Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 177
Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare il Capo XII-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo, 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 10;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 10-bis e 13;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, l'articolo 8, commi da 7 a 12;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 1 e 25;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il Decreto Interministeriale del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2021, n. 1745, con il quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' stata istituita presso il Ministero del turismo l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Ritenuto necessario provvedere al riordino dell'organizzazione ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite al Ministero del turismo dalla normativa vigente, nonche' dei contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con i citati decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, nonche' decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e successive modifiche e integrazioni;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con nota prot. n. 23221/23 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione generale degli Affari generali e delle Risorse umane e nell'incontro tenutosi in data 5 ottobre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 settembre 2023 e del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni del Ministero

1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero», in attuazione dell'art. 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni:
a) cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali;
b) cura le relazioni con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) gestisce i rapporti con le regioni e le province autonome, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza in tema di elaborazione e attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche e ricettive nazionali;
d) cura, per quanto di competenza, i rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali;
e) definisce e attua le politiche governative per la valorizzazione turistica dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori;
f) ha la titolarita' del portale "Italia.it", di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attivita' di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso;
g) cura i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori;
h) svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all'agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni;
i) programma e gestisce gli interventi di propria competenza nell'ambito dei fondi strutturali;
l) promuove gli investimenti di propria competenza all'estero e in Italia;
m) sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 14 gennaio 1994, n. 10.
- Il Capo XII-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O. reca: «Ministero del
turismo».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio
2001, n. 106, S.O..
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 31 ottobre 2009, n. 254, S.O..
- Si riporta l'articolo 1, comma 7 della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione",
pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
13 novembre 2012, n. 265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. - 6. (omissis)
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8.-83. (omissis)».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
recante: "Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 6 giugno 2011, n. 129, S.O..
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riportano gli artt. 6, 7 e 10 del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, recante: "Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 1° marzo 2021, n. 51:
"Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300D.Lgs.
30/07/1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita
dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e
le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti:
«della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il
seguente:
«CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e
«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del
turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo».
4. Comma soppresso.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la
spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500
annui a decorrere dall'anno 2022.".
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo sono
trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente
decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Direzione generale Turismo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La
dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
resta determinata per le posizioni di livello generale ai
sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del
1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in
numero di 192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere
dall'anno 2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda
colonna, allegata al presente decreto. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi
ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica
dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per
le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo
54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999,
introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Ferma restando l'operativita' del Segretariato
generale per il coordinamento delle direzioni generali e
dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali, la pianificazione e la programmazione
strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e
della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non
generali, le competenti articolazioni amministrative del
Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni
sindacali; trattamento giuridico del personale e dei
collaboratori; supporto giuridico per gli affari di
competenza delle unita' organizzative preposte a compiti di
gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni
vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti;
formazione e carriere professionali turistiche con i
connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di
beni e servizi e gestione degli adempimenti del
responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle
altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con
gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da
fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi
regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti
di innovazione, anche attraverso la partecipazione a
programmi internazionali;
d) in raccordo con l'unita' organizzativa cui
competono le missioni di cui alla lettera c):
progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi,
di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche
del Ministero, definizione e gestione dell'architettura
delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei
sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e
informatico alle altre unita' organizzative del Ministero;
acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza;
elaborazione dati statistici ed economici nonche'
coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto
nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di
interesse per il settore turistico; gestione degli
adempimenti economici e retributivi delle risorse umane.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono trasferite al Ministero del
turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A,
prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio
alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse
strumentali e finanziarie. La dotazione organica del
Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
riconducibili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
misura corrispondente alla dotazione organica del personale
non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo 13 gennaio 2021
per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
trasferimento riguarda il personale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale
trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio,
stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad
personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle
qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero
della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al
comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura
corrisponde il trattamento economico spettante al personale
trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
le risorse finanziarie destinate al trattamento economico
del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del
turismo. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei
buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il
Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture
e delle relative dotazioni organiche del Ministero della
cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse
finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la
gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di
previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. Il
Ministero del turismo puo' avvalersi, nei limiti
strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita'
del Ministero, delle risorse strumentali e di personale
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del
turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del
turismo si applica il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui
al comma 3, il contingente numerico del personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo
e' stabilito in sessanta unita', ferma restando
l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del
turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei
responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a
decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo
indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato fino a 136 unita' di personale non
dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area
seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di
livello non generale, mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche
amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure
di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il
Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita',
hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice
mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di
promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367
per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro
4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi
dell'articolo 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito
della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai
ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare
per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31
dicembre 2026, per il conferimento di incarichi
dirigenziali di livello generale presso il Ministero del
turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi
dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali
di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati
rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti
incarichi dirigenziali di livello non generale cessano
all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del
personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle
predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del
turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte
dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare
l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del
Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello
stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette
finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in
deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a
tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero
della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa
di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la
spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100
annui a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del
Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato
coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie
territoriali.".
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129, Edizione
straordinaria.
- Si riportano gli artt. 10-bis e 13 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2022, n.
264:
"Art. 10-bis (Titolarita' del portale "Italia.it"). -
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Il Ministero ha la titolarita' del portale
'Italia.it', di cui al comma 2 dell'articolo 16 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei
diritti connessi al dominio stesso e della relativa
piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e
indirizzare strategicamente la strutturazione del portale
medesimo e le attivita' di promozione delle politiche
turistiche nazionali svolte per mezzo di esso».".
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 21
aprile 2023, n. 41, recante: "Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 febbraio 2023, n. 47:
"Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
PNRR e dei soggetti attuatori). - 1. Al fine di consentire
agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai
complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare,
di garantire l'attuazione delle procedure di gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle
risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31
dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110,
comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per
cento, limitatamente agli enti locali incaricati
dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse del PNRR.
1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per il
reclutamento del personale a tempo determinato» sono
inserite le seguenti: «, ovvero con contratto di
somministrazione di lavoro,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i
contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le
seguenti: «, ovvero i contratti di somministrazione di
lavoro,».
2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione
amministrativa e facilitare la realizzazione degli
investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi
cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi
complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e
2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai
sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del
2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le
disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110.
Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e fino al
31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti
locali dichiarati in dissesto o che si trovino in
situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui
all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n.
267 del 2000.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei
rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti
del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal
2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di
cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei
fondi per la contrattazione integrativa destinata al
personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in
misura non superiore al 5 per cento della componente
stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i
segretari comunali e provinciali, la medesima facolta' di
incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui valori
della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente
di titolarita', come definiti dal comma 1 dell'articolo 107
del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in
data 17 dicembre 2020, nonche' sul valore della
retribuzione di risultato come risultante dai contratti
collettivi vigenti.
4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3
gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:
a) nell'anno precedente a quello di riferimento,
rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al
saldo "Equilibrio di bilancio";
b) nell'anno precedente a quello di riferimento,
rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e
dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui
all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa del personale di cui al
punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del
decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto
approvato, non superiore all'8 per cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del
rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei
termini previsti dalla normativa vigente.
5. Per le medesime finalita' di cui ai commi 3 e 4, per
gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei
propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede
di contrattazione decentrata, la possibilita' di erogare,
relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui
all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al
personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai
pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1,
Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarita'
del Ministero del turismo e' costituita una direzione
generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale
non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del
Ministero del turismo e' incrementata di una posizione
dirigenziale di livello generale e di due posizioni
dirigenziali di livello non generale.
8. All'articolo 54-quater, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «e' pari a
4» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 5».
9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 17» sono
sostituite dalle seguenti: «in numero di 19».
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza
tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti
di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura"
del PNRR di titolarita' del Ministero del turismo, al comma
13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a
euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del turismo, non
utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono
conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella
misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui
all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di
vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di
competenza dell'amministrazione statale, conferiti da
organi costituzionali previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a
legislazione vigente, previa informativa alle stesse.
13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui
all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano
anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti
locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
- Si riportano gli artt. 1 e 25 del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 giugno 2023, n. 74, recante: "Disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2023, n. 95.
"Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette
amministrazioni, per la copertura dei posti delle
rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di
soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo
19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non
generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B
dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono
autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', le unita' di personale per
ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le
predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre
amministrazioni per la medesima area professionale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di
seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire
concorsi per professionalita' tecniche in materia di
ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica
nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis. In coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della
dotazione organica vigente, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a procedere allo scorrimento
della graduatoria formata all'esito della valutazione dei
titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di centoventicinque posti di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica
F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca - codice concorso 01, per
il reclutamento di ottantacinque unita' da inquadrare
nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto
ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei
limiti dei posti messi a concorso e delle originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e
941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato
articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
La procedura di scorrimento di cui al primo periodo puo'
essere avviata, con determinazione adottata
dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello
svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero
di candidati idonei alla successiva fase della procedura
concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a
concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui
al presente comma si applica il primo periodo del comma
5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4-bis.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le
necessita' assunzionali del Dipartimento per le politiche
in favore delle persone con disabilita' e' autorizzata, nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabilite procedure e requisiti di partecipazione,
prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per
cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in
ogni caso, una adeguata valorizzazione della
professionalita' specifica dei soggetti in possesso di
laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che,
alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante
incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un
triennio, attivita' di supporto tecnico, specialistico e
operativo in materia di politiche in favore delle persone
con disabilita'.
6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del
turismo, cosi' come determinate nella tabella A
dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi
di concorso per il personale non dirigenziale possono
prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per
cento destinata al personale gia' in servizio a tempo
indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il
turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi
un'adeguata esperienza nelle attivita' strettamente
collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del
predetto Ministero.
7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono
sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».
8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea;
requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sociali e per la relativa formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria
sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui
patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli
italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero: gestione
dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo
alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo
della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla
gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno
finanziario; linee generali e coordinamento delle attivita'
concernenti il personale; affari generali e attivita' di
gestione del personale del Ministero di carattere comune ed
indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e
reclutamento del personale; formazione del personale;
rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;
gestione della banca dati del personale, del ruolo e del
sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi
del personale del Ministero; gestione delle spese e degli
acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse
comune.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e
il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale
non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei
dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei
dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
c) all'articolo 54-quater, le parole: «e' pari a 5»
sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7».
9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato
decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal
seguente: «4. A favore degli operatori volontari che hanno
concluso il servizio civile universale senza demerito e'
riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei
concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale
indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando
i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei
limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo
periodo non puo' operare integralmente o parzialmente,
perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla
medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono
utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in
possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel
ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano
prestato servizio continuativo per almeno due anni presso
la medesima Agenzia»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si
avvale altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un
contingente di personale, nel limite di cinquanta unita',
appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita'
indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo a
disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e
secondo modalita' individuate d'intesa con i soggetti
pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a
carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo
si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento
dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo
del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a),
non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
presente comma. Al relativo inquadramento si provvede,
mediante apposite selezioni, con le modalita' e le
procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato
ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione
delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle
competenze acquisite, dei requisiti di professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale
inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente
comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per
il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma
8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del personale
dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi
criteri di cui al quarto periodo del presente comma con
provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato
articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,
entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il
personale di cui al terzo periodo del presente comma e'
computato nel numero dei posti previsti per la prima
operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma
4».
11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e
dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le
seguenti: «nonche' dei titolari di incarichi di vertice e
di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale,»;
b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro
competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita'
politica competente».
11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare
l'efficienza del sistema giudiziario mediante la
semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi
pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della
proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8,
comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale
amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni
dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel
limite complessivo della dotazione organica del Ministero
della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni.
12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) puo' avvalersi, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, di un contingente di 15 unita' di personale
collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il
predetto personale conserva il trattamento economico in
godimento presso le amministrazioni di provenienza con
oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14
maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» e'
sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di
livello non generale tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il
dirigente di livello generale della Direzione generale»
sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello
non generale della Direzione generale».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della
disciplina sulla responsabilita' amministrativo-contabile,
all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30
giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2024»;
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di
quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di
cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
interpreta nel senso che la possibilita' di conferire a
titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma
9, si applica anche per gli incarichi di presidente della
Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli
Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e'
autorizzata la spesa:
a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di
euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro
86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
b) per il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno
2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025
per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945
per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere
dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863
per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per
l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro
26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di
euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro
17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
f) per il Ministero delle imprese e del made in
Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086
annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro
263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le
assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno
2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per
le spese di funzionamento;
g) per il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216
per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro
1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per
l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
i) per il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro
3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per
l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
l) per il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro
2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per
l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
m) per il Ministero dell'universita' e della ricerca,
di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro
8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936
per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per
l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di
euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284
per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro
2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro
41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per
l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di
euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a
43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno
2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per
l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno
2027, si provvede:
a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023,
55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno
2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524
annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830
euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno
2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023
e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per
l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a
decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873
euro annui a decorrere dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro
per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno
2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno
2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 84.179 euro per l'anno
2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro
annui a decorrere dall'anno 2024.
14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed
eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «,
agenzie ed enti»;
c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3
sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA».
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dello
sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito
il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA),»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della
salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere
dell'ANSFISA,»;
3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci
assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per le merci assimilabili puo' altresi'
essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo
trasporto, secondo i criteri e le modalita' determinati
dall'ANSFISA»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della
tutela del territorio e del mare,» sono inserite le
seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del
territorio e del mare,» sono inserite le seguenti:
«acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il
trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo
agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e
1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli
stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3
del RID» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'accertamento delle violazioni e' svolto dai soggetti
individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis
a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi».
14-septies. Nell'ambito della revisione della
disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore
pubblico e nel settore privato, possono essere individuate,
con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali
specifiche riserve in favore delle categorie di persone con
disabilita' per le quali si riscontra una maggiore
difficolta' di inserimento lavorativo.".
"Art. 25 (Disposizioni in materia di organizzazione del
Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT
S.p.A.). - 1. Il Ministero del turismo e' autorizzato a
costituire nell'anno 2023 una societa' per azioni
denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale
di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attivita' di
supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale,
cosi' da potenziarne la attrattivita', anche attraverso
adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione
dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con
spiccata vocazione turistica, nonche' tramite la formazione
specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un
ecosistema digitale per la piu' efficiente e razionale
fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le
azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze che esercita i diritti dell'azionista.
2. La societa' ENIT S.p.A. e' qualificata come societa'
in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed e'
sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero
del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo,
il Ministero del turismo:
a) assegna annualmente all'organo amministrativo
della societa' direttive pluriennali in ordine al programma
di attivita', all'organizzazione, alle politiche
economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad
effettuare il conseguente monitoraggio;
b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle
singole iniziative di promozione riportate nel Piano
Annuale e dei progetti speciali autorizzati;
c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e
informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della
societa';
d) al fine di esercitare un'influenza determinante,
e' titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo
nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi
restando i poteri di questo per l'esercizio
dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della
societa'.
3. La societa' e' amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da tre membri, di cui uno con
funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore
delegato. Il presidente del collegio sindacale della
societa' e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri due componenti dal Ministro del
turismo.
4. La societa' ENIT S.p.A. puo' stipulare convenzioni
anche con le regioni e le province autonome, che possono
apportare loro risorse al capitale della societa' tenuto
conto del piano industriale della societa' e previa
autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque
conserva il controllo e i poteri di direzione e
coordinamento della societa'.
5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte
dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259. La societa' puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
6. Contestualmente alla costituzione della societa'
ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del
turismo e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite
alla societa' ENIT S.p.A. La costituzione della societa'
ENIT S.p.A. e' disposta con decreto del Ministro del
turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del
Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e
organizzazione della societa', nonche' lo schema di
statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del
fatturato della societa' sia effettuato nello svolgimento
dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti
attivi e passivi esistenti alla data di soppressione
dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo,
come risultanti dalle scritture contabili, nonche' tutte le
relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti
al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del
turismo nomina con proprio decreto un commissario
liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione
dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo,
predispone un inventario del patrimonio dell'ente
soppresso. Il Ministero del turismo, con successive
determinazioni, assegna alla societa' ENIT S.p.A. le
risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli
obiettivi.
7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il
Ministro del turismo e il presidente della societa' ENIT
S.p.A., sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla
societa' ENIT S.p.A.;
b) le modalita' di finanziamento statale da accordare
alla societa' ENIT S.p.A.;
c) i risultati attesi in un arco di tempo
determinato;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni
alla societa' ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i
processi e l'uso delle risorse.
8. Contestualmente alla costituzione della societa'
ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e
indeterminato, di ruolo presso l'ENIT - Agenzia nazionale
del turismo alla data di entrata in vigore del presente
decreto transita nella societa' ENIT S.p.A. in ragione
delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con
mantenimento del trattamento economico complessivo in
godimento.
9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando l'operativita' del Segretariato
generale per il coordinamento delle direzioni generali e
dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali, la pianificazione e la programmazione
strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e
della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non
generali, le competenti articolazioni amministrative del
Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni
sindacali; trattamento giuridico del personale e dei
collaboratori; supporto giuridico per gli affari di
competenza delle unita' organizzative preposte a compiti di
gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni
vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti;
formazione e carriere professionali turistiche con i
connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di
beni e servizi e gestione degli adempimenti del
responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle
altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con
gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da
fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi
regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti
di innovazione, anche attraverso la partecipazione a
programmi internazionali;
d) in raccordo con l'unita' organizzativa cui
competono le missioni di cui alla lettera c):
progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi,
di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche
del Ministero, definizione e gestione dell'architettura
delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei
sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e
informatico alle altre unita' organizzative del Ministero;
acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza;
elaborazione dati statistici ed economici nonche'
coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto
nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di
interesse per il settore turistico; gestione degli
adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».
9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un
efficiente coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale nel comparto turistico, presso il
Ministero del turismo e' istituito l'Osservatorio nazionale
del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio
sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra
soggetti in possesso di comprovata qualificazione
professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di
una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le
province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di
un sistema informativo unificato a livello nazionale per
l'analisi e il monito-raggio delle dinamiche
socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia
quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per
fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del
settore che consenta l'adozione delle opportune strategie
di comunicazione, promozione e commercializzazione
dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e
di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a
400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo.
10. In relazione alla modifica delle funzioni degli
uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai
sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi
dirigenziali generali e non generali in corso decadono con
la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale attinenti alle missioni del
Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente
articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di
organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai
sensi del primo periodo del presente comma, purche' in
conformita' ai compiti e all'organizzazione del Ministero
medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del turismo.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 maggio 2021, n. 102, recante: "Regolamento di
organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di
diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2021,
n. 163.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante:
"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 31 maggio 2021, n. 129, Edizione
straordinaria.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O..
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 1° marzo 2021, n. 51.
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41,
recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio
2023, n. 47.
- Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante:
"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche.",
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.
74, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 22 aprile 2023, n. 95.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 54-ter del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura
la programmazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni
con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
1-bis. Il Ministero ha la titolarita' del portale
'Italia.it', di cui al comma 2 dell'articolo 16 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei
diritti connessi al dominio stesso e della relativa
piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e
indirizzare strategicamente la strutturazione del portale
medesimo e le attivita' di promozione delle politiche
turistiche nazionali svolte per mezzo di esso.».
- Si riporta l'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo.", convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2014, n. 125:
«Art. 16 (Trasformazione di ENIT in ente pubblico
economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.). - 1.
Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di
migliorare la promozione dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e favorirne la
commercializzazione, anche in occasione della Presidenza
italiana del semestre europeo e di EXPO 2015,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di
promozione del turismo, interviene per individuare,
organizzare, promuovere e commercializzare i servizi
turistici e culturali e per favorire la commercializzazione
dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in
Italia e all'estero, con particolare riferimento agli
investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma
tecnologica e nella rete internet attraverso il
potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di
realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo
virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali
digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la
fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e
degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne
costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La
sua attivita' e' disciplinata dalle norme di diritto
privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali
ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attivita'
riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con
le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura sono regolate da intese
stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente
trasformato e al fine di accelerare il processo di
trasformazione, l'attivita' di ENIT prosegue nel regime
giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di
amministrazione sono svolte da un commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 30
giugno 2014.
5. Il presidente dell'ENIT e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo. Il Consiglio di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro
nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, con funzioni di amministratore delegato,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da
tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, che altresi' designa il
Presidente.
6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente
nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2 e prevede,
tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e,
in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi
competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi
direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto
consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento,
indennita' o rimborso di spese. Lo statuto provvede alla
disciplina delle funzioni e delle competenze degli
organismi sopra indicati e della loro durata, nonche'
dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT puo'
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con
adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da
stipularsi tra il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
dell'ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,
nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei
termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale
determinato;
c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali
e regionali da accordare all'ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f-bis) e procedure e gli strumenti idonei a
monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web,
nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta
turistica nazionale.
8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi
del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla
individuazione nello statuto dello specifico settore di
contrattazione collettiva, il contratto collettivo di
lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di
cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
un piano di riorganizzazione del personale, individuando,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, sulla
base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi
compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di
migliorare la digitalizzazione del settore turistico e
delle attivita' promo-commerciali, la dotazione organica
dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo,
nonche' le unita' di personale in servizio presso ENIT e
Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come
trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano,
inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite
soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il
personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT
assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente
articolo puo' optare per la permanenza presso quest'ultimo
oppure per il passaggio al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o ad altra pubblica
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT
l'elenco del personale interessato alla mobilita' e del
personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT
stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al
comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso
le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione,
nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni
destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative
risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione
del personale presso le amministrazioni interessate con
inquadramento sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al
personale trasferito, che mantiene l'inquadramento
previdenziale di provenienza, si applica il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti
dell'amministrazione di destinazione.
10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma
4 pone in liquidazione la societa' Promuovi Italia S.p.A.
secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore
della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare
accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento
presso queste ultime di unita' di personale non assegnate
all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo,
anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
di servizi in essere alla data di messa in liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla
liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.A. sono
esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per
l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in quattro Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.
 
Art. 3

Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro del turismo, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero del turismo ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 4 e 14 del citato d.lgs. n.
165 del 2001:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita') (Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993,
poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di
cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Si riporta l'articolo 10 della citata legge 23 agosto
1988, n. 400:
«Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I
sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il
sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo
1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e
delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformita' alle direttive del Ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
Ministeri.".
 
Art. 4

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli Uffici di diretta collaborazione, il gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) l'Ufficio stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono assegnati personale del Ministero, dipendenti pubblici e di societa' in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unita'. Il Ministro puo' nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli della carriera diplomatica. Per i dipendenti di societa' in house si applica l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b) e d), nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al gabinetto, fino a quindici consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nonche' in comunicazione istituzionale, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di specifica e comprovata professionalita' del consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di gabinetto e' individuato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacita' tecniche e professionali, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' individuato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Capo della Segreteria puo' essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di gabinetto e dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
6. Presso l'Ufficio di gabinetto e l'Ufficio legislativo possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 21, fino a un totale di due incarichi dirigenziali di livello non generale.
7. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con provvedimenti del Capo di gabinetto.
8. Ai servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvedono la Direzione generale personale e affari legali, la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica. Le medesime Direzioni generali forniscono, altresi', le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
9. E' consentito agli Uffici di diretta collaborazione attivare, sulla base di convenzioni con le istituzioni universitarie europee, nel limite massimo di 10 unita', stage curricolari annuali con studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi stage non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
d.lgs. n. 165 del 2001:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80
del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti
dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilita' e
finanza pubblica.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del
presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno
stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un
prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e
adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6.
7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b)
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e)
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la
formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto
del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa
delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: "Testo unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 8 settembre 2016, n. 210:
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa'
della funzione sia stato trasferito anche il personale
corrispondente alla funzione medesima, con le correlate
risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565
a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di
cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.
9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al
personale dipendente di enti pubblici non economici, anche
per esigenze strettamente collegate all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le
amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di
cui al presente articolo non possono eccedere la durata di
un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il
31 dicembre 2026.».
 
Art. 5

Ufficio di gabinetto

1. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.
3. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, possono essere nominati, nell'ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e, sentito il Capo dell'Ufficio legislativo, fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo. Non sono previsti compensi aggiuntivi da corrispondere ai Vice Capo dell'Ufficio legislativo.
4. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto puo' essere istituito l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 4.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n.
5, recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del
segreto di Stato e delle informazioni classificate e a
diffusione esclusiva.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 5 dicembre 2015, n. 284, S.O.:
«Art. 8 (Organi centrali di sicurezza). - 1. Presso i
Ministeri, le strutture governative, lo Stato Maggiore
della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale
della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando
Generale della Guardia di Finanza o gli altri enti che, per
ragioni istituzionali, hanno la necessita' di trattare
informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
da segreto di Stato la responsabilita' relativa alla
protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale
e periferico, fa capo rispettivamente al Ministro,
all'organo previsto dal relativo ordinamento o all'organo
di vertice dell'ente. Le predette autorita' adottano il
Regolamento interno di sicurezza (RIS), che descrive le
misure di sicurezza fisica, documentale e personale
predisposte per la protezione e tutela delle informazioni
classificate, e lo inviano all'UCSe, per la relativa
approvazione.
2. Le autorita' di cui al comma 1 possono delegare
l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di
protezione e tutela delle informazioni classificate, a
diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato ad un
funzionario o ufficiale, di elevato livello gerarchico,
munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la
denominazione di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale
alla sicurezza". Il "Funzionario alla sicurezza" o
"Ufficiale alla sicurezza" svolge compiti di direzione,
coordinamento, controllo, nonche' attivita' ispettiva e di
inchiesta in materia di protezione e tutela delle
informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
da segreto di Stato, nell'ambito del Ministero, della
struttura governativa, dello Stato Maggiore della Difesa,
della Forza armata, del Segretariato Generale della Difesa
- Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della
Guardia di Finanza o dell'ente di appartenenza. In mancanza
di delega, i predetti compiti sono esercitati direttamente
dalle autorita' di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare continuita' all'esercizio
delle funzioni e dei compiti di protezione e tutela delle
informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
da segreto di Stato le autorita' di cui al comma 1 possono
nominare anche un "sostituto Funzionario alla sicurezza" o
un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il compito di
sostituire il titolare dell'incarico in tutti i casi di
assenza o impedimento.
4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla
sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo
della Segreteria principale di sicurezza di cui all'art. 9,
denominato "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di
controllo", coadiuvato da personale esperto nella
trattazione e gestione dei documenti classificati.
Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, delle Forze
armate, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione
Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del
Capo Ufficio Sicurezza.
5. Gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza" o
"Ufficiale alla sicurezza" di cui al comma 2 e quello di
"Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo" di
cui al comma 4 non possono essere assolti dalla stessa
persona, salvo casi eccezionali connessi ad esigenze
organiche o funzionali.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il "Funzionario
alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale di
un "Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale alla
sicurezza fisica", come definito all'art. 70 e, qualora la
trattazione di informazioni classificate o coperte da
segreto di Stato comporti l'utilizzo di sistemi COMSEC o
CIS di:
a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", come
definito all'art. 54;
b) un "Funzionario alla sicurezza CIS" o "Ufficiale
alla sicurezza CIS", come definito all'art. 61;
c) un "Centro" come definito all'art. 3, comma 1,
lett. r) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 giugno 2009, n. 7;
d) un "Custode del materiale CIFRA", come definito
all'art. 54.
7. Il complesso rappresentato dal "Funzionario alla
sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo Ufficio
Sicurezza", dal "Capo della Segreteria principale di
sicurezza - Funzionario/Ufficiale di controllo ", dal
"Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", dal "Funzionario
alla sicurezza CIS "o "Ufficiale alla sicurezza CIS ", dal
"Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale alla
sicurezza fisica", dalla stessa Segreteria principale di
sicurezza, dal "Centro" di cui al comma 6, lett. c) e dal
"Custode del materiale CIFRA" di cui al comma 6, lett. d),
costituisce l'Organo centrale di sicurezza.
8. L'Organo centrale di sicurezza e' diretto e
coordinato dal "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale
alla sicurezza".
9. Gli incarichi di cui ai commi 4 e 6 sono assegnati
dall'Autorita' di cui al comma 1, su proposta del
"Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza".
Nel caso in cui esigenze organiche o funzionali lo
richiedano, la predetta autorita' puo' attribuire gli
incarichi di cui sopra, o alcuni di essi, alla stessa
persona ovvero al "Funzionario di controllo" o "Ufficiale
di controllo".
10. Il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla
sicurezza", per assicurare la continuita' dell'esercizio
delle funzioni nell'ambito dell'Organo centrale di
sicurezza, nomina due sostituti del Capo della Segreteria
principale, nonche' un sostituto dei Funzionari o Ufficiali
e del Custode del materiale Cifra di cui al comma 6.
11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito
di:
a) coordinare e controllare, presso tutte le
articolazioni e le altre strutture di sicurezza
funzionalmente dipendenti, sia a livello centrale che
periferico, l'applicazione di tutte le disposizioni
inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto
di Stato;
b) emanare direttive interne per l'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle
informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte
da segreto di Stato;
c) comunicare all'UCSe i nominativi del "Funzionario
di controllo" o "Ufficiale di controllo", e dei suoi
sostituti, dei Funzionari o Ufficiali e del Custode del
materiale Cifra di cui al comma 6, e dei loro sostituti,
nonche' i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di
controllo designati, presso gli Organi periferici;
d) inoltrare all'UCSe le proposte finalizzate al
miglioramento della sicurezza delle informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto
di Stato nell'ambito della propria amministrazione o ente,
sia a livello centrale che periferico;
e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il relativo
scadenzario;
f) proporre all'Organo nazionale di sicurezza, per il
tramite dell'UCSe, l'istituzione, il cambio di
denominazione e l'estinzione della Segreteria Principale di
Sicurezza, degli Organi periferici, delle Segreterie di
sicurezza e dei Punti di controllo di cui all'art. 11,
comma 6;
g) istituire, nell'ambito della propria
amministrazione, centrale e periferica, le Segreterie di
sicurezza e i Punti di controllo la cui istituzione non sia
riservata all'Organo nazionale di sicurezza;
h) comunicare all'UCSe l'avvenuta istituzione,
modifica o estinzione delle Segreterie di sicurezza e dei
Punti di controllo di cui alla lettera g);
i) curare gli adempimenti in materia di violazione
della sicurezza e di compromissione di informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato.
12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate
hanno, inoltre, il compito di effettuare, secondo le
modalita' e i termini indicati dalle vigenti disposizioni,
le verifiche per l'accertamento della sussistenza e del
mantenimento dei requisiti di sicurezza per il possesso
delle abilitazioni di sicurezza da parte degli operatori
economici. Tali Organi ricevono il RIS dagli operatori
economici e lo trasmettono all'UCSe per l'approvazione,
corredato del proprio parere.
13.
14.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: "Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto.", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2007, n. 187.
 
Art. 6

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al turismo e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonche', limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
 
Art. 7

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, ivi comprese le attivita' sui social media.
2. All'Ufficio stampa e' preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale e' scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacita' e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150, recante: "Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 13 giugno 2000, n. 136:
«Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli
uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai
quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto
previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione
di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento
del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto
a quello previsto dai predetti contratti collettivi
nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri
contratti collettivi nazionali di lavoro.».
 
Art. 8

Portavoce

1. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
giugno 2000, n. 150, recante: "Disciplina delle attivita'
di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 13 giugno 2000, n. 136:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».
 
Art. 9

Segreteria del Ministro e Consigliere diplomatico

1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. All'interno del contingente di personale assegnato alla Segreteria del Ministro, il Ministro puo' individuare, con proprio decreto, un Vice Capo della Segreteria.
2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministero agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
 
Art. 10

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
 
Art. 11

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale personale e affari legali.
2. L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 75.000 euro annui. Al Presidente dell'Organismo e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 45.000 euro annui.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnate fino a quattro unita' di personale, di cui una con qualifica di dirigente non generale che puo' essere individuato tra i dipendenti pubblici, cui spetta un'indennita' accessoria nella misura di quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
5. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro con proprio decreto e individuato nel dirigente non generale di cui al comma 4 in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche e del controllo.
6. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Note all'art. 11:
- Si riportano gli artt. 14 e 14 bis del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: "Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica
tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».
 
Art. 12

Trattamento economico

1. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui all'articolo 4, comma 4 e' determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale pro tempore del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonche' per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) ai dirigenti non generali dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale;
f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico in ragione della complessita' degli obiettivi assegnati. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario nonche' finalizzati all'incentivazione della produttivita' e il miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'articolo 4 comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) ai consiglieri di cui all'articolo 4, comma 4 e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 250.000 euro annui. Il compenso individuale per tali incarichi non potra' superare la spesa complessiva di 70.000 euro annui e verra' determinato sulla base della complessita' dell'incarico da svolgere, dell'impegno lavorativo richiesto nonche' sulla base della valutazione degli obiettivi che verranno conferiti agli esperti;
i) al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo della Segreteria del Ministro nonche' ai vice Capo di gabinetto e al Vice Capo della Segreteria del Ministro, ove nominati, in relazione alle responsabilita' connesse alle peculiarita' degli incarichi di vertice rivestiti puo' essere attribuita una indennita' avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attivita' produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennita' si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante.
2. Per i titolari degli Uffici di cui all'articolo 4 comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 1 del presente articolo si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta l'articolo 1 del citato d.lgs. n. 165 del
2001:
«Art. 1 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7. Abrogato.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici.", convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: "Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.",
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 aprile 2014, n. 95:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
 
Art. 13

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Il Segretario generale svolge le attivita' ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro:
a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; la conferenza dei direttori generali e' in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera h);
b) coordina le attivita' delle Direzioni generali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale previste dalla vigente normativa;
d) coordina le attivita' di pianificazione e di programmazione strategica e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi inclusi il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e il piano integrato di attivita' ed organizzazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, in raccordo con le Direzioni generali e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance;
e) coordina le attivita' istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, curandone la vigilanza e il monitoraggio e verificando gli obiettivi di performance, anche con l'ausilio della Direzione generale personale e affari legali;
f) coordina le iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico, nonche' le misure a favore degli operatori del settore, anche conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;
g) coordina le attivita' ai fini della predisposizione delle relazioni indirizzate alle istituzioni e agli organismi sovranazionali e al Parlamento previste dalla legge;
h) coordina l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);
i) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) coordina le attivita' del Ministero in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico;
m) coordina le attivita' delle Direzioni generali in tema di affidamenti di beni e servizi;
n) coordina le attivita' ai fini della predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;
o) sottoscrive accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico dell'Italia;
p) coordina le attivita' delle Direzioni generali competenti finalizzate all'elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitivita' del settore turistico e ricettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made in Italy, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti;
q) fornisce supporto, su richiesta degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, alle attivita' di promozione di eventi, manifestazioni e alle attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;
r) coordina, in raccordo con le regioni, le province autonome e l'Istituto nazionale di statistica nonche' con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, le rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo;
s) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet;
t) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e coordina le Direzioni generali competenti per materia per le attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con le istituzioni competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), in particolare con l'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT);
u) coordina, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le attivita' del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo;
v) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e coordina le Direzioni generali competenti per materia nei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati stranieri, organizzazioni internazionali e sovranazionali diverse da quelle di cui alla lettera t);
z) svolge, in coordinamento con le Direzioni generali competenti, studi, ricerche e analisi di scenario per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa nelle materie di interesse;
aa) svolge attivita' volte ad assicurare il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
bb) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi della normativa vigente, assicura il monitoraggio dei cronoprogrammi di realizzazione dei progetti e coordina le attivita' di programmazione economico-finanziaria delle risorse di competenza del Ministero, sulla base degli indirizzi degli Uffici di diretta collaborazione;
cc) coordina e monitora il piano di comunicazione in termini di stato d'avanzamento e rendicontazione ai fini della coerenza con i vincoli di bilancio;
dd) fornisce supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura la redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, la rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle Direzioni generali e il coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
ee) predispone lo stato di previsione della spesa del Ministero, le operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro;
ff) coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
gg) predispone gli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo;
hh) cura l'analisi e il monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
ii) coordina la gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
ll) cura le attivita' relative alla comunicazione interna, alla trasparenza, ai rapporti con l'utenza nonche' le attivita' relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
mm) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
nn) fornisce supporto, su richiesta degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nella realizzazione delle attivita' di promozione del Ministero.
4. Il Segretario generale o un suo delegato, individuato nell'ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, e' responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O..
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato d.
lgs. n. 300 del 1999:
«Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Si riporta il testo dei commi da 203 a 214
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante: "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e)
f)
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del
comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata
su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, approva le intese istituzionali
di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
le modalita' di approvazione dei contratti di programma,
dei patti territoriali e dei contratti di area e gli
eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle
aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie
della contrattazione programmata disciplinandone le
modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di
verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE
determina le quote da riservare per i contratti di area e
per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita
dai commi 203 a 214 del presente articolo ai fini della
relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti
territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che
ne dovra' prevedere criteri e modalita' di controllo e
rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
delle iniziative previste dal contratto o dal patto,
rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area
o al soggetto responsabile del patto territoriale che
provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la
gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo
convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le
somme da corrispondere al responsabile unico del contratto
d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati
con l'Unione europea, con deliberazione adottata su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari reso nel termine di quindici giorni
dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree
situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
interessate da contratti d'area o da patti territoriali,
nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad
attrarre investimenti in attivita' produttive e a favorire
lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono
individuate in numero e in modo tale da perseguire la
crescita omogenea dell'intero territorio di cui
all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle
finalita' della dotazione infrastrutturale; b) definisce le
attivita' ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla
base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri
interregionali e infraregionali; c) determina le intensita'
delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi
concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel
tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento
delle imposte sui redditi e altresi' stabilisce, ove
necessario, le compensazioni anche parziali per le minori
entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma ed in particolare per l'approvazione e per
la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima
celerita' delle relative procedure in relazione alle
caratteristiche degli investimenti ammissibili; e)
individua le amministrazioni competenti a svolgere
l'attivita' di istruttoria tecnico-economica dei progetti
di investimento e quella di monitoraggio e verifica
dell'attuazione dei progetti e dell'attivita' delle imprese
per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai
fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il
comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come
modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le
delibere del CIPE di disciplina della programmazione
negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal CIPE
con le modalita' del comma 207.
210.-213.
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214, del
presente articolo sono attuate a valere sulle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: "Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di
cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione
sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo'
essere unificata al rendiconto della gestione di cui
all'articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di
cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo
21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, recante: "Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia.", convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno
2021, n. 136:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio52 di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare
la piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e
dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio
2001, n. 106, S.O..
- Per l'articolo 4 del d. lgs. n. 165 del 2001 si veda
nelle note all'art. 3.
- Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Per la legge 6 novembre 2012, n. 190 si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo degli artt. 3 e 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato.", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto
1997, n. 195, S.O.
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
- Si riporta l'articolo 1 della citata legge 6 novembre
2012, n. 190:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'articolo
6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n.110, la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Commissione», opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi
del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis)
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di
contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.
2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato
sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha
durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione
dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare
l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attivita' degli enti, individua i
principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e
contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di
adozione e attuazione delle misure di contrasto alla
corruzione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e
dalle regole sulla trasparenza dell'attivita'
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero
la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza citati.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione elaborate a livello
nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni
per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c)
d) definisce modelli standard delle informazioni e
dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare,
in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.
6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini
della predisposizione del piano triennale per la
prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta,
fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli
enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano
formulati e adottati nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione
verifica, anche ai fini della validazione della Relazione
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga
conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di
cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal
fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative
misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze
previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita'
individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai
sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del piano;
d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto
dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti
tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali
relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e
della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente
competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui
ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati
di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi,
anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica
e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonche'
sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del
fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e
sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile
individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore
alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei
mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi
di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del
Piano. La violazione, da parte dei dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste
dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15
dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi
del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo
indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati
dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo
lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga
opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, secondo quanto previsto
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti
web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi,
secondo criteri di facile accessibilita', completezza e
semplicita' di consultazione, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono
pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi,
nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne
cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio
sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole
comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo,
nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e
nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli
essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con
particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita'
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
del citato decreto legislativo n.150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. - 25.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga
alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga
e che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle
quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e
16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo
38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo,
hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e
ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai
relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni
singola fase.
31.
32.
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di
cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione
ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del
giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione,
ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31 costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e'
comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei
contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali,
nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni
pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita'
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni
che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo
politico, di livello statale, regionale e locale. Le
dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui
alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni
relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti
e le informazioni di cui al presente comma anche in formato
elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per
formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati
resi disponibili e fruibili on line in formati non
proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione
senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi'
esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione.
37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui
sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge».
38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e
organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate
dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del
monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento
della funzione pubblica, per il tramite degli organismi
indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare
le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. I dati forniti
confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui
al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le
finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui
al comma 39 si intendono parte integrante dei dati
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Conflitto di interessi). - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle
funzioni attribuite al dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente:
«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione
verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici»;
f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo
periodo, le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono
sostituite dalle seguenti: «La comunicazione e'
accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso
termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine
di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro
il 30 giugno di ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
«l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti
i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e
incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento
della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate
dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo,
sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a
fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre
di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti».
43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma
16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si
applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Governo
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta',
imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle
funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare,
a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e'
altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla
magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e'
adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente
lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione degli stessi».
45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
e la nomina dei relativi segretari».
47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
accordi di cui al presente articolo devono essere motivati
ai sensi dell'articolo 3».
48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la disciplina organica degli
illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al
superamento dei termini di definizione dei procedimenti
amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,
superando le logiche specifiche dei differenti settori
delle pubbliche amministrazioni;
b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti,
volti a evitare ritardi;
c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle
sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei
termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di
interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita'
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni,
che comportano funzioni di amministrazione e gestione,
nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi
privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un
anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi
o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che
conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai
soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo
periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al
conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.
I casi di non conferibilita' devono essere graduati e
regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di
carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al
collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta
eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico,
il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che
presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della
disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche'
gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti
estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici
e di enti di diritto privato sottoposti a controllo
pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo
svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di
diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o
finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito
l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono
soggetti a regolazione o finanziati da parte
dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e
l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il
pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria
o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata
al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni».
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da
acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a);
b);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita'
di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero,
anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento
dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei
rifiuti.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua
ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
58.
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di
cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta
attuazione del principio di imparzialita' di cui
all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attraverso intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono
gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e
dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle
disposizioni della presente legge, con particolare
riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna
amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, di norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti
pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42,
lettera a), del presente articolo, ferma restando la
disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, del codice di comportamento di cui
all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente
articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata
sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi delle
disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla
presente legge da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo.
62. All'articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione
della garanzia del credito erariale».
63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico della normativa in
materia di incandidabilita' alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente e di componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e
di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive
modificazioni, di presidente e di componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede
al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed
e' adottato secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale
in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici,
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a),
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del
codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre
anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in
caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative
all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di
interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione,
nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di
elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilita'
alla carica di deputato e di senatore siano applicate
altresi' all'assunzione delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa
vigente in materia di incandidabilita' alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui
al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e
componente degli organi delle comunita' montane,
determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in
coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere
a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di
incandidabilita' determinate da sentenze definitive di
condanna per delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza legislativa
regionale sul sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e
degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei
consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle
elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli
organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza
di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di
sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi
successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che sono resi entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in
posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di
componente degli organismi indipendenti di valutazione, a
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo,
che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E'
escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
successivi non viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori
incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione,
che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano
l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificita' dei
regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione
ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche'
all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuativita' e onerosita' dell'impegno
lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra
le funzioni esercitate presso l'amministrazione di
appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico
ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli
avvocati e procuratori dello Stato non possono essere
collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che,
nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci
anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le
disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive,
anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti
delle Corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, anche se conferiti successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di
cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data,
maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati
nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del
mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto
l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il
collocamento in posizione di fuori ruolo si intende
confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in
vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e'
autorizzato ad adottare disposizioni integrative o
correttive del decreto legislativo stesso.
75. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,»
sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole:
«319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo
comma,»;
c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre»
e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale
che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni»;
e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono
sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
«Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della
funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne
accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni»;
g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque»
sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono
sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e'
sostituita dalla seguente: «cinque»;
i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:
«Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o
promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o
promette denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione fino a tre anni»;
l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;
m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la
qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un
atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «,
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra
utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri»;
n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le
disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti:
«319-quater, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,»
sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o
promettere utilita',»;
o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole:
«a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a
quattro anni»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
«Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con
un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico
servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica
di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e'
diminuita».
76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito
con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi
precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a
querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi
una distorsione della concorrenza nella acquisizione di
beni o servizi».
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione»
sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o
promettere utilita'»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,»
sono inserite le seguenti: «319-quater»;
b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)
e' aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,
nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote».
78. All'articolo 308 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del
codice penale, le misure interdittive perdono efficacia
decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando
che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio
della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari
al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».
79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le
seguenti: «, 319-quater».
80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,».
81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole:
«(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle
seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e
dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),»
sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma
(induzione indebita a dare o promettere utilita'),»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le
parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «,319-quater»;
c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le
parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del
codice di procedura penale, quando il divieto di dimora
riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».
82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1
del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni.
Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle
attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione
della corruzione.
83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001,
n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti:
«, 319-quater».".
 
Art. 14

Osservatorio Nazionale del Turismo

1. Presso il Ministero e' istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, di seguito denominato «Osservatorio», di cui all' articolo 25, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che svolge il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica. Cura, inoltre, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo. Predispone e presenta alle Camere una relazione annuale in relazione all'andamento del settore turistico con analisi dei dati statistici ed economici, nonche' studi e ricerche richiesti dal Ministero, fornendo un compiuto quadro conoscitivo del settore per la conseguente adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro che ne nomina il Presidente e i componenti tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale.
3. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di una volta.
4. Al Presidente e agli altri componenti dell'Osservatorio e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 250.000 euro annui. Al Presidente dell'Osservatorio e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 50.000 euro annui.
5. L'Osservatorio opera nell'ambito del Segretariato Generale.

Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 25 del citato decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74:
"Art. 25 (Disposizioni in materia di organizzazione del
Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT
S.p.A.). - 1. Il Ministero del turismo e' autorizzato a
costituire nell'anno 2023 una societa' per azioni
denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale
di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attivita' di
supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale,
cosi' da potenziarne la attrattivita', anche attraverso
adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione
dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con
spiccata vocazione turistica, nonche' tramite la formazione
specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un
ecosistema digitale per la piu' efficiente e razionale
fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le
azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze che esercita i diritti dell'azionista.
2. La societa' ENIT S.p.A. e' qualificata come societa'
in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed e'
sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero
del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo,
il Ministero del turismo:
a) assegna annualmente all'organo amministrativo
della societa' direttive pluriennali in ordine al programma
di attivita', all'organizzazione, alle politiche
economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad
effettuare il conseguente monitoraggio;
b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle
singole iniziative di promozione riportate nel Piano
Annuale e dei progetti speciali autorizzati;
c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e
informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della
societa';
d) al fine di esercitare un'influenza determinante,
e' titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo
nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi
restando i poteri di questo per l'esercizio
dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della
societa'.
3. La societa' e' amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da tre membri, di cui uno con
funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore
delegato. Il presidente del collegio sindacale della
societa' e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri due componenti dal Ministro del
turismo.
4. La societa' ENIT S.p.A. puo' stipulare convenzioni
anche con le regioni e le province autonome, che possono
apportare loro risorse al capitale della societa' tenuto
conto del piano industriale della societa' e previa
autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque
conserva il controllo e i poteri di direzione e
coordinamento della societa'.
5. La societa' e' assoggettata al controllo della Corte
dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259. La societa' puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
6. Contestualmente alla costituzione della societa'
ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del
turismo e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite
alla societa' ENIT S.p.A. La costituzione della societa'
ENIT S.p.A. e' disposta con decreto del Ministro del
turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del
Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e
organizzazione della societa', nonche' lo schema di
statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del
fatturato della societa' sia effettuato nello svolgimento
dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti
attivi e passivi esistenti alla data di soppressione
dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo,
come risultanti dalle scritture contabili, nonche' tutte le
relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti
al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del
turismo nomina con proprio decreto un commissario
liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione
dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo,
predispone un inventario del patrimonio dell'ente
soppresso. Il Ministero del turismo, con successive
determinazioni, assegna alla societa' ENIT S.p.A. le
risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli
obiettivi.
7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il
Ministro del turismo e il presidente della societa' ENIT
S.p.A., sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla
societa' ENIT S.p.A.;
b) le modalita' di finanziamento statale da accordare
alla societa' ENIT S.p.A.;
c) i risultati attesi in un arco di tempo
determinato;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni
alla societa' ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i
processi e l'uso delle risorse.
8. Contestualmente alla costituzione della societa'
ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e
indeterminato, di ruolo presso l'ENIT - Agenzia nazionale
del turismo alla data di entrata in vigore del presente
decreto transita nella societa' ENIT S.p.A. in ragione
delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con
mantenimento del trattamento economico complessivo in
godimento.
9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando l'operativita' del Segretariato
generale per il coordinamento delle direzioni generali e
dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali, la pianificazione e la programmazione
strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e
della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non
generali, le competenti articolazioni amministrative del
Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:
a) politiche delle risorse umane e relazioni
sindacali; trattamento giuridico del personale e dei
collaboratori; supporto giuridico per gli affari di
competenza delle unita' organizzative preposte a compiti di
gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni
vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti;
formazione e carriere professionali turistiche con i
connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di
beni e servizi e gestione degli adempimenti del
responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle
altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con
gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da
fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi
regionali e nazionali nell'ambito del turismo e di progetti
di innovazione, anche attraverso la partecipazione a
programmi internazionali;
d) in raccordo con l'unita' organizzativa cui
competono le missioni di cui alla lettera c):
progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi,
di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche
del Ministero, definizione e gestione dell'architettura
delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei
sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e
informatico alle altre unita' organizzative del Ministero;
acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza;
elaborazione dati statistici ed economici nonche'
coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto
nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di
interesse per il settore turistico; gestione degli
adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».
9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un
efficiente coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale nel comparto turistico, presso il
Ministero del turismo e' istituito l'Osservatorio nazionale
del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio
sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra
soggetti in possesso di comprovata qualificazione
professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati per non piu' di
una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le
province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di
un sistema informativo unificato a livello nazionale per
l'analisi e il monito-raggio delle dinamiche
socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia
quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per
fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del
settore che consenta l'adozione delle opportune strategie
di comunicazione, promozione e commercializzazione
dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e
di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a
400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo.
10. In relazione alla modifica delle funzioni degli
uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai
sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi
dirigenziali generali e non generali in corso decadono con
la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi
incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di
livello generale e non generale attinenti alle missioni del
Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente
articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di
organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai
sensi del primo periodo del presente comma, purche' in
conformita' ai compiti e all'organizzazione del Ministero
medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del turismo.".
 
Art. 15

Direzioni generali del Ministero

1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale personale e affari legali;
b) Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche;
c) Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo;
d) Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica.
2. Le singole Direzioni generali, di cui al comma 1, costituiscono altrettanti centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 21 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, recante: "Legge di contabilita' e finanza
pubblica.", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le
misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del
presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno
stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un
prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e
adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6.
7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b)
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e)
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la
formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto
del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa
delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.».
 
Art. 16

Direzione generale personale e affari legali

1. La Direzione generale personale e affari legali si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
2. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolge le seguenti funzioni:
a) cura la programmazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
b) gestisce le procedure per il reclutamento, la formazione e la riqualificazione del personale;
c) cura le attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
d) gestisce le attivita' relative al trattamento giuridico del personale anche per gli aspetti pensionistici, raccordandosi con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura il trattamento economico e retributivo delle risorse umane;
e) cura la tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, dello stato matricolare e dei fascicoli personali;
f) gestisce i sistemi di valutazione del personale;
g) cura le relazioni sindacali e fornisce il supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata;
h) cura l'istruttoria e raccoglie gli elementi relativi ai contenziosi amministrativi e giurisdizionali e cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio e l'attivita' di patrocinio ed assistenza legale di competenza di quest'ultima;
i) gestisce i procedimenti disciplinari e il servizio ispettivo in materia di personale;
l) attua le politiche per le pari opportunita', il benessere del personale e le iniziative di contrasto al fenomeno del mobbing;
m) gestisce l'anagrafe delle prestazioni e cura la vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro;
n) cura le attivita' di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
o) gestisce gli adempimenti relativi alle denunce per infortuni;
p) fornisce supporto giuridico per gli affari di competenza delle unita' organizzative preposte a compiti di gestione, curando anche la gestione di questioni legali in sede giurisdizionale e amministrativa nelle materie di competenza del Ministero, inclusa la trattazione di problematiche afferenti al precontenzioso nonche' al contenzioso in sede dell'Unione europea;
q) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
r) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
s) cura la comunicazione delle informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura la gestione del sito internet.
 
Art. 17
Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione
e professioni turistiche

1. La Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
2. In attuazione degli indirizzi del Ministro, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo, il supporto e la vigilanza su enti, associazioni e fondazioni costituiti con la partecipazione del Ministero o da esso finanziati, ivi incluso il Club Alpino Italiano (CAI);
b) sviluppa le strategie e le iniziative volte a fornire forme di assistenza e di tutela dei turisti, inclusi i programmi di incentivazione e accesso al turismo, le attivita' del comparto del turismo organizzato, nonche' gli interventi sulla fiscalita' nel turismo o altre forme di agevolazione;
c) cura la formazione delle professioni turistiche e lo sviluppo delle relative carriere professionali, individuandone i percorsi formativi e di aggiornamento, le modalita' di riconoscimento dei titoli ed esercitando i connessi poteri di accertamento e controllo previsti dalla normativa vigente;
d) cura le iniziative per l'accrescimento del livello professionale nel turismo, l'inserimento nel mercato del lavoro, il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore, la riqualificazione del personale gia' occupato nel settore, l'erogazione di prestazioni collegate a progetti di servizio civile e la formazione di nuove figure professionali, anche attraverso percorsi formativi, nonche' per l'ampliamento dell'offerta di lavoro;
e) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche;
f) amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, l'elenco nazionale delle guide turistiche, le banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonche' la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
g) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, le attivita' del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale, in attuazione degli indirizzi del Ministro e delle disposizioni del Segretario generale;
h) provvede all'acquisto di beni e servizi strumentali alle esigenze del Ministero, fatta eccezione per quelli di competenza della Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, gestendo anche gli adempimenti del responsabile unico del progetto (RUP);
i) gestisce il patrimonio e ne regolamenta l'utilizzo, curando anche la manutenzione dei beni mobili e immobili, degli impianti a corredo e delle relative attrezzature tecniche e assicurando l'erogazione dei servizi comuni e dei servizi tecnici;
l) cura la gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero;
m) fornisce supporto alle attivita' del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia;
n) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
o) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza;
p) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
q) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet.

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 13-quater del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante: "Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi.", convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 aprile 2019, n. 100:
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - 1. All'articolo 4, comma
5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di
nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo
dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma
anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia
delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di
soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati
dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza
degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di
quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque
adottato.
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito
internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le
esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva,
la banca dati e' accessibile all'amministrazione
finanziaria degli enti creditori per le finalita'
istituzionali.
5.
6.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i
soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso
abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone
in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che
dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da
locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7
comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500
euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.».
 
Art. 18
Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il
turismo

1. La Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.
2. La Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, in particolare:
a) esercita le attivita' di controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.A. e, in particolare, cura, in collaborazione con la medesima societa' e con le regioni e le province autonome, la creazione e la promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano e del made in Italy;
b) promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e con ENIT S.p.A., per l'attrazione di investimenti nel settore e per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e ricettivi, ivi inclusi quelli relativi ai grandi eventi, all'enogastronomia, al sistema fieristico e al comparto MICE;
c) promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, promuovendo percorsi e destinazioni identitari in aree di montagna, di collina e costiere, in chiave di sostenibilita' economica, sociale e ambientale, di destagionalizzazione, ampliamento e diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante la promozione e lo sviluppo di cammini, di vie ciclabili, di nuovi percorsi turistici, del turismo delle radici, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;
d) cura l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo, il suo aggiornamento e la sua attuazione, in raccordo con le regioni e le province autonome;
e) programma e gestisce interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e ricettivo, sia su fondi nazionali, tra cui il fondo unico nazionale per il turismo, sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea, curando anche l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
f) cura la programmazione strategica e la partecipazione a programmi cofinanziati da fondi strutturali europei e nazionali nell'ambito della politica di coesione nonche' opera la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori;
g) segue la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero, ai sensi della normativa vigente, fatta eccezione per la riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche e per la realizzazione dell'hub del turismo digitale;
h) gestisce i rapporti con regioni, province autonome ed enti locali nell'ambito del coordinamento e della integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e locali;
i) promuove la realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico, per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale;
l) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita', in raccordo con le altre amministrazioni competenti e nel rispetto delle competenze del Ministero della cultura;
m) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e alla mitigazione del fenomeno del sovraffollamento delle destinazioni turistiche, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali;
n) elabora programmi e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, delle comunita' locali, delle eccellenze nazionali, dell'ambiente e dell'ecosistema;
o) cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta e il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
p) cura i progetti di finanziamento di attivita' turistiche con attivazione di fondi agevolati, anche destinati alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie su finanziamenti, per infrastrutture di interesse pubblico;
q) attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa;
r) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
s) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza;
t) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
u) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante: "Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno
2011, n. 129, S.O.:
«Art. 27 (Fondo buoni vacanze). - 1. Presso il
Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo
opera il Fondo di cui alla disciplina prevista
dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, di seguito denominato: «Fondo buoni vacanze». Ad
esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese,
istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati;
c)
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva
dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi
decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza da
destinare ad interventi di solidarieta' in favore delle
fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle
esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed
anche ai fini della valorizzazione delle aree che non
abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione
turistica.».
 
Art. 19
Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e
statistica

1. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
2. La Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, in particolare:
a) cura la promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e fornisce supporto alla definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) attua le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonche' all'accessibilita' ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e successive modificazioni;
c) cura il coordinamento strategico, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero;
d) cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero in raccordo con le altre Direzioni generali, inclusi la protezione dei dati, la sicurezza, la riservatezza, la formazione e il monitoraggio informatico nonche' la transizione digitale;
e) fornisce supporto tecnologico e informatico alle altre unita' organizzative del Ministero;
f) cura i rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche e di cybersicurezza nella pubblica amministrazione;
g) cura l'indirizzo, lo sviluppo e la gestione tecnica del portale internet istituzionale, della rete intranet, dei social su cui e' presente il Ministero;
h) promuove, anche attraverso l'implementazione di servizi e piattaforme, un ecosistema digitale volto ad innovare e connettere digitalmente l'offerta e la promozione turistica dell'intero ecosistema turistico, nell'ambito dell'investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza concernente la realizzazione del portale del turismo digitale, curando lo sviluppo e la gestione del portale del turismo digitale, del sito italia.it e il connesso impiego dell'intelligenza artificiale;
i) formula al Ministro proposte, anche in base agli indirizzi del Segretario generale e in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 17 e 18, in materia di strategia nazionale di turismo elettronico;
l) definisce e gestisce l'architettura delle banche dati di settore;
m) acquista beni e servizi per le materie di pertinenza;
n) cura il coordinamento, in raccordo con l'Osservatorio Nazionale del Turismo, le regioni, le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico;
o) elabora i dati statistici ed economici di interesse per il settore turistico, acquisiti in autonomia o con il contributo dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, delle regioni e dell'Istituto nazionale di statistica, e formula proposte normative e amministrative;
p) definisce e gestisce il trattamento economico e retributivo del personale, anche in quiescenza, del Ministero e ne cura la liquidazione per quanto di competenza, in raccordo con la Direzione generale personale e affari legali che gestisce le attivita' relative al trattamento giuridico del personale anche per gli aspetti pensionistici;
q) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro e atteso il coordinamento con il Segretariato generale, il piano di comunicazione annuale e ne cura l'implementazione, il rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
r) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
s) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza;
t) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

Note all'art. 19:
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante:
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.",
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 19 ottobre 2012, n. 245, S.O..
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
"Codice dell'amministrazione digitale.", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16
maggio 2005, n. 112, S.O..
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: "Disposizioni
per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 17 gennaio 2004, n. 13.
 
Art. 20

Organismi che operano presso il Ministero

1. Il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, operano e hanno sede nell'ambito del Ministero, che ne supporta le rispettive attivita'.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante: "Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno
2011, n. 129, S.O.:
«Art. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo
in Italia). - 1. Al fine di promuovere un'azione coordinata
dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo,
con la politica e la programmazione nazionale, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con
il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e
l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che puo'
all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di
istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di
tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore
turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti
ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche
dedicate a garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo
della strutturazione turistica sul territorio progetti di
formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo
turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono
a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore
turistico, all'interno confini nazionali, con particolare
riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul
territorio pari opportunita' di propaganda ed una
comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di
carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano
territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e
comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non
comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la
relativa partecipazione e' a titolo gratuito.».
 
Art. 21

Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A, allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Segretariato generale e le Direzioni generali.
3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Segretariato generale e le Direzioni generali.
4. Il personale dirigenziale, generale e non generale, del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero del turismo.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero del turismo.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato d.
lgs. n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7. Abrogato.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
Art. 22

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, e' abrogato.
2. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad avere efficacia gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso. Restano, poi, validi ed efficaci gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro del turismo
Garnero Santanche'

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1539

Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 maggio 2021, n. 102, recante "Regolamento di
organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di
diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance.", abrogato dal presente
regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 luglio 2021, n. 163.
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 30 agosto 1999, n. 203, S.O..
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato d.lgs.
n. 300 del 1999:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Per il testo dell'art. 25 del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21
giugno 2023, n. 74, si veda nelle note alle premesse.