Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2023 (vai al sommario)
UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 23 novembre 2023
Modifiche allo statuto.


IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto lo statuto dell'Universita' Vita-Salute S. Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il comma 95, art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca del 21 novembre 2023, prot. n. 14560;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2023;
Considerato che l'Universita' Vita-Salute S. Raffaele si qualifica quale innovante istituzione di alta formazione basata sulla conoscenza dell'uomo - quid e quis est homo: persona integrata di corpo - mente - spirito;

Decreta:

Di emanare il nuovo statuto di autonomia dell'Universita' Vita-Salute S. Raffaele nel testo che di seguito viene riportato integralmente, in sostituzione di quello individuato nelle premesse.
Art. 1

Denominazione

1.1. E' istituita la libera Universita' Vita-Salute S. Raffaele (denominata anche «UniSR» o l'«universita'»).
 
Art. 2

Autonomia e personalita' giuridica

2.1. L'universita' e' un Ateneo autonomo a norma dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente statuto e nel rispetto dei principi di cui alle leggi vigenti in materia universitaria.
 
Art. 3

Sede

3.1. L'universita' ha sede in Milano. Il consiglio di amministrazione puo' istituire, sopprimere, variare sedi decentrate e sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e uffici di rappresentanza, unita' locali in genere, anche all'estero.
 
Art. 4

Fonti normative

4.1. Sono fonti normative dell'universita':
a) le norme costituzionali, legislative e regolamentari e i provvedimenti ministeriali applicabili alle universita' non statali;
b) il presente statuto;
c) i regolamenti richiamati nel presente statuto e gli eventuali ulteriori regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 5

Promotori

5.1. L'universita' e' promossa da Papiniano S.p.a., anche tramite Ospedale San Raffaele S.r.l. e Fondazione centro San Raffaele, Associazione Monte Tabor e Associazione Sigilli.
5.2. Allo sviluppo dell'universita' potranno concorrere persone, enti ed imprese interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
 
Art. 6

Obiettivi e valori

6.1. L'universita' ha come obiettivo principale la incentivazione alla conoscenza dell'uomo, nelle sue componenti biologica-intellettuale-spirituale mediante l'insegnamento e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale. A tal fine l'universita' favorisce ed incrementa collaborazioni con istituzioni universitarie ed enti di ricerca di alto profilo scientifico nazionali e straniere.
6.2. L'insegnamento delle neuroscienze cognitive integrate nei programmi didattici di ogni facolta' e la diffusione dei principi culturali dell'universita' costituiscono valori ispiratori delle attivita' dell'universita' per il perseguimento dei propri compiti istituzionali.
6.3. Per realizzare i propri obiettivi l'universita' sviluppa la ricerca prevalentemente in collaborazione con Ospedale San Raffaele S.r.l., la Fondazione centro San Raffaele e l'Associazione Monte Tabor e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. L'universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili.
6.4. L'universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali.
6.5. E' negli obiettivi dell'universita' attivare le facolta' secondo lo spirito programmatico dell'art. 6 del presente statuto.
 
Art. 7

Risorse finanziarie e divieto di distribuzione degli utili

7.1. Al mantenimento dell'universita' sono destinati tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.
7.2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'universita', in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale.
 
Art. 8

Organi dell'universita'

8.1. Sono organi di Governo dell'universita':
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il rettore;
d) il senato accademico.
8.2. Sono organi di controllo o di supporto:
a) il collegio dei revisori dei conti;
b) il nucleo di valutazione interno;
c) il comitato unico di garanzia per le pari opportunita';
d) presidio di qualita' di Ateneo.
8.3. Sono organi accademici dell'universita':
a) i presidi di facolta';
b) i consigli di facolta';
c) i consigli di corso di studio;
d) il collegio di disciplina.
8.4. Gli organi dell'universita' esercitano le funzioni previste dal presente statuto.
8.5. Salvo ove altrimenti previsto nel presente statuto, in caso di cessazione per qualsivoglia ragione di taluno dei componenti dei predetti organi, i soggetti e organi competenti provvedono tempestivamente alla sostituzione. Il componente che subentra rimane in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.
8.6. L'universita' favorisce il coinvolgimento degli studenti negli organi collegiali dell'ateneo, limitatamente alle materie di preminente interesse degli stessi, attraverso le proprie rappresentanze secondo modalita' definite in un regolamento istituzionale approvato dal consiglio di amministrazione. Gli studenti che partecipano agli organi collegiali dell'ateneo non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e della deliberazione.
 
Art. 9

Consiglio di amministrazione
Nomina e composizione
9.1. Il consiglio di amministrazione dell'universita' e' composto da dieci membri, incluso il Rettore, membro di diritto, di cui sette nominati da Papiniano S.p.a. e due nominati da Associazione Monte Tabor.
9.2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un anno e sono rieleggibili, secondo le regole previste nel presente statuto.
9.3. Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente. Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione nomina altresi' un segretario, scelto tra soggetti qualificati anche esterni al consiglio stesso.
9.4. In caso di cessazione del presidente o del vice presidente o di almeno quattro consiglieri si intendera' decaduto l'intero consiglio di amministrazione e si procedera' alla nomina dei suoi componenti secondo le regole previste nel presente statuto. Sino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione i consiglieri rimasti in carica devono condurre la gestione sociale limitatamente al compimento di atti ordinari necessari. Riunioni
9.5. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o dal vice presidente ogni qualvolta ne ravvisino la necessita' o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con lettera raccomandata o comunicazione a mezzo posta elettronica che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai membri del collegio dei revisori e che deve pervenire almeno tre giorni non liberi prima dell'adunanza. In caso di urgenza il consiglio di amministrazione puo' essere convocato con un preavviso di almeno un giorno. L'avviso di convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, del luogo (ove previsto) e dell'ora in cui si terra' l'adunanza e l'ordine del giorno. In ogni caso, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche in assenza di previa convocazione, qualora siano presenti alla riunione tutti i consiglieri e i membri effettivi del collegio dei revisori e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
9.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono tenere anche per teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati.
9.7. Su iniziativa del presidente o del vice presidente da comunicare al collegio dei revisori con la relativa documentazione, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere prese altresi' mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o piu' identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui e' prestato. La documentazione di cui sopra e' conservata agli atti sociali ed e' trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge. Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parita' di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal presidente o dal vice presidente. La decisione e' adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al presidente o al vice presidente il consenso della maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.
9.8. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. In caso di parita' di voti e' decisivo il voto del piu' giovane tra il presidente del consiglio di amministrazione e il vice presidente. Poteri
9.9. Il consiglio di amministrazione e' il massimo organo di governo dell'universita', con i piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza eccezioni e con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli obiettivi dell'universita', esclusi soltanto quelli che la legge applicabile o lo statuto riservano in via esclusiva ad altri organi dell'universita'.
9.10. Il consiglio di amministrazione puo' nominare tra i suoi componenti uno o piu' consiglieri delegati stabilendone i relativi poteri e/o affidare incarichi speciali, anche tenuto conto delle specifiche competenze professionali.
9.11. Il consiglio di amministrazione puo' nominare comitati, tra cui comitati esecutivi.
9.12. Spetta in ogni caso alla competenza esclusiva e collegiale del consiglio di amministrazione:
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) approvare il bilancio;
c) nominare il rettore, secondo le regole stabilite nell'art. 11.1 del presente statuto;
d) nominare i presidi di facolta' su proposta del consiglio di ciascuna facolta';
e) nominare i presidenti dei consigli di corso di laurea su proposta del rispettivo consiglio di corso di studio;
f) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonche' in ordine ai regolamenti didattici dei corsi di studio, su proposta del senato accademico e dei consigli di facolta', nonche' deliberare l'attivazione e disattivazione dei singoli corsi di studio, anche in relazione alla sostenibilita' economica dell'universita';
g) deliberare, a norma della legislazione vigente, in merito all'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, alle nomine dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari, nonche' il conferimento degli incarichi di docenza previsti dal presente statuto;
h) determinare, sentito il consiglio di facolta', il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissare le relative modalita' di ammissione;
i) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'universita';
j) deliberare sulle tasse di iscrizione e sui contributi;
k) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto;
l) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;
m) nominare il direttore generale ove ritenuto opportuno, stabilendone funzioni e poteri;
n) approvare eventuali ulteriori regolamenti per il funzionamento di organi previsti dalla normativa vigente.
9.13. I consiglieri delegati e i comitati possono nominare procuratori, anche esterni all'organizzazione universitaria, per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito e nei limiti dei poteri agli stessi spettanti ai sensi del presente statuto o conferiti dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 10

Presidente

10.1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) garantisce l'adempimento delle finalita' statutarie e la formazione ideale e professionale delle nuove leve universitarie;
b) ha, con firma libera, la rappresentanza dell'universita' di fronte ai terzi e in giudizio, con facolta' di promuovere azioni e istanze giudiziali e amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, con potere di rilasciare mandati ad avvocati e procure alle liti;
c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;
d) adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;
e) convoca e presiede le eventuali adunanze dei comitati ove nominati;
f) ha facolta' di nominare procuratori, anche esterni all'organizzazione universitaria, ad negotia o per determinate categorie di atti, nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti ai sensi del presente statuto o dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 11

Rettore

11.1. Il rettore dell'universita' e' nominato dal consiglio di amministrazione tra una terna di nominativi di professori ordinari in servizio presso l'universita', proposta dal senato accademico. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. La durata del mandato potra' essere inferiore al triennio, nel caso in cui il rettore sia collocato in quiescenza. In tale caso, il mandato avra' durata fino al collocamento in quiescenza.
11.2. Il rettore:
a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'universita';
b) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
d) rappresenta l'universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;
f) nomina i componenti del collegio di disciplina.
 
Art. 12

Senato accademico

12.1. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai pro-rettori;
c) dai presidi delle facolta'.
12.2. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno quattro volte durante l'anno accademico. Alle riunioni del senato accademico partecipano il direttore generale, se nominato, oppure il consigliere delegato dal consiglio di amministrazione alla gestione amministrativa, quest'ultimo con funzioni di segretario. Le sedute del senato accademico sono considerate valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del senato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal rettore.
12.3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico, tra cui:
a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'universita';
b) esprime pareri su ogni argomento che gli altri organi dell'universita' intendano rimettere alla sua valutazione e formula proposte in ordine alla migliore attuazione dei programmi di sviluppo;
c) sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di Ateneo;
d) sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e i regolamenti didattici dei corsi di studio;
e) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione dei corsi che portano al conferimento dei titoli di cui all'art. 20 del presente statuto;
f) sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;
g) propone al rettore la nomina dei componenti del collegio di disciplina esterni all'Ateneo.
 
Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

13.1. Il collegio dei revisori dei conti dell'universita' e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I membri del collegio dei revisori dei conti sono indicati da Papiniano S.p.a., che ne nomina anche il presidente. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le modalita' previste nel presente statuto.
13.2. Il collegio dei revisori dei conti e' organo indipendente che ha il compito di vigilare sulla regolarita' della gestione amministrativa, contabile, economico-patrimoniale e finanziaria dell'universita'. Tra le altre cose, il collegio dei revisori dei conti:
a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
b) esamina le proposte del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da sottoporre al consiglio di amministrazione;
c) effettua periodicamente le necessarie verifiche contabili, economico-patrimoniali e finanziarie;
d) procede alla verifica della correttezza degli atti di natura amministrativa.
13.3. Il consiglio di amministrazione determina il compenso del collegio dei revisori dei conti per l'intero periodo di durata del loro incarico.
 
Art. 14

Nucleo di valutazione interno

14.1. L'universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento adottato dagli organi accademici e approvato dal consiglio di amministrazione.
14.2. L'universita' assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
 
Art. 15

Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'

15.1. L'universita' istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora contro le discriminazioni.
15.2. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e' costituito in base alle vigenti disposizioni normative. Il suo funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento dell'universita'. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita' ha compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla normativa vigente e rimane in carica quattro anni.
 
Art. 16

Presidi di facolta'

16.1. L'universita' e' articolata in facolta' cui sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche, formative, della ricerca scientifica e della terza missione.
16.2. Ogni facolta' e' presieduta da un preside di facolta'. I presidi di facolta' sono proposti fra i professori di ruolo di prima fascia della facolta' medesima e sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'universita'; durano in carica tre anni e possono essere confermati.
16.3. I presidi di facolta' rappresentano la rispettiva facolta', convocano e presiedono il consiglio di facolta', curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche e i servizi che fanno capo alla facolta'.
16.4. Salvo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo i presidi di facolta' possono nominare le commissioni di esame di profitto.
 
Art. 17

Consigli di facolta' e consigli di corso di studio

17.1. Ciascun consiglio di facolta' si compone del preside di facolta', che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari. I professori straordinari a tempo determinato partecipano alle sedute dei consigli di facolta' secondo le modalita' previste dalla legge e dallo specifico regolamento di Ateneo.
17.2. Partecipano alle sedute dei consigli di facolta' tre rappresentanti dei ricercatori, anche a tempo determinato, e due studenti in corso, designati secondo le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, i quali potranno intervenire sulle materie di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo.
17.3. In occasione della discussione di argomenti relativi all'organizzazione didattica il preside ha facolta' di allargare la partecipazione al consiglio di facolta' a tutti i professori a contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo. Il preside ha inoltre facolta' di invitare esperti interni o esterni, senza diritto di voto, per fornire informazioni e/o pareri in relazione alle materie all'ordine del giorno, nonche' ricercatori, anche a tempo determinato, senza diritto di voto, che non siano nominati rappresentanti nel consiglio di facolta'.
17.4. Ciascun consiglio di facolta' esercita le attribuzioni a tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
17.5. In particolare, spetta al consiglio di facolta':
a) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione di procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, la nomina di professori e ricercatori universitari, nonche' l'attribuzione di incarichi di docenza mediante supplenze/affidamenti o contratti;
b) dare pareri sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita';
c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facolta';
d) avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi di studio nonche' iniziative formative previste dalla normativa vigente.
17.6. Al consiglio di corso di studio spettano le competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di Ateneo. Laddove per qualsiasi motivo non si sia costituito il consiglio di corso di studio le relative competenze vengono assunte dal consiglio di facolta'.
17.7. In caso di attivazione di una nuova facolta', le attribuzioni che la normativa vigente e il presente Statuto demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo e/o straordinari di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facolta'. Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo di prima fascia e/o straordinari a tempo determinato e due tra professori universitari di ruolo di seconda fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
 
Art. 18

Collegio di disciplina

18.1. Il collegio di disciplina e' composto da tre professori di prima fascia, tra i quali uno assume le funzioni di presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. Il presidente ed i componenti del collegio di disciplina sono nominati, con le modalita' previste in un apposito regolamento, dal rettore nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne e rimangono in carica per tre anni.
18.2. Il collegio di disciplina, ove possibile, e' composto prevalentemente da componenti esterni. I componenti interni sono individuati a seguito di elezioni alle quali partecipa il corpo accademico. I componenti esterni vengono proposti dal senato accademico.
18.3. La partecipazione al collegio di disciplina non da' diritto alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
18.4. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati su proposta del rettore nei confronti dei professori e dei ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura ed esprime in merito parere conclusivo. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del consiglio di amministrazione. In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al Decano dell'Ateneo.
18.5. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e in composizione limitata al presidente e alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
 
Art. 19

Professori e docenti

19.1. Gli insegnamenti presso l'universita' sono impartiti da professori di ruolo e straordinari, da professori a contratto e/o da ricercatori, sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
19.2. Per la durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle universita' statali.
19.3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle universita' dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.
19.4. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata. In caso di trasferimento all'universita' di professori di ruolo appartenenti ad altre universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle universita' statali.
19.5. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
19.6. L'attivita' di ricerca e' compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.
 
Art. 20

Titoli e corsi universitari

20.1. Nel rispetto delle finalita' indicate nel presente statuto, l'universita' puo' rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello per ogni singola facolta':
a) laurea (L);
b) laurea specialistica o magistrale (LS - LM);
c) diploma di specializzazione (D.S.);
d) dottorato di ricerca (D.R.).
20.2. L'universita' puo' istituire altresi' i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle universita'.
20.3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'universita' puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
 
Art. 21

Iniziative di formazione, ricerca e autovalutazione

21.1. L'universita' istituisce, promuove e favorisce:
a) attivita' culturali, scientifiche, tecniche di formazione, aggiornamento e perfezionamento, rivolte anche a soggetti esterni;
b) attivita' di ricerca, consulenza professionale e servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni;
c) iniziative dirette ad assicurare agli studenti servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
d) attivita' finalizzate alla gestione del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento.
 
Art. 22

Programmi di cooperazione anche internazionale

22.1. L'universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
22.2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi, puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; infine puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione con altri enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
 
Art. 23

Disposizioni generali

23.1. Qualora l'universita' dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, il patrimonio e ogni sua attivita' saranno devoluti dal consiglio di amministrazione alla Fondazione centro San Raffaele.
23.2. Il presente statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 23 novembre 2023

Il rettore: Gherlone