Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 novembre 2023
Modello di certificazione, relativo al 2023, per la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.


IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Visto il comma 1, dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 2-bis lettera a), del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge, del 10 marzo 2023, n. 21, che stabilisce: «Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo e pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;
Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 che recita: «I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente»;
Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5 settembre 2016, conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016;
Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2017, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2017) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2017 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 31 marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2018) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Visto che per l'anno 2019 i comuni, sulla base delle disposizioni normative citate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 12 novembre 2019, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2018 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2019 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2019) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Visto che per l'anno 2020 i comuni, sulla base delle disposizioni normative sopracitate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 2020, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 21 dicembre 2019 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 21 dicembre 2020 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2020) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Visto che per l'anno 2021 i comuni, sulla base delle disposizioni normative sopracitate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 25 novembre 2021, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 22 dicembre 2020 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2021 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2021) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Visto che per l'anno 2022 i comuni, sulla base delle disposizioni normative sopracitate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 10 novembre 2022, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 21 dicembre 2021 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2022 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2022) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Ritenuto che per l'anno 2023 i comuni possono richiedere il contributo in esame per le spese non ancora sostenute relative al periodo - dal 21 dicembre 2022 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2023 (termine di presentazione della richiesta per l'anno 2023) - verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, derivanti da sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, per le quali sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Considerate le esigenze di celerita' e semplificazione del procedimento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella definizione delle modalita' informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Decreta:

Art. 1

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2023 del contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 21 dicembre 2022 al 20 dicembre 2023 conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modello di certificazione

1. I comuni devono compilare la richiesta facoltativa - esclusivamente con metodologia informatica - avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la solo rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.
 
Art. 3

Modalita', termini e specifiche

1. La richiesta, secondo il modello di all'art. 2, deve essere inviata dai comuni al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24,00 del 20 dicembre 2023, a pena di decadenza.
2. L'accesso all'area e' consentito con le modalita' e le credenziali gia' in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Direzione centrale della finanza locale».
3. Il riparto del fondo disponibile avverra' sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine di cui al comma 1.
4. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.
5. E' data facolta' ai comuni che avessero necessita' di rettificare il dato gia' trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovra' accedere sempre alla pagina web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati, nel menu' di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2023

Il Capo Dipartimento: Sgaraglia