Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 174
Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare gli articoli 2, 9, 10, 11;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 27, 28, 29;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 25;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'articolo 3ter;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Informate le organizzazioni sindacali con comunicazione del 6 settembre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di seguito denominato «Ministero», persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
3. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita' e per l'espletamento delle attribuzioni ad esso conferite, si articola nei seguenti quattro Dipartimenti che assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero:
a) Dipartimento per le politiche per le imprese;
b) Dipartimento per il digitale, la connettivita' e le nuove tecnologie;
c) Dipartimento mercato e tutela;
d) Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza.
4. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II.
5. I Capi Dipartimento, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel proprio Dipartimento, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione. I Capi Dipartimento sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da essi dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Presso ciascun Dipartimento, a supporto delle attivita' trasversali del Capo di Dipartimento, sono istituiti Uffici di supporto cui sono preposti dirigenti di livello non generale, nei limiti della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; (29)
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 2, 9, 10 e 11 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri.
Articolo 2 (Ministero delle imprese e del made in
Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in
Italy.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) all'articolo 27:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e
del made in Italy»;
3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) e' inserita
la seguente:
«d-bis) contribuisce a definire le strategie e
gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la
promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del Ministero del turismo»; (5)
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Attribuzioni)»;
c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero
delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle imprese e del made in Italy»;
d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV e' sostituita
dalla seguente: «Ministero delle imprese e del made in
Italy»;
e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole:
«Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».
3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro delegato»
sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla Autorita' delegata per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle
imprese e del made in Italy».
4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made
in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e
«Ministero dello sviluppo economico».
Articolo 9 (Istituzione del Comitato interministeriale
per il made in Italy nel mondo - CIMIM). - 1. All'articolo
14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite
dalle seguenti: «di concerto»;
b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal
Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo
di cui al comma 18-ter,»;
c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti:
«18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale
per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di
indirizzare e coordinare le strategie in materia di
promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane,
al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.
18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, dal
Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo
co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato
possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle
materie poste all'ordine del giorno nonche', quando si
trattano argomenti che interessano le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un
presidente di regione o di provincia autonoma da lui
delegato.
18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con
cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del
giorno e ne definiscono le modalita' di funzionamento.
18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:
a) coordinamento delle strategie e dei progetti
per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made
in Italy nel mondo;
b) esame delle modalita' esecutive idonee a
rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati
esteri;
c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia
del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle
imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di
nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla
presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati
internazionali, al fine di prevedere misure compensative
per le imprese coinvolte;
d) valutazione delle iniziative necessarie per lo
sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di
nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei
processi di internazionalizzazione;
e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da
parte delle amministrazioni competenti;
f) adozione di iniziative idonee a superare
eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli
obiettivi e delle priorita' indicati anche in sede
europea.».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990,
n. 100, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il
Ministero delle imprese e del made in Italy e'
periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico
dell'attivita' della societa' Simest S.p.a., anche ai fini
dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento
attribuiti al Comitato interministeriale per il made in
Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le
parole: «il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti:
«nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy».
Articolo 10 (Struttura di supporto e tutela dei diritti
delle imprese). - 1. All'articolo 30 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole:
«superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «superiore a 25 milioni di euro e con
significative ricadute occupazionali» e le parole:
«Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» e
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su istanza
dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione
interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il
Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo
ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente
dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che
restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale
risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte
le obbligazioni anche nei confronti dei terzi»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, e'
istituita presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle
imprese, a cui e' assegnato personale amministrativo dotato
delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura
raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i
seguenti compiti:
a) istruttoria delle richieste, anche
confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e
locali, coinvolti nell'investimento;
b) sostegno alle imprese al fine di individuare
iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a
rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del
procedimento;
c) in caso di inerzia dell'amministrazione
competente, assegnazione di un termine entro cui
provvedere;
d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione
della proposta di provvedimento al dirigente responsabile
per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.
1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora
il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche
avvalendosi delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
misure informatiche.»;
c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle
imprese e del made in Italy» e dopo le parole:
«provvedimenti di cui al comma 1» sono inserite le
seguenti: «a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al
medesimo».
Articolo 11 (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica - CITE). - 1. All'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora
si tratti di materia concernente la politica industriale,
il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato
e' composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza
energetica, delle imprese e del made in Italy,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresi',
gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza
nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
poste all'ordine del giorno.»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la
transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la
sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le
politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di
incentivazione nazionali ed europee»;
2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le
seguenti:
«f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in
materia di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e
dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.»;
c) al comma 4, le parole: «le fonti di
finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole
misure» sono inserite le seguenti: «e indica altresi' le
relative fonti di finanziamento gia' previste dalla
normativa e dagli atti vigenti»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del
made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE,
che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del
CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»
2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il
regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti».
Articolo 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
[c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;]
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
[e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;]
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. (35)
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.
- Si riportano gli articoli 4, 27, 28, 29 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»
Articolo 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
Articolo 27 (Attribuzioni). - [1. E' istituito il
ministero delle attivita' produttive.]
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche
e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi
inclusi gli interventi in favore delle aree
sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di
politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli
indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione
del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del
turismo;
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo
del Paese presso le istituzioni internazionali e
comunitarie di settore e facendo salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti
italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
[e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli italiani nel Mondo]
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che
siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, Agenzie o Autorita', perche' concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.
Articolo 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'articolo 27, il
Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; politiche
per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle
imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
mutualita';
[b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia
commerciale; tutela degli interessi della produzione
italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita'
informative e di comunicazione, in concorso con le
amministrazioni interessate; disciplina del regime degli
scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e concorso al relativo coordinamento con le
politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli
scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari
esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti
internazionali in materia fieristica, ivi comprese le
esposizioni universali e coordinamento della promozione del
sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri; coordinamento,
avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle
regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia,
congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e
con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico per la promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;]
c) sviluppo economico: organizzazione articolata
delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per
marchi di impresa e relativi rapporti con le autorita'
internazionali, congiuntamente con il Ministero degli
affari esteri per la parte di competenza; politiche di
sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori
produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca
applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione
e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie
disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore
delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche
riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di
iniziative, ivi compresa la definizione di forme di
incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
a incrementare la competitivita' del sistema produttivo
nazionale; valutazione delle ricadute industriali
conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento
informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di
agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e
regionale, anche ai fini del monitoraggio e della
valutazione degli effetti sulla competitivita' del sistema
produttivo nazionale; ricerca in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita'
assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in
materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e
rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;
rilevazione degli aspetti socio-economici della
cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.
Articolo 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in non piu' di quattro dipartimenti e in non piu'
di nove direzioni generali, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, e in modo che sia assicurato il
coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo
28.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy si
avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla
base di apposite convenzioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
- Si riporta l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121:
Articolo 1, comma 7.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo
economico.
- Si riporta l'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91:
Articolo 25 (Fondo per il potenziamento
dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri). -
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo per il potenziamento
dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri, con
una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. Il fondo e' finalizzato alla realizzazione
di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base
delle migliori pratiche a livello internazionale, di
potenziali investitori strategici esteri, secondo le
caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento
di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio,
la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio
nazionale di insediamenti produttivi, nonche'
l'elaborazione di proposte di investimento strutturate,
comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita
valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione
alle diverse tipologie di investitori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di
garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato
interministeriale per l'attrazione degli investimenti
esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita una
segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello
generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo
economico e composta da personale in servizio presso il
predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione
organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra
l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali
investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte
di investimento strutturate, all'adozione di metodologie
uniformi, alla definizione di indicatori di performance,
all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via
sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e
supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli
adempimenti e alle pratiche utili alla concreta
realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera
razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e
sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali
investitori esteri. Per le medesime finalita' il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti
con elevate competenze e qualificazioni professionali in
materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per
singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e
contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a
valere sul fondo di cui al comma 1. (93)
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.
- Si riporta l'articolo 3-ter del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»:
Articolo 3-ter (Disposizioni in materia di
organizzazione del Ministero delle imprese e del made in
Italy). - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «si
articola» sono inserite le seguenti: «in non piu' di
quattro dipartimenti e».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 28 decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»
Articolo 27 (Attribuzioni). - [1. E' istituito il
ministero delle attivita' produttive.]
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche
e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi
inclusi gli interventi in favore delle aree
sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di
politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli
indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione
del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del
turismo;
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo
del Paese presso le istituzioni internazionali e
comunitarie di settore e facendo salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti
italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
[e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli italiani nel Mondo.]
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che
siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, Agenzie o Autorita', perche' concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.
Articolo 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'articolo 27, il
Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; politiche
per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle
imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
mutualita';
[b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia
commerciale; tutela degli interessi della produzione
italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita'
informative e di comunicazione, in concorso con le
amministrazioni interessate; disciplina del regime degli
scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e concorso al relativo coordinamento con le
politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli
scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari
esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti
internazionali in materia fieristica, ivi comprese le
esposizioni universali e coordinamento della promozione del
sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri; coordinamento,
avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle
regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia,
congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e
con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico per la promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;]
c) sviluppo economico: organizzazione articolata
delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per
marchi di impresa e relativi rapporti con le autorita'
internazionali, congiuntamente con il Ministero degli
affari esteri per la parte di competenza; politiche di
sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori
produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca
applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione
e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie
disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore
delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche
riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di
iniziative, ivi compresa la definizione di forme di
incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
a incrementare la competitivita' del sistema produttivo
nazionale; valutazione delle ricadute industriali
conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento
informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di
agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e
regionale, anche ai fini del monitoraggio e della
valutazione degli effetti sulla competitivita' del sistema
produttivo nazionale; ricerca in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita'
assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in
materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e
rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;
rilevazione degli aspetti socio-economici della
cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.
- Si riporta l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121:
Articolo 1, comma 7
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo
economico.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante "riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Articolo 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Conferenza dei Capi di Dipartimento

1. Per il coordinamento delle attivita' dipartimentali, anche al fine di prevenire conflitti di competenza e di consentire una ordinata programmazione delle attivita' amministrative nell'ottica della piena attuazione degli indirizzi del Ministro, e' istituita la Conferenza dei Capi di Dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo, composta dal Ministro, che la presiede e la convoca, anche su proposta di almeno uno dei Capi di Dipartimento, nonche' dal Capo di Gabinetto e dai Capi di Dipartimento.
2. La Conferenza di cui al comma 1 puo' essere presieduta e convocata anche, su delega del Ministro, dal Capo di Gabinetto.
 
Art. 3

Dipartimento per le politiche per le imprese

1. Il Dipartimento per le politiche per le imprese esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, elaborazione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del tessuto produttivo ed economico nazionale; elaborazione di politiche per la tutela e la promozione del made in Italy; strategie e programmi di riconversione industriale, di gestione delle crisi e amministrazione straordinaria di impresa, di attrazione e sblocco degli investimenti nazionali ed esteri.
2. Presso il Dipartimento di cui al comma 1 operano la Segreteria Tecnica a supporto del Comitato Attrazione Investimenti Esteri, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; l'Unita' di missione Attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato da ultimo dall'articolo 14 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; l'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. Il Dipartimento di cui al comma 1 e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale e' competente per:
1) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico e il sostegno alla diffusione di competenze altamente qualificate, la sostenibilita' ambientale, ferme restando le competenze di incentivazione rimesse alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
2) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale, banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale, valutazione degli impatti delle politiche industriali;
3) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitivita' delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;
4) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
5) gestione dei dossier di politica industriale, ricerca ed innovazione all'esame del Consiglio Competitivita' della UE, Aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed attivita' relative al sistema di notifica elettronica;
6) partecipazione ai processi e attuazione delle politiche industriali internazionali bilaterali e multilaterali UE ed extra UE, al Patto Atlantico, in sede Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altri organismi internazionali;
7) elaborazione degli indirizzi strategici e partecipazione ai comitati preposti in tema di politiche industriali in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia;
8) gestione ed attivita' del Punto di contatto nazionale per l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;
9) individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti e coordinamento con i livelli regionali;
10) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, e supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonche' gestione del Comitato di cui all'articolo 26-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
11) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali primari e strategici per l'economia nazionale, non di competenza delle altre Direzioni Generali;
12) attuazione delle politiche e interventi per le industrie alimentari, per le imprese creative, per la mobilita' sostenibile, per i settori di base e per i settori ad alto contenuto tecnologico;
13) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di etichettatura alimentare in sede nazionale, dell'Unione europea e internazionale;
14) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo, rapporti con gli Organismi europei ed internazionali, tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa, in collaborazione con la Direzione generale per i servizi di vigilanza;
15) promozione e valorizzazione delle azioni volte ad accrescere la responsabilita' sociale delle imprese;
16) rilevazione e monitoraggio dei settori produttivi del sistema imprenditoriale nazionale, finalizzato alla puntuale rimodulazione e al re-indirizzamento delle politiche di nascita e sviluppo del tessuto produttivo, in raccordo con l'ufficio di statistica di cui all'art.3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
17) attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi;
18) crisi d'impresa; riconciliazione, gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';
19) gestione amministrativa e contabile, supporto tecnico e coordinamento della struttura per le crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli esperti esterni;
20) azioni per l'integrazione con le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare, l'approvvigionamento di materie prime critiche - in raccordo con la Direzione generale per lo spazio e le nuove tecnologie abilitanti - e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;
21) supporto alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la transizione ecologia (CITE), di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 55, con particolare riferimento alle strategie energetiche nazionali e al loro impatto sulle imprese.
22) definizione delle politiche industriali relative all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale; cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia;
23) gestione degli interventi relativi alle politiche industriali nell'ambito dell'industria aerospaziale;
24) analisi e monitoraggio della evoluzione della Space Economy globale, definizione e attuazione delle politiche industriali e di internazionalizzazione della Space Economy;
25) attivita' di raccordo con la rete istituzionale a presidio della materia spaziale con finalita' di orientamento e uniformita' di indirizzo delle politiche industriali e dei programmi a livello nazionale; cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia e definizione di proposte connesse alla partecipazione Italiana a progetti internazionali promossi dall'Agenzia spaziale europea, dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali;
26) programmazione, gestione, controllo e monitoraggio degli interventi di natura duale in ambito spaziale;
27) gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
28) analisi dell'ecosistema e della strategia nazionale di economia sociale; elaborazione ed attuazione delle politiche industriali per le imprese sociali;
29) elaborazione e attuazione delle politiche per la promozione, la tutela, la valorizzazione e l'internazionalizzazione del made in Italy e delle filiere nazionali strategiche, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
30) politiche e attivita' per l'attrazione degli investimenti esteri, attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attivita' connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
31) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti ai regolamenti interni e alle delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi, salve le competenze della Direzione generale per i servizi di vigilanza;
32) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
33) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
34) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti;
35) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro;
b) Direzione generale per gli incentivi alle imprese, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale e' competente - in raccordo con le Direzioni Generali competenti ratione materiae - per:
1) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
2) gestione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo);
3) gestione del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
4) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito;
5) gestione della misura di sostegno dell'accesso al credito per investimenti in beni strumentali - «Nuova Sabatini»;
6) gestione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa;
7) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonche' di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
8) gestione di misure di incentivazione per favorire l'accesso al sistema della proprieta' industriale da parte delle imprese e per la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale;
9) gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione, in raccordo per gli aspetti regolamentari e tecnici con la Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni. Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; svolgimento delle funzioni di controllo nell'ambito della gestione dei relativi investimenti, ivi comprese le verifiche relative ai servizi di assistenza tecnica;
10) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitivita' delle imprese;
11) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;
12) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitivita' ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale;
13) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
14) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);
15) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttivita' delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;
16) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;
17) gestione del Fondo per la transizione industriale;
18) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle societa' cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in societa' di promozione e sviluppo delle societa' cooperative in collaborazione con la Direzione generale per i servizi di vigilanza;
19) partecipazione alla gestione, per quanto di competenza, degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
20) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attivita' relativa al contenzioso e agli affari giuridici;
21) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarita' del Ministero;
22) supporto, nelle materie di competenza, alle attivita' inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
23) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
24) attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive;
25) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
26) gestione dei sistemi informativi, applicativa e delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per i servizi interni e finanziari;
27) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;
28) controllo e ispezione sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali (Case del made in Italy) in coordinamento, per le attivita' territoriali, con la Direzione generali per i servizi territoriali;
29) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti;
30) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
31) nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei rapporti con le imprese e gli enti;
32) gestione di programmi e interventi per favorire la crescita e il consolidamento delle filiere e settori strategici nazionali, a sostegno e tutela del made in Italy;
33) gestione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, a valere sulle risorse residue dei patti territoriali;
34) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
35) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).
4. Presso la Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), operano:
a) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
b) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;
c) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, in raccordo con gli uffici competenti il Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza;
d) il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434;
e) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017, emanato ai sensi della direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10 maggio 2017;
f) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina» convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Articolo 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita'
di attrazione degli investimenti esteri). - 1. Nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo per il potenziamento dell'attivita' di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di
5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il
fondo e' finalizzato alla realizzazione di iniziative volte
alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche
a livello internazionale, di potenziali investitori
strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse
propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di
investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la
ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti
produttivi, nonche' l'elaborazione di proposte di
investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi
utili ad un'approfondita valutazione delle opportunita'
prospettate, in relazione alle diverse tipologie di
investitori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di
garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato
interministeriale per l'attrazione degli investimenti
esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita una
segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello
generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo
economico e composta da personale in servizio presso il
predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione
organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra
l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali
investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte
di investimento strutturate, all'adozione di metodologie
uniformi, alla definizione di indicatori di performance,
all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via
sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e
supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli
adempimenti e alle pratiche utili alla concreta
realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera
razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e
sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali
investitori esteri. Per le medesime finalita' il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti
con elevate competenze e qualificazioni professionali in
materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per
singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e
contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a
valere sul fondo di cui al comma 1. (93)
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.
- Si riporta l'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, recante "misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come
modificato da ultimo dall'articolo 14 del decreto-legge 22
aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74:
Articolo 30 (Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti). - 1. Nei procedimenti aventi ad oggetto
investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore
superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute
occupazionali, al di fuori dei casi in cui si applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti
diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il
Ministero delle imprese e del made in Italy, in
sostituzione dell'amministrazione proponente, previa
assegnazione di un termine per provvedere non superiore a
trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario,
ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi
decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi
preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n.
241 del 1990, nonche' l'adozione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza di cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241
del 1990. Il procedimento finalizzato all'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su
istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica
amministrazione interessati. Ove eserciti il potere
sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy
resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio
discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e
comportamenti, che restano imputati all'amministrazione
sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con
risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei
confronti dei terzi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente
articolo nonche' per le finalita' di cui all'articolo 25 e'
istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy, la struttura denominata Unita' di missione
attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati
due dirigenti di livello non generale. L'Unita' di missione
e' coordinata dal dirigente di livello generale gia'
individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di
cui all'articolo 25, comma 2. L'Unita' di missione e'
composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis
svolge la propria attivita' anche con il supporto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri
lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy
non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a
causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari.
- Si riporta l'articolo 8, comma 1, del decreto legge
31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
Articolo 8 (Coordinamento della fase attuativa). -
1.Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
- Si riporta l'articolo 39 della legge 12 dicembre
2002, n. 273, recante «misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza»:
Articolo 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE).
- 1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei
Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere
l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un
codice di comportamento comune, e' istituito, presso il
Ministero delle attivita' produttive, un Punto di contatto
nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma
1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
richiedere in comando da altre amministrazioni personale
dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un
massimo di dieci unita'. A tale personale si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e'
autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di
720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 11
novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»:
Art. 17 (Garante per le micro, piccole e medie
imprese). - 1. E' istituito, presso il Ministero dello
sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e
medie imprese, che svolge le funzioni di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della
comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394
definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua
revisione, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011,
recante «Riesame dello ''Small Business Act'' per
l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e successiva,
l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e
medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo
sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai Ministri e agli enti
territoriali interessati i casi in cui iniziative
legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi
di carattere generale possono determinare oneri finanziari
o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione
sull'attivita' svolta. La relazione contiene una sezione
dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione
successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da
attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la
relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle
micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione
delle migliori pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie
imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione
di incontri periodici ed il confronto preliminare alla
redazione della relazione di cui alla lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al
comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto delle
valutazioni delle categorie e degli altri soggetti
rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese
relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli
atti normativi ed amministrativi che interessano le
suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del
Governo, il Garante, anche congiuntamente con
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo
periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e'
allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi
del Governo che introducono o eliminano oneri a carico
delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla
trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno,
rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della
relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c),
sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di
indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla
Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale
di statistica, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di
commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose per la
collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le
camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui
al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante
misure di semplificazione della normativa sull'avvio e
sull'esercizio dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma 1 e' istituito il
tavolo di consultazione permanente delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore delle
micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo
di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio
permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con
regolarita' e alle associazioni e' riconosciuta la
possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze
e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima
fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale
per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo
Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo
senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico
dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, commi 2 e
3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»:
Articolo 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori).
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma
1, lo straniero richiedente deve presentare mediante
procedura da definire con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di
validita' con scadenza superiore di almeno tre mesi a
quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilita' della
somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e
che tale somma puo' essere trasferita in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi
di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera
c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
donazione.
3. L'autorita' amministrativa individuata con il
decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione
positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla
osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito,
rilascia il visto di ingresso per investitori con
l'espressa indicazione "visto investitori".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme
sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»:
Articolo 3 (Norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400).
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 852,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
Articolo 1 (Ulteriori interventi a sostegno delle
imprese).
852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine
di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le competenti
Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi
d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui
ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
strumentazioni informatiche. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto
finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le
procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, a
decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al
riordino degli organismi esistenti presso il Ministero
dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attivita' industriali e delle crisi di impresa.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante
«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164:
Articolo 30, comma 7 (Promozione straordinaria del Made
in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti).
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:
Articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato).
- 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo
e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per
l'economia»:
Articolo 1 (Attivita' di valutazione di leggi e
provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive). - 1. Al fine di effettuare
attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul
rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti
provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il
mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
competenti in materia industriale una relazione
illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento,
nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia
di sostegno alle attivita' economiche e produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato
territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate,
degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale
attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una
valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione
dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata,
elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli
anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati
dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal
Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati
dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime
direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di
detti provvedimenti.
2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di
valutazione e controllo di cui al comma 1, possono
richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a
singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e
di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno
alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le
risorse di personale e strumentali in essere presso il
medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono
tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo
all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal
medesimo utile per le attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1
possono riferire alle Assemblee delle Camere con una
relazione annuale da presentare prima dell'inizio della
sessione di bilancio.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 6
dicembre 1993, n. 509, recante "Norme per il controllo
sulle munizioni commerciali per uso civile";
Articolo 8 (Commissione per il rilascio e la revoca
delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
direttore generale della produzione industriale o da un suo
delegato quale presidente, dal direttore del Banco
nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
durata di un quinquennio, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono
essere riconfermati.
3. La Commissione ha il compito di determinare le
caratteristiche del contrassegno di controllo e di
stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;
di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del
contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di
procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di
decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal
direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
sue funzioni.
4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive
circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime
parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
secondo comma, del citato regolamento allegato alla
Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ,
per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione esprime inoltre parere sui
provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonche'
sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11,
comma 1.
6. All'onere per il funzionamento della Commissione
quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere
sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 9
luglio 1990, n. 188, recante "Tutela della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica italiana di
qualita'":
Articolo 4 (Istituzione e compiti del Consiglio
nazionale ceramico). - 1. E' istituito il Consiglio
nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica
artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio
storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i
decori tipici, e la ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle
quali e' in atto una affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle
aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona
individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori
piu' rappresentative e la regione interessata i suoi
rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui
all'articolo 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le
variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di
produzione con la procedura adottata per la formazione
degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7,
e adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di
promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle
produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le
regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di
una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana,
con manifestazioni divulgative, culturali e di
commercializzazione da tenersi alternativamente in una
localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia
centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la
ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella
di qualita', coordinando la propria attivita' con le
regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad
esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue
finalita' istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il
Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi
compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi
consulenti tecnici.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attivita'
produttive.
Articolo 3 (Studi e ricerche per la politica
industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di
elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle
attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad avvalersi
della collaborazione di esperti o societa' specializzate
mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di
esperti per la politica industriale, dotato della
necessaria struttura di supporto e disciplinato con
apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi
e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto
1985, n. 428 , ferma restando la dotazione organica del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo
2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi
annue a decorrere dal 1999.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competitivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico»:
Articolo 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica). - Per assicurare la coordinata e razionale
applicazione degli interventi di cui all'articolo 3, e'
istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui
delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, della
difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali,
un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da
tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza
nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di
partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
settore.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
I componenti effettivi e supplenti del comitato sono
nominati per un triennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato e' costituito validamente con la
maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a
maggioranza assoluta dei presenti.
Alla segreteria del comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo
stato dell'industria aeronautica ed in particolare
sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli
aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente
legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare
riferimento ai pareri resi.
La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti
che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che
abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente
devono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei
benefici stessi.
La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di
ciascun anno, al Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale per la
trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione
previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
 
Art. 4

Dipartimento per il digitale, la connettivita'
e le nuove tecnologie

1. Il Dipartimento per il digitale, la connettivita' e le nuove tecnologie - in raccordo con le altre Amministrazioni competenti, e ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) - esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, normativa, regolamentazione, sperimentazione, azioni di sostegno allo sviluppo della domanda e dell'offerta e coordinamento strategico dei servizi territoriali, nei settori delle comunicazioni elettroniche, a banda ultralarga, della radio, della televisione e delle tecnologie dell'informazione; affidamento dei servizi postali; elaborazione e attuazione delle politiche relative alle nuove tecnologie abilitanti.
2. Il Dipartimento di cui al comma 1 e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale, ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), e' competente per:
1) elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attivita' in ambito europeo ed internazionale, nonche' cura delle attivita' preordinate al recepimento della normativa europea;
2) supporto alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 55, con particolare riferimento alle strategie digitali nazionali e al loro impatto sulle imprese;
3) predisposizione della disciplina di regolamentazione, sia nazionale che europea, per i settori delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e dell'audiovisivo;
4) attivita' finalizzate all'affidamento del servizio universale, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorita' di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma, nonche' alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale;
5) rilascio di licenze ed autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato;
6) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), e all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 261 del 1999;
7) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale;
8) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, tenuta del registro degli operatori;
9) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
10) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale, per la parte di competenza del Ministero;
11) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
12) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
13) determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e di contributi inerenti l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;
14) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
15) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;
16) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza e l'integrita' delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
17) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
18) disciplina e gestione amministrativa del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);
19) indirizzo e coordinamento strategico degli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy) per materia di competenza, in coordinamento con le Direzioni Generali competenti;
20) aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
21) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;
22) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
23) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione generale per i servizi territoriali;
24) partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche;
25) omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
26) autorita' di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
27) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformita' ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e concerto per le autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e correlati rapporti con Accredia; rapporti con la Commissione europea per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per Paesi terzi;
28) attivita', quale amministrazione competente, relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
29) disciplina tecnica inerente all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico nazionale, nonche' rapporti con il Ministero delle infrastrutture e trasporti;
30) gestione del centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle frequenze e gestione del Registro nazionale delle frequenze;
31) elaborazione di pareri tecnici sulle frequenze ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
32) attivita' relative alla Fondazione Ugo Bordoni;
33) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle reti di nuova generazione, della qualita' del servizio, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni, ferme restando le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera r), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Le attivita' di studio e ricerca sono svolte anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
34) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di cooperazione e di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonche' in sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese;
35) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione, per la qualita' e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, in ogni caso, nel rispetto delle competenze di cui al decreto legge n. 82 del 2021; partecipazione alle attivita' degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed internazionali;
36) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
37) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Internet Governance; attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema;
38) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti;
39) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati nonche' negli altri settori di competenza del Ministero;
40) certificazioni e rapporti di prova per la conformita' di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica a norme nazionali, europee ed internazionali; Organismo notificato ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128;
41) sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (Centro di valutazione - CE.VA);
42) valutazione della qualita' dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, identificazione degli standard e delle misure di qualita';
43) attivita' relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
44) attivita' di formazione tecnico-scientifica, attraverso l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione per il personale del Ministero, della pubblica amministrazione e per il sistema delle imprese, anche riconosciuta da ordini professionali accreditati, ed in conto terzi;
45) consulenze e collaborazioni tecniche nelle materie di propria competenza rivolte a soggetti pubblici e al sistema delle imprese, in conto terzi;
46) autorita' di settore per le infrastrutture digitali, sotto-settori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
47) attivita' propedeutica all'inclusione di soggetti nel perimento di sicurezza cibernetica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), h) e i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, n. 131;
48) autorita' di sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 e decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi);
49) prove di laboratorio per la sorveglianza ed il controllo del mercato per l'accessibilita' di prodotti;
50) partecipazione all'implementazione degli obiettivi della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e dell'annesso Piano di Implementazione di competenza del Ministero;
51) cura delle istruttorie e formulazione di proposte per l'esercizio dei poteri speciali del Governo con riferimento alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge11 maggio 2012, n. 56, e alle tecnologie critiche di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 2020, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge;
52) supporto tecnico nell'ambito dei tavoli e comitati istituiti per il coordinamento interministeriale della cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
53) supporto tecnico per la resilienza delle reti di telecomunicazioni nell'ambito della Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa Civile (C.I.T.D.C.);
54) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
55) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
56) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle materie di competenza, e relativi seguiti di competenza;
57) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro;
b) Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale, ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), e' competente per:
1) elaborazione di politiche industriali, programmi e progetti di interesse nazionale - anche con riferimento ai materiali avanzati e alle materie prime critiche - che riguardino settori e tecnologie quali: microelettronica, fotonica e semiconduttori, biotecnologia e nuove scienze della vita; intelligenza artificiale, internet delle cose, metaverso, blockchain, big data, realta' aumentata, HPC, robotica, nonche' degli altri analoghi settori previamente individuati con direttiva del Ministro;
2) attivita' correlate al perseguimento degli obiettivi del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; del Fondo nazionale per l'innovazione; attivita' correlate al perseguimento degli obiettivi dei programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitivita' delle imprese, di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
3) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di tecnologie innovative e digitali per gli ambiti di competenza del Ministero e a supporto delle Direzioni generali richiedenti, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
4) attivita' relative alla «Fondazione centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore»;
5) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di cooperazione e di ricerca e sviluppo nazionali, europei e internazionali, nonche' in sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese;
6) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti;
7) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro;
8) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
9) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).
3. Presso la Direzione generale di cui al comma 2, lettera b), opera il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11,
lettere da a) ad f) del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio»:
Articolo 3 (Servizi universale).
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'. La designazione e'
effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio
universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio":
Articolo 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena
operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque
non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di
cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello
sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di
regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11
dell'articolo 3, il servizio universale e' affidato a Poste
Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni
cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica,
sulla base di un'analisi effettuata dall'autorita' di
regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale
a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle
lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che
nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento
di efficienza, sulla base di indicatori definiti e
quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo
della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero
dello sviluppo economico dispone la revoca
dell'affidamento. (88)
3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti
dell'autorita' di regolamentazione di cui all'articolo 5,
comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la
disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni
attuative in materia di partecipazione al Fondo di
compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di
cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la
disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni
regolatorie di settore, restano efficaci, purche' non
incompatibili, le discipline vigenti al momento della
pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2008/6/CE.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, lettera
f) e dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n.
261 del 1999, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio».
Articolo 2, comma 4, lettera f) (Autorita' nazionale di
regolamentazione del settore postale).
f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico -
sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del
servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed
autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni
generali della fornitura dei servizi postali;
Articolo 21 (Sanzioni).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta all'autorita', che puo',
nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con
modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo
2, comma 16
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
r), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante
"Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109.
Articolo 7 comma 1, lettera r) (Funzioni dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale).
Perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli
ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante «Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge11 maggio 2012,
n. 56.
Articolo 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di
comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G,
basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente
articolo, costituiscono attivita' di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente
articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita' e
tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica,
ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono
essere individuati con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con
gli altri Ministri competenti per settore, e sentita
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati
anche in mancanza di parere.
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le
imprese che, anche attraverso contratti o accordi,
intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla
manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al
comma 1, ovvero componenti ad alta intensita' tecnologica
funzionali alla predetta realizzazione o gestione,
notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale
nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla
notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto
notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati
identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori;
descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad
alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione,
alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
attivita' di cui al comma 1; un'informativa completa sui
contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della
rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al
comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire
un dettagliato quadro delle modalita' di sviluppo dei
sistemi di digitalizzazione del notificante, nonche'
dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni
imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa
completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del
decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello
svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),
inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e
delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei
decreti di cui al comma 1, possono altresi' essere
individuati ulteriori contenuti del piano annuale,
eventuali ulteriori criteri e modalita' con cui procedere
alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali
tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica,
anche in considerazione delle ridotte dimensioni
dell'operazione. Il piano di cui al presente comma include
altresi' l'informativa completa sui contratti o sugli
accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a
banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati, in
relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei
provvedimenti autorizzativi gia' adottati.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa
annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano,
salva la possibilita' di aggiornare, previa notifica ai
sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con
cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri,
e' approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa
eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero
ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del potere di
veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione
del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri gia' adottati alla
data di entrata in vigore del presente articolo. Se e'
necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti
tecnici anche relativi alla valutazione di possibili
fattori di vulnerabilita', che potrebbero compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di
cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino a venti
giorni, prorogabili per una sola volta, di ulteriori venti
giorni, in casi di particolare complessita'. Se nel corso
dell'istruttoria si rende necessario richiedere
informazioni al notificante, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a
soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e
le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di trenta giorni di cui al
secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni
o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti
termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma
dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche
gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano,
compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
linee guida elaborati a livello internazionale e
dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non
risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati
interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del
piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi
di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non
rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre
tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e adeguatezza, approva, in tutto o in
parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato,
indicando un termine per l'eventuale sostituzione di
determinati beni o servizi ovvero non approva il piano
esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il
soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o
accordi, successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, compresi nella notifica, prima
che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il
Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo
termine, di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva
gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero
le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio
dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del
fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti
eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o
delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio
dei poteri speciali sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla
violazione, applicando una sanzione amministrativa
pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al
secondo periodo per ogni mese di ritardo nell'adempimento,
commisurata al ritardo. Analoga sanzione puo' essere
applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione
di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli
obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in
assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avviare d'ufficio il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo,
trovano applicazione i termini e le norme procedurali
previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni
di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al
presente articolo il gruppo di coordinamento per
l'esercizio dei poteri speciali e' composto dai
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno,
del Ministero della difesa, del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
ove previsto, nonche' dai rappresentanti dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si
avvale anche del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei
Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni
tecniche della documentazione relativa al piano annuale di
cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti,
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative
ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica
funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla
manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al
comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei
sistemi.
7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla verifica
dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni
impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri
speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla
verifica dell'adozione di adeguate misure, anche
tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o
condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o
piu' rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, o, se non nominato, della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonche'
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le
attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e
delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e
della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio
possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti
dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto
esercizio delle attivita' di monitoraggio il soggetto
interessato comunica, con la periodicita' indicata con il
provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni
attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la
stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni
opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni
idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano
approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato
trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle
attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita' per il
comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche
tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis,
relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensita'
tecnologica funzionali alla progettazione, alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili
fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi
transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di
esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle
prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento
di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a
incidere sul provvedimento approvativo e' segnalata al
gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali
di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio dei
ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma
5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo
e il divieto di esercizio delle attivita' funzionali alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
gestione delle attivita' di cui al comma 1.
8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai
componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e
a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 5 non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai
sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate
misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei
termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente
articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici":
Articolo 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo
sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato
tecnico per la microelettronica).
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy e' istituito un Comitato tecnico permanente per la
microelettronica, di seguito denominato "Comitato",
composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e
del made in Italy, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del
Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 5

Dipartimento mercato e tutela

1. Il Dipartimento mercato e tutela esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, elaborazione di politiche, normativa e vigilanza a tutela del mercato, della concorrenza e dei consumatori; tutela e promozione della proprieta' industriale.
2. Il Dipartimento di cui al comma 1 e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, la quale e' competente per:
a) Direzione generale consumatori e mercato, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale svolge le seguenti funzioni:
1) definizione di proposte normative per la legge annuale per il mercato e la concorrenza nonche' in materia di liberalizzazioni delle attivita' economiche e di semplificazione per le imprese e connessi rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
2) tutela e promozione della concorrenza nonche' disciplina normativa dei requisiti per l'esercizio di attivita' economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi;
3) cura, in coordinamento con le Direzioni generali competenti, di ogni approfondimento relativo alla compatibilita' degli aiuti di Stato concessi dal Ministero con il mercato interno, secondo quando disposto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
4) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilita' dei prezzi e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;
5) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attivita' di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi;
6) statistiche sul commercio e sul terziario;
7) nell'ambito dei servizi assicurativi, promozione e tutela della concorrenza, definizione e proposte di normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP);
8) attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
9) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;
10) politiche per la promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori, definizione e proposte di normativa nonche' studi e ricerche in materia di tutela di consumatori e degli utenti e progetti per i consumatori;
11) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori e delle sue sezioni speciali, supporto e segreteria al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
12) manifestazioni a premio;
13) gestione del Punto di contatto nazionale ai sensi della Direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, del Punto di contatto unico ai sensi della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unita' centrale di notifica, del Punto di contatto Technical Barriers to Trade (TBTs), del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX), Punto di contatto nazionale quale autorita' notificante nell'ambito del sistema informativo comunitario NANDO;
14) ufficio unico di collegamento ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, in materia vigilanza del mercato e coordinamento delle posizioni delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;
15) vigilanza e definizione della normativa in materia di qualita' dei prodotti e dei servizi;
16) vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti di competenza della Direzione generale;
17) attivita' in materia di normativa tecnica e vigilanza sugli enti di normazione nazionali UNI e CEI;
18) normativa per la sicurezza degli impianti e macchine installati in ambito civile e industriale e relativi provvedimenti inerenti le attivita' di verifica;
19) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;
20) esercizio delle funzioni di Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attivita' demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su Ente unico di accreditamento (ACCREDIA), salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera m);
21) funzioni in materia di servizi pubblici locali non a rete in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
22) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, fatte salve le competenze del Ministero del turismo, e magazzini generali. Accertamento dei requisiti delle societa' per l'esercizio di attivita' di emissione di buoni pasto, ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni;
23) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti;
24) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro;
25) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
26) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
b) Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale provvede alla:
1) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche per la lotta alla contraffazione anche a tutela del made in Italy e raccordo con gli altri soggetti istituzionali interessati alla materia, anche a livello internazionale;
2) attivita' di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'italian sounding;
3) gestione delle attivita' di assistenza e supporto all'utenza in materia di contrasto alla contraffazione; assistenza e supporto alle imprese all'estero;
4) attivita' di studio e analisi del fenomeno della contraffazione e predisposizione di rapporti sull'andamento dello stesso, monitoraggio dei sistemi e metodi anticontraffazione;
5) interventi e azioni per la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale ferme restando le competenze della Direzione generale per gli incentivi alle imprese sui relativi interventi di incentivazione; azioni di avvicinamento tra il mondo della ricerca ed il mondo delle imprese; politiche per la promozione della proprieta' industriale e per la lotta alla contraffazione;
6) relazioni con istituzioni e organismi europei ed internazionali in materia di proprieta' industriale;
7) attivita' di studio e analisi, concessione dei brevetti nazionali (invenzioni e modelli di utilita'), di convalida dei brevetti europei e gestione delle domande internazionali di brevetto;
8) attivita' di studio e analisi, registrazione dei disegni e modelli;
9) attivita' di studio e analisi, registrazione dei marchi nazionali ed internazionali;
10) tenuta dell'elenco dei marchi di qualita' dei servizi;
11) gestione del procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi;
12) gestione dei procedimenti di nullita' e decadenza; affari amministrativi dei titoli brevettuali; attivita' di segreteria della Commissione ricorsi;
13) ideazione, definizione e gestione di nuovi strumenti per favorire l'accesso al sistema della proprieta' industriale da parte delle imprese, in particolare delle start-up e di quelle di piccola e media dimensione, nonche' interventi per agevolare la realizzazione della fase di prototipazione (proof of concept) al fine di agevolare il processo di trasferimento di invenzioni al sistema delle imprese, ferme restando le competenze della Direzione generale per gli incentivi alle imprese sui relativi interventi di incentivazione;
14) gestione dei sistemi informativi, applicativa e delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per i servizi interni e finanziari;
15) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti;
16) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro;
17) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
18) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia":
Articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per la commercializzazione dei prodotti).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica":
Articolo 8 (Competenze regolatorie nei servizi pubblici
locali non a rete). - 1. Nei servizi pubblici locali non a
rete per i quali non opera un'autorita' di regolazione, gli
atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in
Italy, che vi provvede mediante le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli
indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla
regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro
titolarita', possono adottare un regolamento ovvero un atto
generale in cui predefiniscono condizioni, principi,
obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto
disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e
la diffusione dei dati della gestione. I contratti di
servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto
contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei
principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal
predetto regolamento o atto generale.
 
Art. 6
Competenze del Dipartimento per i servizi interni, finanziari,
territoriali e di vigilanza

1. Il Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza esercita le competenze del Ministero in materia di coordinamento della programmazione e controllo dell'azione amministrativa, bilancio, personale, ICT; controllo interno, vigilanza sugli enti e societa' partecipati e vigilati dal Ministero, sul sistema camerale, cooperativo; coordinamento operativo degli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy); gestione finanziaria, ove prevista da leggi o regolamenti, di enti terzi.
2. Presso il Dipartimento di cui al comma 1 opera l'Unita' di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 52.
3. Il Dipartimento di cui al comma 1 e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale dei servizi interni e finanziari, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale e' competente per:
1) coordinamento, delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
2) coordinamento delle attivita' di predisposizione dei documenti economico-finanziari, analisi ed allocazione della spesa del Ministero, assegnazione degli stanziamenti di bilancio ai Centri di Responsabilita', coordinamento sulle previsioni di bilancio annuale e pluriennale, assestamenti e variazioni di bilancio, analisi delle risultanze di consuntivo;
3) coordinamento dell'attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
4) supporto alle attivita' di rendicontazione agli Organi di controllo e monitoraggio delle indagini conoscitive e di controllo;
5) coordinamento, analisi e monitoraggio delle performance e verifica della coerenza degli interventi proposti dalle strutture competenti per il recupero degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi predefiniti; attivita' atte ad assicurare il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
6) attivita' di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e del funzionamento del controllo di gestione;
7) attivita' di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
8) attivita' di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza e attivita' per l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
9) programmazione, reclutamento, gestione, trattamento economico e sviluppo professionale del personale;
10) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero;
11) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione integrativa e decentrata;
12) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
13) politiche per le pari opportunita' e per il benessere del personale;
14) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del rapporto di lavoro;
15) gestione e valorizzazione del polo culturale: biblioteca, centri di documentazione, musei;
16) attivita' stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto per la promozione industriale;
17) strategie, programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi info-telematici del Ministero, sia orientati all'utenza interna che all'utenza esterna; gestione informatica dei dati; sicurezza informatica e protezione dei dati;
18) coordinamento orientato alla trasformazione al digitale e promozione dell'innovazione digitale; attuazione delle disposizioni del CAD e delle politiche nazionali in ambito ICT;
19) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
20) gestione del patrimonio, della logistica e dei servizi comuni;
21) attivita' di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e protezione;
22) attivita' residuale conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
23) coordinamento amministrativo degli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy), con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
24) gestione delle strutture di supporto al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e del Responsabile della Protezione Dati;
25) gestione degli aspetti finanziari relativi agli interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia;
26) gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito;
27) gestione amministrativa e finanziaria connessa con la partecipazione del Ministero dell'ambito delle societa' partecipate;
28) implementazione del Piano di comunicazione, nell'ambito di propria competenza; supporto all'Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministro nella cura delle attivita' di comunicazione e promozione nonche' nella organizzazione di eventi istituzionali;
29) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
30) supporto informatico e attivita' connesse in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
31) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti;
b) Direzione generale per i servizi territoriali, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale e' competente per:
1) coordinamento tecnico-operativo e logistico degli Ispettorati Territoriali del Ministero (Case del made in Italy) tramite la predisposizione di direttive, provvedimenti, circolari e pareri, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia;
2) rilascio titoli abilitativi, autorizzazioni e licenze di propria competenza;
3) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attivita' di call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
4) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di impianti radiofonici in analogico in concessione di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale per il digitale e telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; collaborazione con le Autorita' regionali in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza;
5) vigilanza, controllo e relative sanzioni, anche su disposizione dell'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza, per la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aereonautici, dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110, e della vigente normativa;
6) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per la tutela delle comunicazioni elettroniche durante le manifestazioni pubbliche e monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi speciali e manifestazioni di particolare interesse sul territorio nazionale in raccordo con la Direzione generale per il digitale e telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
7) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e collegati alle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private previsti dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; individuazione e rimozione delle interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione sonora e televisiva;
8) monitoraggio con sistemi elettronici fissi e mobili del corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, anche in coordinamento con la Direzione generale per il digitale e telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
9) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni agli impianti di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni a bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti al Registro aereonautico nazionale (RAN) ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rilascio dei relativi certificati e titoli abilitativi;
10) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni a bordo delle navi degli impianti radio destinati alla salvaguardia della vita umana in mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e trasporti;
11) rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003; vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti, condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e reti di comunicazione elettronica;
12) verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli Istituti di vigilanza privata di cui all'Allegato E) del decreto del Ministero dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, in coordinamento con il Ministero dell'interno;
13) prestazioni eseguite in conto terzi, per quanto di propria competenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di accordi e convenzioni stipulati con altre amministrazioni pubbliche, enti e privati;
14) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128, in raccordo con la Direzione generale per il digitale e telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
15) vigilanza e controllo relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
16) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, e rilascio dei relativi titoli abilitativi ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 agosto 1965, del decreto del Ministero delle comunicazioni 8 marzo 2005 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
17) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio di stazioni radioelettriche di radioamatore ai sensi del decreto legislativo, n. 259 del 2003;
18) esame per il conseguimento della patente di radioamatore e rilascio dei relativi titoli abilitativi;
19) accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni generali di propria competenza nonche' attivita' di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003;
20) vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio universale di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
21) supporto alle attivita' di revisione sugli enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di vigilanza;
22) supporto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese relativamente ai controlli e alle ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni;
23) ulteriori attivita' di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni normative in materia;
24) supporto, attraverso gli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy) all'attuazione di nuove disposizioni normative a livello territoriale in coordinamento con le Direzioni generali nelle materie di competenza del Ministero, ivi comprese le attivita' di supporto alla formazione di competenze e il raccordo con gli enti del territorio impegnati nello sviluppo d'impresa, nella tutela delle filiere, nell'internazionalizzazione;
25) organizzazione e gestione, presso gli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy), di sportelli informativi per i cittadini e le imprese e di raccordo con le economie dei territori nelle materie di competenza del Ministero;
26) supporto agli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy) per tutti gli affari relativi al contenzioso e ai rapporti con l'Autorita' giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato;
27) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
28) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
29) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti;
30) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro;
c) la Direzione generale servizi di vigilanza, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale e' competente per:
1) esercizio delle funzioni previste dalla legge su Unioncamere, sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ordinamento del sistema camerale, loro unioni e aziende speciali;
2) attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
3) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italostraniere;
4) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attivita' economiche e amministrative (REA), tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC);
5) normativa e provvedimenti amministrativi in materia borse merci;
6) accreditamento degli Sportelli unici per le attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese;
7) vigilanza sul sistema cooperativo;
8) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualita';
9) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
10) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative;
11) vigilanza su gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative e dei consorzi agrari di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
12) gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e relativa vigilanza;
13) gestione dei fondi per la promozione e sviluppo del movimento cooperativo e dei contributi di vigilanza;
14) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione e gestione delle relative procedure di liquidazione coatta amministrativa;
15) attivita' di competenza del Ministero relative agli Enti vigilati;
16) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
17) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO);
18) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti;
19) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 52, recante "Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina":
Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la
sorveglianza dei prezzi e Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente). - 1. All'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole
«normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti:
«, nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed
elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato
le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci
giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel
caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non
veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689 in quanto compatibili.».
2. Per le attivita' istruttorie, di analisi,
valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
al Garante per la sorveglianza dei prezzi e' istituita,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita
Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di livello
generale, ed e' assegnato un dirigente di livello non
generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di incarichi
dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle
facolta' assunzionali.
4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e'
assegnato un contingente di 8 unita' di personale non
dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo
economico e' autorizzato a bandire una procedura
concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il
predetto personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del
Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello
svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire
personale con professionalita' equivalente proveniente da
societa' e organismi in house, previa intesa con le
amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
(30)
4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le
attivita' di raccordo e collaborazione amministrativa tra
il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri
Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita' indipendenti
competenti per i singoli settori, al fine di garantire il
coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi
con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli
uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle
materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di missione
provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei
Ministeri e delle autorita' di settore i dati e le
informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle
attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di cui al
presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei
contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il
mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al Ministero della transizione ecologica
e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che
verranno sottoscritti, nonche' le modifiche degli stessi
sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi
nei termini indicati comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma 5,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21».
6. La pianta organica del personale di ruolo
dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari,
qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai
maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei
mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro
560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per
l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro
2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557
per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno
2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro
1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno
2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775
per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro
1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno
2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro
della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia
elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli
esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale,
previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed
implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e
ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle
suddette misure, la pianta organica della Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo
2021, e' incrementata di venti unita' di cui due
appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle
disponibilita' di bilancio della CSEA medesima.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata
la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025
annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
Articolo 14 (Organismo indipendente di valutazione
della performance). - 1. Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della performance. Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta
istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di
valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (57)
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
[3. L'Organismo indipendente di valutazione e'
nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13,
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un
periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere
rinnovato una sola volta.]
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso , anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
[5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione. ]
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
[7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.]
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice
dell'amministrazione digitale":
Articolo 17, comma 1 - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo in coerenza con le Linee guida (196).
A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un
unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il
numero complessivo di tali uffici, la transizione alla
modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore
efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono
inoltre attribuiti i compiti relativi a: (183)
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese (193) mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure a
sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza
nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da call center" convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, :
Articolo 24 bis (Misure a sostegno della tutela dei
dati personali, della sicurezza nazionale, della
concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da
call center). - 1. Le misure del presente articolo si
applicano alle attivita' svolte da call center
indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.
2. Qualora un operatore economico decida di
localizzare, anche mediante affidamento a terzi,
l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale
in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, deve
darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del
trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nonche' all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere
dalla data della sua effettiva operativita' a seguito
dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i
lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione e'
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call
center;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando
le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;
c) al Garante per la protezione dei dati personali,
indicando le misure adottate per garantire il rispetto
della legislazione nazionale, e in particolare delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonche' delle disposizioni concernenti il registro
pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi,
l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale
in un Paese che non e' membro dell'Unione europea, devono
darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro
sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore,
indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione
del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In
caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per
ciascun giorno di ritardo.
4. In attesa di procedere alla ridefinizione del
sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei
call center, nessun beneficio, anche fiscale o
previdenziale, previsto per tale tipologia di attivita'
puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la data
di entrata in vigore della presente disposizione,
delocalizzano l'attivita' di call center in un Paese che
non e' membro dell'Unione europea.
5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call
center deve essere informato preliminarmente sul Paese in
cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato
nonche', a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese
che non e' membro dell'Unione europea, della possibilita'
di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore
collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro
dell'Unione europea, di cui deve essere garantita
l'immediata disponibilita' nell'ambito della medesima
chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche quando un cittadino e' destinatario di una chiamata
proveniente da un call center.
7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al
comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o
tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la
sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva
operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei
casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione e'
irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo
economico e dal Garante per la protezione dei dati
personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi
5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
50.000 euro per ogni giornata di violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei
commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni
provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata
informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo
integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette
disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Garante per la protezione dei dati personali
l'accertamento dell'avvenuta violazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
nonche' di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il
soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a
un call center esterno e' considerato titolare del
trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f),
e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido
con il soggetto gestore. La constatazione della violazione
puo' essere notificata all'affidatario estero per il
tramite del committente.
9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale
di servizi di call center e' tenuto a comunicare, su
richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del
Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci
giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
50.000 euro per ogni violazione.
10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a
operatori di call center l'offerta migliore e' determinata
al netto delle spese relative al costo del personale,
determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla
base di accordi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
11. Tutti gli operatori economici che svolgono
attivita' di call center su numerazioni nazionali devono,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, iscriversi al Registro degli
operatori di comunicazione di cui alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.
666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresi',
tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi di call center.
L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei
soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve
essere contemplato nel contratto di affidamento del
servizio.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11
comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa pari a 50.000 euro.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante "l'attuazione
della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime":
Articolo 5 (Affidamento). - 1. Fatto salvo quanto
disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per i profili di competenza, ove non provveda ad
effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi
al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti
compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei
certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne
fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati
in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di
rilascio dei certificati stessi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le
ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del
certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico
e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del
certificato di sicurezza passeggeri.
3. I certificati statutari per i quali i compiti di
ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai
sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente
dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita'
marittime locali e, all'estero, per il tramite delle
autorita' consolari.
4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma
1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici
effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3,
provvede al rilascio dei relativi certificati statutari,
previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi
e ferma restando la possibilita' di ispezione.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante "Modifiche ed
integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero
delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6
luglio 2002, n. 137":
Articolo 6 (Individuazione delle prestazioni in conto
terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si provvede all'individuazione delle
prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per
conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe
previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, concernente tariffazione delle
prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite
dall'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal D.M.
24 settembre 2003 del Ministro delle comunicazioni,
concernente determinazione delle quote di surrogazione del
personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli
automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli
oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per
prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003.
2. In considerazione dell'accresciuta complessita'
delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero
dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo,
dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma
8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonche' dal decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore
al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione
dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per
conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle
comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
sindacali, all'incentivazione della produttivita' del
personale in servizio presso il predetto Ministero, ai
sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- Si riporta il testo degli articoli 53 e 54 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, Codice delle
comunicazioni elettroniche.
Articolo 53 - Servitu' (ex art. 92 Codice 2003).
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le
servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili,
cavi ed impianti connessi alle opere considerate
dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area
soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve
essere consentito dall'autorita' competente ed e'
subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni
da stabilirsi in apposita convenzione.
3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli
impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' promossa
dall'Autorita' espropriante che, ove ne ricorrano le
condizioni, impone la servitu' richiesta e determina
l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e' integrata
dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della
servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitu'
deve essere costituita in modo da riuscire la piu'
conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo
servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta'
vicine.
7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo
fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la
rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei
fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita',
salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o
nel provvedimento amministrativo che costituisce la
servitu'.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per
la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di
essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della
somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia'
subito.
Articolo 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art.
93 Codice 2003). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le
Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti
pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non
economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' per la modifica o lo spostamento di
opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita'
o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni
ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta
salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1,
comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta
escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per
qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato
dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di
conversione 11 febbraio 2019, n. 12. (71) (72)
2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione
per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti
radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 e' tenuto al
versamento di un contributo alle spese relative al rilascio
del parere ambientale da parte dell'organismo competente a
effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo sia reso nei
termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.
3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'articolo 45, comma 1, e'
tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo
o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare
i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti
dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le
spese.
4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivita'
che comprendono la stima del fondo ambientale e il
contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un
tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base
del principio del miglioramento dell'efficienza della
pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri
oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via
transitoria, fede alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai
commi 2 e 3 sono pari a 250 euro.
5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano
ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica
amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario
o gestore, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi
stabiliti dall'ente locale.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di
societa' cooperative":
Articolo 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere
effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'articolo 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente.
 
Art. 7

Dotazione organica

1. Le dotazioni organiche del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ministero delle imprese e del made in Italy sono individuate nell'allegata tabella A, e costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A, possono essere conferiti fino a 3 incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' un incarico presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Un incarico dirigenziale di livello generale e', altresi', riservato per le funzioni istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
21 marzo 2022 n. 21, recante "misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina", convertito con modificazioni dalla legge 20
maggio 2022 n. 51:
Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la
sorveglianza dei prezzi e Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente). - 1. All'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole
«normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti:
«, nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed
elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato
le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci
giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel
caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non
veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689 in quanto compatibili.». (30)
2. Per le attivita' istruttorie, di analisi,
valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
al Garante per la sorveglianza dei prezzi e' istituita,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita
Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di livello
generale, ed e' assegnato un dirigente di livello non
generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale del Ministero. (32)
3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di incarichi
dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle
facolta' assunzionali. (33)
4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e'
assegnato un contingente di 8 unita' di personale non
dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo
economico e' autorizzato a bandire una procedura
concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il
predetto personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del
Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello
svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire
personale con professionalita' equivalente proveniente da
societa' e organismi in house, previa intesa con le
amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le
attivita' di raccordo e collaborazione amministrativa tra
il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri
Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita' indipendenti
competenti per i singoli settori, al fine di garantire il
coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi
con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli
uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle
materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di missione
provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei
Ministeri e delle autorita' di settore i dati e le
informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle
attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di cui al
presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei
contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il
mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al Ministero della transizione ecologica
e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che
verranno sottoscritti, nonche' le modifiche degli stessi
sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi
nei termini indicati comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma 5,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21».
6. La pianta organica del personale di ruolo
dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari,
qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai
maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei
mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro
560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per
l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro
2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557
per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno
2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro
1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno
2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775
per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro
1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno
2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro
della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia
elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli
esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale,
previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed
implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e
ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle
suddette misure, la pianta organica della Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo
2021, e' incrementata di venti unita' di cui due
appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle
disponibilita' di bilancio della CSEA medesima.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata
la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025
annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 8

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero massimo di 107, nonche' alla definizione dei relativi compiti.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n.
400, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
Articolo 4 comma 4 (Disposizioni sull'organizzazione).
- All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale di ciascun ministero e alla definizione dei
relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti
uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,
si provvede con decreto ministeriale di natura non
regolamentare.
Articolo 17 comma 4-bis, lettera e) (Ordinamento).
Il ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente
decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 e' abrogato.
2. Le strutture organizzative operanti in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 continuano ad operare fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale relativi alla nuova organizzazione del Ministero.
3. Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 8, e alla conclusione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, secondo disposizioni del Capo Dipartimento, sentiti i dirigenti generali.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1538