Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 173
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 13;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 24-quater in merito ai contingenti dei vice Ministri;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 30;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), che ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali;
Visto l'art. 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3 del 18 marzo 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198 concernente il «Regolamento di definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico»;
Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, operante presso il medesimo Ministero;
Informate le Organizzazioni sindacali con nota del Direttore Generale della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione i sistemi informativi e il bilancio, del 6 settembre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il Ministro delle imprese e del made in Italy;
b) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy , di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; (29)
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti (36) per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri»
«Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. All'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «6)
Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7)
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste»;
c) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8)
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
e) il numero 11) e' sostituito dal seguente: «11)
Ministero dell'istruzione e del merito»»
«Art. 2. (Ministero delle imprese e del made in
Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in
Italy.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) all'articolo 27:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e
del made in Italy»;
3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) e' inserita
la seguente:
«d-bis) contribuisce a definire le strategie e
gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la
promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del Ministero del turismo»; (5)
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Attribuzioni)»;
c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero
delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle imprese e del made in Italy»;
d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del
made in Italy»;
e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole:
«Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».
3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro
delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Autorita' delegata per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le
parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle
seguenti: «delle imprese e del made in Italy».
4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del
made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in
Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e
«Ministero dello sviluppo economico».»
«Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - 1.
Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per
il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 30 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni:
«Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione
della performance). - 1. Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della performance. Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta
istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di
valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
«Art. 30. (Norme transitorie e abrogazioni). - 1. La
Commissione di cui all'articolo 13 e' costituita entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14
sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro
costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti
preposti all'attivita' di valutazione e controllo
strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto,
gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14
provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli
indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a
definire i sistemi di valutazione della performance di cui
all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operativita'
a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il
monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei
predetti sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le
seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2,
lettera a);
b) l'articolo 1, comma 6;
c) l'articolo 5;
d) l'articolo 6, commi 2 e 3;
e) l'articolo 11, comma 3.»
- Si riporta il testo l'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici»:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.»
- Si riporta il comma 471 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni
di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici,
si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in
ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti,
con gli enti pubblici economici e con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 10 della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro
ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.»
- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Uffici di diretta collaborazione

1. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio stampa;
f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
g) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. I Capi degli Uffici di cui al comma 1, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
 
Art. 3

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
2. L'Ufficio di Gabinetto, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato in distinte aree organizzative.
3. All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un dirigente di livello generale il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il Capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalita' ed esperienza, nonche' fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche ed economiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacita', adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina l'attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresi', ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Il Capo di Gabinetto definisce altresi' l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale ai predetti Uffici.
5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, puo' nominare, con proprio decreto, fino a tre vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorita' indipendenti, nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacita' ed esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonche' nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni, pubbliche ovvero private. L'incarico di vice Capo di Gabinetto puo' essere ricoperto anche da dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, l'incarico di vice Capo di Gabinetto rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello non generale l'incarico di Vice Capo di Gabinetto, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 4, del presente decreto.
6. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art.
19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
 
Art. 4

Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni, alla predisposizione e all'elaborazione di quanto necessario per gli interventi dello stesso mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, cura il cerimoniale.
2. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
3. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura i rapporti personali del Ministro con soggetti pubblici e privati nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza privata del Ministro.
4. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
 
Art. 5

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero attraverso lo studio, l'elaborazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione, l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, garantendo la qualita', lo snellimento e la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
c) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda la formazione e l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale;
d) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata e con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; segue anche la legislazione regionale per le materia di interesse del Ministero;
e) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza, in raccordo con l'Avvocatura Generale dello Stato e con le Direzioni Generali interessate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, fra dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalita' ed esperienza, fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell'Ufficio legislativo, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorita' indipendenti, nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa nonche' della progettazione e produzione normativa. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo puo' essere conferito a dirigenti di ruolo di livello non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello non generale l'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 4, del presente decreto. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 6

Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto conoscitivo specialistico e tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. Tali attivita' di supporto sono svolte in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2. Il Capo della Segreteria tecnica e' scelto, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevato livello specialistico e competenze adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.
 
Art. 7

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2 All'Ufficio stampa e' preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale e' scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacita' e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. Il medesimo requisito di iscrizione agli albi professionali e' richiesto anche per il personale addetto all'Ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono essere svolte dal Capo dell'Ufficio stampa.
4. Il Ministro, inoltre, su proposta del Capo Ufficio stampa, puo' nominare fino a due vice Capi Ufficio stampa, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 10, comma 2.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno
2000, n. 136:
«Art. 7. (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.»
 
Art. 8

Ufficio del Consigliere diplomatico

1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attivita' degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali.
2. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed e' scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.
3. Il Ministro puo' altresi' avvalersi di un Consigliere diplomatico aggiunto, parimenti scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 10, comma 2.
 
Art. 9

Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.
2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.
3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Vice Ministro o del Sottosegretario di Stato.
4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1.
 
Art. 10

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 4, e' stabilito complessivamente in 130 unita', di cui 8 da assegnare al contingente del vice Ministro, se nominato, fatta salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni con contratto di durata non superiore a quella di permanenza in carica del vice Ministro. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono inoltre essere assegnati, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli Uffici di diretta collaborazione, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero, nelle materie giuridico-amministrative ed economiche, nonche' in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale e i social media, anche con incarichi di collaborazione di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In aggiunta al contingente di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di dieci Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero.
4. Nell'ambito del contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi dirigenziali di livello non generale in numero non superiore a sei, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi possono essere attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero. L'incarico di livello dirigenziale generale e' incluso nel contingente complessivo di cui al comma 1 ed e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero.
5. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Vice Ministro, dal Capo dell'Ufficio Stampa, dal Capo della Segreteria dei Sottosegretario di Stato, dal Consigliere diplomatico, nonche' dai Vice Capi di Gabinetto e dai Vice Capi dell'Ufficio legislativo, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 4.
6. Le posizioni relative al Portavoce del Ministro, al Consigliere diplomatico aggiunto e ai Vice Capo Ufficio stampa, rientrano nell'ambito del contingente di cui al comma 2.
7. Il personale dipendente da altre amministrazioni, enti e organismi pubblici assegnato agli uffici di diretta collaborazione e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

Note all'art. 10:
- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 recante Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. -13. (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.»
 
Art. 11

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 10, comma 5, e all'articolo 9, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Capo Dipartimento dello stesso Ministero;
b) per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per i Vice Capi di Gabinetto e per il Consigliere diplomatico in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per il Segretario particolare del Ministro, per i Vice Capi dell'Ufficio legislativo e per i Capi delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, ove nominato, per il portavoce del Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo Ufficio stampa e' da intendersi unico e omnicomprensivo nel caso di attribuzioni delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;
e) per il vice Capo Ufficio stampa il compenso e' determinato all'atto del conferimento dell'incarico nel limite complessivo delle risorse disponibili e, comunque non oltre la misura massima di euro 70.000 annui lordi;
f) per il Consigliere diplomatico aggiunto, un trattamento economico di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei limiti di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.
3. Ai dirigenti di livello non generale dei ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al 50% (cinquanta) cento della retribuzione di posizione complessiva, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale, salvo conguaglio da corrispondersi previa valutazione della performance, secondo il sistema in vigore.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione e' determinato all'atto del conferimento dell'incarico. Al personale con contratto a tempo determinato e' attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri per l'area dei funzionari. Al personale con contratto di collaborazione e' attribuito il trattamento economico determinato con decreto del Ministro, comunque entro il limite massimo di 120.000 euro annui lordi. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» Programma «Indirizzo politico», Azione «Indirizzo politico-amministrativo» dello stato previsionale della spesa del Ministero, che costituiscono il limite di spesa.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 10, comma 5. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Note all'art. 11:
- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 23. (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi
di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti,
in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19,
comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nei limiti dei
posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la
prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale
criterio di precedenza ai fini del transito, della data di
maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di
data di maturazione, della maggiore anzianita' nella
qualifica dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei
limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del
presente decreto. I contratti o accordi collettivi
nazionali disciplinano, secondo il criterio della
continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta
del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
mobilita' in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato
all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza
complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato.»
 
Art. 12

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Sugli esiti delle proprie attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalita' previste dall'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. I componenti dell'OIV sono scelti nel rispetto dei requisiti e del procedimento di nomina previsti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 6 agosto 2020, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e concernente l'istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, per la durata prevista dal comma 3, dell'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo, determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, comunque, nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al Presidente spetta il medesimo compenso con una maggiorazione del 20%. La determinazione del compenso e' rimessa all'autonoma decisione del Ministro nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 150 del 2009, nonche' nei limiti dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 11, del citato decreto legislativo.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione
della performance). - 1. Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della performance. Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta
istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di
valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
- Si riporta il testo degli artt. 14, comma 4, e 14-bis
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009
«Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione
della performance). - 1. - 3. (omissis)
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.»
«Art. 14-bis. (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione
pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le
modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di
valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.»
 
Art. 13

Struttura tecnica per la misurazione della performance

1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera la Struttura tecnica permanente di misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attivita'. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato, su proposta del Presidente dell'OIV, ed e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, nel limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.
2. Alla Struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unita', oltre al responsabile della Struttura medesima. Al responsabile e al personale assegnato alla Struttura tecnica si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Il trattamento economico del responsabile della Struttura tecnica di cui al comma 2 e' determinato con le modalita' stabilite all'articolo 11, comma 3, per il personale dirigenziale di livello non generale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione.
4. Al personale non dirigenziale assegnato alla Struttura tecnica, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dal responsabile, spetta un'indennita' accessoria sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi determinata con le modalita' stabilite all'articolo 11, comma 5. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Presidente dell'OIV.
In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. E' rispettato il limite dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 11, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 si veda nelle note all'art. 12.
 
Art. 14

Modalita' di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di Responsabilita' amministrativa articolato in quattro «Azioni», «Ministro e Sottosegretari di Stato», «Indirizzo politico-amministrativo», «Valutazione e controllo strategico (OIV)» e «Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti».
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio riferiti al Centro di Responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro», nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti al Direttore di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, della Direzione generale per le risorse, dell'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte,
su proposta del dirigente generale responsabile, con
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.»
- Per il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 si veda nelle note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 279 del 1997 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato):
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.»
 
Art. 15

Norme finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1537