IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Visto l'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplinante le modalita' di riparto del Fondo di solidarieta' comunale; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo il quale il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), settimo e ottavo periodo, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base ai quali «Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato»; Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo il quale le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultino non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio, sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021 recante «Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022 recante «Obiettivi di servizio modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, recante «Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24 della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 2023, con il quale e' stato effettuato anche il riparto dell'importo di euro 299.923.000 per l'anno 2023; Vista la nota metodologica recante gli «Obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO per l'anno 2023», approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2023; Vista l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 20 settembre 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l'anno 2023 - indicati sulla base della nota metodologica «Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO - anno 2023, in base al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020», approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2023, parte integrante del presente decreto - sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I comuni sono tenuti a destinare, nel 2023, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e riportato nell'allegato alla nota metodologica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate per la funzione sociale e riportate nel medesimo allegato. Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e riportano nelle relative schede di cui al comma 2 i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio. Gli enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario indicano anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nelle schede di monitoraggio e riassunte nel paragrafo «Quadro 3) Obiettivi di servizio - Rendicontazione risorse aggiuntive» della nota metodologica allegata al presente provvedimento. 2. Le schede di monitoraggio, corredate dalle istruzioni alla compilazione, sono pubblicate, entro il 31 luglio 2023, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in conformita' con le disposizioni di cui al presente decreto, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui all'allegato alla nota metodologica. 3. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio di cui al comma 2, integrate dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024, in modalita' esclusivamente telematica. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio e' certificato dal singolo comune e puo' essere assolto attraverso l'intervento diretto dell'ente stesso o attraverso il trasferimento di maggiori risorse all'ambito territoriale sociale di appartenenza o ad altra forma associata, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali dell'ambito di appartenenza. 4. In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, ovvero in assenza della comunicazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i comuni e le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni per l'anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3002 |