Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133
Testo del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233 del 5 ottobre 2023), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2023, n. 176 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

((Art. 01
Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato

1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). -
(omissis).
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e,
fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I
mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di
cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli
583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia
anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi
alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e
474 del codice penale, nonche' dall'articolo 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il
quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone.
(omissis)».
 
Art. 1

Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite alle seguenti «negli articoli 1, 4 ((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159))»;
2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «((10. Nei confronti)) del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale((; si applicano)) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»;
b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 ((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159))»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 3 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero e' sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al ((titolo VIII del libro primo del codice penale)), l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo ((del presente comma)).»;
2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «((del presente articolo e all'articolo)) 9, comma 10, ((primo periodo,))»;
3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»;
d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non e' stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;
((d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «puo' ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»));
e) all'articolo 17, al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «e' autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».
2. ((All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole:)) «ai sensi dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti((:)) «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma 10, ((primo periodo))».
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza ((degli stranieri)) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»;
b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di».
((b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni».
4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: « commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 11 e 12 ».
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 9, 9-bis, 13, 14,
comma 1-bis, 15, comma 1, e 17, comma 1, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo). - 1. Lo straniero in possesso, da almeno
cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel
caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29,
comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.»
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall' articolo 2 ,
comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251 , reca, nella rubrica "annotazioni", la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di
lungo periodo allo straniero titolare di protezione
internazionale, la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre
mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del
trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
Stato membro riconosce al soggiornante la protezione
internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato
membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre
mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'
apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
da [nome dello Stato membro] il [data] "
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-
bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c),
del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari
di protezione internazionale che si trovano nelle
condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti
pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente
alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del
relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi
4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato entro novanta
giorni dalla richiesta, e' valido per dieci anni e, previa
presentazione della relativa domanda corredata di nuove
fotografie, e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per
gli stranieri di eta' inferiore agli anni diciotto la
validita' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita'
costituisce documento di identificazione personale ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno
di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di
breve durata previsto dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento
di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto altresi' della
durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi
di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e
18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei
casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo
decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al
comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo
in presenza dei requisiti previsti dal presente testo
unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio
nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al
comma 1e sono incluse nel computo del medesimo periodo
quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 10;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni
per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione
per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il
permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del
comma 7, puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui
al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al
comma 1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro
dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale; si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando
ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione
e' disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del
prefetto puo' essere presentato ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica
l'articolo 13, comma 3.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di
protezione internazionale, e dei suoi familiari,
l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha
riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma
da parte di tale Stato della attualita' della protezione.
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal
territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che
ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19,
comma 1.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio
nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivita' lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle
che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta
allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza
sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad
erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di
quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione
del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per
l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul
territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia.»
«Art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro). - 1. Lo straniero, titolare di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in
corso di validita', puo' chiedere di soggiornare sul
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi,
al fine di:
a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli
5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui
all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa
dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza
non occasionali, di importo superiore al doppio
dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un
permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in
possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto
in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero
di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito
l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e'
rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali
condanne, anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene
conto dell'eta' dell'interessato, della durata del
soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e'
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano
i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, l'espulsione e' adottata sentito lo
Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero il cui
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea
riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di
protezione internazionale, come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'articolo 19, comma 1.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro
novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio
e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita'
di protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A
tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
della protezione internazionale ovvero se tale protezione
sia stata revocata con decisione definitiva. Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia
la responsabilita' della protezione internazionale, secondo
le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il
trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e'
aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale
trasferimento.
8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta,
sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le
informazioni in merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che
hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della
protezione internazionale ovvero dal trasferimento
all'Italia della responsabilita' della protezione
internazionale di uno straniero titolare di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a
richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.»
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato
respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la
proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati
revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso
di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata
annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un
soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o
nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del
visto;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne. In tali casi, lo straniero
puo' essere destinatario di un divieto di reingresso nel
territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di
cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente
comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale
e opera per un periodo non inferiore a un anno e non
superiore a tre anni.
2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo
ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il
regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici
richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in
uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento
(UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della
registrazione in uscita dello straniero, informa
l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter e'
disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di
frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorita' di
frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in
cui, in occasione del controllo in uscita, non sia
dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative
all'adozione del provvedimento di divieto saranno
notificate, anche con ricorso a modalita' telematiche,
all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del
modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di
richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile
residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 7. L'autorita' di frontiera comunica allo straniero
che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
data del rintraccio in frontiera potra' far pervenire al
questore, anche a mezzo del servizio postale o per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma
2-ter e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che
ha adottato il provvedimento. La procura al difensore puo'
essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana
competente per territorio.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4.
Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita'
giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la
misura del trattenimento presso un centro di permanenza per
i rimpatri ai sensi dell'articolo 14. Salvo quanto previsto
all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero e'
sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza
di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale,
l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto
comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la
misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e
sesto periodo del presente comma.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. Abrogato
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione
prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una
delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,
comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e
nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione
dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di
una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al
comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle
seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per
caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla
volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la
questura provvede a dare adeguata informazione allo
straniero della facolta' di richiedere un termine per la
partenza volontaria, mediante schede informative
plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione
della lettera f), il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento
alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore
di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo
straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un
difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo
straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che
ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei
centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14,
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo
in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14
ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale
ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del
questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di
convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello
straniero, sino alla definizione del procedimento di
convalida in strutture diverse e idonee nella
disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Qualora le condizioni di cui al periodo precedente
permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice
puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso
l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione
dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le
quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le
strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti
garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il
rispetto della dignita' della persona. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-bis.1. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del
presente testo unico nel quale lo straniero e' trattenuto,
in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con
decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e
nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5
del predetto articolo 6.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1
del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo
periodo, la tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10,
nonche' ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente
articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo'
essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui
durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma
13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo'
essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione
che fornisca la prova di avere lasciato il territorio
nazionale entro il termine di cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso
di espulsione disposta dal giudice, e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali
con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in
vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero
che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare
la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998.»
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - (omissis)
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
(omissis)»
«Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza
e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). - 1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice
ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso.
(omissis)»
«Art. 17 (Diritto di difesa). - 1. Lo straniero parte
offesa ovvero sottoposto a procedimento penale puo' essere
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo
fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o
grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore,
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare, su documentata richiesta del destinatario del
provvedimento di allontanamento o del suo difensore.
Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al
giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il
giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto
non impugnabile entro trenta giorni dal deposito
dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari
decide il giudice delle indagini preliminari.
(omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 119, comma 1, del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi
di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo
22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
in materia di impianti di generazione di energia elettrica
di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
comprese quelle concernenti la produzione di energia
elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti
di importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per
la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive
avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo,
previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai
sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice
amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi degli
articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli
adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155;
m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di
trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti
necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonche' rispetto agli atti riferiti a tali
infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati
dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' agli atti che definiscono l'intesa
Stato-regione;
m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di
diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari che lo
rappresenta.
(omissi)»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). - 1.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 10, primo
periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del
1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto
puo' disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad
una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.
(omissis)»
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Delle controversie in materia di espulsione
per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, nonche' allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro
familiari). - 1. Le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal
prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di
pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di
cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono
regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro quindici giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio
personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo
5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere
luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione,
salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente
decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il
ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve
lasciare immediatamente il territorio nazionale.»
«Art. 18 (Delle controversie in materia di espulsione
dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione
europea). - 1. Le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal
prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui
ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro venti giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato a cura della
cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento
almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento
impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo'
stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari
appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa e imposta.
9. La sentenza che definisce il giudizio non e'
appellabile.»
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 20-bis del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri), come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza,
puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di
pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono
quando la persona da allontanare appartiene ad una delle
categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono
fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne
pronunciate da un giudice italiano per uno o piu' delitti
riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo
primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza
sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali
della persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando
ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del
presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne
per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di
cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione
o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere.
3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di
un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea
una sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover
irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre
anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai
commi 4 e 5 del presente articolo, puo' sostituire la pena
della reclusione con la misura dell'allontanamento
immediato con divieto di reingresso nel territorio
nazionale per un periodo corrispondente al doppio della
pena irrogata.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis,
l'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore,
anche se la sentenza non e' definitiva. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati
nel rispetto del principio di proporzionalita' e non
possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne'
da ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento,
si tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua eta', della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di
cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia
necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita' che possono
giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione nel
territorio nazionale sono solo quelle con potenziale
epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della
sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie
contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le
malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel
territorio nazionale non possono giustificare
l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli
altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
dal prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui
comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale
che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere
ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la
durata del divieto di reingresso che non puo' essere
superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi
di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore
qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza
dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario
del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di
allontanamento puo' presentare domanda di revoca del
divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del
divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda
devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare
l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno
motivato la decisione di vietarne il reingresso nel
territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla
sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che
ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante
l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di
ingresso nel territorio nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di
allontanamento che rientra nel territorio nazionale in
violazione del divieto di reingresso, e' punito con la
reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento
per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un
anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la
pena della reclusione con la misura dell'allontanamento
immediato con divieto di reingresso nel territorio
nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni.
L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore,
anche se la sentenza non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione
fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio
nazionale in violazione della misura dell'allontanamento
disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con
rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il
giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme
del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle
segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o
di dimora del destinatario del provvedimento.»
«Art. 20-bis (Procedimento penale pendente a carico
del destinatario del provvedimento di allontanamento). - 1.
Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento
di cui all'articolo 20, commi 3-bis, 11 e 12, sia
sottoposto a procedimento penale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende
concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro
quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo
13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, qualora si proceda per i reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia
relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo
nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura
cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di
reingresso, il destinatario del provvedimento di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero
parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a
rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del
provvedimento, per il tempo strettamente necessario
all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e'
necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza
dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su
documentata richiesta del destinatario del provvedimento di
allontanamento, o del suo difensore.»
 
Art. 2

Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in
Italia

1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unita' di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. ((All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.)) Il predetto personale opera altresi' secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede e' fissato rispettivamente in due e quattro anni.
2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18((, per il posto, rispettivamente,)) di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.
3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

- La parte terza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri) concerne il
Trattamento economico all'estero. Viaggi - Disposizioni
generali.
- Si riporta il testo degli articoli 32 e 170 del
citato del citato decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18:
«Art. 32 (Istituzione, qualificazione e ripartizione
di posti di organico degli uffici all'estero). - I posti di
organico degli uffici all'estero di cui al precedente
articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni
proprie della carriera diplomatica, della carriera
direttiva amministrativa, della carriera del personale di
cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali,
della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono
essere altresi' istituiti posti per il personale di cui
agli articoli 139 e 168.
L'istituzione e la soppressione dei posti di organico
per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun
ufficio consolare di I categoria sono disposte, in
relazione alle esigenze di servizio, con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro
per il tesoro.
Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna
rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare
in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera
diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui
sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e
della emigrazione, culturale, informazione e stampa,
nonche' funzioni consolari nelle Cancellerie consolari
presso Missioni diplomatiche.
Il regolamento stabilisce le modalita' per
l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di
specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati
per aree geografiche che vi siano destinati con compiti
inerenti alla specializzazione nonche' per la ripartizione
dei posti organici per il personale della carriera di
cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla
specializzazione posseduta.»
«Art. 170 (Assegni e indennita'). - Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o
retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio
all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa,
nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria
puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale
suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in
aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio
1975, n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe,
non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
ha titolo al trattamento economico di cui alla presente
parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173,
175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo
comma dell'articolo 200.
Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,
179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano
nel senso che non si applicano al personale assegnato o in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in
Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal
loro effettivo trasferimento presso la residenza
demaniale.»
 
((Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui e' in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilita', senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.»;
b) all'articolo 35, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne da' comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo.»;
c) all'articolo 35-bis:
1) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
«17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo.»;
2) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando e' stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis.».
2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «al difensore non e' liquidato alcun compenso» sono sostituite dalle seguenti: «il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne da' atto nel provvedimento decisorio».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 29-bis, 35 e
35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione
di un provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo
straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase
di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe
l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la
domanda e' trasmessa con immediatezza al presidente della
Commissione territoriale competente, che procede all'esame
preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di
respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne
dichiara l'inammissibilita' ove non siano stati addotti
nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera
b).
1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la
domanda reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di
un provvedimento di allontanamento dello straniero dal
territorio nazionale, convalidato dall'autorita'
giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
questore, sulla base del parere del presidente della
Commissione territoriale del luogo in cui e' in corso il
predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame
preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilita',
senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di
allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi
rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione
internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera
b), fermi restando i divieti di espulsione di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del
riconoscimento della protezione internazionale o del
divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la
Commissione territoriale competente procede all'ulteriore
esame.»
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso i provvedimenti
adottati dalla Commissione territoriale e avverso i
provvedimenti della Commissione nazionale di cui
all'articolo 33 e' ammesso ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso
in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta
esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione
speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono
disciplinate dall'articolo 35-bis.
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione
nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi
dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente
trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o
nazionali al questore del luogo di domicilio del
ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli
adempimenti conseguenti. Il questore, eseguita l'espulsione
nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso
di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo
28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera
e), ne da' comunicazione alle Commissioni territoriali, che
tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui
all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo.»
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato
riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle
disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della
proposizione del ricorso, e puo' essere depositato anche a
mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in
cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un
provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e'
stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle
strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di
cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per
manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
b), b-bis), c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla
domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c),
d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato puo' tuttavia essere sospesa, quando ricorrono
gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra,
sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque
giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e
senza la preventiva convocazione della controparte. Il
decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione
del provvedimento impugnato e' notificato, a cura della
cancelleria e con le modalita' di cui al comma 6,
unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni
dalla notificazione le parti possono depositare note
difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al periodo precedente possono essere
depositate note di replica. Qualora siano state depositate
note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente
comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del
presente comma non e' impugnabile. Nei casi di cui alle
lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di
sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un
permesso di soggiorno per richiesta asilo.
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza
cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara
inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una
decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile
una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile
la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.
6. Il ricorso e' notificato, a cura della
cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la
commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato,
nonche', limitatamente ai casi di cessazione o revoca della
protezione internazionale, alla Commissione nazionale per
il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico
ministero, che, entro venti giorni, stende le sue
conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del
codice di procedura civile, rilevando l'eventuale
sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello
status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al
giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante
designato dal presidente della Commissione che ha adottato
l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota
difensiva.
8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di
diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato,
rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo
14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la
verifica della procura effettuata a cura della cancelleria
del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la
Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli
strumenti del processo civile telematico il verbale di
trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del
medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo
III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della
decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a
disposizione del giudice la videoregistrazione con le
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al
comma 16.
9. Il procedimento e' trattato in camera di
consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche
delle informazioni sulla situazione
socio-politico-economica del Paese di provenienza previste
dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale
aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorita'
giudiziaria con modalita' previste dalle specifiche
tecniche di cui al comma 16.
10. E' fissata udienza per la comparizione delle
parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma
8, ritiene necessario disporre l'audizione
dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti
alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche
d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra
almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta
nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle
motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione
del procedimento in udienza essenziale ai fini della
decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non
dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo
grado.
12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva
entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del
ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi
esistenti al momento della decisione, con decreto che
rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status
di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma
3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il
ricorso e' rigettato. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche relativamente agli effetti del
provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il
termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni
trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura
della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della
parte non costituita. La procura alle liti per la
proposizione del ricorso per cassazione deve essere
conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data
successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal
fine il difensore certifica la data di rilascio in suo
favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte
di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il
giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo'
disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
con conseguente ripristino, in caso di sospensione di
decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia
esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di
parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare
una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque
giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al
presente articolo.
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono
stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi
Ministeri.
17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il
giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede
in conformita' all'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136,
comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le
pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica
le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo,
del presente articolo.
17-bis. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio
a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione
adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara
contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Nello stesso modo procede quando e' stata
rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della decisione adottata dalla Commissione territoriale e
perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui
al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta
espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del provvedimento con cui il responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei
documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Resta salva la facolta' del
ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice
puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 130-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 130-bis (Esclusione dalla liquidazione dei
compensi al difensore e al consulente tecnico di parte). -
1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata
inammissibile, il difensore non ha diritto alla
liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne
da' atto nel provvedimento decisorio.
2. Non possono essere altresi' liquidate le spese
sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o
superflue ai fini della prova.»
 
Art. 4
Disposizioni in materia di presentazione ((e di manifesta
infondatezza))
della domanda di protezione internazionale e di
allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di
accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si ((presenti)) presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.».
b) all'articolo 23-bis, ((comma 2, al primo periodo,)) le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi((», al secondo periodo, le parole: «la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento e' estinto» e, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla dichiarazione di estinzione » sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione))»;
((b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis e' abrogato.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 6, 23-bis e 28-ter
del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Accesso alla procedura). - 1. La domanda di
protezione internazionale e' presentata personalmente dal
richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera
all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso
l'ufficio della questura competente in base al luogo di
dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende
estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul
territorio nazionale con il genitore all'atto della
presentazione della stessa. La domanda puo' essere
presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal
minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La
domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi'
presentata direttamente dal tutore sulla base di una
valutazione individuale della situazione personale del
minore.
3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti
presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per
la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la
formalizzazione della domanda di protezione internazionale,
a la manifestazione di volonta' precedentemente espressa
non costituisce domanda secondo le procedure previste dal
presente decreto e il procedimento non e' instaurato.»
«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1.
Nel caso in cui il richiedente si allontana senza
giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero
si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di
cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver
sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la
Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.
2. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la
riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1,
entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine,
il procedimento e' estinto. La domanda presentata dal
richiedente successivamente all'estinzione del procedimento
e' sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo
29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati
i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della
domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1.
La domanda e' considerata manifestamente infondata, ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando
ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente
questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti
per il riconoscimento della protezione internazionale ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) il richiedente proviene da un Paese designato di
origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni
palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente
false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese
di origine;
d) il richiedente ha indotto in errore le autorita'
presentando informazioni o documenti falsi o omettendo
informazioni o documenti riguardanti la sua identita' o
cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione
negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto
sparire un documento di identita' o di viaggio che avrebbe
permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza;
e) il richiedente e' entrato illegalmente nel
territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il
soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la
domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo
ingresso;
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere
all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del
regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013;
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
1-bis. (abrogato)»
 
Art. 5
Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 19:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
1.2) al secondo periodo, dopo le parole: «e' situata la struttura,» sono inserite le seguenti: «secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entita' degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci,» e le parole: «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;
1.3) al terzo periodo, le parole: «in coerenza con la normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della vigente normativa»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed e' comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.»;
3) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis»;
4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore a quattordici anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilita' delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di eta' non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.»;))

b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
«3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'eta'» sono inserite le seguenti: «e' concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;
3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'accertamento socio-sanitario e' effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste ((dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'eta' dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita' di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita' di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, puo' disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'eta', dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica ((presso il tribunale per i minorenni,)) che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione puo' essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attivita' compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, e' notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed e' trasmesso alla procura della Repubblica ((presso il tribunale per i minorenni)) nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale puo' essere impugnato davanti al ((tribunale per i minorenni)) entro 5 giorni dalla ((notificazione)), ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando e' proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19 e 19-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
minori non accompagnati sono accolti in strutture
governative di prima accoglienza a loro destinate,
istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo
strettamente necessario, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve
concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento
dell'eta', nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla
loro eta', ogni informazione sui diritti riconosciuti al
minore e sulle modalita' di esercizio di tali diritti,
compreso quello di chiedere la protezione internazionale.
Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal
Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel
cui territorio e' situata la struttura, secondo le esigenze
del territorio medesimo, tenuto conto dell'entita' degli
arrivi in frontiera ovvero dei rintracci, e gestite dal
Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le
modalita' di accoglienza, gli standard strutturali, in
attuazione della vigente normativa, e i servizi da erogare,
in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore
eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e
dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza
nella struttura di prima accoglienza e' garantito un
colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove
necessario in presenza di un mediatore culturale, per
accertare la situazione personale del minore, i motivi e le
circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del
viaggio effettuato, nonche' le sue aspettative future. La
prosecuzione dell'accoglienza del minore e' assicurata ai
sensi del comma 2.
2. A conclusione della fase di prima accoglienza
nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non
accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e
integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in
particolare nei progetti specificamente destinati a tale
categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema
e' commisurata alle effettive presenze dei minori non
accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed
e' comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del
1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano
alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di
accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli
disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere
conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso
minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis,
comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti
dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali
vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono
soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei
servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture
residenziali per minorenni ed essere autorizzate o
accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale
in materia. La non conformita' alle dichiarazioni rese ai
fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della
struttura di accoglienza dal Sistema.
3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle
strutture di cui ai commi 1, 2, e 3-bis, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si
trova, fatta salva la possibilita' di trasferimento del
minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati
dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo
in considerazione prioritariamente il superiore interesse
del minore. I Comuni che assicurano l'attivita' di
accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai
contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati di cui all' articolo 1, comma 181, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del
medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a
carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati.
3-bis. In presenza di arrivi consistenti e
ravvicinati di minori non accompagnati, qualora
l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, e' disposta dal
prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di
strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai
minori non accompagnati, con una capienza massima di
cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui
al precedente periodo possono essere realizzate anche in
convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche
sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema
urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture
ricettive temporanee di cui al primo periodo sono
consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla
medesima disposizione, nella misura massima del 50 per
cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni
caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del
presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive
temporanee non puo' essere disposta nei confronti del
minore di eta' inferiore a quattordici anni ed e' limitata
al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle
strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso
di momentanea indisponibilita' delle strutture ricettive
temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la
provvisoria accoglienza del minore di eta' non inferiore a
sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle
strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al
massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo
destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato
nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del
presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa,
per il coordinamento con i servizi del territorio.
4. Il minore non accompagnato non puo' essere
trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
e 9.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata
comunicazione della presenza di un minore non accompagnato
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura
della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli
343 e seguenti del codice civile e delle relative
disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto
compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza
predisposte, nonche' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la
riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il
monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il
provvedimento di nomina del tutore e gli altri
provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal
presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si
propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di
procedura civile. Del collegio non puo' far parte il
giudice che ha emesso il provvedimento reclamato
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per
l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri
compiti in conformita' al principio dell'interesse
superiore del minore. Non possono essere nominati tutori
individui o organizzazioni i cui interessi sono in
contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
puo' essere sostituito solo in caso di necessita'.
7. Al fine di garantire il diritto all'unita'
familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
richiedente protezione internazionale. Il Ministero
dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali,
intergovernative e associazioni umanitarie, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i
programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti
nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente e dei familiari.
7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di
cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un
rischio per il minore straniero non accompagnato o per i
suoi familiari, previo consenso informato dello stesso
minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse,
l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche in via
temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che
avvia immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7
e' trasmesso al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad
informare tempestivamente il minore, l'esercente la
responsabilita' genitoriale nonche' il personale
qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo
19-bis, comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei
a prendersi cura del minore straniero non accompagnato,
tale soluzione deve essere preferita al collocamento in
comunita'.»
Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non
accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero
non accompagnato e' entrato in contatto o e' stato
segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi sociali o
ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorita'
giudiziaria, il personale qualificato della struttura di
prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi
dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da
organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e
specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio
con il minore, volto ad approfondire la sua storia
personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento
utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Al colloquio e'
garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'eta'
dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei
commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito
delle procedure di identificazione, l'accoglienza del
minore e' garantita dalle apposite strutture di prima
accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano,
ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni
dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24.
3. L'identita' di un minore straniero non
accompagnato e' accertata dalle autorita' di pubblica
sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza
del tutore o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo
dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata
assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa
l'eta' dichiarata, questa e' accertata in via principale
attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari.
L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore
abbia espresso la volonta' di chiedere protezione
internazionale ovvero quando una possibile esigenza di
protezione internazionale emerga a seguito del colloquio
previsto dal comma 1. Tale intervento non e' altresi'
esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di
persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non
volersi avvalere dell'intervento dell'autorita'
diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministero
dell'in-terno promuovono le opportune iniziative, d'intesa
con gli Stati interessati, al fine di accelerare il
compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano,
ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il sistema
informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nonche' le altre banche dati pubbliche che
contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso
per esse previste.
3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui
ai commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato
di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena puo'
essere sostituita con la misura dell'espulsione dal
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito
all'eta' dichiarata da un minore straniero non
accompagnato, la Procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni puo' disporre esami
socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero e' informato, con l'ausilio di un
mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in
conformita' al suo grado di maturita' e di
alfabetizzazione, del fatto che la sua eta' puo' essere
determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del
tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili
risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali
risultati, nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale
rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni
devono essere fornite altresi' alla persona che, anche
temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti
del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' e'
concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del
provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in un
ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da
professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in
presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalita'
meno invasive possibili e rispettose dell'eta' presunta,
del sesso e dell'integrita' fisica e psichica della
persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che
possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
6-bis. L'accertamento socio-sanitario e' effettuato
dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali
previste dal Protocollo multidisciplinare per la
determinazione dell'eta' dei minori stranieri non
accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che sono costituite entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi
consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita'
di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera
o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma
4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di
rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso
avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita' di
pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici
e fotografici, puo' disporre, nell'immediatezza, lo
svolgimento di rilievi antropometrici o di altri
accertamenti sanitari, anche radiografici, volti
all'individuazione dell'eta', dandone immediata
comunicazione alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in
forma scritta. Nei casi di particolare urgenza,
l'autorizzazione puo' essere data oralmente e
successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle
attivita' compiute, contenente anche l'esito delle
operazioni e l'indicazione del margine di errore, e'
notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente
i poteri tutelari, ove nominato, ed e' trasmesso alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i
commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto
verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per i
minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Quando e' proposta istanza di sospensione, il
giudice, in composizione monocratica, decide in via
d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo
e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne
e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario e'
comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua
eta', con la sua maturita' e con il suo livello di
alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere,
all'esercente la responsabilita' genitoriale e
all'autorita' giudiziaria che ha disposto l'accertamento.
Nella relazione finale deve essere sempre indicato il
margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento
socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore eta', questa
si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e'
emesso dal tribunale per i minorenni ed e' notificato allo
straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri
tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di
reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura
civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via
d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento
amministrativo e penale conseguente all'identificazione
come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione. Il
provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di
polizia ai fini del completamento delle procedure di
identificazione ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel
sistema informativo nazionale dei minori stranieri non
accompagnati.»
 
Art. 6

Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per
i minori stranieri non accompagnati

1. All'articolo 32 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo ((periodo consegue)) la revoca del permesso di soggiorno e di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno,
per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva
sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento della maggiore eta', ai
minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero
sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato
per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente
testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati
che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394.
1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata ai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o
conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento
dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo,
consegue la revoca del permesso di soggiorno e di cio'
viene data notizia al pubblico ministero competente.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.»
 
Art. 7
Disposizioni in materia di accoglienza

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della ((prefettura-ufficio territoriale del Governo)), del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonche' della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
b) all'articolo 17, comma 1, ((dopo le parole: «le donne» sono inserite le seguenti: «, con priorita' per quelle».))
c) (( (Soppressa)
1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «in stato di gravidanza» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione. In tali casi, tenuto conto delle esigenze di
ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei
flussi migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza
previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui
all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle
disposizioni normative e amministrative delle regioni,
delle province autonome o degli enti locali, nella misura
non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime
disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui
al precedente periodo sono definite da una commissione
tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da
referenti della prefettura-ufficio territoriale del
Governo, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e
dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio,
nonche' della regione o provincia autonoma e dell'ente
locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica
non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2-bis. Nelle more dell'individuazione di
disponibilita' di posti nei centri governativi di cui
all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente
articolo, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto,
per il tempo strettamente necessario, in strutture di
accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui
al comma 2. In tali strutture sono assicurate le
prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario,
l'assistenza sanitaria e la mediazione
linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute
nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.
3.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.»
«Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di
esigenze particolari). - 1. Le misure di accoglienza
previste dal presente decreto tengono conto della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i
minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne,
con priorita' per quelle in stato di gravidanza, i genitori
singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri
umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi
mentali, le persone per le quali e' stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale o legata
all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le
vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale
identificati come vittime della tratta di esseri umani si
applica il programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti
servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili
portatrici di esigenze particolari, individuati con il
decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati
anche in collaborazione con la ASL competente per
territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di
esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti
adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3
garantiscono una valutazione iniziale e una verifica
periodica della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari e'
comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso
cui e' insediata la Commissione territoriale competente,
per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali
particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza
di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono
ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate,
secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis,
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una
specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27,
comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione
relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda
di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le
procedure previste dal presente decreto, diretta ad
ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
b-bis) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di
protezione internazionale presentata dopo che e' stata
adottata una decisione definitiva su una domanda
precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia
esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo
23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia
adottato una decisione di estinzione del procedimento o di
rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma
2;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha
presentato la domanda di protezione internazionale sulla
quale non e' stata ancora adottata una decisione
definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non
appartenente all'Unione europea il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo'
o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o,
a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme
le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da
parte dello Stato di un cittadino straniero quale
rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite
dal presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione
sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente
all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti
per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide,
se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo'
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il
riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino
straniero quale persona ammessa alla protezione
sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite
dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino
straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si
trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo
di assistenza e di rappresentanza legale;
h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non
accompagnati; disabili, anziani, donne, genitori singoli
con figli minori, vittime della tratta di esseri umani,
persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali e' accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;
i) UNHCR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati;
i-bis) «EASO»: european asylum support
office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito
dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2010;
m) »
 
Art. 8

Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e
ravvicinati di migranti

1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attivita' dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del ((testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei)) puo' essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.
2. Per le finalita' di cui ((al comma 1 e')) consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1 ((e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera)), gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.
4. Agli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, nella misura massima ((di euro)) 500.000,00 per l'anno 2023 ((e di euro)) 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142:
«Art. 9 (Misure di accoglienza). - 1. Per le esigenze
di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni
necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo
straniero e' accolto nei centri governativi di accoglienza
istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la
programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di
coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento
regionale ai sensi dell'articolo 16, che tengono conto, ai
fini della migliore gestione, delle esigenze di
contenimento della capienza massima.
1-bis. Il richiedente che si trova in una delle
specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del
presente decreto puo' essere accolto, sulla base delle
specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili,
nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo'
essere affidata ad enti locali, anche associati, alle
unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o
agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale,
secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle
finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data
di entrata in vigore del presente decreto svolgono le
funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel
cui territorio e' situato il centro di accoglienza e
sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il
richiedente nelle strutture di cui al comma 1.
4-bis.
4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze
particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita',
anche ai fini del trasferimento del richiedente di cui al
comma 1-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza
di cui all'articolo 10, e' effettuata secondo le linee
guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il
Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni
eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui
al presente articolo e all'articolo 11.
5.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti
di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso
i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere
trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale,
per l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo
comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli
adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione
delle strutture di cui al presente comma destinate alle
procedure di frontiera con trattenimento e della loro
capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della
giustizia.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo
14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione,
salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e'
stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento
e' disposto nei confronti di un richiedente protezione
internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e' competente alla convalida il Tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea. Lo straniero e'
tempestivamente informato dei diritti e delle facolta'
derivanti dal procedimento di convalida del decreto di
trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 50 (Procedure per l'affidamento). - 1. Salvo
quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti
in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in
possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1
milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per lavori di
importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilita' di
ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui
alla Parte IV del presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento
di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione,
di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 14.
2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti
con le modalita' previste nell'allegato II.1. Per la
selezione degli operatori da invitare alle procedure
negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il
sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei
nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e
specificamente motivate, nei casi in cui non risulti
praticabile nessun altro metodo di selezione degli
operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio
sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati
nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
3. In sede di prima applicazione del codice,
l'allegato II.1 e' abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e), le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
oppure del prezzo piu' basso ad eccezione delle ipotesi di
cui all'articolo 108, comma 2.
5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alle soglie
europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito
definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la
disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,
se i contratti presentano un interesse transfrontaliero
certo, deve essere conforme ai principi del Trattato
sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri
soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo,
applicano la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti
principi del Trattato sull'Unione europea.
6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
la stazione appaltante puo' procedere all'esecuzione
anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture,
per le prestazioni eseguite su ordine del direttore
dell'esecuzione.
7. Per i contratti di cui alla presente Parte la
stazione appaltante puo' sostituire il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il
certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori
dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal
RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi
ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a
livello nazionale con le modalita' di cui all'articolo 85,
con esclusione della trasmissione del bando di gara
all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
9. Con le stesse modalita' di cui al comma 8 e'
pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di
affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui
alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene
anche l'indicazione dei soggetti invitati.»
 
Art. 9
Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 1023 dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'
prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e
obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un
contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30
giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1°
luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000
unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica):
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel
controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed
eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove
risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio,
puo' essere autorizzato un piano di impiego di un
contingente di personale militare appartenente alle Forze
armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti
militari o comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze
armate di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno
riferisce in proposito alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
 
((Art. 9 bis
Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue anni».
2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di eta' non superiore a trentadue anni.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78), come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari
tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale
della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale
possono partecipare i cittadini italiani che godono dei
diritti civili e politici e che sono in possesso dei
requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di eta' per
la partecipazione al concorso, non superiore a trentadue
anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, ferme restando le deroghe di cui al predetto
regolamento. Le qualita' di condotta sono previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono
indicate le lauree magistrali o specialistiche per la
partecipazione al concorso, individuate secondo le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le
abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative
modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi
concorsuali, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui
le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie
attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le
prime in numero non inferiore a due, di composizione delle
commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia
di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con
un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al
personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta'
al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di
Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore
a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei
requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia
riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - (omissis)
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.
(omissis)»
 
((Art. 9 ter
Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di
porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi
1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilita' organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attivita' connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.».
2. Per i fini di cui al comma 1 e' autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2217 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2217 (Consistenze organiche dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Fino al 31 dicembre
2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di
cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria
di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto
sono annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un
andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti,
per l'anno di riferimento, dall'articolo 585.
2. Le eventuali carenze in una delle categorie di
volontari possono essere devolute, senza ampliare i
rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle
altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle
risorse finanziarie previste dall'articolo 585 per l'anno
di riferimento.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre
2028.»
- Si riporta il testo degli articoli 585 e 815 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri riferiti
alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di
truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa,
di cui all'articolo 2217, restano a carico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati
negli importi in euro di seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017:
67.650.788,29;
h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;
h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;
h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;
h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;
h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;
h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;
h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;
h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;
h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34;
h-vicies-bis) a decorrere dall'anno 2038:
122.610.501,83.»
«Art. 815 (Dotazioni organiche dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Le dotazioni
organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di
porto, sono cosi' determinate:
a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021,
3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per
l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026,
4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno 2028 in servizio
permanente;
b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.»
 
Art. 10
Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale delle Forze di polizia ((e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco))

1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui ((all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121)), sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:
a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;
b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;
c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;
d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.
((1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro.))
2. ((Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche
per il servizio di pubblico soccorso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti
di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio
e retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,
in via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.»
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, reca:
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252».
- Si riporta il comma 607 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.)»
 
Art. 11
Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi
diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del
Corpo della Guardia di finanza
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio ((e alla accresciuta necessita' di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresi' della crisi mediorientale)), nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonche' di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile((, per il potenziamento)) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, e' autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:
a) quanto a ((3,75 milioni di euro)) per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto ((della criminalita' organizzata e del terrorismo)) internazionale nonche' per il finanziamento di interventi ((per i settori)) motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;
b) quanto a ((1,25 milioni di euro)) per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile((, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica.))
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, ((allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento)) relativo al Ministero dell'interno.
((2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e' abrogato.))
3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi ((nei settori)) dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici ((e dell'innovazione)) tecnologica, nonche' all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni ((2024 e 2025, si provvede, quanto)) a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ((del fondo speciale di parte corrente iscritto)), ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ((per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, ((e, quanto a 5 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento ((del fondo speciale di conto capitale iscritto)), ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ((per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi ((nei settori)) dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici ((e dell'innovazione)) tecnologica, nonche' all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ((del fondo speciale di parte corrente iscritto)), ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ((per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di
infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni per il personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di
infrazione n. 2014/4231). - 1. Al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Le assunzioni in deroga, di cui al
quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco
avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale.";
b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12
e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis (Disposizioni per il personale
volontario). - 1. Le disposizioni di cui alla presente
sezione si applicano esclusivamente al personale volontario
iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
all'articolo 6.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di
cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano
esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco
per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.".
2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco»
sono aggiunte le seguenti: "iscritto nell'elenco per le
necessita' dei distaccamenti volontari di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le
necessita' delle strutture centrali e periferiche, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini,
rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonche' delle
eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente
normativa.
4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo
alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma
295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza
ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte,
anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneita' o
dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale,
determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2
si applicano al compimento delle procedure assunzionali di
cui all'articolo 12 del presente decreto e comunque entro
il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuita' dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino
all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il
personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo
vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative
alle capacita' professionali acquisite come volontario.
Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione
pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto
legislativo n. 217 del 2005.
6. abrogato»
 
Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.