Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 novembre 2023, n. 175
Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», che ha disposto la proroga del termine di esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234;
Acquisiti i pareri resi dal Consiglio superiore dello spettacolo nelle sedute del 4 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023;
Acquisiti i pareri, interlocutorio e definitivo, resi dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 26 settembre 2023 e del 7 novembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto, finalita' e ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificita' delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- L'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106,
recante delega al Governo e altre disposizioni in materia
di spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2022, n. 180, cosi' recita:
«Art. 2. (Deleghe al Governo per il riordino delle
disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il
riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in
favore dei lavoratori del settore nonche' per il
riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di
lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). -
Omissis
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo recante disposizioni in materia di
contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e
del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente
dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e
dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle
parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera,
quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della
retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di
assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di
garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed
economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente
o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita'
preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione
artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo
compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi
compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti
ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di
un equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla
qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle
caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di
retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello
spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo per il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di
un'indennita' di discontinuita', quale indennita'
strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori
discontinui del settore dello spettacolo di cui alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di
accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del
carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito
all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei
sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative
effettive nell'anno solare precedente a quello di
corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle
prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo
dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su
base giornaliera e del numero massimo di giornate
indennizzabili e oggetto di tutela economica e
previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni,
indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire
percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori
dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico
dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di
solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono
retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola
quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto
massimale.
Omissis»
- La legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi. Proroga di termini per
l'esercizio di deleghe legislative», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n. 49.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- L'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017,
n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e
deleghe al Governo per il riordino della materia,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n.
289, cosi' recita:
«Art. 2. (Deleghe al Governo). - Omissis
5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, sentito il Consiglio
superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della
presente legge e di concerto con i Ministri interessati,
previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere
nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso
il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di
decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni
del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati.
Omissis»
- L'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri», cosi' recita:
«Art. 6. (Ministeri della cultura e del turismo). -
1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni
e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti:
«della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; (12)
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il
seguente:
«CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero
si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da
un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e
«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del
turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo».
[4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze
di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e'
incrementata complessivamente di euro 692.000 annui a
decorrere dall'anno 2021. ]
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la
spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500
annui a decorrere dall'anno 2022.»
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei
lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.

Note all'art. 1:
- L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, recante attuazione della delega
conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1997, n. 147, cosi' recita:
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). -
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalita' di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono
distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda
che:
a) prestino a tempo determinato, attivita'
artistica o tecnica, direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attivita' al di
fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); (9)
c) prestino attivita' a tempo indeterminato.»
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 25 luglio 2023 e' citato nei riferimenti alle
premesse.
- L'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n.
144, S.O., cosi' recita:
«Art. 16. (Indennita' di disponibilita'). - 1. La
misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»
 
Art. 2
Requisiti per il riconoscimento dell'indennita' di discontinuita'

1. L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennita' della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Note all'art. 2:
- L'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, e' citato nei riferimenti all'articolo 1.
 
Art. 3
Misura e durata dell'indennita' di discontinuita'

1. L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennita', detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell'indennita' di discontinuita' non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
2. La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennita'.
3. L'indennita' e' corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalita' telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
4. L'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennita' accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalita' e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'indennita' di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Note all'art. 3:
- L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1983, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, cosi' recita:
«Art. 7. - 1. Il numero dei contributi settimanali da
accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno
solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni
anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle
settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in
base alle norme che disciplinano l'accreditamento
figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o
accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane
una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio
dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di
retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima
giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di
ciascun anno.».
- L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di
evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
finanziamento dei patronati, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, cosi'
recita:
«Art. 1. (Retribuzione imponibile, accreditamento
della contribuzione settimanale e limite minimo di
retribuzione imponibile). - 1. La retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo
delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne
derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O..
 
Art. 4
Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.
2. Le giornate riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualita' di contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.

Note all'art. 4:
- L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, recante attuazione della delega
conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1997, n. 147, cosi' recita:
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). -
Omissis
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito
dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere
del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con
riferimento a:
a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1.
Omissis»
 
Art. 5
Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento
per i percettori dell'indennita' di discontinuita'
1. I lavoratori percettori dell'indennita' di discontinuita', allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. I contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalita' stabilite dall'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il beneficiario dell'indennita' di discontinuita', all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.

Note all'art. 5:
- L'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O, cosi'
recita:
«Art. 25-ter. (Condizionalita' e formazione). -
Omissis
4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1
sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»
- L'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O., cosi' recita:
«Art. 13. (Sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro). - 1. In attesa della realizzazione
di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le
componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto;
d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata
attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i
sistemi informativi regionali del lavoro;
d-ter) la piattaforma digitale per l'inclusione
sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca
attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle
schede anagrafico-professionali gia' nella disponibilita'
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730
o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale
dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita
dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di interconnessione
tra i centri per l'impiego e il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che le mette a disposizione
dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi
seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati,
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali
dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e
formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene
sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
atti di programmazione approvati dalla Commissione
Europea.»
 
Art. 6
Incumulabilita' con altre indennita'

1. L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennita' di maternita', malattia, infortunio e con tutte le indennita' di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non e' altresi' cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarieta' di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
citato nelle note all'articolo 5.
- La legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione
della disciplina della invalidita' pensionabile.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.
 
Art. 7
Contribuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 e' dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonche' un contributo di solidarieta' a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.

Note all'art. 7:
L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335, recante «Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Armonizzazione). - Omissis
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa
ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto
costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori,
privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il
sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo
1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva
e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data
di prima assunzione, ovvero successivi alla data di
esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente
rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato
dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme relative al trattamento
fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente
l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni.
Omissis»
- L'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1989, n. 60,
S.O., cosi' recita:
«Art. 24. (Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
1989, le gestioni per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e per
l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per
l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la
cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori
dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai
lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni
familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle
armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i
trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed
ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo
diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che
assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi
delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione
interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8
luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita'
patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione
del predetto fondo, e' contabilizzata nella gestione dei
trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia
per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo.»
- L'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153,
S.O., cosi' recita:
«Art. 2. (Ammortizzatori sociali). - Omissis
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il
contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti
percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le
disposizioni del precedente periodo non si applicano ai
contratti di lavoro domestico, nonche' nelle ipotesi di cui
al comma 29.
Omissis»
 
Art. 8
Disposizioni transitorie

1. Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.
2. Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed e' corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione degli altri requisiti e delle modalita' di cui agli articoli 2 e 3.
3. L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro per l'anno 2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
4. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile con l'indennita' ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Note all'art. 8:
- L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2021, n. 310, S.O, cosi' recita:
«Art. 1 - Comma 352 - 352. Al fine di introdurre
nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore
dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto
conto del carattere strutturalmente discontinuo delle
prestazioni lavorative, nello stato di previsione del
Ministero della cultura e' istituito un fondo, denominato
«Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una
dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione
all'intervento previsto.»
- L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, cosi' recita:
«Art. 66. (Disposizioni urgenti in tema di previdenza
e assistenza nel settore dello spettacolo). - Omissis
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta
una indennita' per i lavoratori autonomi dello spettacolo
(ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la
disoccupazione involontaria. L'indennita' e' erogata
dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai
lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o
subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico
diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio
dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo
rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione
della domanda di indennita', almeno quindici giornate di
contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno solare
precedente alla presentazione della domanda non superiore a
35.000 euro.
9. La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS
in via telematica entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
autonomo.
10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c),
devono essere mantenuti anche durante il percepimento
dell'indennita'.
11. L'indennita' e' rapportata al reddito imponibile
ai fini previdenziali risultante dai versamenti
contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, relativo all'anno in cui si e' concluso
l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazioni di essi.
12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia
superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75
per cento del predetto importo incrementata di una somma
pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio
mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo' in
ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40
euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell'anno precedente.
13. L'indennita' e' corrisposta mensilmente per un
numero di giornate pari alla meta' delle giornate di
contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1°
gennaio dell'anno solare precedente la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della
durata non sono computati i periodi contributivi che hanno
gia' dato luogo ad erogazione della prestazione.
L'indennita' non puo' in ogni caso superare la durata
massima di sei mesi.
14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e'
riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al
reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un
limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo
mensile dell'indennita' per l'anno in corso. A decorrere
dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, e'
dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che
confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
15. La prestazione e' incompatibile con le altre
prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Omissis»
 
Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Le prestazioni per l'indennita' di discontinuita' di cui al presente decreto sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennita' di discontinuita', l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la quota dell'indennita' da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennita' liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 8, comma 3, nonche' alle minori entrate derivanti dall'articolo 7 valutate in 4,8 milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 3,2 milioni di euro per l'anno 2031, 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, per un importo complessivo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 45,2 milioni per l'anno 2024, 51,1 milioni di euro per l'anno 2025, 49,9 milioni di euro per l'anno 2026, 50,6 milioni di euro per l'anno 2027, 51,5 milioni di euro per l'anno 2028, 52,6 milioni di euro per l'anno 2029, 53,6 milioni di euro per l'anno 2030, 54,7 milioni di euro per l'anno 2031, 55,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 56,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 si provvede: a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2024, 12,4 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,9 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2028, 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, 13,7 milioni di euro per l'anno 2030, 14 milioni di euro per l'anno 2031, 14,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante le complessive maggiori entrate contributive derivanti dall'articolo 7; b) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026- 2028, 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029-2031, 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 2; c) quanto a 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 35,5 milioni di euro per l'anno 2027, 36,1 milioni di euro per l'anno 2028, 36,8 milioni di euro per l'anno 2029, 37,5 milioni di euro per l'anno 2030, 38,3 milioni di euro per l'anno 2031, 39 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 29,6 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 9:
- L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' citato nelle note all'art. 8.
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Sangiuliano, Ministro della cultura

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio