Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2023, n. 178
Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 3 e l' articolo 13, laddove e' previsto che al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 giugno 2023, i relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri, cosi' come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e in particolare l'articolo 3, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'articolo 1, comma 1047;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154» e, in particolare, l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e, in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attivita' culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, la tabella 3 allegata al predetto decreto, contenente l'incremento della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 1, che, in considerazione della grave crisi del settore ippico, al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, prevede l'istituzione di una ulteriore posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il comma 2 del menzionato articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il quale dispone « [...] il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, comma 452, che incrementa di 263 posti la dotazione organica dell'Area dei funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per le esigenze dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 54, che ha incrementato, la dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con conseguente rideterminazione, per quanto concerne la sezione Agricoltura, in 10 posizioni di livello dirigenziale generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unita' nell'area Funzionari, 365 unita' nell'area Assistenti e n. 8 unita' nell'area Operatori;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Considerato che il menzionato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha ulteriormente incrementato la dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di due posizioni dirigenziale di livello generale, sei posizioni dirigenziali di livello non generale, 60 unita' nell'area Funzionari e 30 unita' nell'area Assistenti;
Informate le organizzazioni sindacali in data 18 luglio 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni ed organizzazione del Ministero

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa europea e nazionale.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.
3. Il Ministero, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela, della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.
5. Per assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi e dei programmi delle funzioni assegnate ai Dipartimenti dal Ministro, nonche' delle funzioni trasversali, e' istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto, a cui partecipano i Capi Dipartimento. Il comitato si riunisce una volta al mese o su richiesta del Capo di Gabinetto.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - Suppl. Ordinario n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) il d.gls 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato
l'abrogazione della presente lettera.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta))
, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti
di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c)
previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante
organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali. (4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del
comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico
riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla
ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle
che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di
effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete)».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 2022:
«Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste). - 1. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la
denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 33: 1) il comma 1
e' abrogato; 2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste»; 3) al comma 2
((e' aggiunto, in fine)), il seguente periodo: «Sono
altresi' attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita'
alimentare, ((che esso esercita)) garantendo la sicurezza
delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e
dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di
gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di
cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e
degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni
agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»; b)
la rubrica del Capo VII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste». 3. Le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ((fino al 30 ottobre
2023))
, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi
decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144
del 22 giugno 2023:
«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri (e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale)). - Omissis...
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei
Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per
l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41.
Omissis...».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti
emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei
Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti
normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione
comportanti spese ed atti generali attuativi di norme
comunitarie; c-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 14 AGOSTO
2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15
OTTOBRE 2013, N. 119; d) provvedimenti dei comitati
interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed
altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle
lettere b) e c); e) IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA
CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA. f)
provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio
immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; f-ter) atti e contratti
concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma
9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che
approvano contratti delle amministrazioni dello Stato,
escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo ,
ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi
prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se
di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla
normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello
Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo
del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a
carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia
stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che
il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di
sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la
Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo
determinato, a controllo preventivo in relazione a
situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in
sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli
previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e'
competente in ogni caso la sezione centrale del controllo
di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo
preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo
nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE
2000, N. 340. (3) (21) 3. Le sezioni riunite della Corte
dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire
che singoli atti di notevole rilievo finanziario,
individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano
sottoposti all'esame della Corte per un periodo
determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti
entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma
rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono
gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei
conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al
Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle
amministrazioni regionali, il controllo della gestione
concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle
leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti
riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli
regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni
della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni
interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi
altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni
comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei
mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure
conseguenzialmente adottate. ((20)) 7. Restano ferme,
relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche',
relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n.
259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni
sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio
delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte
dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e
puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti
diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere
alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame
di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni
trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla
Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da'
avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in
quanto compatibile con le disposizioni della presente
legge, la disciplina in materia di controlli successivi
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge
11 luglio 1980, n. 312. 9. per l'esercizio delle
attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge, le
norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione
del controllo e' composta dal presidente della Corte dei
conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti
al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli
uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in
quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il
presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione
preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta
competenza per tipologia di controllo o per materia e
deliberano con un numero minimo di quindici votanti.
L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della
Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione
preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati
assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente
dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per
ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle
sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo
di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in
adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di
attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri
per la loro composizione da parte del presidente della
Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di
deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito
dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la
sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui
insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la
legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far
parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce
la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al
controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i
previsti programmi annuali, ma da questi possono
temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in
relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono
tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla
sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non
si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle
materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
-------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 16 settembre 1999,
n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre
1999, n. 424, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con
riguardo al procedimento di controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti sul regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28
luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, sono ridotti ad un terzo". -------------- AGGIORNAMENTO
(13) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha
disposto (con l'art. 41, comma 5) che "Per le delibere del
CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo
della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni, sono ridotti di un terzo." ---------------
AGGIORNAMENTO 20 Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha
disposto (con l'art. 7, comma 7) che "La Corte dei conti
riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.
20".».
- Si riporta il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999 - Suppl. Ordinario n. 163.
- Si riporta l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio (Ulteriori
interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina)» convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio
2001:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - Omissis...
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
Omissis...».
- Si riporta l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio (Ulteriori
interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina)» convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio
2001:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - Omissis...
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'fedelta' preparazione tecnica, onerosita' e
rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria,
e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per
il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
(7) (9) (11) (12)
Omissis...
AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini
del riconoscimento della specifica professionalita'
richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli,
anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare,
da parte del personale dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari, e' autorizzata, per l'anno 2020,
la spesa di 2 milioni di euro quale incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".
------------ AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini
del riconoscimento della specifica professionalita'
richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli,
anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare,
da parte del personale dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49". ------------ AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre
2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che
"Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49". ------------ AGGIORNAMENTO (12) La L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma
436) che "Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, da destinare all'incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".».
- Si riporta il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Suppl.
Ordinario n. 112.
- Si riporta il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2005 - Suppl. Ordinario n. 93.
- Si riporta l'articolo 1, comma 1047, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. Ordinario n.
244:
«Art. 1 - Omissis...
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita'
di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita'
registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari" e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Omissis...».
- Si riporta il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254
del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ordinario n. 197.
- Si riporta la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265
del 13 novembre 2012.
- Si riporta il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013.
- Si riporta il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della
legge 6 novembre 2012, n. 190», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
- Si riporta il decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del
sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23
giugno 2018.
- Si riporta l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2023:
«Art. 30 (Potenziamento dei sistemi di controllo sui
prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle
erogazioni finanziarie all'agricoltura). - Omissis...
3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3,
lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati; b) la
lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis e' abrogata; c)
le parole: «Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e
successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse; d)
l'articolo 16 e' abrogato.
Omissis...».
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'» convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ((richiede)) il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. (2) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L.
19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-ter,
comma 7) che la presente modifica ha effetto dal 31 marzo
2020.».
- Si riporta il contenuto della tabella 3 allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2018, relativo alla «Individuazione e definizione
della disciplina per il trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 288 del 12
dicembre 2018:
«Tabella 3 (articolo 3, comma 1)
Dotazione organica trasferita dal MIBAC al MIPAAFT
Dotazione organica
Dirigente I fascia: 1
Dirigente II fascia: 2
Totale dirigenti: 3
A3: 20
A2: 22
A1: 0
Totale personale aree: 42
Totale complessivo: 45».
- Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 28 marzo 2019.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate (in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni» convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre
2019:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo). - Omissis...
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre
2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale
per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai
fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale.
Omissis...».
- Si riporta il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.
116, recante «Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2019.
- Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente
«Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 4 marzo 2020.
- Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente il
«Regolamento recante modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020.
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 1 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022:
«Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle
articolazioni del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali). - 1. Al fine di garantire il
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
in considerazione della grave crisi del settore ippico, i
posti di funzione dirigenziale di livello generale presso
il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da
destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di
livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo
di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di
270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.
Omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 2 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022:
«Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle
articolazioni del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali). - Omissis...
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modifica, (entro un anno) dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il proprio
regolamento di organizzazione e la propria pianta organica
con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97.
Omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, concernente
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022:
«Art. 15 (Proroga di termini in materia di
agricoltura). - Omissis...
3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».
Omissis...».
- Per i riferimenti dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, si veda
nelle note relative alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.
«Art. 1 - Omissis
452. Per le esigenze dell'attivita' di contrasto alle
pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera
agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei
prodotti agroalimentari e della reputazione del made in
Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, il medesimo
Ministero e' autorizzato ad assumere un contingente di 300
unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari
prevista dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con incremento
di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al
reclutamento del predetto contingente di personale si
provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso
l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le
assunzioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalita' di cui
al presente comma e' inoltre autorizzata, per l'anno 2023,
la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la
gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per
le maggiori spese di funzionamento derivanti
dall'assunzione del contingente di personale previsto dal
medesimo comma. E' altresi' autorizzata la spesa di 675.000
euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale
dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro
straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 24 febbraio 2023.
«Art. 54 (Autorita' di gestione nazionale del piano
strategico della PAC). - 1. In complementarieta' con
l'attuazione delle misure del PNRR ((di titolarita')) del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, al fine di assicurare continuita'
all'attuazione della politica agricola comune per il
periodo ((2023-2027)) e rafforzare le strutture
amministrative preposte alla gestione del Piano strategico
della PAC approvato con decisione ((di esecuzione)) della
Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione
dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2
dicembre 2021, e' istituita presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, l'Autorita' di gestione nazionale del piano
strategico della PAC 2023-2027.
2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano
strategico della PAC si articola in due uffici di livello
dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con
incarico di livello dirigenziale non generale conferito
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorita' di
gestione regionali e gli organismi intermedi di cui
all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE)
2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui
all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorita' di gestione
nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento
delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ((, la
dotazione organica del personale della sezione Agricoltura
del medesimo Ministero e' rideterminata))
in 10 posizioni
dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali
di livello non generale, 461 unita' nell'area dei
funzionari, 365 unita' nell'area degli assistenti e 8
unita' nell'area degli operatori. In relazione alla nuova
dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzioni, per il biennio 2023-2024 e'
autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica, come rideterminata ai sensi del
presente comma, un contingente di 50 unita' di personale,
di cui 40 unita' da inquadrare nell'area dei funzionari e
10 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti previste
dal sistema di classificazione professionale del personale
introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del
predetto contingente di personale si provvede mediante
concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della
Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
l'attuazione del presente comma e del comma 2 e'
autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di
2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono
istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la
sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello
dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione
Organismo di coordinamento, un ufficio di livello
dirigenziale non generale con funzioni di supporto
all'esercizio delle attivita' per la presentazione della
relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano
strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del
citato regolamento (UE) 2021/2115.
6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la
sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA e' articolata
in tre uffici di livello dirigenziale non generale,
preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo
agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio
informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano
strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi
informativi, certificata in conformita' con lo standard
internazionale ISO 27001.
L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del
regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento
della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.
7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui
ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi
pubblici, e' autorizzata la spesa di 718.000 euro per
l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica
dell'AGEA e' incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di
cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita' di cui ai
predetti commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzioni, per il biennio 2023-2024,
ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40
unita' di personale non dirigenziale da inquadrare
nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali,
mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche
o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno
2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e
7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro
annui ((a decorrere dall'anno 2024)), si provvede, per gli
anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del
fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di
competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte
corrente 2330, cosi' come incrementato dall'articolo 1,
comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del ((programma «Fondi di riserva e
speciali"))
della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche» convertito, con
modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
2023.
«Art. 1. (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - 1. Omissis
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204.
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41.
Omissis».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023.

Note all'art. 1:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
26 ottobre 2012, C 326/47.
- Si riporta in particolare l'articolo 38 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 38 - 1. L'Unione definisce e attua una politica
comune dell'agricoltura e della pesca.
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca
e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti. I
riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili
anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche
specifiche di questo settore. 2. Salvo contrarie
disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme
previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato
interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si veda nelle note relative alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3:
«Art. 5 (I dipartimenti). - Omissis
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
Omissis».
 
Allegato 1

Tabella A (prevista dall'articolo 7, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
SEZIONE AGRICOLTURA



=======================================
| Ruolo agricoltura | Unita' |
+=========================+===========+
|Qualifiche dirigenziali | |
+-------------------------+-----------+
|Dirigente di 1ª fascia | 11|
+-------------------------+-----------+
|Dirigente di 2ª fascia | 46 *|
+-------------------------+-----------+
| Totale | 57|
+-------------------------+-----------+
|Aree | |
+-------------------------+-----------+
|Area Funzionari | 521|
+-------------------------+-----------+
|Area Assistenti | 395|
+-------------------------+-----------+
|Area Operatori | 8|
+-------------------------+-----------+
| Totale aree | 924|
+-------------------------+-----------+
| Totale | 981|
+-------------------------+-----------+

* di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.

Tabella B (prevista dall'articolo 7, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
SEZIONE ISPETTORATO



=======================================
| Ruolo ICQRF | Unita' |
+=========================+===========+
| Qualifiche dirigenziali | |
+-------------------------+-----------+
| Dirigente di 1ª fascia | 4|
+-------------------------+-----------+
| Dirigente di 2ª fascia | 23|
+-------------------------+-----------+
| Totale| 27|
+-------------------------+-----------+
|Aree | |
+-------------------------+-----------+
|Area Funzionari | 635|
+-------------------------+-----------+
|Area Assistenti | 410|
+-------------------------+-----------+
|Area Operatori | 9 |
+-------------------------+-----------+
| Totale aree| 1054|
+-------------------------+-----------+
| Totale| 1081|
+-------------------------+-----------+

TOTALE COMPLESSIVO: 2062

 
Art. 2

Dipartimento della politica agricola comune
e dello sviluppo rurale

1. Il Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale sovrintende e coordina l'attivita' delle Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni:
a) cura delle relazioni internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, per le materie di spettanza del Ministero;
b) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nella fase di formazione della normativa unionale nel settore agricolo, rurale e forestale, salvo quello relativo alla pesca, del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, per quanto concerne la rubrica relativa al settore agricoltura, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dai fondi della Politica agricola comune (PAC), programmazione e gestione degli interventi unionali di regolazione del mercato nel settore agricolo e agroalimentare, gestione delle misure e degli interventi nazionali di sviluppo rurale; cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEAGA e FEASR;
c) riconoscimento degli Organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione dell'attivita' dei medesimi;
d) interventi di aiuto agli indigenti e di contrasto agli sprechi alimentari;
e) rapporti tra agricoltura e ambiente, anche nell'ottica della tutela e della valorizzazione della biodiversita' vegetale e zootecnica;
f) politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, gestione sostenibile delle risorse naturali, attivita' di ricerca in agricoltura;
g) gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di contatto e coordinamento per le materie disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19; regolazione delle sementi e dei materiali di propagazione vegetale;
h) elaborazione e coordinamento delle linee di politica forestale;
i) promozione dell'economia montana e forestale, delle relative filiere produttive, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale.
2. Il Dipartimento e' Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115, in raccordo con le Autorita' di gestione regionali, gli Organismi intermedi individuati dal Piano ed il sistema degli Organismi pagatori.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono funzioni di collaborazione diretta con l'Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027 ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e che, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, svolgono, fatte salve le competenze delle Direzioni generali del Dipartimento e senza sovrapporsi alle stesse, i seguenti compiti: supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115, supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:
a) la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea svolge le funzioni individuate di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
1.1. la trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali dell'Unione con i Paesi terzi;
1.2. la rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali, salvi quelli relativi alla pesca, negli organismi internazionali multilaterali, quali il G7 e il G20, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e le risorse alimentari (FAO);
1.3. la definizione dei contingenti e degli ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
1.4. l'attuazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti;
1.5. le attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963;
1.6. la gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche;
1.7. la gestione delle attivita' ministeriali in UNESCO;
1.8. le attivita' connesse alla regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati in riferimento alle attivita' svolte;
1.9. la partecipazione alla stipula di accordi di cooperazione con Paesi terzi;
2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari a livello europeo ed internazionale per gli aspetti di mercato, gli interventi settoriali, e i pagamenti diretti;
2.2. la partecipazione ai processi di elaborazione della posizione del Ministero nella fase ascendente del processo di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC) e di determinazione del contenuto dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica;
2.3. la predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'attuazione del diritto europeo in materia di organizzazioni di mercato agricolo ed agroalimentare, degli interventi settoriali, nonche' di pagamenti diretti;
2.4. l'analisi, il monitoraggio e la valutazione sullo stato di attuazione della PAC, la rappresentanza dell'Amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per l'elaborazione della normativa di settore;
2.5. la preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri agricoli dell'U.E.;
2.6. la tenuta dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi, per le tematiche connesse agli aspetti di mercato, agli interventi settoriali e ai pagamenti diretti della politica agricola comune;
2.7. la cura delle relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali;
2.8. l'attuazione delle norme del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
2.9. il monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero delle imprese e del made in Italy e gli enti competenti in materia;
2.10. il supporto al Capo Dipartimento nella funzione di Autorita' di gestione nazionale del Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027, nei settori di propria competenza;
2.11. cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEAGA, mediante il coordinamento delle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti relativi al Fondi FEAGA e FEASR e la partecipazione alle riunioni dell'Organo di conciliazione;
3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, e' di competenza della Direzione il riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e la supervisione dell'attivita' dei medesimi, in qualita' di Autorita' competente ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2116;
4) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono di competenza della Direzione le attivita' di competenza relative alle politiche sulla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al riutilizzo delle eccedenze alimentari ed alla limitazione degli sprechi;
b) la Direzione generale dello sviluppo rurale svolge le funzioni di cui alle lettere b), e), f), g) del comma 1 dell'articolo 2. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b), sono di competenza della Direzione:
1.1. la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale;
1.2. l'elaborazione e il coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea e gestione delle misure e degli interventi nazionali di sviluppo rurale;
1.3. il coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura a valere sui fondi europei;
1.4. l'elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita' dell'impresa agricola e sulla pluriattivita' in agricoltura;
1.5. l'esame delle problematiche in materia di aiuti di Stato con esclusione del settore della pesca e dell'acquacoltura;
2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. la tutela e la valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale;
2.2. il miglioramento della sostenibilita' dei processi produttivi agricoli e zootecnici, incluso il benessere animale per la parte di competenza del Ministero, e la definizione delle relative regole di certificazione, ivi comprese quelle sulla riduzione delle immissioni e sul sistema di produzione integrata;
2.3. gli adempimenti relativi al regolamento (UE) n. 511/2014 per gli aspetti di competenza;
2.4. la salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali;
2.5. la tenuta dei libri genealogici del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e dei libri genealogici di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonche' l'attivita' di raccolta dati in allevamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018;
2.6. le attivita' in materia faunistico-venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie;
2.7. il Supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, nelle settori di propria competenza;
2.8. cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEASR;
3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera f), sono di competenza della Direzione:
3.1. gli interventi relativi alle grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nonche' gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale e di bonifica idraulica;
3.2. gli adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari;
3.3. l'attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture e infrastrutture fondiarie connesse all'attivita' agricola;
3.4. la gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e sulle strutture aziendali, dei rischi fitosanitari sulle produzioni vegetali, delle malattie epizootiche e per lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;
3.5. le attivita' riguardanti la meccanizzazione agricola a valere sui fondi europei;
3.6. l'esame e l'approfondimento delle problematiche in materia di aiuti di Stato;
3.7. l'identificazione dei programmi nazionali di ricerca, anche elaborando l'indirizzo degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare;
3.8. le attivita' finalizzate all'innovazione e al trasferimento tecnologico in agricoltura a valere sui fondi europei;
3.9. l'elaborazione e l'esame della disciplina generale e il coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare;
4) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
4.1. coordinamento e gestione del settore dei materiali di propagazione e dei registri delle varieta' di specie agrarie, ortive, frutticole, della vite e ornamentali;
4.2. la gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto e di sorveglianza per le materie disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e coordinamento dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
4.3. coordinamento e gestione dei fertilizzanti e adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari;
4.4. gli adempimenti connessi all'attuazione della normativa europea sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agroambientali;
c) la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste svolge le funzioni di cui alle lettere h) e i) del comma 1. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera h) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
1.1. la rappresentanza e la tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale;
1.2. il coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali;
1.3. l'elaborazione delle linee di politica forestale, della montagna in coerenza con il Fondo Nazionale per lo sviluppo della montagna (FOSMIT) e degli usi civici, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
1.4. il controllo e il monitoraggio del consumo del suolo forestale;
1.5. l'elaborazione e il coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea;
2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera i) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. il coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali;
2.2. il coordinamento e la tutela dei patrimoni genetici e del materiale di propagazione forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale;
2.3. la tutela e la valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco;
2.4. la tutela e la valorizzazione della biodiversita' forestale;
2.5. gli adempimenti relativi al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, per gli aspetti di competenza;
2.6. la gestione degli interventi forestali di cui alla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 132;
2.7. gli adempimenti relativi all'attuazione regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, limitatamente alla materia prima legno e ai relativi prodotti di cui al suo allegato 1, in collaborazione e coordinamento con l'Autorita' nazionale competente sulle altre materie prime e prodotti oggetto del medesimo Regolamento;
2.8. la certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri;
2.9. la tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
2.10. le attivita' relative alle agro-energie e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, fatte salve le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del made in Italy;
2.11. il supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027, per i settori di competenza.
5. Il Dipartimento si articola complessivamente in venti uffici dirigenziali non generali.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 recante
«Norme per la protezione delle piante dagli organismi
nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021.
- Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021,
L. 435/1.
- Si riporta in particolare l'articolo 123 del
regolamento (UE) 2021/2115:
«Art. 123 (Autorita' di gestione). - 1. Ciascuno
Stato membro designa un'autorita' di gestione nazionale per
il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle
rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli
Stati membri possono designare autorita' di gestione
regionali a cui incombe la responsabilita' di talune o
tutte le funzioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri
assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di
gestione e di controllo in modo da garantire una chiara
ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorita'
di gestione nazionale e, se del caso, le autorita' di
gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri
sono responsabili del buon funzionamento del sistema per
tutta la durata del piano strategico della PAC.
2. L'autorita' di gestione e' responsabile
dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione
del piano strategico della PAC. Essa assicura in
particolare: a) che esista un sistema di informazione
elettronico di cui all'articolo 130; b) che gli
agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi
coinvolti nell'esecuzione degli interventi: i) siano
informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e
adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato
codice contabile per tutte le transazioni relative a
un'operazione, ove opportuno; ii) siano a conoscenza dei
requisiti concernenti la trasmissione dei dati
all'autorita' di gestione e la registrazione degli output e
dei risultati; c) che agli agricoltori e agli altri
beneficiari interessati siano fornite, se del caso con
mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui
requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA
stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2,
nonche' sui requisiti relativi alla condizionalita' sociale
stabiliti ai sensi del titolo III, capo I, sezione 3, da
applicare a livello di azienda agricola; d) che la
valutazione ex ante di cui all'articolo 139 sia conforme al
sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata
alla Commissione; e) che sia istituito il piano di
valutazione di cui all'articolo 140, paragrafo 4, che la
valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta
entro i termini fissati nel presente regolamento,
assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema
di monitoraggio e valutazione e siano presentate al
comitato di monitoraggio e alla Commissione; f) che il
comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i
documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano
strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e
priorita' del medesimo; g) che la relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di
tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la
relazione e' stata presentata al comitato di monitoraggio
in vista di un parere, sia presentata alla Commissione
conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma,
lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116; h) che siano
condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle
osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali
sull'efficacia dell'attuazione; i) che l'organismo pagatore
riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in
merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli
effettuati sugli interventi selezionati per il
finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti; j)
che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal
FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli
animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche
tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione
conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in
applicazione del paragrafo 5; k) che sia data pubblicita'
al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la
rete nazionale della PAC, informando: i) i potenziali
beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti
economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella
promozione della parita' di genere e le organizzazioni non
governative interessate (incluse le organizzazioni che
operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilita'
offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per
poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e ii) gli
agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i
contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo
rurale tramite il piano strategico della PAC. Per il
sostegno finanziato dal FEAGA, ove opportuno, gli Stati
membri affinche' l'autorita' di gestione utilizzi gli
strumenti e le strutture di visibilita' e comunicazione
utilizzati dal FEASR.
3. Laddove le autorita' di gestione regionali di cui
al paragrafo 1, secondo comma, siano responsabili
dell'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 2,
l'autorita' di gestione nazionale assicura un adeguato
coordinamento tra tali autorita' al fine di garantire
coerenza e uniformita' nella progettazione e
nell'attuazione del piano strategico della PAC.
4. L'autorita' di gestione nazionale o, se del caso,
le autorita' di gestione regionali possono delegare le
funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l'autorita' di
gestione delegante rimane pienamente responsabile
dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette
funzioni e provvede affinche' sussistano le opportune
disposizioni che consentano all' organismo intermedio di
disporre di tutte le informazioni e i dati necessari
all'espletamento delle proprie funzioni.
5. La Commissione puo' adottare atti di esecuzione
che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei
requisiti in materia di informazione, pubblicita' e
visibilita' di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.».
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 24 febbraio 2023.
- Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 3, del
decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13:
«Art. 54 - (Autorita' di gestione nazionale del piano
strategico della PAC) - 1. Omissis
2. Omissis
3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorita' di
gestione regionali e gli organismi intermedi di cui
all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE)
2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui
all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
Omissis».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note relative all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, numero 16) del
regolamento (UE) 2021/2115:
«Art. 3 (Definizioni). - Omissis
16) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo di
diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o
locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non
governative, che agisce sotto la responsabilita' di
un'autorita' di gestione nazionale o regionale che svolge
mansioni per conto di tale autorita';
Omissis».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note relative all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 124 del regolamento
(UE) 2021/2115:
«Art. 124 (Comitato di monitoraggio). - 1. Ciascuno
Stato membro istituisce un comitato nazionale che monitora
l'attuazione del piano strategico della PAC entro tre mesi
dalla data in cui allo Stato membro viene notificata la
decisione di esecuzione della Commissione recante
approvazione di un piano strategico della PAC. Ciascun
comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento
interno, che comprende disposizioni sul coordinamento con i
comitati di monitoraggio regionali se istituiti a norma del
paragrafo 5, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e
sull'applicazione del principio di trasparenza. Il comitato
di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed
esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti
dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei
suoi target finali. Ciascuno Stato membro pubblica il
regolamento interno e i pareri del comitato di
monitoraggio.
2. Ciascuno Stato membro decide la composizione del
comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza
equilibrata delle autorita' pubbliche competenti, degli
organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui
all'articolo 106, paragrafo 3. Ciascun membro del comitato
di monitoraggio ha diritto di voto. Lo Stato membro
pubblica online l'elenco dei membri del comitato di
monitoraggio. I rappresentanti della Commissione prendono
parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste
consultiva.
3. Il comitato di monitoraggio esamina in
particolare: a) i progressi compiuti nell'attuazione del
piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target
intermedi e finali; b) le problematiche che incidono
sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della
PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i
progressi verso la semplificazione e la riduzione degli
oneri amministrativi per i beneficiari finali; c) gli
elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento
di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto
regolamento; d) i progressi compiuti nello svolgimento
delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonche'
l'eventuale seguito dato ai risultati; e) le informazioni
pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano
strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della
PAC; f) l'attuazione di azioni di comunicazione e
visibilita'; g) il rafforzamento delle capacita'
amministrative per le autorita' pubbliche e gli agricoltori
e gli altri beneficiari, se del caso.
4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio
parere su: a) la metodologia e i criteri usati per la
selezione delle operazioni; b) le relazioni annuali
sull'efficacia dell'attuazione; c) il piano di valutazione
e le modifiche dello stesso; d) eventuali proposte
dell'autorita' di gestione per la modifica del piano
strategico della PAC. 5. Qualora siano stabiliti elementi a
livello regionale, lo Stato membro interessato puo'
istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare
l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato
di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Il
presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a tali
comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli
elementi stabiliti a livello regionale.».
- Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
6 dicembre 2021, L 435/187.
- Si riporta l'articolo 8 del regolamento (UE)
2021/2116:
«Art. 8 (Autorita' competente). - 1. Ciascuno Stato
membro designa un'autorita' a livello ministeriale
competente per: a) il rilascio, la revisione e la revoca
del riconoscimento degli organismi pagatori di cui
all'articolo 9, paragrafo 2; b) la designazione e il
rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento
dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10; c)
la designazione, e la revoca della designazione, di un
organismo di certificazione di cui all'articolo 12,
garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione
designato; d) l'esecuzione dei compiti affidati
all'autorita' competente in virtu' del presente capo.
2. Sulla base dell'esame delle condizioni minime che
la Commissione dovra' adottare ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 1, lettera a), l'autorita' competente decide, con
atto formale, in merito al rilascio o, in seguito a
revisione, alla revoca del riconoscimento dell'organismo
pagatore e in merito alla designazione e al riconoscimento
e alla revoca del riconoscimento e del riconoscimento
dell'organismo di coordinamento.
3. L'autorita' competente decide, con atto formale,
in merito alla designazione, e alla revoca della
designazione, dell'organismo di certificazione, garantendo
che vi sia sempre un organismo di certificazione designato.
4. L'autorita' competente informa immediatamente la
Commissione in merito a tutti i riconoscimenti e a tutte le
revoche del riconoscimento dell'organismo pagatore e in
merito alla designazione e al riconoscimento e alla revoca
del riconoscimento dell'organismo di coordinamento, nonche'
in merito alla designazione, e alla revoca della
designazione, dell'organismo di certificazione.».
- Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante
«Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Suppl.
Ordinario n. 129.
- Si riporta l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83:
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
((per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e))
per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
Europea.».
- Il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle misure di
conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo
di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e
alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti
dalla loro utilizzazione nell'Unione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2014,
L. 150/59.
- Il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante
«Disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio
2018.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529
recante «Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa
alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano
la commercializzazione degli animali di razza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 1993 - Suppl.
Ordinario n. 5.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 11 maggio
2018, n. 52, si veda nelle note relative all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 11
maggio 2018, n. 52:
«Art. 4 (Raccolta dei dati in allevamento e loro
gestione). - 1. Le attivita' inerenti la raccolta dei dati
in allevamento, finalizzate alla realizzazione del
programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o,
su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti
terzi al fine di favorire la specializzazione delle
attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro
validazione.
2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono
possedere i seguenti requisiti:
a) certificazione ICAR - Comitato internazionale
per la registrazione degli animali, con esclusione delle
specie equine e suine;
b) sede in Italia con articolazione territoriale
che garantisca la raccolta dei dati in allevamento
sull'intero territorio nazionale;
c) dotazione delle necessarie strutture e
attrezzature nonche' di personale di adeguata
qualificazione;
d) dotazione di un sistema informativo in grado di
organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con
l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di
cui al comma 4;
e) personalita' giuridica senza fini di lucro;
f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;
g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale
Autorita' nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.
3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad
alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di
arricchire le informazioni da mettere a disposizione per
l'erogazione della consulenza aziendale, puo' essere svolta
senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su
iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma
2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia,
siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c),
d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere
favorevole dal Comitato di cui al comma 4.
4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, istituisce con proprio
decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse
umane, finanziarie e strumentali a disposizione a
legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di
seguito Comitato, che puo' essere articolato per attitudine
produttiva, composto da rappresentanti dello stesso
Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute
e da rappresentanti delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione,
standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta
dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato
non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza,
indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque
denominati.
5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati,
organizzati, conservati e divulgati secondo le regole
stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla
compatibilita' delle modalita' di registrazione e
validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a
livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite
meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati
nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero
della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre
banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti
riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini
della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' ed i tempi con i quali sono resi
accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti
riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla
raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta
ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41.
- Si riporta l'articolo 18, comma 3, della legge 11
febbraio 1992, n. 157:
«Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria). - 1. Omissis;
2. Omissis;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.
Omissis».
- La legge 8 novembre 1986, n. 752 recante «Legge
pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 13 novembre 1986.
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante
«Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile
1993.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
95 del 23 aprile 2004.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 recante
«Norme per la protezione delle piante dagli organismi
nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 19:
«Art. 5 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il
Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e
rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e vigilanza
sull'applicazione delle attivita' di cui all'articolo 3, ai
sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625,
nonche' l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103
del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione
delle piante.
2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di
addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito
della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di
cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui
all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei
seguenti ambiti di competenze:
a) predisposizione e adozione degli atti del
Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di
segreteria;
b) funzionamento del Segretariato per le emergenze
fitosanitarie;
c) coordinamento dei controlli all'importazione;
d) coordinamento dei ((controlli relativi alla
certificazione e alla commercializzazione))
e gestione
della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;
e) coordinamento dei ((controlli relativi alla
certificazione e alla commercializzazione))
e gestione
della disciplina delle sementi;
f) coordinamento dei controlli all'esportazione e
rimozione delle barriere fitosanitarie
((all'esportazione));
g) formazione, audit e comunicazione;
h) adempimenti connessi al settore dei prodotti
fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).
3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale
e' individuato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale
con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore e'
comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La
sostituzione del direttore deve essere comunicata entro
trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali.
4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e
ferme restando le competenze del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio
fitosanitario centrale compete:
a) il coordinamento, la collaborazione e
l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi
fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la
protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le
Organizzazioni internazionali operanti nel settore
fitosanitario;
b) la designazione degli esperti che rappresentano
l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro
riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione
europea o da Organizzazioni internazionali, previo il
parere del Comitato fitosanitario nazionale;
c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla
Convenzione internazionale per la protezione delle piante
(CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471,
nonche' all'Organizzazione europea e mediterranea per la
protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e
agli altri Stati membri;
d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato
fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7;
e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle
piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure
operative, nonche' di prescrizioni piu' severe, ai sensi
dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo
parere del Comitato fitosanitario nazionale;
f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in
conformita' agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, lettera c);
g) l'adozione del Programma nazionale di indagine
degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano
nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo
47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui
agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato
fitosanitario nazionale;
h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed
alla diffusione sul territorio nazionale di organismi
nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonche' la
predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni
annuali;
i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario
degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il
parere del Comitato fitosanitario nazionale;
l) la designazione dei posti di controllo
frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del
Comitato fitosanitario nazionale;
m) la designazione delle stazioni da quarantena e
delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60
del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio
e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la
protezione delle piante;
n) la formazione e l'aggiornamento del personale di
cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario
nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario
nazionale e la tenuta del registro del personale del
Servizio fitosanitario nazionale;
o) la realizzazione del programma di audit, in
applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625,
sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;
p) la definizione delle norme riguardanti la
disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle
denominazioni e di ogni altro segno distintivo
dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario
nazionale, nonche' dei documenti di riconoscimento, delle
uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle
altre dotazioni, previo il parere del Comitato
fitosanitario nazionale;
q) la tenuta dei registri nazionali derivanti
dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625
e la definizione delle modalita' di trasmissione dei
relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
r) la raccolta e la divulgazione delle normative
fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni
tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed
internazionali;
s) il coordinamento dell'elaborazione di
disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare
lo stato fitosanitario, la qualita' delle produzioni
vegetali nonche' la concessione di deroghe alle
disposizioni in essi contenute;
t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle
attivita' per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo
di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE
128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di
relativo recepimento.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali definisce l'organizzazione del Servizio
fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 4 e delle attivita' di protezione
delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE)
2017/625.».
- Il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a
disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione
dall'Unione di determinate materie prime e determinati
prodotti associati alla deforestazione e al degrado
forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
9 giugno 2023, L 150/206.
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante «Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992.
- Si riporta l'articolo 8 quinquies, comma 3-quinquies,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150:
«Art. 8-quinquies - Omissis
3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente
legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede
all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni
previsti dalla convenzione di Washington.
All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in
lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993.».
- La legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante «Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.
Si riporta l'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14
gennaio 2013, n. 10:
«Art. 7 - Omissis;
((2. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad
opera dei comuni e per la redazione ed il periodico
aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli
elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui
gestione provvede il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un
albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo
pretorio, con la specificazione della localita' nella quale
esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa
ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi
monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato
periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito
internet, delle amministrazioni pubbliche e della
collettivita'.))
;
Omissis
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli
abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato
radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili,
dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere
obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
Omissis».
 
Art. 3

Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica

1. Il Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica sovrintende e coordina l'attivita' delle rispettive Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni:
a) adozione degli interventi a sostegno e sviluppo della competitivita' delle filiere e dei distretti, del lavoro in agricoltura e degli interventi di contrasto al caporalato;
b) valorizzazione del sistema agroalimentare, tracciabilita' delle produzioni e certificazioni, sviluppo dell'agricoltura biologica e integrata e dell'economia circolare;
c) sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli;
d) adozione degli interventi a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale;
e) gestione del reclutamento, dello sviluppo delle risorse umane e del contenzioso in materia di personale;
f) svolgimento delle attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale, la gestione comune dei beni e servizi;
g) gestione dei sistemi informativi, del SIAN, nonche' delle attivita' di comunicazione, informazione, promozione e partecipazione a fiere ed eventi.
2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti cinque uffici di livello dirigenziale generale:
a) La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare svolge le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
1.1. l'elaborazione, in collaborazione con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, e l'attuazione delle linee di politica nazionale di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto;
1.2. la gestione degli incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera e di distretto del cibo;
1.3. l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche' della trasformazione dei prodotti agricoli, fatte salve le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy;
1.4. in coordinamento con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, la gestione degli strumenti e degli incentivi a valere su fondi nazionali per l'attuazione delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile, femminile e di ricambio generazionale, ivi compresi i contratti agrari e la ricomposizione fondiaria, delle politiche imprenditoriali in agricoltura, della meccanizzazione agricola, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in agricoltura e degli strumenti finanziari e di accesso al credito per le imprese agricole e agroalimentari;
1.5. l'esercizio delle competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, anche con riferimento al contrasto al caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
1.6. l'approfondimento delle problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione;
2) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. l'adozione di interventi di sviluppo dell'economia circolare nel settore agricolo e agroalimentare;
2.2. l'elaborazione della disciplina generale e di coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare per la protezione dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG;
2.3. l'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di Disciplinari produzione;
2.4. la certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili;
2.5. la promozione e valorizzazione del settore vitivinicolo;
2.6. l'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura, ferme restando le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy;
2.7. lo sviluppo delle politiche di contrasto allo spreco alimentare e al recupero delle eccedenze in coordinamento con la direzione delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
2.8. l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199;
2.9. il supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini;
2.10. l'elaborazione della disciplina generale e l'attivita' di coordinamento in materia di agricoltura biologica;
2.11. la definizione del regime e delle modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4;
2.12. la definizione dei requisiti e delle norme tecniche relative alle misure agroambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse;
2.13. l'esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali;
2.14. il riconoscimento e il sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
2.15. la gestione della borsa merci e della vendita diretta dei prodotti agricoli;
2.16. le attivita' relative alla trasparenza dei mercati e alle commissioni uniche nazionali;
2.17. il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
b) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1. In particolare, sono di competenza della Direzione:
1) la definizione delle linee di sviluppo del settore ippico;
2) le attivita' di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico;
3) l'attivita' di prevenzione e di contrasto al doping;
4) l'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'allevamento e la definizione dei piani allevatoriali e la gestione dei Libri genealogici di propria competenza;
5) la gestione delle attivita' inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attivita' ippica;
6) la gestione delle attivita' di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
7) la programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche;
8) la gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella;
9) l'organizzazione e il supporto all'attivita' degli organi giustiziali;
10) la promozione dell'ippica;
11) la gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV;
12) la gestione dei rapporti con le societa' di corse e con gli organismi associativi;
13) la gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo nonche' delle provvidenze all'allevamento;
c) la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e, per le funzioni di propria competenza si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. In particolare, sono di competenza della Direzione:
1) la programmazione nazionale e l'elaborazione delle linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso il piano strategico nazionale per l'acquacoltura;
2) la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi nazionali nell'ambito della politica della pesca e dell'acquacoltura, nelle relazioni con l'UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la FAO, l'OCSE e l'OMC e le organizzazioni regionali di pesca, anche nelle relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
3) la ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura;
4) l'attivita' di gestione e uso di dati nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (UE) n. 1004/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, e delle norme europee in materia;
5) la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, e delle relative norme europee;
6) l'elaborazione della disciplina generale e l'attivita' di coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura;
7) la gestione delle risorse ittiche marine, dell'importazione e dell'esportazione dei prodotti ittici, anche ai sensi delle normative europee finalizzate a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
8) la tutela, la valorizzazione, la tracciabilita' e la valorizzazione della qualita' dei prodotti ittici, anche attraverso l'elaborazione e il coordinamento delle linee politiche e strategiche di sviluppo della filiera;
9) la gestione della borsa merci e della vendita diretta dei prodotti ittici della produzione primaria nazionale;
10) l'adozione delle misure tecniche e di gestione relative all'attivita' di pesca marittima;
11) le attivita' afferenti al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;
12) la gestione degli aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, nonche' la gestione del Fondo per il credito peschereccio.
d) la Direzione generale e delle risorse umane svolge le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1. In particolare, sono di competenza della Direzione:
1) la gestione unificata delle risorse umane;
2) la selezione, il reclutamento, l'adozione degli atti di mobilita' esterna ed interna, per il personale nei ruoli dell'ICQRF previa intesa con il Capo Dipartimento;
3) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale, istruzione e gestione del relativo contenzioso;
4) i procedimenti disciplinari;
5) le attivita' di formazione e aggiornamento professionale;
6) le relazioni con le organizzazioni sindacali, il supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa;
7) l'elaborazione delle politiche del personale per le pari opportunita';
8) l'attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro;
9) l'organizzazione e gestione della biblioteca del Ministero;
10) il coordinamento e la gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico;
11) l'attivita' di vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di ammasso;
e) la Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio svolge le funzioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera f) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
1.1. l'attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale;
1.2. la gestione unificata delle risorse strumentali;
1.3. l'attivita' di centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni e servizi d'interesse di tutte le diverse articolazioni del Ministero;
1.4. la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero;
1.5. la gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
1.6. l'attivita' di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
1.7. il coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; nonche' la predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero;
2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. l'attivita' di competenza del Ministero relativa al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;
2.2. l'adempimento dei compiti per l'attuazione della transizione digitale previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2.3. le attivita' finalizzate alla transizione alla modalita' operativa digitale e conseguenti processi di riorganizzazione;
2.4. le attivita' di comunicazione e di informazione nelle materie di competenza del Ministero;
2.5. in coordinamento con la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare, la promozione dei prodotti di qualita' agricoli ed agroalimentari e dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG;
2.6. il coordinamento delle attivita' di promozione di competenza delle altre strutture del Ministero;
2.7. la diffusione dell'educazione alimentare di carattere non sanitario e l'attivazione di campagne di comunicazione istituzionale nelle scuole;
2.8. la predisposizione di servizi informativi di pubblica utilita' per i consumatori;
2.9. le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
2.10. la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media;
2.11. la promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito europea e internazionale, anche ai sensi del regolamento (UE) 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio.
3. La Direzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' Autorita' unica competente per il coordinamento dell'attivita' di controllo di tutte le autorita' di controllo nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonche' Autorita' di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA).
4. Presso il Dipartimento e' previsto un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici del Dipartimento.
5. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: pianificazione strategica con riferimento agli strumenti, gli investimenti e gli incentivi di competenza; gestione e supporto al coordinamento di attivita' e progetti trasversali a piu' Direzioni Generali; coordinamento, in collaborazione con la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare, delle politiche di sviluppo delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero; gestione e coordinamento delle attivita' di rilevazione statistica, ricerca e studi di competenza del Dipartimento; gestione dei rapporti con le Regioni e con gli enti territoriali; rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il Dipartimento si articola complessivamente in ventiquattro uffici dirigenziali non generali.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
marzo 1958, n.199 recante «Devoluzione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 27 marzo 1958:
«Art 1 (Disposizioni generali). - Sono demandati al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali
concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai
bisogni ed alle disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare
studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi
per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del
Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di
vendita dei generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali,
assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della
alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni
alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno
abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della
nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della
alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso
l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con
l'abrogazione delle norme relative, e' soppresso in virtu'
della presente legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a)
che riguardano i generi alimentari trasformati
industrialmente, vengono esercitate dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero
dell'industria e del commercio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della
legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti
alimentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del
19 febbraio 2011:
«Art. 2 (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata). - Omissis.
comma 3. E' istituito il «Sistema di qualita'
nazionale di produzione integrata», di seguito denominato
«Sistema». Il Sistema e' finalizzato a garantire una
qualita' del prodotto finale significativamente superiore
alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le
attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in
conformita' a norme tecniche di produzione integrata, come
definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme
tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di
controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme
vigenti.
Omissis».
- Per i riferimenti alla legge 3 febbraio 2011, n. 4,
si veda nella nota precedente.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, della
legge 3 febbraio 2011, n. 4:
«Art 2 (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata). - Omissis
comma 6. Con successivi provvedimenti, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un
organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in
gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di
definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del
Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i
prodotti conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante «Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della L. 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004:
«Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale). - 1. In caso di crediti vantati dagli
imprenditori agricoli nei confronti della pubblica
amministrazione, la camera nazionale arbitrale in
agricoltura di cui al D.M. 1° luglio 2002, n. 743 del
Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia
stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara'
definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di
credito potranno tenere conto di tale certificazione ai
fini della valutazione complessiva delle garanzie
dell'imprenditore agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera
nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su
proposta degli organi della camera medesima, con decreto
ministeriale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169 «Regolamento recante norme per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo
3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 1998.
- Il regolamento (CE) n. 1004/2017 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 recante
«REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO che istituisce un
quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di
dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza
scientifica relativa alla politica comune della pesca e che
abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio
(rifusione»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L. 157 del 20 giugno 2017.
- Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del
20 novembre 2009, recante «REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n.
2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.
509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
22 dicembre 2009, L 343/1.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989.
«Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1.
Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i
dati informativi, anche in forma individuale, relativi
all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da
questi detenuti in ragione della propria attivita'
istituzionale o raccolti per finalita' statistiche,
necessari per i trattamenti statistici previsti dal
programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui
siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di
statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i
dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma
individuale, necessari per i trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali
del soggetto richiedente;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b)
del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste
dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti
di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31
marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 01 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74 «Riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge
28 luglio 2016, n. 154», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018.
«Art. 01. (Attribuzione di funzioni al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali). - [1. Le
funzioni gia' attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative
all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti
ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che
nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie,
contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti
interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al
Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 15-bis. ]
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione
appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e
all'esecuzione dei relativi accordi quadro.
3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento,
organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui
all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui
all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c), d), ed e), che
li svolge anche in autonomia organizzativa;
b) definizione del modello organizzativo e delle
regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo
aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi
degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui
all'articolo 9, comma 4;
[c) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3,
comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol
S.p.a.; ]
[d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli
operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti
sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.]
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto
al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente
rideterminazione della dotazione organica del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA,
fermo restando che le eventuali successive modifiche della
dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono
secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida (196). A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese (193) mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma
1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore
civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID
per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una
guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali
previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.».
- Il regolamento (CE) 1144/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante «REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad azioni
di informazione e di promozione riguardanti i prodotti
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e
che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
4 novembre 2014, L 317/56.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
 
Art. 4
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy, sovrintende e coordina l'attivita' delle rispettive Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni:
a) attivita' di carattere amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;
b) attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare, nonche' in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198;
c) prevenzione e repressione degli illeciti nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;
d) vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) elaborazione dei programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori, ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
f) comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi, per le tematiche di competenza del Dipartimento.
2. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Ispettorato si avvale della centrale unica di committenza e della stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli acquisti di beni e servizi aventi importi superiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'Ispettorato ha il coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
3. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) La Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS) svolge le funzioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
1.1. la gestione del bilancio dell'Ispettorato;
1.2. l'analisi e la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato in collaborazione con la Direzione Generale uffici territoriali e laboratori e relativa contabilita' economico-analitica;
1.3. il supporto tecnico-organizzativo all'attivita' contrattuale di contrattazione collettiva integrativa;
1.4. la formazione specifica per il personale dell'Ispettorato;
2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. l'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali, anche avvalendosi degli uffici territoriali;
2.2. la cura dei rapporti con la Commissione UE e con le Autorita' competenti degli Stati membri UE in materia di pratiche commerciali sleali;
3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
3.1. l'espletamento delle procedure sanzionatorie in caso di infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, nonche' di infrazioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare di competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso;
3.2. l'avvio delle procedure di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli;
b) la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) svolge le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In particolare:
1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
1.1. la programmazione delle attivita' istituzionali;
1.2. l'analisi economiche delle filiere e l'analisi del rischio;
1.3. l'approvazione dei piani di controllo e tariffari;
1.4. l'attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono di competenza della Direzione:
2.1. il riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione nell'ambito dei regimi di produzione di qualita' registrata e previsti da normativa nazionale e europea;
2.2. la vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata, anche avvalendosi degli uffici territoriali;
2.3. la tenuta dei rapporti con la Commissione europea e con altri organismi di controllo nazionali e internazionali;
c) la Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori (TERR) svolge le funzioni di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 a livello centrale e attraverso gli Uffici territoriali e i Laboratori. In particolare, sono di competenza della Direzione:
1) il controllo e il campionamento dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione nei settori di competenza;
2) l'attuazione dei procedimenti sanzionatori delegati dalla Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie e relativo contenzioso, nonche' l'emissione dei ruoli per le ordinanze-ingiunzioni emesse;
3) la collaborazione con la Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e con la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari per la vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione; analisi dei campioni e attivita' di ricerca;
4) il monitoraggio e la valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori;
5) il coordinamento della gestione e la manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato;
6) la verifica della qualita' dei laboratori;
7) l'aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
8) la promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico;
9) l'analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e la gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi.
3. Il Dipartimento si articola complessivamente in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, a livello territoriale, in undici uffici di livello dirigenziale non generale e quattro laboratori, ciascuno dei quali costituisce un ufficio di livello dirigenziale non generale.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49
«Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
8 del 11 gennaio 2001.
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - Omissis
comma 3. L'Ispettorato centrale repressione frodi,
anche ai fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette
dipendenze del Ministro delle politiche agricole e
forestali; opera con organico proprio ed autonomia
organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa.
Omissis».
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in
materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra
imprese nella filiera agricola e alimentare nonche'
dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in
materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e
alimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del
30 novembre 2021.
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462
recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e
repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 1986.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1047,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006:
«comma 1047 (Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari). - Le funzioni
statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli
organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di
produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono
demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato
centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.».
- Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231 recante «Interventi urgenti in agricoltura e
per gli organismi pubblici del settore, nonche' per
contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere
agroalimentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212
del 12 settembre 2005.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
decreto- legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 recante
«Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
8 del 11 gennaio 2001.
«Art. 3. (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - Omissis
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto «Sanita'»
Omissis».
- Per i riferimenti all'articolo 1, comma 1047, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note relative
all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 62, 63 e 14 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12
«Articolo 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). In vigore dal 1° aprile 2023 - 1. Tutte le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo non superiore alle soglie previste per gli
affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo
pari o inferiore a 500.000 euro, nonche' attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. Per effettuare le procedure di importo superiore
alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti
devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e
dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo
periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di
gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti
necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i
requisiti premianti. In sede di prima applicazione del
codice, l'allegato II.4 e' abrogato a decorrere dalla data
di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
4. L'allegato di cui al comma 2 puo' essere integrato
con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la
efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63
e del relativo regime sanzionatorio, nonche' per il
coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo
quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma
8 dell'articolo 63, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di
qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle
soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture
avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attivita' di committenza ausiliaria ai
sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi
del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza
qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza anche per importi superiori ai livelli di
qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo:
a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi
e lavori ricorrendo a una centrale di committenza
qualificata;
b) ricorrono per attivita' di committenza
ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z),
dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a
stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 14 nonche' ad affidamenti di lavori di
manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di
euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici
di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e
dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il
territorio regionale di riferimento. Se il bene o il
servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno della stazione appaltante,
oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione
appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti
territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono
qualificate per l'esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle
lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione,
ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una
centrale di committenza qualificata o a soggetti
aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di
un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
7. Le centrali di committenza sono indicate nella
specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In
relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non
qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o
accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti
qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni
e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti
qualificate e non qualificate possono aderire per
l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di
acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni
appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6,
lettera g).
8. L'allegato II.4 puo' essere integrato con una
disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di
riferimento delle centrali di committenza, in applicazione
dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o
alla centrale di committenza qualificata e' formalizzato
mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
mediante altra modalita' disciplinante i rapporti in
funzione della natura giuridica della centrale di
committenza. Fermi restando gli obblighi per le
amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti
aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le
centrali di committenza qualificate possono attivare
convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di
collocazione della stazione appaltante o centrale di
committenza qualificata.
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano
sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni
appaltanti qualificate e delle centrali di committenza
qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara,
rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una
stazione appaltante qualificata o a una centrale di
committenza qualificata, si intende accolta se non riceve
risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua
ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione
appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che
provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio
della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a
una centrale di committenza qualificata, individuata sulla
base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63,
comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione
d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate
ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le
stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui
all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere,
in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti,
attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre
centrali di committenza o per una o piu' stazioni
appaltanti senza vincolo territoriale con le modalita' di
cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le
stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attivita' di
committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4,
dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati
attraverso le procedure di cui al codice.
12. La stazione appaltante, nell'ambito delle
procedure di committenza, e' responsabile del rispetto del
codice per le attivita' a essa direttamente imputabili,
quali:
a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un
sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di
committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto
competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da
una centrale di committenza;
c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e
c), la determinazione di quale tra gli operatori economici
parte dell'accordo quadro svolgera' un determinato compito
nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale
di committenza.
13. Le centrali di committenza e le stazioni
appaltanti che svolgono attivita' di committenza anche
ausiliaria sono direttamente responsabili per le attivita'
di centralizzazione della committenza svolte per conto di
altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano
un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione
appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua
volta nomina un responsabile del procedimento per le
attivita' di propria pertinenza.
14. Due o piu' stazioni appaltanti possono decidere
di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' fasi della
procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di
un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purche'
almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle
fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le
stazioni appaltanti sono responsabili in solido
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse
nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla
stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione
e' effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni
appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili
solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante e'
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal
codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa
svolte a proprio nome e per proprio conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o
centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro
Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti
procedono sulla base del principio di buon andamento
dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
dell'Unione europea per le attivita' di centralizzazione
delle committenze svolte nella forma di acquisizione
centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti
oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o
conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o
servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di
attivita' di centralizzazione delle committenze da parte di
una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro
e' effettuata conformemente alle disposizioni nazionali
dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di
committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i
soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi
quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli
da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato
II.4 possono essere disciplinati i criteri di
qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo
periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre
che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento
delle relative centrali di committenza.
18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di
contratti di partenariato pubblico-privato possono essere
svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui
all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).».
«Articolo 63 (Qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza). In vigore dal
1° aprile 2023 - 1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne
assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione e
l'affidamento si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza possono essere qualificate anche solo per
l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le
stazioni appaltanti e le centrali di committenza per
svolgere attivita' di progettazione e affidamento devono
essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse
programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto
del principio di leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione
sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone
altresi' una disciplina transitoria specifica relativa a
tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4.
possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti
di qualificazione per i contratti di partenariato
pubblico-privato.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al parametro di cui alla lettera b)
del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione
definisce i requisiti per l'accreditamento delle
istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro,
che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica,
anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e
provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento
nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata
carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.».
«Articolo 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). In vigore dal 1 aprile 2023 - 1. Per
l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea
sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che
sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato
I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti
sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
quando gli appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza
europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV
alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.
Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo
dell'importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente
sono composti da unita' operative distinte, il calcolo
dell'importo stimato di un appalto o di una concessione
tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le
singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta
e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o
della propria concessione o di determinate categorie di
essi, il relativo importo puo' essere stimato con
riferimento all'importo attribuito dall'unita' operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice
relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere
frazionato per evitare l'applicazione delle norme del
codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e'
quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un'indizione di gara, al momento in cui la
stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura
di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo
dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori
stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione
delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice
quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia
inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi,
oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche' l'importo
cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento
dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati
frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione
delle forniture omogenee o il progetto di prestazione
servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:
a) l'importo reale complessivo dei contratti
analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l'importo stimato complessivo dei contratti
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' il
seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso
l'importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, l'importo mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
porre come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile
moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale
dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle
rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle
operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione,
l'importo da prendere in considerazione e' l'importo
massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di
ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
principale. L'oggetto principale e' determinato in base
all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle
prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto
rientrano solo in parte nel campo di applicazione del
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto
unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a
ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo
oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di
appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
sia di concessioni sono aggiudicati in conformita' alle
disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia
pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in
parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali,
le disposizioni applicabili sono determinate dai commi
seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti
aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita',
le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per ogni attivita' o di aggiudicare un
appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di
aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di essi e' determinato in base
all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i
commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di
applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni
strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
disposizioni relative alla principale attivita' cui la
prestazione e' destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale
attivita' esse siano principalmente strumentali, le
disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra non e' soggetta a tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni
relative all'aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato
secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla
soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di
difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica
l'articolo 180.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 recante
«Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni
prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura
e pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25
giugno 2004.
«Art. 1 (Denominazioni di vendita nazionali) - comma
8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:
«2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
dei propri laboratori di analisi»
 
Art. 5
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

1. Con provvedimento del Ministro viene individuato, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti alla legge 6 novembre 2012, n. 190,
si veda nelle note relative alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - Omissis
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
 
Art. 6

Organismi operativi

1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e le funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' come modificato dall' articolo 17-septies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti europei nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti europei e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere. Esercita le funzioni di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2010, recante «Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016:
«Art. 7 (Assorbimento del Corpo forestale dello Stato
nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni). -
1. Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma
dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte
dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad
eccezione delle competenze in materia di lotta attiva
contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei
degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle funzioni
attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia
di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui
provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'articolo 11.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma
dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno
della qualita' delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
al rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e
naturalistico nazionale e alla valutazione del danno
ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento e del relativo danno
ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione
delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni
compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con
particolare riferimento alla tutela delle foreste e della
biodiversita' vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche'
delle altre aree protette secondo le modalita' previste
dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale e
internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla
conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonche'
controllo del commercio internazionale e della detenzione
di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa
normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad
eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1,
lettera b) e 11;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento
dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del
rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e
statistiche ad essi relative;
p) attivita' di studio connesse alle competenze
trasferite con particolare riferimento alla rilevazione
qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche
al fine della costituzione dell'inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle
foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli
ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in
genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal
fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo
sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r) attivita' di supporto al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella
rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo
con le politiche forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di
rilievo nazionale di protezione civile su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in
montagna;
u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v) concorso nel controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
((
z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi
1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le
operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi
nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i),
svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei
carabinieri.
))

3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, si veda nella nota precedente.
- Si riporta l'articolo 8, comma 2, lettera c, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri
in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello
Stato). - Omissis.
2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
omissis
c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia
di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque,
nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante
«Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010.
- Si riporta l'articolo 174-bis, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' come modificato
dall' articolo 17-septies, comma 3, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 174-bis- (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare) - Omissis
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola
in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'in-terno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la
dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del Comando carabinieri per la
tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione
ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni
riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali si avvale del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle
funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata
che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di
divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante
«Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,
n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14
giugno 2005.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 100:
«Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). -
1. Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto
supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della
pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative
filiere, e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del
Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze
funzionali del Ministro delle politiche agricole e
forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, della difesa e delle politiche agricole e
forestali, e' definita l'organizzazione del reparto
medesimo (2).
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato».
 
Art. 7

Dotazioni organiche e misure attuative

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonche' dell'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in quindici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in sessantanove, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.
3. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre
2019.
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo) - Omissis
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo determina il ripristino presso la medesima
Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di
livello non generale equivalenti sul piano finanziario.
Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di
livello non generale».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 166, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019- Suppl. Ordinario n.
45:
«Art. 1 - Omissis.
Comma 166. Al fine di garantire l'attuazione delle
prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti
nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione dei
compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di
miglioramento della qualita' della spesa pubblica e delle
politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di
garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del
Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di
livello generale presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sono incrementati di una
unita', da destinare a funzioni di consulenza, studio e
ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non
generale, e' rideterminata nel numero massimo di dodici
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di
livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di
251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.».
- Per i riferimenti della legge 27 dicembre 2019, n.
160, si veda nella nota precedente.
- Si riporta l'articolo 1, comma 167, della legge 27
dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1 - Omissis.
Comma 167. Al fine di dare celere attuazione al comma
166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio
regolamento di organizzazione e la propria pianta organica
con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97.».
- Il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022.
- Si riporta l'articolo 19 bis del decreto-legge 27
gennaio 2022 n. 4:
«Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle
articolazioni del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali). - 1. Al fine di garantire il
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
in considerazione della grave crisi del settore ippico, i
posti di funzione dirigenziale di livello generale presso
il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da
destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di
livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo
di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di
270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il proprio
regolamento di organizzazione e la propria pianta organica
con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro
270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2022, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. ».
- Per i riferimenti dell'articolo 54 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si veda nelle note
relative alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, si veda nelle note relative alle premesse.
- Si riporta l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - Omissis
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B
dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono
autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', le unita' di personale per
ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le
predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre
amministrazioni per la medesima area professionale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di
seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire
concorsi per professionalita' tecniche in materia di
ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica
nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si veda nelle note relative alle premesse.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Per i riferimenti della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si veda nelle note relative alle premesse,
- Si riporta l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
Omissis
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, sono abrogati.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
4. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste
Lollobrigida

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1536

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, si veda
nelle note relative alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, si veda nelle
note relative alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, si veda nelle
note relative alle premesse.