Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 novembre 2023
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale e' istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;
Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale n. 29419 del 20 gennaio 2023 registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la diffusione straordinaria e invasiva della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis) avvenuta dall'inizio dell'anno 2023, sul territorio nazionale ed in particolare in alcune aree geografiche, come individuate dalle regioni e province autonome;
Tenuto conto che la diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis) ha causato una situazione emergenziale in quanto le semine e il ripopolamento delle specie allevate dai Consorzi, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, seminate e/o immesse dalle imprese nell'anno 2022 sono state preda del granchio con conseguente crisi economica e situazioni di grave difficolta' per gli allevatori;
Considerata, pertanto, la necessita' di sostenere una rapida ripresa del settore, indennizzando le imprese per la perdita parziale del prodotto seminato e/o immesso nell'anno 2022, nonche' di garantire lo sviluppo della filiera della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, EPR 2021, a favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura fino a concorrenza di 10 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto in favore del settore della pesca e acquacoltura;
Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Agevolazioni concedibili

1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno della filiera del settore della pesca e dell'acquacoltura, per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis), sono destinati 10 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, EPR 2021, in favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1, sono destinate al riconoscimento delle spese sostenute dai Consorzi, dalle cooperative, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per la semina, il ripopolamento e l'acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli allevamenti, come individuate dai successivi articoli 4 e 5.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto i Consorzi, le cooperative, le imprese della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni dalla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis) che, alla data del 01 gennaio 2022, dispongano di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e in possesso dei codici ATECO 03.1, 03.2. e 03.11.
2. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta (2014/C 249/01) o impresa che le succede. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficolta' finanziarie sono state causate dai danni arrecati dal granchio blu «Callinectes sapidus e Portunus segnis».
3. Sono escluse dai pagamenti risultanti dei benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
 
Art. 3

Condizioni dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto e' condizionata all'avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attivita' economica, alla data del 1° gennaio 2022 da accertarsi, per le imprese di pesca attraverso l'iscrizione nel R.I.P., registro imprese di pesca, e per i Consorzi, le cooperative, le imprese dell'acquacoltura nonche' le imprese della pesca lagunare professionale delle acque interne attraverso l'iscrizione presso il registro delle imprese delle CCIAA, nonche' della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.
2. La concessione del contributo e' subordinata, a pena di inammissibilita', alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione, da compilarsi secondo i termini e le modalita' che saranno comunicati con circolare del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo che prevede anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esente da bollo, attestante (allegato 1):
limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di essere iscritte nel R.I.P., registro imprese di pesca alla data del 1° gennaio 2022 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
limitatamente ai Consorzi, alle cooperative, alle imprese del settore acquacoltura nonche' alle imprese del settore della pesca lagunare professionale delle acque interne, di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2022 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
di aver subito danni dalla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis);
di non aver ottenuto altra agevolazione pubblica alla data di presentazione della domanda per la parte oggetto del contributo richiesto;
b) copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute dal beneficiario per l'esecuzione degli interventi ammessi, corredate delle relative quietanze e delle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento;
c) relazione sottoscritta da un tecnico abilitato con la quale si dimostra la relazione tra le perdite di prodotto subite e la presenza consistente di granchi blu;
d) copia di un documento di identita' in corso di validita' del richiedente.
3. Gli aiuti di cui al presente decreto non riguardano le misure di cui al punto (135) degli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final).
4. Non sono ammissibili a domanda di contributo le imprese non conformi alle norme della Politica Comune della Pesca (PCP). Il beneficiario del contributo deve mantenere detta conformita' per tutto il periodo di attuazione del progetto («periodo di concessione») e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell'aiuto all'impresa.
5. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che hanno commesso infrazioni gravi a norma dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, quelle che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e le imprese i cui pescherecci sono inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento, in conformita' a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/2181.
 
Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti per le seguenti spese:
a) costi per la semina:
acquisto di seme delle specie vongola (, tapes spp);
acquisto di seme delle specie ostrica (Ostrea edulis, Saccostrea commercialis, Crassostrea angulata);
b) costi per il ripopolamento:
acquisto di novellame delle specie spigola (Dicentrarchus labrax) e orata (Sparus aurata);
acquisto di novellame della specie cozza (Mytilus galloprovincialis).
acquisto di novellame della specie anguilla (Anguilla anguilla);
c) costi per la protezione degli allevamenti:
acquisto di strumenti fissi o mobili utilizzati per proteggere gli allevamenti dalla predazione del granchio blu.
2. Nei casi elencati al comma 1, lettere a) e b), sono eleggibili al contributo esclusivamente le spese sostenute dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.
3. Nei casi elencati al comma 1, lettera c), sono eleggibili al contributo esclusivamente le spese sostenute dalla data del 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
 
Art. 5

Misura del contributo concedibile

1. Il contributo e' concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura del 80% dei costi, effettivamente sostenuti in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).
2. Il contributo e' concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura del 100% dei costi, effettivamente sostenuti in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).
3. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.
4. I contributi di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili al tipo di aiuto in questione.
5. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:
a. con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto;
b. con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
 
Art. 6

Concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalita' ed entro i termini comunicati con circolare del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa.
3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, terminate le istruttorie e quantificato l'ammontare per ciascuna impresa, trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di direzione marittima;
 
Art. 7

Erogazione del contributo

1. I funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima provvedono, sulla base degli elenchi di cui al comma 3 dell'art. 6 all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari.
 
Art. 8

Disponibilita' dei Fondi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono a valere sulle risorse del capitolo: 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura fino a concorrenza massima di euro 10 milioni in termini di residui di stanziamento di provenienza 2021.
2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede, nei termini e con le modalita' previste dalla legge, ad impegnare e liquidare a favore della Rete dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di direzione marittima i 10 milioni di euro, sulla base delle dotazioni di spesa cosi' come individuate dagli uffici del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 13 novembre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1541