Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 1 dicembre 2023, n. 172
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonche' di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno apprvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita' e definizioni

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonche' a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonche' le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE,
recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare», e' pubblicato nella G.U.C.E. 1°
febbraio 2002, n. L 31.
 
Art. 2
Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi
costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di
tessuti derivanti da animali vertebrati
1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Note all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n.
178/2002/CE, si veda nella nota all'art. 1.
 
Art. 3
Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati
contenenti proteine vegetali

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonche' un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali e' vietato l'uso di:
a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purche' non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono ne' sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.
 
Art. 4
Autorita' per i controlli e modalita' di applicazione delle sanzioni

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attra verso i Nuclei antisofisticazione e sanita' dipendenti, il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche', per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge. Le autorita' di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
3. Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le autorita' competenti a ricevere il rapporto di cuI all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

Note all'art. 4:
- Per il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n.
178/2002/CE, si veda nella nota all'art. 1.
Le sezioni I e II del Capo I (Le sanzioni
amministrative) della legge 24 novembre 1981, n. 689
recante «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.,
recano rispettivamente: «Principi generale» e
«Applicazione».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.»
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.»
- Il testo dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge
4 ottobre 2019, n. 117», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60, e' il seguente:
«Art. 2 (Autorita' competenti e altro personale
afferente alle autorita' competenti). - 1. Il Ministero
della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono le Autorita' competenti
designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a
pianificare, programmare, eseguire, monitorare e
rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del
Regolamento, e ad accertare e contestare le relative
sanzioni amministrative nei seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la
sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione di alimenti
comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e
il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di
salute fornite sui prodotti alimentari, anche con
riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti
costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche' la
fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi
fase della produzione, della trasformazione, della
distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi
costituiti, contenenti o derivati da OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al
minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e
l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile
dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per
l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto di
quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In
particolare, il Ministero della salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende
sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i
profili professionali del personale, anche in modo da
favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4
del Regolamento nei seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a
garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli
interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le
norme di etichettatura, per i profili privi di impatto
sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli
effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare
gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa
l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla
sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla
correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi
per le piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti
biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e
delle specialita' tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' organo di collegamento per lo scambio di
comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati
membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del
Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel
comma 2.
5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della
legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la
collaborazione e i contatti con la Commissione europea e
gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al
comma 1.
6. Il Ministero della salute, e' l'organo di
collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di
agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorita'
competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1,
lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429,
e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e
del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle
malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il
Ministero della difesa e' Autorita' competente per i
controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo
ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate,
comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo'
procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli
stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che
forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento
con l'Azienda sanitaria locale competente sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara'
destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano
ferme le competenze e le attribuzioni del servizio
sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come
stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella
disponibilita' del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della
salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle
competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il
coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza
dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali
tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale
attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo
pianificati secondo i principi del presente decreto e del
Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di Autorita'
competente, puo' avvalersi del Comando carabinieri per la
tutela della salute, garantendone il coordinamento delle
attivita' di accertamento con le attivita' di controllo
svolte dalle altre Autorita' territorialmente competenti.
Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la
tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non
conformita' nei settori di cui al comma 1 del presente
articolo, informa l'Autorita' competente dei provvedimenti
adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di
Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del
servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad
altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei
controlli condotti per la propria attivita' istituzionale,
sospettino la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle
Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di
indagini investigative o programmi di repressione degli
illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
minaccia alla salute pubblica, informa le autorita'
competenti al fine di contenere il rischio.»
 
Art. 5

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo e' superiore a euro 60.000. La sanzione massima non puo' eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denomi-nate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, nonche' la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alle medesime sanzioni e' soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.
2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla pre-sente legge, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso.
 
Art. 6
Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalita' di aggiornamento delle
sanzioni

1. Per quanto non previsto dalla pre-sente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Note all'art. 6:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda la nota
all'art. 2.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle forest

Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio