetto. 21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformita' alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. 22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20. 23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e' determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita', le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita' o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi e' determinato in base all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice. 25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le disposizioni relative alla principale attivita' cui la prestazione e' destinata. 26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue: a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni; c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non e' soggetta a tali disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni. 27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto e' aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche' l'importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. 28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l'articolo 137. 29. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004. «Art. 1 (Denominazioni di vendita nazionali) - comma 8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: «2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi» |
| Art. 5 Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
1. Con provvedimento del Ministro viene individuato, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti alla legge 6 novembre 2012, n. 190, si veda nelle note relative alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190: «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - Omissis 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». |
| Art. 6
Organismi operativi
1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e le funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' come modificato dall' articolo 17-septies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti europei nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti europei e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere. Esercita le funzioni di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2010, recante «Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016: «Art. 7 (Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni). - 1. Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni: a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualita' delle produzioni agroalimentari; b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali; g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi; h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale; i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche' delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree; l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale; m) contrasto al commercio illegale nonche' controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11; n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e statistiche ad essi relative; p) attivita' di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco; q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; s) educazione ambientale; t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna; u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363. (( z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri. )) 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.». - Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si veda nella nota precedente. - Si riporta l'articolo 8, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177: «Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato). - Omissis. 2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: omissis c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente: «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.». - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010. - Si riporta l'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' come modificato dall' articolo 17-septies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: «Art. 174-bis- (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) - Omissis 2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'in-terno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.». - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005. - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100: «Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1. Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, e' definita l'organizzazione del reparto medesimo (2). 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». |
| Art. 7
Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento. 2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonche' dell'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in quindici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in sessantanove, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione. 3. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. 4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019. «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo) - Omissis 3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019- Suppl. Ordinario n. 45: «Art. 1 - Omissis. Comma 166. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualita' della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unita', da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e' rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.». - Per i riferimenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nella nota precedente. - Si riporta l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1 - Omissis. Comma 167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.». - Il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022. - Si riporta l'articolo 19 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4: «Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023. 2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ». - Per i riferimenti dell'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si veda nelle note relative alle premesse. - Per i riferimenti del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si veda nelle note relative alle premesse. - Si riporta l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44: «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - Omissis 3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', le unita' di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalita' tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note relative alle premesse. - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». - Per i riferimenti della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note relative alle premesse, - Si riporta l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: Omissis e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». |
| Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, sono abrogati. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. 4. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 ottobre 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, Il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1536
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, si veda nelle note relative alle premesse. - Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, si veda nelle note relative alle premesse. - Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, si veda nelle note relative alle premesse. |
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